Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2042/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2042/2022
TRA
C.F. e C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dagli avv.ti Corrado Pipia e
Antonio Pipia
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA n. , in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1
essa (P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria con rappresentanza della società Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., in forza di procura per atto a rogito Notaio di Pordenone del 18.12.2019 (Rep. n. 55730), Persona_1
quest'ultima, a sua volta, mandataria con rappresentanza di in virtù di procura Controparte_1
per atto pubblico rogato dal Notaio del 9.12.2019 (Rep. n. 28365/12029), Persona_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Pierfelice Grillo e Rossana Buda
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9050/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data
6.12.2021.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza del 22.11.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
pagamento solidale, in favore di e, per essa, di quale Controparte_1 Controparte_2
mandataria con rappresentanza della società Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., quest'ultima,
a sua volta, mandataria con rappresentanza di della somma di € 65.579,43, Controparte_1
oltre interessi al tasso convenzionale dalla notifica della messa in mora al soddisfo, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di conto corrente n. 4629, acceso dalla debitrice principale presso l'istituto ricorrente.
Avverso detto decreto proponevano opposizione gli ingiunti per i seguenti motivi: 1) nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione dell'articolo 2 della l. n. 287/90, perché redatte utilizzando gli schemi contrattuali predisposti da ABI;
2) violazione del divieto di anatocismo;
3) applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia.
Resisteva l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.
Espletata la mediazione ex D.Lgs 28/2010, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 22 novembre 2024, svolta nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 2 dicembre.
Si osservi in diritto.
1. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1.1. Gli opponenti hanno preliminarmente eccepito la nullità parziale per violazione della legge antitrust n. 287/1990 della clausola di cui all'art. 6) della fideiussione di cui all'allegato 4 della produzione monitoria di parte opposta, in quanto la stessa riproduce pedissequamente la clausola
6 del modello ABI dichiarato nullo con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.
La censura non può trovare accoglimento.
Al riguardo deve osservarsi che il provvedimento n. 55/05, con cui la Banca ha accertato il carattere restrittivo della concorrenza delle menzionate clausole inserite nel modello ABI, ha natura di prova privilegiata solo con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo oggetto di istruttoria della Banca d'Italia, ossia quello compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005 (v., ex multis
Arbitro bancario finanziario n. 16511 del 29/12/2022; Tribunale Pescara, 06/03/2023), mentre il contratto di fideiussione in parola è stato stipulati in epoca successiva (e, precisamente, il 18 gennaio 2010). Pertanto, essendo il contratto in esame fuori dal periodo di indagine della Banca di Italia in relazione al quale il provvedimento di accertamento assume la valenza di prova previlegiata e da cui discenderebbe la nullità relativa ex art 1419 c.c., salvo prova di una diversa volontà delle parti (cfr.
SS.UU. n. 41994/2021), era onere degli istanti opponenti allegare e provare non solo che la clausola inserita nel contratto di fideiussione de quo fosse parte dello schema redatto dall'ABI sanzionato ma, altresì, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da parte delle banche da cui discenderebbe la denunciata nullità della clausola del contratto stipulato “a valle”( Cfr. Cass. n.13846/2019).
Più specificamente, in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova, gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare, ai fini dell'accertamento della dedotta nullità, che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risulta stipulato il contratto impugnato (2010), avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Tale prova, tuttavia, non è stata offerta.
Va dunque esclusa, sotto il profilo esaminato, la nullità dei contratti di fideiussione.
1.2. Passando, dunque, agli altri motivi di opposizione, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006).
Ora, costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ancora in termini generali, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, colui il quale agisca per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa (ma il principio vale, evidentemente, anche rispetto agli elementi costitutivi dell'eccezione, quale, ad esempio, di il carattere usurario degli interessi passivi, che la parte sollevi al fine di paralizzare la pretesa del creditore) e, in modo specifico, le contestazioni sollevate, con particolare riferimento all'ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di ripetizione. Egli, cioè, non può limitarsi ad allegazioni generiche perchè ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa.
Passando alla fattispecie che occupa, va in primo luogo rilevato che la creditrice ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo, a fondamento del credito azionato, copia dei contratti azionati (contratto di conto corrente e relativi affidamenti), sottoscritti dalla debitrice principale e copia integrale degli estratti conto nonchè, con specifico riferimento al rapporto con gli odierni opponenti, copia dell'atto di fideiussione sottoscritto da e . Parte_2 Parte_1
Essa ha poi allegato l'inadempimento della controparte.
A fronte di ciò, gli ingiunti non hanno specificamente contestato la documentazione depositata dalla creditrice, nè hanno mai contestato l'esistenza dei rapporti dedotti in giudizio, limitando la difesa a una contestazione del tutto generica del credito azionato e, per questo, inidonea a scalfire la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla controparte, così contravvenendo al principio già esposto secondo cui, quando il debitore eccepisce l'inesattezza del credito ingiunto
(perché, ad es., frutto di pratiche scorrette del finanziatore) necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura siano stati computati gli asseriti indebiti, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale.
L'assoluta approssimazione della difesa degli opponenti, del resto, maggiormente si apprezza ove si consideri che la censura con cui è stata eccepita la violazione del divieto di anatocismo è stata formulata con espresso e specifico riferimento alla categoria dei contratti di mutuo laddove, invece, quello posto a fondamento della pretesa monitoria è un rapporto di natura completamente diversa, ossia quello di conto corrente (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione dove testualmente si legge: “gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale ... È certo che il tasso di mora debba essere applicato sulla sola quota capitale e non anche sulla quota interessi …Poi
l'applicazione del tasso di mora anche sulla quota interessi della rata configura ex art. 1283 c.c. il meccanismo vietato dell'anatocismo”). Quanto all'eccezione di usurarietà del tasso di interesse convenuto tra le parti, occorre premettere che, secondo quanto sin qui detto, la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996 ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Ebbene, nello specifico l'allegazione del superamento del tasso soglia è stata del tutto generica in quanto, al di là delle indicazioni generali di principio, non è dato comprendere come la stessa sia stata elaborata e in base a quali criteri e metodo di calcolo la parte opponente sia giunta alle sue conclusioni in merito ai tassi di interesse praticati dall'istituto di credito, dal momento che non è stata effettuata la comparazione del tasso praticato con il tasso usura, quanto meno a titolo esemplificativo.
Anzi, a ben vedere, gli opponenti hanno proprio omesso, a monte, di indicare tanto il tasso di interesse convenuto in contratto (e quello applicato in concreto, ove difforme dal primo) tanto il tasso soglia ratione temporis rilevante.
1.3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 9050/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 6.12.2021 va confermato e dichiarato esecutivo.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto e ridotto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. citato, in considerazione della esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 2042/2022, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
9050/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 6.12.2021;
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.082,00 (di cui € 7.052,00 per compensi ed € 30,00 per spese) oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA. Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi