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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1130/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1130/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GAMBERINI GRAZIA e dall'Avv. MANTELLO MARISA ed elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata
Email_1
-Appellante- contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LEONI CP_1 C.F._2
MARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Piazza Roma n.12;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
COLIVA MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n. 19;
-Appellati-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 638/2022 del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.3.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 638/2022 pubblicata in data 5.5.2022, ha rigettato le domande proposte da , volte a ottenere la condanna dell'Avv. Parte_1 CP_1 che lo aveva rappresentato e assistito nell'ambito di due procedimenti di
[...] opposizione a decreto ingiuntivo (n.r.g. 1883/2011, avanti al Tribunale di Verbania e n.r.g., 16075/2011, avanti al Tribunale di Bologna), al risarcimento dei danni subiti a causa della sua grave responsabilità professionale.
Il ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma – Pt_1 limitatamente al capo relativo all'attività defensionale prestata dal nel procedimento CP_1
n.r.g 1883/2011 – per illogicità della motivazione, erronea ricostruzione dei fatti, totale omissione della valutazione delle risultanze di causa ed erronea applicazione dei principi di diritto, nonché in punto di liquidazione delle spese di lite. L'avv. si è costituito in giudizio, contestando il fondamento dell'appello, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto, e proponendo, a sua volta, appello incidentale, per avere il Tribunale, pur correttamente rigettando le domande attoree, ingiustamente ritenuto sussistere un inadempimento al mandato professionale.
Si è costituita altresì , con il quale l'avv. aveva stipulato polizza Controparte_2 CP_1 per la responsabilità professionale, e già chiamata in manleva in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
***
Dato preliminarmente atto che il ha dichiarato che “non reitererà in appello la Pt_1 domanda sulla seconda causa ( )”, le cui statuizioni in senso di rigetto devono, CP_3 quindi, ritenersi coperte da giudicato, l'appello principale non è fondato e va respinto.
Al Manaigo è stato ingiunto il pagamento, in favore della della Parte_2 somma di € 1.178.108,76, avendo egli sottoscritto, in data 23.11.2007, contratto di fideiussione (n. 141438) a garanzia dei debiti assunti dalla società garanzia Parte_3 estesa in data 7.5.2008 – secondo la narrazione, qui contestata dall'odierno appellante, contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo – dall'iniziale importo massimo di €
360.000,00 a quello, più elevato, di € 1.200.000,00. Il lamenta di non aver mai sottoscritto il documento, asseritamente prodotto Pt_1 dalla Banca quale doc. 5 del fascicolo monitorio, contenente l'estensione della garanzia (c.d. atto integrativo di fideiussione), e che l'avv. omise di mostrarglielo, così CP_1 impedendogli di disconoscerlo tempestivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e di poter validamente eccepire la non autenticità dello stesso. Sarebbe, quindi, errata la sentenza impugnata, laddove, nell'affermare che “pur a fronte della negligenza defensionale, non è stato dedotto, né dimostrato, che l'avere eccepito la limitazione economica della garanzia personale avrebbe in qualche modo garantito al
l'esenzione della condanna al pagamento” e che “il nesso di causalità nella Pt_1 specie risulta insussistente, non è stato dedotto e neppure provato. Né è formulabile un giudizio prognostico positivo con riguardo all'esito delle due lite laddove le difese del non fossero state inficiate dagli errori ascrivibili all'avv. , avrebbe CP_4 CP_1 totalmente omesso di valutare le seguenti circostanze:
- sarebbe provato che l'avv. non aveva mai fornito al proprio assistito la CP_1 fotocopia dell'atto integrativo di fideiussione depositata da in Parte_4 sede monitoria e che, nel redigere l'atto di opposizione, non si era curato di approfondire la specifica posizione del socio-garante di debitrice Parte_3 principale, omettendo, in particolare, di eccepire che l'importo personalmente garantito tramite fideiussione era limitato a € 360.000,00, e non a € 1.200.000,00;
- sarebbe, altresì, provato che il poté visionare quel documento solo nel Pt_1 febbraio del 2018, quando i suoi nuovi difensori ne ottennero una fotocopia dalla cessionaria del credito (Flaminia SPV s.r.l.); tuttavia, la fotocopia era ictu oculi artefatta, come poi confermato dal dott. tecnico grafologo ed esperto Per_1 di grafica informatica, incaricato dal Pt_1
- sarebbero numerosi gli elementi che confermerebbero l'inesistenza di un originale del documento denominato “Atto integrativo di fideiussione” e la manipolazione di quello, fotocopiato, depositato dalla banca: il mancato riscontro da parte di e della cessionaria del credito Flaminia SPV s.r.l. alle reiterate Parte_4 formali richieste, sin dal 2017, di poter vedere l'originale; il fatto che
[...] si è trovata travolta da un grave crack finanziario, cui è seguito un Parte_4 procedimento penale;
il fatto che la “pratica” a cui si riferiva l'“Atto integrativo di fideiussione” non era “definita” (essendosi conclusa solo nel 2019, con la rinuncia al ricorso in Cassazione), così da giustificare la mancata esibizione da parte dei titolari del credito portato da quel documento;
il doc. 3 depositato dall'avv. è costituito da tre facciate che non appaiono consecutive e hanno CP_1 un ordine differente rispetto alla fotocopia fornita da Flaminia SPV s.r.l. (di cui al doc. 18 del fascicolo di parte attrice), e non reca alcun sigillo di congiunzione, ma al margine sinistro in alto appaiono le lettere “ETO BANCA”, da cui si potrebbe desumere l'apposizione di un timbro , circostanza strana, Parte_4 considerato che Banca Intra e si sono fuse in Parte_4 Parte_5 solo nel 2010; nella fotocopia, in corrispondenza di ciascuna dicitura
[...]
“Firma leggibile”, è presente una riga di puntinatura, salvo che sotto la firma apposta al punto “B” che contiene la pattuizione di aumento dell'impegno fideiussorio: il dott. ha indicato tale anomalia come sintomo tipico di Per_1 manipolazione di un documento poi riprodotto in fotocopia, e la stessa CTU espletata in primo grado (pag. 31) ha scritto “si concorda con il CTP Dott. sulla assenza di apparenti spiegazioni fattuali in sé”. Per_1
In definitiva, secondo l'appellante, dovendo ritenersi (e provato almeno in via presuntiva) la insistenza dell'originale del documento di estensione della fideiussione, ne conseguirebbe la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'odierno appellato e il danno patito dal infatti, se l'Avv. avesse fornito al suo Pt_1 CP_1 assistito la fotocopia prodotta dalla banca con il ricorso monitorio (o se si fosse avveduto che la banca non l'aveva prodotta), quest'ultimo avrebbe potuto tempestivamente contestare o disconoscere il documento, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, e limitare la propria esposizione personale alla minor somma di € 360.000,00. Eppure, il primo giudice non aveva fornito alcuna motivazione, né alcun riferimento ad alcuna delle risultanze di causa e tantomeno una minima valutazione delle difese scritte dalla parte attrice nei diversi atti. All'opposto, l'avv. nell'atto di appello incidentale deduce l'ingiustizia CP_1 dell'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza (“pur a fronte della negligenza defensionale”), sulla base del rilievo che non rientrava tra i doveri di diligenza professionale richiedere al cliente di confermargli se questi aveva effettivamente rilasciato la garanzia azionata da era semmai onere del informare Parte_4 Pt_1 il proprio difensore di tale circostanza, cosa che egli nemmeno ha mai allegato di aver fatto.
Preliminarmente, quanto alla doglianza relativa alla colpevole omissione dell'avv. CP_1 che non avrebbe eccepito, nell'atto di opposizione, la presunta assenza, tra gli allegati al ricorso monitorio della banca ingiungente, del documento denominato “atto integrativo di fideiussione”, si osserva che tale doglianza – proposta nell'atto di citazione e, in seguito, sostanzialmente abbandonata, eccetto che per qualche breve e vago riferimento
– si presta agevolmente a essere superata, ove solo si consideri che l'istituto di credito ricorrente avrebbe potuto rimediare al presunto omesso deposito al momento della costituzione nel giudizio di opposizione.
Il principalmente si duole della negligenza professionale del suo difensore per Pt_1 non averlo informato dell'esistenza e/o del contenuto del documento di integrazione della fideiussione depositato dalla banca ingiungente, ricollegandovi l'impossibilità di disconoscere tempestivamente, nella sede opportuna, tale documento e la sottoscrizione ivi apposta.
Tuttavia, a ben vedere, la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento dell'inadempimento dell'avv. avendo il primo giudice fatto applicazione del CP_1 principio della ragione più liquida, respingendo la domanda per non aver l'attore dato prova che dalla condotta del difensore – anche nel caso in cui questa fosse qualificabile come inadempimento colpevole – sarebbe derivato un esito diverso e più favorevole della lite.
Essendo il rigetto motivato sulla mancanza del nesso di causalità tra fatto e danno, ogni considerazione, contenuta nell'atto di appello, relativa agli asseriti profili di negligenza dell'avvocato deve ritenersi inammissibile, giacché inidonea a censurare la sentenza e il suo iter logico giuridico, che di tali profili non contiene alcuna menzione, non potendo ritenersi a tal fine indicativo l'inciso “pur a fronte della negligenza defensionale”, da interpretarsi in termini meramente ipotetici e condizionali (“anche dando per ammessa la negligenza…”). Limitando, dunque, l'esame alle argomentazioni che l'appellante pone a sostegno della sussistenza del nesso causale tra (eventuale) inadempimento e danno, se ne rileva la genericità e l'infondatezza. Il fa conseguire dalla presunta mancata notizia del documento, in via Pt_1 automatica, la perdita della possibilità di eccepirne la falsità o manomissione. Tuttavia, egli omette di considerare, nella propria ricostruzione, il dato, invero essenziale, di essere stato personalmente destinatario dell'ingiunzione di pagamento e di avere, quindi, avuto
– pur in assenza di competenze giuridiche – pronta conoscenza del testo del ricorso e immediata percezione dell'importo, assai elevato, oggetto del decreto monitorio. Il ricorso e il pedissequo decreto, infatti, risultano notificati al – che, del resto, Pt_1 ne ha offerto produzione in giudizio (doc. 2) – e la circostanza è incontestata.
Per il cliente non era necessaria la visione dell'atto allegato, fosse esso una fotocopia o l'originale, per comprendere che l'importo richiesto dalla banca era – macroscopicamente
– maggiore di quello ritenuto dovuto ed espressamente fondato su una estensione di garanzia (menzionata nel testo del ricorso). Sicché la mancata possibilità di disconoscere il documento de quo sarebbe riconducibile non alla negligente omessa esibizione del medesimo dall'avv. al ma – tuttalpiù – alla colpa grave di quest'ultimo CP_1 Pt_1 che, pur ritenendo di dover pagare 360.000,00 e di non aver mai firmato un documento di integrazione della fideiussione, non ha immediatamente dubitato delle ragioni di tale maggiore esposizione patrimoniale.
Comunque, è di assorbente rilievo la constatazione che – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – non vi è affatto prova che il tempestivo disconoscimento dell'atto di estensione della garanzia e della sottoscrizione avrebbe probabilmente condotto alla limitazione della condanna del fideiussore all'importo di € 360.000,00, stante Pt_1
l'assenza di evidenti indici di falsità o manipolazione. La mancanza della riga puntinata sotto la firma del fideiussore è Persona_2 irrilevante ai fini della dimostrazione di una presunta alterazione del documento relativa alla sottoscrizione del Manaigo, sottoscrizione che è, invece, regolarmente collocata sulla apposita riga;
e la timbratura probabilmente riconducibile a non ha nulla Parte_4 di sospetto, ben potendo essere stata apposta in data successiva alla stipula, in occasione della cessione del credito o delle fusioni che hanno interessato gli istituti bancari coinvolti. Lo stesso dicasi per l'ordine delle pagine nei documenti prodotti dall'appellante (doc. 18) e dall'avv. (doc. 3), che è puramente casuale, mentre il loro contenuto è CP_1 identico.
Del resto, la CTU espletata in primo grado ha confermato la genuinità del documento e le contestazioni del sul punto, generiche, sono state già affrontate e superate Pt_1 dalla dott.ssa Persona_3
Quest'ultima, dopo aver concluso come “le firme apposte sul doc. 3 di parte convenuta siano con probabilità autentiche ed autografe del sottoscrittore”, ha puntualmente e ampiamente giustificato tale affermazione, anche a fronte della indisponibilità di fatto dell'originale (“… se vi è piena consapevolezza da una parte che lavorare su copia fotostatica pone dei limiti in merito alla rilevazione di alcuni parametri connessi all'aspetto pressorio e alla coesione interletterale, ovvero alla diretta valutazione della fisicità del tratto, dall'altra, ciò, rispetto agli altri elementi di riscontro presenti ed identificati negli specimen, rappresenta in realtà, un elemento di analisi non esclusivo e dirimente nella logica complessiva di un accertamento…Gli elementi di rilevazione che sono stati indicati sugli specimen qui considerati hanno quindi consentito di superare l'eventuale limite teorico della comparazione con reperti non originali… L'analisi globale degli autografi di comparazione ha peraltro individuato la presenza di una sostanziale coerenza ed omogeneità, sia dal punto di vista formale che dinamico sostanziale, non inficiato da intenti dissimulativi e/o diversificativi, risultando quindi fedele alla gestualità grafica del soggetto scrivente…”). In particolare, la CTU ha escluso che la mancanza della riga di puntinatura a fianco della scritta “FIRMA LEGGIBILE” relativamente allo spazio occupato dalla firma del soprastante quella del sia indice di alterazione (“…si può così Per_2 Pt_1 ragionevolmente escludere la possibilità di una eventuale manipolazione documentale o ipotesi di artificio attribuibili a tecniche di scansione di parti prelevate da altri documenti”), qualificando come “altamente improbabile qualsiasi ipotesi di falso documentale ovvero di costruzione artificiosa del modello, nella difficoltà di far combaciare fra loro ogni elemento mantenendone inalterati i rapporti tipologici e dimensionali rispettivi”. Infine, “pur concordando con il CTP Dott. sulla Per_1 assenza di apparenti spiegazioni fattuali in sé”, essa ha rilevato che “la sottoscritta, in relazione alla sostanziale coerenza e credibilità sopra riscontrata tra le varie parti dell'intero documento, siano esse manoscritte o tipografiche, oltre che ai riscontri di corrispondenza effettuati sul modello sia dell'atto integrativo di fideiussione in sé sia in relazione al confronto con l'atto fideiussorio principale relativo alla medesima banca ed ai medesimi attori, trova in esso un elemento riconducibile non ad una ipotesi di artificio ovvero di cancellatura di parte dell'atto con sostituzione di firma (ipotesi che non trova riscontro nella sovrascrittura della firma di appunto con la parte scritta Persona_2
a macchina sovrastante), ma ad una assente allocazione di puntinatura per imprecisione del modulo, come già evidenziato nelle note precedenti in altri punti del modulo bancario di base in sé”). L'istruttoria consente, dunque, di affermare che il disconoscimento e l'eventuale verificazione non avrebbero – secondo il criterio del più probabile che non – avuto esito positivo per l'opponente, anche in assenza del documento originale su cui svolgere le indagini, tanto più che “in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, giacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto la sottoscrizione del documento con ordinari mezzi di prova” (Cass. civ., n. 23959/2023). Né l'appellante ha chiesto la rinnovazione delle indagini peritali. In definitiva, va confermata l'insussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno (evento) lamentato e il respingimento di ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'avv. in ciò potendosi considerare assorbito l'esame dell'appello incidentale di CP_1 quest'ultimo, da ritenersi condizionato all'accoglimento di quello principale, in mancanza di un interesse immediato a ottenere una pronuncia di accertamento di corretto adempimento del mandato, a fronte di una decisione a lui favorevole che non investe, come già rilevato, l'accertamento della responsabilità.
Le spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura della causa e della complessità della materia, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Quanto alle spese del primo grado, oggetto del terzo motivo di appello, non ricorrono ragioni per la loro compensazione, essendo la soccombenza dell'attore integrale e non risultando affatto provati gli elementi allegati dal a fondamento della domanda;
Pt_1 né per la loro riduzione, essendo la liquidazione delle spese del primo grado effettuata dal
Tribunale ragionevole, conforme al valore della causa e contenuta entro i parametri di legge.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n.
638/2022 del Tribunale di Modena ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna alla refusione, in favore dell'Avv. delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma
17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 18.2.2025. Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1130/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GAMBERINI GRAZIA e dall'Avv. MANTELLO MARISA ed elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata
Email_1
-Appellante- contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LEONI CP_1 C.F._2
MARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Piazza Roma n.12;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
COLIVA MASSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Galliera n. 19;
-Appellati-
In punto a: appello avverso la sentenza n. 638/2022 del Tribunale di Modena.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.3.2024.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 638/2022 pubblicata in data 5.5.2022, ha rigettato le domande proposte da , volte a ottenere la condanna dell'Avv. Parte_1 CP_1 che lo aveva rappresentato e assistito nell'ambito di due procedimenti di
[...] opposizione a decreto ingiuntivo (n.r.g. 1883/2011, avanti al Tribunale di Verbania e n.r.g., 16075/2011, avanti al Tribunale di Bologna), al risarcimento dei danni subiti a causa della sua grave responsabilità professionale.
Il ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma – Pt_1 limitatamente al capo relativo all'attività defensionale prestata dal nel procedimento CP_1
n.r.g 1883/2011 – per illogicità della motivazione, erronea ricostruzione dei fatti, totale omissione della valutazione delle risultanze di causa ed erronea applicazione dei principi di diritto, nonché in punto di liquidazione delle spese di lite. L'avv. si è costituito in giudizio, contestando il fondamento dell'appello, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto, e proponendo, a sua volta, appello incidentale, per avere il Tribunale, pur correttamente rigettando le domande attoree, ingiustamente ritenuto sussistere un inadempimento al mandato professionale.
Si è costituita altresì , con il quale l'avv. aveva stipulato polizza Controparte_2 CP_1 per la responsabilità professionale, e già chiamata in manleva in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
***
Dato preliminarmente atto che il ha dichiarato che “non reitererà in appello la Pt_1 domanda sulla seconda causa ( )”, le cui statuizioni in senso di rigetto devono, CP_3 quindi, ritenersi coperte da giudicato, l'appello principale non è fondato e va respinto.
Al Manaigo è stato ingiunto il pagamento, in favore della della Parte_2 somma di € 1.178.108,76, avendo egli sottoscritto, in data 23.11.2007, contratto di fideiussione (n. 141438) a garanzia dei debiti assunti dalla società garanzia Parte_3 estesa in data 7.5.2008 – secondo la narrazione, qui contestata dall'odierno appellante, contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo – dall'iniziale importo massimo di €
360.000,00 a quello, più elevato, di € 1.200.000,00. Il lamenta di non aver mai sottoscritto il documento, asseritamente prodotto Pt_1 dalla Banca quale doc. 5 del fascicolo monitorio, contenente l'estensione della garanzia (c.d. atto integrativo di fideiussione), e che l'avv. omise di mostrarglielo, così CP_1 impedendogli di disconoscerlo tempestivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e di poter validamente eccepire la non autenticità dello stesso. Sarebbe, quindi, errata la sentenza impugnata, laddove, nell'affermare che “pur a fronte della negligenza defensionale, non è stato dedotto, né dimostrato, che l'avere eccepito la limitazione economica della garanzia personale avrebbe in qualche modo garantito al
l'esenzione della condanna al pagamento” e che “il nesso di causalità nella Pt_1 specie risulta insussistente, non è stato dedotto e neppure provato. Né è formulabile un giudizio prognostico positivo con riguardo all'esito delle due lite laddove le difese del non fossero state inficiate dagli errori ascrivibili all'avv. , avrebbe CP_4 CP_1 totalmente omesso di valutare le seguenti circostanze:
- sarebbe provato che l'avv. non aveva mai fornito al proprio assistito la CP_1 fotocopia dell'atto integrativo di fideiussione depositata da in Parte_4 sede monitoria e che, nel redigere l'atto di opposizione, non si era curato di approfondire la specifica posizione del socio-garante di debitrice Parte_3 principale, omettendo, in particolare, di eccepire che l'importo personalmente garantito tramite fideiussione era limitato a € 360.000,00, e non a € 1.200.000,00;
- sarebbe, altresì, provato che il poté visionare quel documento solo nel Pt_1 febbraio del 2018, quando i suoi nuovi difensori ne ottennero una fotocopia dalla cessionaria del credito (Flaminia SPV s.r.l.); tuttavia, la fotocopia era ictu oculi artefatta, come poi confermato dal dott. tecnico grafologo ed esperto Per_1 di grafica informatica, incaricato dal Pt_1
- sarebbero numerosi gli elementi che confermerebbero l'inesistenza di un originale del documento denominato “Atto integrativo di fideiussione” e la manipolazione di quello, fotocopiato, depositato dalla banca: il mancato riscontro da parte di e della cessionaria del credito Flaminia SPV s.r.l. alle reiterate Parte_4 formali richieste, sin dal 2017, di poter vedere l'originale; il fatto che
[...] si è trovata travolta da un grave crack finanziario, cui è seguito un Parte_4 procedimento penale;
il fatto che la “pratica” a cui si riferiva l'“Atto integrativo di fideiussione” non era “definita” (essendosi conclusa solo nel 2019, con la rinuncia al ricorso in Cassazione), così da giustificare la mancata esibizione da parte dei titolari del credito portato da quel documento;
il doc. 3 depositato dall'avv. è costituito da tre facciate che non appaiono consecutive e hanno CP_1 un ordine differente rispetto alla fotocopia fornita da Flaminia SPV s.r.l. (di cui al doc. 18 del fascicolo di parte attrice), e non reca alcun sigillo di congiunzione, ma al margine sinistro in alto appaiono le lettere “ETO BANCA”, da cui si potrebbe desumere l'apposizione di un timbro , circostanza strana, Parte_4 considerato che Banca Intra e si sono fuse in Parte_4 Parte_5 solo nel 2010; nella fotocopia, in corrispondenza di ciascuna dicitura
[...]
“Firma leggibile”, è presente una riga di puntinatura, salvo che sotto la firma apposta al punto “B” che contiene la pattuizione di aumento dell'impegno fideiussorio: il dott. ha indicato tale anomalia come sintomo tipico di Per_1 manipolazione di un documento poi riprodotto in fotocopia, e la stessa CTU espletata in primo grado (pag. 31) ha scritto “si concorda con il CTP Dott. sulla assenza di apparenti spiegazioni fattuali in sé”. Per_1
In definitiva, secondo l'appellante, dovendo ritenersi (e provato almeno in via presuntiva) la insistenza dell'originale del documento di estensione della fideiussione, ne conseguirebbe la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'odierno appellato e il danno patito dal infatti, se l'Avv. avesse fornito al suo Pt_1 CP_1 assistito la fotocopia prodotta dalla banca con il ricorso monitorio (o se si fosse avveduto che la banca non l'aveva prodotta), quest'ultimo avrebbe potuto tempestivamente contestare o disconoscere il documento, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, e limitare la propria esposizione personale alla minor somma di € 360.000,00. Eppure, il primo giudice non aveva fornito alcuna motivazione, né alcun riferimento ad alcuna delle risultanze di causa e tantomeno una minima valutazione delle difese scritte dalla parte attrice nei diversi atti. All'opposto, l'avv. nell'atto di appello incidentale deduce l'ingiustizia CP_1 dell'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza (“pur a fronte della negligenza defensionale”), sulla base del rilievo che non rientrava tra i doveri di diligenza professionale richiedere al cliente di confermargli se questi aveva effettivamente rilasciato la garanzia azionata da era semmai onere del informare Parte_4 Pt_1 il proprio difensore di tale circostanza, cosa che egli nemmeno ha mai allegato di aver fatto.
Preliminarmente, quanto alla doglianza relativa alla colpevole omissione dell'avv. CP_1 che non avrebbe eccepito, nell'atto di opposizione, la presunta assenza, tra gli allegati al ricorso monitorio della banca ingiungente, del documento denominato “atto integrativo di fideiussione”, si osserva che tale doglianza – proposta nell'atto di citazione e, in seguito, sostanzialmente abbandonata, eccetto che per qualche breve e vago riferimento
– si presta agevolmente a essere superata, ove solo si consideri che l'istituto di credito ricorrente avrebbe potuto rimediare al presunto omesso deposito al momento della costituzione nel giudizio di opposizione.
Il principalmente si duole della negligenza professionale del suo difensore per Pt_1 non averlo informato dell'esistenza e/o del contenuto del documento di integrazione della fideiussione depositato dalla banca ingiungente, ricollegandovi l'impossibilità di disconoscere tempestivamente, nella sede opportuna, tale documento e la sottoscrizione ivi apposta.
Tuttavia, a ben vedere, la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento dell'inadempimento dell'avv. avendo il primo giudice fatto applicazione del CP_1 principio della ragione più liquida, respingendo la domanda per non aver l'attore dato prova che dalla condotta del difensore – anche nel caso in cui questa fosse qualificabile come inadempimento colpevole – sarebbe derivato un esito diverso e più favorevole della lite.
Essendo il rigetto motivato sulla mancanza del nesso di causalità tra fatto e danno, ogni considerazione, contenuta nell'atto di appello, relativa agli asseriti profili di negligenza dell'avvocato deve ritenersi inammissibile, giacché inidonea a censurare la sentenza e il suo iter logico giuridico, che di tali profili non contiene alcuna menzione, non potendo ritenersi a tal fine indicativo l'inciso “pur a fronte della negligenza defensionale”, da interpretarsi in termini meramente ipotetici e condizionali (“anche dando per ammessa la negligenza…”). Limitando, dunque, l'esame alle argomentazioni che l'appellante pone a sostegno della sussistenza del nesso causale tra (eventuale) inadempimento e danno, se ne rileva la genericità e l'infondatezza. Il fa conseguire dalla presunta mancata notizia del documento, in via Pt_1 automatica, la perdita della possibilità di eccepirne la falsità o manomissione. Tuttavia, egli omette di considerare, nella propria ricostruzione, il dato, invero essenziale, di essere stato personalmente destinatario dell'ingiunzione di pagamento e di avere, quindi, avuto
– pur in assenza di competenze giuridiche – pronta conoscenza del testo del ricorso e immediata percezione dell'importo, assai elevato, oggetto del decreto monitorio. Il ricorso e il pedissequo decreto, infatti, risultano notificati al – che, del resto, Pt_1 ne ha offerto produzione in giudizio (doc. 2) – e la circostanza è incontestata.
Per il cliente non era necessaria la visione dell'atto allegato, fosse esso una fotocopia o l'originale, per comprendere che l'importo richiesto dalla banca era – macroscopicamente
– maggiore di quello ritenuto dovuto ed espressamente fondato su una estensione di garanzia (menzionata nel testo del ricorso). Sicché la mancata possibilità di disconoscere il documento de quo sarebbe riconducibile non alla negligente omessa esibizione del medesimo dall'avv. al ma – tuttalpiù – alla colpa grave di quest'ultimo CP_1 Pt_1 che, pur ritenendo di dover pagare 360.000,00 e di non aver mai firmato un documento di integrazione della fideiussione, non ha immediatamente dubitato delle ragioni di tale maggiore esposizione patrimoniale.
Comunque, è di assorbente rilievo la constatazione che – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – non vi è affatto prova che il tempestivo disconoscimento dell'atto di estensione della garanzia e della sottoscrizione avrebbe probabilmente condotto alla limitazione della condanna del fideiussore all'importo di € 360.000,00, stante Pt_1
l'assenza di evidenti indici di falsità o manipolazione. La mancanza della riga puntinata sotto la firma del fideiussore è Persona_2 irrilevante ai fini della dimostrazione di una presunta alterazione del documento relativa alla sottoscrizione del Manaigo, sottoscrizione che è, invece, regolarmente collocata sulla apposita riga;
e la timbratura probabilmente riconducibile a non ha nulla Parte_4 di sospetto, ben potendo essere stata apposta in data successiva alla stipula, in occasione della cessione del credito o delle fusioni che hanno interessato gli istituti bancari coinvolti. Lo stesso dicasi per l'ordine delle pagine nei documenti prodotti dall'appellante (doc. 18) e dall'avv. (doc. 3), che è puramente casuale, mentre il loro contenuto è CP_1 identico.
Del resto, la CTU espletata in primo grado ha confermato la genuinità del documento e le contestazioni del sul punto, generiche, sono state già affrontate e superate Pt_1 dalla dott.ssa Persona_3
Quest'ultima, dopo aver concluso come “le firme apposte sul doc. 3 di parte convenuta siano con probabilità autentiche ed autografe del sottoscrittore”, ha puntualmente e ampiamente giustificato tale affermazione, anche a fronte della indisponibilità di fatto dell'originale (“… se vi è piena consapevolezza da una parte che lavorare su copia fotostatica pone dei limiti in merito alla rilevazione di alcuni parametri connessi all'aspetto pressorio e alla coesione interletterale, ovvero alla diretta valutazione della fisicità del tratto, dall'altra, ciò, rispetto agli altri elementi di riscontro presenti ed identificati negli specimen, rappresenta in realtà, un elemento di analisi non esclusivo e dirimente nella logica complessiva di un accertamento…Gli elementi di rilevazione che sono stati indicati sugli specimen qui considerati hanno quindi consentito di superare l'eventuale limite teorico della comparazione con reperti non originali… L'analisi globale degli autografi di comparazione ha peraltro individuato la presenza di una sostanziale coerenza ed omogeneità, sia dal punto di vista formale che dinamico sostanziale, non inficiato da intenti dissimulativi e/o diversificativi, risultando quindi fedele alla gestualità grafica del soggetto scrivente…”). In particolare, la CTU ha escluso che la mancanza della riga di puntinatura a fianco della scritta “FIRMA LEGGIBILE” relativamente allo spazio occupato dalla firma del soprastante quella del sia indice di alterazione (“…si può così Per_2 Pt_1 ragionevolmente escludere la possibilità di una eventuale manipolazione documentale o ipotesi di artificio attribuibili a tecniche di scansione di parti prelevate da altri documenti”), qualificando come “altamente improbabile qualsiasi ipotesi di falso documentale ovvero di costruzione artificiosa del modello, nella difficoltà di far combaciare fra loro ogni elemento mantenendone inalterati i rapporti tipologici e dimensionali rispettivi”. Infine, “pur concordando con il CTP Dott. sulla Per_1 assenza di apparenti spiegazioni fattuali in sé”, essa ha rilevato che “la sottoscritta, in relazione alla sostanziale coerenza e credibilità sopra riscontrata tra le varie parti dell'intero documento, siano esse manoscritte o tipografiche, oltre che ai riscontri di corrispondenza effettuati sul modello sia dell'atto integrativo di fideiussione in sé sia in relazione al confronto con l'atto fideiussorio principale relativo alla medesima banca ed ai medesimi attori, trova in esso un elemento riconducibile non ad una ipotesi di artificio ovvero di cancellatura di parte dell'atto con sostituzione di firma (ipotesi che non trova riscontro nella sovrascrittura della firma di appunto con la parte scritta Persona_2
a macchina sovrastante), ma ad una assente allocazione di puntinatura per imprecisione del modulo, come già evidenziato nelle note precedenti in altri punti del modulo bancario di base in sé”). L'istruttoria consente, dunque, di affermare che il disconoscimento e l'eventuale verificazione non avrebbero – secondo il criterio del più probabile che non – avuto esito positivo per l'opponente, anche in assenza del documento originale su cui svolgere le indagini, tanto più che “in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, giacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto la sottoscrizione del documento con ordinari mezzi di prova” (Cass. civ., n. 23959/2023). Né l'appellante ha chiesto la rinnovazione delle indagini peritali. In definitiva, va confermata l'insussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno (evento) lamentato e il respingimento di ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'avv. in ciò potendosi considerare assorbito l'esame dell'appello incidentale di CP_1 quest'ultimo, da ritenersi condizionato all'accoglimento di quello principale, in mancanza di un interesse immediato a ottenere una pronuncia di accertamento di corretto adempimento del mandato, a fronte di una decisione a lui favorevole che non investe, come già rilevato, l'accertamento della responsabilità.
Le spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura della causa e della complessità della materia, delle fasi processuali effettivamente svolte e di tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Quanto alle spese del primo grado, oggetto del terzo motivo di appello, non ricorrono ragioni per la loro compensazione, essendo la soccombenza dell'attore integrale e non risultando affatto provati gli elementi allegati dal a fondamento della domanda;
Pt_1 né per la loro riduzione, essendo la liquidazione delle spese del primo grado effettuata dal
Tribunale ragionevole, conforme al valore della causa e contenuta entro i parametri di legge.
Atteso l'esito, sussistono altresì i presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma 17 L.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n.
638/2022 del Tribunale di Modena ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna alla refusione, in favore dell'Avv. delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 115/2002 e dell'art. 1 comma
17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 18.2.2025. Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori