Ordinanza cautelare 17 marzo 2021
Sentenza 29 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 29/06/2023, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2023
N. 00392/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2021, proposto da S.A.L.P.A. S.a.s. di CH NI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Formica e Michela Paganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giustino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'IA - Arpa IA, non costituita in giudizio;
nei confronti
Furio Pancrazi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
− dell’ordinanza n. 102 dell’11.12.2020 – Registro Generale n. 196 del Sindaco del Comune di San Giustino, notificata a mezzo pec in data 12.12.2020, avente ad oggetto l’adeguamento delle emissioni rumorose ai limiti di legge a seguito dell’accertato superamento dei limi ammissibili di cui alla legge n. 447/1995;
− della nota prot. n. 15328 del 31.08.2020 di Arpa IA, acquisita al protocollo comunale nn. 13632 e 13632 dell’1.09.2020, avente ad oggetto la comunicazione del superamento dei valori limite delle sorgenti sonore definiti dal DPCM 14.11.1997;
− della scheda di rilevamento del rumore del 7.08.2020 redatta dai Tecnici di Arpa IA, nell'ambito della quale è stato accertato il superamento del valore del livello differenziale nel periodo notturno da parte di S.A.L.P.A. S.a.s.;
− di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto connesso, consequenziale o comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giustino;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con atto depositato in data 18 aprile 2023, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendo provveduto, nelle more del giudizio, ad adeguare i propri impianti onde eliminare le emissioni rumorose di cui agli atti impugnati;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.;
Ravvisata, infine, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, tenuto conto dell’esito della controversia e della già disposta condanna della società ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO