Articolo 3 della Legge 16 novembre 1939, n. 1823
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18 dicembre 1939
Art. 3.

Gli Uffici di statistica, di cui all'art. 1, sono tenuti a pubblicare, entro i termini e con norme che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica; un Bollettino mensile di statistica e un Annuario statistico che dovra' contenere almeno il riassunto dei bollettini mensili suddetti.


Entrata in vigore il 18 dicembre 1939