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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 502/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 502/2020 R.G. e vertente tra
(numero identificativo: Parte_1
ATU32052809), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ , con Parte_1
l'avv. PAOLO ZUCCONELLI (C.F. –pec: C.F._1
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-appellante- nei confronti di
(Partita Controparte_1
IVA: , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ P.IVA_1 CP_1
, con l'avv. ADA GIULIA TESCIONE (C.F.
[...] [...]
CodiceFiscale_2
-appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 403/2020, pubblicata in data 1.7.2020 ed emessa a definizione del giudizio n. 717/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione notificato in data 17.04.2018 la ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (n. 717/2018 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 62/2018 (proc. n. 82/2018 R.G.), emesso sempre dal Tribunale di Palmi in data 16.01.2018 e notificato in data 26.02.2018 e ingiungente alla predetta il pagamento alla di € 5.114,00 in relazione a Parte_1 Controparte_1
un contratto di trasporto merci per suo conto e per alcune fatture rimaste insolute [e in specie:
(i) € 550,00 per la fattura n. 299 del 30/06/2014; (ii) € 1.100,00 per la fattura n. 401 del
31/08/2014; (iii) € 3.400,00 per la fattura n. 522 del 31/10/2014], oltre spese per autentica notarile (ulteriori € 64,00), nonché interessi e spese per la procedura monitoria.
La società opponente ha contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione, evidenziando, in particolare:
(1) in via preliminare in rito, l'errata attribuzione del termine per l'opposizione;
(2) nel merito: (A) l'adempimento delle fatture nn. 299/14 e 401/14 (bonifico del 4.12.2014) e la non correttezza dell'importo dell'ulteriore fattura n. 522/14; (B) l'intervenuta prescrizione annuale (art. 2951 c.c.), poi, dei diritti derivanti dai contratti di trasporto;
(C) l'insussistenza dei presupposti per l'eventuale concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c..
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I.1.2.- Con comparsa del 19.07.2018 si è poi costituita la convenuta opposta CP_1
chiedendo la concessione della clausola ex art. 648 c.p.c. e la reiezione
[...] dell'avversa opposizione (poiché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto) e ha ivi in particolare dedotto:
(A) l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di procura;
(B) l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine;
(C) l'intempestività dell'eccezione di ritualità del d.i. con riguardo all'indicazione di un termine (40 giorni) inferiore a quello previsto ex lege (50 giorni);
(D) l'effettiva sussistenza del bonifico del 4.12.2014 imputabile alle fatture nn. 299 e 401, essendo pertanto da scomputare il quantum già corrisposto dall'opponente;
(E) l'infondatezza, invece, delle ulteriori eccezioni, tanto in ordine all'importo della fattura n.
522, quanto in ordine alla prescrizione (trovando qui applicazione, ai sensi dell'art. 83bis, comma VIII, del D.L. n. 112/2008, il termine quinquennale).
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e nel corso del quale è stata disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (cfr. provv. del 13.09.2018), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 403/2020, pubblicata in data 1.7.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione al d.i. n. 62/2018 e conseguentemente dichiarato esecutivo quest'ultimo;
(b) condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla la quale ha Parte_1 instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 502/2020) e ivi in particolare:
(1) contestato l'errata valutazione, in prime cure, in ordine al termine di opposizione e all'art. 641, comma II, c.p.c.;
(2) riproposto le difese di prime cure e in specie: (a) la validità della procura conferita;
(b) l'intervenuto pagamento delle fatture n. 299/14 e n. 401/2014; (c) l'intervenuta prescrizione e contestazione del credito sotteso alla fattura n. 522/2014; (d) l'applicabilità del termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c. e non dell'art. 83 bis, comma VIII, del D.L. n.
112/2008.
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I.2.2.- Con comparsa dell'8.03.2021 si è poi costituita anche in questo grado la ivi in particolare ribadendo: Controparte_1
(A) l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a D.I. per mancato rispetto del termine indicato dal Giudice in D.I.;
(B) l'infondatezza delle osservazioni relative all'indicazione di un termine minore (40 giorni) per l'opposizione rispetto a quello più ampio (50 giorni) previsto dal legislatore;
CP_ (C) l'inammissibilità dell'atto di opposizione a per difetto di procura;
(D) l'intervenuto pagamento del credito solo in parte qua (fatture n. 299/14 e n. 401/2014);
(E) l'applicabilità, poi e con riguardo al termine prescrizionale, dell'art. 83 bis, comma VIII, del D.L. n. 112/2008.
I.2.3.- Con provvedimento del 3.-7.05.2024, in difetto di questioni preliminari da delibarsi, il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.03.2025.
I.2.4.- All'esito di quest'ultima e con provvedimento del 31.03.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello” “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
[riproposizione sufficiente, in particolare, per le domande ed eccezioni rimaste assorbite in 1° grado e dunque che “non sia[no] stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”, occorrendo in tal caso solo manifestare, con il “primo atto
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difensivo in secondo grado e comunque non oltre la prima udienza”, “la propria volontà di chiederne il riesame” affinché il giudice del gravame sia “tenuto a prenderla in considerazione” (cfr. Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché, da ultimo, Cass. civ.,
16/04/2024, n. 10198; Cass. civ., 24/11/2023, n. 32737; Cass. civ., 9/11/2021, n. 32650], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da accogliersi, a ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini e per le ragioni qui di seguito indicate, la sentenza di prime cure.
V.- Da riformarsi, in particolare, risulta l'affermazione di tardività dell'opposizione proposta
[v. supra, sub I.1.3., punto (a)].
V.1.- A tal riguardo occorre infatti considerare che:
(A) l'ingiunzione di pagamento pacificamente riguardava una società con sede legale all'estero, e in particolare in Austria [avendo la in specie, sede in “St. Ulrich Parte_1
(Austria)” (come del resto riportato nel d.i. e nello stesso ricorso monitorio, nonché in tutti gli atti difensivi di entrambi i gradi di giudizio)], trovando pertanto applicazione, ai fini dell'opposizione e a fronte di “intimato” non italiano, ma che “risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea”, non già il consueto termine di giorni 40, ma il più ampio termine stabilito ex art. 641, comma II, 3° periodo, c.p.c., a mente del quale “se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine” per proporre opposizione “è di cinquanta giorni”;
(B) tale ultimo termine, previsto ex lege (50 giorni), risultava qui senz'altro rispettato, considerando che, a fronte di titolo monitorio notificato in data 26.02.2018, l'opposizione era stata poi proposta in data 17.04.2018 (cfr. la RdAC in formato .eml prodotta in uno all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio di prime cure), e dunque del tutto tempestivamente
[decorrendo fra il 26 febbraio e il 17 aprile 2018 appunto uno spatium temporis pari, e non superiore, a quello espressamente stabilito dalla disposizione codicistica (giorni 50)].
V.2.- Né può ritenersi, come pur sostenuto in prime cure [cfr. spec. pagg.
5-6 della sentenza gravata], che il termine di legge sarebbe stato qui reso inoperante dalla previsione, nel d.i. opposto, di un termine inferiore (assegnandosi nel d.i. n. 62/2018, in particolare, “il termine di
40 (quaranta) giorni dalla notifica”) e dal conseguente (asserito) esercizio, da parte del giudice
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del monitorio, del proprio potere di “riduzione” o “abbreviazione” di tale termine, dovendo l'intimato attenersi al termine così come rimodulato in sede giudiziale.
V.3.- E infatti, in senso contrario a quanto precede occorre qui osservare che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata e pacifica:
(A) “il potere” del “giudice” “di ridurre … il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo”, a lui “attribuito” “dall'art. 641, comma 2, c.p.c.”, “non si sottrae all'obbligo di motivazione” – obbligo qui peraltro specificamente rimarcato e inderogabilmente “imposto” dall'art. 641, comma I, c.p.c. (“con decreto motivato”) -, considerando che “la modifica del detto termine”, “costituente eccezione alla regola ordinaria” e “destinata ad incidere, in ragione della sua perentorietà, sul diritto di difesa del debitore ingiunto”, “intanto può essere disposta in quanto questi possa percepire l'esistenza dei giusti motivi che deviano in concreto il momento introduttivo del giudizio di cognizione dal suo modello astratto”, “senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate” [cfr. Cass. civ., 27/07/2022, n. 23418 e
Cass. civ., 16/02/2005, n. 3090, nonché, sul tema ed ex multis, Cass. civ., 25/02/2022, n.
6361; Cass. civ., 30/08/2017, n. 20561; Cass. civ., 20/08/2004, n. 16455];
(B) non v'è dubbio, poi, che “tale obbligo di motivazione”, vertendosi in decreto ingiuntivo, potrà essere “soddisfatto” anche “con rinvio ai motivi addotti dal ricorrente”, ma solo se in tale ricorso monitorio vi sia “una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere la riduzione dei termini suddetti” e purché le “ragioni” di tale reductio risultino
“specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso”, “sì che possa ritenersi che il giudice le abbia lette, vagliate e, quindi, accolte” e i “motivi” dell'abbreviazione possano dunque “ritenersi portati a conoscenza del debitore ingiunto” almeno in base a quanto
“richiesto e argomentato dal ricorrente” “nel testo dell'atto introduttivo del procedimento monitorio” [cfr. ancora Cass. n. 23418/2022, cit., e Cass. n. 3090/2005, cit.];
(C) ove, invece, “le ragioni della riduzione del termine di cui si discute non risultano in alcun modo” (e dunque “né dal provvedimento monitorio né dal ricorso introduttivo”), è evidente che “la” “mancanza” della “motivazione” – pur “indispensabile in caso di riduzione
… del termine ordinario per l'opposizione” –, “non consente alcuna verifica circa la sua legittimità” e ciò “rende inefficace in parte qua il provvedimento”, dovendo necessariamente
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applicarsi, in luogo del termine inefficace, quello previsto ex lege, poiché non validamente rimodulato e insuscettibile di essere pertanto indebitamente compresso [trattandosi, del resto, di termine non escluso persino nei casi, ex art. 642, comma II, c.p.c., di esecutività ope judicis
- ove pure vi sono ragioni di peculiare urgenza e impellenza (tali da giustificarne la concessione) -, qui apparendo dunque del tutto incongrua e irragionevole (anche ex artt. 3, comma I, e 24, comma II, Cost.) l'incidenza, immotivata e ingiustificata, sul debitore], da tutto ciò conseguendo, come evidente, la persistente possibilità di proporre opposizione nell'ordinario termine codicistico [cfr., ex aliis, Cass. n. 3090/2005, cit., nonché Corte Cost.,
20/12/2000, n. 559, ove si evidenzia e ribadisce “che la previsione di riducibilità del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una deroga al principio generale”, “che
l'operatività di tale disciplina derogatoria è sottoposta a precise condizioni, consistenti nella deduzione da parte del creditore ingiungente di giusti motivi a sostegno della istanza di riduzione del termine e nella valutazione ad opera del giudice della effettiva ricorrenza delle circostanze allegate” e “che, in difetto anche di una sola delle citate condizioni” – e dunque in difetto di esercizio motivato del relativo potere -, “il regime derogatorio non può operare, riprendendo vigore il termine ordinario di opposizione”].
V.4.- Ricostruzione sistematica, quest'ultima, evidentemente poi insuscettibile di essere smentita alla luce dell'isolato precedente di merito richiamato, in massima e per estratto, in prime cure [cfr. pag. 5, pen. cpv., della sentenza gravata, citando, per estratto, Corte App.
Torino, 24/10/2008, ove si assume la necessità, pur in caso di abbreviazione non richiesta né specificamente motivata, di proporre l'opposizione nel termine assegnato laddove superiore a quello “minimo astrattamente consentito”], considerando che:
(A) si tratta, come detto, di un unico arresto, peraltro piuttosto risalente (2008) e solo di merito, e dunque evidentemente inidoneo tanto a valere come “diritto vivente” [“non” essendo le “pronunzie adottate in sede di merito” di per sé “idonee”, come noto, “ad integrare un diritto vivente” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135 e Corte Cost., 5/04/2012, n.
78)], quanto a sovvertire le complessive conclusioni che precedono [v. supra, sub V.3.], basate invece su plurimi precedenti sia della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n.
559/2000, cit.) sia dalla S. Corte [ai cui principi, in particolare in materia processuale – qui enunciati a più riprese e anche di recente (cfr. Cass. n. 23418/2022, cit., e Cass. n. 6361/2022,
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cit.) - occorre sempre tendenzialmente e fisiologicamente conformarsi;
e ciò non solo perché
l'interpretazione offerta integra “oggettivazione convenzionale di significato” e “quella
“esatta” o “almeno la più “esatta” (possibile)”, ma altresì perché l'uniformità che essa assicura (ex art. 75 R.D. 12/1941), in particolare in quest'ambito, “influ[isce] positivamente sulla prevedibilità delle successive decisioni”, costituendo “l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali”, in definitiva, “imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo” (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747, nonché Cass., Sez. un., n. 4135/2019, cit.)];
(B) tale isolato precedente (peraltro superato anche nella giurisprudenza di merito: cfr., ex aliis, Trib. Massa, 2/07/2024, n. 430) non può in ogni caso ritenersi condivisibile, né tale da giustificare la costante e consolidata giurisprudenza (nomofilattica e costituzionale) innanzi menzionata, in quanto:
(i) per un verso risulta fondato su un presupposto, i.e. l'asserita possibilità di circoscrivere l'“esigenza di motivazione” del decreto ingiuntivo “alle ragioni per l'accoglimento del ricorso e non già alle ragioni che presiedono alla decisione di abbreviazione del termine”
[cfr. Corte App. Torino 2008, cit., par. 3, “L'eccezione di tardività dell'opposizione”], del tutto incompatibile con il dato normativo [prevedendo l'art. 641 c.p.c., fin dalle sue prime battute, l'emissione di un “decreto motivato”, senza prevedere alcuna distinzione ratione obiecti, né una motivazione a geometria variabile o circoscritta ad alcuni specifici contenuti
(risultando del resto il “decreto”, e dunque l'intero provvedimento, in sé e per sé, a dover essere globalmente “motivato”, e non già suoi singoli e circoscritti profili astrattamente selezionabili in via interpretativa)] e altresì insostenibile sul piano sistematico [non vertendosi in mera statuizione ordinatoria-organizzativa, ma in potere “incident[e]” “sui diritti di difesa delle parti contrapposte”, derogatorio alla previsione di legge ed espressamente subordinato al ricorrere di “giusti motivi”, e dunque di potere condizionato la cui “verifica circa la sua legittimità” – tanto “per i motivi che consentono la modifica”, quanto per “le ragioni che li caratterizzano come giusti” – rende ovviamente la “motivazione”
(anche ex art. 111, comma VI, Cost., nonché arg. ex artt. 101, comma II, e 24, comma II,
Cost.) ineludibile e del tutto “indispensabile” (cfr., ex multis, Cass. n. 3090/2005, cit.)];
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(ii) per altro verso ivi si prospetta poi un'ipotetica reazione al termine illegittimamente abbreviato [obbligo dell'ingiunto di attenersi a quest'ultimo, potendo “far valere” “presunti vizi del provvedimento” solo “con il suo primo atto difensivo” e salvo che si tratti di termine
“inferiore a quello minimo consentito” (unico caso in cui invece opererebbe la “sostituzione automatica della clausola nulla”): cfr. ancora Corte App. Torino 2008, cit., par. 3,
“L'eccezione di tardività dell'opposizione”] parimenti insostenibile, anche in questo caso, sia sul piano normativo [risolvendosi, al contempo, in una vera e propria interpretatio abrogans
(rimanendo l'indicazione o meno dei “giusti motivi” di cui all'art. 641, comma II, c.p.c., in definitiva, del tutto irrilevante e priva di conseguenze, dovendo l'ingiunto comunque opporsi nel termine indicato, pur se contra legem, a nulla ovviamente rilevando la possibilità di far valere il difetto in seguito, risultando l'illegittima compressione del termine ormai definitivamente e irrimediabilmente verificatasi) e in una ricostruzione, anche temporale, priva di basi normative (essendo evidente che la disposizione risulta parimenti violata, occorrendo dunque ugualmente operare la “sostituzione automatica della clausola nulla” a prescindere dallo spazio temporale della riduzione – essendo analogamente contra legem tanto una riduzione al di sotto del minimo, quanto un'abbreviazione superiore, ma immotivata, trattandosi in entrambi i casi di compressione illegittima al diritto difensivo)], sia sotto il versante sistematico [anche considerando il vizio affliggente, in parte qua, il provvedimento (trattandosi di termine “inefficace” e afflitto da radicale e irrimediabile
“invalidità”, in quanto “non idoneo al raggiungimento dello scopo di far conoscere le ragioni per le quali si è ritenuto di comprimere … un diritto costituzionalmente garantito come quello alla difesa” - cfr. ancora Cass. n. 3090/2005, cit., nonché Trib. Massa 2024, cit. -, e dunque di per sé insuscettibile di produrre un effetto decadenziale in deroga alla legge)].
V.5.- Non essendovi pertanto ragione alcuna per aderire alla ricostruzione prospettata nell'isolato e risalente precedente di merito richiamato in prime cure [v. supra, sub V.4.], è evidente che occorra qui ribadire che, ove “le ragioni della riduzione del termine di cui si discute non risultano in alcun modo” (e dunque “né dal provvedimento monitorio né dal ricorso introduttivo”), ciò “rende inefficace in parte qua il provvedimento” e “il regime derogatorio non può operare, riprendendo vigore il termine ordinario di opposizione” [v. supra, sub V.3.].
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V.6.- Applicando, pertanto, le coordinate che precedono all'ipotesi qui in esame, occorre osservare che nel caso di specie effettivamente né nel ricorso monitorio, né nel d.i. n. 62/2018 risulta il benché minimo riferimento all'abbreviazione del termine [non facendosi affatto menzione, in alcuno di tali atti e neanche implicitamente, al potere di cui all'art. 641, comma
II, c.p.c. ovvero agli eventuali “giusti motivi” ivi previsti – cfr. pagg.
1-2 del ricorso del
15.01.2018 e le n. 4 linee del d.i. n. 62/2018 (entrambi senz'altro privi, come evidente, di alcun passaggio a tal riguardo)].
In virtù di ciò, è evidente che, in difetto di valido esercizio del potere di abbreviazione
[costituendo il termine inferiore a quello legale, se non una mera “imperfezione materiale”, una previsione in ogni caso comunque pacificamente inefficace (v. supra, sub V.3.)] e in luogo del termine riportato nel d.i. (invalido e appunto inefficace), operava invece il termine di legge, qui pacificamente pari poi a 50 giorni (avendo la società ingiunta sede in Austria: v. supra, sub V.1.) e senz'altro rispettato, come detto e da ribadirsi, dall'opponente e odierna appellante (giusta opposizione del 17.04.2018 a fronte di titolo monitorio notificatole il
26.02.2018, e dunque entro e non oltre il termine ex art. 641, comma II, 3° periodo, c.p.c.).
V.7.- Alla luce di quanto complessivamente esposto [v. supra, sub V.-V.6.], è dunque evidente che, in accoglimento del motivo di gravame a tal riguardo avanzato [v. supra, sub
I.2.1., punto (1)], occorra riformare la sentenza di prime cure e revocare, in particolare, la statuizione di inammissibilità dell'opposizione per asserita tardività della stessa.
VI.- Ciò detto quanto alla rimozione di un tale impedimento in rito, occorre qui evidentemente procedere a delibare le ulteriori questioni già prospettate dalle parti in prime cure, ivi rimaste assorbite [cfr. pag. 6, 4° cpv., della sentenza appellata] e qui riproposte
[riproposizione necessaria e altresì sufficiente affinché il giudice del gravame, in tal caso, sia
“tenuto a prenderl[e] in considerazione” (v. supra, sub III.)].
VII.- Muovendo, a tal riguardo, dall'eccezione preliminare, fatta valere dall'opposta e odierna appellata, di “difetto di procura” [v. supra, sub I.1.2., punto (A), nonché supra, sub I.2.2., punto (C)], essa è da disattendere.
VII.1.- A suo fondamento la parte eccipiente ha in particolare lamentato:
(a) il difetto dei dati identificativi della persona fisica conferente la procura;
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(b) la riferibilità della procura a soggetto residente all'estero e la mancanza dei relativi presupposti di validità;
(c) la mancanza, poi, dei requisiti di validità (luogo e data, specifica indicazione della vicenda processuale) e di riferibilità al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo qui instaurato.
Tali complessive deduzioni, qui di seguito esaminate [v. infra, sub VII.2.-VII.4.], risultano tuttavia da integralmente disattendere.
VII.2.- Quanto al rilievo indicato supra, sub VII.1., punto (a), occorre rammentare che, “in tema di procura alle liti” “rilasciata da legale rappresentante”, “la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente … esige” solo “che ne sia indicato il nome”, occorrendo, appunto e solo, che “risulti il nome della persona fisica che
l'ha conferita”, essendo la disciplina “nel senso di richiedere”, in definitiva, “che”, “nel testo” della procura, “sia” esclusivamente “indicato”, “unitamente alla sua specifica qualità di legale rappresentante”, “il nome del conferente” [cfr., ex multis, Cass. civ., 10/06/2024, n.
16092 e Cass. civ., Sez. un., 5/02/1994, n. 1167].
A fronte di ciò, considerando che nella procura alle lite qui in esame [cfr. il file
“Mandato.pdf.p7m” versato in atti in uno all'iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione di 1° grado, nonché l'identica “Procura alla liti_signed” contenuta nella PEC trasmessa dalla parte opponente all'opposta il 17.04.2018] si evincono chiaramente, come sufficiente e altresì necessario, le generalità e la qualità di l.r.p.t. del conferente la procura (“Io sottoscritto
[...]
nella qualità di legale rappresentante pro tempore di ), è pacifico Parte_2 Parte_1
che tale primo rilievo sia da integralmente disattendere.
VII.3.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la contestazione compendiata supra, sub VII.1., punto (b).
E ciò considerando che:
(1) la mera “circostanza che la parte … sia residente all'estero” ovviamente “non implica” né l'invocabilità della disciplina della procura estera, né “l'invalidità della procura” stessa,
“atteso che”, al contrario, “quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia”, “il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato” e, ove non sia “stato indicato il luogo nel quale il mandato è stato conferito” e “in difetto di un'adeguata prova contraria”
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– qui non fornita, non avendo l'opposta (e dunque la “parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta” e su cui “grava[va] l'onere di fornire la prova contraria”) pacificamente “da[to] la prova”, come pur necessario “a norma dell'art. 2697 c.c.”, del dedotto “rilascio all'estero” -, “deve presumersi che tale attività sia avvenuta nel territorio dello Stato italiano”, applicandosi dunque la disciplina generale [cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. un., 3/06/2024, n. 15389; Cass. civ., Sez. un., 24/01/2020, n. 1605; Cass. civ., Sez. un.,
16/11/1998, n. 11549, nonché già Cass. civ., 17/09/1991, n. 9662; Cass. civ., 7/05/1984, n.
2752; Cass. civ., 5/10/1983, n. 5795; Cass. civ., 6/10/1981, n. 5241];
(2) l'asserita necessità, poi, del difensore autenticante di procedere ad adempimenti tratti dalla
L. n. 89/2013 (procura redatta sia in italiano, sia nella lingua straniera ovvero con traduzione giurata), oltre a basarsi su un dato meramente congetturale [i.e. l'asserita non conoscenza della lingua italiana da parte del l.r.p.t. conferente la procura (evenienza tuttavia né dimostrata dall'eccipiente a ciò gravato, né desumibile ex art. 115 c.p.c., avendo l'opponente pacificamente riferito la non conoscibilità della lingua non già al predetto l.r.p.t., ma alla sola
“società di capitali” “NOTHEGGER” – cfr. pagg. 2, 5 e 6 dell'atto di opposizione)], risulta priva di alcun sostegno normativo (non risultando tale asserita necessità in alcun modo prevista ex lege) e prospettata sulla scorta di un unico precedente di 1° grado (Trib. Bari, R.G.
n. 5305/2015) tuttavia integralmente riformato in Appello, ove peraltro si è evidenziato che tale ricostruzione del Tribunale rispetto alla procura e alla “certificazione del difensore” risultava del tutto contra legem e “macroscopicamente errata” (cfr. Corte App. Bari, R.G. n.
1701/2015, 2.-3.02.2016).
VII.4.- Venendo, infine, al profilo indicato supra, sub VII.1., punto (c), anch'esso è da respingersi, essendo pacifico che:
(A) la mancata indicazione di data e luogo, come noto, non incide sulla validità della procura
[atteso che è la “stessa lettera della legge (art. 83 c.p.c.)” che “non fa menzione della data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti” e che è del tutto pacifico che l'indicazione sia del luogo, sia “della data di rilascio” “non
è prevista a pena di nullità”, atteso che, pur a fronte di “procura alle liti” “priva della data”,
“in considerazione dello stretto rapporto esistente tra l'atto e la procura”, ovviamente “deve
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presumersi … la contestualità dei due atti” (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 9/01/2024, n.
2075; Cass. civ., 21/12/2019, n. 34259; Cass. civ., 13/06/2005, n. 12636)];
(B) non dirimente, poi, è evidentemente anche la mancata indicazione nominativa, nella procura qui in esame, del fascicolo e della vicenda processuale sottesa [atteso che “la procura debba considerarsi conferita per il giudizio” “anche se non contiene un espresso riferimento” proprio “al giudizio da promuovere”, essendo già la sua “collocazione topografica” – e in specie l'“inserimento” della stessa, come nel caso di specie (cfr. la procura contenuta nella
PEC trasmessa il 17.04.2018 e altresì allegata all'iscrizione a ruolo dell'opposizione di 1° grado), nel “messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato” e
“nella busta telematica con la quale l'atto è depositato” – senz'altro “idonea, al tempo stesso,
a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede”
(presunzione qui pacificamente non vinta o superata da alcun elemento di segno contrario), ciò chiaramente escludendo, anche a tal riguardo, qualsivoglia vizio invalidante la procura qui in esame (cfr. Cass. civ., Sez. un., 9/12/2022, n. 36057, nonché Cass. civ., Sez. un.
19/01/2024, n. 2077)].
VII.5.- A fronte di ciò, risultando i diversi profili di doglianza tutti meritevoli di reiezione [v. supra, sub VII.1.-VII.4.], è evidente che sia da integralmente respingersi tale eccezione preliminare in punto di “difetto di procura” [v. supra, sub I.1.2., punto (A), nonché supra, sub
I.2.2., punto (C)] e che sia pertanto possibile valutare il merito della vertenza.
VIII.- Giova premettere, a tal riguardo, che alcun importo può ovviamente ritenersi spettante per le fatture n. 299/2014 (€ 550,00) e n. 401/2014 (€ 1.100,00), in quanto pacificamente già saldate [come dedotto dall'opponente fin dal suo atto introduttivo (cfr. pagg.
3-4 dell'atto di citazione in opposizione) e poi espressamente ammesso ex adverso (“effettuato un controllo contabile”, “l'amministrazione giudiziaria ha verificato l'esistenza del bonifico eseguito in data 4.12.2014, imputabile al credito derivante alle fatture nn. 299 e 401”, occorrendo pertanto “scomputa[re] dall'ammontare ingiunto tramite Decreto Ingiuntivo il quantum già corrisposto dall'opponente”: cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione in 1° grado, nonché pag. 2 della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pagg.
4-5 delle note conclusive di 1°
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grado; pag. 9 ella comparsa di costituzione in appello e infine pag. 6 della comparsa conclusionale in appello)].
IX.- Venendo dunque all'effettiva res controversa [costituita, a fronte degli importi già saldati, dalla sola fattura residua (avente n. 522/2014, per un quantum di € 3.400,00)], occorre evidentemente muovere dall'exceptio praescriptionis fatta valere dalla parte opponente e qui riproposta [v. supra, sub I.1.1., punto (2), sub (B), nonché supra, sub I.2.1., punto (2), sub
(c)], trattandosi di questione di portata potenzialmente assorbente e dunque da prioritariamente valutarsi [avendo “natura preliminare”, nonché radicalmente ostativa “alla disamina del merito”, in quanto la “sussistenza della prescrizione” “preclude ogni indagine sulla fondatezza nel merito” “della pretesa fatta valere”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 31/07/2019,
n. 20726 e Cass. civ., 4/04/1992, n. 4151 nonché Cons. Stato, 12/05/2021, n. 3721].
IX.1.- Tale eccezione, qui scrutinabile e altresì da prioritariamente esaminarsi, è poi evidentemente fondata e meritevole di accoglimento, considerando:
(A) l'applicabilità al credito qui in esame, vertendosi in contratto di trasporto [“trasporti eseguiti per vs. conto come da prospetto allegato mese di Ottobre 2014” (cfr. la “descrizione” della fattura n. 522/2014 allegata al ricorso per d.i.)], del termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c. (“si prescrivono in un anno i diritti derivanti … dal contratto di trasporto)];
(B) il pacifico decorso di un termine ultra-annuale fra gli atti interruttivi [e in specie tra la
“diffida di pagamento” ricevuta il 27.03.2015 (cfr. la “data” dell'avviso di ricevimento della missiva sub all. 4 fasc. monitorio) e la successiva messa in mora, ricevuta solo in data
20.07.2017 (cfr. la data dell'avviso di ricevimento della nota prodotta sub all. 5 fasc. monitorio)], con conseguente estinzione, per decorrenza del termine prescrizionale, del relativo diritto di credito.
IX.2.- Né, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede, può evidentemente qui utilmente invocarsi il disposto, richiamato dalla parte opposta e odierna appellata e delineante un termine di prescrizione più ampio (quinquennale e non già annuale), dell'art. 83bis, comma VIII, del D.L. n. 112/2008 (conv. con modif. dalla L. n. 133/2008).
E infatti, al di là degli sviluppi, qui non specificamente rilevanti, interessanti tale disposizione
[abrogata per effetto della L. n. 190/2014 e già in precedenza ritenuta contrastante con le norme europee (e in specie con il comb. disp. degli artt. 101 TFUE e art. 4, par. 3, TUE: cfr.
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CGUE, 4/09/2014, cause riunite da C.-184/13 a C.-187/13, C.-194/13, C.-195/13 e
C.-208/13), pur in termini poi temporalmente delimitati – escludendosi un tale contrasto anche con riguardo al regime transitorio della norma - dalla Consulta e dalla stessa Corte
Europea (cfr. Corte Cost., 2/03/2018, n. 47 e CGUE, 21/06/2016, C-121/16)], dirimente è invece osservare che:
(A) tale disciplina, anche prescrizionale, pacificamente riguardava (e riguarda, ove ancora ratione temporis invocabile) il solo “corrispettivo” minimo “spettante al vettore nel contratto di trasporto di merci” - avendo l'art 83 bis del D.L. n. 112/2008 appunto “sostituito il sistema delle tariffe a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298” (introducendo, in luogo di tali tariffe – già abrogate con il d.lgs. n. 286/2005 -, “una nuova regolazione delle tariffe di trasporto, sostituendo al sistema delle “tariffe a forcella” il diverso sistema dei cd. corrispettivi minimi”) e meramente ribadito, sempre e solo per tali corrispettivi minimi, il termine di prescrizione quinquennale (come introdotto per tali tariffe già dall'art. 2 del D.L. n.
82/1993, conv. con modif. dalla L. n. 162/1993 e poi confermato dall'art. 83 bis, comma VIII, del D.L. n. 112/2008, ma sempre con riguardo alla sola “azione del vettore” e in specie alla sola domanda per conseguire “il pagamento della differenza” rispetto ai “costi minimi di esercizio”) [cfr. Cass. civ., 24/03/2025, n. 7794 e Corte Cost. n. 47/2018, cit.];
(B) tale “prescrizione quinquennale”, del resto, “trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore” [e non anche, e.g., ove il servizio venga affidato a un'“impresa di autotrasporti” (come nel caso di specie, essendo stato svolto dall'impresa –
s.n.c.- quando non ancora sottoposta a sequestro preventivo), militando in senso restrittivo sia i “lavori preparatori”, sia l'“esigenza di tutela” della “parte debole del rapporto”, sia la conseguente opportunità di prevedere “termini prescrizionali non uniformi” in ossequio alla diversità di situazioni sottese] e non può operare, invece, per “tutti” gli ulteriori “diritti”
“derivanti dal contratto di trasporto”, rispetto ai quali deve applicarsi la “disciplina di carattere generale” stabilita dal “vigente art. 2951 c.c.” e che, come detto, mediante norma sulla “durata della prescrizione” “intimamente collegat[a] alla concreta tipologia della prestazione”, “fissa” “la prescrizione” “in un anno” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 15/09/2021, n.
24894; Cass. civ., 18/02/1997, n. 1459; Cass. civ., 2/03/1995, n. 2426, nonché Cass. civ.,
25/03/2025, n. 7942].
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IX.3.- Non vertendosi, pertanto, in azione rientrante nel perimetro oggettivo di cui all'art. 83 bis del D.L. n. 112/2008 [non trattandosi di azione di un vettore-autotrasportatore per conseguire “il pagamento della differenza” rispetto ai “costi minimi di esercizio” (v. supra, sub IX.2.)], è evidente che nel caso di specie operasse il termine prescrizionale annuale (ex art. 2951 c.c.), il cui pacifico superamento [v. supra, sub IX.1.] “preclude ogni indagine sulla fondatezza nel merito” “della pretesa fatta valere” e ne impone il rigetto [v. supra, sub IX.].
X.- Alla luce di quanto precede, non potendo confermarsi né l'importo rinveniente dalle fatture n. 299/2014 e n. 401/2014 [poiché pacificamente già saldate (v. supra, sub VIII.)], né quello relativo alla fattura n. 522/2014 [attesa l'intervenuta prescrizione (v. supra, sub IX.-
IX.3.)], è evidente che, in accoglimento del gravame e in riforma integrale della sentenza di prime cure, occorra qui accogliere l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e procedere alla revoca del decreto ingiuntivo (già confermato e altresì munito di efficacia esecutiva in prime cure) n.
62/2018.
XI.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, a esse occorre provvedersi in relazione all'intera procedura [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione ex artt. 91 e ss. c.p.c. emessa in prime cure – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], ad eccezione della fase monitoria
[non essendo intervenuto alcun pagamento in corso di causa e in particolare “dopo la notifica del decreto ingiuntivo” (risalendo la notifica del titolo monitorio al febbraio 2018 e il saldo delle fatture n. 299/2014 e n. 401/2014 addirittura al dicembre 2014) e non avendo “il creditore opposto” visto “conclusivamente riconosciuto il proprio credito” neanche in parte qua, non essendovi pertanto ragione per sottrarre le “spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio” dalla sorte del titolo revocato (cfr., nonché arg. a contrario ex
Cass. civ., 26/02/2024, n. 4982; Cass. civ., 1/08/2023, n. 23434; Cass. civ., 26/05/2022, n.
17137; Cass. civ., 21/07/2017, n. 18125)].
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XI.1.- Tali spese seguono poi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non oltre l'importo complessivo delle note ex art. 75 disp.att.c.p.c. versate in atti [cfr. nota spese allegata allo scritto conclusivo dell'11.05.2020 e nota spese allegata alla memoria di replica del 18.06.2025], avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 (altresì tenendo conto delle modifiche apportate dal
D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), trattandosi dei parametri oggi vigenti – in ossequio al principio per cui, “in caso di riforma della decisione”, “il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 7/08/2024, n. 22283; Cass. civ., 13/07/2021, n. 19989; ; Cass. civ.,
3/09/2021, n. 23873; Cass. civ., 10/12/2018, n. 31884; Cass. civ., 19/07/2018, n. 19181; Cass. civ., 9/12/2017, n. 30529];
(B) alle voci di compenso per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tabella 2)
e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tabella 12) per domande comprese nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 [così determinato in base al valore della causa, coincidente con il quantum in linea capitale del titolo monitorio opposto (€ 5.114,00)], con esclusione sia delle spese di assistenza stragiudiziale [trattandosi di “danno emergente”, e dunque di esborso “intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” ed estraneo alla “nota di cui all'art. 75 disp.att.c.p.c.”, “dovendo invece formare oggetto” di
“domanda di risarcimento del danno emergente” - “soggetta ai normali oneri”, anche di
“allegazione e prova” e da proporsi “secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” - e qui pacificamente non avanzata (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
10/07/2017, n. 16990, con dictum poi costantemente ribadito – cfr. Cass. civ., 15/04/2025, n.
9849; Cass. civ., 17/05/2022, n. 15732; Cass. civ., 4/11/2020, n. 24481; Cass. civ., 2/02/2018,
n. 2644)], sia della maggiorazione di cui all'art. 4, comma I bis, D.M. 55/2014 [quid pluris accordabile, come noto, solo in caso di “atti e documenti” aventi “notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente” e che invece non si “giustific[a]” “ove si tratti di atti e documenti di … dimensioni e di numero contenuto” (cfr. Cass. civ., 27/07/2023, n. 22762), come appunto nel caso di specie – connotato da un numero limitato di atti e documenti e ove
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le stesse tecniche informatiche di cui alla disposizione del D.M. risultano impiegate solo in un atto difensivo (conclusionale di 2° grado), peraltro di dimensioni limitate (12 pagine)], ;
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, in cui, al di là dell'“espletamento di prove”, rientrano tutte “le ulteriori attività difensive che del D.M. n. 55 del 2014, l'art. 4, comma 5, lett. c), include in detta fase” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 31/10/2023, n. 30219) e qui senz'altro svolte, sia in prime cure (occorrendo tener conto sia dell'attività di partecipazione alle udienze, sia dell'attività di esame degli atti difensivi – e.g. la 1° memoria della parte opposta ex art. 183, VI comma, c.p.c. – e dei provvedimenti emessi – ai sensi, e.g., dell'art. 648 c.p.c. – nel corso di tale fase), sia in questo grado (atteso che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”: cfr., ex multis, Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), apparendo tuttavia congruo - considerando il limitato numero di attività svolte, la non eccessiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, la natura documentale della vertenza e il difetto di attività strictu sensu istruttoria - contenerne la liquidazione ai valori minimi dello scaglione di riferimento];
(D) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018,
n. 12093)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 502/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 403/2020, pubblicata in data 1.7.2020 ed emessa a definizione del giudizio n. 717/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in integrale RIFORMA della pronuncia gravata,
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla avverso il d.i. n. 62/2018 Parte_1
(proc. n. 82/2018 R.G.), emesso dal Tribunale di Palmi emesso in data 16.01.2018 e notificato in data 26.02.2018, e dunque definitivamente REVOCA il predetto d.i. n. n.
62/2018;
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2) CONDANNA la parte appellata ( alla refusione delle Controparte_1
spese in favore della parte appellante ( , spese globalmente liquidate, Parte_1
per il complessivo giudizio ex art. 645 c.p.c., in € 4.546,00, oltre R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 502/2020 R.G. e vertente tra
(numero identificativo: Parte_1
ATU32052809), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ , con Parte_1
l'avv. PAOLO ZUCCONELLI (C.F. –pec: C.F._1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(Partita Controparte_1
IVA: , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ P.IVA_1 CP_1
, con l'avv. ADA GIULIA TESCIONE (C.F.
[...] [...]
CodiceFiscale_2
-appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 403/2020, pubblicata in data 1.7.2020 ed emessa a definizione del giudizio n. 717/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione notificato in data 17.04.2018 la ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (n. 717/2018 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 62/2018 (proc. n. 82/2018 R.G.), emesso sempre dal Tribunale di Palmi in data 16.01.2018 e notificato in data 26.02.2018 e ingiungente alla predetta il pagamento alla di € 5.114,00 in relazione a Parte_1 Controparte_1
un contratto di trasporto merci per suo conto e per alcune fatture rimaste insolute [e in specie:
(i) € 550,00 per la fattura n. 299 del 30/06/2014; (ii) € 1.100,00 per la fattura n. 401 del
31/08/2014; (iii) € 3.400,00 per la fattura n. 522 del 31/10/2014], oltre spese per autentica notarile (ulteriori € 64,00), nonché interessi e spese per la procedura monitoria.
La società opponente ha contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione, evidenziando, in particolare:
(1) in via preliminare in rito, l'errata attribuzione del termine per l'opposizione;
(2) nel merito: (A) l'adempimento delle fatture nn. 299/14 e 401/14 (bonifico del 4.12.2014) e la non correttezza dell'importo dell'ulteriore fattura n. 522/14; (B) l'intervenuta prescrizione annuale (art. 2951 c.c.), poi, dei diritti derivanti dai contratti di trasporto;
(C) l'insussistenza dei presupposti per l'eventuale concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c..
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I.1.2.- Con comparsa del 19.07.2018 si è poi costituita la convenuta opposta CP_1
chiedendo la concessione della clausola ex art. 648 c.p.c. e la reiezione
[...] dell'avversa opposizione (poiché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto) e ha ivi in particolare dedotto:
(A) l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di procura;
(B) l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per mancato rispetto del termine;
(C) l'intempestività dell'eccezione di ritualità del d.i. con riguardo all'indicazione di un termine (40 giorni) inferiore a quello previsto ex lege (50 giorni);
(D) l'effettiva sussistenza del bonifico del 4.12.2014 imputabile alle fatture nn. 299 e 401, essendo pertanto da scomputare il quantum già corrisposto dall'opponente;
(E) l'infondatezza, invece, delle ulteriori eccezioni, tanto in ordine all'importo della fattura n.
522, quanto in ordine alla prescrizione (trovando qui applicazione, ai sensi dell'art. 83bis, comma VIII, del D.L. n. 112/2008, il termine quinquennale).
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e nel corso del quale è stata disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (cfr. provv. del 13.09.2018), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 403/2020, pubblicata in data 1.7.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione al d.i. n. 62/2018 e conseguentemente dichiarato esecutivo quest'ultimo;
(b) condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla la quale ha Parte_1 instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 502/2020) e ivi in particolare:
(1) contestato l'errata valutazione, in prime cure, in ordine al termine di opposizione e all'art. 641, comma II, c.p.c.;
(2) riproposto le difese di prime cure e in specie: (a) la validità della procura conferita;
(b) l'intervenuto pagamento delle fatture n. 299/14 e n. 401/2014; (c) l'intervenuta prescrizione e contestazione del credito sotteso alla fattura n. 522/2014; (d) l'applicabilità del termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c. e non dell'art. 83 bis, comma VIII, del D.L. n.
112/2008.
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I.2.2.- Con comparsa dell'8.03.2021 si è poi costituita anche in questo grado la ivi in particolare ribadendo: Controparte_1
(A) l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione a D.I. per mancato rispetto del termine indicato dal Giudice in D.I.;
(B) l'infondatezza delle osservazioni relative all'indicazione di un termine minore (40 giorni) per l'opposizione rispetto a quello più ampio (50 giorni) previsto dal legislatore;
CP_ (C) l'inammissibilità dell'atto di opposizione a per difetto di procura;
(D) l'intervenuto pagamento del credito solo in parte qua (fatture n. 299/14 e n. 401/2014);
(E) l'applicabilità, poi e con riguardo al termine prescrizionale, dell'art. 83 bis, comma VIII, del D.L. n. 112/2008.
I.2.3.- Con provvedimento del 3.-7.05.2024, in difetto di questioni preliminari da delibarsi, il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.03.2025.
I.2.4.- All'esito di quest'ultima e con provvedimento del 31.03.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello” “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
[riproposizione sufficiente, in particolare, per le domande ed eccezioni rimaste assorbite in 1° grado e dunque che “non sia[no] stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure”, occorrendo in tal caso solo manifestare, con il “primo atto
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difensivo in secondo grado e comunque non oltre la prima udienza”, “la propria volontà di chiederne il riesame” affinché il giudice del gravame sia “tenuto a prenderla in considerazione” (cfr. Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché, da ultimo, Cass. civ.,
16/04/2024, n. 10198; Cass. civ., 24/11/2023, n. 32737; Cass. civ., 9/11/2021, n. 32650], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da accogliersi, a ciò conseguendo la necessità di riformare, nei termini e per le ragioni qui di seguito indicate, la sentenza di prime cure.
V.- Da riformarsi, in particolare, risulta l'affermazione di tardività dell'opposizione proposta
[v. supra, sub I.1.3., punto (a)].
V.1.- A tal riguardo occorre infatti considerare che:
(A) l'ingiunzione di pagamento pacificamente riguardava una società con sede legale all'estero, e in particolare in Austria [avendo la in specie, sede in “St. Ulrich Parte_1
(Austria)” (come del resto riportato nel d.i. e nello stesso ricorso monitorio, nonché in tutti gli atti difensivi di entrambi i gradi di giudizio)], trovando pertanto applicazione, ai fini dell'opposizione e a fronte di “intimato” non italiano, ma che “risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea”, non già il consueto termine di giorni 40, ma il più ampio termine stabilito ex art. 641, comma II, 3° periodo, c.p.c., a mente del quale “se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine” per proporre opposizione “è di cinquanta giorni”;
(B) tale ultimo termine, previsto ex lege (50 giorni), risultava qui senz'altro rispettato, considerando che, a fronte di titolo monitorio notificato in data 26.02.2018, l'opposizione era stata poi proposta in data 17.04.2018 (cfr. la RdAC in formato .eml prodotta in uno all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio di prime cure), e dunque del tutto tempestivamente
[decorrendo fra il 26 febbraio e il 17 aprile 2018 appunto uno spatium temporis pari, e non superiore, a quello espressamente stabilito dalla disposizione codicistica (giorni 50)].
V.2.- Né può ritenersi, come pur sostenuto in prime cure [cfr. spec. pagg.
5-6 della sentenza gravata], che il termine di legge sarebbe stato qui reso inoperante dalla previsione, nel d.i. opposto, di un termine inferiore (assegnandosi nel d.i. n. 62/2018, in particolare, “il termine di
40 (quaranta) giorni dalla notifica”) e dal conseguente (asserito) esercizio, da parte del giudice
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del monitorio, del proprio potere di “riduzione” o “abbreviazione” di tale termine, dovendo l'intimato attenersi al termine così come rimodulato in sede giudiziale.
V.3.- E infatti, in senso contrario a quanto precede occorre qui osservare che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata e pacifica:
(A) “il potere” del “giudice” “di ridurre … il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo”, a lui “attribuito” “dall'art. 641, comma 2, c.p.c.”, “non si sottrae all'obbligo di motivazione” – obbligo qui peraltro specificamente rimarcato e inderogabilmente “imposto” dall'art. 641, comma I, c.p.c. (“con decreto motivato”) -, considerando che “la modifica del detto termine”, “costituente eccezione alla regola ordinaria” e “destinata ad incidere, in ragione della sua perentorietà, sul diritto di difesa del debitore ingiunto”, “intanto può essere disposta in quanto questi possa percepire l'esistenza dei giusti motivi che deviano in concreto il momento introduttivo del giudizio di cognizione dal suo modello astratto”, “senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate” [cfr. Cass. civ., 27/07/2022, n. 23418 e
Cass. civ., 16/02/2005, n. 3090, nonché, sul tema ed ex multis, Cass. civ., 25/02/2022, n.
6361; Cass. civ., 30/08/2017, n. 20561; Cass. civ., 20/08/2004, n. 16455];
(B) non v'è dubbio, poi, che “tale obbligo di motivazione”, vertendosi in decreto ingiuntivo, potrà essere “soddisfatto” anche “con rinvio ai motivi addotti dal ricorrente”, ma solo se in tale ricorso monitorio vi sia “una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere la riduzione dei termini suddetti” e purché le “ragioni” di tale reductio risultino
“specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso”, “sì che possa ritenersi che il giudice le abbia lette, vagliate e, quindi, accolte” e i “motivi” dell'abbreviazione possano dunque “ritenersi portati a conoscenza del debitore ingiunto” almeno in base a quanto
“richiesto e argomentato dal ricorrente” “nel testo dell'atto introduttivo del procedimento monitorio” [cfr. ancora Cass. n. 23418/2022, cit., e Cass. n. 3090/2005, cit.];
(C) ove, invece, “le ragioni della riduzione del termine di cui si discute non risultano in alcun modo” (e dunque “né dal provvedimento monitorio né dal ricorso introduttivo”), è evidente che “la” “mancanza” della “motivazione” – pur “indispensabile in caso di riduzione
… del termine ordinario per l'opposizione” –, “non consente alcuna verifica circa la sua legittimità” e ciò “rende inefficace in parte qua il provvedimento”, dovendo necessariamente
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applicarsi, in luogo del termine inefficace, quello previsto ex lege, poiché non validamente rimodulato e insuscettibile di essere pertanto indebitamente compresso [trattandosi, del resto, di termine non escluso persino nei casi, ex art. 642, comma II, c.p.c., di esecutività ope judicis
- ove pure vi sono ragioni di peculiare urgenza e impellenza (tali da giustificarne la concessione) -, qui apparendo dunque del tutto incongrua e irragionevole (anche ex artt. 3, comma I, e 24, comma II, Cost.) l'incidenza, immotivata e ingiustificata, sul debitore], da tutto ciò conseguendo, come evidente, la persistente possibilità di proporre opposizione nell'ordinario termine codicistico [cfr., ex aliis, Cass. n. 3090/2005, cit., nonché Corte Cost.,
20/12/2000, n. 559, ove si evidenzia e ribadisce “che la previsione di riducibilità del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una deroga al principio generale”, “che
l'operatività di tale disciplina derogatoria è sottoposta a precise condizioni, consistenti nella deduzione da parte del creditore ingiungente di giusti motivi a sostegno della istanza di riduzione del termine e nella valutazione ad opera del giudice della effettiva ricorrenza delle circostanze allegate” e “che, in difetto anche di una sola delle citate condizioni” – e dunque in difetto di esercizio motivato del relativo potere -, “il regime derogatorio non può operare, riprendendo vigore il termine ordinario di opposizione”].
V.4.- Ricostruzione sistematica, quest'ultima, evidentemente poi insuscettibile di essere smentita alla luce dell'isolato precedente di merito richiamato, in massima e per estratto, in prime cure [cfr. pag. 5, pen. cpv., della sentenza gravata, citando, per estratto, Corte App.
Torino, 24/10/2008, ove si assume la necessità, pur in caso di abbreviazione non richiesta né specificamente motivata, di proporre l'opposizione nel termine assegnato laddove superiore a quello “minimo astrattamente consentito”], considerando che:
(A) si tratta, come detto, di un unico arresto, peraltro piuttosto risalente (2008) e solo di merito, e dunque evidentemente inidoneo tanto a valere come “diritto vivente” [“non” essendo le “pronunzie adottate in sede di merito” di per sé “idonee”, come noto, “ad integrare un diritto vivente” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135 e Corte Cost., 5/04/2012, n.
78)], quanto a sovvertire le complessive conclusioni che precedono [v. supra, sub V.3.], basate invece su plurimi precedenti sia della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n.
559/2000, cit.) sia dalla S. Corte [ai cui principi, in particolare in materia processuale – qui enunciati a più riprese e anche di recente (cfr. Cass. n. 23418/2022, cit., e Cass. n. 6361/2022,
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cit.) - occorre sempre tendenzialmente e fisiologicamente conformarsi;
e ciò non solo perché
l'interpretazione offerta integra “oggettivazione convenzionale di significato” e “quella
“esatta” o “almeno la più “esatta” (possibile)”, ma altresì perché l'uniformità che essa assicura (ex art. 75 R.D. 12/1941), in particolare in quest'ambito, “influ[isce] positivamente sulla prevedibilità delle successive decisioni”, costituendo “l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali”, in definitiva, “imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo” (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747, nonché Cass., Sez. un., n. 4135/2019, cit.)];
(B) tale isolato precedente (peraltro superato anche nella giurisprudenza di merito: cfr., ex aliis, Trib. Massa, 2/07/2024, n. 430) non può in ogni caso ritenersi condivisibile, né tale da giustificare la costante e consolidata giurisprudenza (nomofilattica e costituzionale) innanzi menzionata, in quanto:
(i) per un verso risulta fondato su un presupposto, i.e. l'asserita possibilità di circoscrivere l'“esigenza di motivazione” del decreto ingiuntivo “alle ragioni per l'accoglimento del ricorso e non già alle ragioni che presiedono alla decisione di abbreviazione del termine”
[cfr. Corte App. Torino 2008, cit., par. 3, “L'eccezione di tardività dell'opposizione”], del tutto incompatibile con il dato normativo [prevedendo l'art. 641 c.p.c., fin dalle sue prime battute, l'emissione di un “decreto motivato”, senza prevedere alcuna distinzione ratione obiecti, né una motivazione a geometria variabile o circoscritta ad alcuni specifici contenuti
(risultando del resto il “decreto”, e dunque l'intero provvedimento, in sé e per sé, a dover essere globalmente “motivato”, e non già suoi singoli e circoscritti profili astrattamente selezionabili in via interpretativa)] e altresì insostenibile sul piano sistematico [non vertendosi in mera statuizione ordinatoria-organizzativa, ma in potere “incident[e]” “sui diritti di difesa delle parti contrapposte”, derogatorio alla previsione di legge ed espressamente subordinato al ricorrere di “giusti motivi”, e dunque di potere condizionato la cui “verifica circa la sua legittimità” – tanto “per i motivi che consentono la modifica”, quanto per “le ragioni che li caratterizzano come giusti” – rende ovviamente la “motivazione”
(anche ex art. 111, comma VI, Cost., nonché arg. ex artt. 101, comma II, e 24, comma II,
Cost.) ineludibile e del tutto “indispensabile” (cfr., ex multis, Cass. n. 3090/2005, cit.)];
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(ii) per altro verso ivi si prospetta poi un'ipotetica reazione al termine illegittimamente abbreviato [obbligo dell'ingiunto di attenersi a quest'ultimo, potendo “far valere” “presunti vizi del provvedimento” solo “con il suo primo atto difensivo” e salvo che si tratti di termine
“inferiore a quello minimo consentito” (unico caso in cui invece opererebbe la “sostituzione automatica della clausola nulla”): cfr. ancora Corte App. Torino 2008, cit., par. 3,
“L'eccezione di tardività dell'opposizione”] parimenti insostenibile, anche in questo caso, sia sul piano normativo [risolvendosi, al contempo, in una vera e propria interpretatio abrogans
(rimanendo l'indicazione o meno dei “giusti motivi” di cui all'art. 641, comma II, c.p.c., in definitiva, del tutto irrilevante e priva di conseguenze, dovendo l'ingiunto comunque opporsi nel termine indicato, pur se contra legem, a nulla ovviamente rilevando la possibilità di far valere il difetto in seguito, risultando l'illegittima compressione del termine ormai definitivamente e irrimediabilmente verificatasi) e in una ricostruzione, anche temporale, priva di basi normative (essendo evidente che la disposizione risulta parimenti violata, occorrendo dunque ugualmente operare la “sostituzione automatica della clausola nulla” a prescindere dallo spazio temporale della riduzione – essendo analogamente contra legem tanto una riduzione al di sotto del minimo, quanto un'abbreviazione superiore, ma immotivata, trattandosi in entrambi i casi di compressione illegittima al diritto difensivo)], sia sotto il versante sistematico [anche considerando il vizio affliggente, in parte qua, il provvedimento (trattandosi di termine “inefficace” e afflitto da radicale e irrimediabile
“invalidità”, in quanto “non idoneo al raggiungimento dello scopo di far conoscere le ragioni per le quali si è ritenuto di comprimere … un diritto costituzionalmente garantito come quello alla difesa” - cfr. ancora Cass. n. 3090/2005, cit., nonché Trib. Massa 2024, cit. -, e dunque di per sé insuscettibile di produrre un effetto decadenziale in deroga alla legge)].
V.5.- Non essendovi pertanto ragione alcuna per aderire alla ricostruzione prospettata nell'isolato e risalente precedente di merito richiamato in prime cure [v. supra, sub V.4.], è evidente che occorra qui ribadire che, ove “le ragioni della riduzione del termine di cui si discute non risultano in alcun modo” (e dunque “né dal provvedimento monitorio né dal ricorso introduttivo”), ciò “rende inefficace in parte qua il provvedimento” e “il regime derogatorio non può operare, riprendendo vigore il termine ordinario di opposizione” [v. supra, sub V.3.].
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V.6.- Applicando, pertanto, le coordinate che precedono all'ipotesi qui in esame, occorre osservare che nel caso di specie effettivamente né nel ricorso monitorio, né nel d.i. n. 62/2018 risulta il benché minimo riferimento all'abbreviazione del termine [non facendosi affatto menzione, in alcuno di tali atti e neanche implicitamente, al potere di cui all'art. 641, comma
II, c.p.c. ovvero agli eventuali “giusti motivi” ivi previsti – cfr. pagg.
1-2 del ricorso del
15.01.2018 e le n. 4 linee del d.i. n. 62/2018 (entrambi senz'altro privi, come evidente, di alcun passaggio a tal riguardo)].
In virtù di ciò, è evidente che, in difetto di valido esercizio del potere di abbreviazione
[costituendo il termine inferiore a quello legale, se non una mera “imperfezione materiale”, una previsione in ogni caso comunque pacificamente inefficace (v. supra, sub V.3.)] e in luogo del termine riportato nel d.i. (invalido e appunto inefficace), operava invece il termine di legge, qui pacificamente pari poi a 50 giorni (avendo la società ingiunta sede in Austria: v. supra, sub V.1.) e senz'altro rispettato, come detto e da ribadirsi, dall'opponente e odierna appellante (giusta opposizione del 17.04.2018 a fronte di titolo monitorio notificatole il
26.02.2018, e dunque entro e non oltre il termine ex art. 641, comma II, 3° periodo, c.p.c.).
V.7.- Alla luce di quanto complessivamente esposto [v. supra, sub V.-V.6.], è dunque evidente che, in accoglimento del motivo di gravame a tal riguardo avanzato [v. supra, sub
I.2.1., punto (1)], occorra riformare la sentenza di prime cure e revocare, in particolare, la statuizione di inammissibilità dell'opposizione per asserita tardività della stessa.
VI.- Ciò detto quanto alla rimozione di un tale impedimento in rito, occorre qui evidentemente procedere a delibare le ulteriori questioni già prospettate dalle parti in prime cure, ivi rimaste assorbite [cfr. pag. 6, 4° cpv., della sentenza appellata] e qui riproposte
[riproposizione necessaria e altresì sufficiente affinché il giudice del gravame, in tal caso, sia
“tenuto a prenderl[e] in considerazione” (v. supra, sub III.)].
VII.- Muovendo, a tal riguardo, dall'eccezione preliminare, fatta valere dall'opposta e odierna appellata, di “difetto di procura” [v. supra, sub I.1.2., punto (A), nonché supra, sub I.2.2., punto (C)], essa è da disattendere.
VII.1.- A suo fondamento la parte eccipiente ha in particolare lamentato:
(a) il difetto dei dati identificativi della persona fisica conferente la procura;
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(b) la riferibilità della procura a soggetto residente all'estero e la mancanza dei relativi presupposti di validità;
(c) la mancanza, poi, dei requisiti di validità (luogo e data, specifica indicazione della vicenda processuale) e di riferibilità al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo qui instaurato.
Tali complessive deduzioni, qui di seguito esaminate [v. infra, sub VII.2.-VII.4.], risultano tuttavia da integralmente disattendere.
VII.2.- Quanto al rilievo indicato supra, sub VII.1., punto (a), occorre rammentare che, “in tema di procura alle liti” “rilasciata da legale rappresentante”, “la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente … esige” solo “che ne sia indicato il nome”, occorrendo, appunto e solo, che “risulti il nome della persona fisica che
l'ha conferita”, essendo la disciplina “nel senso di richiedere”, in definitiva, “che”, “nel testo” della procura, “sia” esclusivamente “indicato”, “unitamente alla sua specifica qualità di legale rappresentante”, “il nome del conferente” [cfr., ex multis, Cass. civ., 10/06/2024, n.
16092 e Cass. civ., Sez. un., 5/02/1994, n. 1167].
A fronte di ciò, considerando che nella procura alle lite qui in esame [cfr. il file
“Mandato.pdf.p7m” versato in atti in uno all'iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione di 1° grado, nonché l'identica “Procura alla liti_signed” contenuta nella PEC trasmessa dalla parte opponente all'opposta il 17.04.2018] si evincono chiaramente, come sufficiente e altresì necessario, le generalità e la qualità di l.r.p.t. del conferente la procura (“Io sottoscritto
[...]
nella qualità di legale rappresentante pro tempore di ), è pacifico Parte_2 Parte_1
che tale primo rilievo sia da integralmente disattendere.
VII.3.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la contestazione compendiata supra, sub VII.1., punto (b).
E ciò considerando che:
(1) la mera “circostanza che la parte … sia residente all'estero” ovviamente “non implica” né l'invocabilità della disciplina della procura estera, né “l'invalidità della procura” stessa,
“atteso che”, al contrario, “quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia”, “il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato” e, ove non sia “stato indicato il luogo nel quale il mandato è stato conferito” e “in difetto di un'adeguata prova contraria”
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– qui non fornita, non avendo l'opposta (e dunque la “parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta” e su cui “grava[va] l'onere di fornire la prova contraria”) pacificamente “da[to] la prova”, come pur necessario “a norma dell'art. 2697 c.c.”, del dedotto “rilascio all'estero” -, “deve presumersi che tale attività sia avvenuta nel territorio dello Stato italiano”, applicandosi dunque la disciplina generale [cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. un., 3/06/2024, n. 15389; Cass. civ., Sez. un., 24/01/2020, n. 1605; Cass. civ., Sez. un.,
16/11/1998, n. 11549, nonché già Cass. civ., 17/09/1991, n. 9662; Cass. civ., 7/05/1984, n.
2752; Cass. civ., 5/10/1983, n. 5795; Cass. civ., 6/10/1981, n. 5241];
(2) l'asserita necessità, poi, del difensore autenticante di procedere ad adempimenti tratti dalla
L. n. 89/2013 (procura redatta sia in italiano, sia nella lingua straniera ovvero con traduzione giurata), oltre a basarsi su un dato meramente congetturale [i.e. l'asserita non conoscenza della lingua italiana da parte del l.r.p.t. conferente la procura (evenienza tuttavia né dimostrata dall'eccipiente a ciò gravato, né desumibile ex art. 115 c.p.c., avendo l'opponente pacificamente riferito la non conoscibilità della lingua non già al predetto l.r.p.t., ma alla sola
“società di capitali” “NOTHEGGER” – cfr. pagg. 2, 5 e 6 dell'atto di opposizione)], risulta priva di alcun sostegno normativo (non risultando tale asserita necessità in alcun modo prevista ex lege) e prospettata sulla scorta di un unico precedente di 1° grado (Trib. Bari, R.G.
n. 5305/2015) tuttavia integralmente riformato in Appello, ove peraltro si è evidenziato che tale ricostruzione del Tribunale rispetto alla procura e alla “certificazione del difensore” risultava del tutto contra legem e “macroscopicamente errata” (cfr. Corte App. Bari, R.G. n.
1701/2015, 2.-3.02.2016).
VII.4.- Venendo, infine, al profilo indicato supra, sub VII.1., punto (c), anch'esso è da respingersi, essendo pacifico che:
(A) la mancata indicazione di data e luogo, come noto, non incide sulla validità della procura
[atteso che è la “stessa lettera della legge (art. 83 c.p.c.)” che “non fa menzione della data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti” e che è del tutto pacifico che l'indicazione sia del luogo, sia “della data di rilascio” “non
è prevista a pena di nullità”, atteso che, pur a fronte di “procura alle liti” “priva della data”,
“in considerazione dello stretto rapporto esistente tra l'atto e la procura”, ovviamente “deve
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presumersi … la contestualità dei due atti” (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 9/01/2024, n.
2075; Cass. civ., 21/12/2019, n. 34259; Cass. civ., 13/06/2005, n. 12636)];
(B) non dirimente, poi, è evidentemente anche la mancata indicazione nominativa, nella procura qui in esame, del fascicolo e della vicenda processuale sottesa [atteso che “la procura debba considerarsi conferita per il giudizio” “anche se non contiene un espresso riferimento” proprio “al giudizio da promuovere”, essendo già la sua “collocazione topografica” – e in specie l'“inserimento” della stessa, come nel caso di specie (cfr. la procura contenuta nella
PEC trasmessa il 17.04.2018 e altresì allegata all'iscrizione a ruolo dell'opposizione di 1° grado), nel “messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato” e
“nella busta telematica con la quale l'atto è depositato” – senz'altro “idonea, al tempo stesso,
a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede”
(presunzione qui pacificamente non vinta o superata da alcun elemento di segno contrario), ciò chiaramente escludendo, anche a tal riguardo, qualsivoglia vizio invalidante la procura qui in esame (cfr. Cass. civ., Sez. un., 9/12/2022, n. 36057, nonché Cass. civ., Sez. un.
19/01/2024, n. 2077)].
VII.5.- A fronte di ciò, risultando i diversi profili di doglianza tutti meritevoli di reiezione [v. supra, sub VII.1.-VII.4.], è evidente che sia da integralmente respingersi tale eccezione preliminare in punto di “difetto di procura” [v. supra, sub I.1.2., punto (A), nonché supra, sub
I.2.2., punto (C)] e che sia pertanto possibile valutare il merito della vertenza.
VIII.- Giova premettere, a tal riguardo, che alcun importo può ovviamente ritenersi spettante per le fatture n. 299/2014 (€ 550,00) e n. 401/2014 (€ 1.100,00), in quanto pacificamente già saldate [come dedotto dall'opponente fin dal suo atto introduttivo (cfr. pagg.
3-4 dell'atto di citazione in opposizione) e poi espressamente ammesso ex adverso (“effettuato un controllo contabile”, “l'amministrazione giudiziaria ha verificato l'esistenza del bonifico eseguito in data 4.12.2014, imputabile al credito derivante alle fatture nn. 299 e 401”, occorrendo pertanto “scomputa[re] dall'ammontare ingiunto tramite Decreto Ingiuntivo il quantum già corrisposto dall'opponente”: cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione in 1° grado, nonché pag. 2 della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pagg.
4-5 delle note conclusive di 1°
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grado; pag. 9 ella comparsa di costituzione in appello e infine pag. 6 della comparsa conclusionale in appello)].
IX.- Venendo dunque all'effettiva res controversa [costituita, a fronte degli importi già saldati, dalla sola fattura residua (avente n. 522/2014, per un quantum di € 3.400,00)], occorre evidentemente muovere dall'exceptio praescriptionis fatta valere dalla parte opponente e qui riproposta [v. supra, sub I.1.1., punto (2), sub (B), nonché supra, sub I.2.1., punto (2), sub
(c)], trattandosi di questione di portata potenzialmente assorbente e dunque da prioritariamente valutarsi [avendo “natura preliminare”, nonché radicalmente ostativa “alla disamina del merito”, in quanto la “sussistenza della prescrizione” “preclude ogni indagine sulla fondatezza nel merito” “della pretesa fatta valere”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 31/07/2019,
n. 20726 e Cass. civ., 4/04/1992, n. 4151 nonché Cons. Stato, 12/05/2021, n. 3721].
IX.1.- Tale eccezione, qui scrutinabile e altresì da prioritariamente esaminarsi, è poi evidentemente fondata e meritevole di accoglimento, considerando:
(A) l'applicabilità al credito qui in esame, vertendosi in contratto di trasporto [“trasporti eseguiti per vs. conto come da prospetto allegato mese di Ottobre 2014” (cfr. la “descrizione” della fattura n. 522/2014 allegata al ricorso per d.i.)], del termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c. (“si prescrivono in un anno i diritti derivanti … dal contratto di trasporto)];
(B) il pacifico decorso di un termine ultra-annuale fra gli atti interruttivi [e in specie tra la
“diffida di pagamento” ricevuta il 27.03.2015 (cfr. la “data” dell'avviso di ricevimento della missiva sub all. 4 fasc. monitorio) e la successiva messa in mora, ricevuta solo in data
20.07.2017 (cfr. la data dell'avviso di ricevimento della nota prodotta sub all. 5 fasc. monitorio)], con conseguente estinzione, per decorrenza del termine prescrizionale, del relativo diritto di credito.
IX.2.- Né, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede, può evidentemente qui utilmente invocarsi il disposto, richiamato dalla parte opposta e odierna appellata e delineante un termine di prescrizione più ampio (quinquennale e non già annuale), dell'art. 83bis, comma VIII, del D.L. n. 112/2008 (conv. con modif. dalla L. n. 133/2008).
E infatti, al di là degli sviluppi, qui non specificamente rilevanti, interessanti tale disposizione
[abrogata per effetto della L. n. 190/2014 e già in precedenza ritenuta contrastante con le norme europee (e in specie con il comb. disp. degli artt. 101 TFUE e art. 4, par. 3, TUE: cfr.
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CGUE, 4/09/2014, cause riunite da C.-184/13 a C.-187/13, C.-194/13, C.-195/13 e
C.-208/13), pur in termini poi temporalmente delimitati – escludendosi un tale contrasto anche con riguardo al regime transitorio della norma - dalla Consulta e dalla stessa Corte
Europea (cfr. Corte Cost., 2/03/2018, n. 47 e CGUE, 21/06/2016, C-121/16)], dirimente è invece osservare che:
(A) tale disciplina, anche prescrizionale, pacificamente riguardava (e riguarda, ove ancora ratione temporis invocabile) il solo “corrispettivo” minimo “spettante al vettore nel contratto di trasporto di merci” - avendo l'art 83 bis del D.L. n. 112/2008 appunto “sostituito il sistema delle tariffe a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298” (introducendo, in luogo di tali tariffe – già abrogate con il d.lgs. n. 286/2005 -, “una nuova regolazione delle tariffe di trasporto, sostituendo al sistema delle “tariffe a forcella” il diverso sistema dei cd. corrispettivi minimi”) e meramente ribadito, sempre e solo per tali corrispettivi minimi, il termine di prescrizione quinquennale (come introdotto per tali tariffe già dall'art. 2 del D.L. n.
82/1993, conv. con modif. dalla L. n. 162/1993 e poi confermato dall'art. 83 bis, comma VIII, del D.L. n. 112/2008, ma sempre con riguardo alla sola “azione del vettore” e in specie alla sola domanda per conseguire “il pagamento della differenza” rispetto ai “costi minimi di esercizio”) [cfr. Cass. civ., 24/03/2025, n. 7794 e Corte Cost. n. 47/2018, cit.];
(B) tale “prescrizione quinquennale”, del resto, “trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore” [e non anche, e.g., ove il servizio venga affidato a un'“impresa di autotrasporti” (come nel caso di specie, essendo stato svolto dall'impresa –
s.n.c.- quando non ancora sottoposta a sequestro preventivo), militando in senso restrittivo sia i “lavori preparatori”, sia l'“esigenza di tutela” della “parte debole del rapporto”, sia la conseguente opportunità di prevedere “termini prescrizionali non uniformi” in ossequio alla diversità di situazioni sottese] e non può operare, invece, per “tutti” gli ulteriori “diritti”
“derivanti dal contratto di trasporto”, rispetto ai quali deve applicarsi la “disciplina di carattere generale” stabilita dal “vigente art. 2951 c.c.” e che, come detto, mediante norma sulla “durata della prescrizione” “intimamente collegat[a] alla concreta tipologia della prestazione”, “fissa” “la prescrizione” “in un anno” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 15/09/2021, n.
24894; Cass. civ., 18/02/1997, n. 1459; Cass. civ., 2/03/1995, n. 2426, nonché Cass. civ.,
25/03/2025, n. 7942].
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IX.3.- Non vertendosi, pertanto, in azione rientrante nel perimetro oggettivo di cui all'art. 83 bis del D.L. n. 112/2008 [non trattandosi di azione di un vettore-autotrasportatore per conseguire “il pagamento della differenza” rispetto ai “costi minimi di esercizio” (v. supra, sub IX.2.)], è evidente che nel caso di specie operasse il termine prescrizionale annuale (ex art. 2951 c.c.), il cui pacifico superamento [v. supra, sub IX.1.] “preclude ogni indagine sulla fondatezza nel merito” “della pretesa fatta valere” e ne impone il rigetto [v. supra, sub IX.].
X.- Alla luce di quanto precede, non potendo confermarsi né l'importo rinveniente dalle fatture n. 299/2014 e n. 401/2014 [poiché pacificamente già saldate (v. supra, sub VIII.)], né quello relativo alla fattura n. 522/2014 [attesa l'intervenuta prescrizione (v. supra, sub IX.-
IX.3.)], è evidente che, in accoglimento del gravame e in riforma integrale della sentenza di prime cure, occorra qui accogliere l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e procedere alla revoca del decreto ingiuntivo (già confermato e altresì munito di efficacia esecutiva in prime cure) n.
62/2018.
XI.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, a esse occorre provvedersi in relazione all'intera procedura [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione ex artt. 91 e ss. c.p.c. emessa in prime cure – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], ad eccezione della fase monitoria
[non essendo intervenuto alcun pagamento in corso di causa e in particolare “dopo la notifica del decreto ingiuntivo” (risalendo la notifica del titolo monitorio al febbraio 2018 e il saldo delle fatture n. 299/2014 e n. 401/2014 addirittura al dicembre 2014) e non avendo “il creditore opposto” visto “conclusivamente riconosciuto il proprio credito” neanche in parte qua, non essendovi pertanto ragione per sottrarre le “spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio” dalla sorte del titolo revocato (cfr., nonché arg. a contrario ex
Cass. civ., 26/02/2024, n. 4982; Cass. civ., 1/08/2023, n. 23434; Cass. civ., 26/05/2022, n.
17137; Cass. civ., 21/07/2017, n. 18125)].
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XI.1.- Tali spese seguono poi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non oltre l'importo complessivo delle note ex art. 75 disp.att.c.p.c. versate in atti [cfr. nota spese allegata allo scritto conclusivo dell'11.05.2020 e nota spese allegata alla memoria di replica del 18.06.2025], avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 (altresì tenendo conto delle modifiche apportate dal
D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto), trattandosi dei parametri oggi vigenti – in ossequio al principio per cui, “in caso di riforma della decisione”, “il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 7/08/2024, n. 22283; Cass. civ., 13/07/2021, n. 19989; ; Cass. civ.,
3/09/2021, n. 23873; Cass. civ., 10/12/2018, n. 31884; Cass. civ., 19/07/2018, n. 19181; Cass. civ., 9/12/2017, n. 30529];
(B) alle voci di compenso per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tabella 2)
e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tabella 12) per domande comprese nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 [così determinato in base al valore della causa, coincidente con il quantum in linea capitale del titolo monitorio opposto (€ 5.114,00)], con esclusione sia delle spese di assistenza stragiudiziale [trattandosi di “danno emergente”, e dunque di esborso “intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” ed estraneo alla “nota di cui all'art. 75 disp.att.c.p.c.”, “dovendo invece formare oggetto” di
“domanda di risarcimento del danno emergente” - “soggetta ai normali oneri”, anche di
“allegazione e prova” e da proporsi “secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” - e qui pacificamente non avanzata (cfr. Cass. civ., Sez. un.,
10/07/2017, n. 16990, con dictum poi costantemente ribadito – cfr. Cass. civ., 15/04/2025, n.
9849; Cass. civ., 17/05/2022, n. 15732; Cass. civ., 4/11/2020, n. 24481; Cass. civ., 2/02/2018,
n. 2644)], sia della maggiorazione di cui all'art. 4, comma I bis, D.M. 55/2014 [quid pluris accordabile, come noto, solo in caso di “atti e documenti” aventi “notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente” e che invece non si “giustific[a]” “ove si tratti di atti e documenti di … dimensioni e di numero contenuto” (cfr. Cass. civ., 27/07/2023, n. 22762), come appunto nel caso di specie – connotato da un numero limitato di atti e documenti e ove
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le stesse tecniche informatiche di cui alla disposizione del D.M. risultano impiegate solo in un atto difensivo (conclusionale di 2° grado), peraltro di dimensioni limitate (12 pagine)], ;
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, in cui, al di là dell'“espletamento di prove”, rientrano tutte “le ulteriori attività difensive che del D.M. n. 55 del 2014, l'art. 4, comma 5, lett. c), include in detta fase” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 31/10/2023, n. 30219) e qui senz'altro svolte, sia in prime cure (occorrendo tener conto sia dell'attività di partecipazione alle udienze, sia dell'attività di esame degli atti difensivi – e.g. la 1° memoria della parte opposta ex art. 183, VI comma, c.p.c. – e dei provvedimenti emessi – ai sensi, e.g., dell'art. 648 c.p.c. – nel corso di tale fase), sia in questo grado (atteso che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”: cfr., ex multis, Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), apparendo tuttavia congruo - considerando il limitato numero di attività svolte, la non eccessiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, la natura documentale della vertenza e il difetto di attività strictu sensu istruttoria - contenerne la liquidazione ai valori minimi dello scaglione di riferimento];
(D) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018,
n. 12093)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 502/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 403/2020, pubblicata in data 1.7.2020 ed emessa a definizione del giudizio n. 717/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in integrale RIFORMA della pronuncia gravata,
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla avverso il d.i. n. 62/2018 Parte_1
(proc. n. 82/2018 R.G.), emesso dal Tribunale di Palmi emesso in data 16.01.2018 e notificato in data 26.02.2018, e dunque definitivamente REVOCA il predetto d.i. n. n.
62/2018;
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2) CONDANNA la parte appellata ( alla refusione delle Controparte_1
spese in favore della parte appellante ( , spese globalmente liquidate, Parte_1
per il complessivo giudizio ex art. 645 c.p.c., in € 4.546,00, oltre R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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