Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 542/2022
Avente ad OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art 2043 c.c. e norme speciali )
Promossa da:
Parte_1 -attrice-
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabrizio Ricciardi
CP 1 -convenuto-
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Enrico Oldani
Conclusioni
Per parte attrice:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, DICHIARARE TENUTO e per l'effetto CONDANNARE il sig. per le ragioni e causali di cui in narrativa, a CP 1 corrispondere in favore della sig.ra la somma di denaro meglio vista, tenuto Parte 1 conto della provvisionale riconosciuta in sede penale, a ristoro del danno biologico subito e subendo per l'accertata insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva, nonché il danno non patrimoniale relativo alla grave compromissione della libertà di autodeterminazione e del diritto di condurre una esistenza serena: danni conseguiti quali eventi in nesso causale diretto con le condotte criminose ascritte irrevocabilmente alla responsabilità del convenuto.
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al saldo.
Con vittoria delle spese di lite".
Per parte convenuta:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis,:
Nel merito, in via principale
Rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla Sig.ra Parte 1 , in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati nel presente atto, ed in particolare perché deve ritenersi che la
Con vittoria in ogni caso delle competenze e spese del giudizio, oltre forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge".
FATTO E DIRITTO
Parte attrice conveniva in giudizio CP 1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno subito a seguito di atti persecutori commessi da quest'ultimo nei suoi confronti ed accertati con sentenza penale passata in giudicato.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, ritenendo che la provvisionale di
€3000,00 liquidata in sede penale, fosse sufficiente al fine di ristorare integralmente il danno subito da Parte 1
Poichè parte convenuta ha contestato la sussistenza di un ulteriore danno non patrimoniale subito da Parte 1 a seguito dei reati commessi nei suoi confronti, appare opportuno riepilogare
,
brevemente i fatti che hanno condotto alla richiesta risarcitoria da parte dell'attrice:
-Con sentenza n. 601/18 emessa in data 30.04.2018 e depositata in data 26.06.2018, il Tribunale Penale della Spezia in composizione monocratica, nei procedimenti riuniti n. 1447/14 R.G. e n. 70/15 R.G., ha dichiarato il convenuto CP 1 responsabile dei delitti di atti persecutori (art. 612bis c.p.) al medesimo ascritti in danno dell'attrice Parte 1 aggravati ai sensi del secondo
, comma dell'art. 612-bis c.p. perché fatto del coniuge, ancorché divorziato e veniva pertanto condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione (doc. 1 fascicolo attrice).
-Per quanto concerne la responsabilità civile derivante dai fatti di reato in questione, CP 1 veniva condannato “al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidare in separato giudizio, al pagamento in favore della stessa di una provvisionale pari ad € 3.000,00 ed a rifonderle le spese processuali da liquidare complessivamente in € 3.242,00 oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge. Pena sospesa subordinata al pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale".
-La pronuncia di primo grado, a seguito dell' appello proposto dall'imputato, veniva confermata, quanto alle statuizioni civili, con sentenza divenuta irrevocabile in data 13.07.2019 (doc. 2 fascicolo attrice).
-In particolare i fatti di reato per i quali CP 1 è stato dichiarato responsabile sono i seguenti:
I. nel procedimento penale n° 1447/14 R.G.: “reato p. e p. dall'art. 612-bis c.p. e co. 2 c.p. perché con condotte reiterate, minacciava e molestava la ex moglie in modo da Parte 1 cagionare alla suddetta un grave e perdurante stato di ansia e paura e da costringerla a mutare le proprie abitudini di vita;
in particolare: CP 1 a far data da gennaio 2012 attendeva la Pt 1 ei luoghi che sapeva da lei frequentati e in particolare presso il luogo di lavoro in La Spezia via Paleocapa 22 (luogo dove la Pt 1 svolge il lavoro di badante) in via Fiume e piazza Saint Bon presso le abitazioni dove la Pt 1 svolge attività di collaboratrice domestica;
inoltre inviava dalle utenze a lui in uso 3886472083 e 3279814888 SMS CP 1
Pt 1 el seguente tenore: "più tardi piangerai, io aspetto, mi prendi in giro, minacciosi alla finora non mi hai conosciuto ma c'è sempre tempo"; e faceva squillare molto spesso il telefono della suddetta;
CP 1 rivolgeva alla-inoltre il Pt 1 pesanti minacce dicendole, in alcune occasioni, che lei sarebbe finita come la moglie di un connazionale che era stata accoltellata a La Spezia e, in altre occasioni, che l'avrebbe ridotta talmente male che neppure i medici avrebbero saputo cosa fare;
- il 23.03.2012 cagionava a tale Persona 1 amico di famiglia che in un'occasione lesioni guaribili in giorni 30; era intervenuto in difesa della Pt 1
· anche dopo l'ammonimento del Questore del 5 aprile 2012 e almeno sino a giugno 2013 CP 1 continuava ad appostarsi presso i posti di lavoro della Pt 1 aspettandola per alcuni minuti o sfrecciando a poca distanza da lei a bordo della sua bicicletta;
Parte 1-tali condotte cagionavano in un grave perdurante stato di ansia e di paura che sfociava in una sindrome ansioso depressiva reattiva con attacchi di panico, sudorazione profusa e crisi di tachicardia parossistica con conseguente necessità di terapia farmacologica e la costringevano altresì a modificare le proprie abitudini di vita e in particolare a chiedere ai coniugi di accompagnarla nei suoi spostamenti e di Persona 1 e Persona 2 ospitarla presso la loro abitazione. Fatto aggravato ex art. 612-bis co. 2 c.p. in quanto commesso ai danni della moglie divorziata e in quanto CP 1 perseverava nella condotta tenuta anche dopo l'ammonimento del Questore del 5 aprile 2012. In La Spezia da gennaio 2012 a giugno 2013";
-nel procedimento penale n. 70/2015 R.G. per il “reato p. e p. dall'art. 612bis co. 1° e co. 2 c.p. perché, con condotte reiterate minacciava e molestava la ex moglie dalla quale Parte 1 era divorziato, in modo tale da cagionarle un perdurante stato di ansia e paura e da ingenerare in lei un fondato timore per la propria incolumità; nello specifico CP 1 da settembre 2013 e sino al 08.08.2014 mediante l'utenza cellulare 3886472083 a lui in uso effettuava telefonate mute moleste dirette all'utenza 3292114978 in uso a Parte 1 e precisamente le seguenti: il 11.09.2013 alle ore 09:53:46; il 16.09.2013 alle 16:44:13; il 02.10.2013 alle 18:51:02; il
02.11.2013 alle 17:59:52; il 09.11.2013 alle 16:37:05; il 13.11.2013 alle 19:17:57; il 13.11.2013 alle 21:00:38; il 19.11.2013 alle 17:23:58; il 21.11.2013 alle 15:27:60; il 22.11.2013 alle
18:59:10; il 04.12.2013 alle 19:23:56; il 07.12.2013 alle 15:27:50; il 22.11.2013 alle 18:59:10; il
04.12.2013 alle 19:23:56; il 07.12.2013 alle 16:12:09; il 15.12.2013 alle 09:44:58; il 16.12.2013 alle 19:39:24; il 30.12.2013 alle 11:19:48; il 05.01.2014 alle 13:37:02; il 06.01.2014 alle
18:00:48; il 09.01.2014 alle 13:14:31; il 11.01.2014 alle 14:25:29; il 17.01.2014 alle 19:38:28; il
26.01.2014 alle 21:16:58; il 06.03.2014 alle 15:44:30; il 15.04.2014 alle 18:43:35; il 16.05.2014 alle 17:17:41; il 17.05.2014 alle 20:46:05; il 19.05.2014 alle 19:39:43; il 21.05.2014 alle
21:52:07; il 31.05.2014 alle 17:06:36; il 17.06.2014 alle 10:22:05; il 18.06.2014 alle 19:17:52; il 20.06.2014 alle 21:38:39; il 08.08.2014 alle 13:49:16; inoltre CP 1 utilizzando l'utenza
3886472083 inviava SMS molesti, anche in orario serale, alla Pt 1 nello specifico: in data
26.09.2013 ore 21:03; in data 28.09.2013 ore 21:08; in data 24.10.2013 ore 19:45; in data
05.11.2013 ore 20:48; in data 16.12.2013 ore 19:39; in data 25.12.2013 ore 12:38; in data
31.12.2013 ore 17:40; in data 14.01.2014 ore 20:05; in data 08.03.2014 ore 07:39; in data
30.06.2014 ore 21:20;
infine il suddetto CP_1
contattando più volte telefonicamente la di lei minacciava indirettamente Parte 1 nelle seguenti occasioni: a marzo 2014 quando telefonava a sorella Parte 2
e le diceva in lingua rumena quanto segue: "dì a tua sorella che non ho né Parte 2 una madre né un padre e non ho nulla da perdere";
Parte 2 esordendo ancora con la il 10.04.2014 quando telefonava nuovamente a frase: "di a tua sorella" senza poter continuare in quanto la Parte 2 riconosciuta la voce, interrompeva la comunicazione;
in data 09.05.2014 imbattutosi in Parte 2 in Piazza del Mercato a La Spezia, la raggiungeva e la spintonava dicendole "dille a tua sorella di stare attenta"; in alcune occasioni si avvicinava senza ragione ai luoghi da lui conosciuti come frequentati dalla posta in La Spezia quale l'abitazione della signoraParte 1 Parte 3 presta attività lavorativa;
Piazza Beverini, 4, dove Parte_1
a causa del reiterarsi di tali condotte persecutorie sviluppava uno stato Parte 1 patologico "sindrome ansioso depressiva reattiva e stress emotivo, con crisi di panico e di insonnia resistente", e, stanti le minacce ricevute, veniva ingenerato in lei un fondato timore per la propria incolumità. Fatto aggravato ex art. 612bis co. 2° c.p. in quanto commesso ai danni della ex moglie. In La Spezia da settembre 2013 al 08.08.2014".
L'accertamento dei fatti di cui sopra, avvenuto in sede penale con sentenza definitiva di condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. fa quindi stato nel presente giudizio civile in ordine alla sussistenza dei fatti attribuiti al CP 1 alla illiceità penale della condotta ed all'attribuzione della responsabilità in capo all'imputato.
Il presente giudizio ha quindi ad oggetto unicamente la quantificazione del danno da riconoscere in favore della parte lesa, dovendosi tenere conto delle reiterate condotte illecite tenute dal CP_1 anche dopo l'ammonimento ricevuto dal Questore in data 5/4/2012.
A tale fine questo giudicante ha disposto CTU medico legale sulla persona di Parte 1
Prima di esaminare contenuto e conclusioni di tale accertamento peritale, a fronte delle contestazioni mosse da parte convenuta sul punto, è bene precisare quanto segue:
La CTU - come noto - non è mezzo istruttorio nella disponibilità della parte interessata, costituendo viceversa strumento il cui utilizzo è rimesso alla scelta del giudicante, qualora lo ritenga indispensabile al fine di integrare le proprie conoscenze in materie che non siano di propria competenza, mediante il contributo fornito da specialisti nelle diverse discipline.
Detto strumento, nel caso di specie, è stato ritenuto indispensabile da questo giudicante, al fine di accertare l'esistenza di eventuali conseguenze sulla salute della parte attrice, a seguito dei reiterati atti persecutori commessi dal CP 1 nei suoi confronti. Non si ritiene che detta consulenza fosse esplorativa e volta a supplire una carenza probatoria della parte, come sostenuto dalla difesa del convenuto. Non si ritiene infatti che nel caso che ci occupa fosse indispensabile la produzione di particolare documentazione sanitaria ( oltre al certificato del medico curante ), né che la Sig.ra Pt 1 avesse seguito un particolare percorso terapeutico e farmacologico a seguito della condotta penalmente rilevante del CP 1 in quanto come si dirà ai punti che seguono come correttamente osservato dal CTU, spesso si riscontra resistenza psicologica nel rivolgersi a specialisti in tale ambito, ma ciò non significa che il danno sia comunque sussistente ed accertabile, sebbene non con i mezzi diagnostici tradizionalmente utilizzati in caso di danno fisico.
Si deve inoltre osservare che - correttamente – il CTU medico legale nominato, abbia fatto ricorso per la parte specialistica della perizia - ad un ausiliario specialista in psichiatria, al fine di poter
-
dare la risposta al quesito in termini di valutazione “medico legale". La nomina della specialista in psichiatria risulta altresì avallata da questo giudicante, che ha provveduto con decreto in data 4/9/2023 alla liquidazione del compenso all'ausiliario, su richiesta del CTU.
Si deve ancora osservare che la CTU, da intendersi qui integralmente richiamata ed il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante, ha fornito esaurienti risposte di metodo alle osservazioni formulate dal legale di parte convenuta ( in assenza di nomina di CTp), che per tale motivo sono prive di contenuto tecnico-scientifico e che di seguito si riportano, a seguito della reiterazione delle medesime anche in fase di precisazione delle conclusioni e memoria conclusionale di replica da parte della difesa del convenuto: "A fronte di un danno di natura oculistica, odontoiatrica, otorinolaringoiatrica, vascolare, neurologica eccetera, si rende pressoché sistematicamente necessario ottenere ausilio specialistico limitatamente ai temi propri della disciplina del medico incaricato, e cioè quello dell'inquadramento nosologico del danno, in una parola della diagnosi della condizione patologica.
Il medico-legale non può certamente essere in grado di porre tale inquadramento in ambito del tutto estraneo alle proprie conoscenze ed assolutamente specialistico.
-Pare inutile ricordare come ed ancor più, rispetto ad altri danni negli ambiti precedentemente richiamati, che pressoché sistematicamente hanno un corrispettivo strumentale ciò si renda necessario per le fattispecie in trattazione, per dare un inquadramento diagnostico al quadro di presentazione.
Mentre per le discipline precedentemente richiamate esistono accertamenti oggettivi, e cioè indagini (procedendo in ordine per quelle richiamate, radiografiche, tac, risonanze magnetiche, campi visivi, panoramiche dentali, rilievi fotografici, esami scopici, angio tac, elettroencefalogrammi eccetera) volte a definirne entità e rilevanza, per il danno di natura psichiatrica le verifiche strumentali sono sostanzialmente inesistenti e, a fronte del perdurare di episodi dotati di quella idoneità lesiva, per così ampio periodo di tempo, si rendeva, a mio parere, del tutto necessario avere una valutazione specialistica di natura psichiatrica, tema che mi pare di avere peraltro richiamato anche in vicinanza del conferimento di incarico.
Quel che intendo, con ciò, precisare, è che non è stata affidata ad altra professionalità specialistica valutazione che andasse al di là delle competenze proprie del ramo, nella fattispecie rappresentate dall'inquadramento diagnostico della condizione presente e pregressa della paziente. Ancor meno si è dato compito che in alcun modo inerisse l'ambito medico-legale. Si è chiesto, in una parola, ad uno psichiatra di fare un inquadramento psichiatrico della condizione della paziente.
Questo per chiarire quale è stato il perimetro all'interno del quale si doveva svolgere, e si è svolta, l'attività della ausiliaria Dottoressa Per 3.
In merito poi alla mancata condivisione di tale scelta con consulenti medici delle parti, si rammenta che nessun medico è stato nominato, e nessuno è intervenuto, talché la necessità, a mio parere comunque palese, di accedere a quell'approfondimento non è stata certamente sottoposta ad un dibattito consulenziale per la evidente assenza di consulenti.
La scelta di far svolgere tale indagine - così come può esserlo quella relativa alla richiesta di una radiografia, ecografia, TAC, risonanza magnetica - era pacificamente insita nelle peculiarità del caso, e non comprendo fino in fondo lo stupore per il mancato coinvolgimento delle parti, peraltro non presenti sul piano squisitamente tecnico, quello proprio dove può discutere in merito ad appropriatezza, necessarietà, pertinenza e congruità di tale approfondimento.
Ritengo quindi di avere agito al solo fine di avere risultanze riferentesi a natura ed entità di una condizione morbosa non esplorabile sulla base delle competenze personali del CTU, e non verificabile per mezzo di accertamenti strumentali di alcuna natura.
Il secondo tema da trattare è quello dell'evidente squilibrio tra durata di temporanea inabilità, attestazioni sanitarie ed importi dichiarati.
Va premessa, alla discussione di tale aspetto, una considerazione.
Presenza di documentazione psichiatrica e danno non possono essere considerati rigidamente equivalenti, né, ancor meno, assenza di documentazione psichiatrica può essere ritenuta condizione idonea a far ritenere non sussistente un danno: è noto ad operatori del settore come assai spesso soggetti portatori di importanti sequele psichiche non sviluppino percorso attestativo e terapeutico quale dovuto, e come, viceversa, assai spesso ci si trovi in presenza di produzioni documentali non congrue a realtà prive di qualsivoglia idoneità nociva.
Mentre un soggetto che subisce una frattura di gamba, in 100 casi su 100, si sottopone ad accertamenti e trattamenti in ambito ortopedico, non così è, e tale dato è pacificamente acclarato, per le patologie afferenti l'ambito psichico.
Resistenze interiori molto forti si frappongono assai spesso a tale percorso.
Il paziente pensa di non essere affetto da una malattia psichiatrica, ma di essere solamente un soggetto sottoposto ad una illecita pressione psicologica, e tale fatto è già di per sé spesso sufficiente allo svolgimento di percorsi "fai da te", al più con l'aiuto del medico di base.
Vi è poi spesso, particolarmente in soggetti dotati provenienti da altri ambiti socio-culturali, il convincimento che l'accesso ad accertamenti e trattamenti ad opera di psicologi e psichiatri sia una patente di malattia, di debolezza interiore, che non si vuole accettare.
Talora l'ipotesi del ricorso ad operatori psichiatrici viene ritenuta come una "sconfitta" e, come tale, trova sviluppo di comportamenti oppositivi, che, in primis, si identificano nella negazione della propria condizione patologica, e, secondariamente, nel desiderio di "celare" comunque ad altri la propria condizione interiore.
Tutto ciò sta ad indicare come non possa procedersi alla equiparazione tra presenza di documenti e presenza di malattia, che appare, per la tipologia in trattazione, una modalità di banalizzazione della tematica, e che porterebbe, per converso, a dover ritenere accertata la presenza di una condizione patologica ogni qual volta vi sia invece qualsivoglia produzione documentale, magari frutto di sollecitazioni, talora poco debite, nei confronti del medico.
-Al riguardo pare inutile precisare come mentre una ferita presenta una evidenza ispettiva, una frattura un acclaramento radiologico, un ematoma una verificazione ecografica, eccetera eccetera
- le condizioni psicologiche sono molto più soggettive e meno oggettivabili nella loro definizione e nel loro accertamento, talché vi è, non infrequentemente, un parziale squilibrio tra ciò che documentazione specialistica e realtà clinica.
Alla luce di quanto esposto non pare accettabile il criterio proposto per negare l'esistenza di una condizione patologica precedentemente in essere.
Tanto premesso in riferimento al significato da attribuire alla parvità documentale, e di spese, apparso evidente che il mancato ricorso a specialisti - motivato non già per assenza di sofferenza psichica, ma verosimilmente per ragioni culturali, individuali, di dinamica relazionale, proprie del caso - non poteva non far rilevare come comportamenti dotati di vis lesiva (e per di più di crescente entità, in ragione dell'incrementata labilità della risposta individuale a fronte del perdurare nel tempo degli stessi) si siano protratti per un periodo estremamente ampio, ed appare estremamente attendibile che gli stessi abbiano avuto sfavorevole effetto sulla validità complessiva del soggetto.
Si è pertanto proceduto ad esprimere una valutazione che ha spalmato in varie fasce di incidenza il danno temporaneamente subito dalla paziente, nei termini esposti in relazione, termini che ritengo di dover riproporre e che non posso certamente invalidare poiché non vi sono spese mediche per prescrizioni di psicofarmaci.
Così pure debbo rammentare come il ricorso a psicoterapia non appartenga al bagaglio di comportamenti usuali per soggetti che provengano da ambiti lontani a quelli dei paesi ove tali trattamenti sono invece relativamente frequenti.
Assai spesso popolazioni ancora recentemente dedite ad economia rurale, o che l'hanno da poco mutata, non hanno consuetudini verso questa tipologia di trattamento, guardata talora con sospetto o, talora, con un sentimento di "disfatta" laddove agli stessi si acceda. E ciò a prescindere dai costi che tali trattamenti integrano". (si veda CTU pagg. da 27 a 30 ).
Il CTU ha quindi fornito la seguente risposta al quesito posto da questo giudicante:
"La condizione patologica che la ricorrente ebbe a subire nelle circostanze per cui è causa furono le seguenti: disturbo d'ansia generalizzata con attacchi di panico.
La durata dell'inabilità temporanea è da ritenersi così qualificabile
• inabilità parziale al 75%: mesi due (2);
• inabilità parziale al 50%: mesi quattro (4); inabilità parziale al 25%: mesi otto (8); inabilità parziale al 10%: mesi sedici (16)
.
Sussistono postumi permanenti, quantificabili in misura percentualistica pari al 15% (quindici per cento).
Non sussiste danno alla specifica capacità di lavoro.
Risultano in atti spese farmaceutiche pari ad € 26,10, da ritenersi congrue e pertinenti". Il danno, quindi – così come accertato dal CTU - dovrà essere liquidato, facendo uso delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano, relative all'anno 2014,
come segue:
Età della vittima: 42 anni
DANNO DA INVALIDITA' PERMANENTE
15 punti € 42.071,00, comprensivo di incremento per sofferenza soggettiva
DANNO DA INVALIDITA' TEMPORANEA
Inabilità parziale al 75% giorni 60 € 4.320,00
Inabilità parziale al 50% giorni 120 € 5.760,00
Inabilità parziale al 25% giorni € 5.760,00
Inabilità parziale al 10% giorni 480 € 4.608,00
Totale invalidità temporanea € 20.448,00
Totale danno non patrimoniale € 62.519,00
Da cui deve essere detratta la provvisionale riconosciuta in sede penale pari ad € 3000,00.
Così per un totale residuo pari ad € 59.519,00.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza quale corrispettivo del mancato
-
tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, deve essere devalutata alla data di cessazione dell'illecito
8/8/2014 (c.d. aestimatio), come richiesto da parte attrice. Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Deve essere altresì riconosciuta in favore dell'attrice la somma di € 26,10 per spese mediche, quale danno patrimoniale, oltre interessi nella misura legale dalla data dell'esborso al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate nei valori intermedi tra il minimo ed il massimo, in considerazione dell'importo effettivamente riconosciuto in favore dell'attrice, che si pone in misura prossima al minimo del relativo scaglione tariffario e della non particolare complessità in fatto ed in diritto delle questioni affrontate. Le spese di CTU anticipate da parte attrice, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Parte 1 a seguito della accerta la sussistenza dei danni non patrimoniali subiti da così come accertata in sede penale;
condotta di CP_1
- liquida tali danni nella somma di € 62.519,00 per danno non patrimoniale, da cui deve essere detratta la somma di € 3000,00 già riconosciuta a titolo di provvisionale in sede penale e nella somma di € 26,10 per danno patrimoniale;
CP 1 al pagamento a favore di Parte 1- condanna della somma di €
59.519,00 per danno non patrimoniale ed € 26,10 per danno patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva;
-condanna CP 1 al pagamento a favore di Parte 1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale ed € 545,00 per spese, oltre accessori di legge ed alla refusione delle spese di CTU sostenute da parte attrice.
La Spezia, 18/3/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi