Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
.G.1373/2024
SENTENZA N.
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.04.2024, da
1) Parte_1
Nato a CA (Co) il 21.04.1989
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] identificato con carta d'identità nr.
rilasciata dal Comune di Mariano Comense il 28.04.2021 con validità al 21.04.2032 Numero_1
con l'Avv. Chiara Trabace
nei confronti
2) Parte_2
Nata a AL (Albania) il 28.09.1986
1
residente in [...] identificata con carta d'identità nr.
rilasciata dal Comune di Mariano Comense il 04.06.2021 con validità al 28.09.2031 Numero_2
con l'Avv. Stefania Panebianco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di comunione dei beni in Merone (Co), in data 29.04.2017
(anno 2017 al n. 1, parte II , serie A );
con i seguenti figli MINORI:
- nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
con ricorso depositato in data 23.04.2024 ha proposto nei confronti di ricorso per Parte_1 Parte_2
separazione giudiziale e che all'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni congiunte:
1) Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori per quanto attiene alle scelte Persona_1
relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione e per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del minore.
2) Il figlio minore viene collocato in via prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Per_1
Mariano Comense (CO), Via Monte Grappa n. 26 ove manterrà la residenza anagrafica.
3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo sia con il minore sia con ciascuno di essi. I genitori di comune accordo saranno tenuti a concordare tutte le decisioni di maggiore interesse riguardante l'educazione,
l'istruzione, la salute ed in genere tutto quello che concerne la crescita fisica e psichica del figlio, tenendo conto dei suoi bisogni ed esigenze e tenendo prevalentemente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
2 e delle aspirazioni del figlio stesso. I genitori si impegneranno a collaborare tra loro per accompagnare il figlio alle attività sportive e/o ricreative alle quali gli stessi concorderanno di iscrivere il minore. Le Per_1
festività riconosciute dal calendario nazionale saranno trascorse con ciascuno dei genitori di regola secondo il metodo dell'alternanza: saranno rispettate, se richieste dal genitore a cui è riferibile la specifica ricorrenza, le festività (Festa della Mamma o del Papà) ed i rispettivi compleanni e ciò indipendentemente dal diritto di frequentazione e visita previsto dalla calendarizzazione ordinaria.
Il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio come segue: Per_1
Durante il periodo scolastico:
− Tutte le settimane due giorni, da individuarsi nel martedì e nel mercoledì, dall'uscita da scuola fino all'indomani mattina riaccompagnandolo a scuola.
− A weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola.
Durante le Festività:
Il giorno di Natale starà ad anni alterni a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore e, Per_1
sempre ad anni alterni, il 26.12. con il genitore che non avrà trascorso con il figlio minore la vigilia Per_1
di Natale e dal 27.12 sino al 01.01. con un genitore e dal 2.01. al 6.01. con l'altro genitore. Per l'anno 2025,
tenuto conto del fatto che nel 2024 ha trascorso dal 27.12.al 01.01.2025, con il padre, trascorrerà Per_1
detto periodo con la madre. Nel periodo pasquale: trascorrerà con i genitori, secondo il regime Per_1
dell'alternanza il giorno di Pasqua e di Pasquetta, dando atto che per l'anno 2025 li ha trascorsi con il padre, e per l'anno 2026 li trascorrerà con la madre. I genitori potranno trascorre un periodo di vacanza estiva di 15
giorni anche non consecutivi da giugno ad agosto (non scolastico) che le parti si comunicheranno entro fine aprile, per il giorno di Ferragosto verrà comunque applicato il criterio dell'alternanza. Le parti si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio di documenti di espatrio acconsentendo a che venga incluso il nome del figlio minore che possa trascorrere assieme all'uno od all'altro dei genitori brevi soggiorni all'estero che,
comunque, dovranno essere comunicati.
4) Il padre provvederà a contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante la corresponsione Per_1
dell'importo di Euro 450,00 – importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT - a mezzo di bonifico bancario in
3 favore della Sig.ra da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese oltre al 50% delle spese Parte_2
straordinarie, in ossequio alle linee guida adottate dal Tribunale di Como che qui si intendono trascritte.
5) L'assegno unico per i figli sarà percepito dalla Sig.ra nella misura del 100% che godrà al 100% Parte_2
delle relative detrazioni fiscali.
6) spese di lite interamente compensate
7) Al fine di risolvere la crisi familiare, ai sensi dell'art.1376 c.c., il signor cede e trasferisce Parte_1
alla signora senza corrispettivo le proprie quote pari ad 1/2 di piena proprietà dei seguenti beni Parte_2
immobili siti in Mariano Comense Via Monte Grappa n.26 con accesso carraio dalla via Paolo Treves nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente e che di seguito si descrivono anche sotto il profilo catastale:
appartamento al piano terzo con annessa cantina al piano interrato censiti al catasto fabbricati fg.11,
mapp.13037 sub.701, P3, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita €.653,32 ; mapp.13037 sub.702,
PS1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq.4, rendita €.11,78 ;
pertinenziale box censito al catasto fabbricati fg.11, mapp.13037 sub.31, PS1, categoria C/6, classe 2,
consistenza mq.28, rendita catastale €.173,53.
E' ricompresa nella presente cessione anche la quota 49,26/1000 di piena comproprietà (quota 39,34/1000 di piena comproprietà - appartamento e cantina) (quota 9,92/1000 di piena comproprietà - box).
Bene comune non censibile composto da area parcheggio, arretramento stradale, scala-ascensore dal piano seminterrato al quarto piano, corsello di manovra, locale macchine, ripostiglio, scala, disimpegno cantine al
Cont piano seminterrato comune a tutti i subalterni, il tutto denunciato presso con la scheda nr.13832 del
18.11.2004 (a variazione del mapp.13037 già scheda nr.5124 del 14.4.2004 a parte del mapp. 6824/1 già scheda di nuova costruzione nr.391 del 19.6.96) e distinto al C.F. fg.11 (reale) mapp.13037/1 – PS1,T,1,2,3,4 – bene comune non censibile.
4 La signora dichiara di accettare il trasferimento a proprio favore di tali quote di immobile e quindi Parte_2
acquista col presente atto i diritti reali immobiliari sopra descritti, accollandosi anche il relativo mutuo acceso presso Intesa San Paolo filiale di Mariano Comense a rogito del Notaio di Cabiate in data Persona_2
16.6.2020 rep.1120 raccolta 882 ed iscritto a presso la Conservatoria di Como il 24.6.2020 R.G.12485
R.P.2193 per €.294.500,00 di cui €.147.250,00 (durata 35 anni) e ammontante attualmente ad €.133.000,00,
liberando il sig. da ogni obbligo. Parte_1
Le parti danno atto che l'immobile in oggetto si trasferisce nell'attuale stato e consistenza, noti alle parti, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, uso, diritto, ragione ed azione, eventuali servitù attive e passive e quant'altro ne possa limitare od ampliare il godimento.
Tutte le spese relative e necessarie al passaggio di proprietà della quota immobiliare saranno equamente divise tra le parti.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
e
Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 29.04.2017 presso il Comune di Merone
5 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Merone
(anno 2017, atto n. 1 Parte II serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di CA dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 13.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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