Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1982, n. 2756
CASS
Sentenza 4 maggio 1982

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Il contratto con cui una parte si obbliga in favore dell'altra ad una prestazione di opere avente per contenuto l'assistenza materiale e morale, anziché ad una prestazione di danaro o di altre cose fungibili, pur non costituendo contratto di rendita vitalizia, è pienamente ammissibile nel nostro ordinamento. ( V 3902/81, mass n 414564; ( V 50/80, mass n 403424; ( V 4801/78, mass n 394487).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1982, n. 2756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2756
    Data del deposito : 4 maggio 1982

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