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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 206/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2882/2020, resa pubblica il 9.6.2020 avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Gragnano alla via U. Foscolo, 15, presso lo studio dell'avv. Aldo
De ET (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081 8707962; indirizzo pec:
Email_1
Appellante
E
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Controparte_1
Marocchesa, 14, in persona del suo legale rappresentate p.t., (p. iva , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in San Giorgio a Cremano alla Via Giacomo Matteotti, 23 presso lo studio dell'Avv.
FA IU (C.F. ) e dell'Avv. Stefano IU (C.F. C.F._3
) dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081/7763271; indirizzi pec: e Email_2 Email_3
Appellata
NONCHE'
, nata a [...] il [...], (c.f. ) ed ivi CP_2 C.F._5 residente a[...]
Appellata-contumace 2
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 12.12.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: si riporta alle conclusioni già rassegnate insistendo, in particolare, affinché
l'On.le Giudicante voglia, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto e in riforma dell'appellata sentenza n. 2882/2020, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata e depositata in data 09.06.2020, a definizione del procedimento R.G. n. 4764/2018:
1. Riformare la sentenza appellata, accertando e dichiarando, in via preliminare l'esclusiva responsabilità della conducente dell'auto DR1 targata ED557NN, sig.ra , nel Parte_2 sinistro per cui è causa;
2. per l'effetto condannare i convenuti in solido, o in subordine il responsabile civile sig.ra in qualità di proprietaria dell'auto DR1 targata ED557NN, CP_2 con diritto ad essere mallevato dalla al risarcimento dei danni così CP_1 Parte_3 come quantificati in preventivo in € 4.135,25 o alla somma ritenuta giusta, o qualora si ritenga di dover ottenere l'ausilio di un CTU, a quella somma accertata da una CTU da rinnovarsi, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo nei limiti di € 5.000,00; 3. per
l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, competenze professionali, nonché carichi fiscali e previdenziali, con attribuzione allo scrivente procuratore per averne fatto anticipo, del doppio grado del giudizio. Chiede, infine, che la causa venga assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata: si riporta a tutti gli scritti difensivi finora depositati e impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, nonché tutte le avverse difese svolte, in quanto inammissibili e non corrispondenti al vero. Gli Avv. FA IU e Stefano IU reiterano tutte le richieste e deduzioni di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che l'On.le
Tribunale Adito, disattesa ogni diversa eccezione e difesa, si compiaccia di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c.; 2. In via ancora preliminare dichiarare la nullità e l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 342 c.p.c.; 3. In via sempre preliminare rigettare integralmente l'Appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n° 2882/2020 emessa il 27/04/2020 dal Giudice di pace di Torre Annunziata, Dott.ssa
IZ OR e depositata il 09/06/2020; 4. Condannare il Sig. al Parte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
5. In via subordinata compensare le spese Gli Avv. FA IU e Stefano IU impugnano tutte le avverse conclusioni, insistono per il rigetto dell'appello e chiedono che la causa venga introitata
a sentenza con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 3
1.1- Con atto di citazione notificato in data 25.02.2018, , proprietario della Parte_1 bicicletta da corsa modello evocava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Controparte_3
Torre Annunziata, e la per sentire accertare la CP_2 Controparte_1 responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura del tipo DR1 tg ED557NN nel sinistro verificatosi in data 15.01.2014 alle ore 09.30 alla via AR (Pompei) e, per l'effetto, condannare, in solido, quale proprietaria di detta autovettura e la al CP_2 Controparte_1 pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni riportati a causa del sinistro dalla propria bicicletta e quantificati in euro 4135,25 o in quella somma da determinare in corso di causa, anche a mezzo ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati mentre marciava su via AR a bordo della propria bicicletta da corsa con direzione Pompei veniva tamponata dal motociclo targato DY57164 che era stato a sua volta urtato dall'autovettura
DR1 targata ED557NN in proprietà di la cui conducente, giunta CP_2 Parte_2 all'inserzione tra via Canneto e via AR, nell'immettersi da via Canneto su via AR, ometteva di concedere la dovuta precedenza e urtava il motociclo targato DY57164, che, in conseguenza dell'urto, sbandava e terminava con la parte anteriore contro la parte posteriore della bicicletta che marciava nello stesso senso di marcia tenuto dal motociclo;
che, in conseguenza dell'urto con successiva caduta, il conducente riportava lievi escoriazioni, mentre la bicicletta riportava danni alla parte posteriore e al telaio, per la cui riparazione occorreva la somma di
€4.135,25, come da preventivo in atti;
che al momento del sinistro, l'autovettura danneggiante esponeva contrassegno assicurativo della valido ed Controparte_4 operante;
che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora dell'assicurazione ed all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita.
1.2- Costituitasi in giudizio la (subentrata alla compagnia Controparte_1
, per quel che qui ancora rileva, preliminarmente eccepiva la mancanza in Controparte_4 atti di documentazione idonea ad attestare la effettiva proprietà del veicolo danneggiante e di quello danneggiato e dunque ad individuare il soggetto legittimato sul lato attivo e passivo;
nel merito, contestava sia il verificarsi dell'evento , sia la presunta responsabilità del conducente del veicolo investitore sia le conseguenze di ordine patrimoniale asseritamente subite da parte attrice e ciò stante la carenza di prova in ordine all'an ed al quantum debeatur;
contestava in ogni caso la quantificazione del danno formulata da controparte in uno al preteso cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, e chiedeva di ritenere non superata la presunzione di colpa con conseguente 4
applicazione dell'art. 2054 c.c.; il tutto con vittoria di spese o con compensazione totale o parziale.
1.3-All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste), con sentenza n.
2882/2020 resa pubblica in data 09.06.2020, il Giudice, dichiarata la procedibilità e ammissibilità della domanda, rigettata l'eccezione di prescrizione stante l'esibizione in giudizio di vari atti di citazione - seppur privi di mandato - interruttivi della prescrizione, ritenuta non provata la legittimazione delle parti e la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, rigettava la domanda compensando integralmente le spese tra le parti.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato in data 7.1.2021 a Controparte_1
e in data 9.1.2021 a per l'udienza del 19.04.2021, proponeva tempestivo appello CP_2
per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, così provvedere: a) accertare che è responsabile del Parte_2 sinistro di cui è causa;
b) per l'effetto condannare i convenuti in solido, o in subordine il responsabile civile , con diritto ad essere manlevato dalla CP_2 Controparte_1
al risarcimento dei danni così come quantificati in preventivo in €4.135,25 o alla somma
[...] ritenuta giusta, o qualora si ritenga di dover ottenere l'ausilio di un CTU, a quella somma accertata da una CTU da rinnovarsi, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo nei limiti di € 5.000,00; c) per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, competenze professionali del doppio grado del giudizio, nonché carichi fiscali e previdenziali, con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.
2.2- Costituitasi tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 01.04.2021, la società assicuratrice in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di appello, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348bis c.p.c., nel merito chiedeva rigettarsi l'appello in ragione della correttezza della decisione del primo giudice, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio ovvero con compensazione delle spese.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12.12.2023, di cui veniva disposto lo svolgimento mediante il deposito di note scritte, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.
3.1- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio CP_2 benché regolarmente evocata in giudizio con atto di appello notificato in data 09.01.2021 mediante consegna di copia a mani del fratello . Parte_4 5
3.2- Ancora in via preliminarmente va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata società in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce del testo novellato dell'art. 342 c.p.c. il quale dispone che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena
d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”.
Al riguardo, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello nei termini previsti dal codice di rito dà conto della infondatezza dell'eccezione ex art. 348 bis cpc.
4.1- Con la sollevata impugnazione l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui il primo giudice in merito alla legittimazione ad agire in giudizio ha così deciso: “Se è vero che parte convenuta non fornisce prova a sostegno della sua eccezione, pur essendovi tenuta 6
secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un'eccezione estintiva, è pure pacifico che sia onere dell'attore, sempre secondo i principi generali in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, sanciti dalla norma codicistica sopra menzionata, provare i fatti costituivi della domanda e, prima di ogni altra cosa, la titolarità effettiva della proprietà dell'autovettura, vantata e dedotta nell'atto introduttivo. Come è palese che l'eccezione formulata da controparte abbia comunque connotazione negativa e pertanto viene a determinare un ribaltamento delle posizioni, incombendo sugli attori la prova del fatto positivo, nella fattispecie la titolarità della situazione giuridica attiva dedotta in giudizio. Nella produzione documentale dell'attore non vi è nessun documento - tranne una cartula priva di data – che dimostri legalmente la legittimazione attiva e passiva, nel mentre vi è stata una esplicita impugnativa da parte della convenuta assicurazione in comparsa di risposta. In assenza di una prova con riguardo ad un fatto costitutivo della domanda e non essendo consentito al Giudice
l'esame di ulteriori documenti che siano stati acquisiti in un momento successivo a quello in cui sono maturate le preclusioni istruttorie - e che coincide con l'udienza fissata ai sensi dell'art. 320
c.p.c. – la domanda va rigettata”.
Al riguardo l'appellante evidenzia che l'attore vanta la titolarità non di un'autovettura (come affermato in sentenza) bensì di una bicicletta e che essendo la bicicletta un bene mobile non registrato, la prova della titolarità può essere fornita solo mediante una dichiarazione o dimostrandone il possesso;
che nel caso in esame l'attore non solo ne ha affermato il possesso senza alcuna contestazione di controparte, ma ha anche esibito una scrittura privata con timbro e firma rilasciata dal venditore (Alfano Bike's) attestante che nel mese di novembre 2013 l'odierno appellante aveva acquistato presso il suo punto vendita una bici Pinarello Dogma 2; che a nulla rilevava l'assenza di datazione di tale cartula, atteso che l'affermazione in essa contenuta relativa alla data di acquisto anteriore al sinistro era sufficiente per provare che il al momento Parte_1 dell'incidente era titolare oltre che possessore della bicicletta danneggiata. Aggiungeva altresì
l'appellante di aver provato altresì la legittimazione passiva di mediante il deposito CP_2 in atti dell'estratto PRA dell'autovettura DR1 targata ED557NN.
Nel merito l'appellante censura altresì la decisione nella parte in cui il giudice ha sostenuto che
“la vettura della convenuta è stata acquistata per euro 900,00 il 14.01.2014, ovvero CP_2 il giorno prima del sinistro, che la testimonianza – oltremodo vaga e generica ma precisissima nel descrivere i danni della bici – è stata resa a distanza di oltre cinque anni dall'evento, che le foto della bici non evidenziano il telaio né i danni subiti;
che, sia l'atto di vendita che il preventivo sono su carta intestata della stessa ditta, a entrambi privi di data e firma leggibile. La domanda va rigettata per carenza probatoria”. Al riguardo deduce che l'acquisto dell'autovettura da parte 7
della il giorno precedente il sinistro è circostanza che non rileva rispetto alla veridicità del CP_2 fatto narrato ed alla ripartizione delle responsabilità; che la teste ha descritto la dinamica del sinistro in modo univoco, chiarendo con sufficiente precisione il tempo, il luogo ed i punti d'urto e fornendo, quindi, in modo univoco tutti gli elementi necessari a ricostruire il fatto e le conseguenti responsabilità, e, in contrasto con l'assunto del primo giudice, non descrive dettagliatamente i danni riportati dalla bicicletta, ma si limita a dichiarare che la bici aveva riportato danni;
che la documentazione fotografica prodotta, con stampa a colori e di sufficienti dimensioni, consente di osservare dettagliatamente ogni punto danneggiato della bicicletta , documentazione fotografica riconosciuta e sottoscritta dalla teste;
che l'atto di vendita e il preventivo sono stati prodotti su carta intestata del negozio presso cui l'attore ha acquistato la bicicletta e risultano timbrati e sottoscritti, mentre non rileva ai fini probatori che sono entrambi privi di data.
4.2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato con conseguente conferma, sia pure con diversa motivazione, della sentenza gravata.
Al riguardo il tribunale reputa peraltro fondata la prima doglianza dell'appellante avverso il rigetto della domanda dal primo giudice pronunciato sul presupposto che non sarebbe stata fornita la prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio, intesa come questione di merito attinente alla effettiva titolarità in capo ad attore e convenuto del rapporto giuridico controverso.
Come è noto, la titolarità del diritto concerne il merito della causa, la fondatezza della domanda e, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., rispetto al cui onere rileva tuttavia il comportamento del convenuto.
Questi, infatti, può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni), con la precisazione che mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
Giova altresì osservare che in base al disposto dell'art. 1376 cc “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato” e in proposito la
Suprema Corte ha chiarito che in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a 8
titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisca la dedotta situazione proprietaria (Cass.
n. 9681/2008 del 11.4.2008; conforme Cass. 11124/2015).
Con specifico riferimento ai veicoli, per i quali è prevista l'iscrizione in pubblici registri, la
Suprema Corte ha poi più volte ribadito che il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore”
(Cass. Civile 6385/2020), e, ancora, che “L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume altresì valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo” (Cass. Civile
9314/2010; Cass. Civile 24681/2014; Cass. Civile 11124/2015; Cass. Civile 4755/2016).
Tanto premesso, in applicazione dei principi appena richiamati, ritiene il tribunale che a fronte della generica allegazione da parte di della mancanza in atti di Controparte_5 documentazione idonea a provare la effettiva titolarità in capo alle parti del giudizio della proprietà dei due mezzi coinvolti (la bicicletta da corsa e l'auto DR 1 antagonista) il certificato cronologico estratto dalla visura PRA prodotto in giudizio dall'attore e non specificamente contestato dalla società convenuta , da cui risulta che alla data del 14..2021 (ossia il giorno prima dell'incidente) proprietaria del veicolo tg ED577NN era , costituisce titolo sufficiente CP_2
a provare la proprietà del predetto veicolo in capo alla medesima . CP_2
Analogamente, con riferimento alla prova della proprietà della bici in capo all'attore-appellante, si osserva che, trattandosi di un bene mobile non registrato, tale prova è data dal possesso della bicicletta da parte dell'attore, non specificamente contestato nella comparsa da controparte, ed altresi riscontrata, per quanto necessario, dalla scrittura privata, non datata, con timbro e firma del venditore (Alfano Bike's) attestante che nel mese di novembre 2013 l'odierno appellante aveva acquistato presso il punto vendita una bici 2. Controparte_3
4.3- Tanto premesso, ritiene tuttavia il tribunale, condividendo sul punto la decisione del primo giudice, sia pure con diversa motivazione, che l'attore non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente, con riferimento all'effettivo accadimento del sinistro dedotto in giudizio, alle sue modalità ed alle sue conseguenze.
Con l'atto di citazione in primo grado l'attore allegava, infatti, genericamente che
15.01.2014, alle ore 09:30 circa, la suddetta bicicletta condotta dal proprietario marciava su via 9
AR (Pompei) con direzione Pompei;
in dette circostanze di tempo e di luogo veniva tamponata dal motociclo targato DY57164 che era stato a sua volta urtato dall'autovettura DR1 targata ED557NN di proprietà della sig.ra la cui conducente, sig.ra Parte_5 Parte_2
nell'immettersi da via Canneto su via AR non concedeva la dovuta precedenza>>;
[...] precisava ancora che <<la conducente l'autovettura, giunta all'inserzione tra via canneto e < i>
AR, ometteva di concedere la dovuta precedenza e urtava il motociclo targato DY57164 che, in conseguenza dell'urto, sbandava e terminava con la parte anteriore contro la parte posteriore della bicicletta che marciava nello stesso senso di marcia tenuto dal motociclo …>>.
Ebbene, al riguardo va, in primo luogo, rilevato che l'allegazione attorea secondo cui il sinistro si sarebbe verificato in Pompei, alla via AR (direzione Pompei) contrasta con l'indicazione contenuta nella lettera di messa in mora dal medesimo attore (e dal legale) sottoscritta ed indirizzata all'assicurazione in cui viene indicato, quale luogo di accadimento del sinistro, il comune di Santa Maria La Carità. Del resto, la medesima indicazione è contenuta anche nel modello CID prodotto dall'attore e sottoscritto dai conducenti dell'autovettura e del motociclo ed anche il grafico dello stato dei luoghi riprodotto dai dichiaranti, nel riprodurre via AR nel tratto in cui si interseca con via Canneto, indica, quale direzione di marcia del motoveicolo e della bicicletta il comune Pompei e quale direzione di marcia della corsia opposta il comune di
RE di ST (ciò che ulteriormente accredita l'avveramento del sinistro nel Comune di Santa Maria La Carità).
La contraddittorietà delle indicazioni fornite dall'attore nei documenti indicati (raccomandata di messa in mora e atto di citazione) in ordine al luogo di accadimento del sinistro rende assolutamente incerta la esatta individuazione di tale luogo, incertezza non risolta dalle dichiarazioni della teste escussa, , la quale, confermando quanto allegato in Testimone_1 citazione dall'attore (ma smentito dallo stesso attore nella raccomandata di messa in mora dell'assicurazione oltre che dalle risultanze del CID a firma dei conducenti dell'automobile e del motoveicolo coinvolti nel sinistro), ha dichiarato che al momento del sinistro si trovava “in via
AR, in Pompei con direzione Pompei centro”.
Del resto la prospettazione attorea del sinistro riportata in citazione è generica e poco dettagliata nella descrizione della dinamica dell'incidente, posto che non indica le caratteristiche del tracciato stradale nel punto in cui si è verificato l'incidente, le condizioni del tempo, del affico e di visibilità,
a posizione sulla corsia e la condotta di guida del motoveicolo in prossimità dell'incrocio con via
Coletti, la condotta di guida (in specie la velocità di marcia) e direzione dell'autovettura DR1 al momento di immettersi su via AR, il punto esatto dell'incrocio in cui si trovava il motociclo al momento dell'urto con l'autovettura, la distanza del motoveicolo dalla bicicletta che lo 10
precedeva, l'attuazione da parte del motociclista di manovre dirette ad evitare l'urto contro la bicicletta, la esatta posizione della bici sulla propria corsia di marcia al momento dell'urto con la motocicletta (rilevante in considerazione dell'obbligo dei ciclisti di non costituire intralcio), né la esatta posizione acquisita dalla bicicletta per effetto dell'urto ricevuto, la presenza o meno in prossimità dell'innesto di via Coletti su via AR di segnaletica orizzontale o verticale di arresto della marcia o di attribuzione della precedenza, il punto d'urto tra l'autoveicolo DR e il motoveicolo e tra quest'ultimo e la bicicletta, la localizzazione e la natura dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e dalla bicicletta, sulle caratteristiche e condizioni della sede stradale, sulle condizioni del tempo, sul traffico e sulla visibilità.
Né tale lacuna assertiva riguardo la ricostruzione della dinamica del sinistro può dirsi colmata dalle dichiarazioni rese al riguardo dalla teste, dichiarazioni a loro volta generiche e meramente ripetitive delle allegazioni contenute in citazione (“ADR Era la metà di gennaio del 2014, verso le ore 9/9:30 e mi trovavo in via AR in Pompei con direzione Pompei centro ed ho visto uscire un'autovettura da una strada posta sulla destra rispetto al senso di marcia ed urtare una motocicletta che mi precedeva, la quale andava ad urtare una bicicletta che, a sua volta, la precedeva. ADR. Preciso che la moto era di grossa cilindrata, ma non ricordo il modello.
ADR. Ricordo che l'autovettura urtò la motocicletta la quale, sbandando, andava ad urtare con la parte anteriore la parte posteriore della bici … … ADR Ricordo che la bici è caduta sulla destra;
ADR ricordo che il ciclista non riportava lesioni , se non piccole abrasioni, ma lamentava
i danni subiti dalla bici;
… … ADR. Al momento dell'impatto mi trovavo a circa venti metri dal motociclista …… ADR Riconosco le foto mostratemi”).
Le considerazioni tutte che precedono non consentono, dunque, di riconoscere rilevante, puntuale ed esaustiva valenza probatoria alle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa, , Testimone_1
e ciò tanto più considerando che detta teste è persona diversa da tale indicato Testimone_2 come persona presente all'incidente tanto dal medesimo attore nella lettera di messa in mora inviata all'assicurazione, quanto dai conducenti dei due automezzi coinvolti nel modello CID (in precedenza menzionato) dagli stessi sottoscritto.
Quanto poi alla documentazione fotografica prodotta dall'attore nel giudizio di primo grado e rappresentativa dei danni asseritamente riportati dalla bicicletta a causa del sinistro
(documentazione che la teste ha riconosciuto e che invece il primo giudice ha ritenuto inidonea sul piano probatorio poiché non evidenziava né il telaio della bicicletta né i danni subiti), il tribunale non può che confermarne la irrilevanza probatoria stante l'impossibilità di comprendere, nelle copie depositate nel presente giudizio solo telematicamente, quanto in esse raffigurato. 11
In conclusione, in difetto di una puntuale, univoca e coerente prospettazione assertiva in ordine all'accadimento del sinistro, al luogo ed alle altre modalità di tale accadimento, nonché alle sue conseguenze ed in assenza di adeguati riscontri probatori a quanto prospettato, la pretesa risarcitoria avanzata da va senz'altro rigettata e la sentenza di primo grado Parte_1 confermata.
5.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022
e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5200,00), alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 30% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti dell'appellata non costituita. CP_2
6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.2882/2020 depositata in data 09.06.2020, proposto da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e di così Controparte_1 CP_2 provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2 12
2. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che
[...] liquida in complessivi euro 1786,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei confronti di CP_2 appellata contumace;
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
Così deciso in Torre Annunziata il 30.10.2025
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 206/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2882/2020, resa pubblica il 9.6.2020 avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Gragnano alla via U. Foscolo, 15, presso lo studio dell'avv. Aldo
De ET (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di appello (per le comunicazioni: fax n. 081 8707962; indirizzo pec:
Email_1
Appellante
E
, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Controparte_1
Marocchesa, 14, in persona del suo legale rappresentate p.t., (p. iva , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in San Giorgio a Cremano alla Via Giacomo Matteotti, 23 presso lo studio dell'Avv.
FA IU (C.F. ) e dell'Avv. Stefano IU (C.F. C.F._3
) dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081/7763271; indirizzi pec: e Email_2 Email_3
Appellata
NONCHE'
, nata a [...] il [...], (c.f. ) ed ivi CP_2 C.F._5 residente a[...]
Appellata-contumace 2
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 12.12.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Parte appellante: si riporta alle conclusioni già rassegnate insistendo, in particolare, affinché
l'On.le Giudicante voglia, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto e in riforma dell'appellata sentenza n. 2882/2020, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata e depositata in data 09.06.2020, a definizione del procedimento R.G. n. 4764/2018:
1. Riformare la sentenza appellata, accertando e dichiarando, in via preliminare l'esclusiva responsabilità della conducente dell'auto DR1 targata ED557NN, sig.ra , nel Parte_2 sinistro per cui è causa;
2. per l'effetto condannare i convenuti in solido, o in subordine il responsabile civile sig.ra in qualità di proprietaria dell'auto DR1 targata ED557NN, CP_2 con diritto ad essere mallevato dalla al risarcimento dei danni così CP_1 Parte_3 come quantificati in preventivo in € 4.135,25 o alla somma ritenuta giusta, o qualora si ritenga di dover ottenere l'ausilio di un CTU, a quella somma accertata da una CTU da rinnovarsi, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo nei limiti di € 5.000,00; 3. per
l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, competenze professionali, nonché carichi fiscali e previdenziali, con attribuzione allo scrivente procuratore per averne fatto anticipo, del doppio grado del giudizio. Chiede, infine, che la causa venga assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata: si riporta a tutti gli scritti difensivi finora depositati e impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, nonché tutte le avverse difese svolte, in quanto inammissibili e non corrispondenti al vero. Gli Avv. FA IU e Stefano IU reiterano tutte le richieste e deduzioni di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che l'On.le
Tribunale Adito, disattesa ogni diversa eccezione e difesa, si compiaccia di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c.; 2. In via ancora preliminare dichiarare la nullità e l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 342 c.p.c.; 3. In via sempre preliminare rigettare integralmente l'Appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n° 2882/2020 emessa il 27/04/2020 dal Giudice di pace di Torre Annunziata, Dott.ssa
IZ OR e depositata il 09/06/2020; 4. Condannare il Sig. al Parte_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
5. In via subordinata compensare le spese Gli Avv. FA IU e Stefano IU impugnano tutte le avverse conclusioni, insistono per il rigetto dell'appello e chiedono che la causa venga introitata
a sentenza con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 3
1.1- Con atto di citazione notificato in data 25.02.2018, , proprietario della Parte_1 bicicletta da corsa modello evocava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Controparte_3
Torre Annunziata, e la per sentire accertare la CP_2 Controparte_1 responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura del tipo DR1 tg ED557NN nel sinistro verificatosi in data 15.01.2014 alle ore 09.30 alla via AR (Pompei) e, per l'effetto, condannare, in solido, quale proprietaria di detta autovettura e la al CP_2 Controparte_1 pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni riportati a causa del sinistro dalla propria bicicletta e quantificati in euro 4135,25 o in quella somma da determinare in corso di causa, anche a mezzo ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda l'attore allegava in fatto: che nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati mentre marciava su via AR a bordo della propria bicicletta da corsa con direzione Pompei veniva tamponata dal motociclo targato DY57164 che era stato a sua volta urtato dall'autovettura
DR1 targata ED557NN in proprietà di la cui conducente, giunta CP_2 Parte_2 all'inserzione tra via Canneto e via AR, nell'immettersi da via Canneto su via AR, ometteva di concedere la dovuta precedenza e urtava il motociclo targato DY57164, che, in conseguenza dell'urto, sbandava e terminava con la parte anteriore contro la parte posteriore della bicicletta che marciava nello stesso senso di marcia tenuto dal motociclo;
che, in conseguenza dell'urto con successiva caduta, il conducente riportava lievi escoriazioni, mentre la bicicletta riportava danni alla parte posteriore e al telaio, per la cui riparazione occorreva la somma di
€4.135,25, come da preventivo in atti;
che al momento del sinistro, l'autovettura danneggiante esponeva contrassegno assicurativo della valido ed Controparte_4 operante;
che l'istante provvedeva senza esito alla messa in mora dell'assicurazione ed all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita.
1.2- Costituitasi in giudizio la (subentrata alla compagnia Controparte_1
, per quel che qui ancora rileva, preliminarmente eccepiva la mancanza in Controparte_4 atti di documentazione idonea ad attestare la effettiva proprietà del veicolo danneggiante e di quello danneggiato e dunque ad individuare il soggetto legittimato sul lato attivo e passivo;
nel merito, contestava sia il verificarsi dell'evento , sia la presunta responsabilità del conducente del veicolo investitore sia le conseguenze di ordine patrimoniale asseritamente subite da parte attrice e ciò stante la carenza di prova in ordine all'an ed al quantum debeatur;
contestava in ogni caso la quantificazione del danno formulata da controparte in uno al preteso cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, e chiedeva di ritenere non superata la presunzione di colpa con conseguente 4
applicazione dell'art. 2054 c.c.; il tutto con vittoria di spese o con compensazione totale o parziale.
1.3-All'esito dell'attività istruttoria (consistita nell'escussione di un teste), con sentenza n.
2882/2020 resa pubblica in data 09.06.2020, il Giudice, dichiarata la procedibilità e ammissibilità della domanda, rigettata l'eccezione di prescrizione stante l'esibizione in giudizio di vari atti di citazione - seppur privi di mandato - interruttivi della prescrizione, ritenuta non provata la legittimazione delle parti e la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, rigettava la domanda compensando integralmente le spese tra le parti.
2.1- Avverso detta sentenza, con atto di appello notificato in data 7.1.2021 a Controparte_1
e in data 9.1.2021 a per l'udienza del 19.04.2021, proponeva tempestivo appello CP_2
per i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, così provvedere: a) accertare che è responsabile del Parte_2 sinistro di cui è causa;
b) per l'effetto condannare i convenuti in solido, o in subordine il responsabile civile , con diritto ad essere manlevato dalla CP_2 Controparte_1
al risarcimento dei danni così come quantificati in preventivo in €4.135,25 o alla somma
[...] ritenuta giusta, o qualora si ritenga di dover ottenere l'ausilio di un CTU, a quella somma accertata da una CTU da rinnovarsi, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo nei limiti di € 5.000,00; c) per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, competenze professionali del doppio grado del giudizio, nonché carichi fiscali e previdenziali, con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.
2.2- Costituitasi tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 01.04.2021, la società assicuratrice in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di appello, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348bis c.p.c., nel merito chiedeva rigettarsi l'appello in ragione della correttezza della decisione del primo giudice, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio ovvero con compensazione delle spese.
2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12.12.2023, di cui veniva disposto lo svolgimento mediante il deposito di note scritte, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.
3.1- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio CP_2 benché regolarmente evocata in giudizio con atto di appello notificato in data 09.01.2021 mediante consegna di copia a mani del fratello . Parte_4 5
3.2- Ancora in via preliminarmente va disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata società in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.
L'eccezione va invero verificata alla luce del testo novellato dell'art. 342 c.p.c. il quale dispone che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena
d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”.
Al riguardo, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello nei termini previsti dal codice di rito dà conto della infondatezza dell'eccezione ex art. 348 bis cpc.
4.1- Con la sollevata impugnazione l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui il primo giudice in merito alla legittimazione ad agire in giudizio ha così deciso: “Se è vero che parte convenuta non fornisce prova a sostegno della sua eccezione, pur essendovi tenuta 6
secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un'eccezione estintiva, è pure pacifico che sia onere dell'attore, sempre secondo i principi generali in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, sanciti dalla norma codicistica sopra menzionata, provare i fatti costituivi della domanda e, prima di ogni altra cosa, la titolarità effettiva della proprietà dell'autovettura, vantata e dedotta nell'atto introduttivo. Come è palese che l'eccezione formulata da controparte abbia comunque connotazione negativa e pertanto viene a determinare un ribaltamento delle posizioni, incombendo sugli attori la prova del fatto positivo, nella fattispecie la titolarità della situazione giuridica attiva dedotta in giudizio. Nella produzione documentale dell'attore non vi è nessun documento - tranne una cartula priva di data – che dimostri legalmente la legittimazione attiva e passiva, nel mentre vi è stata una esplicita impugnativa da parte della convenuta assicurazione in comparsa di risposta. In assenza di una prova con riguardo ad un fatto costitutivo della domanda e non essendo consentito al Giudice
l'esame di ulteriori documenti che siano stati acquisiti in un momento successivo a quello in cui sono maturate le preclusioni istruttorie - e che coincide con l'udienza fissata ai sensi dell'art. 320
c.p.c. – la domanda va rigettata”.
Al riguardo l'appellante evidenzia che l'attore vanta la titolarità non di un'autovettura (come affermato in sentenza) bensì di una bicicletta e che essendo la bicicletta un bene mobile non registrato, la prova della titolarità può essere fornita solo mediante una dichiarazione o dimostrandone il possesso;
che nel caso in esame l'attore non solo ne ha affermato il possesso senza alcuna contestazione di controparte, ma ha anche esibito una scrittura privata con timbro e firma rilasciata dal venditore (Alfano Bike's) attestante che nel mese di novembre 2013 l'odierno appellante aveva acquistato presso il suo punto vendita una bici Pinarello Dogma 2; che a nulla rilevava l'assenza di datazione di tale cartula, atteso che l'affermazione in essa contenuta relativa alla data di acquisto anteriore al sinistro era sufficiente per provare che il al momento Parte_1 dell'incidente era titolare oltre che possessore della bicicletta danneggiata. Aggiungeva altresì
l'appellante di aver provato altresì la legittimazione passiva di mediante il deposito CP_2 in atti dell'estratto PRA dell'autovettura DR1 targata ED557NN.
Nel merito l'appellante censura altresì la decisione nella parte in cui il giudice ha sostenuto che
“la vettura della convenuta è stata acquistata per euro 900,00 il 14.01.2014, ovvero CP_2 il giorno prima del sinistro, che la testimonianza – oltremodo vaga e generica ma precisissima nel descrivere i danni della bici – è stata resa a distanza di oltre cinque anni dall'evento, che le foto della bici non evidenziano il telaio né i danni subiti;
che, sia l'atto di vendita che il preventivo sono su carta intestata della stessa ditta, a entrambi privi di data e firma leggibile. La domanda va rigettata per carenza probatoria”. Al riguardo deduce che l'acquisto dell'autovettura da parte 7
della il giorno precedente il sinistro è circostanza che non rileva rispetto alla veridicità del CP_2 fatto narrato ed alla ripartizione delle responsabilità; che la teste ha descritto la dinamica del sinistro in modo univoco, chiarendo con sufficiente precisione il tempo, il luogo ed i punti d'urto e fornendo, quindi, in modo univoco tutti gli elementi necessari a ricostruire il fatto e le conseguenti responsabilità, e, in contrasto con l'assunto del primo giudice, non descrive dettagliatamente i danni riportati dalla bicicletta, ma si limita a dichiarare che la bici aveva riportato danni;
che la documentazione fotografica prodotta, con stampa a colori e di sufficienti dimensioni, consente di osservare dettagliatamente ogni punto danneggiato della bicicletta , documentazione fotografica riconosciuta e sottoscritta dalla teste;
che l'atto di vendita e il preventivo sono stati prodotti su carta intestata del negozio presso cui l'attore ha acquistato la bicicletta e risultano timbrati e sottoscritti, mentre non rileva ai fini probatori che sono entrambi privi di data.
4.2. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato con conseguente conferma, sia pure con diversa motivazione, della sentenza gravata.
Al riguardo il tribunale reputa peraltro fondata la prima doglianza dell'appellante avverso il rigetto della domanda dal primo giudice pronunciato sul presupposto che non sarebbe stata fornita la prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio, intesa come questione di merito attinente alla effettiva titolarità in capo ad attore e convenuto del rapporto giuridico controverso.
Come è noto, la titolarità del diritto concerne il merito della causa, la fondatezza della domanda e, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., rispetto al cui onere rileva tuttavia il comportamento del convenuto.
Questi, infatti, può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni), con la precisazione che mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
Giova altresì osservare che in base al disposto dell'art. 1376 cc “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato” e in proposito la
Suprema Corte ha chiarito che in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a 8
titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisca la dedotta situazione proprietaria (Cass.
n. 9681/2008 del 11.4.2008; conforme Cass. 11124/2015).
Con specifico riferimento ai veicoli, per i quali è prevista l'iscrizione in pubblici registri, la
Suprema Corte ha poi più volte ribadito che il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell'atto nell'ufficio del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore”
(Cass. Civile 6385/2020), e, ancora, che “L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume altresì valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo” (Cass. Civile
9314/2010; Cass. Civile 24681/2014; Cass. Civile 11124/2015; Cass. Civile 4755/2016).
Tanto premesso, in applicazione dei principi appena richiamati, ritiene il tribunale che a fronte della generica allegazione da parte di della mancanza in atti di Controparte_5 documentazione idonea a provare la effettiva titolarità in capo alle parti del giudizio della proprietà dei due mezzi coinvolti (la bicicletta da corsa e l'auto DR 1 antagonista) il certificato cronologico estratto dalla visura PRA prodotto in giudizio dall'attore e non specificamente contestato dalla società convenuta , da cui risulta che alla data del 14..2021 (ossia il giorno prima dell'incidente) proprietaria del veicolo tg ED577NN era , costituisce titolo sufficiente CP_2
a provare la proprietà del predetto veicolo in capo alla medesima . CP_2
Analogamente, con riferimento alla prova della proprietà della bici in capo all'attore-appellante, si osserva che, trattandosi di un bene mobile non registrato, tale prova è data dal possesso della bicicletta da parte dell'attore, non specificamente contestato nella comparsa da controparte, ed altresi riscontrata, per quanto necessario, dalla scrittura privata, non datata, con timbro e firma del venditore (Alfano Bike's) attestante che nel mese di novembre 2013 l'odierno appellante aveva acquistato presso il punto vendita una bici 2. Controparte_3
4.3- Tanto premesso, ritiene tuttavia il tribunale, condividendo sul punto la decisione del primo giudice, sia pure con diversa motivazione, che l'attore non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente, con riferimento all'effettivo accadimento del sinistro dedotto in giudizio, alle sue modalità ed alle sue conseguenze.
Con l'atto di citazione in primo grado l'attore allegava, infatti, genericamente che
15.01.2014, alle ore 09:30 circa, la suddetta bicicletta condotta dal proprietario marciava su via 9
AR (Pompei) con direzione Pompei;
in dette circostanze di tempo e di luogo veniva tamponata dal motociclo targato DY57164 che era stato a sua volta urtato dall'autovettura DR1 targata ED557NN di proprietà della sig.ra la cui conducente, sig.ra Parte_5 Parte_2
nell'immettersi da via Canneto su via AR non concedeva la dovuta precedenza>>;
[...] precisava ancora che <<la conducente l'autovettura, giunta all'inserzione tra via canneto e < i>
AR, ometteva di concedere la dovuta precedenza e urtava il motociclo targato DY57164 che, in conseguenza dell'urto, sbandava e terminava con la parte anteriore contro la parte posteriore della bicicletta che marciava nello stesso senso di marcia tenuto dal motociclo …>>.
Ebbene, al riguardo va, in primo luogo, rilevato che l'allegazione attorea secondo cui il sinistro si sarebbe verificato in Pompei, alla via AR (direzione Pompei) contrasta con l'indicazione contenuta nella lettera di messa in mora dal medesimo attore (e dal legale) sottoscritta ed indirizzata all'assicurazione in cui viene indicato, quale luogo di accadimento del sinistro, il comune di Santa Maria La Carità. Del resto, la medesima indicazione è contenuta anche nel modello CID prodotto dall'attore e sottoscritto dai conducenti dell'autovettura e del motociclo ed anche il grafico dello stato dei luoghi riprodotto dai dichiaranti, nel riprodurre via AR nel tratto in cui si interseca con via Canneto, indica, quale direzione di marcia del motoveicolo e della bicicletta il comune Pompei e quale direzione di marcia della corsia opposta il comune di
RE di ST (ciò che ulteriormente accredita l'avveramento del sinistro nel Comune di Santa Maria La Carità).
La contraddittorietà delle indicazioni fornite dall'attore nei documenti indicati (raccomandata di messa in mora e atto di citazione) in ordine al luogo di accadimento del sinistro rende assolutamente incerta la esatta individuazione di tale luogo, incertezza non risolta dalle dichiarazioni della teste escussa, , la quale, confermando quanto allegato in Testimone_1 citazione dall'attore (ma smentito dallo stesso attore nella raccomandata di messa in mora dell'assicurazione oltre che dalle risultanze del CID a firma dei conducenti dell'automobile e del motoveicolo coinvolti nel sinistro), ha dichiarato che al momento del sinistro si trovava “in via
AR, in Pompei con direzione Pompei centro”.
Del resto la prospettazione attorea del sinistro riportata in citazione è generica e poco dettagliata nella descrizione della dinamica dell'incidente, posto che non indica le caratteristiche del tracciato stradale nel punto in cui si è verificato l'incidente, le condizioni del tempo, del affico e di visibilità,
a posizione sulla corsia e la condotta di guida del motoveicolo in prossimità dell'incrocio con via
Coletti, la condotta di guida (in specie la velocità di marcia) e direzione dell'autovettura DR1 al momento di immettersi su via AR, il punto esatto dell'incrocio in cui si trovava il motociclo al momento dell'urto con l'autovettura, la distanza del motoveicolo dalla bicicletta che lo 10
precedeva, l'attuazione da parte del motociclista di manovre dirette ad evitare l'urto contro la bicicletta, la esatta posizione della bici sulla propria corsia di marcia al momento dell'urto con la motocicletta (rilevante in considerazione dell'obbligo dei ciclisti di non costituire intralcio), né la esatta posizione acquisita dalla bicicletta per effetto dell'urto ricevuto, la presenza o meno in prossimità dell'innesto di via Coletti su via AR di segnaletica orizzontale o verticale di arresto della marcia o di attribuzione della precedenza, il punto d'urto tra l'autoveicolo DR e il motoveicolo e tra quest'ultimo e la bicicletta, la localizzazione e la natura dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e dalla bicicletta, sulle caratteristiche e condizioni della sede stradale, sulle condizioni del tempo, sul traffico e sulla visibilità.
Né tale lacuna assertiva riguardo la ricostruzione della dinamica del sinistro può dirsi colmata dalle dichiarazioni rese al riguardo dalla teste, dichiarazioni a loro volta generiche e meramente ripetitive delle allegazioni contenute in citazione (“ADR Era la metà di gennaio del 2014, verso le ore 9/9:30 e mi trovavo in via AR in Pompei con direzione Pompei centro ed ho visto uscire un'autovettura da una strada posta sulla destra rispetto al senso di marcia ed urtare una motocicletta che mi precedeva, la quale andava ad urtare una bicicletta che, a sua volta, la precedeva. ADR. Preciso che la moto era di grossa cilindrata, ma non ricordo il modello.
ADR. Ricordo che l'autovettura urtò la motocicletta la quale, sbandando, andava ad urtare con la parte anteriore la parte posteriore della bici … … ADR Ricordo che la bici è caduta sulla destra;
ADR ricordo che il ciclista non riportava lesioni , se non piccole abrasioni, ma lamentava
i danni subiti dalla bici;
… … ADR. Al momento dell'impatto mi trovavo a circa venti metri dal motociclista …… ADR Riconosco le foto mostratemi”).
Le considerazioni tutte che precedono non consentono, dunque, di riconoscere rilevante, puntuale ed esaustiva valenza probatoria alle dichiarazioni rese dall'unica teste escussa, , Testimone_1
e ciò tanto più considerando che detta teste è persona diversa da tale indicato Testimone_2 come persona presente all'incidente tanto dal medesimo attore nella lettera di messa in mora inviata all'assicurazione, quanto dai conducenti dei due automezzi coinvolti nel modello CID (in precedenza menzionato) dagli stessi sottoscritto.
Quanto poi alla documentazione fotografica prodotta dall'attore nel giudizio di primo grado e rappresentativa dei danni asseritamente riportati dalla bicicletta a causa del sinistro
(documentazione che la teste ha riconosciuto e che invece il primo giudice ha ritenuto inidonea sul piano probatorio poiché non evidenziava né il telaio della bicicletta né i danni subiti), il tribunale non può che confermarne la irrilevanza probatoria stante l'impossibilità di comprendere, nelle copie depositate nel presente giudizio solo telematicamente, quanto in esse raffigurato. 11
In conclusione, in difetto di una puntuale, univoca e coerente prospettazione assertiva in ordine all'accadimento del sinistro, al luogo ed alle altre modalità di tale accadimento, nonché alle sue conseguenze ed in assenza di adeguati riscontri probatori a quanto prospettato, la pretesa risarcitoria avanzata da va senz'altro rigettata e la sentenza di primo grado Parte_1 confermata.
5.- Le spese del presente giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022
e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5200,00), alla ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle ragioni della decisione, alla modesta complessità delle difese svolte dall'appellata ed all'attività difensiva effettivamente svolta (carente della fase istruttoria in senso stretto), con riduzione del 30% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute. Spese non ripetibili nei confronti dell'appellata non costituita. CP_2
6.- Attesa la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, del d.p.r. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziari).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.2882/2020 depositata in data 09.06.2020, proposto da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e di così Controparte_1 CP_2 provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2 12
2. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che
[...] liquida in complessivi euro 1786,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge se dovute;
spese non ripetibili nei confronti di CP_2 appellata contumace;
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
Così deciso in Torre Annunziata il 30.10.2025
Il giudice monocratico
Dott. Marianna Lopiano