Ordinanza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20019 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-=================
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera,
nella causa civile iscritta al n. 20019/2022 R. G.
Promossa da in persona dell'Amministratore Giudiziario giusta Parte_1 nomina con Decreto di Sequestro n. 8/21 dell'11-12/03/21 emesso dal
Tribunale di Catania Sezione Misure di Prevenzione nel proc. N. 148/20
r.g., Avv. nato a [...] l'[...], con sede in Parte_2
Floridia (SR) via Rocco Chinnici n. 8, (P.IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Palermo via Ammiraglio Persano n. 58 presso lo studio dell'Avv. Stefano Scimeca, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti - Parte Ricorrente -
contro in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Controparte_1
Mazzini n. 1, C.F. P.IVA P.IVA_2 P.IVA_3
-Parte Resistente contumace-
sciogliendo la riserva assunta all'esito della udienza del 13.03.2025, ha reso la seguente Pag. 1 a 10
ORDINANZA Premesso: che oggetto del presente procedimento è la richiesta della ricorrente di “... ritenere e dichiarare che l in persona dell'Amministratore Parte_1
Giudiziario è creditrice dell'importo di € 32.380,20 per gli interessi di mora ex D.L.vo 231/2002, di cui alle fatture n. 92/PA del 30/08/2021, n. 93/PA del 30/08/2021 e n. del 30/08/2021 per il ritardato pagamento Pt_3
delle fatture e per i servizi indicati in premessa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
conseguentemente condannare il in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 32.380,20 e/o in quell'altra misura determinata sulla base delle risultanze istruttorie, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge.”; che il resistente non si costituiva in giudizio malgrado regolare notifica degli atti del processo effettuata tramite servizio postale (racc. a. r. n.
AG78511801634-1 e pervenuta al destinatario in data 10.08.2022.
Ciò premesso, va rilevato che, accertata la regolarità della norifica del ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione udienza al resistente, ne va dichiarata la sua contumacia.
Pag. 2 a 10 R. G. n. 20019 /2022
Ciò detto si rileva che la causa, di natura documentale, non ha richiesto l'espletamento di attività istruttoria tant'è che non è stato disposto il mutamento di rito.
Considerato, quindi: che l'art. 702 ter c.p.c. consente emettere la decisione della controversia in forma di ordinanza quando le difese svolte dalle parti non richiedono un'istruzione "non sommaria", da valutarsi in relazione alle prove necessarie per la decisione piuttosto che all'oggetto della domanda;
che la valutazione preliminare del Giudice in ordine al giudizio di
"deducibilità” del procedimento nelle forme disciplinate del rito ex art. 702 bis c.p.c. deve essere orientato alla ponderazione della sussistenza di sufficienti elementi di fatto e di diritto, ai fini della decisione del giudizio;
che, a tal fine, la suddetta valutazione è svolta nel caso di specie sulla base del ricorso introduttivo, della documentazione in atti.
Inoltre non può non essere valutato il conportamento processuale delle parti resistenti per come si dirà in seguito.
Precisamente: la ricorrente ha svolto le domande sopra riportate nei Parte_1
riguardi del resistente Controparte_1
La pretesa qui svolta, nasce dal contratto di appalto per forniture a completamento ed adeguamento della dotazione impiantistica dell'area
Pag. 3 a 10 R. G. n. 20019 /2022
CCR dell'Isola repertorio n. 06 del 27/06/2019 con il quale il CP_1
resistente affidava alla le “forniture a Controparte_1 Parte_1
completamento ed adeguamento della dotazione impiantistica dell'area
CCR di , comprensive del montaggio e supporto logistico, CP_1
conformemente al Capitolato Speciale di Appalto ed Analisi dei Prezzi allegati al contratto stesso.
Accadeva poi che la pubblica amministrazione pagasse le fatture emesse a seguito delle forniture eseguite ma i pagamenti avvenivano in ritardo
“...rispetto a quanto fosse stabilito dal contratto”.
Ne seguiva la richiesta della odierna ricorrente di pagamento degli interessi moratori cui seguiva la emissione di fatture per tale causale.
Tale iniziativa, però, era contestata dal che respingeva i Controparte_1
suddetti documenti “...con la dicitura “documento privo di impegno di spesa”.
Ciò detto e considerato che a detta iniziativa seguiva ulteriore richiesta per il pagamento di quanto preteso ad opera della ricorrente, quest'ultima agiva giudizialmente per ottenere “...la condanna del al Controparte_1
pagamento di quanto dovuto, oltre gli ulteriori interessi e il maggior danno, come risulta dalla documentazione offerta in comunicazione mediante deposito in Cancellaria”.
Su tali basi, non può che prendersi atto che il procedimento in tali termini
Pag. 4 a 10 R. G. n. 20019 /2022
pendenti, abbia natura documentale e richieda le seguenti considerazioni che fanno ritenere le domande fondate.
Si ritiene dimostrata, in quanto non contestata, la circostanza che la pretesa di parte ricorrente abbia fonte contrattuale;
altrettanto non contestata poi è la circostanza che le fatture emesse dalla ricorrente a seguito dell'adempimento della propria obbligazione, siano state pagate in ritardo come emerge dal documento 2 di parte ricorrente e dalla lettura delle causali delle operazioni ivi annotate in data 19.08.2021, senza tralasciare, anche in tal caso, la non contestazione della circostanza da parte del comune.
Resta quindi da esaminare la pretesa di innanzitutto, Parte_1
sotto l'aspetto dell'an.
Al riguardo, come premesso, la ricorrente sostiene che il ritardato pagamento abbia fatto maturare “...gli interessi di mora ex D.L.vo
231/2002, di cui alle fatture n. 92/PA del 30/08/2021, n. 93/PA del
30/08/2021 e n. 94/PA del 30/08/2021 per il ritardato pagamento delle fatture e per i servizi indicati in premessa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo”.
Sul punto si osserva.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e appaltatori/concessionari non è
Pag. 5 a 10 R. G. n. 20019 /2022
del tutto lineare e scontata. Ed infatti sussistono diverse incertezze al riguardo come emergono, sul punto, dalla giurispruudenza di merito divisa fra chi ritiene applicabile il d.lgs. 231/2002 al ritardo nei pagamenti della prestazione del servizio di gestione di un centro polisportivo comunale
(Trib. Bari, Sez. III, 4.7.2018, n. 2811); e chi, ritiene l'opposto sostenendo non applicabile la citata disciplina sulle transazioni commerciali, in quanto verrebbe svolto un servizio di pubblica utilità scaturente da un contratto di pubblico di servizio, al quale non si applicherebbero gli interessi commerciali, così come previsti dal d.lgs. 231/2002 che prevede, come ambito applicativo, quello delle transazioni commerciali, cioè “i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Ma, in questa seconda ipotesi “Se per un verso, quindi, non può dubitarsi dell'applicabilità della disciplina anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni – espressamente incluse nell'ambito di applicazione della disciplina – è altrettanto evidente che, ai fini dell'applicabilità della disciplina, è necessario che il rapporto tra la pubblica amministrazione e l'impresa sia una “transazione commerciale”, vale a dire un rapporto contrattuale di natura privatistica che si svolga, dal punto di vista dell'impresa a tutela della quale è dettata la disciplina, in regime di
Pag. 6 a 10 R. G. n. 20019 /2022
concorrenza”, escludendosi quindi la applicabilità della disciplina in esame, nei casi i cui i corrispettivi dovuti traggano origine da rapporti tra PA e imprese, in cui la PA esercita un potere autoritativo, tra cui, i rapporti concessori.
Nel caso di specie, però, la società ricorrente ha agito, nell'ambito del libero mercato, come un mero operatore economico partecipando alla gara per “
Le forniture relative all'Areas CCR di ...” aggiudicandosi l'appalto e CP_1
stipulando così il contratto per forniture a completamento ed adeguamento della dotazione impiantistica dell'area CCR dell'Isola di Lipari -repertorio n.
06 del 27/06/2019- a conclusione di una transazione commerciale con la p.a. cioè avuto riguardo a quanto fa riferimento l'art. 2, comma 1, lett. a) che, ai fini dell'applicabilità del tasso di mora indica essere quelle “... tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (cfr. Cons. St., Sez. V, 20.11.2015, n. 5291) ne consegue che, avuto riguardo l'an, la domanda è meritevole di accoglimento.
Sul quantum.
Il contratto in esame, prodotto come documento 1 dalla ricorrente,
(repertorio n. 6 del 27.06.2019, C.I.G. >77610626F7<), indica come importo la somma di €. 81.408,89 oltre iva, riferimenti indicati nella fattura
Pag. 7 a 10 R. G. n. 20019 /2022
n. 42/PA del 04/02/2020.
Relativamente alle fatture nn. 43/PA e 44/PA rispettivamente del 4 e del 5 febbraio 2020, non si leggono i medesimi riferimenti.
Ed infatti nella prima (43/PA) si richiama la “ordinanza n. 61 del
26/03/2019 CIG 7754071DCD; nella n. 44/PA si fa riferimento al contratto n. 07 del 27/062019 “...Ordinanza n. 65 del 26/03/2019 CIG
77586711DB...”, rilevando altresì che manchino agli atti i documenti citati nei predetti documenti contabili.
Ne consegue che la pretesa può essere accolta nei limiti riferibili solo alla fattura n. 42/PAdel 4/02/2020 direttamente collegabile al contratto n. 6 del 27.06.2019 riconsocendo come dovuta la somma di €. 8.903,68.
A tali conclusioni, peraltro si deve aggiungere una ulteriore considerazione sul comportamento processuale dell'ente resistente.
È noto che sia escluso sia che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio sia che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, e ciò sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, oltre che per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009).
Rimane, però il dato per cui, anche sotto tale aspetto la mancata costituzione del comune resistente abbia impedito l'acquisizione di elementi ulteriori da cui trarre un convincimento diverso rispetto a quello
Pag. 8 a 10 R. G. n. 20019 /2022
prospettato dalle pretese della ricorrente.
La domanda è, quindi, fondata e va accolta nei limiti esposti.
Sulla domanda di condanna anche al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria si osserva che, riguardo quest'ultima – rivaluitazione monetaria- essa appare inammissibile poiché il debito qui dedotto è di valuta e non di valore per il quale si applica il principio nominalistico con la conseguente irrilevanza della variazione del valore reale del denaro;
sugli ulteriori interessi, si rileva che il decreto lgs.
231/2002 impone un tasso di mora particolarmente elevato, diretto non solo a ristorare il creditore del danno subito per il ritardo nel pagamento, ma anche a sanzionare lo stesso autore del ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria, con funzione dissuasiva di comportamenti abusivi del debitore.
Ne consegue che all'importo qui riconosciuto come dovuto, vanno calcolati gli interessi solo dal passaggio in giudicato della presente ordinanza.
Le spese del giudizio, stante la contumacia della resistente e l'accoglimento parziale della domanda che ha visto il riconoscimento del dovuto per una somma notevolmente inferiore a quella originariamente pretesa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente pronunciando nella
Pag. 9 a 10 R. G. n. 20019 /2022
causa civile iscritta al n. r.g. 20019/2022, disattesa ogni contraria istanza:
1) Dichiara la contumacia del resistente che non Controparte_1
si è costituito malgrado regolare notifica degli atti del processo;
1) Accoglie, nel merito, la domanda di cui al ricorso nei limiti e per le causali indicate in motivazione e, conseguentemente, condanna il in persona del sindaco p. t., al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di €. 8.903,68 a
[...]
in persona del legale rapp.te p. t./Amministratore Parte_1
Giudiziario giusta nomina indicata in atti, oltre interessi per come indicato in motivazione;
2) Rigetta, per il resto le residue domande;
3) Compensa le spese.
Barcellona P. G., così deciso il 17.03.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
(Got Francesco Montera)
Pag. 10 a 10