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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 590/20 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.06.1944 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
Catania, Via Giacomo Leopardi n. 23 ove è sito lo studio dell'avvocato Laura Di
Stefano ( C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura CodiceFiscale_2
in atti;
ATTORE
CONTRO
( C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
25.03.1954, residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.01.2023, iscritto al n. 590/20 RG , la sig.ra
, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catania il sig. Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Controparte_1
Giudice adito, contrariis reiectis,- dichiarare, per i motivi di cui in narrativa
l'avvenuto acquisto in favore di per intervenuta usucapione della Parte_1
piena proprietà del terreno e dei fabbricati oggi censiti al N.C.T. foglio 13 particelle 1498, 1759, 1761, 1762, 1763 e al NCEU del Comune di Mascalucia
foglio 13 particelle 1758, 1760 del Comune di Mascalucia in favore della sig.ra
; - ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente Parte_1
la trascrizione della sentenza e di provvedere alle necessarie variazioni
ipocatastali; - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
L'odierna parte attrice deduceva che il proprio genitore era CP_2
comproprietario, unitamente a , del terreno agricolo indiviso sito Controparte_3
in Mascalucia originariamente censito in N.C.T. del Comune di Mascalucia al foglio 13 particelle 34, 35 e 271 ed esercitava il possesso – esclusivo e pacifico – sull'intero appezzamento di terreno e ciò stante il totale disinteresse del proprio fratello.
A seguito di decesso del proprio genitore, l'odierna parte attrice acquistava, per successione ereditaria, la proprietà nella misura di un mezzo del terreno agricolo sito in Mascalucia sopra descritto subentrando altresì nel pieno e pacifico possesso del godimento dell'intero appezzamento di terreno con i fabbricati rurali ivi insistenti continuando ad utilizzarlo uti dominus.
Successivamente, in data 21.12.1991, veniva a mancare in Messina il sig.
[...]
che, con testamento olografo, lasciava i propri beni e, quindi anche la CP_3
quota in comproprietà del terreno sito in Comune di Mascalucia, al figlio CP
.
[...]
Quest'ultimo, pur provvedendo alla pubblicazione del testamento, non presentava la dichiarazione di successione né richiedeva le chiavi del cancello d'ingresso alla parte attrice, si disinteressava del bene lasciando la sig.ra nel pieno Parte_1
ed esclusivo possesso dell'intero terreno sito in Mascalucia.
In considerazione del sopradescritto comportamento, l'odierna parte attrice, e prima il di lei padre, utilizzavano - dal 1982 e fino ad oggi - il bene in questione in via esclusiva, con animus rem sibi habendi, comportandosi come esclusiva proprietaria senza incontrare ostacoli e opposizioni di sorta. In considerazione di quanto sopra, la sig.ra chiedeva venisse Parte_1
pronunciata, in relazione all'immobile sito in Mascalucia contraddistinto, a seguito di frazionamento e aggiornamento catastale, al foglio 6 particelle 1498, 1758, 1759,
1760, 1761, 1762, 1763 sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Sebbene regolarmente convenuto, il sig. non provvedeva alla Controparte_1
formale costituzione in giudizio.
Ciò posto, l'udienza di prima comparizione fissata per il 04.06.2020, in considerazione delle misure restrittive adottate durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, veniva differita al 24 settembre 2020 e, di poi, al
14.01.2021.
All'udienza così fissata, tenutasi con lo scambio di note di trattazione, il Tribunale
disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti di Controparte_1
entro il termine del 20.05.2021; essendo poi il procedimento in questione soggetto a mediazione obbligatoria, assegnava a parte attrice termine per il deposito dell'istanza presso Organismo di mediazione fissando la durata del procedimento;
rinviava quindi all'udienza del 25.11.2021 per l'eventuale prosecuzione.
Di poi, dopo un differimento per astensione, all'udienza del 10.03.2022 – tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare – il Tribunale, atteso che la notificazione dell'atto introduttivo era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. solo in data 25.05.2021
e quindi senza il rispetto dei termini di legge, rinviava la causa all'udienza del
30.06.2022 per consentire a parte attrice di interloquire sulla disposta rinnovazione.
Alla suddetta udienza – tenutasi con lo scambio di note di trattazione – il Tribunale
si riservava di decidere. Con ordinanza del 19.07.2022, veniva disposto il rinvio all'udienza del 24.11.2022 al fine di conoscere le motivazioni dell'intempestiva rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo da parte dell'attore. Quindi,
a seguito delle ragioni rappresentate dal procuratore della sig.ra , Parte_1 all'udienza cartolare del 24.11.2022, il Tribunale disponeva la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione entro il termine perentorio del 31.01.2023, rinviando il procedimento all'udienza del 18.05.2023.
Una volta instaurato correttamente il contraddittorio e depositate le memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c., il Tribunale – con ordinanza del 16.11.2023 - disponeva l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti da rinviando per Parte_1
l'assunzione dei testi all'udienza del 22.02.2023.
Una volta escussi i sig.ri , e Controparte_4 CP_5 [...]
all'udienza del 16.05.2024 e rigettata la richiesta di CTU con Controparte_6
ordinanza del 17.05.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024.
All'udienza così fissata, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
§§§§§§
In via preliminare, atteso che il convenuto sebbene regolarmente Controparte_1
citato non ha provveduto alla costituzione in giudizio, se ne dichiara la contumacia.
Nell'ambito del presente procedimento, la sig.ra ha chiesto Parte_1
pronunciarsi sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione in relazione all'immobile sito in Mascalucia contraddistinto, a seguito di frazionamento e aggiornamento catastale, al foglio 6 particelle 1498, 1758, 1759,
1760, 1761, 1762, 1763 sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Ciò posto, con riguardo alla domanda proposta, si osserva e rileva quanto segue: In
base al disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, precisamente, non solo del c.d.
“corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria (In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del
27.09.2017)
Sul punto, giurisprudenza unanime statuisce che per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo
previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del
titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale
posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla
qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n. 2044/15 e n.
17549/15 )
Ne consegue che per potersi dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. (Si veda Trib. Caltagirone
19.01.2018 )
A quanto finora esposto, nella fattispecie di cui è causa, occorre avere riguardo ad una ulteriore elemento e precisamente al fatto che l'odierna parte attrice aveva ereditato - per successione dal padre – nella misura di un mezzo, CP_2
l'immobile sito in Mascalucia al foglio 6 particelle 1498, 1758, 1759, 1760, 1761,
1762, 1763 risultando così contitolare del diritto di proprietà sul bene immobile oggetto di domanda e di cui si chiede pronunciarsi l'intervenuto acquisto per usucapione nella sua interezza.
La superiore circostanza fa sì che, trattandosi di domanda volta a conseguire l'acquisto, a titolo originario per usucapione, del diritto di proprietà, piena ed esclusiva, su un immobile di cui la parte istante è comproprietaria, si rende necessario il compimento di atti e comportamenti che contrastino con il possesso altrui e che manifestino l'intenzione di agire in qualità di esclusivo proprietario. Al riguardo, pronunce della Suprema Corte statuiscono che “ In tema di possesso
ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà
si perfeziona allorchè il comportamento materiale continuo ed ininterrotto –
attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare
sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicchè – in
materia di usucapione di beni oggetto di comunione – il comportamento del
compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente
contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile
l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” ( Si veda Cass. Civ. n.
10620/20 )
Pertanto, nell'ipotesi – come nel caso in questione - di domanda volta a conseguire l'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione, del diritto di proprietà piena ed esclusiva su un immobile di cui la parte istante è comproprietaria , si richiede la prova rigorosa non solo del possesso protratto per il tempo necessario ad usucapire, quanto piuttosto dell'esclusività dello stesso intesa come impossibilità di godimento del bene da parte degli altri comproprietari e, quindi, di opposizione alla loro volontà, non essendo bastevole che gli stessi si limitino ad astenersi dall'uso della cosa comune. (In tal senso Trib. Lecce Sez. I, 09/07/2015 )
Invero, nella fattispecie di cui è procedimento, non è univocamente significativo il fatto che il comproprietario abbia utilizzato ed amministrato il bene comune e che i comproprietari si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione
“iuris tantum” che egli abbia agito nella qualità e operato, anche nell'interesse degli altri.
I suddetti requisiti sono quelli richiamati da pronunce nomofilattiche – in tema di usucapione di beni comuni - della Suprema Corte risalenti nel tempo ( Si veda Cass.
Civ. n. 23539/11 ) ma anche in altre più recenti ( Cass. Civ. Sez. II n. 20039/16 ) ove è dato leggere testualmente : “ Il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso, a tal fine però non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene
comune, bensì occorre allegare e dimostrare di aver goduto del bene stesso
attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità
di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti
dominus e non più uti condominus, senza opposizione, per il tempo utile per
l'usucapione”.
In considerazione delle superiori e chiare premesse, si pone la necessità di attenzionare l'attività istruttoria espletata e la documentazione offerta in produzione da parte attrice:
Il primo dei testi escussi sig. , previamente precisando Controparte_4 di essere il figlio dell'odierna parte attrice, ha dichiarato che la propria madre – fin dal 1982 – ha posseduto e goduto del terreno agricolo e dei fabbricati su di esso esistenti siti in Mascalucia C.da Scala Pesce snc al foglio 13 part. lle 34, 35 e 271 oggi al foglio 13 particelle 1498,1759,1761,1762,1762 e al NCEU al foglio 13 particelle 1758 e 1760.
Sul punto ha precisato di essere a conoscenza della superiore circostanza in quanto
“…nel 1982 ero bambino vedevo i miei genitori che si occupavano del terreno e nessun altro se ne occupava”.
In ordine all'articolato di cui al n. 2 dell'atto di citazione rispondeva affermativamente confermando che il vigneto era delimitato da un muro di confine e chiuso con un cancello le cui chiavi – dopo il decesso del sig. - CP_2
erano nel possesso dell'attrice fin dal 1982.
Il teste rispondendo ai capitoli di prova di cui al n.3 e 4 confermava che la propria madre si era occupata della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile oggetto di causa nonché dell'aggiornamento censuario del terreno e di altre pratiche catastali. In ordine a quest'ultimo profilo, il teste dichiarava di essere a CP_4 conoscenza delle circostanze richieste “…perché ho aiutato mia madre a sbrigare queste pratiche”.
La teste non parente e disinteressata, rispondeva affermativamente CP_5 al capitolo di prova di cui al n.1 dell'atto introduttivo dichiarando che la sig.ra aveva il possesso dell'intero immobile oggetto di domanda fin dal Parte_1
1982; aggiungeva di essere a conoscenza della circostanza in quanto “…essendo amica di vecchia data della sig.ra mi recavo in detto terreno Parte_1 insieme alla mia famiglia per trascorrere là delle giornate”.
La teste confermava quanto riferito dal sig. in ordine allo stato dei luoghi CP_4
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile precisando che “vi provvedevano loro” ovvero la con i suoi familiari. Parte_1
Anche l'ultima teste sig.ra confermava gli articolati di Controparte_6
prova precisando di sapere che la sig.ra aveva il possesso ed il Parte_1 godimento dell'intero bene immobile oggetto di domanda fin dal 1982 in quanto
“…fin dall'infanzia insieme alla mia famiglia frequentavo i luoghi di causa. Mi lega alla sig.ra un'amicizia duratura e antica”. Parte_1
Venendo poi al capitolo di prova di cui al n.3 confermava che parte attrice aveva provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria precisando di conoscere la circostanza dedotta in quanto “..amica del figlio della signora, sig. CP_4
, e sono stata io stessa ad indicargli la persona che poteva occuparsi dei
[...] detti lavori e ciò già da una quindicina di anni”.
Le superiori circostanze ricostruite dai testi escussi così come la documentazione in atti consente di affermare che il rapporto materiale della con il Parte_1
bene oggetto di domanda si sia verificato con palese manifestazione della volontà
di escludere l'altro comproprietario dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene.
Le ricostruzioni fornite dai testi escussi e, in particolare, quelle della sig.ra CP_5
e – terzi estranei - confermano il fatto che l'odierna parte attrice abbia CP_6
posseduto “uti dominus” e non più “uti condominus”.
Ne consegue che, essendo provati gli elementi costitutivi della fattispecie di che trattasi, la domanda attorea risulta fondata e va pertanto accolta.
Le spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta, sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 590/20 R.G.:
Accoglie la domanda proposta da volta a conseguire l'acquisto per Parte_1
usucapione dell'immobile sito in Mascalucia al foglio 13 particelle
1498,1759,1761,1762,1763 e al NCEU al foglio 13 particelle 1758 e 1760;
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643
n.14 c.c. esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
Dichiara irripetibili le spese di lite con riguardo al convenuto contumace.
Augusta lì 15 Aprile 2025 IL G.O.P.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011