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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 235/2021 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 235/21 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 12.03.2025
vertente tra
con sede Legale in Milano, Viale Majno n. 45,– iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale n. , R.E.A.: MI - 2124902 – P.IVA_1
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, per essa, (nuova CP_1 denominazione sociale di già CP_2 Controparte_3 giusta iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la CCIA di Verona del 25/6/2019,
Notar di Roma); con sede legale in Viale Dell'Agricoltura n. 7 – 37135 Persona_1
Verona, registrazione al Registro Imprese di Verona n. , quale mandataria, giusta P.IVA_2 procura in data 20/7/2017 Rep. 60852 Racc. 11359 in Notar Dott.ssa di Milano, Persona_2 in persona del Suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Dott. nato a Persona_3
Terni il 5/6/1963, e domiciliato in Viale Dell'Agricoltura n. 7 – 37135 Verona, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Sinagra (C.F.: ) in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_1 liti addì 14/12/2010 in Notar Dott. da Verona n. 68089 Rep. e 18949 Racc., ed Persona_4 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Messina, Via Garibaldi n. 375 is. 457 corpo C
(che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al numero di fax 090 5728307, ovvero al seguente indirizzo pec;
Email_1
Appellante
e
, C.F. , nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_4 C.F._2 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo De Caridi, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Rizzo C.F. CodiceFiscale_4 in Messina, via Dei Verdi, 6, il quale chiede che le comunicazioni vengano effettuate al seguente indirizzo: pec: per procura in atti;
Email_2
Appellato
e on Sede Sociale in Milano Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, in persona Controparte_3 del Suo Legale Rappresentante pro tempore
Appellata
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 404/2021 emessa dal Tribunale di Messina in data
25/2/2021, notificata il 26/2/2021, in materia di contratti bancari.
************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante: “1) Ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, privo di alcuna validità ed efficacia il disconoscimento del contratto fideiussorio effettuato dal sig. Controparte_4 per quanto esposto in narrativa;
2) Previo riconoscimento della validità, efficacia ed utilizzabilità dei contratti fideiussori del 16/1/2006 e del 20/5/2009, dichiarare inammissibili, e/o improponibili,
e/o infondate in fatto e diritto tutte le domande formulate dal Sig. e, per Controparte_4
l'effetto, confermare in toto l'opposto decreto ingiuntivo;
3) In via subordinata, ritenere e dichiarare che il contratto fideiussorio sottoscritto il 16/1/2016 non è stato oggetto di disconoscimento per cui dichiarare la piena validità, efficacia ed utilizzabilità dello stesso e, per
l'effetto, dichiarare l'opponente debitore nei confronti della concludente della somma di €.
144.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
4) In ogni caso, dichiarare con qualsiasi formula
l'opponente debitore nei confronti della concludente delle somme ingiunte o di quelle altre minori
o maggiori ritenute eque;
5) In via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse ammissibile il disconoscimento dei contratti fideiussori effettuato dall'opponente, ritenere e dichiarare che l'istanza di verificazione formulata dalla scrivente è legittima e tempestiva ed ammettendo quest'ultima, autorizzare l'Istituto di Credito a depositare in Cancelleria l'originale cartaceo del contratto fideiussorio;
6) Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”
Per l'appellato: “In via principale confermare la sentenza n. 404/2021 del Tribunale di Messina.
B) Conseguentemente confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1554/16, emesso dal
Tribunale di Messina, dichiarando non dovute le somme ingiunte nella parte in cui condanna, in solido, , dichiarandolo nullo e quindi inefficace. C) Riconoscere e Controparte_4 condannare le parti appellanti in solido, con sede legale in Milano, viale Parte_1
Majno, n.45, e per essa la , con sede in Verona, viale dell'Agricoltura, n.7, in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, nonché la , in persona del rappresentante CP_3 legale pro tempore, con sede in Milano, piazza Gae Aulenti, n.3, come sopra rappresentate e difese, al risarcimento dei danni in via equitativa nei confronti di essendo Controparte_4 provata la violazione delle norme di correttezza e buona fede ex art. 1337 e 1338 c.c.. D)
Condannare in solido le parti appellanti, con sede legale in Milano, Parte_1 viale Majno, n.45, e per essa la , con sede in Verona, viale dell'Agricoltura, n.7, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la , in persona del CP_3 rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, piazza Gae Aulenti, n.3, come sopra rappresentate e difese, alle spese e compensi del presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.12.2016 proponeva Controparte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1554/2016 emesso dal Tribunale di Messina e notificato in data 3/11/2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in solido con la Controparte_5
e , ed in favore di della somma
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 di € 517.571,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo a debito (di €
329.780,44) relativo al contratto di conto corrente in apertura di credito con affidamento ex Banco di Sicilia, n. 04051.79, stipulato in data 10 febbraio 2004 (da ultimo ricodificato n. 500021214) e di rate del mutuo fondiario del 26 novembre 2004 (fin. n. 9000052676) stipulato in Messina, Notar
nn. 83749/21288 (pari ad € 155.874,21), rapporti in relazione ai quali il predetto Persona_5 aveva prestato garanzia fideiussoria. CP_4 L'opponente eccepiva di non essere più socio dal 2007 della , avendo Controparte_5 ceduto le proprie quote di partecipazione , così come certificato in atto per notaio dell' Per_6
8.6.2007.
Contestava, poi, l'illegittimo comportamento della banca che, successivamente alla data della cessione, non avrebbe potuto chiedere il rinnovo della fideiussione.
Assumeva che l'ingiunzione avrebbe potuto avere ad oggetto le eventuali esposizioni debitorie risultanti al giugno 2007, che, però, non esistevano, dato che , al momento della cessione, la società aveva un bilancio in attivo, con una situazione patrimoniale diversa da quella dei successivi anni a partire dal 2011 in poi.
Deduceva che, invece, la banca aveva azionato fideiussioni rinnovate successivamente al giugno
2007 e dichiarava di disconoscerne la provenienza ed autenticità, non avendo sottoscritto, dopo la cessione delle proprie quote, alcuna fideiussione bancaria in favore di Controparte_3
Eccepiva, infine, la decadenza dal termine ex art. 1957 c.c. con conseguente inefficacia dell'azione nei confronti di esso opponente per avere la banca agito nel novembre 2016 e, dunque, tre anni dopo la scadenza dell'obbligazione e la messa in mora (raccomandate del 6-10/12/2013).
In via gradata eccepiva la nullità delle fideiussioni ex art. 1956 c.c.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, contestando le difese avversarie, dal momento che la cessione delle quote societarie non aveva avuto alcun effetto nei confronti del contratto fideiussorio, pienamente valido ed efficace.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, deducendo, altresì, il riconoscimento tacito ex art. 215 c.p.c. delle fideiussioni azionate in via monitoria in ragione della produzione delle stesse da parte dell'odierno opponente in sede di giudizio ex art. 700 c.p.c. azionato per la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi.
Dichiarava, inoltre, di volersi avvalere del documento disconosciuto, formulando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e producendo come scritture di comparazione le fideiussioni anteriori all'08.06.2007, che il non aveva negato di avere sottoscritte. CP_4
Nelle more, con atto di intervento depositato si costituiva e, per essa, Parte_1 la mandataria (nuova denominazione sociale della già CP_1 CP_2 [...]
quale cessionaria del credito oggetto di causa , insistendo per il Controparte_3 rigetto delle domande attoree riportandosi integralmente alla posizione processuale dell'istituto di credito convenuto.
Nelle note di trattazione del 18 febbraio 2021, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. perché in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) L.
287/1990. In subordine al primo motivo, eccepiva la nullità derivata parziale dell'art.5 del contratto di fideiussione omnibus in oggetto ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., in forza del quale il termine nullo di 36 mesi deve intendersi sostituito con quello di 6 mesi dell'art. 1957 c.c.
Deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. ed in via gradata la mancata esigibilità del credito a causa della nullità del contratto di fideiussione.
Proponeva, altresì, domanda di risarcimento del danno per violazione di buona fede e correttezza ex art. 1337 e 1338 c.c.
Con sentenza, n.404/2021, depositata in data in data 25/02/2021, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1554/16, emesso dal Tribunale di
Messina, limitatamente alla richiesta di pagamento nei confronti di;
Controparte_4 condannava la al pagamento in favore dell'opponente delle spese del procedimento Controparte_3 mentre ne disponeva la compensazione del rapporto tra quest'ultimo e l'intervenuta.
Avverso tale pronuncia proponeva appello con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato sia al sia a CP_4 Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 ottobre 2021 si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. Con vittoria di CP_4 spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 5.11.2021 la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
6.02.2023.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. N. 149/2022, la Corte, con ordinanza emessa in data 06.02.2023, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 23.10.2023 da svolgersi sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Nelle more, veniva disposta la surroga del Consigliere relatore con altro, il cui ruolo subiva, però, il congelamento a causa della collocazione in quiescenza.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore con contestuale fissazione dell'udienza secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.
149221, comma 4, della legge 77/2020).
Alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte, con ordinanza del 12-13.03.2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-In assenza di precedente provvedimento, va, in liminte litis, dichiarata la contumacia di
, che, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio. Controparte_3
§
Sempre, in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello proposto da
[...]
( di seguito breviter solo 1) che, nella sua qualità di successore Parte_1 Pt_1
a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato a impugnare la sentenza resa anche nei propri confronti , quale parte del giudizio di primo grado (Cass. civ.n. 8975/020; Cass. civ.n.
9137/2020)
Peraltro, la circostanza che il non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla CP_4 legittimazione della detta parte , difendendosi nel merito dell'impugnazione, vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva (Cass. cit.).
Né colgono nel segno le argomentazioni dell'appellato (v. memoria di replica) circa la mancata formulazione di consenso in ordine all'estromissione dal giudizio di che non Controparte_3 risultano pertinenti rispetto alla questione della mancata contestazione della cessione del credito.
§
2.-Tanto posto e passando ad esaminare il merito del gravame, con il primo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo decidente ritenuto “controverso un fatto non contestato “.
In particolare, rileva che il Tribunale, dopo avere rilevato l'asserita inammissibilità dell'istanza di verificazione, aveva ritenuto inutilizzabili a fini probatori “le fideiussioni poste dalla CP_3
a base della propria domanda di pagamento in quanto tempestivamente disconosciute” e,
[...] per l'effetto, aveva accolto l'opposizione , revocando il decreto ingiuntivo n. 1554/16 limitatamente alla richiesta di pagamento nei confronti del CP_4
Nel censurare tale superficiale valutazione, l'appellante rappresenta che il predetto, nell'atto di opposizione, dopo aver precisato di avere ceduto le proprie quote sociali della Controparte_5 nel 2007, si era doluto del fatto che l'Istituto di Credito avesse azionato le fideiussioni
[...] successive alla data del giugno 2007 ed aveva espressamente dichiarato di disconoscerne provenienza ed autenticità, non avendo sottoscritto dopo la cessione delle proprie quote alcuna fideiussione bancaria in favore della Controparte_5 Pertanto – come immediatamente rilevato da nella propria comparsa di costituzione Controparte_3
(pag. 5) - poiché i rapporti fideiussori posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano due, uno sorto il 16.1.2006 e uno il 20.5.2009, e l'opponente aveva effettuato il disconoscimento solo nei confronti della fideiussione successiva al giugno 2007 ovvero, nella fattispecie, a quella del 20.5.2009, era evidente l'errore commesso dal primo decidente , non essendo stata disconosciuta la fideiussione del 2006.
Assume FINO 1 ch,e se il Tribunale avesse preso atto del mancato disconoscimento della prima fideiussione , rilasciata relativamente all'importo di €. 144.000,00 e , quindi, della sua validità, efficacia ed utilizzabilità, avrebbe dovuto condannare l'opponente, quantomeno, al pagamento della detta somma garantita.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con contestuale dichiarazione della validità, efficacia ed utilizzabilità della fideiussione sottoscritta il 16/1/2006 in quanto mai disconosciuta e, per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata dall'Istituto di Credito, la condanna del al pagamento della somma di €. 144.000,00 oltre interessi in favore Controparte_4 dell'Istituto di Credito.
Osserva, in contrario, il di aver disconosciuto la sottoscrizione di tutte le fideiussioni, CP_4 poste a fondamento dell'azione monitoria e non solo di quella successiva alla cessione delle quote ed rileva che nessun riconoscimento tacito potrebbe derivare dal riconoscimento operato in altra sede.
§
Il motivo risulta fondato.
È bene precisare che, come si evince dalla lettura degli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio di prime cure, l'allora opponente ha dichiarato sin dall'atto introduttivo di disconoscere la provenienza e l'autenticità delle sottoscrizioni posteriori al mese di giugno 2007, non avendo sottoscritto alcuna fideiussione bancaria dopo la cessione delle proprie quote avvenuta in detta data. In particolare, nell'atto di opposizione lo stesso ha rappresentato che “Oggi in verità vengono azionate dalla banca creditrice le fidejussioni successivamente rinnovate o presunte tali dal
, e posteriori alla data (06/2007) della sua uscita dalla CI. Controparte_4 Controparte_8
e per le quali il sig. fin da ora dichiara di disconoscerne la propria
[...] Controparte_4 provenienza ed autenticità, non avendo sottoscritto, dopo la cessione delle proprie quote, alcuna fidejussione bancaria alla in favore della CI. e quindi allo stesso CP_3 Controparte_8 attribuibili” (v. pagg. 3 e 4 ) In aderenza a tale rappresentazione, l'opponente nelle conclusioni dell'atto introduttivo chiedeva
(v. punto n. 4) “ In via istruttoria ……. ammettersi CTU tecnica calligrafica e/o grafologica al fine di stabilire e verificare l'autenticità e provenienza della firma apposta sulle fidejussioni oggi azionate dalla banca successivamente alla data di cessione delle quote societarie CP_3 di del 08 Giugno 2007” con evidente esclusivo riferimento alla fideiussione Controparte_4 del 2009.
Pertanto, dovendosi il disconoscimento ritenersi circoscritto alle fideiussioni successive al 2007, pienamente utilizzabile si appalesava, ai fini della decisione, la fideiussione del 2009 per l'importo di €. 144.000,00, oltre interessi.
3. Con il secondo motivo di gravame, 1 lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per Pt_1 non avere il primo decidente ritenuto pretestuoso ed inammissibile il disconoscimento della fideiussione del 20.06.2009 in conseguenza del riconoscimento effettuato in altro procedimento e del provvedimento adottato in quella sede.
Rappresenta che il aveva riconosciuto l'esistenza e validità del rapporto di garanzia CP_4 nell'ambito del giudizio promosso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi perché, a suo dire, illegittimamente segnalato alla stessa.
In particolare in quella sede il predetto aveva espressamente riconosciuto l'autenticità di tutte le fideiussioni sottoscritte in favore della e prodotte da essa società, Controparte_5 contestandole solo perché non rinnovate o comunque revocate e quel decidente nell'ordinanza conclusiva le aveva ritenute valide ed efficace, pur errando nell'indicazione della denominazione della società garantita piuttosto che . Controparte_9 Controparte_5
Deduce l'appellante che il giudice di prime cure, pur avendo richiamato il corretto principio secondo cui ““la parte interessata …. qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio”, non aveva, però, considerato che, nella fattispecie, il aveva riconosciuto espressamente, il CP_4 contratto di fideiussione e che , comunque, altro giudice aveva esplicitamente accertato e dichiarato la validità ed efficacia del contratto.
Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, il disconoscimento venga dichiarato non rituale ed inammissibile e che , per l'effetto, ritenuta la piena validità ed efficacia di entrambe le fideiussioni oggetto del giudizio, venga confermato il decreto ingiuntivo opposto.
§
Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili in cui esso si articola .
Come già sottolineato dal primo giudice, è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema
Corte quello secondo il quale il riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui esso viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova.
Ne consegue che la parte interessata, qualora, il documento sia prodotto in altro giudizio, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui – per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217 c.p.c., comma 2 – si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima, ovvero, mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta (Cass. civ., Sez. II, Sent 2018,
n. 17469; così Cass. n. 11460/07).
Invero, “il riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'articolo
215 del Cpc, opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora, il documento sia prodotto in altro giudizio può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può però configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima, ovvero, mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta” (Cass. Civ. n.17469/2018; Cass. civ. n.7634/2016;Cass. civ.
n.11460/2007).
Né, infine, rileva la circostanza che le fideiussioni , dapprima non disconosciute, siano state prodotte nel diverso giudizio per ottenere gli stessi effetti, dato che l'identità di finalità probatoria della scrittura non è determinante se muta l'oggetto dei due giudizi .
Come precisato dalla Corte di Cassazione,” il mutamento del petitum e della causa petendi determina di per se quegli effetti diversi alla medesima scrittura. In altri termini la scrittura è sempre la stessa ma è utilizzata a fini diversi non coincidenti nei due giudizi proprio per la diversa impostazione difensiva assunta dalla parte” (Cass. 2018 cit.) Parimenti irrilevante è l'avvenuto riconoscimento della validità ed efficacia delle fideiussioni da parte del giudice del procedimento attivato dal ex art. 700 c.p.c. CP_4
Al di là del fatto che i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - quale, appunto, quello in esame - sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, vale osservare che quel riconoscimento atteneva specificamente alle fideiussioni rilasciate dal per le obbligazioni contratte dalle società CP_4 CP_10
e in favore di e di v.
[...] Controparte_9 CP_11 CP_12 Controparte_13 pag. 3) e non riguardava la posizione di Controparte_3
Il preteso errore materiale non solo non risulta provato e neanche sembra configurabile , in quanto
– si ribadisce - il Tribunale ha fatto precipuo riferimento alle garanzie rilasciate in favore di istituti bancari diversi da e concernenti obbligazioni assunte da altre società . Controparte_3
A ciò aggiungasi che la posizione di tale istituto bancario è stata trattata separatamente rispetto a quella degli altri (v. pag. 5) e mancano elementi testuali che consentano di estendere anche ad esso la precedente valutazione in punto di validità delle fideiussioni ( in questo caso rilasciate a garanzia delle obbligazioni della . Controparte_5
4.- Con il terzo motivo di gravame 1 censura la sentenza per avere il primo decidente Pt_1 ritenuto che fosse decaduta dall'istanza di verificazione per mancata produzione Controparte_3 dell'originale del documento disconosciuto.
Nello specifico, il Tribunale aveva errato nell'affermare che l'inadempimento, secondo la normativa vigente, dell'onere di esibizione del documento in originale ,necessario per la procedura di verificazione, comportava l'inammissibilità dell'istanza di verificazione.
Osserva, in proposito, l'appellante che il documento era stato ritualmente versato nel fascicolo telematico e che mai ne era stato sollecitato il deposito cartaceo.
Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, la produzione del documento anche successiva allo spirare del termine ex art. 183 VI comma c.p.c. non sarebbe stata assolutamente tardiva ed inammissibile.
Evidenzia sul punto che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di appello, non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto (Cassazione civile sez. I – 26/01/2016, n. 1366).
Pertanto - continua l'appellante - , se la produzione in appello di un atto già depositato in copia fotostatica è pienamente ammissibile, è palese che nessuna preclusione e/o decadenza potesse essere configurata con riferimento alla produzione del contratto fideiussorio in originale per cui è causa.
Chiede, in via gradata rispetto alle superiori doglianze, che, in riforma della sentenza impugnata, venga ritenuta ammissibile l'istanza di verificazione, autorizzando essa appellante a produrre l'originale del documento disconosciuto.
Contesta, infine, le doglianze avanzate dal e non esaminate dal primo giudice CP_4
,rilevando nell'ordine:
- quanto all'eccezione di decadenza del termine ex art. 1957 c.c., che con lettera di aumento della garanzia fideiussoria ad €. 780.000,00 datata 20/5/2009, il aveva consentito CP_4 espressamente a derogare il termine in questione a 36 mesi.;
- quanto all' asserita incauta condotta dell'istituto bancario ex art. 1956 c.c , che la società CI.
[...]
, come riconosciuto dallo stesso opponente, fino al 201 era in condizioni floride Controparte_8
e non versava proprio in alcun stato di difficoltà e che l'ultimo ampliamento della fideiussione del era anteriore al 2011. CP_4
§
Tralasciando , per il momento, le argomentazioni funzionali alla confutazione dei motivi di opposizione ,che saranno esaminate congiuntamente alle questioni riproposte dal ex CP_4 art. 346 c.p.c., ritiene la Corte che la doglianza dell'appellante sia infondata.
Il Tribunale ha, invero, correttamente rilevato che l'istanza di verificazione, rientrando tra le attività istruttorie e soggiacendo ai termini di decadenza di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., nella specie era stata tempestivamente proposta dall'istituto opposto già nella comparsa di costituzione, depositata secondo i termini rituali di cui all'art. 166 c.p.c.
Al contempo, rilevato che detta parte, unitamente alla richiesta, aveva prodotto solo la copia delle fideiussione di cui aveva chiesto la verificazione , ne ha dichiarato l'inammissibilità.
Tale statuizione resiste alle censure dell'appellante, risultando pienamente conforme al consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, secondo cui in materia di procedura ex art. 216 c.p.c., ove venga disconosciuta l'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura, deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione
(Cass. civ. n. 11739/1999 ; Cass.civ. n. 9869/2000; Cass. civ. n. 9202/2004;Cass. Civ. n.
7267/2014; Cass.civ. n. 33769/2019; Cass. civ. n, 32573/2024 ;Cass. civ, n.2777/2025). Invero,” l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con
l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare”. (Cass. civ. n. 27402/2021; Cass. civ. n. 31514/2019;Cass. civ. n. 16551/2015) .
La mancata produzione dell'originale fa si che la parte potrà provare con gli ordinari mezzi di prova il contenuto del documento, giammai la firma (Cass.civ. n. 8304/2024)
Del resto, se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di adottare quelle di “cautele opportune per la custodia del documento”, diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte, previste dall'art. 217 c.p.c. (Cass. civ. n. 8304/2024)
Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento – di cui è un immediato effetto -, e quindi non è sostenibile che, a differenza appunto degli altri documenti, quello oggetto di verificazione possa essere prodotto oltre i termini decadenziali (Cass. civ. n.8304/2024) come sostenuto dalla società appellante.
Peraltro, l'originale nella presente causa non è mai stato prodotto.
Né è corretto l'assunto dell'appellante, secondo cui tale adempimento non era mai stato sollecitato dal primo giudicante, dato che “era onere dell'opposta, infatti, produrre il contratto in originale
o chiedere di essere autorizzata a produrre l'originale”.
Va poi ritenuta inammissibile, in questo grado di giudizio, l'esibizione dell'atto di fideiussione, indicato dall'appellante come originale della fotocopia già prodotta nel primo grado di giudizio.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza “ è errato sostenere che l'originale di un documento prodotto in copia non sia un diverso documento e ciò, evidentemente, alludendo ad esso come contenuto. È corretto, invece, intendere la novità di cui all'art. 345 cod. proc. civ. come relativa al documento nella sua consistenza rappresentativa ed è evidente che un documento in copia ed uno in originale sono diversi, il che palesa che, se in appello, viene prodotto il secondo si tratta di documento nuovo. D'altro canto, consentire la produzione di un documento in originale in appello senza che si dimostri l'impossibilità di poterlo produrre è in manifesta contraddizione con il fatto che, non producendolo, si è impedita la verificazione e la querela, alle quali si dovrebbe dare ingresso in appello con conseguente incongruenza e a scapito della durata del processo”
(Cass.34025/2022).
Dovendo il documento considerarsi nuovo, la sua produzione risulta preclusa dall' art. 345 c.p.c. nella sua nuova formulazione, introdotta dal d.l. 83/2012 conv. con modif. dalla l. 134/2012, che prevede il divieto di ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti , salvo che la parte dimostri di non averli potuto proporre o produrre per causa non imputabile, e che, in difetto di espressa disciplina transitoria ed in base al principio generale “tempus regit actum”, trova applicazione quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata- come nella specie- dopo l'11 settembre 2012 (Cass. 21606/2012).
Nella specie, infatti, l'impossibilità di tempestiva produzione non risulta nè allegata né provata dall'appellante , oltre che smentita dalle risultanze di causa, con conseguente inammissibilità della produzione documentale effettuata in questa sede.
Ne deriva che, non potendosi fare alcun utilizzo dell'originale della fideiussione, non può conseguentemente, essere disposta la c.t.u.
5.-Attesa la fondatezza del primo motivo di appello in merito all'utilizzabilità , ai fini della decisione, della fideiussione del Giugno 2007 occorre esaminare i motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal primo giudice sulla scorta dell'accoglimento dell'opposizione e che il CP_4 parte vittoriosa, ha riproposto ex art. 346 c.p.c., onde paralizzare l'operatività della fideiussione del giugno 2007.
Nell'atto introduttivo, quest'ultimo aveva eccepito la decadenza della creditrice opposta dal termine previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione alla garanzia prestata nel 2007 e successivamente azionata mediante ricorso per ingiunzione.
A sostegno della formulata eccezione, aveva rappresentato che la società debitrice principale e i suoi fideiussori erano stati diffidati dalla banca, mediante raccomandate datate 6 e 10 dicembre
2013, contenenti comunicazione di recesso, revoca e messa in mora mentre l'azione giurisdizionale in sede monitoria era stata promossa soltanto nel novembre 2016, ovvero quasi tre anni dopo la scadenza, la revoca e la messa in mora dell'obbligazione principale.
Il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 1957 comma 1 c.c., secondo l'opponente, aveva comportato la decadenza dal termine per il creditore e Controparte_3 conseguentemente la nullità della pretesa creditoria nei confronti di . Controparte_4
In via subordinata , sempre in seno al medesimo atto di opposizione, il predetto aveva eccepito la nullità della fideiussione ex art. 1956 c.c. , assumendo che la banca , ben conoscendo le difficoltà della società debitrice, aveva, comunque, successivamente rinnovato, addirittura accrescendoli, gli affidamenti ed i mutui negli anni 2011 e 2012, tant'è che la società Controparte_5 con atto del 28.06.2012, versando in gravi difficoltà finanziarie di liquidità e patrimoniali, aveva chiesto ed ottenuto la sospensione degli ammortamenti per un periodo di dodici mesi.
All'udienza del 6.02.2020 aveva eccepito la nullità derivata totale o parziale della fideiussione per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. poichè redatta su modulo uniforme AB , con conseguente violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a della legge n. 287/1990.
In particolare, come meglio articolato nelle note conclusive del 25.02.2021, secondo l'assunto dell'opponente, l'art. 5 del contratto medesimo era integralmente riproduttivo della clausola n. 6 dei contratti-tipo (modelli) di fideiussione AB dichiarati nulli con provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'LI, poiché prevedeva un'ultrattività della garanzia fideiussoria di 36 mesi entro cui la banca poteva proporre le proprie istanze dalla scadenza dell'obbligazione principale, in deroga all'art. 1957 c.c. che prevede invece un termine di 6 mesi.
Sussisteva, dunque, una nullità derivata totale dello schema anticoncorrenziale “a monte” che non poteva che travolgere” il contratto “a valle”.
In subordine, era configurabile la nullità derivata parziale dell'art.5 del contratto di fideiussione omnibus in oggetto ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., in forza del quale il termine nullo di 36 mesi doveva intendersi sostituito con quello di 6 mesi dell'art. 1957 c.
L'opponente aveva, infine, eccepito il difetto della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Sotto il primo profilo, aveva lamentato che il creditore non aveva provato l'esistenza del suo diritto, attesa la nullità derivata totale o parziale del contratto di fideiussione omnibus riproduttivo di clausole AB dichiarate nulle dalla Banca d'LI.
Sotto il secondo profilo, aveva, invece, rilevato che dalle risultanze degli estratti conto si evinceva che la somma azionata di €. 517.571,29, oltre interessi convenzionali e moratori, era comprensiva di costi del credito aggiuntivi ed ultronei rispetto alla effettiva entità del credito.
Infine, aveva sostenuto che il credito non potesse ritenersi esigibile, tale essendo quello suscettibile di essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna, laddove , nella specie, quello vantato dalla banca non era azionabile in questo giudizio a causa della nullità del contratto di fideiussione.
Aveva, infine, avanzato domanda di risarcimento del danno per violazione di buona fede e correttezza ex art. 1337 e 1338 c.c. per avere la banca violato i parametri di correttezza, buona fede e diligenza informativa nei confronti del cliente nella fase di formazione del contratto, per aver inserito una clausola nulla perché in contrasto con norme imperative a tutela della concorrenza.
Vanno, a questo, punto, richiamate le deduzioni poste dall'appellante a confutazione dei motivi di opposizione e di cui la Corte aveva momentaneamente tralasciato la disamina.
Giova premettere che la clausola censurata (ossia la clausola n. 6 dei contratti-tipo modelli di fideiussione AB, a mente della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ,senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti a seconda dei casi dell'art. 1957 c.c. che si intende derogato), unitamente a quelle di cui ai nn. 2 e 8, concernenti , rispettivamente, la sopravvivenza e la reviviscenza, sono state riconosciute dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in contrasto con la L. n. 287 del 1990, che all'art. 2 sanziona con la nullità “ le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sent. n. 41994 del 30/12/2021), hanno ritenuto che
"una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust,... la forma di tutela più adeguata allo scopo..., sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole", tenuto conto che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il... principio generale di "conservazione" del negozio.”
La nullità parziale, riconosciuta come sanzione adeguata a realizzare la finalità di cui alla L. n.
287 del 1990 e che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di "conservazione del negozio" (Cass. Sez. Un. n. 4199/2021, pag. 30).
Atteso il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. Sez. Un. Cit.)
La Suprema Corte (v.Cass. civ n. 1851/2025; Cass. civ. n. 8023/2024; Cass. civ n. 30383/2024) ha affermato che il rilievo officioso della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello AB - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'LI -, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa" .
Sebbene l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva, essendo rilevabile d'ufficio, va, tuttavia, osservato che tanto non esonera la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla
(v. Cass. n. 30885/2022; Cass. n. 16102/2024).
Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto - anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata - siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023)
Ha affermato dalla Suprema Corte che l'applicazione di tale principio della rilevabilità d'ufficio deve tenere conto delle regole generali del processo civile,” onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. . Qualora
i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass.n.20713/2023)
In definitiva, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607,
5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Nella specie, alla luce di tali principi, deve escludersi che l'introduzione della questione della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale solo all'udienza del 6.02.2020 ne abbia comportato l'inammissibilità, essendo essa astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi.
Occorre, però, verificare se, pur in assenza di tempestiva domanda formulata nell'atto introduttivo, il abbia comunque tempestivamente allegato i fatti costitutivi funzionali CP_4
a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità e se, dunque, la questione della nullità della fideiussione, sollevata solo in corso di causa, sia stata o meno fondata su circostanze di fatto (la conformità al “modello AB” e la produzione del relativo modello) tempestivamente introdotte nel giudizio di primo grado.
In altri termini, a fronte della presunta nullità di una clausola contrattuale, derivante dalla conformità del contratto di fideiussione rispetto al modello redatto dall'AB , contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'LI, l'opponente avrebbe dovuto produrre tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata , così da mettere il decidente in condizione di rilevare l'eventuale esistenza del vizio contrattuale.
Ritiene la Corte che la quaestio nullitatis posta dal non possa essere esaminata in CP_4 questa sede , per non avere il predetto mai prodotto, il modello AB (che risulta sottratto al principio “iura novit curia”), allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato dai garanti . (v. da ultimo Cass. civ. n.1851/2025; Cass. civ.n 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)
Sebbene, dunque, ricorrendo le condizioni sopra meglio esplicitate , la questione fosse esaminabile d'ufficio, nella specie, la mancata allegazione di un fatto decisivo ne precludeva il rilievo.
Mette conto, altresì, rilevare che, nella specie, anche ammessa la nullità parziale della fideiussione, da essa giammai potrebbe derivarne la liberazione dell' appellato dal vincolo assunto .
Ciò in quanto l'accertamento da parte della Banca d'LI della illiceità di alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi, trasfuse nei contratti di fideiussione, stipulati in attuazione di dette intese, non esclude che il giudice debba valutare la nullità contrattuale alla luce degli artt. 1418 e ss. c.c., con la conseguenza che deve applicazione l'art. 1419 c.c. ogniqualvolta l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Nella specie, il si è limitato a dedurre genericamente che la presenza nella fideiussione CP_4 della clausola di rinuncia al termine aveva determinato la nullità dell'intero contratto, ma non ha allegato circostanze idonee a dimostrare che la fideiussione, senza la parte colpita da nullità, non avrebbe potuto avere una esistenza autonoma e neppure avrebbe potuto perseguire un risultato utile
(nel senso che, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., la parte non avrebbe stipulato il contratto senza la parte colpita da nullità). Invero, come anticipato, la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza.
La doglianza è , pertanto, infondata.
Analoga sorte di infondatezza sconta anche la doglianza che fa leva sulla violazione dell'art. 1956
c.c.
Vero è che la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
Nondimeno, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (v. Cass. civ. n.20713/2023; Cass. civ. n.34685/2022; Cass. civ.n. 23422/2016) .
Ed è stato pure precisato che il fideiussore, che è anche socio di minoranza della società garantita, non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea
(quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di
è rimasta incontestata l'allegazione dell'opposta circa la deroga convenzionale del termine, che le parti avevano consensualmente prolungato a 36 mesi.
Nella specie, non solo il non ha provato che successivamente alla prestazione della CP_4 garanzia in parola, senza la sua autorizzazione, aveva fatto credito al terzo pur Controparte_3 essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche, ma, peraltro, la sua veste di socio gli garantiva la concreta possibilità di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società, quantomeno in occasione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci e, quindi, di conoscere la situazione economica della stessa. Quanto, poi, alle ulteriori doglianze dell'opponente , va premesso che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, sancita dall'art. 2957 c.c.c, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cass. civ.n. 3989/2025).
Nella specie, è rimasta incontestata l'allegazione dell'opposta circa la deroga convenzionale del termine, che le parti avevano consensualmente prolungato a 36 mesi.
Ebbene, posto che, per stessa ammissione dell'allora opponente, la comunicazione di ”revoca, recesso, messa in mora” risale al dicembre 2013 deve ritenersi tempestiva l'azione monitoria promossa da nel novembre 2016. Controparte_3
Vale, sul punto, rammentare, a confutazione delle censure dell'appellato, che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità
a sortire il risultato sperato. (Cass.civ..n. 1724/2016).
Inammissibili risultano, infine, le doglianze circa la pretesa mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., ossia il difetto della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, poiché introdotte tardivamente solo in seno alle note conclusive del 15.02.2021.
Per le medesime ragioni, deve ritenersi inammissibile anche la domanda risarcitoria
In conclusione, risultando privi di pregio tutti i riproposti motivi di opposizione , deve affermarsi la validità della fideiussione del giugno 2007, rilasciata per l'importo di € 144.000,00 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata la già disposta revoca del decreto, il va condannato in solido con CI. CP_14 Controparte_15 Controparte_6
e , al pagamento in favore di dell'importo di € 144.000,00 oltre Controparte_7 Pt_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§
Restano, a questo punto, da regolamentare le spese di lite, di cui la parziale riforma della sentenza impone la rivisitazione . Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024).
Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la (eventuale ) condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (Cass.n.17854/2020).
Né il ridimensionamento quantitativo della pretesa azionata in sede monitoria integra una soccombenza reciproca, tale da giustificare una parziale compensazione delle spese, posto che la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. SS.UU.n.32061/2022).
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza, il deve essere CP_4 condannato al pagamento in favore di 1 delle spese del doppio grado. Pt_1
Esse vanno liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del decisum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si
è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
La ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
235/2021 R.G. sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 rappresentante legale p.t. avverso la sentenza n. 404/2021 emessa dal Tribunale di Messina in data
25/2/2021, in parziale riforma della stessa che conferma nel resto, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, confermata la già disposta revoca del decreto ingiuntivo, conferma la condanna , in solido con Controparte_4 Controparte_5
e al pagamento in favore di Controparte_6 Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore della complessiva Parte_1 somma di € 144.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in complessivi €
14.103,00 ( di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per quella introduttiva;
€ 5.670,00 per quella di trattazione ed € 4.253,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi € 12.154,00
( di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella di trattazione ed € 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovuta ).
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) in data 24 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 235/21 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 12.03.2025
vertente tra
con sede Legale in Milano, Viale Majno n. 45,– iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale n. , R.E.A.: MI - 2124902 – P.IVA_1
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, per essa, (nuova CP_1 denominazione sociale di già CP_2 Controparte_3 giusta iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la CCIA di Verona del 25/6/2019,
Notar di Roma); con sede legale in Viale Dell'Agricoltura n. 7 – 37135 Persona_1
Verona, registrazione al Registro Imprese di Verona n. , quale mandataria, giusta P.IVA_2 procura in data 20/7/2017 Rep. 60852 Racc. 11359 in Notar Dott.ssa di Milano, Persona_2 in persona del Suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Dott. nato a Persona_3
Terni il 5/6/1963, e domiciliato in Viale Dell'Agricoltura n. 7 – 37135 Verona, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Sinagra (C.F.: ) in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_1 liti addì 14/12/2010 in Notar Dott. da Verona n. 68089 Rep. e 18949 Racc., ed Persona_4 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Messina, Via Garibaldi n. 375 is. 457 corpo C
(che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al numero di fax 090 5728307, ovvero al seguente indirizzo pec;
Email_1
Appellante
e
, C.F. , nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_4 C.F._2 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo De Caridi, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Rizzo C.F. CodiceFiscale_4 in Messina, via Dei Verdi, 6, il quale chiede che le comunicazioni vengano effettuate al seguente indirizzo: pec: per procura in atti;
Email_2
Appellato
e on Sede Sociale in Milano Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, in persona Controparte_3 del Suo Legale Rappresentante pro tempore
Appellata
*********** oggetto: appello avverso la sentenza n. 404/2021 emessa dal Tribunale di Messina in data
25/2/2021, notificata il 26/2/2021, in materia di contratti bancari.
************
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante: “1) Ritenere e dichiarare inammissibile e, comunque, privo di alcuna validità ed efficacia il disconoscimento del contratto fideiussorio effettuato dal sig. Controparte_4 per quanto esposto in narrativa;
2) Previo riconoscimento della validità, efficacia ed utilizzabilità dei contratti fideiussori del 16/1/2006 e del 20/5/2009, dichiarare inammissibili, e/o improponibili,
e/o infondate in fatto e diritto tutte le domande formulate dal Sig. e, per Controparte_4
l'effetto, confermare in toto l'opposto decreto ingiuntivo;
3) In via subordinata, ritenere e dichiarare che il contratto fideiussorio sottoscritto il 16/1/2016 non è stato oggetto di disconoscimento per cui dichiarare la piena validità, efficacia ed utilizzabilità dello stesso e, per
l'effetto, dichiarare l'opponente debitore nei confronti della concludente della somma di €.
144.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
4) In ogni caso, dichiarare con qualsiasi formula
l'opponente debitore nei confronti della concludente delle somme ingiunte o di quelle altre minori
o maggiori ritenute eque;
5) In via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse ammissibile il disconoscimento dei contratti fideiussori effettuato dall'opponente, ritenere e dichiarare che l'istanza di verificazione formulata dalla scrivente è legittima e tempestiva ed ammettendo quest'ultima, autorizzare l'Istituto di Credito a depositare in Cancelleria l'originale cartaceo del contratto fideiussorio;
6) Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”
Per l'appellato: “In via principale confermare la sentenza n. 404/2021 del Tribunale di Messina.
B) Conseguentemente confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1554/16, emesso dal
Tribunale di Messina, dichiarando non dovute le somme ingiunte nella parte in cui condanna, in solido, , dichiarandolo nullo e quindi inefficace. C) Riconoscere e Controparte_4 condannare le parti appellanti in solido, con sede legale in Milano, viale Parte_1
Majno, n.45, e per essa la , con sede in Verona, viale dell'Agricoltura, n.7, in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, nonché la , in persona del rappresentante CP_3 legale pro tempore, con sede in Milano, piazza Gae Aulenti, n.3, come sopra rappresentate e difese, al risarcimento dei danni in via equitativa nei confronti di essendo Controparte_4 provata la violazione delle norme di correttezza e buona fede ex art. 1337 e 1338 c.c.. D)
Condannare in solido le parti appellanti, con sede legale in Milano, Parte_1 viale Majno, n.45, e per essa la , con sede in Verona, viale dell'Agricoltura, n.7, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la , in persona del CP_3 rappresentante legale pro tempore, con sede in Milano, piazza Gae Aulenti, n.3, come sopra rappresentate e difese, alle spese e compensi del presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.12.2016 proponeva Controparte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1554/2016 emesso dal Tribunale di Messina e notificato in data 3/11/2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in solido con la Controparte_5
e , ed in favore di della somma
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 di € 517.571,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo a debito (di €
329.780,44) relativo al contratto di conto corrente in apertura di credito con affidamento ex Banco di Sicilia, n. 04051.79, stipulato in data 10 febbraio 2004 (da ultimo ricodificato n. 500021214) e di rate del mutuo fondiario del 26 novembre 2004 (fin. n. 9000052676) stipulato in Messina, Notar
nn. 83749/21288 (pari ad € 155.874,21), rapporti in relazione ai quali il predetto Persona_5 aveva prestato garanzia fideiussoria. CP_4 L'opponente eccepiva di non essere più socio dal 2007 della , avendo Controparte_5 ceduto le proprie quote di partecipazione , così come certificato in atto per notaio dell' Per_6
8.6.2007.
Contestava, poi, l'illegittimo comportamento della banca che, successivamente alla data della cessione, non avrebbe potuto chiedere il rinnovo della fideiussione.
Assumeva che l'ingiunzione avrebbe potuto avere ad oggetto le eventuali esposizioni debitorie risultanti al giugno 2007, che, però, non esistevano, dato che , al momento della cessione, la società aveva un bilancio in attivo, con una situazione patrimoniale diversa da quella dei successivi anni a partire dal 2011 in poi.
Deduceva che, invece, la banca aveva azionato fideiussioni rinnovate successivamente al giugno
2007 e dichiarava di disconoscerne la provenienza ed autenticità, non avendo sottoscritto, dopo la cessione delle proprie quote, alcuna fideiussione bancaria in favore di Controparte_3
Eccepiva, infine, la decadenza dal termine ex art. 1957 c.c. con conseguente inefficacia dell'azione nei confronti di esso opponente per avere la banca agito nel novembre 2016 e, dunque, tre anni dopo la scadenza dell'obbligazione e la messa in mora (raccomandate del 6-10/12/2013).
In via gradata eccepiva la nullità delle fideiussioni ex art. 1956 c.c.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, contestando le difese avversarie, dal momento che la cessione delle quote societarie non aveva avuto alcun effetto nei confronti del contratto fideiussorio, pienamente valido ed efficace.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, deducendo, altresì, il riconoscimento tacito ex art. 215 c.p.c. delle fideiussioni azionate in via monitoria in ragione della produzione delle stesse da parte dell'odierno opponente in sede di giudizio ex art. 700 c.p.c. azionato per la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi.
Dichiarava, inoltre, di volersi avvalere del documento disconosciuto, formulando istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e producendo come scritture di comparazione le fideiussioni anteriori all'08.06.2007, che il non aveva negato di avere sottoscritte. CP_4
Nelle more, con atto di intervento depositato si costituiva e, per essa, Parte_1 la mandataria (nuova denominazione sociale della già CP_1 CP_2 [...]
quale cessionaria del credito oggetto di causa , insistendo per il Controparte_3 rigetto delle domande attoree riportandosi integralmente alla posizione processuale dell'istituto di credito convenuto.
Nelle note di trattazione del 18 febbraio 2021, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. perché in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) L.
287/1990. In subordine al primo motivo, eccepiva la nullità derivata parziale dell'art.5 del contratto di fideiussione omnibus in oggetto ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., in forza del quale il termine nullo di 36 mesi deve intendersi sostituito con quello di 6 mesi dell'art. 1957 c.c.
Deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. ed in via gradata la mancata esigibilità del credito a causa della nullità del contratto di fideiussione.
Proponeva, altresì, domanda di risarcimento del danno per violazione di buona fede e correttezza ex art. 1337 e 1338 c.c.
Con sentenza, n.404/2021, depositata in data in data 25/02/2021, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1554/16, emesso dal Tribunale di
Messina, limitatamente alla richiesta di pagamento nei confronti di;
Controparte_4 condannava la al pagamento in favore dell'opponente delle spese del procedimento Controparte_3 mentre ne disponeva la compensazione del rapporto tra quest'ultimo e l'intervenuta.
Avverso tale pronuncia proponeva appello con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato sia al sia a CP_4 Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 ottobre 2021 si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. Con vittoria di CP_4 spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 5.11.2021 la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
6.02.2023.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2,
c.p.c. e 35 d. lgs. N. 149/2022, la Corte, con ordinanza emessa in data 06.02.2023, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 23.10.2023 da svolgersi sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Nelle more, veniva disposta la surroga del Consigliere relatore con altro, il cui ruolo subiva, però, il congelamento a causa della collocazione in quiescenza.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore con contestuale fissazione dell'udienza secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n.
149221, comma 4, della legge 77/2020).
Alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte, con ordinanza del 12-13.03.2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-In assenza di precedente provvedimento, va, in liminte litis, dichiarata la contumacia di
, che, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio. Controparte_3
§
Sempre, in via preliminare, va dato atto dell'ammissibilità dell'appello proposto da
[...]
( di seguito breviter solo 1) che, nella sua qualità di successore Parte_1 Pt_1
a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato a impugnare la sentenza resa anche nei propri confronti , quale parte del giudizio di primo grado (Cass. civ.n. 8975/020; Cass. civ.n.
9137/2020)
Peraltro, la circostanza che il non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla CP_4 legittimazione della detta parte , difendendosi nel merito dell'impugnazione, vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva (Cass. cit.).
Né colgono nel segno le argomentazioni dell'appellato (v. memoria di replica) circa la mancata formulazione di consenso in ordine all'estromissione dal giudizio di che non Controparte_3 risultano pertinenti rispetto alla questione della mancata contestazione della cessione del credito.
§
2.-Tanto posto e passando ad esaminare il merito del gravame, con il primo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo decidente ritenuto “controverso un fatto non contestato “.
In particolare, rileva che il Tribunale, dopo avere rilevato l'asserita inammissibilità dell'istanza di verificazione, aveva ritenuto inutilizzabili a fini probatori “le fideiussioni poste dalla CP_3
a base della propria domanda di pagamento in quanto tempestivamente disconosciute” e,
[...] per l'effetto, aveva accolto l'opposizione , revocando il decreto ingiuntivo n. 1554/16 limitatamente alla richiesta di pagamento nei confronti del CP_4
Nel censurare tale superficiale valutazione, l'appellante rappresenta che il predetto, nell'atto di opposizione, dopo aver precisato di avere ceduto le proprie quote sociali della Controparte_5 nel 2007, si era doluto del fatto che l'Istituto di Credito avesse azionato le fideiussioni
[...] successive alla data del giugno 2007 ed aveva espressamente dichiarato di disconoscerne provenienza ed autenticità, non avendo sottoscritto dopo la cessione delle proprie quote alcuna fideiussione bancaria in favore della Controparte_5 Pertanto – come immediatamente rilevato da nella propria comparsa di costituzione Controparte_3
(pag. 5) - poiché i rapporti fideiussori posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto erano due, uno sorto il 16.1.2006 e uno il 20.5.2009, e l'opponente aveva effettuato il disconoscimento solo nei confronti della fideiussione successiva al giugno 2007 ovvero, nella fattispecie, a quella del 20.5.2009, era evidente l'errore commesso dal primo decidente , non essendo stata disconosciuta la fideiussione del 2006.
Assume FINO 1 ch,e se il Tribunale avesse preso atto del mancato disconoscimento della prima fideiussione , rilasciata relativamente all'importo di €. 144.000,00 e , quindi, della sua validità, efficacia ed utilizzabilità, avrebbe dovuto condannare l'opponente, quantomeno, al pagamento della detta somma garantita.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con contestuale dichiarazione della validità, efficacia ed utilizzabilità della fideiussione sottoscritta il 16/1/2006 in quanto mai disconosciuta e, per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata dall'Istituto di Credito, la condanna del al pagamento della somma di €. 144.000,00 oltre interessi in favore Controparte_4 dell'Istituto di Credito.
Osserva, in contrario, il di aver disconosciuto la sottoscrizione di tutte le fideiussioni, CP_4 poste a fondamento dell'azione monitoria e non solo di quella successiva alla cessione delle quote ed rileva che nessun riconoscimento tacito potrebbe derivare dal riconoscimento operato in altra sede.
§
Il motivo risulta fondato.
È bene precisare che, come si evince dalla lettura degli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio di prime cure, l'allora opponente ha dichiarato sin dall'atto introduttivo di disconoscere la provenienza e l'autenticità delle sottoscrizioni posteriori al mese di giugno 2007, non avendo sottoscritto alcuna fideiussione bancaria dopo la cessione delle proprie quote avvenuta in detta data. In particolare, nell'atto di opposizione lo stesso ha rappresentato che “Oggi in verità vengono azionate dalla banca creditrice le fidejussioni successivamente rinnovate o presunte tali dal
, e posteriori alla data (06/2007) della sua uscita dalla CI. Controparte_4 Controparte_8
e per le quali il sig. fin da ora dichiara di disconoscerne la propria
[...] Controparte_4 provenienza ed autenticità, non avendo sottoscritto, dopo la cessione delle proprie quote, alcuna fidejussione bancaria alla in favore della CI. e quindi allo stesso CP_3 Controparte_8 attribuibili” (v. pagg. 3 e 4 ) In aderenza a tale rappresentazione, l'opponente nelle conclusioni dell'atto introduttivo chiedeva
(v. punto n. 4) “ In via istruttoria ……. ammettersi CTU tecnica calligrafica e/o grafologica al fine di stabilire e verificare l'autenticità e provenienza della firma apposta sulle fidejussioni oggi azionate dalla banca successivamente alla data di cessione delle quote societarie CP_3 di del 08 Giugno 2007” con evidente esclusivo riferimento alla fideiussione Controparte_4 del 2009.
Pertanto, dovendosi il disconoscimento ritenersi circoscritto alle fideiussioni successive al 2007, pienamente utilizzabile si appalesava, ai fini della decisione, la fideiussione del 2009 per l'importo di €. 144.000,00, oltre interessi.
3. Con il secondo motivo di gravame, 1 lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per Pt_1 non avere il primo decidente ritenuto pretestuoso ed inammissibile il disconoscimento della fideiussione del 20.06.2009 in conseguenza del riconoscimento effettuato in altro procedimento e del provvedimento adottato in quella sede.
Rappresenta che il aveva riconosciuto l'esistenza e validità del rapporto di garanzia CP_4 nell'ambito del giudizio promosso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi perché, a suo dire, illegittimamente segnalato alla stessa.
In particolare in quella sede il predetto aveva espressamente riconosciuto l'autenticità di tutte le fideiussioni sottoscritte in favore della e prodotte da essa società, Controparte_5 contestandole solo perché non rinnovate o comunque revocate e quel decidente nell'ordinanza conclusiva le aveva ritenute valide ed efficace, pur errando nell'indicazione della denominazione della società garantita piuttosto che . Controparte_9 Controparte_5
Deduce l'appellante che il giudice di prime cure, pur avendo richiamato il corretto principio secondo cui ““la parte interessata …. qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio”, non aveva, però, considerato che, nella fattispecie, il aveva riconosciuto espressamente, il CP_4 contratto di fideiussione e che , comunque, altro giudice aveva esplicitamente accertato e dichiarato la validità ed efficacia del contratto.
Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, il disconoscimento venga dichiarato non rituale ed inammissibile e che , per l'effetto, ritenuta la piena validità ed efficacia di entrambe le fideiussioni oggetto del giudizio, venga confermato il decreto ingiuntivo opposto.
§
Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili in cui esso si articola .
Come già sottolineato dal primo giudice, è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema
Corte quello secondo il quale il riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui esso viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova.
Ne consegue che la parte interessata, qualora, il documento sia prodotto in altro giudizio, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui – per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217 c.p.c., comma 2 – si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima, ovvero, mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta (Cass. civ., Sez. II, Sent 2018,
n. 17469; così Cass. n. 11460/07).
Invero, “il riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'articolo
215 del Cpc, opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora, il documento sia prodotto in altro giudizio può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può però configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima, ovvero, mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta” (Cass. Civ. n.17469/2018; Cass. civ. n.7634/2016;Cass. civ.
n.11460/2007).
Né, infine, rileva la circostanza che le fideiussioni , dapprima non disconosciute, siano state prodotte nel diverso giudizio per ottenere gli stessi effetti, dato che l'identità di finalità probatoria della scrittura non è determinante se muta l'oggetto dei due giudizi .
Come precisato dalla Corte di Cassazione,” il mutamento del petitum e della causa petendi determina di per se quegli effetti diversi alla medesima scrittura. In altri termini la scrittura è sempre la stessa ma è utilizzata a fini diversi non coincidenti nei due giudizi proprio per la diversa impostazione difensiva assunta dalla parte” (Cass. 2018 cit.) Parimenti irrilevante è l'avvenuto riconoscimento della validità ed efficacia delle fideiussioni da parte del giudice del procedimento attivato dal ex art. 700 c.p.c. CP_4
Al di là del fatto che i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - quale, appunto, quello in esame - sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, vale osservare che quel riconoscimento atteneva specificamente alle fideiussioni rilasciate dal per le obbligazioni contratte dalle società CP_4 CP_10
e in favore di e di v.
[...] Controparte_9 CP_11 CP_12 Controparte_13 pag. 3) e non riguardava la posizione di Controparte_3
Il preteso errore materiale non solo non risulta provato e neanche sembra configurabile , in quanto
– si ribadisce - il Tribunale ha fatto precipuo riferimento alle garanzie rilasciate in favore di istituti bancari diversi da e concernenti obbligazioni assunte da altre società . Controparte_3
A ciò aggiungasi che la posizione di tale istituto bancario è stata trattata separatamente rispetto a quella degli altri (v. pag. 5) e mancano elementi testuali che consentano di estendere anche ad esso la precedente valutazione in punto di validità delle fideiussioni ( in questo caso rilasciate a garanzia delle obbligazioni della . Controparte_5
4.- Con il terzo motivo di gravame 1 censura la sentenza per avere il primo decidente Pt_1 ritenuto che fosse decaduta dall'istanza di verificazione per mancata produzione Controparte_3 dell'originale del documento disconosciuto.
Nello specifico, il Tribunale aveva errato nell'affermare che l'inadempimento, secondo la normativa vigente, dell'onere di esibizione del documento in originale ,necessario per la procedura di verificazione, comportava l'inammissibilità dell'istanza di verificazione.
Osserva, in proposito, l'appellante che il documento era stato ritualmente versato nel fascicolo telematico e che mai ne era stato sollecitato il deposito cartaceo.
Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, la produzione del documento anche successiva allo spirare del termine ex art. 183 VI comma c.p.c. non sarebbe stata assolutamente tardiva ed inammissibile.
Evidenzia sul punto che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di appello, non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto (Cassazione civile sez. I – 26/01/2016, n. 1366).
Pertanto - continua l'appellante - , se la produzione in appello di un atto già depositato in copia fotostatica è pienamente ammissibile, è palese che nessuna preclusione e/o decadenza potesse essere configurata con riferimento alla produzione del contratto fideiussorio in originale per cui è causa.
Chiede, in via gradata rispetto alle superiori doglianze, che, in riforma della sentenza impugnata, venga ritenuta ammissibile l'istanza di verificazione, autorizzando essa appellante a produrre l'originale del documento disconosciuto.
Contesta, infine, le doglianze avanzate dal e non esaminate dal primo giudice CP_4
,rilevando nell'ordine:
- quanto all'eccezione di decadenza del termine ex art. 1957 c.c., che con lettera di aumento della garanzia fideiussoria ad €. 780.000,00 datata 20/5/2009, il aveva consentito CP_4 espressamente a derogare il termine in questione a 36 mesi.;
- quanto all' asserita incauta condotta dell'istituto bancario ex art. 1956 c.c , che la società CI.
[...]
, come riconosciuto dallo stesso opponente, fino al 201 era in condizioni floride Controparte_8
e non versava proprio in alcun stato di difficoltà e che l'ultimo ampliamento della fideiussione del era anteriore al 2011. CP_4
§
Tralasciando , per il momento, le argomentazioni funzionali alla confutazione dei motivi di opposizione ,che saranno esaminate congiuntamente alle questioni riproposte dal ex CP_4 art. 346 c.p.c., ritiene la Corte che la doglianza dell'appellante sia infondata.
Il Tribunale ha, invero, correttamente rilevato che l'istanza di verificazione, rientrando tra le attività istruttorie e soggiacendo ai termini di decadenza di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., nella specie era stata tempestivamente proposta dall'istituto opposto già nella comparsa di costituzione, depositata secondo i termini rituali di cui all'art. 166 c.p.c.
Al contempo, rilevato che detta parte, unitamente alla richiesta, aveva prodotto solo la copia delle fideiussione di cui aveva chiesto la verificazione , ne ha dichiarato l'inammissibilità.
Tale statuizione resiste alle censure dell'appellante, risultando pienamente conforme al consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, secondo cui in materia di procedura ex art. 216 c.p.c., ove venga disconosciuta l'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura, deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione
(Cass. civ. n. 11739/1999 ; Cass.civ. n. 9869/2000; Cass. civ. n. 9202/2004;Cass. Civ. n.
7267/2014; Cass.civ. n. 33769/2019; Cass. civ. n, 32573/2024 ;Cass. civ, n.2777/2025). Invero,” l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con
l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare”. (Cass. civ. n. 27402/2021; Cass. civ. n. 31514/2019;Cass. civ. n. 16551/2015) .
La mancata produzione dell'originale fa si che la parte potrà provare con gli ordinari mezzi di prova il contenuto del documento, giammai la firma (Cass.civ. n. 8304/2024)
Del resto, se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di adottare quelle di “cautele opportune per la custodia del documento”, diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte, previste dall'art. 217 c.p.c. (Cass. civ. n. 8304/2024)
Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento – di cui è un immediato effetto -, e quindi non è sostenibile che, a differenza appunto degli altri documenti, quello oggetto di verificazione possa essere prodotto oltre i termini decadenziali (Cass. civ. n.8304/2024) come sostenuto dalla società appellante.
Peraltro, l'originale nella presente causa non è mai stato prodotto.
Né è corretto l'assunto dell'appellante, secondo cui tale adempimento non era mai stato sollecitato dal primo giudicante, dato che “era onere dell'opposta, infatti, produrre il contratto in originale
o chiedere di essere autorizzata a produrre l'originale”.
Va poi ritenuta inammissibile, in questo grado di giudizio, l'esibizione dell'atto di fideiussione, indicato dall'appellante come originale della fotocopia già prodotta nel primo grado di giudizio.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza “ è errato sostenere che l'originale di un documento prodotto in copia non sia un diverso documento e ciò, evidentemente, alludendo ad esso come contenuto. È corretto, invece, intendere la novità di cui all'art. 345 cod. proc. civ. come relativa al documento nella sua consistenza rappresentativa ed è evidente che un documento in copia ed uno in originale sono diversi, il che palesa che, se in appello, viene prodotto il secondo si tratta di documento nuovo. D'altro canto, consentire la produzione di un documento in originale in appello senza che si dimostri l'impossibilità di poterlo produrre è in manifesta contraddizione con il fatto che, non producendolo, si è impedita la verificazione e la querela, alle quali si dovrebbe dare ingresso in appello con conseguente incongruenza e a scapito della durata del processo”
(Cass.34025/2022).
Dovendo il documento considerarsi nuovo, la sua produzione risulta preclusa dall' art. 345 c.p.c. nella sua nuova formulazione, introdotta dal d.l. 83/2012 conv. con modif. dalla l. 134/2012, che prevede il divieto di ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti , salvo che la parte dimostri di non averli potuto proporre o produrre per causa non imputabile, e che, in difetto di espressa disciplina transitoria ed in base al principio generale “tempus regit actum”, trova applicazione quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata- come nella specie- dopo l'11 settembre 2012 (Cass. 21606/2012).
Nella specie, infatti, l'impossibilità di tempestiva produzione non risulta nè allegata né provata dall'appellante , oltre che smentita dalle risultanze di causa, con conseguente inammissibilità della produzione documentale effettuata in questa sede.
Ne deriva che, non potendosi fare alcun utilizzo dell'originale della fideiussione, non può conseguentemente, essere disposta la c.t.u.
5.-Attesa la fondatezza del primo motivo di appello in merito all'utilizzabilità , ai fini della decisione, della fideiussione del Giugno 2007 occorre esaminare i motivi di opposizione ritenuti assorbiti dal primo giudice sulla scorta dell'accoglimento dell'opposizione e che il CP_4 parte vittoriosa, ha riproposto ex art. 346 c.p.c., onde paralizzare l'operatività della fideiussione del giugno 2007.
Nell'atto introduttivo, quest'ultimo aveva eccepito la decadenza della creditrice opposta dal termine previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione alla garanzia prestata nel 2007 e successivamente azionata mediante ricorso per ingiunzione.
A sostegno della formulata eccezione, aveva rappresentato che la società debitrice principale e i suoi fideiussori erano stati diffidati dalla banca, mediante raccomandate datate 6 e 10 dicembre
2013, contenenti comunicazione di recesso, revoca e messa in mora mentre l'azione giurisdizionale in sede monitoria era stata promossa soltanto nel novembre 2016, ovvero quasi tre anni dopo la scadenza, la revoca e la messa in mora dell'obbligazione principale.
Il mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 1957 comma 1 c.c., secondo l'opponente, aveva comportato la decadenza dal termine per il creditore e Controparte_3 conseguentemente la nullità della pretesa creditoria nei confronti di . Controparte_4
In via subordinata , sempre in seno al medesimo atto di opposizione, il predetto aveva eccepito la nullità della fideiussione ex art. 1956 c.c. , assumendo che la banca , ben conoscendo le difficoltà della società debitrice, aveva, comunque, successivamente rinnovato, addirittura accrescendoli, gli affidamenti ed i mutui negli anni 2011 e 2012, tant'è che la società Controparte_5 con atto del 28.06.2012, versando in gravi difficoltà finanziarie di liquidità e patrimoniali, aveva chiesto ed ottenuto la sospensione degli ammortamenti per un periodo di dodici mesi.
All'udienza del 6.02.2020 aveva eccepito la nullità derivata totale o parziale della fideiussione per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. poichè redatta su modulo uniforme AB , con conseguente violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a della legge n. 287/1990.
In particolare, come meglio articolato nelle note conclusive del 25.02.2021, secondo l'assunto dell'opponente, l'art. 5 del contratto medesimo era integralmente riproduttivo della clausola n. 6 dei contratti-tipo (modelli) di fideiussione AB dichiarati nulli con provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'LI, poiché prevedeva un'ultrattività della garanzia fideiussoria di 36 mesi entro cui la banca poteva proporre le proprie istanze dalla scadenza dell'obbligazione principale, in deroga all'art. 1957 c.c. che prevede invece un termine di 6 mesi.
Sussisteva, dunque, una nullità derivata totale dello schema anticoncorrenziale “a monte” che non poteva che travolgere” il contratto “a valle”.
In subordine, era configurabile la nullità derivata parziale dell'art.5 del contratto di fideiussione omnibus in oggetto ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., in forza del quale il termine nullo di 36 mesi doveva intendersi sostituito con quello di 6 mesi dell'art. 1957 c.
L'opponente aveva, infine, eccepito il difetto della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Sotto il primo profilo, aveva lamentato che il creditore non aveva provato l'esistenza del suo diritto, attesa la nullità derivata totale o parziale del contratto di fideiussione omnibus riproduttivo di clausole AB dichiarate nulle dalla Banca d'LI.
Sotto il secondo profilo, aveva, invece, rilevato che dalle risultanze degli estratti conto si evinceva che la somma azionata di €. 517.571,29, oltre interessi convenzionali e moratori, era comprensiva di costi del credito aggiuntivi ed ultronei rispetto alla effettiva entità del credito.
Infine, aveva sostenuto che il credito non potesse ritenersi esigibile, tale essendo quello suscettibile di essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna, laddove , nella specie, quello vantato dalla banca non era azionabile in questo giudizio a causa della nullità del contratto di fideiussione.
Aveva, infine, avanzato domanda di risarcimento del danno per violazione di buona fede e correttezza ex art. 1337 e 1338 c.c. per avere la banca violato i parametri di correttezza, buona fede e diligenza informativa nei confronti del cliente nella fase di formazione del contratto, per aver inserito una clausola nulla perché in contrasto con norme imperative a tutela della concorrenza.
Vanno, a questo, punto, richiamate le deduzioni poste dall'appellante a confutazione dei motivi di opposizione e di cui la Corte aveva momentaneamente tralasciato la disamina.
Giova premettere che la clausola censurata (ossia la clausola n. 6 dei contratti-tipo modelli di fideiussione AB, a mente della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ,senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti a seconda dei casi dell'art. 1957 c.c. che si intende derogato), unitamente a quelle di cui ai nn. 2 e 8, concernenti , rispettivamente, la sopravvivenza e la reviviscenza, sono state riconosciute dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in contrasto con la L. n. 287 del 1990, che all'art. 2 sanziona con la nullità “ le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sent. n. 41994 del 30/12/2021), hanno ritenuto che
"una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust,... la forma di tutela più adeguata allo scopo..., sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole", tenuto conto che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il... principio generale di "conservazione" del negozio.”
La nullità parziale, riconosciuta come sanzione adeguata a realizzare la finalità di cui alla L. n.
287 del 1990 e che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di "conservazione del negozio" (Cass. Sez. Un. n. 4199/2021, pag. 30).
Atteso il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. Sez. Un. Cit.)
La Suprema Corte (v.Cass. civ n. 1851/2025; Cass. civ. n. 8023/2024; Cass. civ n. 30383/2024) ha affermato che il rilievo officioso della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello AB - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'LI -, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa" .
Sebbene l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva, essendo rilevabile d'ufficio, va, tuttavia, osservato che tanto non esonera la parte dal dedurre l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla
(v. Cass. n. 30885/2022; Cass. n. 16102/2024).
Infatti, anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto - anche quando non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata - siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023)
Ha affermato dalla Suprema Corte che l'applicazione di tale principio della rilevabilità d'ufficio deve tenere conto delle regole generali del processo civile,” onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. . Qualora
i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (Cass.n.20713/2023)
In definitiva, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607,
5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Nella specie, alla luce di tali principi, deve escludersi che l'introduzione della questione della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale solo all'udienza del 6.02.2020 ne abbia comportato l'inammissibilità, essendo essa astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi.
Occorre, però, verificare se, pur in assenza di tempestiva domanda formulata nell'atto introduttivo, il abbia comunque tempestivamente allegato i fatti costitutivi funzionali CP_4
a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità e se, dunque, la questione della nullità della fideiussione, sollevata solo in corso di causa, sia stata o meno fondata su circostanze di fatto (la conformità al “modello AB” e la produzione del relativo modello) tempestivamente introdotte nel giudizio di primo grado.
In altri termini, a fronte della presunta nullità di una clausola contrattuale, derivante dalla conformità del contratto di fideiussione rispetto al modello redatto dall'AB , contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'LI, l'opponente avrebbe dovuto produrre tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata , così da mettere il decidente in condizione di rilevare l'eventuale esistenza del vizio contrattuale.
Ritiene la Corte che la quaestio nullitatis posta dal non possa essere esaminata in CP_4 questa sede , per non avere il predetto mai prodotto, il modello AB (che risulta sottratto al principio “iura novit curia”), allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato dai garanti . (v. da ultimo Cass. civ. n.1851/2025; Cass. civ.n 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)
Sebbene, dunque, ricorrendo le condizioni sopra meglio esplicitate , la questione fosse esaminabile d'ufficio, nella specie, la mancata allegazione di un fatto decisivo ne precludeva il rilievo.
Mette conto, altresì, rilevare che, nella specie, anche ammessa la nullità parziale della fideiussione, da essa giammai potrebbe derivarne la liberazione dell' appellato dal vincolo assunto .
Ciò in quanto l'accertamento da parte della Banca d'LI della illiceità di alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi, trasfuse nei contratti di fideiussione, stipulati in attuazione di dette intese, non esclude che il giudice debba valutare la nullità contrattuale alla luce degli artt. 1418 e ss. c.c., con la conseguenza che deve applicazione l'art. 1419 c.c. ogniqualvolta l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Nella specie, il si è limitato a dedurre genericamente che la presenza nella fideiussione CP_4 della clausola di rinuncia al termine aveva determinato la nullità dell'intero contratto, ma non ha allegato circostanze idonee a dimostrare che la fideiussione, senza la parte colpita da nullità, non avrebbe potuto avere una esistenza autonoma e neppure avrebbe potuto perseguire un risultato utile
(nel senso che, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., la parte non avrebbe stipulato il contratto senza la parte colpita da nullità). Invero, come anticipato, la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza.
La doglianza è , pertanto, infondata.
Analoga sorte di infondatezza sconta anche la doglianza che fa leva sulla violazione dell'art. 1956
c.c.
Vero è che la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
Nondimeno, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (v. Cass. civ. n.20713/2023; Cass. civ. n.34685/2022; Cass. civ.n. 23422/2016) .
Ed è stato pure precisato che il fideiussore, che è anche socio di minoranza della società garantita, non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea
(quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di
è rimasta incontestata l'allegazione dell'opposta circa la deroga convenzionale del termine, che le parti avevano consensualmente prolungato a 36 mesi.
Nella specie, non solo il non ha provato che successivamente alla prestazione della CP_4 garanzia in parola, senza la sua autorizzazione, aveva fatto credito al terzo pur Controparte_3 essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche, ma, peraltro, la sua veste di socio gli garantiva la concreta possibilità di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società, quantomeno in occasione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci e, quindi, di conoscere la situazione economica della stessa. Quanto, poi, alle ulteriori doglianze dell'opponente , va premesso che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, sancita dall'art. 2957 c.c.c, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cass. civ.n. 3989/2025).
Nella specie, è rimasta incontestata l'allegazione dell'opposta circa la deroga convenzionale del termine, che le parti avevano consensualmente prolungato a 36 mesi.
Ebbene, posto che, per stessa ammissione dell'allora opponente, la comunicazione di ”revoca, recesso, messa in mora” risale al dicembre 2013 deve ritenersi tempestiva l'azione monitoria promossa da nel novembre 2016. Controparte_3
Vale, sul punto, rammentare, a confutazione delle censure dell'appellato, che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità
a sortire il risultato sperato. (Cass.civ..n. 1724/2016).
Inammissibili risultano, infine, le doglianze circa la pretesa mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., ossia il difetto della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, poiché introdotte tardivamente solo in seno alle note conclusive del 15.02.2021.
Per le medesime ragioni, deve ritenersi inammissibile anche la domanda risarcitoria
In conclusione, risultando privi di pregio tutti i riproposti motivi di opposizione , deve affermarsi la validità della fideiussione del giugno 2007, rilasciata per l'importo di € 144.000,00 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata la già disposta revoca del decreto, il va condannato in solido con CI. CP_14 Controparte_15 Controparte_6
e , al pagamento in favore di dell'importo di € 144.000,00 oltre Controparte_7 Pt_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§
Restano, a questo punto, da regolamentare le spese di lite, di cui la parziale riforma della sentenza impone la rivisitazione . Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024).
Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la (eventuale ) condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (Cass.n.17854/2020).
Né il ridimensionamento quantitativo della pretesa azionata in sede monitoria integra una soccombenza reciproca, tale da giustificare una parziale compensazione delle spese, posto che la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. SS.UU.n.32061/2022).
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza, il deve essere CP_4 condannato al pagamento in favore di 1 delle spese del doppio grado. Pt_1
Esse vanno liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del decisum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si
è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
La ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
235/2021 R.G. sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 rappresentante legale p.t. avverso la sentenza n. 404/2021 emessa dal Tribunale di Messina in data
25/2/2021, in parziale riforma della stessa che conferma nel resto, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, confermata la già disposta revoca del decreto ingiuntivo, conferma la condanna , in solido con Controparte_4 Controparte_5
e al pagamento in favore di Controparte_6 Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore della complessiva Parte_1 somma di € 144.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in complessivi €
14.103,00 ( di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per quella introduttiva;
€ 5.670,00 per quella di trattazione ed € 4.253,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi € 12.154,00
( di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella di trattazione ed € 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovuta ).
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) in data 24 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino