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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1124/2024 riservata in decisione dal 5.5.2025, avente ad oggetto: regolamentazione figli non matrimoniali T R A
- - residente in [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1 gius E
- residente in [...], con l'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
Marco Vincenzo Talarico- giusta procura in atti;
Nonché PM - sede – intervenuto
- Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.7.2024 la ricorrente - premesso di aver instaurato a decorrere dall'anno 2010 una relazione sentimentale con il resistente dalla quale è nato un figlio, n. il Per_1 16.12.2013; che, il rapporto, inizialmente sereno, si è via via dissolto e, di c ordo interrompevano la convivenza e il resistente andava a vivere presso un'altra abitazione - chiedeva l'affido condiviso, il collocamento prevalente presso l'abitazione materna e regolamentarsi il diritto di visita paterno oltre alle statuizioni economiche in favore del figlio ancora minore.
Nominato il Giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n.14– ritualmente comunicata al PM - si costituiva il resistente, aderendo alla domanda attorea, tuttavia, chiedendo una diversa quantificazione della misura del mantenimento in favore del figlio. All'udienza del 4.3.2025 le difese chiedendo rinvio sul presupposto della pendenza di trattative di bonario componimento; indi, disposta la trattazione sostitutiva, le difese depositavano l'accordo medio tempore raggiunto; verificate le concordi dichiarazioni delle parti, il GI con ord. del 13.5.2025 riservava la causa per la decisione collegiale previa trasformazione del rito.
Pag. 1 di 2 Nel merito La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Osserva innanzitutto il Collegio che le parti già concordavano sull'affido condiviso e sulla collocazione prevalente del minore presso l'abitazione materna, disciplinando concordemente i restanti aspetti nei termini di cui all'accordo che pedissequamente si riportano:
“1) il Sig. corrisponderà entro il 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario Parte_3 intestato alla madre , la somma di € 260,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. Parte_1
L'assegno unico rela à percepito dalla , continuerà ad essere di competenza esclusiva di Parte_1 quest'ultima impegnandosi il al disbrigo di tutte le pratiche relative alla liquidazione dello stesso. Pt_2
2) Il figlio minore st i genitori: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola, alla domenica sera dopo la cena;
nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: durante l'anno scolastico il padre ogni mercoledì della settimana;
nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): il padre le prime due settimane o le ultime due settimane, alternate, del mese di agosto;
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: equamente suddivisi di anno in anno a rotazione un Natale e un Capodanno.
3) le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio preventivamente comunicate e Per_1 adeguatamente documentate (mediche specialistiche, viaggi, gite scolastiche, sport, scuola, mensa scolastica), saranno divise al 50%; 3) le condizioni del presente affidamento e mantenimento del figlio saranno oggetto di revisione e/o Per_1 modifica se cambieranno le esigenze del figlio”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'affido condiviso e la collocazione prevalente del presso l'abitazione materna del figlio minore ( n. il 16.12.2013) nonché la Per_1 regolamentazione dei rapporti personali ed econo iglio minorenne nei termini di cui all'accordo riportato in parte motiva;
B. compensa le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1124/2024 riservata in decisione dal 5.5.2025, avente ad oggetto: regolamentazione figli non matrimoniali T R A
- - residente in [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1 gius E
- residente in [...], con l'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
Marco Vincenzo Talarico- giusta procura in atti;
Nonché PM - sede – intervenuto
- Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.7.2024 la ricorrente - premesso di aver instaurato a decorrere dall'anno 2010 una relazione sentimentale con il resistente dalla quale è nato un figlio, n. il Per_1 16.12.2013; che, il rapporto, inizialmente sereno, si è via via dissolto e, di c ordo interrompevano la convivenza e il resistente andava a vivere presso un'altra abitazione - chiedeva l'affido condiviso, il collocamento prevalente presso l'abitazione materna e regolamentarsi il diritto di visita paterno oltre alle statuizioni economiche in favore del figlio ancora minore.
Nominato il Giudice relatore, fissata l'udienza ex art. 473 bis n.14– ritualmente comunicata al PM - si costituiva il resistente, aderendo alla domanda attorea, tuttavia, chiedendo una diversa quantificazione della misura del mantenimento in favore del figlio. All'udienza del 4.3.2025 le difese chiedendo rinvio sul presupposto della pendenza di trattative di bonario componimento; indi, disposta la trattazione sostitutiva, le difese depositavano l'accordo medio tempore raggiunto; verificate le concordi dichiarazioni delle parti, il GI con ord. del 13.5.2025 riservava la causa per la decisione collegiale previa trasformazione del rito.
Pag. 1 di 2 Nel merito La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Osserva innanzitutto il Collegio che le parti già concordavano sull'affido condiviso e sulla collocazione prevalente del minore presso l'abitazione materna, disciplinando concordemente i restanti aspetti nei termini di cui all'accordo che pedissequamente si riportano:
“1) il Sig. corrisponderà entro il 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario Parte_3 intestato alla madre , la somma di € 260,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. Parte_1
L'assegno unico rela à percepito dalla , continuerà ad essere di competenza esclusiva di Parte_1 quest'ultima impegnandosi il al disbrigo di tutte le pratiche relative alla liquidazione dello stesso. Pt_2
2) Il figlio minore st i genitori: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola, alla domenica sera dopo la cena;
nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: durante l'anno scolastico il padre ogni mercoledì della settimana;
nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): il padre le prime due settimane o le ultime due settimane, alternate, del mese di agosto;
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: equamente suddivisi di anno in anno a rotazione un Natale e un Capodanno.
3) le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio preventivamente comunicate e Per_1 adeguatamente documentate (mediche specialistiche, viaggi, gite scolastiche, sport, scuola, mensa scolastica), saranno divise al 50%; 3) le condizioni del presente affidamento e mantenimento del figlio saranno oggetto di revisione e/o Per_1 modifica se cambieranno le esigenze del figlio”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'affido condiviso e la collocazione prevalente del presso l'abitazione materna del figlio minore ( n. il 16.12.2013) nonché la Per_1 regolamentazione dei rapporti personali ed econo iglio minorenne nei termini di cui all'accordo riportato in parte motiva;
B. compensa le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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