Art. 3.
Gli Uffici di statistica, di cui all'art. 1, sono tenuti a pubblicare, entro i termini e con norme che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica; un Bollettino mensile di statistica e un Annuario statistico che dovra' contenere almeno il riassunto dei bollettini mensili suddetti.
Gli Uffici di statistica, di cui all'art. 1, sono tenuti a pubblicare, entro i termini e con norme che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica; un Bollettino mensile di statistica e un Annuario statistico che dovra' contenere almeno il riassunto dei bollettini mensili suddetti.