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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3259 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. LENA ALBERTO e Controparte_1 C.F._1
l'avv. LENA BARBARA;
avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso avanti il Giudice di Pace di Vittoria l'attore Controparte_1
conveniva in giudizio la , al Controparte_2 fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione n. Uff./1010023, redatto in data 1.09.2021 dagli Agenti della Sezione di Polizia Stradale di Pt_1
in seguito dell'accertamento della violazione di cui all'art. 172 comma 10 del
Codice della Strada, in quanto il trasgressore non faceva uso delle cinture di sicurezza di cui il veicolo con il quale viaggiava era dotato. L'infrazione veniva accertata a seguito di indagini svolte in relazione ad un sinistro stradale con esito mortale verificatosi in data 15.08.2021, che aveva portato alla previsione in capo all'odierno appellato di una sanzione amministrativa di € 83,00, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
La costituita in giudizio e prodotta la relativa Parte_1
documentazione, deduceva la legittimità del sopra citato verbale, in quanto opportunamente motivato dall'organo accertatore ed esaminato altresì dalla stessa, alla luce delle controdeduzioni fornite dalla Sezione Polizia Parte_1
Stradale di Ragusa.
All'esito del giudizio il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, dichiarando l'illegittimità del sopra citato verbale con conseguente annullamento dello stesso.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vittoria depositata in data 4.03.2022
(proc. n. 1228/2021 R.G.) la proponeva appello rilevando che Parte_1
la violazione contestata al ricorrente e la ricostruzione dei fatti non era fondata su mere supposizioni degli agenti accertatori come ritenuto dal Giudice di Pace, bensì su concreti elementi di fatto, come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti nel giudizio di primo grado.
Si costituiva nel presente grado di giudizio , il quale richiedeva il Controparte_1
rigetto delle domande di parte attrice e la conferma della sentenza impugnata.
***
Nel caso in esame la ha fondato il proprio atto d'appello su un Parte_1
unico motivo di diritto, ossia l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Vittoria ha ritenuto che il verbale oggetto di causa fosse fondato su mere supposizioni degli agenti accertatori prive di riscontri oggettivi.
La ha altresì rilevato la valenza probatoria privilegiata del verbale di Parte_1
contestazione.
L'appello è fondato.
Ed infatti dall'analisi della documentazione in atti si evidenzia che gli accertatori rilevavano che il conducente faceva uso di un simulatore di aggancio della cintura di sicurezza, il che di per sé esclude il corretto uso del dispositivo di ancoraggio;
inoltre, dal medesimo verbale risulta che il trasgressore odierno appellato dichiarava agli agenti “sì non facevo uso della cintura di sicurezza come mia moglie e i miei figli, pensavo che dietro non fossero obbligatorie”. I fatti venivano pertanto confermati dallo stesso contravventore, con la predetta dichiarazione a verbale;
nonché da documentazione fotografica relativa ai veicoli coinvolti nel sinistro, dalla quale si evince che nell'autovettura targata DB129GG che CP_1
aveva condotto vi erano dei simulatori di aggancio della cintura di
[...]
sicurezza inseriti nelle sedi degli attacchi delle cinture.
Sul punto si rammenta che, secondo giurisprudenza ormai consolidata e pacifica, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II, ord. 27 settembre 2022, n. 28149). Pertanto, se è vero, come sostiene l'appellato, che il verbale non fa piena prova direttamente del fatto che il trasgressore non usasse le cinture, esso fa invece piena prova fino a querela di falso (non proposta) del fatto che egli abbia confessato agli agenti il mancato uso delle cinture di sicurezza: confessione che a sua volta fa piena prova del mancato uso delle cinture.
Ed a prescindere da tale profilo inerente il verbale, l'appellato non ha minimamente contestato che le fotografie ritraenti il simulatore di aggancio della cintura di sicurezza, che in quanto tali escludono l'utilizzo della cintura stessa, riguardino il posto su cui egli sedeva a bordo dell'autovettura: conseguentemente l'illecito sanzionato risulta comunque provato a prescindere dalla valenza del verbale.
Non avendo l'appellato riproposto l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla nullità del verbale per la mancata immediata contestazione e per difetto di motivazione, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza. L'opposizione fondata esclusivamente deduzione della mancanza di prova della violazione (stante la mancata reiterazione dell'ulteriore motivo) a fronte della dichiarazione confessoria resa dallo stesso opponente agli agenti accertatori e della mancata contestazione della riferibilità delle fotografie al suo sedile non può che qualificarsi come manifestamente temeraria, il che impone la condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
Vista l'esiguità delle spese di lite alla luce del valore della controversia, la misura di tale condanna si fissa nel relativo doppio per assicurarne il naturale effetto punitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- in riforma della sentenza n. 100/2022 del Giudice di Pace di Vittoria, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di infrazione n. Controparte_1
Uff./1010023 dell'1.09.2021;
- condanna a rifondere alla le spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi € 1.000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
- condanna a pagare alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Ragusa, 23/01/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3259 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. LENA ALBERTO e Controparte_1 C.F._1
l'avv. LENA BARBARA;
avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso avanti il Giudice di Pace di Vittoria l'attore Controparte_1
conveniva in giudizio la , al Controparte_2 fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione n. Uff./1010023, redatto in data 1.09.2021 dagli Agenti della Sezione di Polizia Stradale di Pt_1
in seguito dell'accertamento della violazione di cui all'art. 172 comma 10 del
Codice della Strada, in quanto il trasgressore non faceva uso delle cinture di sicurezza di cui il veicolo con il quale viaggiava era dotato. L'infrazione veniva accertata a seguito di indagini svolte in relazione ad un sinistro stradale con esito mortale verificatosi in data 15.08.2021, che aveva portato alla previsione in capo all'odierno appellato di una sanzione amministrativa di € 83,00, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
La costituita in giudizio e prodotta la relativa Parte_1
documentazione, deduceva la legittimità del sopra citato verbale, in quanto opportunamente motivato dall'organo accertatore ed esaminato altresì dalla stessa, alla luce delle controdeduzioni fornite dalla Sezione Polizia Parte_1
Stradale di Ragusa.
All'esito del giudizio il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, dichiarando l'illegittimità del sopra citato verbale con conseguente annullamento dello stesso.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vittoria depositata in data 4.03.2022
(proc. n. 1228/2021 R.G.) la proponeva appello rilevando che Parte_1
la violazione contestata al ricorrente e la ricostruzione dei fatti non era fondata su mere supposizioni degli agenti accertatori come ritenuto dal Giudice di Pace, bensì su concreti elementi di fatto, come dimostrato dalla documentazione prodotta in atti nel giudizio di primo grado.
Si costituiva nel presente grado di giudizio , il quale richiedeva il Controparte_1
rigetto delle domande di parte attrice e la conferma della sentenza impugnata.
***
Nel caso in esame la ha fondato il proprio atto d'appello su un Parte_1
unico motivo di diritto, ossia l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Vittoria ha ritenuto che il verbale oggetto di causa fosse fondato su mere supposizioni degli agenti accertatori prive di riscontri oggettivi.
La ha altresì rilevato la valenza probatoria privilegiata del verbale di Parte_1
contestazione.
L'appello è fondato.
Ed infatti dall'analisi della documentazione in atti si evidenzia che gli accertatori rilevavano che il conducente faceva uso di un simulatore di aggancio della cintura di sicurezza, il che di per sé esclude il corretto uso del dispositivo di ancoraggio;
inoltre, dal medesimo verbale risulta che il trasgressore odierno appellato dichiarava agli agenti “sì non facevo uso della cintura di sicurezza come mia moglie e i miei figli, pensavo che dietro non fossero obbligatorie”. I fatti venivano pertanto confermati dallo stesso contravventore, con la predetta dichiarazione a verbale;
nonché da documentazione fotografica relativa ai veicoli coinvolti nel sinistro, dalla quale si evince che nell'autovettura targata DB129GG che CP_1
aveva condotto vi erano dei simulatori di aggancio della cintura di
[...]
sicurezza inseriti nelle sedi degli attacchi delle cinture.
Sul punto si rammenta che, secondo giurisprudenza ormai consolidata e pacifica, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (cfr. ex multis Cass. Civ., sez. II, ord. 27 settembre 2022, n. 28149). Pertanto, se è vero, come sostiene l'appellato, che il verbale non fa piena prova direttamente del fatto che il trasgressore non usasse le cinture, esso fa invece piena prova fino a querela di falso (non proposta) del fatto che egli abbia confessato agli agenti il mancato uso delle cinture di sicurezza: confessione che a sua volta fa piena prova del mancato uso delle cinture.
Ed a prescindere da tale profilo inerente il verbale, l'appellato non ha minimamente contestato che le fotografie ritraenti il simulatore di aggancio della cintura di sicurezza, che in quanto tali escludono l'utilizzo della cintura stessa, riguardino il posto su cui egli sedeva a bordo dell'autovettura: conseguentemente l'illecito sanzionato risulta comunque provato a prescindere dalla valenza del verbale.
Non avendo l'appellato riproposto l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla nullità del verbale per la mancata immediata contestazione e per difetto di motivazione, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza. L'opposizione fondata esclusivamente deduzione della mancanza di prova della violazione (stante la mancata reiterazione dell'ulteriore motivo) a fronte della dichiarazione confessoria resa dallo stesso opponente agli agenti accertatori e della mancata contestazione della riferibilità delle fotografie al suo sedile non può che qualificarsi come manifestamente temeraria, il che impone la condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
Vista l'esiguità delle spese di lite alla luce del valore della controversia, la misura di tale condanna si fissa nel relativo doppio per assicurarne il naturale effetto punitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- in riforma della sentenza n. 100/2022 del Giudice di Pace di Vittoria, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di infrazione n. Controparte_1
Uff./1010023 dell'1.09.2021;
- condanna a rifondere alla le spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi € 1.000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
- condanna a pagare alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Ragusa, 23/01/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)