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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1991/2017 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1991 dell'anno 2017, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Rotondi. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Mancino e CP_2 C.F._2
Giovanni Romano.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 664/2016 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
2.3.2016, in tema di divisione ereditaria”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: come da atto di appello e da verbale di udienza del 15.10.2024; per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.7.2017 e da verbali di udienza del
15.10.2024 e del 12.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.3.2017, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1
Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 664/2016 emessa dal Tribunale di Benevento, CP_2 pubblicata il 2.3.2016.
pagina 1 di 17 ****
Come riportato da questa Corte nell'ambito della sentenza non definitiva n. 5340/2023 depositata il 18.12.2023:
“1. Il giudizio di primo grado. In primo grado aveva convenuto in giudizio , dinanzi al Parte_1 CP_3
Tribunale di Benevento, con atto di citazione notificato il 16.10.2008, deducendo: Di essere figlio adottivo di Persona_1
, deceduta il 21.9.1997, e di averne ereditato la proprietà; di avere ereditato, inoltre, la proprietà lasciata a
[...] [...]
dal premorto marito, (deceduto il 24.3.1979), figlio di e , i quali Per_1 Persona_2 Controparte_4 Parte_2 avevano lasciato quale erede anche l'altro figlio;
di avere, dunque, titolo per chiedere la divisione dell'esatta CP_2 quota di proprietà spettantegli sugli immobili (1. terreno sito in NO, località Casa dei Monaci, in catasto al fg. 12, particelle 23 e 231; 2. Terreno sito in NO, località San Marco, in catasto al fg. 9, particelle 390 e 551; 3. terreno sito in
NO, località Petita, in catasto al fg. 13, particella 331, per ½; fg. 13, particella 68, per ½;
4. terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172; 5. terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27; 6. terreno sito in NO, località Lago, fg. 14, particelle 365, 50, 11 e 10; 7. Fabbricato in
NO in via Rimembranze, in catasto al fg. 14, particella 95, sub. 1; 8. vano - cantina in via Rimembranza di NO, non censito in catasto, ma sottostante all'aia comune), pervenuti a e dai loro genitori;
che, a CP_5 CP_2 seguito di accordo bonario ed in attesa della formale divisione, si era immesso nel possesso: delle Parte_3 particelle di terreno 365, 50, 11 e 10 del foglio 14, delle particelle 331 e 68 del foglio 13 (per ½), della metà della particella di terreno 172 del foglio 4; della particella 551 del foglio 9 derivante dalla 390 in fase di frazionamento per attivazione di pubblica conduttura idrica;
che , a sua volta, si era immesso nel possesso di metà della particella di terreno CP_3
n.390 del foglio 9, delle particelle 23 e 231 del foglio 12, del fabbricato riportato in catasto al fg. 14, particella 95, sub. 1, nonché della metà della particella n.172 del foglio 4; che il vano cantina non censito in catasto era rimasto in comunione, così come il terreno sito in località Letizia di NO;
che si era immesso arbitrariamente, dopo la morte della CP_3 predetta , nel possesso, da lui (da , si intende) contestato, delle particelle di Persona_1 Parte_1 terreno 390 (precisamente in relazione alla metà da lui posseduta) e 551 del foglio 9, nonché della particella 172 del foglio 4.
Alla luce di quanto dedotto, e precisato che nei primi anni 2000 le parti erano state sul punto di raggiungere un'intesa per definire bonariamente la controversia, aveva chiesto, previo accertamento a mezzo di ctu, di: 1) Parte_1 condannare al pagamento, in suo favore, dell'importo, accertato dal ctu o determinato in via equitativa, CP_3 corrispondente ai frutti degli immobili non legalmente divisi, da lui percepiti (e poi di quelli posseduti dal germano e Per_2 successivamente dai suoi eredi); 2) che fosse disposta, previo conferimento di incarico ad un ctu, la divisione di tutti i beni suindicati, in modo che la quota di proprietà a lui (a ) fosse conforme alla legge;
3) che gli fossero Parte_1 attribuiti i beni materialmente divisi anche con termini lapidei, con ordine al convenuto di consentirgli il pieno e libero godimento degli stessi, il tutto con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali o, in subordine, attribuendo a carico della massa le spese di lite. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 5.1.2009, CP_3 aveva contestato la fondatezza delle avverse domande chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla disciplina delle spese giudiziali, con distrazione in favore dei propri difensori. Nello specifico aveva sostenuto: che
l'attore non avesse titolo per chiedere la divisione ereditaria dei beni appartenenti originariamente a e a Controparte_4
e pervenuti per successione mortis causa ai loro figli e posto che, con scrittura Parte_2 CP_5 CP_2
pagina 2 di 17 privata del 29.9.1976, denominata “atto divisionale”, essi avevano proceduto alla divisione dei beni relitti del defunto genitore (nonché della quota sui beni di quest'ultimo, spettante a sua moglie, , deceduta Controparte_4 Parte_2 il 1.12.1974, madre di ), rilasciandosi reciproca dichiarazione di non avere null'altro a pretendere Parte_4 per la citata divisione, non esistendo più, pertanto, beni per cui occorresse procedere ancora a divisione;
che, inoltre, con CP scrittura privata del 26.2.1976, aveva ceduto al fratello la metà della quota ad esso spettante sui due Persona_2 locali terranei e la grotta, dichiarando di non aver altro a pretendere sulla restante metà, tanto è vero che, successivamente, all'atto del 29.9.1976, a erano stati assegnati per intero i due vani terranei e la grotticella;
CP_3 che, poi, i beni di (1. terreno sito nel Comune di NO, località Monna, in catasto al fg. 4, p.lle 103 e Parte_2
172; 2. terreno sito nel Comune di NO, località Bosco – Laura, in catasto al fg. 19, p.lle 28, 179, e 27; 3. terreno sito nel Comune di NO, p.lla 437, fg. 12) non erano stati menzionati nell'atto divisionale del 29.9.1976, in considerazione del fatto che questi venivano dati dalla madre, deceduta nel 1974, al figlio , affinchè provvedesse ad CP_2 assisterla, ad esclusione del terreno riportato in catasto al fg. 437, fg. 12, dato all'altro figlio (e poi da Per_2 [...]
a;
che da oltre trent'anni fosse stato immesso nel possesso legittimo, continuato, pacifico ed Per_1 Parte_5 ininterrotto, dei detti beni (1. terreno sito nel Comune di NO, in catasto al fg. 4, p.lle 103 e 172; 2. terreno sito nel
Comune di NO, località Bosco – Laura, in catasto al fg. 19, p.lle 28, 179, e 27), peraltro mai appartenuti a
[...]
, né oggetto di divisione, nonché della metà delle particelle 551 e 390 del fg. 9, ragion per cui era maturata Per_1 comunque l'usucapione (oggetto di eccezione riconvenzionale, eccezione sollevata, “per quanto occorrente”, anche
“rispetto ai beni per i quali si avanza domanda di divisione”); che lo stesso attore possedesse i beni nella disponibilità della madre adottiva quando era in vita e, cioè, il terreno sito alla località “Petita” (p.lle 331 e 68) e il terreno sito alla località
“Lago”, in catasto al fg. 14, particelle 365, 50, 11 e 10. Istruita la causa mediante l'espletamento di due consulenze tecniche (una grafologica al fine di accertare l'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte in calce al detto atto divisionale, l'altra per l'esatta individuazione dei terreni ed immobili oggetto dell'atto di divisione), con la sentenza n.
664/2016 (impugnata in questa sede) il Tribunale di Benevento ha rigettato le domande di parte attrice, ordinando al competente conservatore dei RR.II di procedere alla cancellazione della domanda notificata il 16.10.2008 e condannando
al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 per compensi ed Parte_1 euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a., con attribuzione, e ponendo le spese per le espletate consulenze definitivamente a carico dell'attore. In sintesi il Tribunale di Benevento ha fondato la decisione la controversia sulla base, sostanzialmente, di tre rationes decidendi:
1. Ha preliminarmente rilevato la sussistenza dell'atto divisionale del 29.9.1976 intercorso tra i germani e , le cui sottoscrizioni sono state CP_3 Persona_2 ritenute autografe all'esito della ctu grafologica disposta a seguito del disconoscimento dell'attore e al conseguente procedimento di verificazione;
2. ha ritenuto fondata l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto per la frazione materiale convenzionalmente assegnata al germano con il detto atto divisionale, per avere esercitato dalla morte Per_2 del fratello, avvenuta nel 1979, il possesso indisturbato del bene;
ciò sulla base della documentazione “attestante il pagamento dell'imposta fondiaria e quella comunale sugli immobili”;
3. ha poi ritenuto che la domanda attorea non avesse
“superato il vaglio dell'an dividendum sit”, per non avere l'attore provato la composizione dell'asse ereditario, non essendo al riguardo sufficiente la dichiarazione di successione (in quanto avente valore meramente fiscale).
2. Il giudizio di appello.
pagina 3 di 17 ha censurato la detta sentenza n. 664/2016 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei Parte_1 seguenti motivi di gravame. Con il primo motivo ha sostenuto, innanzitutto, che il giudice De Luca, che aveva pronunciato alcune ordinanze in corso di causa - nominando anche quale ctu la grafologa , di cui aveva recepito Persona_3 CP_ acriticamente le incredibili valutazioni e, successivamente, il geom. senza tener conto dei criteri di ripartizione degli oneri probatori, per accertare l'esatta individuazione dei terreni e degli immobili oggetto dell'atto di divisione stipulato tra i germani e in data 29.9.1976) - si sarebbe dovuto astenere, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, c.p.c., CP_2 Per_2 essendo stato praticante avvocato, in Benevento, nello studio dei difensori della controparte, avv.ti Romano, e CP_2
Montella. Ha poi aggiunto che l'ordinanza con cui il giudice Caturano (che poi aveva deciso la causa), nel rinviare la causa all'udienza del 15.7.2015, aveva ritenuto, tra l'altro, che la prova per testi da lui (dall'attore/appellante, si intende) non fosse rispettosa dei canoni di cui all'art. 244 c.p.c., non avesse tenuto conto di tutti gli atti di causa, lo avesse privato del diritto di provare le proprie istanze e di “comprovare in merito a quelle di ”, e avesse così esonerato il convenuto dal CP_2 provare, nei modi di legge (art. 1158 c.c.), le proprie istanze. E, inoltre, ha ritenuto che il giudice di prime cure non avesse motivato adeguatamente in ordine alle conclusioni rassegnate all'udienza del 15.7.2015, richiamate e puntualizzate con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., in ordine alla nullità dell'istruttoria espletata per la mancata astensione del giudice De
Luca, nonché per il mancato rispetto degli artt. 214 c.p.c. correlato all'art. 2702 c.c., non dovendo la consulenza grafologica essere disposta in merito alla scrittura datata 29.9.1976, non avendo egli (l'attore, si intende) sottoscritto la detta scrittura.
Con il secondo motivo ha sostenuto che la sentenza impugnata dovesse essere annullata anche Parte_1 perché la linea difensiva di era stata fuorviante, riguardando la divisione di cui alla scrittura del 29.9.1976 i soli beni CP_2 caduti in successione in seguito alla morte del padre, , e non anche della madre , non Controparte_4 Parte_2 considerando anche, quanto all'eccezione di usucapione ex adverso sollevata, che l'art. 1158 c.c. avrebbe imposto una prova certa e rigorosa dei relativi presupposti. Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto, innanzitutto, che il Tribunale di
Benevento non avesse compreso che la scrittura del 29.9.1976, peraltro non firmata da (così come quella CP_5 del 26.2.1976), non regolamentasse affatto la proprietà di entrambi i genitori dei , aggiungendo che la sentenza CP_2 fosse errata nella parte in cui aveva recepito gli accertamenti peritali nonostante fossero stati contestati, sia in ordine alla ctu CP_ grafologica sia in ordine a quella espletata dal geom. in tale ultimo caso senza che fosse stata neanche chiesta dai difensori del convenuto. Ha lamentato, poi, che il giudice di prime cure: - avesse erroneamente ritenuto non probanti le denunce di successione;
- avesse omesso di valutare i numerosi estratti catastali da cui sarebbe emersa la prova, ad avviso dell'appellante, della intestazione, da molti anni, in suo favore, dei beni da dividere;
- non avesse fornito idonea motivazione per quanto concerne i beni, richiamati anche con la memoria istruttoria del 27.7.2009, alienati con la volontà sua
(dell'attore/appellante, si intende) e di;
- avesse escluso, con motivazione inaccettabile, ai fini della CP_2 dimostrazione dell'interruzione del possesso ad usucapionem (ritenendo erroneamente che la volontà interruttiva dovesse manifestarsi, al riguardo, con atto giudiziario), la prova riferita al chiesto intervento di un maresciallo dei Carabinieri. E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) sospendere ante omnia la esecutività della impugnata sentenza;
2) previa declaratoria di fondatezza dei suindicati tre motivi, sentenziare la nullità ed improduttività di effetti dell'impugnata sentenza, accogliendo le eccezioni ed istanze fissate nei motivi stessi, da intendersi qui di seguito per ripetute e trascritte;
3) decidere conseguentemente come per legge;
4) accogliere – per converso – le eccezioni, istanze –
pagina 4 di 17 anche inerenti la chiesta prova per testi articolata nel rispetto della volontà per niente rigorosa del Legislatore, espressa con l'art. 244 c.p.c.- nonché e conclusioni fissate sia nell'innanzi trascritto atto di citazione, sia nel verbale conclusionale datato 15.7.2015. 5) decidere conseguentemente come per legge;
6) emettere ogni altra decisione in giustizia dell'appellante; 7) decidere come per legge circa il pagamento delle spese processuali.”. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 20.7.2017, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per CP_3 difetto di specificità dei motivi, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto (o, qualora fosse stata disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, che fosse accolta l'eccezione riconvenzionale di usucapione e che fosse dichiarati i beni già divisi tra le parti come da atto divisionale del 29.9.1976), il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con la detta sentenza non definitiva n. 5340/2023 questa Corte ha così statuito:
“
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 664/2016 emessa Parte_1 dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 2.3.2016, ed in parziale riforma di tale sentenza: a) dichiara la sussistenza del diritto di di procedere allo scioglimento della comunione limitatamente al terreno sito in NO, Parte_1 località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e al terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27; b) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
2. Rimette la regolamentazione delle spese processuali alla pronuncia definitiva.”.
In particolare, con la detta sentenza è stato rigettato il primo motivo di gravame e sono stati accolti, per quanto di ragione, il secondo e il terzo motivo, sulla base della seguente motivazione:
“In base a quanto detto in precedenza (a proposito della divisione negoziale del 1976 e dell'accoglimento dell'eccezione di usucapione per la parte dei beni assegnata a ), va precisato che restano da esaminare le domande attoree CP_5 in relazione soltanto ai restanti beni indicati in citazione e, cioè, in relazione al terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e al terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27.
Ed invero, in relazione a tali beni (appartenuti a ) era lo stesso convenuto che aveva dedotto (cfr. pgg. 8 e 9 Parte_2 della comparsa di risposta depositata in primo grado il 5.1.2009) che non fossero rientrati nel detto atto divisionale, eccependo, però, anche in questo caso, l'usucapione ventennale. Non essendosi, però, il Tribunale di Benevento, pronunciatosi espressamente, con la sentenza n. 664/2016, (anche) sulla detta eccezione di usucapione (posto che, si ribadisce, ancora una volta, la pronuncia ha riguardato, sul punto, solo l'usucapione della parte dei beni assegnata a
) e non avendo lo stesso proposto appello incidentale avverso tale omessa pronuncia, il terzo CP_5 CP_2
e il secondo motivo dell'appello proposto da vanno esaminati in relazione ai detti beni. E, sul Parte_1 punto, effettivamente il primo giudice non ha considerato che, in base alle risultanze catastali (prodotte da parte attrice, e contenute nel relativo fascicolo cartaceo agli atti) tali terreni appartenevano in comunione (ciascuno per ½) alle parti in causa
(ossia a e a ). Il che – attesa la pacifica originaria appartenenza dei detti terreni a Parte_1 CP_2 conferma la contitolarità degli stessi agli attuali aventi causa, ossia alle parti del presente giudizio. Va detto, Parte_2 invero, che, al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/03/2019, n. 7567).”. pagina 5 di 17 Ragion per cui con tale sentenza è stata accertata la sussistenza del diritto di “di Parte_1 domandare la divisione limitatamente al terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103
e 172, e al terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27.” e “Risolta, così, la questione concernente l'an dividendum sit”, la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata, disponendo, come da separata ordinanza, ai sensi degli artt. 356 e 279, n.4, c.p.c., per il quomodo della divisione nonché per l'accertamento anche del valore locativo del terreno in catasto al fg. 4, particella 172, dalla data del decesso di
, ossia dal 21.9.1997, in relazione alla domanda di frutti spiegata, al riguardo, in primo grado, Persona_1 dall'attore, e ribadita in questa sede.
Dunque, pe il prosieguo del giudizio ai detti fini, con separata ordinanza depositata il 18.12.2023 è stato così disposto:
“Letto l'art. 194 disp. att. c.p.c., dispone una C.T.U. nominando, a tal fine, il dott. (agronomo) Persona_4
, Via Perillo in Montemiletto (AV), per rispondere ai seguenti quesiti: 1) Esaminata la documentazione
[...] acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni da dividere (terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27) e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota (tenendo conto di quanto accertato da questa Corte, su tale aspetto, con sentenza parziale emessa in data odierna); 2) descriva dettagliatamente i suddetti beni e ne dia la rappresentazione grafica e fotografica;
3) verifichi se i detti beni siano comodamente divisibili ai sensi dell'art. 720 c.c., ossia se, sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento dei beni sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico- funzionale, se la divisione non incida sull'originaria destinazione dei beni e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione dei beni stessi;
4) predisponga, in caso di risposta affermativa al quesito sub. 3, un progetto di comoda divisione;
5) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente
i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
6) rilevi se i beni presentino o meno, i requisiti che ne consentano la commerciabilità; 7) indichi il giusto valore locativo del terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particella 172, dal 21.9.1997 all'attualità (ossia il canone mensile di affitto astrattamente percepibile da tale data sino all'attualità), verificando attualmente da chi sia occupato…”.
Espletata la ctu, e non essendo state formalizzate eventuali intese transattive prospettate dalle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.10.2024 (con decreto del 18.9.2024), disponendo che tale udienza si svolgesse pagina 6 di 17 mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
La detta udienza del 15.10.2024, poi, si è svolta “in presenza”, a seguito della richiesta formulata dalle difese di entrambe le parti in tal senso.
Alla detta udienza (fissata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza dell'11.7.2014), le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi chiedendo la decisione della causa e, comunque, un breve rinvio per poter perfezionare il prospettato accordo transattivo.
Non essendosi perfezionato tale accordo, alla successiva udienza del 12.11.2024 (in cui è comparso solo il difensore, avv. Giuseppina Mancino, dell'appellato) la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ribadito che, come già detto con ordinanza del 26.2.2024, non è possibile statuire in questa sede sulle questioni già decise con la detta sentenza non definitiva n. 5340/2023, posto che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/04/2023, n. 9968; Sez. I, Ord.,
31/12/2020, n. 29988; Sez. lavoro, 16/06/2014, n. 13621; Sez. III, 16/02/2001, n. 2332).
In altri termini, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/08/2009, n.
18898).
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Fatta questa necessaria premessa, la Corte deve esaminare, allora:
a) Le modalità con cui procedere alla divisione - chiesta in primo grado da - Parte_1 limitatamente al terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e al terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27 (essendo stato accertato, con la sentenza non definitiva più volte richiamata, il diritto di di procedere alla divisione di tali terreni); Parte_1
b) sempre limitatamente al terreno di cui al fg. 4, particella 172, la domanda, formulata, al riguardo, in primo pagina 7 di 17 grado, dall'attore e ribadita in questa sede, volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento dei frutti per averlo occupato, in via esclusiva, arbitrariamente.
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In ordine al primo aspetto la Corte rileva che il ctu nominato, dott. agr. , ha accertato, per Persona_4 quanto rileva in questa sede, che:
Le particelle n. 103-172 del foglio n. 4 e le particelle n. 27-28-179 del foglio n. 19 ricadono in zona agricola normale “En”; e sono comproprietari, ciascuno per ½, del terreno ubicato CP_2 Parte_1 in località Monna del Comune di NO (BN), in Catasto Terreni al foglio di mappa n°4, particelle nn. 103-172; il terreno riportato in catasto con il mappale n. 103 è, allo stato attuale, incolto e la vegetazione presente è costituita da alcune piante di ulivi e querce, mentre catastalmente viene riportato come seminativo di classe 4; il terreno riportato in catasto con il mappale n. 172 allo stato attuale si presenta lavorato, catastalmente, per circa
2413 mq;
è un terreno a seminativo arborato di classe 3, mentre per circa 1147 mq. è un uliveto di classe 2 a seguito di una variazione colturale avvenuta nell'anno 2007; l'uliveto è costituito da piante di ulivi anche secolari;
le particelle sopra richiamate al momento sono utilizzate e lavorate da , così come espressamente CP_2 riferito dalle parti in sede di sopralluogo;
e sono comproprietari, ciascuno CP_2 Parte_1 per ½, del terreno ubicato in località Letizia del Comune di NO (BN), in Catasto Terreni al foglio di mappa n°19, particelle nn. 27-28-179; la particella n. 27 al momento risulta incolta e si presenta con una vegetazione a bosco con tratti anche inaccessibile per la folta vegetazione di sottobosco;
la particella n. 179, che è stata ispezionata, ha una vegetazione a bosco con piante di querce di varia età da 20 a 40 anni con un sottobosco accessibile;
la stessa confina con le particelle n. 291-37-182-35-31 e ruscello del foglio n. 19: all'interno della particella n. 179 ricade un vano diroccato riportato in catasto con il mappale n. 28; gli immobili oggetto della relazione non sono gravati da formalità pregiudizievoli presso l'Agenzia del Territorio di Benevento.
In ordine, poi, alla stima di tali beni, il ctu ha, innanzitutto, indicato il criterio (ossia il metodo sintetico comparativo) e le fonti utilizzate, chiarendo analiticamente, sul punto, anche le ragioni per le quali non sia stato possibile adottare la c.d. stima analitica, secondo quanto di seguito riportato:
“Per individuare l'attuale valore di mercato degli immobili, lo scrivente ha assunto informazioni presso operatori economici, tecnici, mediatori ed esperti della zona e Comuni limitrofi, mediando e confrontando i dati raccolti con la propria esperienza professionale. Lo scrivente ha inoltre consultato i vigenti listini dell'Agenzia delle Entrate e i principali siti di vendite immobiliari on line (es. Idealista, casa.it) (vedi allegato F), nonché dal Bollettino Ufficiale della Regione Campania dei valori fondiari medi per l'anno 2023 di cui alla legge n. 590/65 relativo alla 2^ Zona parte collinare dove ricade il Comune di
NO (vedi decreto dirigenziale della Regione Campania n. 743 del 16/11/2023) (vedi allegato F). Per la determinazione della stima degli immobili si procede con i valori come di seguito: -seminativo € 15.129,60/ha = € 1,51/mq -seminativo arborato € 21.132,64/ha = € 2,11/mq -uliveto € 13.421,42/ha = € 1,34/mq -terreno agricolo coltivato a frutteto, vigneto e uliveto € 5,00/mq -terreno agricolo non edificabile/bosco € 3,50/mq 14 Prima di procedere alla stima e divisione dei beni pagina 8 di 17 dobbiamo dapprima conoscere, apprezzare e valutare le caratteristiche che li distinguono. La conoscenza delle caratteristiche deve essere effettuata nel duplice aspetto della loro realtà all'attualità e delle previsioni che può dare il mercato, relativamente alla loro eventuale evoluzione nel tempo. Le caratteristiche intrinseche dei fondi dipendono dalla zona in cui sono ubicati. Per procedere al progetto di divisione è indispensabile stabilire preventivamente il valore venale degli immobili interessati, cioè l'entità corrispondente in moneta del valore che avrebbero gli immobili se immessi in commercio, in un regime di ordinarietà, prescindendo da valori anomali indotti da fenomeni speculativi che comunque possono essere presenti in una libera trattazione di mercato. I procedimenti di stima che si adottano in estimo, sono sostanzialmente due: 1) Stima sintetica o comparativa 2) Stima analitica La prima si effettua comparando il bene da valutare con altri similari, ubicati nelle adiacenze, dei quali siano a conoscenza i prezzi di vendita attuali o recenti. La seconda, si effettua per capitalizzazione dei redditi netti ritraibili e si svolge in tre fasi successive: a) calcolo del beneficio fondiario netto, soggetto a capitalizzazione;
b) determinazione del saggio di capitalizzazione;
c) eventuali aggiunte e detrazioni al valore capitale, per tenere conto di altre possibili, transitorie, attività o passività. L'applicazione di questa seconda procedura di stima presuppone una razionale rispondenza tra redditi e valori capitali, nonché un'abbondante conoscenza dei redditi dei quali è necessario giudicarne la congruità, ordinarietà e continuità nel tempo da venire;
poiché non sussistono, nella fattispecie, tali condizioni, questo metodo non verrà preso in considerazione in questa relazione estimativa. Raccolte una serie di informazioni e consultate le tabelle dettate dalla Regione Campania (decreto n. 743/2023) il sottoscritto procede ad una media tra il Valore agricolo medio della zona e vendite on line di terreni simili a quelli in esame e procede con
l'applicazione del metodo comparativo che la moderna dottrina ammette nel più assoluto rigore. Esso consiste in tre fasi distinte: 1) ricercare il maggior numero possibile di beni analoghi a quello oggetto di stima per i quali sia possibile avere un prezzo certo;
2) ordinamento dei valori numerici raccolti collegandoli al bene analogo corrispondente;
3) scelta del bene analogo aventi maggior numero di caratteristiche simili al bene oggetto di stima, assumendo il prezzo associato a tale bene come il valore oggetto di stima. Sulla determinazione del valore venale di un immobile concorrono, inoltre, in maniera positiva e negativa, alcune caratteristiche economiche che possono essere riunite in due gruppi: intrinseche ed estrinseche.
A tal scopo sono stati valutati le seguenti caratteristiche diffuse della zona e quelle proprie dei terreni interessati: A) caratteristiche estrinseche: -mercato nella zona, caratteristiche del comprensorio (urbanistiche, edilizie ed economico- sociali), caratteristiche ubicazionali e servizi esterni. B) caratteristiche intrinseche: -orientamento, configurazione plano- altimetrico e geologia del terreno, destinazione urbanistica, consistenza complessiva. Tenendo conto dei suddetti elementi, si dovranno operare aggiunte o detrazioni che differenziano l'immobile da valutare rispetto a quelli assunti per comparazione, dei quali sono stati rilevati i prezzi noti, certi e recenti.”
Il consulente di ufficio, poi, ha proceduto, sulla scorta del detto criterio, a valutare il valore di mercato dei terreni in questione.
In particolare, quanto al terreno n. 1 (ossia al terreno riportato in catasto al fg. 4, particelle nn. 103-172), dopo aver spiegato che, sebbene a destinazione agricola, non abbia una potenzialità commerciale appetibile, ha stimato il relativo valore di mercato in euro 14.927,00.
E, quanto al terreno n.2 (in catasto al foglio n. 19, particelle nn. 27-28-179), ha stimato il relativo valore di pagina 9 di 17 mercato, tenendo conto di tutti i dati tecnici ed economici a disposizione, in euro 26.784,00.
In definitiva, il ctu ha stimato il valore più probabile di mercato dei beni oggetto di divisione, complessivamente, in €. 41.711,00 (euro 14.927,00 + euro 26.784,00), spettando, pertanto, a ciascuno dei due condividenti (titolare, ognuno, della quota ideale del 50%), una quota di tali beni pari ad € 20.855,00.
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Sul punto il consulente di ufficio ha anche risposto in modo specifico, ed immune da vizi logici e giuridici, alle osservazioni del consulente (dott. agr. ) di parte appellata, ragion per cui questa Corte Persona_5 ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il dott. agr. , così motivando, sul punto, per Persona_4 relationem (cfr., Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/02/2024, n. 4356; Sez. III, Ord., 09/02/2024, n. 3740; Sez. I, Ord.,
16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/06/2024, n. 17151; Sez. II, Ord., 17/06/2024, n.
16748), senza che sia necessaria la rinnovazione della consulenza chiesta dalla difesa dello stesso . CP_2
In particolare il ctu, dopo aver evidenziato, per quanto riguarda la descrizione di tutti i terreni, l'esaustività della bozza della perizia in tutte le sue parti (richiamando le pagine nn. 8-9-12), nonché l'intero servizio fotografico costituito da n. 38 foto, ha risposto alla contestazione circa l'applicazione, in concreto, del metodo di stima sintetico comparativo (sostenendo, il consulente della parte appellata, che alla corretta enunciazione dei criteri adottati per la stima non fosse seguita una corretta applicazione degli stessi secondo i dettami della dottrina estimativa), evidenziando come il calcolo del “più probabile valore di mercato” (necessario per il calcolo della quota spettante a ciascuno dei condividenti) non corrisponda al “reale valore di mercato”, trattandosi quest'ultimo di un dato “postumo”, cioè constatabile e consolidato solo al momento di una eventuale vendita dei beni.
E ha rilevato, soprattutto, quanto alle fonti di convincimento, che “I prezzi applicati nella stima sono i prezzi medi scaturiti dalla sommatoria dei valori agricoli medi pubblicati dalla Regione Campania per l'anno 2023 e relativi al 2
Zona parte collinare dove ricade in Comune di NO (BN), con i listini di Agenzie immobiliari di beni similari, nonché da esperienze maturate dal sottoscritto negli anni di professione e dopo avere redatto numerose CTU per diversi Tribunali Civili.”.
Quanto, poi, alla contestazione del consulente dell'appellato circa l'entità del deprezzamento dei terreni censiti sul foglio 19, perché interclusi, il dott. , anche in questo caso correttamente, ha evidenziato: “Per Persona_4 raggiungere il terreno riportato in catasto al foglio 19 particelle n. 27-28-179 come riferito in sede di sopralluogo dal sig. si è sempre esercitato il passaggio percorrendo una stradina larga ml 3,00 circa fino a CP_2 raggiungere la particella n. 33-34 (altra ditta) del foglio 19 fino ad oggi senza essere stati ostacolati da alcuno.
Altrimenti come già riferito, se ciò non fosse vero, il fondo sarebbe intercluso e il diritto per accedervi va fatto valere nelle sedi competenti (fino ad oggi ciò non si è verificato)”.
Inoltre il ctu ha risposto adeguatamente anche in ordine alla contestazione concernente l'entità del deprezzamento dei terreni censiti sul foglio 19 perché gravati dal livello, ponendo in evidenza che i valori stimati pagina 10 di 17 dal consulente di parte (da 0,42 €/mq del seminativo ad 1,83 €/mq del seminativo arborato) fossero riferiti alle tabelle della Regione Campania per l'annualità 2019 (Burc n. 5/2019) e non a quelle del 2023 (Decreto
Dirigenziale I n. 743/2023), non essendo condivisibile, pertanto, quanto calcolato dal dott. neppure Persona_5 sotto il profilo logico, propugnando un deprezzamento di valore eccessivo dei beni.
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Quanto alle modalità per addivenire allo scioglimento della comunione tra le parti in relazione ai due terreni più volte menzionati, il ctu ha predisposto una prima ipotesi divisionale in relazione alla quale, tenendo conto del valore delle quote spettanti a ciascuno dei condividenti, pari ad € 20.855,00, l'assegnatario della quota n. 1 (cioè del terreno riportato in catasto al fg. 4, particelle nn. 103-172), del valore di € 14.927,00, avrebbe diritto di ricevere dall'altro, assegnatario della quota n. 2 (ossia del terreno riportato in catasto al fg. 19, nn. 27-28-179), del valore di
€. 26.784,00, un conguaglio di euro 5.899,00.
In realtà, quanto al conguaglio, si è trattato di un mero errore (materiale) di calcolo del ctu, se è vero che l'eccedenza tra il valore della quota n.2 (euro 26.784,00) rispetto a quello della quota ideale spettante a ciascun condividente (euro 20.855,00) è pari ad euro 5.929,00 (del resto dello stesso ammontare, specularmente, della differenza tra il detto valore della quota ideale spettante a ciascun condividente, e quello della quota n.1, pari ad euro 14.927,00).
Il ctu, poi, ha “consigliato” – nell'ambito di una seconda ipotesi divisionale- che, con l'assenso delle parti, si procedesse alla vendita, da parte di uno dei comproprietari ed in favore dell'altro, della quota spettante ad uno di essi, secondo i valori di stima meglio indicati nella ctu.
E, infine, ha predisposto la seguente terza ipotesi divisionale:
Quota n. 1: attribuzione delle particella n. 27 del foglio n. 19 e della particella n. 172 del foglio n. 4 (valore complessivo euro 21.252,00); quota n. 2: attribuzione delle particelle n. 228-179 del foglio n. 19 e della particella n. 103 del foglio n. 4 (valore complessivo: euro 20.459,00), con la previsione di un conguaglio (€.793,00) che l'assegnatario della quota n. 1 avrebbe dovuto versare all'assegnatario della quota n. 2.
Al riguardo il consulente ha, tuttavia, precisato che, se fosse stata accettata questa proposta di divisione, sulla particella n. 27 del foglio n. 19 si sarebbe dovuta costituire una diritto di servitù di passaggio di larghezza minimo di ml. 2,50 da collocarsi a confine con la particella n. 33 (in altra Ditta) e mediante attraversamento di un vallone posizionato tra le particelle n. 27-179, per poter accedere alle particelle n. 179-28 del foglio 19.
Ciò posto, lo scioglimento della comunione sui due terreni in questione va disposto tenendo conto della prima ipotesi divisionale predisposta dal ctu.
Trattandosi, infatti, di due fondi potenzialmente attribuibili, ciascuno, ad ognuno dei due condividenti (con il pagamento di un conguaglio in denaro di non rilevante entità), non viene in rilievo, nel caso di specie, l'art. 720
c.c., riguardante la non comoda divisibilità degli immobili facenti parte della comunione.
pagina 11 di 17 Peraltro, tale norma prevede l'attribuzione del bene non comodamente divisibile ad uno dei condividenti con addebito dell'eccedenza - o, come extrema ratio, la vendita a terzi del bene (e non la vendita della singola quota ad uno dei condividenti, come invece ipotizzato dal ctu nell'ambito della seconda ipotesi divisionale) - in caso di mancanza di richieste di attribuzione.
Nel caso di specie vanno applicati, invece, gli artt. 726, 727, 728 e 729 c.c. (concernenti la formazione e l'attribuzione delle porzioni del compendio divisibile), emergendo chiaramente la possibilità di addivenire alla formazione delle porzioni in natura (ex artt. 726 e 727 c.c.) in base alle quote (ideali) spettanti ai 2 condividenti, con un conguaglio in denaro (art. 728 c.c.) pari, come detto, ad euro 5.929,00 (dunque non particolarmente elevato), a carico dell'assegnatario del terreno riportato in catasto al fg. 19, nn. 27-28-179.
Il concetto di incomoda divisibilità va commisurato, infatti, alla massa e non al singolo bene dividendo, perchè il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, sancito dall'art. 718 c.c., non significa diritto a una porzione di ciascun bene bensì, come chiarisce dell'art. 727 c.c., comma 1, diritto a una porzione formata, per quanto possibile, in modo da riprodurre la composizione qualitativa della massa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02/02/2023, n.
3139).
In altri termini, in sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 08/09/1994, n. 7700; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
29/11/2011, n. 25332).
E il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura, non esclude la possibilità del ricorso correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/05/1996, n. 4499; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/07/2019, n. 17875).
Il che esclude anche la terza ipotesi divisionale redatta dal ctu, posto che, ove fosse recepita si dovrebbe, si ribadisce, dare luogo alla costituzione di una servitù di passaggio (il che escluderebbe la comoda divisibilità del complesso immobiliare in oggetto;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/10/2023, n. 27984; Sez. II, Ord., 28/07/2021, n.
21612; Sez. II, Ord., 23/04/2018, n. 9979; Sez. II, Ord., 13/10/2017, n. 24185).
Ciò posto, va aggiunto che, in materia di divisione, appartiene al tema decisionale lei determinazione delle quote e delle relative modalità di formazione ed assegnazione sulla cui base regolare la divisione medesima (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/05/2008, n. 14008), rientrando pienamente nell'ambito dei poteri di valutazione del giudice il migliore soddisfacimento dei diritti dei condividenti (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02/09/2016, n. 17519; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 12/12/2017, n. 29733) e che, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio pagina 12 di 17 dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c., a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 06/05/2021, n. 11857; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 29/12/2023, n.
36456; Sez. II, Ord., 02/11/2023, n. 30369; Sez. II, Ord., 19/12/2022, n. 37124; Sez. II, 16/12/2021, n. 40426; Sez.
VI - 2, Ord., 01/12/2021, n. 37766; Sez. II, 11/07/2019, n. 18683).
In particolare, può costituire valida ragione per derogare al sorteggio anche l'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto occupato da molti anni (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/12/2023, n. 36456 cit.; Sez. II, Ord.,
02/11/2023, n. 30369 cit.; Sez. II, 12/02/2013, n. 3461; sull'applicabilità, in forza del generale richiamo dell'art. 1116 c.c., dell'art. 729 c.c. anche alla divisione di cose comuni, ossia al di fuori della materia ereditaria, cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n. 1091).
Alla luce di tali principi, pertanto, il criterio dell'estrazione a sorte può essere derogato provvedendo allo scioglimento della comunione in relazione ai detti terreni mediante l'attribuzione, ai sensi dell'art. 729 c.c., a
, della proprietà esclusiva del terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle CP_2
103 e 172, costituendo un dato pacifico (in base alle allegazioni difensive delle parti nonché sulla base degli accertamenti, come detto, del ctu) che il detto terreno è occupato ed utilizzato dallo stesso appellato.
Ragion per cui l'altro terreno oggetto di comunione, sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 27, 28 e 179, va attribuito in proprietà esclusiva , con pagamento del Parte_1 conguaglio, ex art. 728 c.c., a carico di quest'ultimo ed in favore della controparte, nella misura di euro 5.929,00.
Non va disposta, inoltre, la rivalutazione monetaria in relazione a tale conguaglio, essendo recente la stima operata dal ctu (nell'ambito della relazione depositata il 26.8.2024), e non essendo emerso dagli atti di causa che vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene rispetto all'epoca di tale stima.
Al riguardo va, infatti, detto che la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poichè concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, a condizione, però, che vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, e che la parte interessata a tale accertamento adempia all'onere di allegare l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/02/2022, n. 4471; Sez. II,
13/06/2019, n. 15926).
Il tutto con la precisazione che la presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2646
c.c.
pagina 13 di 17 ****
La sentenza n. 664/2016 del Tribunale di Benevento va riformata, infine, anche con riferimento all'ulteriore domanda formulata da in primo grado (con l'atto di citazione), volta ad ottenere la Parte_1 condanna di al pagamento dei frutti relativamente al terreno in catasto al fg. 4, particella 172. CP_2
Tale domanda, infatti, era stata rigettata dal Tribunale di Benevento unitamente agli altri petita che presupponevano la sussistenza della comunione invocata dall'attore.
Ma riscontrata, in questo grado di appello, la comunione tra le parti in relazione (e limitatamente) ai detti terreni
(a fronte, cioè, di tutti gli altri oggetto della domanda di divisione introduttiva del giudizio, rigettata dal primo giudice e confermata, con riferimento a tali altri beni, da questa Corte, con la detta sentenza non definitiva n. 5340/2023, reputando infondato il primo motivo di gravame), la domanda in esame va accolta.
Ed infatti, la lamentata occupazione esclusiva, da parte di , del detto terreno (in catasto al fg. 4, CP_2 particella 172), dalla data del decesso di , ossia dal 21.9.1997 sino all'attualità, non è stata Persona_1 contestata dal convenuto (tanto da averne richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del relativo acquisito per usucapione, per averlo posseduto da oltre trent'anni).
E tale occupazione ha trovato riscontro, quanto all'attualità, anche sulla base degli accertamenti del ctu, si ribadisce.
In ordine al quantum debeatur va detto che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/07/2019, n. 17876 Sez. II, 05/04/2012, n. 5504).
E, al riguardo, il ctu, dott. agr. , dopo aver premesso che il terreno riportato in catasto al Persona_4 foglio 4, particella n. 172 del Comune di NO (BN), allo stato attuale è utilizzato/occupato da CP_2
(così come riferito dalle parti presenti in sede di sopralluogo), ha stimato il giusto valore locativo del detto terreno, dal 21.9.1997 sino al 30.4.2024 (319 mesi), nell'importo complessivo, rivalutato, di euro 2.420,00 (pari ad €
7,58/mensili).
Anche in questo caso il ctu, con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, ha indicato i criteri e le fonti per arrivate a tale stima, spiegando che “da una attenta indagine presso studi professionali, centri CAA, con il confronto con terreni simili sia come giacitura, caratteristiche fisiche e qualità di coltura, è emerso che alla data del 21/09/1997 il canone medio ettaro era pari a lire 300.000/Ha (oggi € 154,00/Ha) da rivalutare secondo gli indici Istat.”.
In relazione a tale valutazione ha mosso osservazioni soltanto la difesa dell'appellante, anche in riferimento alle quali, però, il ctu ha risposto adeguatamente, evidenziando come la detta difesa non avesse quantificato nè dimostrato il maggior importo del canone di locazione che sarebbe stato congruo rispetto al terreno in questione, rappresentando, altresì, in relazione alla osservazione del difensore del - secondo cui l'olivo Pt_1
pagina 14 di 17 (diversamente dalla vite) è una pianta che non richiede trattamenti continui e speciali, sicché le spese sono limitate alla raccolta dei frutti- che “anche l'ulivo ha bisogno di diversi trattamenti che comportano spese contro la mosca, spese di concimazione, spese di raccolta e molitura ecc”.
Ragion per cui questa Corte ritiene di aderire, anche sul punto, alle conclusioni cui è pervenuto il dott. agr. Per_4
, senza che sia necessaria l'integrazione della consulenza richiesta, a tal proposito, dalla difesa dello
[...] stesso . Parte_1
Ciò, però, adeguando l'importo dell'indennità dovuta da a tenendo conto CP_2 Parte_1 anche delle ulteriori 10 mensilità (da Maggio 2024 a Febbraio 2025) decorrenti dalla mensilità successiva a quella considerata dal ctu sino alla data della presente sentenza (ossia sino a Febbraio 2025, essendosi tale occupazione protratta per tutto il giudizio di secondo grado;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/11/2021, n.
35210).
In definitiva, l'importo di euro 2.420,00 (stimato dal ctu moltiplicando il canone mensile, rivalutato, pari ad € 7,58, per 319 mensilità), va integrato con l'ulteriore importo di euro 75,8 (euro 7,58 per ulteriori 10 mensilità).
Ragion per cui deve corrispondere a la somma di euro 2.495,8 (euro CP_2 Parte_1
2.420,00 + euro 75,8).
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La Corte rileva, inoltre, l'inammissibilità della ulteriore richiesta formulata da con la Parte_1 comparsa conclusionale depositata il 10.1.2025 (richiesta non formulata neanche con l'atto di appello), volta ad ottenere che fosse ordinato al “Direttore delle Poste di NO di svincolare le somme di cui al libretto postale, da tempo sottoposte a pignoramento presso terzi, disponendo che possa utilizzare Parte_1 liberamente le somme stesse;
”, trattandosi evidentemente di una richiesta da formulare, eventualmente, in sede esecutiva (avendo l'appellante fatto riferimento ad un pignoramento presso terzi) anziché in fase di cognizione e, peraltro, con la detta comparsa conclusionale che, tuttavia, ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e pertanto, non è consentito pronunciarsi su questioni nuove prospettate per la prima volta con tale atto nel procedimento d'appello (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/06/2024, n. 17592).
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La riforma parziale della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, tenuto conto dell'esito complessivo della lite - e, dunque, dell'accoglimento soltanto parziale (ossia limitatamente a due soli terreni) della domanda di divisione proposta in primo grado da , Parte_1 nonché dell'accoglimento soltanto parziale anche della domanda di condanna del convenuto/appellato al pagina 15 di 17 pagamento dei frutti (ossia limitatamente al solo terreno in catasto al foglio 4, particella n. 172 del Comune di
NO, pur essendo stata formulata anche con riferimento alle particelle 390 e 551 del foglio 9 in relazione alle quali, però, è stata rigettata dal Tribunale di Benevento e confermata da questa Corte con la sentenza non definitiva n. 5340/2023)- risulta giustificata, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Per la stessa ragione le spese delle ctu espletate in primo grado e di quella espletata in appello (spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste, definitivamente, per metà a carico di e per Parte_1
l'altra metà a carico di . CP_2
****
Non è, infine, applicabile la condanna di cui all'art. 96 c.p.c., invocata dall'appellato con la comparsa conclusionale depositata il 10.1.2025, lamentando la scorrettezza del comportamento processuale della parte appellante.
Ciò per il rilievo assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, dell'assenza del requisito della “totale soccombenza” della controparte (cioè dell'appellante) richiesto dalla detta norma (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
30/05/2024, n. 15232; Sez. II, Ord., 09/02/2022, n. 4212).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1991/2017 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 664/2016 Parte_1 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 2.3.2016 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a. Dispone lo scioglimento della comunione tra e , in relazione al terreno Parte_1 CP_2 sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e al terreno sito in NO, località
Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27, secondo le seguenti modalità:
Attribuisce a la proprietà esclusiva del terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, CP_2 particelle 103 e 172, e a la proprietà esclusiva del terreno sito in NO, località Parte_1
Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 27, 28 e 179, previo pagamento, a carico di ed in Parte_1 favore di , di un conguaglio pari ad euro 5.929,00. CP_2
b. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di CP_2 Parte_1 euro 2.495,8 a titolo di indennità per l'occupazione, in via esclusiva, del terreno sito nel Comune di NO (in catasto al foglio 4, particella n. 172).
2. Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti e pone le spese di tutte le ctu espletate, sia in primo grado che in appello, come liquidate nel corso di tali gradi di giudizio, definitivamente a pagina 16 di 17 carico di nella misura del 50% e di nella restante misura del 50%. CP_2 Parte_1
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2646 c.c., in relazione alla statuizione di cui al capo 1/a del presente dispositivo.
Napoli, 25.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1991 dell'anno 2017, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Rotondi. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Mancino e CP_2 C.F._2
Giovanni Romano.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 664/2016 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
2.3.2016, in tema di divisione ereditaria”.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: come da atto di appello e da verbale di udienza del 15.10.2024; per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.7.2017 e da verbali di udienza del
15.10.2024 e del 12.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.3.2017, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1
Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 664/2016 emessa dal Tribunale di Benevento, CP_2 pubblicata il 2.3.2016.
pagina 1 di 17 ****
Come riportato da questa Corte nell'ambito della sentenza non definitiva n. 5340/2023 depositata il 18.12.2023:
“1. Il giudizio di primo grado. In primo grado aveva convenuto in giudizio , dinanzi al Parte_1 CP_3
Tribunale di Benevento, con atto di citazione notificato il 16.10.2008, deducendo: Di essere figlio adottivo di Persona_1
, deceduta il 21.9.1997, e di averne ereditato la proprietà; di avere ereditato, inoltre, la proprietà lasciata a
[...] [...]
dal premorto marito, (deceduto il 24.3.1979), figlio di e , i quali Per_1 Persona_2 Controparte_4 Parte_2 avevano lasciato quale erede anche l'altro figlio;
di avere, dunque, titolo per chiedere la divisione dell'esatta CP_2 quota di proprietà spettantegli sugli immobili (1. terreno sito in NO, località Casa dei Monaci, in catasto al fg. 12, particelle 23 e 231; 2. Terreno sito in NO, località San Marco, in catasto al fg. 9, particelle 390 e 551; 3. terreno sito in
NO, località Petita, in catasto al fg. 13, particella 331, per ½; fg. 13, particella 68, per ½;
4. terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172; 5. terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27; 6. terreno sito in NO, località Lago, fg. 14, particelle 365, 50, 11 e 10; 7. Fabbricato in
NO in via Rimembranze, in catasto al fg. 14, particella 95, sub. 1; 8. vano - cantina in via Rimembranza di NO, non censito in catasto, ma sottostante all'aia comune), pervenuti a e dai loro genitori;
che, a CP_5 CP_2 seguito di accordo bonario ed in attesa della formale divisione, si era immesso nel possesso: delle Parte_3 particelle di terreno 365, 50, 11 e 10 del foglio 14, delle particelle 331 e 68 del foglio 13 (per ½), della metà della particella di terreno 172 del foglio 4; della particella 551 del foglio 9 derivante dalla 390 in fase di frazionamento per attivazione di pubblica conduttura idrica;
che , a sua volta, si era immesso nel possesso di metà della particella di terreno CP_3
n.390 del foglio 9, delle particelle 23 e 231 del foglio 12, del fabbricato riportato in catasto al fg. 14, particella 95, sub. 1, nonché della metà della particella n.172 del foglio 4; che il vano cantina non censito in catasto era rimasto in comunione, così come il terreno sito in località Letizia di NO;
che si era immesso arbitrariamente, dopo la morte della CP_3 predetta , nel possesso, da lui (da , si intende) contestato, delle particelle di Persona_1 Parte_1 terreno 390 (precisamente in relazione alla metà da lui posseduta) e 551 del foglio 9, nonché della particella 172 del foglio 4.
Alla luce di quanto dedotto, e precisato che nei primi anni 2000 le parti erano state sul punto di raggiungere un'intesa per definire bonariamente la controversia, aveva chiesto, previo accertamento a mezzo di ctu, di: 1) Parte_1 condannare al pagamento, in suo favore, dell'importo, accertato dal ctu o determinato in via equitativa, CP_3 corrispondente ai frutti degli immobili non legalmente divisi, da lui percepiti (e poi di quelli posseduti dal germano e Per_2 successivamente dai suoi eredi); 2) che fosse disposta, previo conferimento di incarico ad un ctu, la divisione di tutti i beni suindicati, in modo che la quota di proprietà a lui (a ) fosse conforme alla legge;
3) che gli fossero Parte_1 attribuiti i beni materialmente divisi anche con termini lapidei, con ordine al convenuto di consentirgli il pieno e libero godimento degli stessi, il tutto con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali o, in subordine, attribuendo a carico della massa le spese di lite. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 5.1.2009, CP_3 aveva contestato la fondatezza delle avverse domande chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla disciplina delle spese giudiziali, con distrazione in favore dei propri difensori. Nello specifico aveva sostenuto: che
l'attore non avesse titolo per chiedere la divisione ereditaria dei beni appartenenti originariamente a e a Controparte_4
e pervenuti per successione mortis causa ai loro figli e posto che, con scrittura Parte_2 CP_5 CP_2
pagina 2 di 17 privata del 29.9.1976, denominata “atto divisionale”, essi avevano proceduto alla divisione dei beni relitti del defunto genitore (nonché della quota sui beni di quest'ultimo, spettante a sua moglie, , deceduta Controparte_4 Parte_2 il 1.12.1974, madre di ), rilasciandosi reciproca dichiarazione di non avere null'altro a pretendere Parte_4 per la citata divisione, non esistendo più, pertanto, beni per cui occorresse procedere ancora a divisione;
che, inoltre, con CP scrittura privata del 26.2.1976, aveva ceduto al fratello la metà della quota ad esso spettante sui due Persona_2 locali terranei e la grotta, dichiarando di non aver altro a pretendere sulla restante metà, tanto è vero che, successivamente, all'atto del 29.9.1976, a erano stati assegnati per intero i due vani terranei e la grotticella;
CP_3 che, poi, i beni di (1. terreno sito nel Comune di NO, località Monna, in catasto al fg. 4, p.lle 103 e Parte_2
172; 2. terreno sito nel Comune di NO, località Bosco – Laura, in catasto al fg. 19, p.lle 28, 179, e 27; 3. terreno sito nel Comune di NO, p.lla 437, fg. 12) non erano stati menzionati nell'atto divisionale del 29.9.1976, in considerazione del fatto che questi venivano dati dalla madre, deceduta nel 1974, al figlio , affinchè provvedesse ad CP_2 assisterla, ad esclusione del terreno riportato in catasto al fg. 437, fg. 12, dato all'altro figlio (e poi da Per_2 [...]
a;
che da oltre trent'anni fosse stato immesso nel possesso legittimo, continuato, pacifico ed Per_1 Parte_5 ininterrotto, dei detti beni (1. terreno sito nel Comune di NO, in catasto al fg. 4, p.lle 103 e 172; 2. terreno sito nel
Comune di NO, località Bosco – Laura, in catasto al fg. 19, p.lle 28, 179, e 27), peraltro mai appartenuti a
[...]
, né oggetto di divisione, nonché della metà delle particelle 551 e 390 del fg. 9, ragion per cui era maturata Per_1 comunque l'usucapione (oggetto di eccezione riconvenzionale, eccezione sollevata, “per quanto occorrente”, anche
“rispetto ai beni per i quali si avanza domanda di divisione”); che lo stesso attore possedesse i beni nella disponibilità della madre adottiva quando era in vita e, cioè, il terreno sito alla località “Petita” (p.lle 331 e 68) e il terreno sito alla località
“Lago”, in catasto al fg. 14, particelle 365, 50, 11 e 10. Istruita la causa mediante l'espletamento di due consulenze tecniche (una grafologica al fine di accertare l'autenticità o meno delle sottoscrizioni apposte in calce al detto atto divisionale, l'altra per l'esatta individuazione dei terreni ed immobili oggetto dell'atto di divisione), con la sentenza n.
664/2016 (impugnata in questa sede) il Tribunale di Benevento ha rigettato le domande di parte attrice, ordinando al competente conservatore dei RR.II di procedere alla cancellazione della domanda notificata il 16.10.2008 e condannando
al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 per compensi ed Parte_1 euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a., con attribuzione, e ponendo le spese per le espletate consulenze definitivamente a carico dell'attore. In sintesi il Tribunale di Benevento ha fondato la decisione la controversia sulla base, sostanzialmente, di tre rationes decidendi:
1. Ha preliminarmente rilevato la sussistenza dell'atto divisionale del 29.9.1976 intercorso tra i germani e , le cui sottoscrizioni sono state CP_3 Persona_2 ritenute autografe all'esito della ctu grafologica disposta a seguito del disconoscimento dell'attore e al conseguente procedimento di verificazione;
2. ha ritenuto fondata l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto per la frazione materiale convenzionalmente assegnata al germano con il detto atto divisionale, per avere esercitato dalla morte Per_2 del fratello, avvenuta nel 1979, il possesso indisturbato del bene;
ciò sulla base della documentazione “attestante il pagamento dell'imposta fondiaria e quella comunale sugli immobili”;
3. ha poi ritenuto che la domanda attorea non avesse
“superato il vaglio dell'an dividendum sit”, per non avere l'attore provato la composizione dell'asse ereditario, non essendo al riguardo sufficiente la dichiarazione di successione (in quanto avente valore meramente fiscale).
2. Il giudizio di appello.
pagina 3 di 17 ha censurato la detta sentenza n. 664/2016 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei Parte_1 seguenti motivi di gravame. Con il primo motivo ha sostenuto, innanzitutto, che il giudice De Luca, che aveva pronunciato alcune ordinanze in corso di causa - nominando anche quale ctu la grafologa , di cui aveva recepito Persona_3 CP_ acriticamente le incredibili valutazioni e, successivamente, il geom. senza tener conto dei criteri di ripartizione degli oneri probatori, per accertare l'esatta individuazione dei terreni e degli immobili oggetto dell'atto di divisione stipulato tra i germani e in data 29.9.1976) - si sarebbe dovuto astenere, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, c.p.c., CP_2 Per_2 essendo stato praticante avvocato, in Benevento, nello studio dei difensori della controparte, avv.ti Romano, e CP_2
Montella. Ha poi aggiunto che l'ordinanza con cui il giudice Caturano (che poi aveva deciso la causa), nel rinviare la causa all'udienza del 15.7.2015, aveva ritenuto, tra l'altro, che la prova per testi da lui (dall'attore/appellante, si intende) non fosse rispettosa dei canoni di cui all'art. 244 c.p.c., non avesse tenuto conto di tutti gli atti di causa, lo avesse privato del diritto di provare le proprie istanze e di “comprovare in merito a quelle di ”, e avesse così esonerato il convenuto dal CP_2 provare, nei modi di legge (art. 1158 c.c.), le proprie istanze. E, inoltre, ha ritenuto che il giudice di prime cure non avesse motivato adeguatamente in ordine alle conclusioni rassegnate all'udienza del 15.7.2015, richiamate e puntualizzate con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., in ordine alla nullità dell'istruttoria espletata per la mancata astensione del giudice De
Luca, nonché per il mancato rispetto degli artt. 214 c.p.c. correlato all'art. 2702 c.c., non dovendo la consulenza grafologica essere disposta in merito alla scrittura datata 29.9.1976, non avendo egli (l'attore, si intende) sottoscritto la detta scrittura.
Con il secondo motivo ha sostenuto che la sentenza impugnata dovesse essere annullata anche Parte_1 perché la linea difensiva di era stata fuorviante, riguardando la divisione di cui alla scrittura del 29.9.1976 i soli beni CP_2 caduti in successione in seguito alla morte del padre, , e non anche della madre , non Controparte_4 Parte_2 considerando anche, quanto all'eccezione di usucapione ex adverso sollevata, che l'art. 1158 c.c. avrebbe imposto una prova certa e rigorosa dei relativi presupposti. Con il terzo motivo l'appellante ha sostenuto, innanzitutto, che il Tribunale di
Benevento non avesse compreso che la scrittura del 29.9.1976, peraltro non firmata da (così come quella CP_5 del 26.2.1976), non regolamentasse affatto la proprietà di entrambi i genitori dei , aggiungendo che la sentenza CP_2 fosse errata nella parte in cui aveva recepito gli accertamenti peritali nonostante fossero stati contestati, sia in ordine alla ctu CP_ grafologica sia in ordine a quella espletata dal geom. in tale ultimo caso senza che fosse stata neanche chiesta dai difensori del convenuto. Ha lamentato, poi, che il giudice di prime cure: - avesse erroneamente ritenuto non probanti le denunce di successione;
- avesse omesso di valutare i numerosi estratti catastali da cui sarebbe emersa la prova, ad avviso dell'appellante, della intestazione, da molti anni, in suo favore, dei beni da dividere;
- non avesse fornito idonea motivazione per quanto concerne i beni, richiamati anche con la memoria istruttoria del 27.7.2009, alienati con la volontà sua
(dell'attore/appellante, si intende) e di;
- avesse escluso, con motivazione inaccettabile, ai fini della CP_2 dimostrazione dell'interruzione del possesso ad usucapionem (ritenendo erroneamente che la volontà interruttiva dovesse manifestarsi, al riguardo, con atto giudiziario), la prova riferita al chiesto intervento di un maresciallo dei Carabinieri. E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) sospendere ante omnia la esecutività della impugnata sentenza;
2) previa declaratoria di fondatezza dei suindicati tre motivi, sentenziare la nullità ed improduttività di effetti dell'impugnata sentenza, accogliendo le eccezioni ed istanze fissate nei motivi stessi, da intendersi qui di seguito per ripetute e trascritte;
3) decidere conseguentemente come per legge;
4) accogliere – per converso – le eccezioni, istanze –
pagina 4 di 17 anche inerenti la chiesta prova per testi articolata nel rispetto della volontà per niente rigorosa del Legislatore, espressa con l'art. 244 c.p.c.- nonché e conclusioni fissate sia nell'innanzi trascritto atto di citazione, sia nel verbale conclusionale datato 15.7.2015. 5) decidere conseguentemente come per legge;
6) emettere ogni altra decisione in giustizia dell'appellante; 7) decidere come per legge circa il pagamento delle spese processuali.”. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 20.7.2017, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per CP_3 difetto di specificità dei motivi, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto (o, qualora fosse stata disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, che fosse accolta l'eccezione riconvenzionale di usucapione e che fosse dichiarati i beni già divisi tra le parti come da atto divisionale del 29.9.1976), il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con la detta sentenza non definitiva n. 5340/2023 questa Corte ha così statuito:
“
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 664/2016 emessa Parte_1 dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 2.3.2016, ed in parziale riforma di tale sentenza: a) dichiara la sussistenza del diritto di di procedere allo scioglimento della comunione limitatamente al terreno sito in NO, Parte_1 località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e al terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27; b) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
2. Rimette la regolamentazione delle spese processuali alla pronuncia definitiva.”.
In particolare, con la detta sentenza è stato rigettato il primo motivo di gravame e sono stati accolti, per quanto di ragione, il secondo e il terzo motivo, sulla base della seguente motivazione:
“In base a quanto detto in precedenza (a proposito della divisione negoziale del 1976 e dell'accoglimento dell'eccezione di usucapione per la parte dei beni assegnata a ), va precisato che restano da esaminare le domande attoree CP_5 in relazione soltanto ai restanti beni indicati in citazione e, cioè, in relazione al terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e al terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27.
Ed invero, in relazione a tali beni (appartenuti a ) era lo stesso convenuto che aveva dedotto (cfr. pgg. 8 e 9 Parte_2 della comparsa di risposta depositata in primo grado il 5.1.2009) che non fossero rientrati nel detto atto divisionale, eccependo, però, anche in questo caso, l'usucapione ventennale. Non essendosi, però, il Tribunale di Benevento, pronunciatosi espressamente, con la sentenza n. 664/2016, (anche) sulla detta eccezione di usucapione (posto che, si ribadisce, ancora una volta, la pronuncia ha riguardato, sul punto, solo l'usucapione della parte dei beni assegnata a
) e non avendo lo stesso proposto appello incidentale avverso tale omessa pronuncia, il terzo CP_5 CP_2
e il secondo motivo dell'appello proposto da vanno esaminati in relazione ai detti beni. E, sul Parte_1 punto, effettivamente il primo giudice non ha considerato che, in base alle risultanze catastali (prodotte da parte attrice, e contenute nel relativo fascicolo cartaceo agli atti) tali terreni appartenevano in comunione (ciascuno per ½) alle parti in causa
(ossia a e a ). Il che – attesa la pacifica originaria appartenenza dei detti terreni a Parte_1 CP_2 conferma la contitolarità degli stessi agli attuali aventi causa, ossia alle parti del presente giudizio. Va detto, Parte_2 invero, che, al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/03/2019, n. 7567).”. pagina 5 di 17 Ragion per cui con tale sentenza è stata accertata la sussistenza del diritto di “di Parte_1 domandare la divisione limitatamente al terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103
e 172, e al terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27.” e “Risolta, così, la questione concernente l'an dividendum sit”, la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata, disponendo, come da separata ordinanza, ai sensi degli artt. 356 e 279, n.4, c.p.c., per il quomodo della divisione nonché per l'accertamento anche del valore locativo del terreno in catasto al fg. 4, particella 172, dalla data del decesso di
, ossia dal 21.9.1997, in relazione alla domanda di frutti spiegata, al riguardo, in primo grado, Persona_1 dall'attore, e ribadita in questa sede.
Dunque, pe il prosieguo del giudizio ai detti fini, con separata ordinanza depositata il 18.12.2023 è stato così disposto:
“Letto l'art. 194 disp. att. c.p.c., dispone una C.T.U. nominando, a tal fine, il dott. (agronomo) Persona_4
, Via Perillo in Montemiletto (AV), per rispondere ai seguenti quesiti: 1) Esaminata la documentazione
[...] acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni da dividere (terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27) e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota (tenendo conto di quanto accertato da questa Corte, su tale aspetto, con sentenza parziale emessa in data odierna); 2) descriva dettagliatamente i suddetti beni e ne dia la rappresentazione grafica e fotografica;
3) verifichi se i detti beni siano comodamente divisibili ai sensi dell'art. 720 c.c., ossia se, sotto l'aspetto strutturale, il frazionamento dei beni sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico- funzionale, se la divisione non incida sull'originaria destinazione dei beni e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione dei beni stessi;
4) predisponga, in caso di risposta affermativa al quesito sub. 3, un progetto di comoda divisione;
5) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente
i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
6) rilevi se i beni presentino o meno, i requisiti che ne consentano la commerciabilità; 7) indichi il giusto valore locativo del terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particella 172, dal 21.9.1997 all'attualità (ossia il canone mensile di affitto astrattamente percepibile da tale data sino all'attualità), verificando attualmente da chi sia occupato…”.
Espletata la ctu, e non essendo state formalizzate eventuali intese transattive prospettate dalle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 15.10.2024 (con decreto del 18.9.2024), disponendo che tale udienza si svolgesse pagina 6 di 17 mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
La detta udienza del 15.10.2024, poi, si è svolta “in presenza”, a seguito della richiesta formulata dalle difese di entrambe le parti in tal senso.
Alla detta udienza (fissata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza dell'11.7.2014), le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi chiedendo la decisione della causa e, comunque, un breve rinvio per poter perfezionare il prospettato accordo transattivo.
Non essendosi perfezionato tale accordo, alla successiva udienza del 12.11.2024 (in cui è comparso solo il difensore, avv. Giuseppina Mancino, dell'appellato) la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ribadito che, come già detto con ordinanza del 26.2.2024, non è possibile statuire in questa sede sulle questioni già decise con la detta sentenza non definitiva n. 5340/2023, posto che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/04/2023, n. 9968; Sez. I, Ord.,
31/12/2020, n. 29988; Sez. lavoro, 16/06/2014, n. 13621; Sez. III, 16/02/2001, n. 2332).
In altri termini, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/08/2009, n.
18898).
****
Fatta questa necessaria premessa, la Corte deve esaminare, allora:
a) Le modalità con cui procedere alla divisione - chiesta in primo grado da - Parte_1 limitatamente al terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e al terreno sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27 (essendo stato accertato, con la sentenza non definitiva più volte richiamata, il diritto di di procedere alla divisione di tali terreni); Parte_1
b) sempre limitatamente al terreno di cui al fg. 4, particella 172, la domanda, formulata, al riguardo, in primo pagina 7 di 17 grado, dall'attore e ribadita in questa sede, volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento dei frutti per averlo occupato, in via esclusiva, arbitrariamente.
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In ordine al primo aspetto la Corte rileva che il ctu nominato, dott. agr. , ha accertato, per Persona_4 quanto rileva in questa sede, che:
Le particelle n. 103-172 del foglio n. 4 e le particelle n. 27-28-179 del foglio n. 19 ricadono in zona agricola normale “En”; e sono comproprietari, ciascuno per ½, del terreno ubicato CP_2 Parte_1 in località Monna del Comune di NO (BN), in Catasto Terreni al foglio di mappa n°4, particelle nn. 103-172; il terreno riportato in catasto con il mappale n. 103 è, allo stato attuale, incolto e la vegetazione presente è costituita da alcune piante di ulivi e querce, mentre catastalmente viene riportato come seminativo di classe 4; il terreno riportato in catasto con il mappale n. 172 allo stato attuale si presenta lavorato, catastalmente, per circa
2413 mq;
è un terreno a seminativo arborato di classe 3, mentre per circa 1147 mq. è un uliveto di classe 2 a seguito di una variazione colturale avvenuta nell'anno 2007; l'uliveto è costituito da piante di ulivi anche secolari;
le particelle sopra richiamate al momento sono utilizzate e lavorate da , così come espressamente CP_2 riferito dalle parti in sede di sopralluogo;
e sono comproprietari, ciascuno CP_2 Parte_1 per ½, del terreno ubicato in località Letizia del Comune di NO (BN), in Catasto Terreni al foglio di mappa n°19, particelle nn. 27-28-179; la particella n. 27 al momento risulta incolta e si presenta con una vegetazione a bosco con tratti anche inaccessibile per la folta vegetazione di sottobosco;
la particella n. 179, che è stata ispezionata, ha una vegetazione a bosco con piante di querce di varia età da 20 a 40 anni con un sottobosco accessibile;
la stessa confina con le particelle n. 291-37-182-35-31 e ruscello del foglio n. 19: all'interno della particella n. 179 ricade un vano diroccato riportato in catasto con il mappale n. 28; gli immobili oggetto della relazione non sono gravati da formalità pregiudizievoli presso l'Agenzia del Territorio di Benevento.
In ordine, poi, alla stima di tali beni, il ctu ha, innanzitutto, indicato il criterio (ossia il metodo sintetico comparativo) e le fonti utilizzate, chiarendo analiticamente, sul punto, anche le ragioni per le quali non sia stato possibile adottare la c.d. stima analitica, secondo quanto di seguito riportato:
“Per individuare l'attuale valore di mercato degli immobili, lo scrivente ha assunto informazioni presso operatori economici, tecnici, mediatori ed esperti della zona e Comuni limitrofi, mediando e confrontando i dati raccolti con la propria esperienza professionale. Lo scrivente ha inoltre consultato i vigenti listini dell'Agenzia delle Entrate e i principali siti di vendite immobiliari on line (es. Idealista, casa.it) (vedi allegato F), nonché dal Bollettino Ufficiale della Regione Campania dei valori fondiari medi per l'anno 2023 di cui alla legge n. 590/65 relativo alla 2^ Zona parte collinare dove ricade il Comune di
NO (vedi decreto dirigenziale della Regione Campania n. 743 del 16/11/2023) (vedi allegato F). Per la determinazione della stima degli immobili si procede con i valori come di seguito: -seminativo € 15.129,60/ha = € 1,51/mq -seminativo arborato € 21.132,64/ha = € 2,11/mq -uliveto € 13.421,42/ha = € 1,34/mq -terreno agricolo coltivato a frutteto, vigneto e uliveto € 5,00/mq -terreno agricolo non edificabile/bosco € 3,50/mq 14 Prima di procedere alla stima e divisione dei beni pagina 8 di 17 dobbiamo dapprima conoscere, apprezzare e valutare le caratteristiche che li distinguono. La conoscenza delle caratteristiche deve essere effettuata nel duplice aspetto della loro realtà all'attualità e delle previsioni che può dare il mercato, relativamente alla loro eventuale evoluzione nel tempo. Le caratteristiche intrinseche dei fondi dipendono dalla zona in cui sono ubicati. Per procedere al progetto di divisione è indispensabile stabilire preventivamente il valore venale degli immobili interessati, cioè l'entità corrispondente in moneta del valore che avrebbero gli immobili se immessi in commercio, in un regime di ordinarietà, prescindendo da valori anomali indotti da fenomeni speculativi che comunque possono essere presenti in una libera trattazione di mercato. I procedimenti di stima che si adottano in estimo, sono sostanzialmente due: 1) Stima sintetica o comparativa 2) Stima analitica La prima si effettua comparando il bene da valutare con altri similari, ubicati nelle adiacenze, dei quali siano a conoscenza i prezzi di vendita attuali o recenti. La seconda, si effettua per capitalizzazione dei redditi netti ritraibili e si svolge in tre fasi successive: a) calcolo del beneficio fondiario netto, soggetto a capitalizzazione;
b) determinazione del saggio di capitalizzazione;
c) eventuali aggiunte e detrazioni al valore capitale, per tenere conto di altre possibili, transitorie, attività o passività. L'applicazione di questa seconda procedura di stima presuppone una razionale rispondenza tra redditi e valori capitali, nonché un'abbondante conoscenza dei redditi dei quali è necessario giudicarne la congruità, ordinarietà e continuità nel tempo da venire;
poiché non sussistono, nella fattispecie, tali condizioni, questo metodo non verrà preso in considerazione in questa relazione estimativa. Raccolte una serie di informazioni e consultate le tabelle dettate dalla Regione Campania (decreto n. 743/2023) il sottoscritto procede ad una media tra il Valore agricolo medio della zona e vendite on line di terreni simili a quelli in esame e procede con
l'applicazione del metodo comparativo che la moderna dottrina ammette nel più assoluto rigore. Esso consiste in tre fasi distinte: 1) ricercare il maggior numero possibile di beni analoghi a quello oggetto di stima per i quali sia possibile avere un prezzo certo;
2) ordinamento dei valori numerici raccolti collegandoli al bene analogo corrispondente;
3) scelta del bene analogo aventi maggior numero di caratteristiche simili al bene oggetto di stima, assumendo il prezzo associato a tale bene come il valore oggetto di stima. Sulla determinazione del valore venale di un immobile concorrono, inoltre, in maniera positiva e negativa, alcune caratteristiche economiche che possono essere riunite in due gruppi: intrinseche ed estrinseche.
A tal scopo sono stati valutati le seguenti caratteristiche diffuse della zona e quelle proprie dei terreni interessati: A) caratteristiche estrinseche: -mercato nella zona, caratteristiche del comprensorio (urbanistiche, edilizie ed economico- sociali), caratteristiche ubicazionali e servizi esterni. B) caratteristiche intrinseche: -orientamento, configurazione plano- altimetrico e geologia del terreno, destinazione urbanistica, consistenza complessiva. Tenendo conto dei suddetti elementi, si dovranno operare aggiunte o detrazioni che differenziano l'immobile da valutare rispetto a quelli assunti per comparazione, dei quali sono stati rilevati i prezzi noti, certi e recenti.”
Il consulente di ufficio, poi, ha proceduto, sulla scorta del detto criterio, a valutare il valore di mercato dei terreni in questione.
In particolare, quanto al terreno n. 1 (ossia al terreno riportato in catasto al fg. 4, particelle nn. 103-172), dopo aver spiegato che, sebbene a destinazione agricola, non abbia una potenzialità commerciale appetibile, ha stimato il relativo valore di mercato in euro 14.927,00.
E, quanto al terreno n.2 (in catasto al foglio n. 19, particelle nn. 27-28-179), ha stimato il relativo valore di pagina 9 di 17 mercato, tenendo conto di tutti i dati tecnici ed economici a disposizione, in euro 26.784,00.
In definitiva, il ctu ha stimato il valore più probabile di mercato dei beni oggetto di divisione, complessivamente, in €. 41.711,00 (euro 14.927,00 + euro 26.784,00), spettando, pertanto, a ciascuno dei due condividenti (titolare, ognuno, della quota ideale del 50%), una quota di tali beni pari ad € 20.855,00.
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Sul punto il consulente di ufficio ha anche risposto in modo specifico, ed immune da vizi logici e giuridici, alle osservazioni del consulente (dott. agr. ) di parte appellata, ragion per cui questa Corte Persona_5 ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il dott. agr. , così motivando, sul punto, per Persona_4 relationem (cfr., Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/02/2024, n. 4356; Sez. III, Ord., 09/02/2024, n. 3740; Sez. I, Ord.,
16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/06/2024, n. 17151; Sez. II, Ord., 17/06/2024, n.
16748), senza che sia necessaria la rinnovazione della consulenza chiesta dalla difesa dello stesso . CP_2
In particolare il ctu, dopo aver evidenziato, per quanto riguarda la descrizione di tutti i terreni, l'esaustività della bozza della perizia in tutte le sue parti (richiamando le pagine nn. 8-9-12), nonché l'intero servizio fotografico costituito da n. 38 foto, ha risposto alla contestazione circa l'applicazione, in concreto, del metodo di stima sintetico comparativo (sostenendo, il consulente della parte appellata, che alla corretta enunciazione dei criteri adottati per la stima non fosse seguita una corretta applicazione degli stessi secondo i dettami della dottrina estimativa), evidenziando come il calcolo del “più probabile valore di mercato” (necessario per il calcolo della quota spettante a ciascuno dei condividenti) non corrisponda al “reale valore di mercato”, trattandosi quest'ultimo di un dato “postumo”, cioè constatabile e consolidato solo al momento di una eventuale vendita dei beni.
E ha rilevato, soprattutto, quanto alle fonti di convincimento, che “I prezzi applicati nella stima sono i prezzi medi scaturiti dalla sommatoria dei valori agricoli medi pubblicati dalla Regione Campania per l'anno 2023 e relativi al 2
Zona parte collinare dove ricade in Comune di NO (BN), con i listini di Agenzie immobiliari di beni similari, nonché da esperienze maturate dal sottoscritto negli anni di professione e dopo avere redatto numerose CTU per diversi Tribunali Civili.”.
Quanto, poi, alla contestazione del consulente dell'appellato circa l'entità del deprezzamento dei terreni censiti sul foglio 19, perché interclusi, il dott. , anche in questo caso correttamente, ha evidenziato: “Per Persona_4 raggiungere il terreno riportato in catasto al foglio 19 particelle n. 27-28-179 come riferito in sede di sopralluogo dal sig. si è sempre esercitato il passaggio percorrendo una stradina larga ml 3,00 circa fino a CP_2 raggiungere la particella n. 33-34 (altra ditta) del foglio 19 fino ad oggi senza essere stati ostacolati da alcuno.
Altrimenti come già riferito, se ciò non fosse vero, il fondo sarebbe intercluso e il diritto per accedervi va fatto valere nelle sedi competenti (fino ad oggi ciò non si è verificato)”.
Inoltre il ctu ha risposto adeguatamente anche in ordine alla contestazione concernente l'entità del deprezzamento dei terreni censiti sul foglio 19 perché gravati dal livello, ponendo in evidenza che i valori stimati pagina 10 di 17 dal consulente di parte (da 0,42 €/mq del seminativo ad 1,83 €/mq del seminativo arborato) fossero riferiti alle tabelle della Regione Campania per l'annualità 2019 (Burc n. 5/2019) e non a quelle del 2023 (Decreto
Dirigenziale I n. 743/2023), non essendo condivisibile, pertanto, quanto calcolato dal dott. neppure Persona_5 sotto il profilo logico, propugnando un deprezzamento di valore eccessivo dei beni.
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Quanto alle modalità per addivenire allo scioglimento della comunione tra le parti in relazione ai due terreni più volte menzionati, il ctu ha predisposto una prima ipotesi divisionale in relazione alla quale, tenendo conto del valore delle quote spettanti a ciascuno dei condividenti, pari ad € 20.855,00, l'assegnatario della quota n. 1 (cioè del terreno riportato in catasto al fg. 4, particelle nn. 103-172), del valore di € 14.927,00, avrebbe diritto di ricevere dall'altro, assegnatario della quota n. 2 (ossia del terreno riportato in catasto al fg. 19, nn. 27-28-179), del valore di
€. 26.784,00, un conguaglio di euro 5.899,00.
In realtà, quanto al conguaglio, si è trattato di un mero errore (materiale) di calcolo del ctu, se è vero che l'eccedenza tra il valore della quota n.2 (euro 26.784,00) rispetto a quello della quota ideale spettante a ciascun condividente (euro 20.855,00) è pari ad euro 5.929,00 (del resto dello stesso ammontare, specularmente, della differenza tra il detto valore della quota ideale spettante a ciascun condividente, e quello della quota n.1, pari ad euro 14.927,00).
Il ctu, poi, ha “consigliato” – nell'ambito di una seconda ipotesi divisionale- che, con l'assenso delle parti, si procedesse alla vendita, da parte di uno dei comproprietari ed in favore dell'altro, della quota spettante ad uno di essi, secondo i valori di stima meglio indicati nella ctu.
E, infine, ha predisposto la seguente terza ipotesi divisionale:
Quota n. 1: attribuzione delle particella n. 27 del foglio n. 19 e della particella n. 172 del foglio n. 4 (valore complessivo euro 21.252,00); quota n. 2: attribuzione delle particelle n. 228-179 del foglio n. 19 e della particella n. 103 del foglio n. 4 (valore complessivo: euro 20.459,00), con la previsione di un conguaglio (€.793,00) che l'assegnatario della quota n. 1 avrebbe dovuto versare all'assegnatario della quota n. 2.
Al riguardo il consulente ha, tuttavia, precisato che, se fosse stata accettata questa proposta di divisione, sulla particella n. 27 del foglio n. 19 si sarebbe dovuta costituire una diritto di servitù di passaggio di larghezza minimo di ml. 2,50 da collocarsi a confine con la particella n. 33 (in altra Ditta) e mediante attraversamento di un vallone posizionato tra le particelle n. 27-179, per poter accedere alle particelle n. 179-28 del foglio 19.
Ciò posto, lo scioglimento della comunione sui due terreni in questione va disposto tenendo conto della prima ipotesi divisionale predisposta dal ctu.
Trattandosi, infatti, di due fondi potenzialmente attribuibili, ciascuno, ad ognuno dei due condividenti (con il pagamento di un conguaglio in denaro di non rilevante entità), non viene in rilievo, nel caso di specie, l'art. 720
c.c., riguardante la non comoda divisibilità degli immobili facenti parte della comunione.
pagina 11 di 17 Peraltro, tale norma prevede l'attribuzione del bene non comodamente divisibile ad uno dei condividenti con addebito dell'eccedenza - o, come extrema ratio, la vendita a terzi del bene (e non la vendita della singola quota ad uno dei condividenti, come invece ipotizzato dal ctu nell'ambito della seconda ipotesi divisionale) - in caso di mancanza di richieste di attribuzione.
Nel caso di specie vanno applicati, invece, gli artt. 726, 727, 728 e 729 c.c. (concernenti la formazione e l'attribuzione delle porzioni del compendio divisibile), emergendo chiaramente la possibilità di addivenire alla formazione delle porzioni in natura (ex artt. 726 e 727 c.c.) in base alle quote (ideali) spettanti ai 2 condividenti, con un conguaglio in denaro (art. 728 c.c.) pari, come detto, ad euro 5.929,00 (dunque non particolarmente elevato), a carico dell'assegnatario del terreno riportato in catasto al fg. 19, nn. 27-28-179.
Il concetto di incomoda divisibilità va commisurato, infatti, alla massa e non al singolo bene dividendo, perchè il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, sancito dall'art. 718 c.c., non significa diritto a una porzione di ciascun bene bensì, come chiarisce dell'art. 727 c.c., comma 1, diritto a una porzione formata, per quanto possibile, in modo da riprodurre la composizione qualitativa della massa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02/02/2023, n.
3139).
In altri termini, in sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 08/09/1994, n. 7700; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
29/11/2011, n. 25332).
E il principio in base al quale la divisione deve avere luogo, di massima, in natura, non esclude la possibilità del ricorso correttivo del conguaglio in danaro previsto dall'art. 728 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/05/1996, n. 4499; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/07/2019, n. 17875).
Il che esclude anche la terza ipotesi divisionale redatta dal ctu, posto che, ove fosse recepita si dovrebbe, si ribadisce, dare luogo alla costituzione di una servitù di passaggio (il che escluderebbe la comoda divisibilità del complesso immobiliare in oggetto;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/10/2023, n. 27984; Sez. II, Ord., 28/07/2021, n.
21612; Sez. II, Ord., 23/04/2018, n. 9979; Sez. II, Ord., 13/10/2017, n. 24185).
Ciò posto, va aggiunto che, in materia di divisione, appartiene al tema decisionale lei determinazione delle quote e delle relative modalità di formazione ed assegnazione sulla cui base regolare la divisione medesima (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28/05/2008, n. 14008), rientrando pienamente nell'ambito dei poteri di valutazione del giudice il migliore soddisfacimento dei diritti dei condividenti (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02/09/2016, n. 17519; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 12/12/2017, n. 29733) e che, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio pagina 12 di 17 dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c., a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 06/05/2021, n. 11857; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 29/12/2023, n.
36456; Sez. II, Ord., 02/11/2023, n. 30369; Sez. II, Ord., 19/12/2022, n. 37124; Sez. II, 16/12/2021, n. 40426; Sez.
VI - 2, Ord., 01/12/2021, n. 37766; Sez. II, 11/07/2019, n. 18683).
In particolare, può costituire valida ragione per derogare al sorteggio anche l'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto occupato da molti anni (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/12/2023, n. 36456 cit.; Sez. II, Ord.,
02/11/2023, n. 30369 cit.; Sez. II, 12/02/2013, n. 3461; sull'applicabilità, in forza del generale richiamo dell'art. 1116 c.c., dell'art. 729 c.c. anche alla divisione di cose comuni, ossia al di fuori della materia ereditaria, cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n. 1091).
Alla luce di tali principi, pertanto, il criterio dell'estrazione a sorte può essere derogato provvedendo allo scioglimento della comunione in relazione ai detti terreni mediante l'attribuzione, ai sensi dell'art. 729 c.c., a
, della proprietà esclusiva del terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle CP_2
103 e 172, costituendo un dato pacifico (in base alle allegazioni difensive delle parti nonché sulla base degli accertamenti, come detto, del ctu) che il detto terreno è occupato ed utilizzato dallo stesso appellato.
Ragion per cui l'altro terreno oggetto di comunione, sito in NO, località Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 27, 28 e 179, va attribuito in proprietà esclusiva , con pagamento del Parte_1 conguaglio, ex art. 728 c.c., a carico di quest'ultimo ed in favore della controparte, nella misura di euro 5.929,00.
Non va disposta, inoltre, la rivalutazione monetaria in relazione a tale conguaglio, essendo recente la stima operata dal ctu (nell'ambito della relazione depositata il 26.8.2024), e non essendo emerso dagli atti di causa che vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene rispetto all'epoca di tale stima.
Al riguardo va, infatti, detto che la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poichè concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, a condizione, però, che vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, e che la parte interessata a tale accertamento adempia all'onere di allegare l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/02/2022, n. 4471; Sez. II,
13/06/2019, n. 15926).
Il tutto con la precisazione che la presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2646
c.c.
pagina 13 di 17 ****
La sentenza n. 664/2016 del Tribunale di Benevento va riformata, infine, anche con riferimento all'ulteriore domanda formulata da in primo grado (con l'atto di citazione), volta ad ottenere la Parte_1 condanna di al pagamento dei frutti relativamente al terreno in catasto al fg. 4, particella 172. CP_2
Tale domanda, infatti, era stata rigettata dal Tribunale di Benevento unitamente agli altri petita che presupponevano la sussistenza della comunione invocata dall'attore.
Ma riscontrata, in questo grado di appello, la comunione tra le parti in relazione (e limitatamente) ai detti terreni
(a fronte, cioè, di tutti gli altri oggetto della domanda di divisione introduttiva del giudizio, rigettata dal primo giudice e confermata, con riferimento a tali altri beni, da questa Corte, con la detta sentenza non definitiva n. 5340/2023, reputando infondato il primo motivo di gravame), la domanda in esame va accolta.
Ed infatti, la lamentata occupazione esclusiva, da parte di , del detto terreno (in catasto al fg. 4, CP_2 particella 172), dalla data del decesso di , ossia dal 21.9.1997 sino all'attualità, non è stata Persona_1 contestata dal convenuto (tanto da averne richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del relativo acquisito per usucapione, per averlo posseduto da oltre trent'anni).
E tale occupazione ha trovato riscontro, quanto all'attualità, anche sulla base degli accertamenti del ctu, si ribadisce.
In ordine al quantum debeatur va detto che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/07/2019, n. 17876 Sez. II, 05/04/2012, n. 5504).
E, al riguardo, il ctu, dott. agr. , dopo aver premesso che il terreno riportato in catasto al Persona_4 foglio 4, particella n. 172 del Comune di NO (BN), allo stato attuale è utilizzato/occupato da CP_2
(così come riferito dalle parti presenti in sede di sopralluogo), ha stimato il giusto valore locativo del detto terreno, dal 21.9.1997 sino al 30.4.2024 (319 mesi), nell'importo complessivo, rivalutato, di euro 2.420,00 (pari ad €
7,58/mensili).
Anche in questo caso il ctu, con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, ha indicato i criteri e le fonti per arrivate a tale stima, spiegando che “da una attenta indagine presso studi professionali, centri CAA, con il confronto con terreni simili sia come giacitura, caratteristiche fisiche e qualità di coltura, è emerso che alla data del 21/09/1997 il canone medio ettaro era pari a lire 300.000/Ha (oggi € 154,00/Ha) da rivalutare secondo gli indici Istat.”.
In relazione a tale valutazione ha mosso osservazioni soltanto la difesa dell'appellante, anche in riferimento alle quali, però, il ctu ha risposto adeguatamente, evidenziando come la detta difesa non avesse quantificato nè dimostrato il maggior importo del canone di locazione che sarebbe stato congruo rispetto al terreno in questione, rappresentando, altresì, in relazione alla osservazione del difensore del - secondo cui l'olivo Pt_1
pagina 14 di 17 (diversamente dalla vite) è una pianta che non richiede trattamenti continui e speciali, sicché le spese sono limitate alla raccolta dei frutti- che “anche l'ulivo ha bisogno di diversi trattamenti che comportano spese contro la mosca, spese di concimazione, spese di raccolta e molitura ecc”.
Ragion per cui questa Corte ritiene di aderire, anche sul punto, alle conclusioni cui è pervenuto il dott. agr. Per_4
, senza che sia necessaria l'integrazione della consulenza richiesta, a tal proposito, dalla difesa dello
[...] stesso . Parte_1
Ciò, però, adeguando l'importo dell'indennità dovuta da a tenendo conto CP_2 Parte_1 anche delle ulteriori 10 mensilità (da Maggio 2024 a Febbraio 2025) decorrenti dalla mensilità successiva a quella considerata dal ctu sino alla data della presente sentenza (ossia sino a Febbraio 2025, essendosi tale occupazione protratta per tutto il giudizio di secondo grado;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 18/11/2021, n.
35210).
In definitiva, l'importo di euro 2.420,00 (stimato dal ctu moltiplicando il canone mensile, rivalutato, pari ad € 7,58, per 319 mensilità), va integrato con l'ulteriore importo di euro 75,8 (euro 7,58 per ulteriori 10 mensilità).
Ragion per cui deve corrispondere a la somma di euro 2.495,8 (euro CP_2 Parte_1
2.420,00 + euro 75,8).
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La Corte rileva, inoltre, l'inammissibilità della ulteriore richiesta formulata da con la Parte_1 comparsa conclusionale depositata il 10.1.2025 (richiesta non formulata neanche con l'atto di appello), volta ad ottenere che fosse ordinato al “Direttore delle Poste di NO di svincolare le somme di cui al libretto postale, da tempo sottoposte a pignoramento presso terzi, disponendo che possa utilizzare Parte_1 liberamente le somme stesse;
”, trattandosi evidentemente di una richiesta da formulare, eventualmente, in sede esecutiva (avendo l'appellante fatto riferimento ad un pignoramento presso terzi) anziché in fase di cognizione e, peraltro, con la detta comparsa conclusionale che, tuttavia, ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e pertanto, non è consentito pronunciarsi su questioni nuove prospettate per la prima volta con tale atto nel procedimento d'appello (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/06/2024, n. 17592).
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La riforma parziale della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, tenuto conto dell'esito complessivo della lite - e, dunque, dell'accoglimento soltanto parziale (ossia limitatamente a due soli terreni) della domanda di divisione proposta in primo grado da , Parte_1 nonché dell'accoglimento soltanto parziale anche della domanda di condanna del convenuto/appellato al pagina 15 di 17 pagamento dei frutti (ossia limitatamente al solo terreno in catasto al foglio 4, particella n. 172 del Comune di
NO, pur essendo stata formulata anche con riferimento alle particelle 390 e 551 del foglio 9 in relazione alle quali, però, è stata rigettata dal Tribunale di Benevento e confermata da questa Corte con la sentenza non definitiva n. 5340/2023)- risulta giustificata, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
Per la stessa ragione le spese delle ctu espletate in primo grado e di quella espletata in appello (spese da regolare in questa sede in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste, definitivamente, per metà a carico di e per Parte_1
l'altra metà a carico di . CP_2
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Non è, infine, applicabile la condanna di cui all'art. 96 c.p.c., invocata dall'appellato con la comparsa conclusionale depositata il 10.1.2025, lamentando la scorrettezza del comportamento processuale della parte appellante.
Ciò per il rilievo assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, dell'assenza del requisito della “totale soccombenza” della controparte (cioè dell'appellante) richiesto dalla detta norma (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
30/05/2024, n. 15232; Sez. II, Ord., 09/02/2022, n. 4212).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1991/2017 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 664/2016 Parte_1 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 2.3.2016 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a. Dispone lo scioglimento della comunione tra e , in relazione al terreno Parte_1 CP_2 sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, particelle 103 e 172, e al terreno sito in NO, località
Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 28, 179 e 27, secondo le seguenti modalità:
Attribuisce a la proprietà esclusiva del terreno sito in NO, località Monna, in catasto al fg. 4, CP_2 particelle 103 e 172, e a la proprietà esclusiva del terreno sito in NO, località Parte_1
Letizia, in catasto al fg. 19, particelle 27, 28 e 179, previo pagamento, a carico di ed in Parte_1 favore di , di un conguaglio pari ad euro 5.929,00. CP_2
b. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di CP_2 Parte_1 euro 2.495,8 a titolo di indennità per l'occupazione, in via esclusiva, del terreno sito nel Comune di NO (in catasto al foglio 4, particella n. 172).
2. Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti e pone le spese di tutte le ctu espletate, sia in primo grado che in appello, come liquidate nel corso di tali gradi di giudizio, definitivamente a pagina 16 di 17 carico di nella misura del 50% e di nella restante misura del 50%. CP_2 Parte_1
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2646 c.c., in relazione alla statuizione di cui al capo 1/a del presente dispositivo.
Napoli, 25.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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