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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2125 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Gioia per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Appellante
p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, già (p. iva ), CP_2 CP_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bongiardo del Foro di Catania giusta procura generali alle liti del 15/7/2010 in notar di Verona, rep. 67190, racc. 18449 Persona_1
Appellata
(p. iva e per essa -giusta procura in data Controparte_4 P.IVA_3
9.12.2020 per atto Notaio di Mestre, rep. 42351 racc. 15678 registrato a Persona_2
Venezia il 11.12.2020 al n. 26080 serie 1T- (p. iva Controparte_5
, società con socio unico in persona del procuratore P.IVA_3 Controparte_4
speciale dottoressa giusta procura in data 21.12.2020 per atto in notaio Controparte_6
di Mestre, rep. n. 42417 e racc. n. 15734, registrato a Venezia il 22 dicembre Persona_2
2020 al n. 27524 serie 1T, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina
Vandini, del Foro di Ravenna, in virtù di mandato in calce alla comparsa di intervento
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in accoglimento dell'appello e in riforma delle sentenze impugnate (sentenza non definitiva n. 3243/2017 emessa dal Tribunale di Palermo, sezione quinta civile, in data 16/01 –
20/06/2017; sentenza definitiva n. 1726/2019 emessa dal Tribunale di Palermo, sezione quinta civile, in data 2.04.2019), accerti e dichiari l'insussistenza di qualsiasi obbligazione fideiussoria a carico di Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
2 in via assolutamente pregiudiziale e assorbente ritenere e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello di controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 e 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento;
in subordine, rigettare l'appello proposto da con tutte le domande ivi Parte_1
formulate, confermando in toto le sentenze impugnate;
con vittoria di spese e compensi ed anche ex art. 96 CPC stante la palese temerarietà della lite.
Conclusioni dell'interveniente:
in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
nel merito, accogliere le conclusioni precisate in atti da e per essa da Controparte_1
CP_2
con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pronunziandosi sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da e da Parte_1
, quest'ultimo in qualità di liquidatore e legale rappresentante di Parte_2 Pt_3
avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di nei confronti solo
[...] Controparte_1
del primo, fideiussore delle obbligazioni assunte dalla società, per il pagamento di €
178.435,45, oltre interessi, sommatoria del saldo a debito dei rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 10589515 acceso il giorno 1.3.2006 (€ 101.693,36), di conto anticipi n.
3 28.12.2009 (€ 55,72), di mutuo chirografario agevolato n. 6712913 dell'originario importo di € 32.000,00 destinato all'acquisto di scorte di magazzino stipulato il 30.12.2009 (€
26.185,00), tutti chiusi, per recesso della banca, il 24.10.2011, il Tribunale di Palermo:
- con sentenza non definitiva n. 3243 del 20 giugno 2017: ha dichiarato carente di legittimazione attiva , costituitosi in qualità di liquidatore di Parte_2 Pt_3
investita dalla declaratoria di fallimento pronunciata dal Tribunale di Palermo con
[...]
sentenza n. 134 del 30.11.2012 con conseguente trasferimento al curatore fallimentare della legittimazione a stare in giudizio nell'interesse della società, e ha estromesso dal giudizio;
ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo, notificato Parte_3
all'ingiunto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., rilevando tuttavia che il ricorso monitorio aveva conservato gli effetti propri della domanda giudiziale sulla quale, per iniziativa di si era costituito il rapporto processuale;
ha Parte_1
rigettato l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ha rigettato le eccezioni di nullità per difetto di forma e per indeterminatezza dell'oggetto dei contratti di conto corrente e di mutuo in quanto recanti la sottoscrizione della correntista e completi delle pattuizioni economiche;
osservato che i contratti di fideiussione recavano espressa deroga al disposto dell'art. 1957, ampliando da 6 a 36 mesi il termine assegnato al creditore per agire nei confronti del debitore principale, ha respinto l'eccezione di inefficacia della clausola evidenziando che la previsione aveva formato oggetto di specifica approvazione scritta;
4 - con sentenza definitiva n. 1726 del 2 aprile 2019: verificato che l'istituto di credito aveva proposto istanza per l'insinuazione al passivo di con nota trasmessa via PEC Parte_3
al curatore fallimentare il 30.4.2014, entro il termine di 36 mesi previsto in contratto, ha respinto l'eccezione di intervenuta liberazione del fideiussore;
ha respinto altresì
l'eccezione di liberazione proposta in relazione alle disposizioni dell'art. 1956 c.c. per difetto di specifica allegazione e dimostrazione del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale nel periodo corrente tra la concessione delle garanzie e la revoca degli affidamenti;
ha dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del contratto istitutivo del rapporto di conto anticipi su fatture n. 10589531 e, verificato che, pur in assenza di una previsione negoziale che legittimasse tale pratica, le competenze maturate in relazione al conto anticipi erano addebitate sul conto corrente di corrispondenza n. 10589515, ha disposto detrarsi, da tale ultimo rapporto “per effetto
della nullità del contratto di anticipazione su fatture, già dichiarata, e non anche per
ragioni intrinseche al contratto di apertura del predetto c/c” (pag. 10 della sentenza impugnata) le poste indebitamente applicate;
ha quindi rideterminato il debito complessivo di in euro 162.223,11, riducendo a euro 86.254,61 il “saldo Controparte_1
del c/c VT 515 depurato dalle competenze del c. Ant. N. 531 indebitamente girocontate”
e a euro 49.725,78 il “saldo del conto anticipi su fatture n. 531, depurato dalle
competenze finali per il passaggio a sofferenza (pari ad euro 775,59)” (pag. 10 della sentenza impugnata); ha regolato le spese di lite compensandole in ragione di 1/4 tra le
5 parti e gravando della restante quota gli opponenti;
ha posto le spese relative alla consulenza d'ufficio tecnico-contabile in via definiva a carico dell'opponente.
che all'udienza del 10.7.2017, di rimessione della causa sul ruolo per lo Parte_1
svolgimento della necessaria istruttoria, aveva formulato riserva di appello avverso la sentenza non definitiva, ha impugnato entrambe le pronunzie articolando dieci motivi con i quali:
I) censura la sentenza non definitiva di nullità per violazione del combinato disposto degli artt. 115, 183 comma 6, 187 comma 3 e 189 comma 2 c.p.c. e, per via di progressiva derivazione logica, eccepisce in primo luogo la nullità derivata dell'ordinanza del
10.7.2027 con la quale, all'esito della rimessione della causa sul ruolo dopo la pronuncia non definitiva, erano stati concessi alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma 6
c.p.c., quindi, l'inammissibilità della produzione documentale curata dalla banca con la memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. Osserva che, contrariamente a quanto annotato dal
Tribunale nella sentenza non definitiva, alla prima udienza di trattazione le parti non avevano formulato istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 così
che, escluso che gli opponenti avessero prestato acquiescenza alla richiesta tardivamente avanzata dalla banca ed escluso altresì, e in ogni caso, che una simile acquiescenza potesse sortire un effetto sanante delle decadenze irrimediabilmente maturate, “il
Giudice avrebbe dovuto decidere la causa, ai sensi degli artt. 187 comma 3 e 189 comma
6 piuttosto che rimettere la causa sul ruolo per consentire alla di colmare evidenti Pt_4
lacune probatorie chiedendo la concessione dei termini ex art. 183 comma c.p.c. che in
precedenza non aveva chiesto” (pag. 6 dell'atto di appello), conseguendone altrimenti l'illegittimo risultato della sostanziale rimessione in termini di una parte definitivamente decaduta dal diritto di proporre nuove istanze istruttorie e depositare nuovi documenti;
II) reitera l'eccezione di nullità dei contratti prodotti in giudizio dalla banca e delle relative convenzioni di interesse per difetto di forma scritta e, in conseguenza, per indeterminabilità dell'oggetto, rimarcando che la sottoscrizione della società correntista
è apposta su un solo foglio congiunto agli altri, quelli recanti le condizioni economiche,
“per mezzo di una semplice spillatura”, con una sostanziale elusione delle disposizioni degli artt. 117 TUB e 1284 c.c. che impediva di ritenere raggiunta la dimostrazione che le condizioni contrattuali corrispondessero a quelle effettivamente pattuite tra i contraenti. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, al vizio di forma non offrivano rimedio né la mancata contestazione da parte della correntista degli estratti conto ricevuti, né l'omesso rilievo di scostamenti tra quanto convenuto e quanto in concreto applicato dall'istituto di credito;
III) si duole dell'accoglimento della “eccezione di deroga convenzionale dello art. 1957 c.c.
proposta dalla banca” (pag. 13 dell'atto di appello) e denunzia come violazione della regola posta dall'art. 112 c.p.c. l'omessa pronunzia: a) sul rilievo di inammissibilità
dell'eccezione di controparte -rientrante nel novero delle eccezioni di merito non
7 rilevabili d'ufficio in quanto fondata su clausola convenzionale derogatoria di norma codicistica dispositiva-, tardivamente sollevata dalla banca dopo lo spirare del termine fissato dagli artt. 166 167 c.p.c. per la costituzione del convenuto;
b) sull'eccezione di nullità della clausola (n. 5 dei contratti) derogatoria dell'art. 1957 c.c. che, estendendo da 6 a 36 mesi il termine assegnato al creditore per far valere le proprie pretese nei confronti del debitore principale, “configura un patto di preventivo esonero o limitazione
della responsabilità per colpa grave della Banca (debitrice di una prestazione
obbligatoria prescritta dalla legge quale specificazione del più generale dovere di
correttezza contrattuale sancito dall'art. 1375 c.c.) da sanzionare certamente con la
nullità di cui all'art. 1229 c.c.” (pag. 20 dell'atto di appello);
IV) lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di inefficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma
II c.c., della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. e ribadisce che la seconda sottoscrizione apposta dal fideiussore per l'approvazione di talune clausole contrattuali
è correlata a un richiamo puramente numerico e cumulativo delle clausole, privo di qualsivoglia riferimento neppure sommario ai contenuti vessatori di queste, in quanto tale inidoneo a integrare il presidio di specificità voluto dalla norma codicistica;
V) contesta il rigetto nel merito dell'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e adduce che la documentazione volta ad attestare l'iniziativa assunta dalla banca nei confronti del debitore principiale con l'insinuazione al passivo di Parte_3
per un verso, era stata prodotta solo a corredo della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
8 ed era dunque inammissibile per le ragioni esposte nel primo motivo di impugnazione e,
comunque, non offriva contezza dei crediti per i quali era stata richiesta l'insinuazione al passivo della società;
VI) si duole del rigetto dell'eccezione di inefficacia della garanzia fideiussoria e di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. e rileva di aver documentato la costante lievitazione del saldo debitorio dei rapporti di conto corrente, sino e anche oltre il limite massimo dell'esposizione garantita dai fideiussori, evenienza attestante sia il peggioramento delle condizioni economiche di sia l'elargizione a questa di Parte_3
nuovo e ulteriore credito in difetto, tuttavia, di espressa autorizzazione del garante.
Rileva in proposito l'inammissibilità, per tardività ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.,
dell'eccezione della banca riguardo alla deroga convenzionale all'art. 1956 c.c. e deduce che a termini dell'art. 1956 c.c. comma 2, “non è valida la preventiva rinuncia del
fideiussore ad avvalersi della liberazione: di conseguenza, è nulla qualsiasi clausola
convenzionale che, derogando all'art. 1956 c.c., elude il divieto di preventiva rinuncia
determinando – di fatto e contra jus - il medesimo effetto di preventiva rinuncia del
fideiussore ad avvalersi della liberazione” (pag. 29 dell'atto di appello);
VII) segnala l'omesso esame dell'eccezione di difetto di prova del credito ingiunto per aver la prodotto in giudizio non gli estratti di conto corrente con la certificazione Pt_4
di conformità alle scritture contabili, sibbene unicamente “alcuni saldaconti sottoscritti
da soggetto privo dei necessari poteri, allegando ad essi la fotocopia di alcuni fogli
9 dattiloscritti, che qualifica unilateralmente ed erroneamente “estratti conto analitici”.”
(pag. 30 dell'atto di appello), privi di efficacia probatoria;
VIII) censura come erronea la quantificazione del credito gravante sul fideiussore, frutto:
i) dell'acritico recepimento delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico che,
contro il disposto dell'art. 1423 c.c., aveva attribuito al documento di apertura della linea di credito di € 50.000,00 stipulato il 30.12.2009 valore ed effetti di convalida del contratto istitutivo del rapporto di anticipo su fatture n. 10589531, originariamente nullo per difetto di forma scritta, e aveva applicato al rapporto le condizioni rappresentate in tale documento, senza neppure considerare che queste erano destinate a regolare il rapporto per il breve periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e il 22 giugno 2011; ii) del disinteresse verso l'omessa produzione in giudizio anche del contratto costitutivo del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 300754981, asseritamente acceso con lettera-contratto del 28.12.2009; iii) in comparsa conclusionale, ampliando gli argomenti addotti in appello, ha eccepito l'usurarietà delle condizioni economiche convenute quanto al “rapporto di conto corrente n. 10589515, acceso con lettera/contratto
1/03/2006” (pag. 37 della comparsa conclusionale) e al “rapporto di mutuo chirografario
n. 6712913 di € 32.000, concesso in data 30-12-2009” (pag. 38 della compara conclusionale)
IX) si duole della regolamentazione delle spese di lite;
10 X) contesta la definiva imputazione in capo al solo opponente delle spese di consulenza tecnica.
Ricostituitosi il contradditorio, per il tramite della mandataria Controparte_1 CP_2
, si è opposta all'accoglimento dell'impugnazione. E' poi intervenuta in giudizio
[...] [...]
rappresentando di aver acquistato pro soluto da in data Controparte_4 Controparte_1
21 luglio 2020, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 30.4.1999 n. 130 (“Legge sulla
Cartolarizzazione”), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del
30.7.202011, nel quale erano ricompresi, con gli accessori e le garanzie connesse, quelli oggetto del giudizio.
L'impugnazione, che per la sua specificità si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dall'appellato istituto di credito in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., è
meritevole di limitatissimo accoglimento.
Procedendo nell'analisi secondo la tecnica dei punti di motivazione nel rispetto dell'ordine espositivo seguito dall'appellante, deve osservarsi:
Il I motivo è privo di rilevanza, prima ancora che infondato. Come agevolmente rilevabile dagli indici della produzione curata da i documenti considerati ai fini della Controparte_1
decisione sono stati prodotti dalla banca a corredo del ricorso monitorio (trattasi dei contratti,
ivi compreso quello di fideiussione, e degli estratti conto dei diversi rapporti bancari in essere tra le parti) e della comparsa di costituzione della creditrice opposta (recante in
11 allegato la domanda di ammissione al passivo di del 30.4.2014). Alcun vizio di Parte_3
nullità affligge, allora, la sentenza, il cui asse motivazionale prescinde dalla documentazione depositata da in allegato alla memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c.. E' dunque Controparte_1
persino superfluo rilevare che il peculiare iter processuale del giudizio -connotato nelle sue primissime battute da un primo rinvio ad altra udienza al fine di valutare l'opportunità della riunione del procedimento a quelli separatamente istaurati da altri ingiunti, con richiesta espressa della banca di salvezza dei diritti di prima udienza;
ancora, da un rinvio per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari, più precisamente sull'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica al debitore ingiunto, “il cui eventuale
accoglimento avrebbe effetto determinante sull'esito del giudizio” (ordinanza conclusiva del verbale di udienza del 22 giugno 2015); quindi, dalla pronunzia della sentenza non definitiva;
infine, dalla rimessione della causa sul ruolo per l'udienza del 10.7.2017 “per
l'ulteriore corso del giudizio e l'istruzione del merito della controversia” (ordinanza del 16
gennaio 2017)- rivela il carattere tempestivo della richiesta di concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. formulata dalla banca all'udienza del 10.7.2017, richiesta alla quale,
peraltro, si è espressamente associato. Parte_1
Il II motivo è infondato. L'art. 117 comma 1 TUB impone che i contratti siano redatti in forma scritta e che un esemplare sia consegnato ai clienti. Non è richiesta, invece, la sottoscrizione pagina per pagina del contratto, resa superflua dalla redazione di due esemplari, l'uno conservato dalla banca, l'altro consegnato al correntista. Nel concreto la
12 banca ha depositato l'esemplare conservato presso di sé, debitamente sottoscritto dalla società correntista (alle pagine 17, 43, 45, 46, 47 e 48 del contratto istitutivo del rapporto n.
10589515) per approvazione delle specifiche sezioni in cui articola il contratto, nonché “per
presa visione e accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti e dei
servizi richiesti (una per conto corrente, una per carta debito ed una per Banca multicanale”
(pag. 43), per l'approvazione specifica di talune clausole, per la “conferma di presa visione
del contenuto del regolamento del conto package imprendo” (pag. 46) e per tutte le altre ragion analiticamente indicate. I documenti contrattuali si connotano poi di intrinseca unitarietà essendo muniti di un indice iniziale, di numerazione progressiva delle pagine,
della attestazione della correntista “che il presente atto e composto di complessive 48 pagine,
progressivamente numerate in calce ed e redatto su 24 fogli sperati tra loro” (pag. 43 del contratto istitutivo del rapporto n. 10589515) del riferimento delle numerose sottoscrizioni alle singole sezioni e articolazioni del complesso programma negoziale. Poiché, peraltro,
come evidenziato dal Tribunale e neppure contestato dall'appellante, i contratti in atti contengono altresì un foglio di sintesi con elencazione analitica e adeguatamente evidente delle condizioni economiche destinate a regolamentare il rapporto, neppure fondata è
l'eccezione di nullità per difetto di determinatezza dei contratti. In effetti, nelle deduzioni dell'appellante questa rappresenta un corollario dall'assenza di firma pagina per pagina e dalla mera spillatura delle pagine, che “non avrebbe potuto consentire, neanche in via
presuntiva, di assumere che il cliente avesse convenuto ed accettato quelle condizioni
13 riferite ai rapporti dedotti in giudizio” (pag. 9 dell'atto di appello), circostanze in sé prive di rilevanza giuridica e peraltro superate dalla consegna di un esemplare del contratto al correntista;
Neppure il III motivo è meritevole di accoglimento giacché entrambe le articolazioni in cui
è proposto e declinato si profilano come sostanzialmente mal poste.
a) quanto al primo rilievo, deve invero evidenziarsi che, riguardate correttamente le linee difensive sviluppate dalle parti, è agevole concludere che chiamato Parte_1
dalla banca ad adempiere alle obbligazioni discendenti dal contratto di fideiussione, ha eccepito l'intervenuta propria liberazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c. -per decorso del termine semestrale assegnato da tale norma al creditore al fine di promuovere le sue istanze contro il debitore- e dell'art. 1956 c.c.. Trattasi di eccezioni in senso stretto o proprio (“la eccezione di decadenza (nella specie: eccezione di inosservanza del termine
ex articolo 1957 del Cc) è, per legge, eccezione non rilevabile d'ufficio ma solo su rilievo
di parte. L'articolo 2969 del Cc recita: la decadenza non può essere rilevata d'ufficio,
salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba
rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”, Cass. civ. 20/5/2024, n.14011), mentre si ascrive alla difesa mera la replica della creditrice fondata sulla deroga convenzionale a entrambe le disposizioni, difesa che dunque può essere proposta senza il vincolo della costituzione della parte nel termine di venti giorni dell'udienza di prima comparizione;
14 b) quanto al secondo argomento è sufficiente rammentare quanto correttamente osservato dalla Suprema Corte, ovvero che “la clausola di deroga alla decadenza del creditore ex
art. 1957 c.c. non contrasta con l'art. 1229 comma 1 c.c. (che prevede la nullità di
qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per
dolo o colpa grave) atteso che essa aggrava, anziché limitare, la responsabilità del
fideiussore, il quale assuma la veste di debitore nel rapporto unilaterale di fideiussione”
(Cass. civ., 27/3/2002, n. 4444).
Il IV motivo è infondato. La delibazione dei contratti di fideiussione del 30.12.2009
depositati in atti (l'uno stipulato a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal solo contratto di mutuo chirografario di € 32.0000, l'altro -prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un precedente contratto del 7.3.2006- rispondente allo schema della fideiussione omnibus con il limite ex art. 1938 c.c. di € 169.000,00) rivela l'apposizione di una duplice sottoscrizione dei fideiussori, la seconda delle quali a suggello della dichiarazione si approvazione specifica “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 2°
co. c.c. le seguenti condizioni: Art. 3 (Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo
determinato), art.4 (Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo indeterminato), art.6
(Responsabilità del fideiussore), art. 7 (Pagamento del fideiussore), art. 9 (Efficacia della
fideiussione e limitazioni all'esercizio del diritto di regresso e di surroga), art. 10 (Invio
della corrispondenza al fideiussore), art. 11 (Spese ed oneri) art. 13 (Legge applicabile e
Foro competente)”. La sottoscrizione separata ed espressa di alcune clausole soddisfa i
15 canoni progressivamente definiti dall'elaborazione giurisprudenziale che, al fine di assicurare effettività alle esigenze di specificità imposte dalla norma -la quale, si afferma,
richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche l'adozione di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate- esige che il richiamo alle clausole oggetto di distinta sottoscrizione sia effettuato con modalità tali da non rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio. Più in dettaglio, ancora di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica
approvazione per iscritto a norma dell' art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato
anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo,
salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché
sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per
la valida stipula del contratto” (Cass. civ., sez. III, 15/2/2024, n. 4126). Applicato tale insegnamento alla vicenda in esame, deve affermarsi la validità delle clausole di deroga agli artt. 1957 e 1956 c.c. che, seppure oggetto di un richiamo cumulativo, recano indicazione del titolo della disposizione negoziale oggetto di specifica sottoscrizione.
V motivo. Confermata la validità della disposizione negoziale di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. e richiamato quanto osservato in relazione al primo motivo di impugnazione riguardo al momento in cui è stata versata in atti la documentazione attestante la formulazione della domanda della banca di insinuazione al passivo fallimentare di Pt_5
[...]
[...] [...]
dichiarato con sentenza del Tribunale di Palermo n. 134 del 30.11.2012, anche tale
[...]
ragione di impugnazione deve essere respinta, constando l'attivazione della creditrice nei confronti della debitrice principale entro il termine di 36 mesi -computato dalla revoca degli affidamenti quale fattore integrante la scadenza dell'obbligazione- convenuto con i fideiussori;
Il VI motivo di impugnazione, da intendersi circoscritto alla sola fideiussione omnibus sino alla concorrenza di € 169.000,00, non anche, per evidente difetto di inerenza, alla fideiussione specificamente rilasciata in relazione al contratto di mutuo chirografario che non risponde alla definizione di fideiussione per obbligazione futura, deve confermarsi ed ampliarsi quanto già evidenziato dal primo giudice riguardo al difetto di dimostrazione di ciascuno dei presupposti menzionati dalla norma, ovvero la concessione di nuovo credito alla correntista, il peggioramento delle condizioni patrimoniale di questa tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, la consapevolezza di tale peggioramento in capo alla creditrice. Anche a trascurare , invero, il ruolo, pur emergente dalle visura societaria prodotta dalla banca, di amministratore del sodalizio svolto da informato, dunque, dell'andamento dell'attività societaria, non può invece Parte_1
non rimarcarsi che non vale a comprovare il mutamento in senso peggiorativo delle condizioni patrimoniali di la sottolineatura della “costante lievitazione dei saldi Parte_3
passivi di conto corrente anche al di sopra dei fidi concessi” (pag. 28 dell'atto di appello).
Tale sottolineatura risulta non solo priva di elementi di riscontro in punto di frequenza,
17 durata ed entità dell'utilizzo dei diversi conti in condizione di extrafido, indispensabili per qualificare la condotta della banca scriminando tra momentanea tolleranza verso gli sconfinanti -tolleranza peraltro di fatto circoscritta nel tempo giusta la revoca degli affidamenti comunicata ad ottobre 2011 (prima dunque della declaratoria di fallimenti intervenuta solo l'anno successivo, a novembre 2012) ed effettiva elargizione di nuovo credito, ma peraltro circoscritta all'andamento degli specifici rapporti bancari in essere con rilevatori al più di una crisi di liquidità, ma obiettivamente inidonei ad Controparte_1
ampliare il campo visuale alla consistenza patrimoniale e più in genere alle condizioni economiche della debitrice e dunque a fungere da indicatori di un'eventuale evoluzione in senso peggiorativo.
Parimenti infondato è il VII motivo di impugnazione. Consta che la banca ha prodotto tutti gli estratti conto relativi ai rapporti regolati in conto corrente, mentre la mancanza degli scalari di conto del conto anticipi n. 10589531 -la quale non ha precluso al c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio di procedere alla ricostruzione del rapporto e alla elisione,
secondo il mandato ricevuto, dei costi illecitamente addebitati dalla banca- non si traduce in inosservanza dell'onere probatorio gravante, in ossequio ai criteri generali di riparto fissati dall'art. 2697 c.c., sulla banca, attrice in senso sostanziale.
VIII motivo non è meritevole di accoglimento, meritando conferma la rideterminazione del credito della banca operata dal Tribunale in esito alle disposte indagini tecniche. Vale invero evidenziare che:
18 i) alcuna violazione del disposto dell'art. 1423 c.c., norma che preclude alla convalida del contratto nullo, è da ravvisare nella determinazione del consulente tecnico,
avallata dal Tribunale, di elidere integralmente le competenze maturate in relazione al rapporto di conto anticipi n. 10589531 dalla data della sua accensione, risalente al marzo 2006 ma non formalizzata in un contratto avente forma scritta, sino al del
30.12.2009 , data di stipula del convenzione che ha regolato l'affidamento di €
50.000,00 concesso in conto, applicando invece da tale momento le condizioni economiche -rectius il saggio degli interessi, non anche le spese o il corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi, privi di adeguata determinazione come esplicitato dal c.t.u. nella risposta alle osservazioni critiche delle parti- ivi convenute.
Non si tratta invero di una non consentita sanatoria di contratto nullo, ma di una nuova regolamentazione del rapporto, tutt'altro che infrequente nei contratti di durata,
ammantata della forma prescritta dall'ordinamento;
ii) è prodotto in atti, già a corredo del ricorso monitorio, il contratto del 28.12.2009
istitutivo del conto corrente di corrispondenza n. 300754981 (codice anag. 72030210)
acceso il 28.12.2009 corredato dagli estratti conto con prima operazione registrata al
2.2.2010, pienamente compatibile con la decorrenza del rapporto.
iii) la censura di usurarietà del carico economico correlato ai rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 10589515 acceso il giorno 1.3.2006 e di mutuo chirografario agevolato n. 6712913 stipulato il 30.12.2009, sollevata dall'appellante per la prima
19 volta in comparsa conclusionale di appello, non coglie nel segno. Quanto al mutuo,
rilevato che con d.m. 24.9.2009 il TEGM per le operazioni di “anticipi, sconti
commerciali, altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” aventi importo superiore a euro 5.000 è stato rilevato in 5,27 punti percentuali, così che la soglia usuraria resta fissata al 7,905%, non è dato comprendere in che modo il saggio degli interessi variabile (perché ragguagliato all'EuroIRS lettera pubblicato su “Il Sole
24Ore” il giorno precedente la stipula, arrotondato allo, 0,5 superiore e maggiorato di uno spread massimo di 4,5 punti in ragione di anno) in essere al momento della stipula del contratto -essendo quello genetico, per volontà del legislatore, l'unico momento rilevante nella verifica di compatibilità dei regolamenti negoziali con la disciplina antiusura- pari, al valore nominale, al 4,45% (2,75 + spread 1,70) mentre l'ISC ascende al 4,91890%, possa superare la soglia di periodo. Quanto al conto corrente di corrispondenza, la sommatoria matematica delle diverse compenti di costo prospettata dall'appellante non considera che, in relazione ai rapporti, quale quello oggetto di causa, svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il giorno 1.1.2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, la commissione di massimo scoperto, come insegnato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U.
20/06/2018, n.16303), soggiace a rilevazione separata con la c.m.s. soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei decreti
20 ministeriali attuativi della L. n. 108/1996. Anche per tale rapporto non è dato, dunque,
ravvisar superamento della soglia usuraria che il d.m. 20.12.2005 in relazione alle operazioni di “apertura di credito in conto corrente” di importo superiore a € 5.000
fissa nella misura del 14,07% (TEGM = 9,38 punti percentuali).
IX motivo. Considerato il modestissimo accoglimento delle ragioni rappresentate con l'opposizione a decreto ingiuntivo, del tutto corretta e coerente si rivela la determinazione del Tribunale di compensare in ragione di 1/4 tra le parti le spese del giudizio e di porre i restanti ¾ a carico dell'opponente.
X motivo E' questa l'unica ragione di impugnazione meritevole di accoglimento, giacché
l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio si è resa necessario al fine di vagliare il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo infine accolto dal Tribunale così che più
correttamente tali spese avrebbero dovuto porsi a carico della banca.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, si riavvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/5 tra le parti le spese del presente giudizio di appello, dovendo i rimanenti 4/5, liquidati in € 8.000,00, di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva ed €
4.000,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posti a carico dell'appellante, parte maggiormente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
21 in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 4.11.2019 a avverso le sentenze del Tribunale di Palermo, non Controparte_1
definitiva n. 3243 del 20 giugno 2017 e definitiva n. 1726 del 2 aprile 2019, pone in via definitiva a carico dell'appellata le spese relative alla consulenze tecnica Controparte_1
d'ufficio, nella misura liquidata con decreto del Tribunale;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa in ragione di 1/5 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla refusione, in favore della controparte dei restanti 4/5, liquidati in € 8.000,00,
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 30 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10589531 (€ 50.501,37), di conto corrente di corrispondenza n. 300754981 acceso il
2 c.p.c., sulla base della sola documentazione già prodotta dalle parti (art.115 c.pc.),
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2125 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Gioia per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Appellante
p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, già (p. iva ), CP_2 CP_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Bongiardo del Foro di Catania giusta procura generali alle liti del 15/7/2010 in notar di Verona, rep. 67190, racc. 18449 Persona_1
Appellata
(p. iva e per essa -giusta procura in data Controparte_4 P.IVA_3
9.12.2020 per atto Notaio di Mestre, rep. 42351 racc. 15678 registrato a Persona_2
Venezia il 11.12.2020 al n. 26080 serie 1T- (p. iva Controparte_5
, società con socio unico in persona del procuratore P.IVA_3 Controparte_4
speciale dottoressa giusta procura in data 21.12.2020 per atto in notaio Controparte_6
di Mestre, rep. n. 42417 e racc. n. 15734, registrato a Venezia il 22 dicembre Persona_2
2020 al n. 27524 serie 1T, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina
Vandini, del Foro di Ravenna, in virtù di mandato in calce alla comparsa di intervento
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
in accoglimento dell'appello e in riforma delle sentenze impugnate (sentenza non definitiva n. 3243/2017 emessa dal Tribunale di Palermo, sezione quinta civile, in data 16/01 –
20/06/2017; sentenza definitiva n. 1726/2019 emessa dal Tribunale di Palermo, sezione quinta civile, in data 2.04.2019), accerti e dichiari l'insussistenza di qualsiasi obbligazione fideiussoria a carico di Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
2 in via assolutamente pregiudiziale e assorbente ritenere e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello di controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 e 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento;
in subordine, rigettare l'appello proposto da con tutte le domande ivi Parte_1
formulate, confermando in toto le sentenze impugnate;
con vittoria di spese e compensi ed anche ex art. 96 CPC stante la palese temerarietà della lite.
Conclusioni dell'interveniente:
in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
nel merito, accogliere le conclusioni precisate in atti da e per essa da Controparte_1
CP_2
con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pronunziandosi sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da e da Parte_1
, quest'ultimo in qualità di liquidatore e legale rappresentante di Parte_2 Pt_3
avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di nei confronti solo
[...] Controparte_1
del primo, fideiussore delle obbligazioni assunte dalla società, per il pagamento di €
178.435,45, oltre interessi, sommatoria del saldo a debito dei rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 10589515 acceso il giorno 1.3.2006 (€ 101.693,36), di conto anticipi n.
3 28.12.2009 (€ 55,72), di mutuo chirografario agevolato n. 6712913 dell'originario importo di € 32.000,00 destinato all'acquisto di scorte di magazzino stipulato il 30.12.2009 (€
26.185,00), tutti chiusi, per recesso della banca, il 24.10.2011, il Tribunale di Palermo:
- con sentenza non definitiva n. 3243 del 20 giugno 2017: ha dichiarato carente di legittimazione attiva , costituitosi in qualità di liquidatore di Parte_2 Pt_3
investita dalla declaratoria di fallimento pronunciata dal Tribunale di Palermo con
[...]
sentenza n. 134 del 30.11.2012 con conseguente trasferimento al curatore fallimentare della legittimazione a stare in giudizio nell'interesse della società, e ha estromesso dal giudizio;
ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo, notificato Parte_3
all'ingiunto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., rilevando tuttavia che il ricorso monitorio aveva conservato gli effetti propri della domanda giudiziale sulla quale, per iniziativa di si era costituito il rapporto processuale;
ha Parte_1
rigettato l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ha rigettato le eccezioni di nullità per difetto di forma e per indeterminatezza dell'oggetto dei contratti di conto corrente e di mutuo in quanto recanti la sottoscrizione della correntista e completi delle pattuizioni economiche;
osservato che i contratti di fideiussione recavano espressa deroga al disposto dell'art. 1957, ampliando da 6 a 36 mesi il termine assegnato al creditore per agire nei confronti del debitore principale, ha respinto l'eccezione di inefficacia della clausola evidenziando che la previsione aveva formato oggetto di specifica approvazione scritta;
4 - con sentenza definitiva n. 1726 del 2 aprile 2019: verificato che l'istituto di credito aveva proposto istanza per l'insinuazione al passivo di con nota trasmessa via PEC Parte_3
al curatore fallimentare il 30.4.2014, entro il termine di 36 mesi previsto in contratto, ha respinto l'eccezione di intervenuta liberazione del fideiussore;
ha respinto altresì
l'eccezione di liberazione proposta in relazione alle disposizioni dell'art. 1956 c.c. per difetto di specifica allegazione e dimostrazione del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale nel periodo corrente tra la concessione delle garanzie e la revoca degli affidamenti;
ha dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del contratto istitutivo del rapporto di conto anticipi su fatture n. 10589531 e, verificato che, pur in assenza di una previsione negoziale che legittimasse tale pratica, le competenze maturate in relazione al conto anticipi erano addebitate sul conto corrente di corrispondenza n. 10589515, ha disposto detrarsi, da tale ultimo rapporto “per effetto
della nullità del contratto di anticipazione su fatture, già dichiarata, e non anche per
ragioni intrinseche al contratto di apertura del predetto c/c” (pag. 10 della sentenza impugnata) le poste indebitamente applicate;
ha quindi rideterminato il debito complessivo di in euro 162.223,11, riducendo a euro 86.254,61 il “saldo Controparte_1
del c/c VT 515 depurato dalle competenze del c. Ant. N. 531 indebitamente girocontate”
e a euro 49.725,78 il “saldo del conto anticipi su fatture n. 531, depurato dalle
competenze finali per il passaggio a sofferenza (pari ad euro 775,59)” (pag. 10 della sentenza impugnata); ha regolato le spese di lite compensandole in ragione di 1/4 tra le
5 parti e gravando della restante quota gli opponenti;
ha posto le spese relative alla consulenza d'ufficio tecnico-contabile in via definiva a carico dell'opponente.
che all'udienza del 10.7.2017, di rimessione della causa sul ruolo per lo Parte_1
svolgimento della necessaria istruttoria, aveva formulato riserva di appello avverso la sentenza non definitiva, ha impugnato entrambe le pronunzie articolando dieci motivi con i quali:
I) censura la sentenza non definitiva di nullità per violazione del combinato disposto degli artt. 115, 183 comma 6, 187 comma 3 e 189 comma 2 c.p.c. e, per via di progressiva derivazione logica, eccepisce in primo luogo la nullità derivata dell'ordinanza del
10.7.2027 con la quale, all'esito della rimessione della causa sul ruolo dopo la pronuncia non definitiva, erano stati concessi alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma 6
c.p.c., quindi, l'inammissibilità della produzione documentale curata dalla banca con la memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.. Osserva che, contrariamente a quanto annotato dal
Tribunale nella sentenza non definitiva, alla prima udienza di trattazione le parti non avevano formulato istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 così
che, escluso che gli opponenti avessero prestato acquiescenza alla richiesta tardivamente avanzata dalla banca ed escluso altresì, e in ogni caso, che una simile acquiescenza potesse sortire un effetto sanante delle decadenze irrimediabilmente maturate, “il
Giudice avrebbe dovuto decidere la causa, ai sensi degli artt. 187 comma 3 e 189 comma
6 piuttosto che rimettere la causa sul ruolo per consentire alla di colmare evidenti Pt_4
lacune probatorie chiedendo la concessione dei termini ex art. 183 comma c.p.c. che in
precedenza non aveva chiesto” (pag. 6 dell'atto di appello), conseguendone altrimenti l'illegittimo risultato della sostanziale rimessione in termini di una parte definitivamente decaduta dal diritto di proporre nuove istanze istruttorie e depositare nuovi documenti;
II) reitera l'eccezione di nullità dei contratti prodotti in giudizio dalla banca e delle relative convenzioni di interesse per difetto di forma scritta e, in conseguenza, per indeterminabilità dell'oggetto, rimarcando che la sottoscrizione della società correntista
è apposta su un solo foglio congiunto agli altri, quelli recanti le condizioni economiche,
“per mezzo di una semplice spillatura”, con una sostanziale elusione delle disposizioni degli artt. 117 TUB e 1284 c.c. che impediva di ritenere raggiunta la dimostrazione che le condizioni contrattuali corrispondessero a quelle effettivamente pattuite tra i contraenti. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, al vizio di forma non offrivano rimedio né la mancata contestazione da parte della correntista degli estratti conto ricevuti, né l'omesso rilievo di scostamenti tra quanto convenuto e quanto in concreto applicato dall'istituto di credito;
III) si duole dell'accoglimento della “eccezione di deroga convenzionale dello art. 1957 c.c.
proposta dalla banca” (pag. 13 dell'atto di appello) e denunzia come violazione della regola posta dall'art. 112 c.p.c. l'omessa pronunzia: a) sul rilievo di inammissibilità
dell'eccezione di controparte -rientrante nel novero delle eccezioni di merito non
7 rilevabili d'ufficio in quanto fondata su clausola convenzionale derogatoria di norma codicistica dispositiva-, tardivamente sollevata dalla banca dopo lo spirare del termine fissato dagli artt. 166 167 c.p.c. per la costituzione del convenuto;
b) sull'eccezione di nullità della clausola (n. 5 dei contratti) derogatoria dell'art. 1957 c.c. che, estendendo da 6 a 36 mesi il termine assegnato al creditore per far valere le proprie pretese nei confronti del debitore principale, “configura un patto di preventivo esonero o limitazione
della responsabilità per colpa grave della Banca (debitrice di una prestazione
obbligatoria prescritta dalla legge quale specificazione del più generale dovere di
correttezza contrattuale sancito dall'art. 1375 c.c.) da sanzionare certamente con la
nullità di cui all'art. 1229 c.c.” (pag. 20 dell'atto di appello);
IV) lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di inefficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma
II c.c., della deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. e ribadisce che la seconda sottoscrizione apposta dal fideiussore per l'approvazione di talune clausole contrattuali
è correlata a un richiamo puramente numerico e cumulativo delle clausole, privo di qualsivoglia riferimento neppure sommario ai contenuti vessatori di queste, in quanto tale inidoneo a integrare il presidio di specificità voluto dalla norma codicistica;
V) contesta il rigetto nel merito dell'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e adduce che la documentazione volta ad attestare l'iniziativa assunta dalla banca nei confronti del debitore principiale con l'insinuazione al passivo di Parte_3
per un verso, era stata prodotta solo a corredo della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
8 ed era dunque inammissibile per le ragioni esposte nel primo motivo di impugnazione e,
comunque, non offriva contezza dei crediti per i quali era stata richiesta l'insinuazione al passivo della società;
VI) si duole del rigetto dell'eccezione di inefficacia della garanzia fideiussoria e di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. e rileva di aver documentato la costante lievitazione del saldo debitorio dei rapporti di conto corrente, sino e anche oltre il limite massimo dell'esposizione garantita dai fideiussori, evenienza attestante sia il peggioramento delle condizioni economiche di sia l'elargizione a questa di Parte_3
nuovo e ulteriore credito in difetto, tuttavia, di espressa autorizzazione del garante.
Rileva in proposito l'inammissibilità, per tardività ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.,
dell'eccezione della banca riguardo alla deroga convenzionale all'art. 1956 c.c. e deduce che a termini dell'art. 1956 c.c. comma 2, “non è valida la preventiva rinuncia del
fideiussore ad avvalersi della liberazione: di conseguenza, è nulla qualsiasi clausola
convenzionale che, derogando all'art. 1956 c.c., elude il divieto di preventiva rinuncia
determinando – di fatto e contra jus - il medesimo effetto di preventiva rinuncia del
fideiussore ad avvalersi della liberazione” (pag. 29 dell'atto di appello);
VII) segnala l'omesso esame dell'eccezione di difetto di prova del credito ingiunto per aver la prodotto in giudizio non gli estratti di conto corrente con la certificazione Pt_4
di conformità alle scritture contabili, sibbene unicamente “alcuni saldaconti sottoscritti
da soggetto privo dei necessari poteri, allegando ad essi la fotocopia di alcuni fogli
9 dattiloscritti, che qualifica unilateralmente ed erroneamente “estratti conto analitici”.”
(pag. 30 dell'atto di appello), privi di efficacia probatoria;
VIII) censura come erronea la quantificazione del credito gravante sul fideiussore, frutto:
i) dell'acritico recepimento delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico che,
contro il disposto dell'art. 1423 c.c., aveva attribuito al documento di apertura della linea di credito di € 50.000,00 stipulato il 30.12.2009 valore ed effetti di convalida del contratto istitutivo del rapporto di anticipo su fatture n. 10589531, originariamente nullo per difetto di forma scritta, e aveva applicato al rapporto le condizioni rappresentate in tale documento, senza neppure considerare che queste erano destinate a regolare il rapporto per il breve periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e il 22 giugno 2011; ii) del disinteresse verso l'omessa produzione in giudizio anche del contratto costitutivo del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 300754981, asseritamente acceso con lettera-contratto del 28.12.2009; iii) in comparsa conclusionale, ampliando gli argomenti addotti in appello, ha eccepito l'usurarietà delle condizioni economiche convenute quanto al “rapporto di conto corrente n. 10589515, acceso con lettera/contratto
1/03/2006” (pag. 37 della comparsa conclusionale) e al “rapporto di mutuo chirografario
n. 6712913 di € 32.000, concesso in data 30-12-2009” (pag. 38 della compara conclusionale)
IX) si duole della regolamentazione delle spese di lite;
10 X) contesta la definiva imputazione in capo al solo opponente delle spese di consulenza tecnica.
Ricostituitosi il contradditorio, per il tramite della mandataria Controparte_1 CP_2
, si è opposta all'accoglimento dell'impugnazione. E' poi intervenuta in giudizio
[...] [...]
rappresentando di aver acquistato pro soluto da in data Controparte_4 Controparte_1
21 luglio 2020, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 30.4.1999 n. 130 (“Legge sulla
Cartolarizzazione”), un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del
30.7.202011, nel quale erano ricompresi, con gli accessori e le garanzie connesse, quelli oggetto del giudizio.
L'impugnazione, che per la sua specificità si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dall'appellato istituto di credito in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., è
meritevole di limitatissimo accoglimento.
Procedendo nell'analisi secondo la tecnica dei punti di motivazione nel rispetto dell'ordine espositivo seguito dall'appellante, deve osservarsi:
Il I motivo è privo di rilevanza, prima ancora che infondato. Come agevolmente rilevabile dagli indici della produzione curata da i documenti considerati ai fini della Controparte_1
decisione sono stati prodotti dalla banca a corredo del ricorso monitorio (trattasi dei contratti,
ivi compreso quello di fideiussione, e degli estratti conto dei diversi rapporti bancari in essere tra le parti) e della comparsa di costituzione della creditrice opposta (recante in
11 allegato la domanda di ammissione al passivo di del 30.4.2014). Alcun vizio di Parte_3
nullità affligge, allora, la sentenza, il cui asse motivazionale prescinde dalla documentazione depositata da in allegato alla memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c.. E' dunque Controparte_1
persino superfluo rilevare che il peculiare iter processuale del giudizio -connotato nelle sue primissime battute da un primo rinvio ad altra udienza al fine di valutare l'opportunità della riunione del procedimento a quelli separatamente istaurati da altri ingiunti, con richiesta espressa della banca di salvezza dei diritti di prima udienza;
ancora, da un rinvio per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari, più precisamente sull'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica al debitore ingiunto, “il cui eventuale
accoglimento avrebbe effetto determinante sull'esito del giudizio” (ordinanza conclusiva del verbale di udienza del 22 giugno 2015); quindi, dalla pronunzia della sentenza non definitiva;
infine, dalla rimessione della causa sul ruolo per l'udienza del 10.7.2017 “per
l'ulteriore corso del giudizio e l'istruzione del merito della controversia” (ordinanza del 16
gennaio 2017)- rivela il carattere tempestivo della richiesta di concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. formulata dalla banca all'udienza del 10.7.2017, richiesta alla quale,
peraltro, si è espressamente associato. Parte_1
Il II motivo è infondato. L'art. 117 comma 1 TUB impone che i contratti siano redatti in forma scritta e che un esemplare sia consegnato ai clienti. Non è richiesta, invece, la sottoscrizione pagina per pagina del contratto, resa superflua dalla redazione di due esemplari, l'uno conservato dalla banca, l'altro consegnato al correntista. Nel concreto la
12 banca ha depositato l'esemplare conservato presso di sé, debitamente sottoscritto dalla società correntista (alle pagine 17, 43, 45, 46, 47 e 48 del contratto istitutivo del rapporto n.
10589515) per approvazione delle specifiche sezioni in cui articola il contratto, nonché “per
presa visione e accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti e dei
servizi richiesti (una per conto corrente, una per carta debito ed una per Banca multicanale”
(pag. 43), per l'approvazione specifica di talune clausole, per la “conferma di presa visione
del contenuto del regolamento del conto package imprendo” (pag. 46) e per tutte le altre ragion analiticamente indicate. I documenti contrattuali si connotano poi di intrinseca unitarietà essendo muniti di un indice iniziale, di numerazione progressiva delle pagine,
della attestazione della correntista “che il presente atto e composto di complessive 48 pagine,
progressivamente numerate in calce ed e redatto su 24 fogli sperati tra loro” (pag. 43 del contratto istitutivo del rapporto n. 10589515) del riferimento delle numerose sottoscrizioni alle singole sezioni e articolazioni del complesso programma negoziale. Poiché, peraltro,
come evidenziato dal Tribunale e neppure contestato dall'appellante, i contratti in atti contengono altresì un foglio di sintesi con elencazione analitica e adeguatamente evidente delle condizioni economiche destinate a regolamentare il rapporto, neppure fondata è
l'eccezione di nullità per difetto di determinatezza dei contratti. In effetti, nelle deduzioni dell'appellante questa rappresenta un corollario dall'assenza di firma pagina per pagina e dalla mera spillatura delle pagine, che “non avrebbe potuto consentire, neanche in via
presuntiva, di assumere che il cliente avesse convenuto ed accettato quelle condizioni
13 riferite ai rapporti dedotti in giudizio” (pag. 9 dell'atto di appello), circostanze in sé prive di rilevanza giuridica e peraltro superate dalla consegna di un esemplare del contratto al correntista;
Neppure il III motivo è meritevole di accoglimento giacché entrambe le articolazioni in cui
è proposto e declinato si profilano come sostanzialmente mal poste.
a) quanto al primo rilievo, deve invero evidenziarsi che, riguardate correttamente le linee difensive sviluppate dalle parti, è agevole concludere che chiamato Parte_1
dalla banca ad adempiere alle obbligazioni discendenti dal contratto di fideiussione, ha eccepito l'intervenuta propria liberazione, ai sensi dell'art. 1957 c.c. -per decorso del termine semestrale assegnato da tale norma al creditore al fine di promuovere le sue istanze contro il debitore- e dell'art. 1956 c.c.. Trattasi di eccezioni in senso stretto o proprio (“la eccezione di decadenza (nella specie: eccezione di inosservanza del termine
ex articolo 1957 del Cc) è, per legge, eccezione non rilevabile d'ufficio ma solo su rilievo
di parte. L'articolo 2969 del Cc recita: la decadenza non può essere rilevata d'ufficio,
salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba
rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”, Cass. civ. 20/5/2024, n.14011), mentre si ascrive alla difesa mera la replica della creditrice fondata sulla deroga convenzionale a entrambe le disposizioni, difesa che dunque può essere proposta senza il vincolo della costituzione della parte nel termine di venti giorni dell'udienza di prima comparizione;
14 b) quanto al secondo argomento è sufficiente rammentare quanto correttamente osservato dalla Suprema Corte, ovvero che “la clausola di deroga alla decadenza del creditore ex
art. 1957 c.c. non contrasta con l'art. 1229 comma 1 c.c. (che prevede la nullità di
qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per
dolo o colpa grave) atteso che essa aggrava, anziché limitare, la responsabilità del
fideiussore, il quale assuma la veste di debitore nel rapporto unilaterale di fideiussione”
(Cass. civ., 27/3/2002, n. 4444).
Il IV motivo è infondato. La delibazione dei contratti di fideiussione del 30.12.2009
depositati in atti (l'uno stipulato a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal solo contratto di mutuo chirografario di € 32.0000, l'altro -prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un precedente contratto del 7.3.2006- rispondente allo schema della fideiussione omnibus con il limite ex art. 1938 c.c. di € 169.000,00) rivela l'apposizione di una duplice sottoscrizione dei fideiussori, la seconda delle quali a suggello della dichiarazione si approvazione specifica “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 2°
co. c.c. le seguenti condizioni: Art. 3 (Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo
determinato), art.4 (Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo indeterminato), art.6
(Responsabilità del fideiussore), art. 7 (Pagamento del fideiussore), art. 9 (Efficacia della
fideiussione e limitazioni all'esercizio del diritto di regresso e di surroga), art. 10 (Invio
della corrispondenza al fideiussore), art. 11 (Spese ed oneri) art. 13 (Legge applicabile e
Foro competente)”. La sottoscrizione separata ed espressa di alcune clausole soddisfa i
15 canoni progressivamente definiti dall'elaborazione giurisprudenziale che, al fine di assicurare effettività alle esigenze di specificità imposte dalla norma -la quale, si afferma,
richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche l'adozione di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate- esige che il richiamo alle clausole oggetto di distinta sottoscrizione sia effettuato con modalità tali da non rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio. Più in dettaglio, ancora di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica
approvazione per iscritto a norma dell' art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato
anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo,
salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché
sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per
la valida stipula del contratto” (Cass. civ., sez. III, 15/2/2024, n. 4126). Applicato tale insegnamento alla vicenda in esame, deve affermarsi la validità delle clausole di deroga agli artt. 1957 e 1956 c.c. che, seppure oggetto di un richiamo cumulativo, recano indicazione del titolo della disposizione negoziale oggetto di specifica sottoscrizione.
V motivo. Confermata la validità della disposizione negoziale di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. e richiamato quanto osservato in relazione al primo motivo di impugnazione riguardo al momento in cui è stata versata in atti la documentazione attestante la formulazione della domanda della banca di insinuazione al passivo fallimentare di Pt_5
[...]
[...] [...]
dichiarato con sentenza del Tribunale di Palermo n. 134 del 30.11.2012, anche tale
[...]
ragione di impugnazione deve essere respinta, constando l'attivazione della creditrice nei confronti della debitrice principale entro il termine di 36 mesi -computato dalla revoca degli affidamenti quale fattore integrante la scadenza dell'obbligazione- convenuto con i fideiussori;
Il VI motivo di impugnazione, da intendersi circoscritto alla sola fideiussione omnibus sino alla concorrenza di € 169.000,00, non anche, per evidente difetto di inerenza, alla fideiussione specificamente rilasciata in relazione al contratto di mutuo chirografario che non risponde alla definizione di fideiussione per obbligazione futura, deve confermarsi ed ampliarsi quanto già evidenziato dal primo giudice riguardo al difetto di dimostrazione di ciascuno dei presupposti menzionati dalla norma, ovvero la concessione di nuovo credito alla correntista, il peggioramento delle condizioni patrimoniale di questa tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, la consapevolezza di tale peggioramento in capo alla creditrice. Anche a trascurare , invero, il ruolo, pur emergente dalle visura societaria prodotta dalla banca, di amministratore del sodalizio svolto da informato, dunque, dell'andamento dell'attività societaria, non può invece Parte_1
non rimarcarsi che non vale a comprovare il mutamento in senso peggiorativo delle condizioni patrimoniali di la sottolineatura della “costante lievitazione dei saldi Parte_3
passivi di conto corrente anche al di sopra dei fidi concessi” (pag. 28 dell'atto di appello).
Tale sottolineatura risulta non solo priva di elementi di riscontro in punto di frequenza,
17 durata ed entità dell'utilizzo dei diversi conti in condizione di extrafido, indispensabili per qualificare la condotta della banca scriminando tra momentanea tolleranza verso gli sconfinanti -tolleranza peraltro di fatto circoscritta nel tempo giusta la revoca degli affidamenti comunicata ad ottobre 2011 (prima dunque della declaratoria di fallimenti intervenuta solo l'anno successivo, a novembre 2012) ed effettiva elargizione di nuovo credito, ma peraltro circoscritta all'andamento degli specifici rapporti bancari in essere con rilevatori al più di una crisi di liquidità, ma obiettivamente inidonei ad Controparte_1
ampliare il campo visuale alla consistenza patrimoniale e più in genere alle condizioni economiche della debitrice e dunque a fungere da indicatori di un'eventuale evoluzione in senso peggiorativo.
Parimenti infondato è il VII motivo di impugnazione. Consta che la banca ha prodotto tutti gli estratti conto relativi ai rapporti regolati in conto corrente, mentre la mancanza degli scalari di conto del conto anticipi n. 10589531 -la quale non ha precluso al c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio di procedere alla ricostruzione del rapporto e alla elisione,
secondo il mandato ricevuto, dei costi illecitamente addebitati dalla banca- non si traduce in inosservanza dell'onere probatorio gravante, in ossequio ai criteri generali di riparto fissati dall'art. 2697 c.c., sulla banca, attrice in senso sostanziale.
VIII motivo non è meritevole di accoglimento, meritando conferma la rideterminazione del credito della banca operata dal Tribunale in esito alle disposte indagini tecniche. Vale invero evidenziare che:
18 i) alcuna violazione del disposto dell'art. 1423 c.c., norma che preclude alla convalida del contratto nullo, è da ravvisare nella determinazione del consulente tecnico,
avallata dal Tribunale, di elidere integralmente le competenze maturate in relazione al rapporto di conto anticipi n. 10589531 dalla data della sua accensione, risalente al marzo 2006 ma non formalizzata in un contratto avente forma scritta, sino al del
30.12.2009 , data di stipula del convenzione che ha regolato l'affidamento di €
50.000,00 concesso in conto, applicando invece da tale momento le condizioni economiche -rectius il saggio degli interessi, non anche le spese o il corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi, privi di adeguata determinazione come esplicitato dal c.t.u. nella risposta alle osservazioni critiche delle parti- ivi convenute.
Non si tratta invero di una non consentita sanatoria di contratto nullo, ma di una nuova regolamentazione del rapporto, tutt'altro che infrequente nei contratti di durata,
ammantata della forma prescritta dall'ordinamento;
ii) è prodotto in atti, già a corredo del ricorso monitorio, il contratto del 28.12.2009
istitutivo del conto corrente di corrispondenza n. 300754981 (codice anag. 72030210)
acceso il 28.12.2009 corredato dagli estratti conto con prima operazione registrata al
2.2.2010, pienamente compatibile con la decorrenza del rapporto.
iii) la censura di usurarietà del carico economico correlato ai rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 10589515 acceso il giorno 1.3.2006 e di mutuo chirografario agevolato n. 6712913 stipulato il 30.12.2009, sollevata dall'appellante per la prima
19 volta in comparsa conclusionale di appello, non coglie nel segno. Quanto al mutuo,
rilevato che con d.m. 24.9.2009 il TEGM per le operazioni di “anticipi, sconti
commerciali, altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” aventi importo superiore a euro 5.000 è stato rilevato in 5,27 punti percentuali, così che la soglia usuraria resta fissata al 7,905%, non è dato comprendere in che modo il saggio degli interessi variabile (perché ragguagliato all'EuroIRS lettera pubblicato su “Il Sole
24Ore” il giorno precedente la stipula, arrotondato allo, 0,5 superiore e maggiorato di uno spread massimo di 4,5 punti in ragione di anno) in essere al momento della stipula del contratto -essendo quello genetico, per volontà del legislatore, l'unico momento rilevante nella verifica di compatibilità dei regolamenti negoziali con la disciplina antiusura- pari, al valore nominale, al 4,45% (2,75 + spread 1,70) mentre l'ISC ascende al 4,91890%, possa superare la soglia di periodo. Quanto al conto corrente di corrispondenza, la sommatoria matematica delle diverse compenti di costo prospettata dall'appellante non considera che, in relazione ai rapporti, quale quello oggetto di causa, svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il giorno 1.1.2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del
2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, la commissione di massimo scoperto, come insegnato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U.
20/06/2018, n.16303), soggiace a rilevazione separata con la c.m.s. soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei decreti
20 ministeriali attuativi della L. n. 108/1996. Anche per tale rapporto non è dato, dunque,
ravvisar superamento della soglia usuraria che il d.m. 20.12.2005 in relazione alle operazioni di “apertura di credito in conto corrente” di importo superiore a € 5.000
fissa nella misura del 14,07% (TEGM = 9,38 punti percentuali).
IX motivo. Considerato il modestissimo accoglimento delle ragioni rappresentate con l'opposizione a decreto ingiuntivo, del tutto corretta e coerente si rivela la determinazione del Tribunale di compensare in ragione di 1/4 tra le parti le spese del giudizio e di porre i restanti ¾ a carico dell'opponente.
X motivo E' questa l'unica ragione di impugnazione meritevole di accoglimento, giacché
l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio si è resa necessario al fine di vagliare il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo infine accolto dal Tribunale così che più
correttamente tali spese avrebbero dovuto porsi a carico della banca.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, si riavvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/5 tra le parti le spese del presente giudizio di appello, dovendo i rimanenti 4/5, liquidati in € 8.000,00, di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva ed €
4.000,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, essere posti a carico dell'appellante, parte maggiormente soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
21 in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 4.11.2019 a avverso le sentenze del Tribunale di Palermo, non Controparte_1
definitiva n. 3243 del 20 giugno 2017 e definitiva n. 1726 del 2 aprile 2019, pone in via definitiva a carico dell'appellata le spese relative alla consulenze tecnica Controparte_1
d'ufficio, nella misura liquidata con decreto del Tribunale;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa in ragione di 1/5 tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellante alla refusione, in favore della controparte dei restanti 4/5, liquidati in € 8.000,00,
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 30 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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10589531 (€ 50.501,37), di conto corrente di corrispondenza n. 300754981 acceso il
2 c.p.c., sulla base della sola documentazione già prodotta dalle parti (art.115 c.pc.),