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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 290/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2025 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PAOLA DEMICHELIS che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Collegno Controparte_1 Controparte_2 (TO) il 17.07.2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Collegno (TO) (atto n. 53 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: il 22.11.2012. Persona_1
Con ricorso depositato il 09.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collegno (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare con l'uso degli arredi ivi esistenti.
DISPONE che salvo miglior accordo tra i genitori e compatibilmente con le volontà e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un weekend a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera. Due pomeriggi infrasettimanali ogni settimana, nei giorni da concordarsi tra padre e figlia compatibilmente con le esigenze di entrambi. Il padre trascorrerà inoltre con la figlia metà delle vacanze scolastiche natalizie, includendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
le festività di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
quindici giorni (anche consecutivi) durante le vacanze scolastiche estive.
DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla sig.ra CP_2 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (importo soggetto CP_1 annualmente a rivalutazione monetaria secondo l'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSNN, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie, il tutto come disciplinato dal protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'ordine degli avvocati di Torino di cui i coniugi dichiarano di essere a conoscenza.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla mamma in quanto genitore collocatario della minore.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi rinunciano, nei reciproci confronti, ad esigere un contributo al proprio mantenimento, avendo ciascuno una propria occupazione lavorativa ed indipendenza economica.
DÀ ATTO che a definizione di ogni questione economica e patrimoniale insorta tra loro, i coniugi stabiliscono di comune accordo che il sig. trasferirà alla moglie, sig.ra Controparte_2 CP_1
, la propria quota - pari al 90% - della casa coniugale e del box auto siti in Pianezza (TO), Via
[...] Levante n. 15, censiti al catasto fabbricati di Pianezza come segue: al piano secondo (terzo fuori terra) l'alloggio composto da monolocale, antibagno, bagno, terrazzo e sottotetto non accessibile, quale meglio risulta distinto nella pianta del relativo piano allegata al regolamento di condominio con il numero 5 e posto alle coerenze: cortile a tre lati, vano scala e alloggio n. 6; al piano cantinato una cantina distinta in pianta con la dicitura “cantina E”, posta alle coerenze: sottosuolo cortile, corridoio comune e cantina D. Al piano interrato il box auto distinto in pianta con il n. 6 alle coerenze: area di manovra, box 5 e corridoio comune. Quanto sopra descritto risulta identificato al Catasto fabbricati del Comune di Pianezza come segue: - Foglio 13-n.31-sub.9 Via Levante 15 Piano 2/S1 cat. A/2 – cl.1 – vani 2 R.C. € 206,58 l'unità abitativa. - Foglio 13 n.31-sub.16 – Via Levante snc Piano S1 – cat. C/6 – cl.2 – mq. 18 – R.C. 95,75, il box auto.
A fronte di tale cessione la moglie corrisponderà al marito la somma di € 15.000,00 di cui € 7.000,00 a titolo di acconto, già versati a mezzo bonifico in data 30.11.2024, mentre il saldo di € 8.000,00 verrà corrisposto all'atto di vendita. L'atto pubblico di compravendita dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall'avvenuto deposito del provvedimento di omologa della separazione. Le spese e gli oneri del trasferimento immobiliare in questione saranno a esclusivo carico della sig.ra che si riserva CP_1 la scelta del Notaio.
DÀ ATTO che a far data dal rogito, le rate a scadere del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile saranno interamente a carico della moglie, sino alla completa estinzione. Da tale momento la sig.ra si obbliga verso il marito a tenerlo indenne e manlevarlo nei confronti della per ogni CP_1 CP_3 eventuale e futura pretesa di quest'ultima inerente le rate a scadere del mutuo sino alla sua completa estinzione.
DÀ ATTO che entro la data in cui verrà stipulato l'atto di compravendita il sig. si impegna a CP_2 lasciare la casa coniugale trasferendo altrove la propria residenza.
DÀ ATTO che con l'adempimento delle succitate condizioni, e in particolare con la vendita della quota di proprietà dell'immobile di cui sopra, i coniugi dichiarano e danno atto di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale insorta tra loro per fatti o atti anteriori al deposito del presente ricorso e di non aver più nulla a pretendere nei reciproci confronti, per nessun titolo e/o ragione, una volta data esecuzione agli accordi sopra riportati.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26.09.2025
Giudice Rel. Il Presidente est.
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2025 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PAOLA DEMICHELIS che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Collegno Controparte_1 Controparte_2 (TO) il 17.07.2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Collegno (TO) (atto n. 53 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nata una figlia: il 22.11.2012. Persona_1
Con ricorso depositato il 09.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collegno (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con residenza Per_1 anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare con l'uso degli arredi ivi esistenti.
DISPONE che salvo miglior accordo tra i genitori e compatibilmente con le volontà e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un weekend a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera. Due pomeriggi infrasettimanali ogni settimana, nei giorni da concordarsi tra padre e figlia compatibilmente con le esigenze di entrambi. Il padre trascorrerà inoltre con la figlia metà delle vacanze scolastiche natalizie, includendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
le festività di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
quindici giorni (anche consecutivi) durante le vacanze scolastiche estive.
DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla sig.ra CP_2 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (importo soggetto CP_1 annualmente a rivalutazione monetaria secondo l'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSNN, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie, il tutto come disciplinato dal protocollo di intesa 15.03.2016 sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'ordine degli avvocati di Torino di cui i coniugi dichiarano di essere a conoscenza.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla mamma in quanto genitore collocatario della minore.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi rinunciano, nei reciproci confronti, ad esigere un contributo al proprio mantenimento, avendo ciascuno una propria occupazione lavorativa ed indipendenza economica.
DÀ ATTO che a definizione di ogni questione economica e patrimoniale insorta tra loro, i coniugi stabiliscono di comune accordo che il sig. trasferirà alla moglie, sig.ra Controparte_2 CP_1
, la propria quota - pari al 90% - della casa coniugale e del box auto siti in Pianezza (TO), Via
[...] Levante n. 15, censiti al catasto fabbricati di Pianezza come segue: al piano secondo (terzo fuori terra) l'alloggio composto da monolocale, antibagno, bagno, terrazzo e sottotetto non accessibile, quale meglio risulta distinto nella pianta del relativo piano allegata al regolamento di condominio con il numero 5 e posto alle coerenze: cortile a tre lati, vano scala e alloggio n. 6; al piano cantinato una cantina distinta in pianta con la dicitura “cantina E”, posta alle coerenze: sottosuolo cortile, corridoio comune e cantina D. Al piano interrato il box auto distinto in pianta con il n. 6 alle coerenze: area di manovra, box 5 e corridoio comune. Quanto sopra descritto risulta identificato al Catasto fabbricati del Comune di Pianezza come segue: - Foglio 13-n.31-sub.9 Via Levante 15 Piano 2/S1 cat. A/2 – cl.1 – vani 2 R.C. € 206,58 l'unità abitativa. - Foglio 13 n.31-sub.16 – Via Levante snc Piano S1 – cat. C/6 – cl.2 – mq. 18 – R.C. 95,75, il box auto.
A fronte di tale cessione la moglie corrisponderà al marito la somma di € 15.000,00 di cui € 7.000,00 a titolo di acconto, già versati a mezzo bonifico in data 30.11.2024, mentre il saldo di € 8.000,00 verrà corrisposto all'atto di vendita. L'atto pubblico di compravendita dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall'avvenuto deposito del provvedimento di omologa della separazione. Le spese e gli oneri del trasferimento immobiliare in questione saranno a esclusivo carico della sig.ra che si riserva CP_1 la scelta del Notaio.
DÀ ATTO che a far data dal rogito, le rate a scadere del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile saranno interamente a carico della moglie, sino alla completa estinzione. Da tale momento la sig.ra si obbliga verso il marito a tenerlo indenne e manlevarlo nei confronti della per ogni CP_1 CP_3 eventuale e futura pretesa di quest'ultima inerente le rate a scadere del mutuo sino alla sua completa estinzione.
DÀ ATTO che entro la data in cui verrà stipulato l'atto di compravendita il sig. si impegna a CP_2 lasciare la casa coniugale trasferendo altrove la propria residenza.
DÀ ATTO che con l'adempimento delle succitate condizioni, e in particolare con la vendita della quota di proprietà dell'immobile di cui sopra, i coniugi dichiarano e danno atto di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale insorta tra loro per fatti o atti anteriori al deposito del presente ricorso e di non aver più nulla a pretendere nei reciproci confronti, per nessun titolo e/o ragione, una volta data esecuzione agli accordi sopra riportati.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26.09.2025
Giudice Rel. Il Presidente est.
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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