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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/07/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1219/22 R.G., alla quale sono state riunite la n.36/2023 RG, 39/23 e
48/2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 28 maggio 2025 promossa da rappresentata e Parte_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio Pasquali e Sandro Pasquali del Foro di , giusto mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Pt_1
Studio Legale dell'avv. Fabio Pasquali, sito in , Via Cardinale Mazzarino n. 71 Pt_1
Appellante
pagina 1 di 41 2
in persona del suo legale rappresentante in carica, procuratore ad negotia, Controparte_1
Dott. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Controparte_2 legale dell'Avv. Mario Antonio Rossi in , Via Verdi n° 29, giusta procura spillata Pt_1 digitalmente all'atto di appello del 02.10.
Appellante
in persona del Presidente p.t. della , Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del 14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli Avv.ti
Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale con uffici siti in , via Pt_1
Leonardo Da Vinci n. 6,
Appellante
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_3
Roma, Via Amelia n. 70, 00181 Roma, rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale de L'Aquila, dagli Avvocati Professor
Eugenio Barcellona del Foro di Torino, dagli Avvocati Mario Scaloni ed Alessandro Scaloni del
Foro di Ancona e dall'Avvocato Pierluigi Pezzopane del Foro de ed elettivamente Pt_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Vado di Sole, 12, 67100, L'Aquila (AQ),
Appellata
, , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, quest'ultima sia in proprio che quale responsabile genitoriale della FI CP_8 RE , in qualità di eredi del defunto tutti rappresentati e Persona_1 Persona_2 difesi dagli avv. Massimo Leonardi ed Elena Leonardi, ed elettivamente domiciliati presso il loro
Studio in Rieti, Via Contigliano n. 12 giusta procura ad litem rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta in appello
Appellati-appellanti incidentali pagina 2 di 41 3
ING. ING. ING. Controparte_9 Controparte_10 [...]
, ARCH. i primi tre non costituiti in primo grado CP_11 Controparte_12
Appellati contumaci in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso in Controparte_13 primo grado dall'avv. Francesco Bafile ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
, loc. Monticchio, Via Portella n. 1, Pt_1
Appellata contumace in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso in primo CP_14 grado dall'Avv. Michele Clemente ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via
Crescenzio n.17/A 1
Appellata- appellante incidentale
Avverso
La sentenza n.360/2022 pubblicata il 14 giugno 2022, resa nel giudizio RG 3134/non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante ( nel giudizio n. 1219/22): ““Voglia l'on. le Corte Parte_1
d'Appello di L'Aquila, Sezione Civile: Per le causali in narrativa, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 360/2022 del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto, in accoglimento degli esposti motivi di fatto e di diritto: 1) Accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, costituisce caso fortuito e/o di forza maggiore, ed evento eccezionale ed imprevedibile, anche in considerazione della storica classificazione della città dell' in zona Pt_1 sismica di II categoria (zona a rischio sismico medio), e dunque idoneo all'interruzione del nesso di causalità; per l'effetto, dichiarare interrotto il nesso di causalità tra l'evento (il crollo della ed il danno, con conseguente rigetto delle originarie domande attoree nei Controparte_15 confronti dell'AD; 1.1) In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 651
c.p.p., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. commessa dal Tribunale, nel momento in cui, obliterando totalmente le ragioni e prove addotte dall' circa la declassificazione sismica del Pt_1 comprensorio aquilano, ha posto a fondamento della propria decisione unicamente le risultanze della perizia redatta nel processo penale nei confronti dell' , estromessa sin dall'inizio dal Pt_1
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giudizio penale, e per l'effetto annullare tutti i capi di sentenza che riconoscono responsabilità in capo all' sulla base delle perizie e delle sentenze rese nel processo penale, con ogni Pt_1 conseguenza;
1.2) In via ancora subordinata, accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, è stato concausa principale (o quantomeno rilevante) del crollo della e per l'effetto, ridurre della corrispondente misura proporzionale (almeno il Controparte_15
50% ovvero la diversa percentuale ritenuta di giustizia) la quantificazione del risarcimento eventualmente riconosciuto ai danneggiati, condannando al risarcimento i tecnici condannati in sede penale. 2) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell ex art. 2053 c.c., sia Pt_1 per l'intervenuta interruzione del nesso di causalità ad opera del sisma, da considerarsi evento integrante il caso fortuito e/o la forza maggiore;
sia per aver la sentenza impugnata illegittimamente esteso all'usuario la responsabilità ex art. 2053 c.c. pur in presenza di identica responsabilità già riconosciuta in capo al proprietario, con conseguente illegittima duplicazione del novero dei soggetti responsabili, la cui responsabilità è invece alternativa e non cumulabile. 3)
Rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e fondate su Pt_1 responsabilità ex art. 2053 c.c. e dichiarare, in caso di accertamento di responsabilità nel crollo, interamente responsabili i soggetti condannati in via definitiva in sede penale, chiamati in garanzia, ovvero, in via subordinata, la proprietaria dell'edificio. 4) Accertare e Parte_2 dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. 28 Cost. e/o 2049 c.c. per l'operato Pt_1 dell'arch. sia per essere l' soggetto danneggiato, e non responsabile, CP_12 Pt_1 dall'operato dell'arch. sia per non essere l'incarico di collaudatore stato conferito CP_12 dall' ma dalla in applicazione della normativa regionale all'epoca Pt_1 Parte_2 vigente;
sia per essere l'incarico di collaudatore estraneo ed autonomo rispetto a quello di dipendente AD, non soggetto ai poteri di direzione e sorveglianza dell'Azienda ed autonomamente retribuito. Per l'effetto, rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e fondate su responsabilità ex art. 2049 c.c. ovvero art. 28 Cost. 5) In via Pt_1 subordinata, e dunque soltanto in caso di riconoscimento dell'an, rispetto al quantum indicato dal
Tribunale, ridurre le somme riconosciute secondo quanto indicato in narrativa e dunque entro i limiti massimi già individuati in analoghi precedenti (euro 230.000 in favore dei genitori ed euro
100.000 in favore dei fratelli/sorelle), dichiarando risarcibile soltanto la quota ritenuta conseguenza di responsabilità, e dichiarando invece non risarcibile dall' la quota che deve Pt_1 ritenersi imputabile alla “concausa sisma” (il 50% o la diversa percentuale ritenuta di giustizia) ovvero alle responsabilità di altri soggetti (tecnici condannati in via definitiva ed eventualmente,
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in subordine, ), con conseguente riformulazione della minor somma imputabile Parte_2 all' . 6) Riformare il capo della sentenza inerente all'omessa condanna alla rifusione delle Pt_1 spese di lite in capo alla ed in favore dell' , e dunque Controparte_16 Pt_1 condannare la al pagamento delle spese di lite del primo grado Controparte_16 nella misura di euro 21.387,00 oltre accessori, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda dell' nei confronti della propria Pt_1
Assicurazione. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con ogni salvezza”.
Per l'appellata (nel giudizio n. 1219/22) “Si costituisce per l' CP_16 CP_16 il:1).Chiedendo il rigetto del 5° motivo di appello, siccome in netto contrasto con l'appello dell' nonché erroneo e del tutto infondato in fatto e diritto, riservandosi di confutarlo CP_16 per esteso in sede di conclusionale e replica;
2).Associandosi alla richiesta dell' di rigetto Pt_1 dell'appello incidentale degli 3).Chiedendo che al presente appello vengano riuniti CP_17 quelli proposti dall' (n° 36\23 RGC), dalla (39\23 RGC) e CP_16 Parte_2 dall' (n° 48\23 RGC), trattandosi di appelli interposti avverso la stessa sentenza (n° CP_14
360\22 del Tribunale dell'Aquila) 4) Riportandosi al proprio atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l'integrale accoglimento: 5).Chiedendo, infine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni degli appelli, così come sopra riuniti”. per parti appellate-appellanti incidentali , , CP_4 CP_5 Controparte_6
e ( nel giudizio 1219/22): “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_7 CP_18
L'Aquila, contrariis rejectis, rigettare gli appelli proposti, nel giudizio n. 1219/22 r.g., dall' in Pt_1 persona del l.r.p.t.; nel giudizio iscritto al n. 39/23 r.g., dalla , in persona del l.r.p.t. Parte_2
e, nel giudizio n. 36/23 r.g., dalla in persona del l.r.p.t. - quest'ultimo Controparte_19 limitatamente alle stesse doglianze già manifestate dall' nel proprio atto di impugnazione Pt_1 introduttivo del presente giudizio n. 1219/22 r.g. e già contestate dagli appellati in quella sede – tutti perché totalmente infondati;
in accoglimento dell'appello incidentale, piaccia, in parziale riforma della sentenza n. 360/22, resa tra le parti dal Tribunale Civile di L'Aquila, Sezione Unica Civile, pubblicata il 14.6.22, non notificata, che ha definito il giudizio iscritto al n. 3134/17 r.g., condannare in via solidale i convenuti in primo grado e attuali ap-pellati: , in persona del Parte_2
l.r.p.t., in persona del l.r.p.t., Parte_1
, , e al pagamento, Controparte_12 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_9 in aggiunta a quelle già liquidate dal Tribunale di L'Aquila a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, delle seguenti somme: a favore di : € 33.814,40; a CP_4
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favore di : € 33.814,40; a favore di : € 46.134,00; a favore di CP_5 Controparte_6 CP_7
: € 46.134,00; a favore di in proprio: € 183.427,80; a favore di
[...] CP_8 CP_8 quale genitrice responsa-bile della RE : € 36.500,00, ovvero delle somme maggiori Persona_1
o minori ritenute di giustizia;
piaccia, inoltre, condannare, in via solidale tra loro, i medesimi convenuti in primo grado al risarcimento dei danni patrimoniali mediante pagamento delle seguenti somme: a favore di in proprio, previa eventuale ammissione dei capitoli “C” e “D” CP_8 dellaprova testimoniale dedotta nella memoria attorea depositata nel secondo termine assegnato ex art. 183, VI co., c.p.c., con i testi ivi indicati, premesso il prefisso “Vero che” [ , Controparte_20 dopo il tragico evento, ha smesso di frequentare il conservatorio di Santa Cecilia a Roma, ove era iscritta al quarto anno del corso di pianoforte. è tuttora priva di reddito]: € Controparte_21
100.000,00; a favore di , quale genitrice responsabile della RE : € CP_8 Persona_1
128.000,00; ovvero delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
piaccia altresì condannare, in via solidale tra loro, i suddetti convenuti in primo grado al rimborso delle spese documentate e delle indennità di trasferta non liquidate dal Tribunale, nella misura di € 628,60, nonché al pagamento del compenso di avvocato, relativamente al primo grado di giudizio, nella misura ulteriore di € 66.174,00, già detratto l'importo di € 28.803,00 liquidato dal Tribunale, oltre rimborso forfetario al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
con vittoria di spese e funzioni anche del presente grado di giudizio.» per parte appellata (nel giudizio n. 1219/22): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_3
Appello, contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 360/2022 del Tribunale de L'Aquila per la parte che qui interessa, relativamente alle statuizioni riguardanti in Controparte_3 quanto non oggetto di alcun gravame. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado.” per parte appellata-appellante incidentale adesivo dipendente ( nel giudizio n.1219/22): “ CP_14
Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa riunione al presente procedimento di quello 48/2023 introdotto dall' per impugnare la medesima sentenza, rigettare i motivi CP_14 secondo e terzo dell'appello perché infondati in fatto ed in diritto;
ed accogliere il primo ed il quarto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello principale autonomo proposto da CP_14 rigettare la domanda di malleva proposta dell'arch. nei confronti della concludente CP_12 stante la inoperatività della garanzia;
in subordine, contenere la condanna della AG chiamata in garanzia nei limiti di polizza. Con vittoria di spese.”
Parte appellante (nel giudizio 48/23): “Piaccia alla Corte di Appello adita, in accoglimento CP_14 dell'appello che si propone contro la sentenza n. 360/22 del Tribunale Civile di L'Aquila, ed in pagina 6 di 41 7
riforma della stessa, ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa invocata dall'arch. in virtù delle esclusioni contrattuali e, per l'effetto, rigettare ogni Controparte_12 domanda formulata contro la Vinte le spese del doppio grado di giudizio.” CP_14
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per parte appellante ( nel giudizio n. 36/23): “Piaccia a questa Ecc.ma Corte, contrariis CP_16 reiectis, dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione all'avvenuta rinuncia all'appello da parte dell' compensando in tutto o in parte le spese CP_16 legali con l' e con i danneggiati;
voglia altresì rigettare il 5° motivo di appello dell' Pt_1 [...]
nei confronti dell' confermando la sentenza impugnata e compensando Parte_4 CP_16 integralmente le spese legali”. per parte appellata ( nel giudizio n. 36/23) :“Voglia l'on. le Corte d'Appello di Parte_1 L'Aquila, Sezione Civile, previa riunione del presente procedimento a quello rubricato al RG 1219/2022 di codesta stessa Corte, rigettare l'appello proposto da Controparte_16 Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”. per parte appellata-appellante incidentale ( nel giudizio n. 36/23): “ Piaccia alla Corte di CP_14 Appello adita, contrariis reiectis, previa riunione al presente giudizio a quello NRG 48/2023, introdotto dalla dinanzi a codesta Corte per impugnare la medesima sentenza del CP_14 Tribunale di L'Aquila; rigettare l'appello proposto da perché inammissibile o Controparte_16 comunque infondato in fatto ed in diritto;
in via gradata, ed in accoglimento del suddetto appello autonomo rigettare la domanda di malleva avanzata dall'arch. nei confronti della CP_12
stante la inoperatività della garanzia;
in ulteriore subordine, contenere la CP_14 condanna della AG chiamata in garanzia nei limiti di polizza. Con vittoria di spese.” per parte appellante ( nel giudizio 39/23) : “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_2 Appello adìta, contrariis rejectis, previa riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 1219/22 r.g., promosso dall' in persona del l.r.p.t., per l'impugnazione della medesima Pt_1 sentenza n. 360/22 del Tribunale Civile di L'Aquila, ovvero previa declaratoria di inammissibilità dell'appello in caso di mancata riunione, nonché previa declaratoria di inammissibilità e comunque di rigetto, per totale infondatezza, della proposta istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., rigettare il proposto appello, in quanto infondato, laddove sono state proposte le stesse doglianze già manifestate dall' nel proprio atto di impugnazione introduttivo del giudizio n. 1219/22 Pt_1 r.g. e già contestate dagli appellati in quella sede;
con vittoria di spese e funzioni”. per parte appellata ( nel giudizio 48/23) : “ :1)Chiedendo che il presente appello venga CP_16 riunito a quello proposto dall' (n° 1219\22 RGC) unitamente agli appelli Parte_4 proposti dall' (n° 36\23 RGC) e dalla (39\23 RGC), trattandosi di CP_16 Parte_2 appelli interposti avverso la stessa sentenza (n° 360\22 del Tribunale dell'Aquila);2).Riportandosi al proprio atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l'integrale accoglimento:3).Chiedendo, infine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni degli appelli, così come sopra riuniti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il giudizio definito con la sentenza qui appellata è stato introdotto da CP_4 [...]
e tutti in proprio e, con l'eccezione di CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_18
, anche in qualità di eredi di nei confronti della , CP_8 Persona_2 Parte_2
, , al Pt_1 Controparte_12 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 fine di ottenere la condanna delle convenute, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, oltre a rivalutazione ed interessi legali, subiti per la morte del proprio congiunto a seguito del crollo dell'edificio (denominato “ ), Persona_2 Controparte_15 dove lo stesso alloggiava in occasione del noto sisma che colpì la città di il 6 Aprile 2009 Pt_1 1.1.Gli attori avevano esposto che:
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-a seguito del disastroso sisma che colpì la città nella notte del 6 Aprile 2009 e del procedimento penale instauratosi per le vicende legate al crollo, nella stessa notte, della a Controparte_15 carico, tra gli altri, dei convenuti Controparte_11 Controparte_10 CP_9 e questi ultimi erano stati dichiarati colpevoli, con sentenza di
[...] Controparte_12 condanna divenuta definitiva (sentenza Cass. Penale 6604/2017), per avere, a vario titolo, cagionato il crollo o cooperato a porre le condizioni del crollo di una porzione dell'ala nord dell'edificio in cui alloggiava Persona_2
- dalle perizie disposte in sede penale sarebbe emersa anche la responsabilità civile extracontrattuale della , ente proprietario dell'edificio e dell' in Parte_2 Parte_1 qualità di gestore (in seguito alla concessione in gestione del proprietario) della “ CP_15
.
[...]
- risultando accertate le responsabilità per l'evento dannoso, gli attori avevano adito il Tribunale di L'Aquila al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito che ne sarebbe derivato, oltre a rivalutazione ed interessi legali. Si erano costituiti la l' e contestando la domanda Parte_2 Pt_1 Controparte_12 attorea e chiedendone il rigetto. Avevano eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto di risarcimento del danno ex adverso azionato, nel merito avevano contestato le responsabilità ad essi imputate, sottolineando la legittimità del proprio operato e chiedendo che venisse riconosciuto il sisma quale causa di forza maggiore. Avevano chiesto che fosse negata la risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice, sia in ordine alla prova della loro sussistenza, sia con riguardo al loro ammontare. La convenuta aveva chiesto di chiamare in causa i quattro tecnici condannati penalmente, Pt_1 l' e la mentre l'Arch. la . Controparte_22 CP_16 CP_12 CP_14 A seguito della propria costituzione in giudizio l' aveva chiamato in Controparte_3 garanzia le . Controparte_23 Il giudizio veniva quindi soggettivamente esteso ai chiamati in causa. Tutti i chiamati in causa, costituiti in giudizio, avevano eccepito la propria estraneità ai fatti. Perfezionatosi il contraddittorio è stata espletata l'istruzione probatoria, consistita essenzialmente nella produzione degli atti del processo penale, nell'interrogatorio libero degli attori e nell'escussione di testimoni, ed infine la causa era stata trattenuta in decisione.
1.2.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila ha deciso come da dispositivo che di seguito si trascrive:
- accertata e dichiara la responsabilità dei convenuti ed Parte_2 [...]
, , Controparte_24 Controparte_12 Controparte_9
, per il decesso di li condanna in Controparte_10 Controparte_11 Persona_2 solido al risarcimento del danno in favore degli attori e dunque al pagamento delle seguenti somme: euro 280.000 oltre interessi come in parte motiva in favore di CP_4 ; euro 280.000 oltre interessi come in parte motiva in favore di;
euro
[...] CP_5 150.000 oltre interessi come in parte motiva in favore di;
euro 150.000 Controparte_6 oltre interessi come in parte motiva in favore di;
euro 150.000 oltre CP_7 interessi come in parte motiva in favore di in proprio;
euro 372.000 oltre CP_8 interessi come in parte motiva in favore di quale genitore esercente la CP_8 responsabilità sulla RE oltre alla rifusione delle spese di lite in favore Persona_1 dei predetti attori, che liquida in euro € 27.803,10 per compenso oltre spese di c.u., oltre rimb. forf. 15% i.v.a. e c.p.a. di legge;
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- condanna in persona del a tenere indenne Controparte_1 CP_25 [...]
delle somme che quest'ultima è tenuta Controparte_24 a pagare agli attori in forza della presente sentenza;
- condanna in persona del a tenere indenne , sino a CP_14 CP_25 Controparte_12 concorrenza di euro 500.000, delle somme che questi è tenuto a pagare agli attori per danni non patrimoniali in forza della presente sentenza;
- condanna alla rifusione Controparte_24 delle spese di lite in favore di e che Controparte_22 Controparte_13 liquida in euro 21.387 per compenso oltre oltre rimb. forf. 15% i.v.a. e c.p.a. di legge per ciascuna delle predette parti, oltre spese di c.u. in favore di Controparte_22
- respinge ogni altra domanda 1.3.Le ragioni della decisione, con cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, esplicitate nella relativa motivazione, possono essere così compendiate. Il Tribunale ha osservato che risultava definitivamente accertata la responsabilità per il decesso del in capo agli odierni convenuti, condannati in sede penale ( Per_2 CP_12 CP_10 CP_1
, anche al risarcimento dei danni verso gli attori, sul presupposto che la sentenza CP_9 di condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata in sede penale contenga implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato. In forza dello stesso presupposto, rendendosi necessario l'accertamento del danno conseguenza e quindi l'accertamento sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.”(Cass. Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020 Rv. 657804 – 01; pur essendo l'omicidio colposo reato di danno, il danno accertato è la morte;
rispetto ad esso il danno da perdita del rapporto parentale costituisce comunque un danno-conseguenza), procedeva ai necessari approfondimenti anche istruttori. Inoltre, il giudice di prima istanza rilevava che il medesimo accertamento compiuto in sede penale non fosse opponibile ex art.651 c.p.p. ai convenuti ( e ) diversi Parte_2 Pt_1 dagli imputati, già citati nel processo penale in qualità di responsabili civili e tuttavia poi estromessi ex art.87 c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato, sottolineando, tuttavia, nel contempo, che nel vigente ordinamento, improntato al principio del libero convincimento, al giudice civile era sempre consentito porre a fondamento delle decisioni anche prove non espressamente previste dal codice di rito ovvero tratte da un procedimento penale. In particolare, il Tribunale al fine dell'individuazione delle cause del crollo dell'edificio, faceva propri gli approdi del perito nominato sede penale, Prof. in considerazione del Per_3 grado di competenza del perito, della vastità dei materiali sottoposti ad esame, dell'approfondita analisi condotta in ordine alla dinamica del collasso escludendo, innanzitutto, il carattere eccezionale o anomalo del sisma, tale da renderlo cioè un evento imprevedibile e pertanto imprevenibile. A tal proposito evidenziava “come il terremoto de quo, riconducibile scientificamente alla categoria 'strong', nell'ambito della quale vanno classificati mediamente 120 terremoti annui nel mondo, non rappresenti un evento assolutamente anomalo e tale da non dover essere considerato nel vaglio delle condotte umane che da esso possono essere influenzate, neppure per il territorio aquilano: a fronte della notoria sismicità della zona - valutata di II categoria, ossia media già da prima del 1965 - la città era stata in passato colpita da due terremoti di analoga intensità, nel 1461 e nel 1703; il fatto che terremoti analoghi a quello del 2009, in sé stessi non abnormi quali fenomeni sismici, si fossero già verificati, e per ben due volte, nella città di , dimostra che il sisma di Pt_1 cui si discute può essere semmai ritenuto raro, ma non certo eccezionale ed al di là dell'orizzonte di prevedibilità/prevenibilità”.
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In merito ai danni risarcibili, il Tribunale, posto che la vittima risiedeva in un edificio in cemento armato e di costruzione relativamente recente che era rimasto “ aperto all'uso” nonostante le scosse si susseguissero da mesi, riteneva sussistente il danno da perdita del rapporto parentale lamentato dagli attori atteso lo stretto legame parentale intercorrente tra il defunto, i genitori le sorelle conviventi e con la FI nonché con con la quale la vittima era legata da CP_8 una salda relazione affettiva. Pertanto, procedeva alla liquidazione come sopra dei predetti danni in via equitativa adottando la Tabella di Roma. Venivano respinte, invece, le domande di risarcimento del danno da lucro cessante futuro avanzate dai genitori, dalle sorelle e dalla compagna non essendovi alcuna evidenza che, una volta iniziato a lavorare, il avrebbe sistematicamente contribuito al mantenimento dei Per_2 genitori o delle sorelle, non corrispondendo ciò alla normalità dei rapporti familiari né ciò poteva presumersi in relazione alla posizione della sia in virtù della giovanissima età degli stessi CP_8 che della durata della relazione e del lungo intervallo di tempo che separava la coppia dalla concretizzazione di una convivenza more uxorio effettiva . Il Tribunale, invece, reputava meritevole di accoglimento la domanda in relazione alla posizione della FI, ritenendo sussistente il danno così come sopra liquidato. Persona_1 Veniva, infine, accolta la domanda di MA svolta dall' dei confronti della Pt_1 CP_16 sulla base del contratto riconosciuto efficace al momento dei fatti, di cui alla polizza n. 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la R.C. verso terzi derivante sia dall'attività di gestione del pensionato di via XX Settembre, sia dalla proprietà dei Controparte_15 fabbricati ad uso di tale attività, non potendo trovare applicazione le condizioni generali di assicurazione (derogate dal contenuto della garanzia specificato nella descrizione del rischio e dall'art. 26 delle condizioni speciali di polizza), né rilevando la mancata estensione agli “eventi sismici”, trattandosi di assicurazione R.C.T., ossia riguardante i danni che l'assicurato cagiona a terzi” . In ordine alla domanda di MA formulata da nei confronti di , il CP_12 CP_14 giudice di prime cure respingeva le eccezioni di decadenza, prescrizione ed insussistenza della garanzia formulate dalla compagnia di assicurazioni condannando quest'ultima a tenere indenne l'assicurato dalle somme da costui dovute agli attori per i danni non patrimoniali, con esclusione dei danni patrimoniali riconosciuti a (trattandosi di danni non rientranti nella Persona_1 nozione contrattuale di danno patrimoniale) nei limiti del massimale contrattuale di euro 500.000. Quanto alla posizione di il Tribunale rilevava l'infondatezza della chiamata in causa di Pt_1 in ordine alla quale la domanda era stata rinunciata con assorbimento delle CP_22 questioni inerenti all'operatività della garanzia assicurativa di nonché CP_13 l'insussistenza dei titoli di MA di tale Azienda verso gli altri convenuti ( e i quattro Pt_2 tecnici condannati in sede penale). Il Giudice di prima istanza, quindi, liquidava le spese di lite in favore degli attori e delle chiamate in causa in base al D.M. 55/2014. 2.La sentenza è stata impugnata, con richiesta di integrale riforma, da da Parte_1
, da e con distinti atti di appello, rispettivamente Parte_2 Controparte_16 CP_14 introdotti sul ruolo con i n.1219/22- 36/23- 39/23- 48/23, procedimenti riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., con provvedimenti di questa Corte del 5.5.2023 e 9.5.2023, per i motivi che si vanno, di seguito, ad esaminare.
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2.1. L' ha proposto appello (R.G.1219/22) ripercorrendo, preliminarmente, le articolate
Pt_1 vicende del procedimento penale che aveva escluso la responsabilità dell' per i lavori per
Pt_1 cui i professionisti erano stati condannati – non rientrando gli stessi all'interno delle competenze che la legge attribuisce all' , ed articolando 'l'impugnativa in cinque motivi sintetizzabili
Pt_1 come segue: a) Eccezionalità, imprevedibilità del sisma. Il sisma avrebbe dovuto essere considerato quale evento eccezionale, imprevedibile ed imprevenibile rilevando sull'evento crollo quale caso fortuito o d forza maggiore al fine di elidere e/o attenuare la responsabilità attribuita all' :
Pt_1 la doglianza fa leva, essenzialmente, sul costante inserimento normativo del Controparte_26 tra le zone sismiche di II categoria, cioè “asismicità media” che avrebbe reso imprevedibile un terremoto di violenza pari a quella registrata il 6/4/2009 (Mw = 6.3).
a1) Violazione dell'art 651 c.p.p. Il Tribunale ha operato, inoltre, in violazione dell'art 651 c.p.p. utilizzando “le risultanze e i documenti del processo penale” dal quale l' era stato Pt_1 estromesso, per imputare il crollo “in via esclusiva a responsabilità professionali (come nel caso dei tecnici condannati) o a responsabilità oggettiva (come nel caso dell' )”, tralasciando di Pt_1 considerare la forza del sisma nella gradazione delle responsabilità e nell'individuazione delle concause del crollo. a2) Incidenza quantomeno concausale del sisma nel crollo. Infine, secondo l'appellante, la stessa perizia della prof.ssa avrebbe dovuto condurre ad ascrivere efficacia causale Per_3 assolutamente prevalente al sisma e, conseguentemente, a ridurre corrispondentemente (“di almeno il 50%”) le responsabilità risarcitoria derivanti dalle ulteriori concause;
b) Assenza di responsabilità ai sensi dell'art 2053 c.c. L'appellante, che non contesta né Pt_4 Pt_1 l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione del proprio diritto di uso gratuito dell'edificio parzialmente crollato come diritto reale di godimento, lamenta che la propria condanna solidale con la proprietaria del bene sarebbe ingiusta (poiché il Pt_2 predetto ente conservava il dovere di vigilanza sulla gestione del bene e quello di trasferimento delle risorse necessarie per la sua manutenzione anche straordinaria, entrambi imposti dalla stessa LR 91/1994) e comunque erronea, non potendo trovare applicazione la responsabilità oggettiva sancita dalla norma nei confronti di entrambi i titolari di diritti reali sul bene, ma dovendo invece riconoscersi carattere esclusivo alla responsabilità del proprietario ed alternativo a quella del titolare di altro diritto reale di godimento, la quale potrebbe venire in considerazione solo “in caso di mancanza di responsabilità del proprietario”. In ogni caso, secondo l'appellante, ove anche le due responsabilità potessero concorrere, esse dovrebbero essere graduate, con conseguente limitazione a non più di “un quarto dell'intero” di quella gravante sul titolare del solo diritto reale di godimento. Inoltre, anche con riferimento all'art. 2053 c.c. l'appellante ripropone la tesi della efficacia causale esclusiva del terremoto, quale caso fortuito o forza maggiore che, secondo costante giurisprudenza, libera dalla responsabilità ivi prevista il proprietario e/o il titolare di un diritto reale di godimento;
c) Sulla responsabilità dell' ex art. 2049 c.c. per l'operato dell'arch. Pt_1 CP_12
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A parere dell'appellante il Tribunale ha, inoltre, erroneamente riconosciuto la responsabilità in capo all' ex art 2049 c.c. per l'operato del proprio dipendente e collaudatore Arch. Pt_1 omettendo di accogliere le deduzioni della difesa della medesima Azienda- odierna CP_12 appellante tra le quali quella secondo cui la Perizia non ha mai sostenuto che l'incarico di Per_3 presiedere la Commissione di Collaudo fu conferito dall' ( in relazione alla quale vi è una Pt_1 carenza di prova) , che la nomina venne effettuata dalla e, soprattutto, che il Parte_2 suindicato tecnico commise il fatto non in qualità di dipendente rivestendo un ruolo Pt_1 distinto, autonomo e separatamente retribuito quale quello di Presidente di Commissione di Collaudo. d) Sulla quantificazione delle somme riconosciute a parte attrice. Sul terremoto quale concausa del crollo. Difetto di motivazione e comunque necessità di riduzione. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione dei danni risarcibili e immotivatamente non avrebbe operato alcuna riduzione in considerazione del terremoto quale concausa del crollo. In tal senso, secondo l'AD il Tribunale nel quantificare il danno subito dagli attori, “avrebbe dovuto dichiarare risarcibile dai convenuti soltanto la quota ritenuta conseguenza delle loro responsabilità, dichiarando al contempo non risarcibile la quota che deve ritenersi invece imputabile al sisma”. AD, inoltre, si duole del fatto che il Tribunale nel procedere alla liquidazione delle somme in favore degli attori, non abbia detratto le somme già loro riconosciute a titolo di provvisionale in sede penale anche per poter consentire alle stesse di essere oggetto di autonoma e distinta esecuzione. e) Sulla omessa condanna al pagamento delle spese di lite della in Controparte_16 favore dell' Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. Parte_1 Secondo parte appellante il Tribunale non avrebbe altresì considerato che la MA debba coprire per intero e senza condizioni, entro i limiti di massimale, e pertanto la avrebbe CP_27 dovuto essere condannata per l'intera somma dovuta e anche in ordine alle spese di lite.
2.2. Avverso la medesima sentenza è stato proposto altro appello dalla (R.G. Parte_2 39/23) le cui censure, in gran parte sovrapponibili a quelle articolate dall'AD possono essere così compendiate: a) Con primo motivo anche la Abruzzo censura la sentenza gravata per non aver Pt_2 considerato il ruolo determinante del sisma, quale causa di forza maggiore, tale da interrompere il nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento o, in subordine, da ridurre l'entità dell'obbligazione risarcitoria ascritta alle convenute;
In tal senso l'appellante evidenzia la eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità del sisma, ritenendo il terremoto del 6 aprile 2009 come “vis maior” o “casus forutitus”, tale da escludere ogni e qualsiasi altra responsabilità in ordine al crollo dell'edificio Controparte_15 Sostiene, infatti che, anche all'esito degli studi condotti sui movimenti tellurici, una sollecitazione di grado 6.3, sarebbe ben al di sopra della media dei terremoti registrati e dunque avrebbe dovuto essere definita eccezionale e, quindi, ritenuta causa principale del fatto di danno. b) Con secondo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui viene ritenuta la responsabilità ex art.2053 c.c. dell' e della in via integrale e solidale. Pt_1 Parte_2 Rileva parte appellante che la fosse nuda proprietaria dell'immobile, e che Parte_2 gravavano solo sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso. Pt_1 Secondo la dunque, la responsabilità dell'accaduto andava addossata solo Parte_2 all' , ovvero quella della , nuda proprietaria, ridotta proporzionalmente. Pt_1 Parte_2 c) Con terzo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui non tiene conto del concorso di cause umane e cause naturali nella produzione dell'evento. pagina 13 di 41 14
d) Con quarto motivo anche la lamenta la quantificazione delle somme Parte_2 riconosciute a titolo risarcitorio senza tener conto del terremoto quale concausa del crollo. Chiede in tal senso l'appellante di escludere la responsabilità della , in relazione Parte_2 alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento dei connessi oneri risarcitori. Anche la inoltre, si duole del fatto che il Tribunale nel procedere alla Parte_2 liquidazione delle somme in favore degli attori, non abbia detratto le somme già loro riconosciute a titolo di provvisionale in sede penale 2.3. Infine, ha proposto appello impugnando il capo della sentenza ove il Tribunale CP_14 l'ha condannata a tenere indenne l'arch. “delle somme che questi è tenuto a Controparte_12 pagare agli attori per danni non patrimoniali in forza della presente sentenza”. Secondo la “la polizza è inoperativa per espressa previsione contrattuale secondo la CP_14 quale, se il danno si verifica in occasione del terremoto, il sinistro non è in garanzia” In particolare, la decisione sul punto sarebbe errata:
“a) in quanto disattende la espressa esclusione dalla garanzia dei danni verificatisi in occasione di movimenti tellurici (art. 7, lett. l della polizza); b) in quanto disattende l'espressa esclusione dei danni conseguenti al mancato rispetto di norme edilizie (art. 7, lett m della polizza); c) in quanto oblitera completamente la circostanza che l'evento dannoso (decesso) si è verificato oltre la data di ultimazione dei lavori e delle opere (art. 6 e art. 8 della polizza).” Osserva l'appellante che “nella motivazione della sentenza penale (a pag. 94) si legge che il in sede di collaudo non si sarebbe avveduto della ottemperanza delle opere rispetto CP_12 alle prescrizioni contenute nei titoli edilizi rilasciati e che, in particolare, non avrebbe esteso la verifica alla osservanza delle norme di edificazione in zone sismiche. E ' evidente pertanto che i danni dei quali il è chiamato a rispondere sono proprio quelli conseguenti al mancato CP_12 rispetto di norme edilizie, cioè proprio quelli che la polizza alla lettera m) dell'art. 7 esclude dal novero dei danni indennizzabili e quindi non coperti dalla garanzia”.
2.4. La ha successivamente rinunciato al proprio appello (con il quale aveva Controparte_16 dedotto l'inoperatività della polizza n. 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di gestione del pensionato di via XX Controparte_15 Settembre) chiedendo il rigetto del 5° motivo di appello dell' nei confronti Pt_1 Pt_1 dell' e chiedendo la conferma della sentenza impugnata CP_16 2.5. , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 quest'ultima sia in proprio che quale responsabile genitoriale della FI RE Persona_1 in qualità di eredi del defunto costituitisi in giudizio, hanno resistito all'appello Persona_2 spiegando appello incidentale finalizzato al riconoscimento in loro favore di ulteriori somme a titoli di danno non patrimoniale subito a seguito della morte del proprio congiunto.
2.6 La ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_22 Gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 28/05/2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
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3.Va, preliminarmente, esaminata la doglianza dell'AD, che sostiene che l'utilizzazione, in funzione probatoria, delle perizie e consulenze tecniche (ed in particolare della perizia della prof.ssa espletata in incidente probatorio) formate nel procedimento penale integri Per_3
“violazione dell'art. 651 c.p.p.”. Il motivo è palesemente infondato, giacché l'art. 651 c.p.p. osta alla diretta vincolatività – nei limiti ivi delineati – del giudicato penale nei dei soggetti (per quanto qui rileva i responsabili civili, pur inizialmente ivi citati, ma poi esclusi in conseguenza dell'ammissione del rito abbreviato) non posti in grado di partecipare al processo penale, ma non impedisce affatto che nel giudizio civile possano essere utilizzate prove formate in altri giudizi, anche penali, purché sottoposte al contraddittorio e ad autonoma valutazione giudiziale mediante la produzione dei relativi supporti documentali (verbali di causa, relazioni consulenziali e simili), come è nella specie avvenuto.
3.1. Ed invero, l'inutilizzabilità delle prove prevista in ambito penale ex art 191 cpp, non rileva anche in ambito civile, in quanto in quest'ultimo ambito le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo ed anche in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (si vedano, ad esempio, Cass. 8459/2020; ord. 5947/2023, quest'ultima concernente la produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
3.1.1. Tanto più deve ammettersi la possibilità di utilizzare per la formazione del libero convincimento del giudice civile prove legittimamente assunte in un processo penale (pur definito con sentenza non vincolante in sede civile), come da tempo e costantemente affermato dalla giurisprudenza ricordata dalla sentenza qui impugnata (cui può aggiungersi Cass. ord. 12164/2021, confermativa del principio per cui “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico”).
3.1.2. Nel caso che ci occupa, inoltre, la perizia espletata dalla prof.ssa (con l'ausilio di Per_3 numerosi ulteriori esperti) si è svolta nel contraddittorio anche dei responsabili civili (tra i quali la e l' non ancora estromessi all'epoca di svolgimento Parte_2 Parte_1 dell'incidente probatorio, come risulta dall'elenco contenuto a pag. V della parte I della relazione di perizia, ove sono indicati i responsabili civili che, con i relativi difensori e consulenti di parte, hanno partecipato a quell'incombente istruttorio.
3.1.3. Con riferimento alle parti del presente giudizio rimaste estranee all'incidente probatorio svolto in sede penale, sembra pertinente richiamare il principio, affermato in relazione alla analoga fattispecie di un procedimento di ATP svoltosi tra solo alcune delle parti del successivo giudizio di merito, secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. 8496/2023).
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3.2. Esclusa la violazione dell'art. 651 c.p.p. lamentata dall' , deve constatarsi che alcuna Pt_1 seria censura o osservazione critica concernente i dati esposti e le valutazioni espresse nella ampiamente documentata e convincentemente motivata relazione elaborata dalla prof. è Per_3 stata mossa dall' o dalla (e tanto meno dall'ulteriore appellante), sicché Pt_1 Parte_2 da quei dati e da quelle valutazioni non può prescindersi ai fini della decisione.
4. Da essi si desume, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostengono le appellanti, il terremoto del 6/4/2009 non può affatto ritenersi evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare (rispetto al crollo parziale della di via XX Settembre ed alle sue Controparte_15 conseguenze dannose, di cui esso, come si dirà tra poco, ha comunque costituito mera concausa non esclusiva e neanche prevalente) una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, poiché esso rappresenta uno degli oltre cento fenomeni sismici analoghi per violenza (Mw6.3) che si verificano annualmente nel mondo e la cui frequenza statistica su scala nazionale è di circa 13 anni (si vedano le pagg. 204 e ss. della relazione di perizia della prof.ssa e, in particolare, Per_3 pag. 209 per una sintesi dei dati scientifici e statistici qui ricordati). Nella specie, il territorio aquilano è stato teatro, nell'ultimo millennio, di diversi terremoti (con una frequenza di accadimento maggiore che in molte altre parti d'Italia), tre dei quali (quelli del 1349, del 1461 e del 1703) con grado di “risentimento macrosismico” ovvero di intensità del danneggiamento in termini di Scala Mercalli pari al IX (distruttivo) e, quindi, addirittura più grave rispetto al sisma del 2009, classificato all'VIII-IX grado (intermedio tra rovinoso e distruttivo). Quest'ultimo, peraltro, presenta notevoli analogie “in termini di distribuzione spaziale e intensità del danneggiamento, oltre ad altri indizi di carattere tettonico e sismologico”, con l'analogo fenomeno verificatosi nel 1461 (come descritto nelle cronache del tempo), le quali “spingono a pensare che il terremoto del 2009 sia una 'ripetizione' di quello del 1461”.
4.1. Quanto alla prevenibilità (non certo del fenomeno naturale, ma dei suoi effetti distruttivi) è sufficiente constatare che la classificazione del territorio aquilano tra le zone sismiche di II categoria (tale già all'epoca di costruzione dell'edificio della cui rovina qui si tratta) era tesa proprio a garantire livelli di sicurezza statica degli edifici di nuova costruzione, o interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, compatibili con eventi analoghi a quello verificatosi.
4.1.1. In ordine alla censura riguardante il contributo causale del sisma al crollo parziale della la perizia ha affermato in modo netto che la scossa di terremoto Controparte_15 Per_3 verificatasi nelle prime ore del 6 aprile 2009 “era di severità compatibile con le azioni di progetto della normativa sismica in vigore nel 1965” (si rimanda, per maggiori dettagli, a pag. 266 ss. della relazione di perizia), sicché, “se l'edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fenomeni di crollo come quello verificatosi”. Ed infatti altre costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipologia, localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile, pur in presenza di danni non strutturali chiaramente visibili anche dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali, né totali, né parziali.
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4.2. Anche per tale motivo la perizia in esame ha individuato, quale “causa principale del crollo parziale verificatosi nell'ala nord della in occasione dell'evento sismico del 6 Controparte_15 aprile 2009 […] l'insufficiente resistenza alle forze orizzontali dei pilastri del corpo nord stesso”, la quale “ha provocato il cedimento dei pilastri del piano terra-corpo nord”, i cui effetti “sono stati amplificati […] dalla irregolarità della geometria strutturale nella zona di collegamento tra l'ala nord e il resto dell'edificio” dovuta alla presenza della parete REI 60 posizionata nel corso dei lavori di restauro e risanamento conservativo” progettati, diretti e collaudati dalle persone fisiche che sono state condannate in via definitiva in sede penale.
4. 3. La conclusione cui è pervenuta la perizia è che “il sisma, pur essendo l'evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l'unica causa. In altri termini non si può concludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare comunque il cedimento, sia pur parziale, delle strutture della Controparte_15 indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
5. L'accertata efficienza meramente concausale del terremoto rispetto al crollo parziale dell'edificio ed al conseguente decesso di dà ragione (in uno con la parimenti Persona_2 accertata rilevanza eziologica prevalente degli originari vizi progettuali e costruttivi dell'edificio e dei difetti manutentivi dello stesso perpetuatisi nel corso del tempo) della correttezza dell'inquadramento della fattispecie concreta - con riferimento alla domanda proposta dai danneggiati nei confronti delle originarie convenute - nella previsione astratta dell'art. 2053 c.c. e della affermazione della attribuibilità ad entrambe le convenute in solido della responsabilità oggettiva (non superata dalla prova liberatoria espressamente contemplata dalla norma, né dalla emersione di una diversa causa esclusiva dell'evento dannoso tale da potere integrare caso fortuito o forza maggiore) per i danni cagionati dalla rovina (in tale concetto rientrando, per giurisprudenza consolidata, anche un crollo parziale come quello verificatosi nella specie) C dell'edificio di proprietà dell'una ( cui esso venne trasferito dall'Opera Parte_2 universitaria a norma dell'art. 28 LR 13/1982 con verbale del 16/7/1982) e sul quale l'altra (l'AD) era, all'epoca del fatto, titolare ex lege (art. 16 LR 91/1994, entrata in vigore il 24/12/1994) di un diritto di uso gratuito, che la sentenza qui gravata ha qualificato quale diritto reale di godimento.
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5.1. Va, intanto, preso atto che le doglianze formulate sul punto dalle appellanti non contestano – quanto meno con la specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. - né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione dei propri diritti sull'edificio parzialmente crollato come diritti reali. In ogni caso, evidente essendo la natura reale del diritto di proprietà (peraltro espressamente contemplato dalla norma), a conferma della correttezza della qualificazione come diritto reale del diritto di uso gratuito spettante ex lege all'AD, può ricordarsi come già da tempo la Corte costituzionale (sentenza n. 281/1992) abbia affermato la natura reale dell'analogo diritto di uso perpetuo e gratuito concesso alle Regioni sui “beni immobili dello Stato … destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari” dall'art. 21 legge 390/1991, precisando che “la concessione di un bene in 'uso perpetuo e gratuito' - anche se non viene a presentare un contenuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà - attribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso 'perpetuo e gratuito', infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di natura reale che entra a far parte del patrimonio indisponibile regionale [nel nostro caso dell'ente strumentale cui viene concesso l'uso], seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva”. Peraltro, la natura reale della relazione giuridica tra AD ed immobili destinati ad attività relative al diritto agli studi universitari sembra trovare conferma anche nei successivi sviluppi normativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 1, LR 1/2014, che, modificando l'art. 16 comma 1 LR 91/1994 attribuisce ora “in proprietà” alle
“i beni immobili appartenenti al patrimonio della già in uso alle Pt_1 Pt_2 Pt_1 medesime”).
5.2. Gli appelli, invero, mirano a sostenere (oltre che – ma si è già visto infondatamente – la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore costituiti dal sisma), con prospettive di riforma reciprocamente opposte, la non applicabilità contestuale sia al proprietario che al titolare di un diritto reale di godimento della responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2053 c.c. ovvero la necessità, in caso di concorso, di graduare le singole responsabilità tenendo conto anche delle allocazioni delle risorse economiche necessarie alla gestione del bene ovvero della addebitabilità del crollo a difetti costruttivi/ristrutturativi piuttosto che manutentivi (in tal senso sembrando doversi intendere l'altrimenti incomprensibile –nell'ottica della responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c. - distinzione tra manutenzione e ristrutturazione prospettata dagli appelli e . Pt_1 CP_16 5.2.1. Per affermare la infondatezza della prima censura ci si può limitare a ricordare che la giurisprudenza di legittimità, avendo dovuto affrontare la questione del concorso, sul medesimo edificio causativo di danno, del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento (nella specie usufrutto), ha ritenuto (del resto conformemente alla rilevanza esclusiva che viene riconosciuta al criterio formale del titolo: si veda, in proposito, Cass. 9694/2020, pure per la conferma dell'applicabilità della norma anche ad “altro titolare di diritto reale di godimento”, principio comunque consolidato in giurisprudenza e non contestato dalle appellanti) che la speciale disciplina “opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verificandosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. 1533/1957).
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5.3. Va, poi, osservato (rinviando a quanto si dirà più avanti in ordine anche all' ulteriore rilevanza dell'art. 2055 c.c. appena ricordato) che l'eventuale graduazione della responsabilità oggettiva (la quale prescinde da condotte colpose in rapporto causale con la rovina della costruzione, richiedendo la sussistenza del solo oggettivo nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno) tra i due titolari dei diversi diritti reali sul bene - oltre a non potere operare nei confronti della danneggiata (che ha diritto alla condanna solidale dei diversi responsabili del danno), ma solo nei rapporti interni tra obbligati solidali – postula un accertamento concreto e positivo di una diversa consistenza dei poteri e doveri di controllo della costruzione e, quindi, di un diverso grado di attribuibilità della sua rovina ai titolari dei diversi diritti reali sulla stessa.
5.3.1. Nella specie, le norme che regolavano i rapporti tra e (artt. 14, 16, 17, 33 LR Pt_2 Pt_1 91/1994) attribuivano a quest'ultima il potere di gestione e il dovere di manutenzione anche straordinaria della Casa dello Studente, conservando però alla un generale potere di Pt_2 vigilanza – anche ispettiva – sulla amministrazione e sulla attività delle Aziende, un obbligo di trasferimento a queste ultime, contestuale a quello degli immobili, delle “risorse finanziarie per gli oneri” di manutenzione e un più generico obbligo di contribuzione finanziaria annuale in proporzione alla popolazione studentesca delle singole Aziende. Va, inoltre, considerato che dalla perizia risulta come gli errori del progetto originale dell'edificio – e la conseguente Per_3 fragilità sismica di quest'ultimo – sarebbero stati immediatamente evidenziabili mediante un semplice controllo dei carichi considerati in occasione dei molteplici “interventi che hanno CP_1 interessato la dal 1980 al 2008”. Sicché, sia la proprietaria sin dal CP_15 Pt_2 1982, sia l'AD, usuaria sin dal 1994, avrebbero potuto rilevare, mediante una corretta attività di gestione, manutenzione e vigilanza, il deficit strutturale che poneva l'edificio in situazione di rischio sismico e provvedere ad una “revisione del progetto originale strutturale”, nella cui mancanza la ricordata perizia (pag. 270 della relazione) ravvisa una ulteriore “concausa significativa del crollo”.
5.3.1.1. Conseguentemente – mentre riceve ulteriore conforto la affermata responsabilità solidale ex art. 2053 c.c. di entrambi i titolari di diritti reali sul bene all'epoca della sua rovina - la graduazione interna di tale responsabilità non potrebbe risolversi nel senso perorato dalle appellanti (l'una proprietaria del bene da oltre un decennio prima della sua concessione in uso al proprio ente strumentale;
quest'ultimo subentrato dal 1994 nella disponibilità materiale e nel dovere di manutenzione del bene stesso;
entrambe in grado, mediante una corretta attività gestionale e manutentiva, di rilevare la condizione di insicurezza sismica dell'edificio) e non può che restare affidata alla regola residuale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c. di cui si dirà e che deve ritenersi, in assenza di diversa determinazione esplicita, applicata implicitamente anche dalla sentenza qui gravata.
6. A conclusione ed integrazione di quanto fino ad ora osservato, si deve precisare e ribadire che alla efficacia meramente concorrente, sul piano eziologico, del sisma non possono riconoscersi gli effetti che vorrebbero desumerne le appellanti, nel senso di una riduzione quantitativa della responsabilità e/o del risarcimento spettante ai danneggiati e posto dalla sentenza a carico solidale delle convenute oggi appellanti (nonché dei chiamati già definitivamente condannati in sede penale – anche al risarcimento in favore delle parti civili ivi costituite - e non appellanti, neanche incidentalmente, in questa sede).
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6.1. E', infatti, noto (ancorché obliterato dalle appellanti) che, alla luce degli artt. 40 e 41 c.p. (applicabili anche all'illecito o all'inadempimento civile) la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte d'appello) ha precisato che, mentre qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo (ipotesi che nella specie si è già visto non ricorrere), l'autore dell'azione o della omissione (o il soggetto che deve rispondere oggettivamente del danno per il proprio rapporto giuridico o di fatto con la cosa da cui esso deriva sul piano causale) resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (ed è ciò che nella specie è stato accertato), l'autore del comportamento imputabile (o il soggetto in rapporto con la cosa in nesso concausale con l'evento dannoso) è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendosi, in tal caso, operare una riduzione proporzionale in ragione della RE gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio
“semplificato”, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (in questi termini si veda, tra le più recenti, Cass. 5737/2023, alla cui motivazione è sufficiente fare rinvio anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali).
7. Si è già visto come, sulla scorta del complessivo compendio istruttorio, possa solo genericamente affermarsi che il sisma ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo parziale dell'edificio il quale, tuttavia, non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità meno distruttive) in assenza dei vizi progettuali e costruttivi originari (che hanno assunto efficienza causale del tutto prevalente) e delle carenze manutentive successive, culminate CP_1 nelle modifiche strutturali apportate in occasione dell'intervento progettato e diretto da e e collaudato dalla commissione presieduta da Non è dunque CP_10 CP_9 CP_12 possibile determinare e quantificare anche solo in via equitativa la concreta rilevanza eziologica del suddetto fattore naturale (concausa di un crollo che, in assenza dei concorrenti fattori umani non avrebbe avuto luogo con le stesse caratteristiche distruttive) rispetto agli eventi dannosi conseguenti al crollo come concretamente verificatosi.
7.1. Anche in riferimento alle specifiche fattispecie di responsabilità oggettiva variamente invocate dall'attore in primo grado e tra le quali è stata ritenuta applicabile in via esclusiva, per ragioni di specialità, quella di cui all'art. 2053 c.c., la giurisprudenza riconosce effetto liberatorio ai soli fattori causali (comprensivi del fatto del terzo o del danneggiato) di cui sia possibile accertare l'efficacia esclusiva nella eziologia dell'evento dannoso, mentre conferisce incidenza solo riduttiva del risarcimento, nell'ottica dell'art. 1227 c.c., alle sole condotte colpose del danneggiato che, senza integrare il cd. fortuito incidentale, abbiano concorso a determinare l'evento dannoso. E nella specie neanche le appellanti prospettano la ravvisabilità di condotte siffatte attribuibili.
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7.2. Riguardo, invece, ai fattori causali attribuibili a condotte umane di terzi, ed in particolare a CP_1 quelle – omissive e commissive – poste in essere da e CP_10 CP_9 CP_12 anch'esse, come si desume in modo chiaro dalla perizia hanno assunto una efficienza Per_3 meramente concorrente ed inidonea, in assenza delle iniziali carenze progettuali e costruttive, a determinare il crollo, ma solo ad aggravare le conseguenze di un crollo la cui prevalente eziologia si colloca nelle fragilità strutturali originarie dell'edificio.
7.3. Neppure queste sono pertanto idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c. (anche nei termini - più ampi rispetto al testo normativo e comprensivi di qualsiasi fatto anche del terzo o del danneggiato dotato di autonoma efficacia causale esclusiva - ammessi dalla giurisprudenza ricordata dall'appellante AD), né ad attenuare la responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato derivante da tale norma. Rispetto al danneggiato, infatti, anche in presenza di una pluralità di comportamenti umani colpevoli o comunque di una pluralità di responsabili, anche a titolo diverso, di un identico evento dannoso (quale quello oggetto del presente giudizio), trova applicazione l'art. 2055 comma 1 c.c. che obbliga per l'intero, nei confronti del danneggiato, ogni singolo responsabile solidale del danno, relegando la graduazione delle singole responsabilità ai rapporti interni tra i responsabili solidali (comma 2) e dettando come regola residuale quella della pari responsabilità dei medesimi (comma 3).
7.3.1. Da questo quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha desunto e confermato anche recentemente sia il principio della sua applicabilità a tutte le ipotesi in cui venga accertato
“il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso, restando irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (Cass. ord. 25970/2023), sia il principio per cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (Cass. 5475/2023).
7.3.2 Correttamente, pertanto, la sentenza qui gravata ha disposto la condanna solidale di tutti i soggetti che ha ritenuto responsabili (in ragione dell'oggettivo rapporto giuridico con l'edificio parzialmente crollato per difetti costruttivi e manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e commissive in rapporto causale con un aggravamento degli effetti del crollo) al risarcimento integrale in favore dei danneggiati ed ha poi - nel ritenere inammissibili per mancata prova dell'avvenuto pagamento quelle che ha qualificato come azioni di regresso esercitate dalle convenute nei confronti dei chiamati in causa e nel pronunciarsi, contestualmente, sulle richieste di graduazione in vista dell'eventuale futuro esercizio del regresso – addebitato a questi ultimi, nei rapporti interni con le prime, le percentuali di responsabilità specificate nella motivazione della sentenza. Il riferimento espresso al 40 % di responsabilità a carico di tutti i tecnici incaricati nella progettazione della (a Controparte_15 fronte del restante 60% che, in quanto dipendente dalle carenze progettuali iniziali, ma anche alle carenze manutentive protrattesi per circa due decenni, è stato addebitato alle convenute oggi appellanti) appare del tutto adeguato rispetto alla limitata rilevanza eziologica delle condotte dei suddetti professionisti, che hanno solo aggravato le conseguenze di un crollo prevalentemente causato dalle gravi carenze progettuali e costruttive dell'edificio ascrivibili, sul piano, ai titolari di diritti reali sull'immobile. pagina 21 di 41 22
8. Il terzo motivo di gravame dell' AD concernente la responsabilità di resta CP_12 assorbito poiché, confermata la responsabilità oggettiva della predetta azienda ai sensi dell'art 2053 c.c., è irrilevante se essa debba anche rispondere del medesimo danno ai sensi dell'art 2049 c.c.
9. Sulle infondate doglianze dell' e della relative alla riduzione del Pt_1 Parte_2 risarcimento, tenuto conto della quota di responsabilità che deve imputarsi al sisma quale causa naturale, è sufficiente richiamare quanto già esposto innanzi. (v. Paragrafo 6).
10. Nel quarto motivo contesta la sentenza gravata in ordine alla quantificazione dei danni Pt_1 risarcibili ed, in particolare, si duole del ragionamento del giudice di prima istanza che nel procedere alla relativa liquidazione, ha utilizzato impropriamente le Tabelle di Roma,
“disancorandosi dalla loro oggettività e facendo prevalere una sua personale valutazione, espressa con frasi di stile prive di qualsivoglia concreto riferimento motivazionale” utilizzando un criterio non intellegibile discostandosi da precedenti analoghi determinando in relazione ad essi una ingiustificata disparità di trattamento.
11.La doglianza è infondata.
12.Va, infatti, ribadito che la funzione delle tabelle predisposte dai Tribunali (Milano, Roma o altri fori) non è normativa ma meramente orientativa. Esse costituiscono uno strumento tecnico di ausilio per il giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la cui quantificazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto del principio di equità ex art.1226 c.c. e degli artt.2056 e 2059 c.c. Nel caso di specie la valutazione del Giudice di prime cure sul punto appare immune da vizi logici e profili di censurabilità, avendo lo stesso richiamato i criteri delle tabelle considerandone parametri principali (età delle vittime, convivenza, intensità del vincolo affettivo, circostanze del fatto) e ha motivato puntualmente le ragioni per cui ha ritenuto equo discostarsi in parte dai range numerici proposti. Tale motivazione, che evidenzia la personalizzazione del danno in base alle risultanze istruttorie, è coerente con la funzione delle tabelle come guida alla valutazione e non come vincolo aritmetico. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante Cass. Civ. sez III n.10579/2021) ha più volte chiarito che l'utilizzo delle tabelle non è obbligatorio nei termini rigidi indicati dall'appellante e che il giudice può discostarsene purchè ne dia adeguata motivazione. In tal senso non si ravvisa alcun vizio di violazione di legge né di omessa applicazione dei criteri tabellari atteso che la valutazione equitativa è stata effettuata in modo coerente, motivato e conforme ai principi consolidati. Ed ancora, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali nella quantificazione del risarcimento del danno parentale occorre procedere “non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti.” (CASS. ORD. 6981/25). In tal senso le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, cui il giudice di primo grado si è attenuto, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima . Nella specie, in merito alla posizione della (che conviveva con la vittima presso CP_8 l'abitazione dei suoceri) il giudice di prime cure, considerando la peculiarità del caso in esame, ne ha lo stesso liquidato le somme come familiare convivente considerato la giovane età dei ragazzi e pensando ad una possibile convivenza in una propria abitazione solo in prospettiva futura legata ad una stabilità economica della coppia. pagina 22 di 41 23
Riguardo alla contribuzione del ragazzo alla vita familiare, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il danno patrimoniale futuro rivendicato dai familiari fosse eccessivamente aleatorio ed incerto per poter essere risarcito, non essendovi alcun concreto elemento da cui si potesse desumere o presumere che il defunto provvedesse, o che sarebbe stato in grado di provvedere in futuro, alle loro necessità (sempre che tali necessità si fossero presentate). Il danno lamentato appare cioè connotato da margini di incertezza di tale rilievo, da non poter dare adito ad una voce di danno risarcibile. In relazione poi alla liquidazione del danno da perdita di un figlio in famiglie numerose la Cassazione ha costantemente affermato che “Ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alla morte di un figlio, il giudice di merito legittimamente può prendere in considerazione, in vista di una valutazione equitativa "personalizzata", la composizione della famiglia nella sua globalità; per cui - pur dando per pacifico che il valore della vita non è mai compensabile con una somma di denaro - non è illogico affermare che la perdita di un congiunto è meglio tollerata nell'ambito di una famiglia numerosa di quanto non avvenga ove il defunto fosse l'unico familiare o parente esistente.” Sentenza Cass. n. 3581 del 16/02/2010. La motivazione adottata dal Tribunale per cui la perdita di un congiunto è meglio tollerata all'interno di una famiglia numerosa è indubbiamente discutibile in astratto, non potendosi valutare le perdite di tal genere sulla base di criteri quantitativi. Non appare tuttavia neppure concretamente illogica, ove si effettui una comparazione concreta con le situazioni di chi perda l'unico figlio o l'unico genitore, o l'unico parente rimastogli al mondo. 13. Sono fondate , poi, le doglianze sia della che di AD in ordine alla mancata Pt_2 detrazione dagli importi liquidati, delle somme già riconosciute in sede penale a titoli di provvisionale.
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Ed invero, è principio cardine del sistema regolatore della responsabilità civile nel vigente ordinamento quello per il quale il risarcimento del danno extracontrattuale, così come quello del danno contrattuale (arg. ex art. 2056 c.c., che richiama gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.), e' diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicche' questi ha diritto a ricevere l'equivalente pecuniario dell'intero pregiudizio sofferto, e non più di tanto, esulando dall'attuale sistema di responsabilità finalità sanzionatorie, ed essendo riservata al giudice la liquidazione dei danni risarcibili sulla base delle deduzioni svolte dalla parte istante quanto alle voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ed all'entità di ciascuna. Ne segue che, nel determinare i danni complessivamente sofferti dal danneggiato di un determinato fatto costituente illecito civile, è compito del giudice verificare se il danneggiato non sia stato, in tutto od in parte, ristorato degli stessi danni, prima della loro liquidazione giudiziale. Poiché' tale verifica inerisce alla medesima attività di determinazione del danno risarcibile che sta alla base dello ius dicere in tema di azione risarcitoria, essa va compiuta d'ufficio, tenendo conto delle risultanze processuali in ragione delle quali la liquidazione giudiziale viene effettuata. Pertanto, dovrà il giudice, in tale fase del procedimento di liquidazione, delibare le dette risultanze al fine di effettuare la verifica in parola, essendo sufficiente che risulti dagli atti che i danni così come prodotti da un medesimo fatto dannoso nei confronti di un medesimo danneggiato siano stati, in tutto od in parte, ridotti nella loro misura in ragione di fatti riparatori intervenuti nelle more della liquidazione giudiziale. Si tratta di un accertamento esperibile autonomamente dal giudice nei limiti in cui i fatti in parola non necessitino di un apposito accertamento giudiziale, ma di essi rilevi il risultato, in termini di vantaggio economico conseguito dal danneggiato, quando questo sia causalmente connesso in via diretta col medesimo fatto illecito. Questa evenienza indubbiamente si verifica nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia ricevuto, prima od in corso di causa, delle somme di denaro da imputarsi al risarcimento a titolo di acconto, in quanto il giudice, nella liquidazione definitiva, dovrà operare una compensazione contabile tra il danno come complessivamente determinato e le somme gia' ricevute a titolo di acconto di quanto alfine dovuto per il suo risarcimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 1163/98, Cass. n. 11975/98, Cass. n. 17734/05 e da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6739 del 24/03/2011). La provvisionale liquidata in sede penale e' destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile. Non vi e' dubbio quindi che di essa si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla definitiva liquidazione dei danni complessivamente prodotti in capo al medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale conclusosi con la liquidazione di una provvisionale. Il regime applicabile e' del tutto coincidente con quello degli acconti riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno e, come questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione risulti dagli atti, va tenuta in conto dal giudice civile che, d'ufficio, dovra' imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovute per il risarcimento dei danni.
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Ne' rileva -come sembrano ritenere gli appellati sul punto - che risulti o meno dagli atti anche l'effettiva riscossione della provvisionale, nel senso che questa non potrebbe essere considerata dal giudice civile se non effettivamente corrisposta al danneggiato dal condannato in sede penale. Infatti, a differenza dell'acconto, per il quale l'imputazione e' ex post, poiche', trattandosi di spontanea liquidazione parziale anticipata del danno, non puo' che rilevare l'effettiva riscossione da parte del danneggiato, con la provvisionale l'imputazione e' ex lege, essendo conseguenza delle previsioni dell'art. 539 c.p.p. E la sentenza penale costituisce titolo esecutivo (prima del passaggio in giudicato se provvisoriamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., ovvero quando sia oramai definitiva: cfr. Cass. n. 18355/05), del quale il danneggiato si puo' valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato condannato anche quale responsabile civile o comunque dal responsabile civile condannato in sede penale. La riscossione effettiva della somma liquidata a titolo di provvisionale potra' tutt'al piu' rilevare per il calcolo del danno da ritardo, essendo esclusa, come per gli acconti, la rivalutazione sulle somme percepite dal danneggiato a titolo di provvisionale ed a far data dalla relativa percezione (cfr. Cass. n. 1623/80, n. 4798/86, n. 2074/89, n. 2074/99); questione, peraltro, irrilevante ai fini della presente sentenza. In conclusione, non e' corretta in diritto la sentenza qui gravata che, nel determinare i danni risarcibili in sede civile, non ha tenuto conto d'ufficio dell'importo della provvisionale liquidata in sede penale. 14. Occorre passare all'esame dell'appello di relativo all'operatività della polizza CP_16 stipulata con . Pt_1 14.1 da ultimo conclude: “dichiarare l'avvenuta cessazione della Controparte_16 materia del contendere in relazione all'appello dell'Unipolsai nei confronti dell' dell' ”. Pt_1 Pt_1 14.2 La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453). 14.3 Stando alla lettura del relativo atto di rinuncia appare evidente come la parte rinunciante chieda che con la rinuncia non venga travolto l'intero giudizio ma solo la propria iniziativa impugnatoria. 14.4 La adottanda formula per la definizione in parte qua del presente procedimento non potrà essere allora, come richiesto dalla difesa delle compagnia, quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che come tale travolgerebbe, quale effetto non voluto, anche la sentenza di primo grado. 14.5 Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia del contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I, 21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr. 873/24).
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14.6 Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20). 14.7 Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021), n.37551) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140). 14.8 Va pertanto dichiarato solo estinto il presente giudizio di appello proposto da CP_16 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della stessa compagnia. 14.9 L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va poi dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello. 14.10 Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387). Tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza. 14.11. Infine, va osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava disciplinava reclamo collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (in termini anche Corte d'appello di Ancona nr._873/2024). 14.12 Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non possono che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, sia pure limitate alla fase studio, introduttiva e di trattazione, liquidabile ai minimi anche in assenza della istruttoria, e con esclusione della fase di discussione, avendo la parte rinunciato alla impugnazione in sede di pc..
14.13 Sotto tale profilo va oltretutto evidenziato come l'appello interamente rinunciato, CP_27 avesse tuttavia riguardato anche i capi decisori assunti dal giudice di prime cure con i quali era stata affermata la responsabilità della propria assistita e non a caso l'atto era stato notificato a tutte le controparti del giudizio di primo grado.
15 è pertanto virtualmente soccombente, ai fini de quibus, nei confronti di tutte le parti CP_27 risultanti vittoriose rispetto a quella parte di critica. Peraltro in ordine alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto – incide Pt_1 CP_16 anche l'esito della decisione sul capo di impugnazione sollevato invece proprio da e nei Pt_1 confronti della propria compagnia e su cui infra.
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16. Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore CP_27 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.). 17 Anche AD, come visto, aveva formulato motivi di appello nei confronti delle statuizioni involgenti il rapporto con la propria garante CP_16
17.1.- Lamenta in particolare l'AD nel quinto motivo di appello avverso l'omessa CP_16 pronuncia da parte del giudice del primo grado del capo relativo alle spese di lite.
18.Tale motivo è fondato. 18.1 La domanda di garanzia formulata da è stata effettivamente accolta integralmente, Pt_1 ma il Tribunale ha omesso del tutto di stabilire consequenzialmente sulle spese di lite, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri rapporti giuridici dedotti in giudizio, in violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.
18.2 Anche in parte qua, pertanto, il relativo capo deve essere riformato e va disposta la condanna della compagnia al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore del proprio assistito.
19. In ordine alla posizione di le statuizioni di primo grado concernenti Controparte_22 la relative all'assenza di responsabilità in capo alla Società ed alla Controparte_22 conseguente infondatezza della domanda nei confronti della stessa, non sono state fatte oggetto di gravame né da parte delle appellanti né da parte delle altre parti costituite e dunque la sentenza sul punto deve essere confermata.
e hanno notificato il proprio atto di citazione in appello anche nei confronti di Pt_1 Pt_2 ed invitandola a comparire all'udienza fissata, pur non svolgendo alcuna Controparte_3 domanda esplicita nei suoi confronti. Le appellanti, invero, non hanno mosso alcuna formale critica alle statuizioni della sentenza di primo grado inerenti la posizione di Controparte_3 Secondo gli appellanti, la citazione in giudizio degli appellati, tra cu sarebbe stata CP_3 imposta dal rispetto dell'art. 331 cpc. Secondo la stessa Corte di legittimità, l'art. 331 c.p.c. si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado sia da ricondurre a ragioni di ordine sostanziale (contitolarità del rapporto azionato in giudizio), ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che ricorrono ogni qual volta la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cas. Civ. ordinanza 27.04.2021, n. 11044). Il litisconsorzio di diritto processuale non rende allora necessaria, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della parte, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che abbia escluso la responsabilità di quest'ultima, perché in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, questa non ha alcun interesse da tutelare in giudizio e, pertanto, non ricorre quell'esigenza di evitare possibili giudicati contraddittori dalla quale deriva la necessità di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del citato art. 331 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20965 del 30 settembre 2009). Come si evince allora dalla lettura degli atti di gravame:
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ed , neanche rimettendo in discussione la percentuale di responsabilità CP_16 Pt_2 Pt_1 non individuata in sentenza in capo al progettista , non avevano formulato alcuna critica Per_4 specifica rispetto al capo decisorio che aveva escluso ogni responsabilità asseritamente derivante in capo alla CP_3 La notifica dell'atto di appello nei confronti della non può pertanto proprio Controparte_3 dirsi giustificata dall'applicazione dell'art. 331 cpc. Pur essendo allora il rapporto tra le cause di dipendenza o inscinbilità, si ritiene che la notifica effettuata alla parte senza alcuna critica al capo decisorio che ne ha escluso ogni responsabilità assolva solo alle funzioni di cui all'art. 332 cpc, dettata in materia di cause scindibili o indipendenti. Nell'ipotesi allora di cause scindibili ex art. 332 c.p.c. , la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (Cassazione civile sez. VI, 15/11/2021, n.34174Cassazione civile sez. I, 21/03/2016, n.5508 e Cassazione civile sez. III, 16/02/2012, n.2208). Quando viene infatti invocata una responsabilità alternativa di due o più distinti soggetti rispetto ad uno stesso fatto dannoso, il litisconsorzio che si determina, se nel momento iniziale, cioè della introduzione della lite, è certamente riconducibile all'ambito dell'art. 103, perchè è l'attore che sceglie di prospettare la domanda invocando la responsabilità alternativa in relazione all'accadimento concreto che la occasiona, una volta che il litisconsorzio si sia instaurato si connota, quoad svolgimento, come litisconsorzio processuale necessario o unitario, perché l'accertamento alternativo necessariamente coinvolge la posizione processuale dei due convenuti attribuendo ed esigendo un grado di massimo coordinamento nell'attività processuale, in non diversa guisa delle fattispecie di litisconsorzio necessario iniziale ex art. 102 c.p.c.. Ciò è vero perché la domanda originariamente introdotta, postulando l'alternatività delle responsabilità, determina, dal punto di vista della domanda attorea, un nesso di interrelazione fra le posizioni nel processo dei convenuti. Una volta sopravvenuta la sentenza, poiché la fattispecie di litisconsorzio ha natura processuale e non sostanziale e, dunque, non riguarda un caso in cui è per il modo di essere della situazione sostanziale dedotta in giudizio (o per legge) che la pronuncia deve coinvolgere tutte le parti, assume rilievo, per stabilire se il litisconsorzio in sede di impugnazione resti inscindibile, sia il contenuto della pronuncia, sia il soggetto che la impugna. Nel caso di rigetto della domanda nei confronti di entrambi i responsabili, essendo soccombente il danneggiato, il soggetto che impugna sarà lui ed è palese che, in non diversa guisa di come risultava all'atto della instaurazione del processo in primo grado, gli spetterà la possibilità di esercitare la domanda con l'atto di impugnazione reiterando la rivendicazione della responsabilità di entrambi i pretesi responsabili oppure di esercitarla, se del caso all'esito delle risultanze del grado precedente, soltanto nei confronti di uno di essi. Ove il danneggiato compia tale scelta e, dunque, impugni nei confronti di uno solo dei responsabili, essa è rituale e segna lo scioglimento del litisconsorzio legittimamente, perchè non determina alcuna situazione di possibile contrasto fra la parte della decisione impugnata, là dove essa ha escluso la responsabilità di uno dei convenuti, che passa in giudicato, e l'eventuale decisione sull'impugnazione che riconosca la responsabilità dell'altro, atteso che le due statuizioni possono coesistere.
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L'operare del principio della domanda in sede di esercizio dell'impugnazione determina in questo caso legittimante lo scioglimento del litisconsorzio processuale. Può semmai verificarsi che, in ragione dell'essere stata proposta domanda da uno dei responsabili contro l'altro, l'esistenza di tale domanda, creando nesso di dipendenza fra le posizioni dei due pretesi responsabili, comporti che il litisconsorzio non possa essere sciolto dal danneggiato, che, dunque, pur non intendendo rivolgere e non rivolgendo l'impugnazione nei confronti di uno dei due ma solo dell'altro, necessariamente deve notificare l'impugnazione anche al primo, in modo da assicurare all'altro contro cui impugna la possibilità di poter perseguire la domanda rivolta contro il corresponsabile: in tal caso ricorrerà la fattispecie dell'art. 331 c.p.c. (si vedano già Cass. n. 2360 del 1965 e n. 2769 del 1967 e, quindi, Cass. n. 3114 del 1999, seguita da altre conformi;
adde Cass. n. 15734 del 2004), a meno che si ritenga utilizzabile l'art. 334 c.p.c., da parte del responsabile contro cui si impugna, come opinano recenti dottrine (in termini Cassazione civile sez. III, 12/05/2014, (ud. 06/02/2014, dep. 12/05/2014), n.10243), altrimenti rileva esclusivamente l'onere di mera denuntiatio di cui all'art. 332 cpc cit. Nell'ipotesi al vaglio allora, legittimamente gli appellanti, che neanche criticano la gravata decisione in punto di percentuali di corresponsabilità in capo al progettista ed alla Per_4 committenza e non mettono dunque in discussione il capo con cui è stata esclusa ogni CP_3 responsabilità della CP_3
Ciò determina la sussumibilità della fattispecie nell'ambito della disciplina di cui all'art. 332 cpc, essendo stato sciolto per legittima scelta degli appellanti il vincolo di dipendenza che avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 331 cpc Non essendo stata evocata pertanto la in qualità di parte, ma essendo stata destinataria CP_3 della mera denuntiatio, non può esservi spazio per l'applicazione del principio della soccombenza. 21. La impugna il capo della predetta sentenza ove il Tribunale l'ha condannata a CP_14 tenere indenne l'arch. “delle somme che questi è tenuto a pagare agli attori per Controparte_12 danni non patrimoniali in forza della presente sentenza”. In particolare, rileva che l'art. 7 lettera l) della “Sezione B Pubblici Dipendenti Tecnici” stabilisce che “l'assicurazione non vale per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili”. La polizza, dunque, secondo l'appellante sarebbe inoperativa per espressa previsione contrattuale secondo la quale, se il danno si verifica in occasione del terremoto, il sinistro non sarebbe in garanzia. Il Tribunale ha evidenziato che “in data 24/03/2011 è ricevuta da la lettera con cui - CP_14 Pt_1 che per effetto della pacifica “voltura” prodotta agli atti subentrò come contrente nella polizza n.77625704 già stipulata dal all.3 fasc. - espone che il ed altro CP_12 CP_12 CP_12 funzionario hanno ricevuto un avviso di garanzia in relazione al crollo della casa dello studente – circostanza che chiaramente prelude al possibile avvio del processo penale con la connessa possibilità di costituzione di parte civile dei danneggiati - e chiede formalmente l'attivazione della garanzia, ossia la MA in forza delle polizze espressamente menzionate nella lettera, tra cui quella di cui si discute. Si tratta di una richiesta scritta di adempimento espressamente connessa alla polizza ivi indicata, idonea ad interrompere la prescrizione, posto che si domanda l'esecuzione della prestazione dell'assicuratore; la richiesta è avvenuta entro l'anno dalla costituzione di parte civile degli odierni attori (del 28.05.10, prodotte anche da in allegato alla memoria ex art.183 CP_12 VI co. c.p.c. n.2)e dunque in tempo utile. La successiva lettera del ricevuta il 3.01.12, CP_12 richiama la missiva precedente e comunica tra l'altro l'avvenuta costituzione delle parti civili (con conseguente sospensione del decorso della prescrizione ex art.2952 V comma c.c.); segue ulteriore lettera ricevuta il 11.09.12 in cui si richiamano le missive precedenti oltre si formula diffida. pagina 29 di 41 30
Ne deriva che non può dirsi maturata la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, posto che la richiesta di MA – e dunque i diritti nascenti dal contratto specificamente indicato – sono stati esercitati prima del decorso del termine prescrizionale. Va esclusa l'inoperatività della garanzia in ragione della clausola claims made art.
2 - Inizio e termine della garanzia. Premesso che, in coerenza con detta clausola, la nozione contrattuale di sinistro consiste nella richiesta di risarcimento danni (vd. pag.8), l'art.2 prevede che:
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel Parte_5 corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tal richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in esser non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione purché presentate all' e/o alla Pubblica Amministrazione e per la prima volta, Parte_5 relativamente alla sola attività pota in essere nei due anni antecedenti alla stipulazione del contratto dopo sei mesi dalla data di decorrenza delle garanzie”. La clausola esige dunque che la richiesta risarcitoria venga presentata per la prima volta durante la pendenza del contratto e che essa derivi da comportamenti colposi che possono essersi anche verificati prima della stipula (chiaramente costituente il momento di inizio di efficacia del contratto), purché non oltre il biennio precedente;
si tratta di una previsione ricorrente nello schema dell'assicurazione claims made, la quale , a differenza del sistema loss occurrence, può coprire anche i danni derivanti da condotte colpose poste in essere prima della stipula, proprio perché identifica il sinistro con la richiesta risarcitoria e non con la condotta colpose e dannosa;
per le richieste risarcitorie presentate per la prima volta in pendenza di contratto ma relative a danni derivati da condotte colpose verificatesi nel biennio antecedente alla stipula è prevista una ulteriore condizione, ossia che la richiesta risarcitoria sia presentate dopo 6 mesi dalla stipula. Ne consegue che i danni indennizzabili sono quelli lamentati in una richiesta risarcitoria presentata per la prima volta in pendenza di contratto e che derivino da condotte colpose verificatesi anch'esse in pendenza di contratto o, al massimo, nel biennio antecedente alla stipula. Tali caratteristiche ricorrono nel caso di specie: Quanto alle garanzie contemplate, si osserva: il contratto in questione prevede due garanzie per la responsabilità civile, quella del dipendente pubblico in generale e quella del dipendente pubblico
“tecnico in carriera direttiva”, poi rispettivamente disciplinate alle Sezioni A e B del contratto, con l'aggiunta di una clausola che – introducendo una deroga agli artt. 4 lettera i) e 7 lettera t) - espressamente estende le garanzie ordinariamente previste per il dipendente pubblico e il dipendente pubblico tecnico, includendovi i danni derivanti dalle attività da questi eventualmente svolte quale responsabile interno della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.626/94 e succ.ve mod.ni e nonché quale responsabile dei lavori e/o coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96 e succ.ve mod.ni; queste ultime sono garanzie non rilevanti nel caso di specie, perché attengono a mansioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, sia in generale che sui cantieri in particolare, come univocamente emerge dal richiamo ai testi normativi (poi sostituiti dal D. Lgs. n.81/2008). Nel caso di specie, vengono invece in rilievo le responsabilità del quale collaudatore, le CP_12 quali, tenuto conto della bipartizione contrattuale tra dipendente pubblico in generale e dipendente
“tecnico” debbono ricondursi a quest'ultima garanzia, trattandosi di attività che richiedono competenze per l'appunto tecniche, nella specie quelle dell'architetto in grado di valutare la correttezza delle attività progettate e dirette da altri.
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Nella prima pagina della polizza, l'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile del dipendente tecnico è limitata alla perdite patrimoniali cagionate dall'assicurato (contrattualmente definite pag. 8 come il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose); tuttavia, la previsione deve essere integrata con quanto stabilito nella sezione B all'art.5 – Oggetto dell'assicurazione, ove si stabilisce che “Ad integrazione di quanto disposto dall'art.12 della sezione A) l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la Pubblica Amministrazione, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio delle funzioni istituzionale indicate in polizza. ….”. Va rilevato che, sebbene la polizza prodotta sia completa in tutte le pagine, essa non contiene in realtà un art.12 della Sezione A); non si tratta della sola incongruenza presente nel testo contrattuale (ad esempio l'art.6 fa riferimento all'assicurazione di cui all'art.16 che è invece puramente dedicato agli oneri fiscali del contratto stesso). In ogni caso, l'art.5 definisce l'oggetto dell'assicurazione di cui alla sezione B (riguardante la responsabilità civile del dipendente tecnico), definendo le prestazioni cui l'assicuratore è obbligato, e comprende la MA per i danni (contrattualmente definiti come “morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose,” vd. pag.8); essa realizza quindi un ampliamento della garanzia contemplata sulla prima pagina e relativa alle sole perdite patrimoniali. In merito alle esclusioni previste dal successivo art.7, si osserva: alla lettera l) si esclude la garanzia per i danni verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici o simili , e tuttavia la clausola, collocata in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, lì dove esclude la MA per danni imputabili a tali eventi naturali, deve ritenersi - se non nulla per inesistenza del rischio, dato che tali eventi non potranno mai essere cagionati dall'assicurato - irrilevante, dato che i danni di cui il deve rispondere sono quelli derivanti dal negligente espletamento del collaudo CP_12 affidatogli, eziologicamente rilevante nel successivo crollo. Parimenti, non rileva l'esclusione di cui alla successiva lettera m), relativa ai danni conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici, norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle PP.AA., posto che la condotta colposa del CP_12 non sta nell'inosservanza di norme edilizie – ossia attinenti all'edificazione, progettata ed eseguita da altri – ma nella mancanza di diligenza nell'esecuzione del collaudo. Peraltro, non sono pertinenti le deduzioni di in ordine all'insussistenza della garanzia in CP_14 favore del quale Responsabile del Procedimento e incaricato della verifica del progetto ex CP_12 art.30 comma 6 lettera C legge 109/94; è vero che la pur richiesta di estensione di garanzia (all.2 produzioni non risulta essere stata accettata, ma l'attività in questione non è quella da CP_12 cui discende la responsabilità del tenuto a rispondere, come già visto, per il negligente CP_12 collaudo;
come emerge dalla citata disposizione, del testo ratione temporis vigente, l'attività di verifica del progetto – demandata da al e per cui non si perfezionò l'estensione di Pt_1 CP_12 garanzia - si svolge prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori e consiste nella verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alle prescrizioni dell'art.16 della stessa legge n.109/94 ed alle altre disposizioni vigenti (vd. art.30 comma 6 lettera C legge 109/94 , nel testo in vigore dall'agosto 2002 alla fine del 2003); essa dunque non coincide col collaudo, che si svolge solo dopo il termine di lavori stessi.”
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22.In tema di garanzie assicurative contro i danni, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro;
di contro grava sull'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. ex multis Cass. 09.11.2023 n. 31251; Cass. 21.12.2017 n. 30656; Cass. 07.04.2005 n. 7242). Si ritiene in particolare che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore dall'assicurato per il pagamento dell'indennizzo, il fatto costituivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi del rischio corrispondente a quello descritto nella polizza, sicché il danneggiato, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato da una causa in essa previsto e che abbia prodotto gli effetti ivi indicati. Nel caso in cui vi sia stato l'inserimento nella polizza assicurativa di una serie di clausole (c.d. di delimitazione del rischio), che delimitano l'indennizzo soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti , vengono rilevati tre categorie di rischi : a) rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto consente all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto;
c) rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzo dei quali è escluso con patto espresso di delimitazione del rischio. Il contratto assicurativo deve garantire l'equilibrio tra le posizioni dell'assicurato e dell'assicurazione in quanto frequentemente le polizze contengono clausole che neutralizzano il rischio ad esclusivo appannaggio dell'Assicuratore. Il rischio previsto nel contratto di assicurazione è di norma un rischio "delimitato" da clausole pattizie che circoscrivono, in base all'accordo contrattuale ed all'entità del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti solo da cause determinate, ovvero a quelli consistiti in specifici eventi, o che abbiano prodotto alcuni effetti, piuttosto che altri. La presenza di clausole di delimitazione del rischio impone dunque la verifica dei rischi inclusi (per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo), dei rischi esclusi (ovvero quelli del tutto estranei al contratto) e dei rischi non compresi (quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio) La stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga peraltro la società assicuratrice a tener indenne l'appaltatore assicurato di quanto questi è costretto a pagare in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato a titolo di responsabilità da inadempimento. A norma dell'art. 1917, comma 1, c.c., sono, infatti, esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave, in quanto l'assicurazione per la responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell'assicurato, e cioè un'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, come fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno. La presenza nelle polizze di clausole di esclusione del rischio può allora determinare uno squilibrio e compromettere l'interesse effettivo di una delle parti alla stipulazione del contratto, laddove, a fronte del pagamento del premio di fatto non risulti alcun rischio coperto.
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In tale prospettiva è stato allora ritenuto, disattendendo le interpretazioni provenienti dalla Compagnie, che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'art. 1895 cod. civ. per l'inesistenza del rischio (Cassazione civile sez. VI, 29/07/2022, n.23762). Sul punto poi, già di Cass.nr. Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, n.10596 e Cassazione civile sez. III, 07/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8235, valorizzando la prima soprattutto la necessaria corrispondenza che deve intercorrere tra rischio e premio nonché un approccio interpretativo fondato sulla buona fede, avevano invitato il giudice del merito a verificare se attraverso la predisposizione di tali clausole, l'assicuratore (quale tra l'altro "predisponente" il contenuto contrattuale in modo unilaterale sottoscritto dall'assicurato - contraente debole), abbia previsto una così ampia casistica, di attività ipotizzabili nell'esercizio della attività assicurata, da risultare le stesse clausole finalizzate non ad una consentita "specificazione" del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest'ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere di fatto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all'attività in questione. Nella successiva n. 14595/2020, la Corte premette che cresce la tendenza della stessa Corte – e prima ancora dei giudici di merito - a disvelare i tentativi di veicolare la gestione di interessi di parte attraverso il simulacro di clausole che risultino, in concreto, neutralizzatrici (o persino traslative) del rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore, che cioè si risolvano in una fonte di rendita parassitaria ed eccedenti il corretto equilibrio tra premi e rischi. Prosegue poi la Corte affermando che posto che ogni delimitazione dell'oggetto del contratto determina uno spostamento dell'onere economico dall'assicuratore all'assicurato, tutte le volte in cui a ciò non faccia da contrappeso la riduzione del premio, la clausola di esonero o di limitazione della responsabilità potrebbe essere la spia del vantaggio che l'assicuratore si è ingiustificatamente riservato, non bastando evidentemente ad escluderlo il fatto che l'assicurato abbia consapevolmente accettato il piano propostogli dall'assicuratore. Si rileva, dunque, necessario verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto "sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti" (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; Cass. 25/06/2019, n. 16902) o se vi siano gli estremi di uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, che è quanto si verifica allorchè venga messa in dubbio - proprio per la presenza di clausole di delimitazione del rischio - la ricorrenza dell'interesse effettivo di una delle parti per la stipulazione del contratto, sanzionando quelle pattuizioni che valgano ad assicurare un rischio nullo o cessato, rispettivamente, per difetto originario, ex art. 1904 c.c., o sopravvenuto, ex art. 1896 c.c., della causa dello spostamento patrimoniale a carico del contraente, sicchè il premio non risulti sorretto da alcuna giustificazione, poichè difetta il rischio. Tenuto conto allora di tale impostazione, si passa ad esaminare le clausole di esclusione della garanzia, di cui alcune cumulativamente opposte dalla compagnia in questa sede. Con riferimento alla clausola temporale di cui all'art. 2 del contratto, inizialmente opposta in comparsa dalla compagnia, quanto già esposto dal giudice di prime cure non appare efficacemente contrastato dall'appellante.
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Può pertanto questa Corte limitarsi a ribadire che il contratto fu stipulato il 31.01.2002 e fu tacitamente rinnovato di anno in anno (vd.art.18 contratto;
comparsa né ha CP_12 CP_14 dedotto di aver esercitato il recesso al tempo della richiesta risarcitoria); la richiesta risarcitoria degli odierni attori fu proposta per la prima volta con la costituzione di parte civile in sede penale nel 2010; la condotta colposa – ossia il collaudo – si svolse dal febbraio all'aprile 2002 per cui risale al febbraio/marzo 2002; ne deriva che la richiesta pervenne e la condotta colposa si verificò in pendenza di contratto sicché il sinistro rientra tra quelli oggetto di garanzia. Almeno in questa sede, la difesa della AG sul punto assume che la garanzia invocata non sarebbe operativa (anche) ai sensi dell'art. 6 della polizza de qua, laddove è stabilito che
“l'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento conseguente ad eventi dannosi verificatisi durante il periodo di validità del contratto e non oltre la data di ultimazione dei lavori o delle opere”. Assume quella difesa che l'evento dannoso (cioè il decesso del povero occorso nel Persona_2 2009), verificatosi durante il periodo di validità del contratto, è accaduto in data successiva alla ultimazione dell'opera, intesa come conclusione dell'opera di collaudo, conclusosi nel 2002. L'interpretazione qui proposta, non può essere condivisa, in quanto, se ancorato comunque alla esecuzione della opera o del lavoro il termine ultimo di efficacia, svuoterebbe di significato il senso della garanzia prestata “durante il periodo di validità del contratto”: sicchè la stessa va letta nel senso che il termine di esecuzione dei lavori o delle opere iniziate in costanza di efficacia del contratto, rileva quale termine ultimo in ipotesi di scadenza di efficacia (precedente) del termine contrattuale.
Dal vaglio poi delle clausole di esclusione della garanzia, non ritiene la Corte di poter effettivamente enucleare, per sottrazione, un residuo, effettivo rischio che abbia giustificato il pagamento del premio da parte dell'assicurato. All'art. 7 delle condizioni di polizza allora: Si esclude la garanzia per la mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate: clausola che evidentemente esclude l'operatività della copertura praticamente in tutte le ipotesi di crollo, di difetti gravi e anche solo rilevanti. Si esclude la garanzia per i danni verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici o simili;
in un'area, come visto anche in questa decisione, caratterizzata comunque da discreta sismicità, non adeguatamente valutando che quell'evento è solo l'occasione, restando il danno imputabile all'assicurato. Si esclude la garanzia per danni conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici, norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle PP.AA.; nell'ambito di un'attività professionale tutta permeata da regolamentazione pubblica, sia nella esecuzione della prestazione tecnico-edilizia-urbanistica sia pure nel rapporto con la PA committente. Si esclude la garanzia per i danni cd ambientali. Si esclude la garanzia per i danni derivanti dalle varianti in corso d'opera, in ipotesi cioè di fisiologici mutamenti nella esecuzione dell'opera o del lavoro. Si esclude la garanzia per i danni conseguenti alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e del cantiere. La clausola che esclude la rilevanza ai fini de quibus del terremoto deve allora essere interpretata come meramente ricettiva della disposizione di cui all'art. 1912 cc, laddove cioè quell'evento sia causa esclusiva, e non certo invece laddove rappresenti una mera occasione dell'evento pur ascrivibile a colpa dell'assicurato (responsabilità civile). Diversamente ritenendo, volendo cioè ritenere operante anche in ipotesi di responsabilità civile, dovrebbe comunque evidenziarsi quanto segue. pagina 34 di 41 35
Si escluderebbe allora la garanzia per tutte di fatto le circostanze in cui, evidentemente in ipotesi di colposa condotta dell'assicurato, si sia verificato un evento astrattamente risarcibile;
sì che diventa davvero impossibile immaginare una sola ipotesi in cui la garanzia sia in concreto operativa. Né ancora in questa sede l'appellante, nonostante il giudice di prime cure abbia fatto menzione di quei principi, è stata in grado di allegare e comprovare che il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto "sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti”. L'ampiezza di quelle clausole, eccepite, di volta in volta, come nella fattispecie al vaglio, in combinato disposto tra loro, di fatto comprensive di tutta l'attività professionale, solo
“virtualmente” allora assicurata, convince questa Corte che non ci si troverebbe allora di fronte affatto ad una consentita "specificazione" del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest'ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere di fatto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all'attività in questione. Qui allora non si porrebbe solo un problema di individuazione della portata della singola clausola (che comunque e allora deve essere interpretata solo come espressiva dell'art. 1912 cc al di fuori della responsabilità civile), ma di effettiva individuazione di una minima giustificazione a quello spostamento patrimoniale certamente verificatosi con il versamento del premio da parte dell'assicurato; con la conseguenza che, non rinvenuto alcun motivo idoneo a ritenere giustificato quello spostamento (in quanto di fatto neutralizzato ogni rischio), la AG non potrebbe legittimamente invocare l'inoperatività di una clausola, anche ove sia in ipotesi, nell'ambito di una valutazione atomistica e non però complessiva, di apparentemente agevole percezione (crollo in occasione di terremoto o altri eventi simili) Aderendo alla prospettazione dell'appellante, quello che non sarebbe possibile confermare in questa sede è proprio il giudizio di corrispondenza tra l'obbligazione di pagamento del premio, puntualmente adempiuta dall'assicurato, e l'assunzione di un effettivo rischio in capo alla assicurazione;
l'effettiva assunzione quindi di una concreta obbligazione da parte del contraente, oltretutto notoriamente “forte” ed in tale veste predisponente il formulario contrattuale poi sottoposto per la firma alla controparte
A fronte allora delle allegazioni esposte dall'assicurato in primo grado e dalle considerazioni già esplicitate sul punto dal giudice di prime cure (interpretazione restrittiva della clausola), era onere della AG (che invoca l'interpretazione estensiva) di offrire (almeno) in questa sede alla Corte elementi concreti atti a poter formulare un giudizio di reale corrispondenza tra un (almeno) rischio residuo (all'esito della astratta operatività di tutte le clausole) assicurato e l'importo del premio versato dal professionista. Era quindi onere della AG di allegare e comprovare che, nonostante quella
“delimitazione”, che in realtà statisticamente rappresenta il naturale ed ordinario presupposto della responsabilità del professionista assicurato, vi fosse comunque un corretto equilibrio tra premio e rischio, sia pure ovviamente inteso questo non come del singolo soggetto ma all'interno di un gruppo di rischi (costo medio del sinistro); che, in definitiva, con il versamento di quello specifico importo l'assicurato avesse acquistato un bene (la copertura assicurativa) di corrispondente valore. La determinazione del premio avvenendo infatti rispetto ad una massa di casi e cioè valutando con metodo statistico la probabilità dell'evento medesimo, era allora onere della AG di allegare e comprovare che, pur in presenza di quell'amplissima casistica, statisticamente escludente di fatto l'operatività della polizza in un rilevantissimo numero di casi, alla determinazione di quell'importo corrisponda un rischio “coperto” di corrispondente valore. pagina 35 di 41 36
La natura di negozio a prestazioni corrispettive del contratto di assicurazione, difatti, come visto, comporta che, tra le prestazioni di ciascuna delle parti, debba esistere e permanere un costante equilibrio sinallagmatico, onde l'interpretazione delle singole clausole contrattuali non meno che la valutazione - anche presuntiva - del complessivo tessuto negoziale deve rispondere a tale criterio, integrato da quello, di carattere generale, della buona fede;
espressivo appunto del principio della necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore. L'appello di deve perciò essere rigettato. CP_14
23. Gli appellati CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 anche in qualità di genitore responsabile della FI RE hanno proposto Persona_1 appello incidentale in relazione a diverse poste risarcitorie che il Tribunale avrebbe omesso o erroneamente liquidato mediante singoli e specifici motivi che vengono qui di seguito delibati. 23.1 In ordine al danno da perdita del rapporto parentale ed in particolare, in relazione alla posizione di e alla censura relativa alla erronea liquidazione da parte del CP_8 Tribunale della somma di Euro 150.000,00 per non averla ritenuta convivente con la vittima ed in ordine alle restanti posizioni di tutti gli altri appellanti incidentali ed alle rispettive censure di erronea liquidazione per non avere il Tribunale applicato alla lettera le Tabelle di Roma, si rinvia a quanto più compiutamente esposto nel paragrafo 12, respingendo in toto le predette doglianze. 23.2 poi, contesta l'omessa liquidazione del danno da perdita di chances CP_8 nonostante fosse stato dimostrato che a seguito della morte del proprio compagno aveva dovuto interrompere il percorso di Studi presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma ove era iscritta al quarto anno di corso. 23.3 Anche tale doglianza è infondata non ravvisandosi all'interno dell'incarto processuale alcun concreto riscontro a quanto dedotto dall'impugnante, che nulla ha provato né documentalmente né mediante prova orale adeguatamente articolata i propri assunti. 23.4 , quale genitore esercente la potestà sulla RE contesta la CP_8 Persona_1 liquidazione del danno patrimoniale di Euro 72.000,00 ritenuta non sufficiente in quanto parametrata, dal Tribunale, al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della RE coincidente con il raggiungimento della maggiore età. Invece a parere dell'appellante la ragazza, nell'avere garantito il proprio diritto alla prosecuzione degli studi fino alla laurea avrebbe avuto diritto ad una somma totale di euro 200.000,00 con un residuo avere pari a Euro 128.000,00. La doglianza è in parte fondata. La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che il danno patrimoniale da perdita del genitore deve essere quantificato tenendo conto non del solo obbligo giuridico di mantenimento ex art. 315-bis c.c., ma della concreta e ragionevole aspettativa di contribuzione economica che il figlio avrebbe ricevuto dal genitore defunto, tenuto conto del rapporto affettivo e delle circostanze di fatto Nel caso di specie, di appena sette mesi al momento della morte del padre Persona_1 [...] ha verosimilmente perso non solo l'affetto e la guida del genitore, ma anche il suo Per_2 sostegno economico futuro, che – sebbene non ancora attuale – era fondato su circostanze concrete e oggettive.
Difatti, la vittima di soli ventuno anni, era iscritto regolarmente al corso di laurea in Ingegneria presso l'Università degli Studi di L'Aquila, con prospettive occupazionali compatibili con l'acquisizione di una capacità reddituale medio-alta.
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Si condivide allora solo parzialmente il ragionamento del Tribunale secondo il quale
[...] una volta occupato avrebbe provveduto al mantenimento della FI, ma tuttavia solo Per_2 fino alla maggiore età della stessa. E' sostenibile invece che quel mantenimento sarebbe stato garantito almeno fino al termine del percorso di studi orientativamente individuato nel ventiquattresimo anno di età (percorso di laurea quinquennale), corrispondendo alla FI un terzo del proprio reddito ( facendo propri la Corte i criteri già adottati in primo grado da diversi Tribunale in materia di assegno di mantenimento in caso di separazione coniugale e considerando le generali esigenze ordinarie e straordinarie del mantenimento) individuabile in Euro 500,00 mensili. D'altra parte, e per concludere sul punto, proprio il percorso di studi seguito da entrambi i genitori lascia presumere che analogo percorso sarà praticato dalla piccola. Pertanto, in ordine alla liquidazione ( sulla base del percorso motivazionale del giudice di primo grado che la Corte anche condivide in ordine alla documentazione statistica prodotta sui tassi occupazionali degli ingegneri ed il reddito medio di €1.700,00 dagli stessi percepiti con riferimento a cinque anni dalla laurea) la stessa dovrà essere integrata rispetto ai calcoli effettuati dal Tribunale nel modo seguente: l'importo fisso di Euro 500 mensili che la vittima avrebbe presumibilmente corrisposto alla FI dall'anno 2014 andrà moltiplicato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica individuata nel termine quinquennale del percorso di laurea ( 24 anni) - termine comunemente ritenuto congruo per il conseguimento dell'autosufficienza economica di un giovane in corso di studi universitari - che nel caso di specie la ragazza compirà nel 2032; calcolo che determina la quantificazione del danno da lucro cessante patito dalla RE in Euro 108.000,00 (500,00x12 mesi= 6.000,00 annuali dal 2014 fino al 2032 = 108.000,00), somma liquidata all'attualità (importi cui va quindi detratta la somma di euro 72.000,00 già liquidata a tale titolo) .
23.5 Gli appellanti incidentali contestano, poi, anche la liquidazione operata dal Tribunale delle somme all'attualità in quanto gli importi di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma non possono definirsi attuali in quanto risalenti al 1.1.2019 rispetto alla sentenza del 3.6.2022, pubblicata il 14.6.2022 e sostengono che a tali importi andrebbero aggiunte ulteriori somme a titolo di rivalutazione all'1.6.2022 secondo quanto statuito dall'indice Istat “FOI generale” utilizzabile alla fattispecie in esame. Il motivo di appello deve essere accolto, avendo effettivamente il Tribunale proceduto alla liquidazione degli importi individuati in base alle Tabelle di Roma del 2019, del tutto legittimamente, senza tuttavia procedere al riconoscimento anche, oltre che degli interessi legali, della rivalutazione, vertendosi in ipotesi di debito di valore e non di valuta, dalla data delle tabelle stesse alla data almeno della decisione e comunque sino al soddisfo. Come chiarito anche in sede di legittimità, ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01).
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Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli "interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò "in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01). Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione).
24. La sentenza, quindi, va parzialmente riformata.
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A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). In applicazione di tali principi e preso atto anche della parziale soccombenza reciproca in relazione ad alcuni rispettivi motivi di appello, si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto: dell'effettiva importanza economica della controversia (Cass. nr. 37824/22) nonché del decisum e non del disputatum (Cass. nr. 8449/23); del valore del solo capo impugnato;
inclusa per questa fase la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24); applicate le maggiorazioni per la pluralità delle parti. La condanna al pagamento delle spese processuali per il primo grado, provvedendo, come detto, questa Corte ad una nuova integrale regolamentazione delle stesse, va estesa anche a CP_16 avendo la chiamata, costituendosi, fatto proprie le difese nel merito sviluppate dal proprio assicurato e quindi avendo resistito alle domande dei familiari ivi interamente vittoriosi.
26. Devono invece essere compensate le spese del presente grado nel rapporto tra e Pt_1 nonché nel rapporto vertendosi in ipotesi di sostanziale Parte_2 CP_29 soccombenza reciproca.
27. L'integrale rigetto dell'appello proposto da impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 CP_14 comma 1-quater drp 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'obbligazione di versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente rigettato. Analoga attestazione non può invece concernere l'appellante e il cui gravame è stato, sia Pt_1 Pt_2 pure parzialmente, accolto, nei confronti sia di che degli appellati, né, come visto CP_27 CP_27 avendo questa rinunciato alla iniziativa impugnatoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede: 1) dichiara l'estinzione dell'impugnazione proposta da relativa al procedimento nr. CP_16 36/23 e per l'effetto accerta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente ai rapporti ivi dedotti tra cui quello di MA , salvo quanto infra al punto 2); CP_30 2) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_24
ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la parte
[...] della decisione di primo grado, decisoria del rapporto di MA , nella parte in CP_30 cui non dispone in ordine alla regolamentazione delle spese di lite;
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3) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
e ed in parziale riforma della Parte_6 CP_16 sentenza, revoca la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui non decurta dagli importi liquidati quanto già liquidato nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza penale di condanna alla provvisionale;
4) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , , CP_4 CP_5
, , quest'ultima sia in proprio che quale Controparte_6 CP_7 CP_8 responsabile genitoriale della FI RE , in qualità di eredi del defunto Persona_1 [...] condanna gli appellati già condannati in primo grado alla liquidazione sugli importi Per_2 liquidati, oltre che degli interessi, anche della rivalutazione con decorrenza dal 2019 e sino al soddisfo e secondo i criteri di cui alla precedente parte motiva;
5) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da quest'ultima quale CP_8 responsabile genitoriale della FI RE , condanna gli appellati già condannati Persona_1 in primo grado al pagamento dell'ulteriore somma di euro 36.000,00 per le causali di cui alla parte motiva, oltre accessori come da parte motiva;
6) rigetta per il resto gli appelli e e , , Pt_1 Parte_2 CP_4 CP_5
, , in proprio;
Controparte_6 CP_7 CP_8 7) rigetta l'appello principale proposto da CP_14 5) dichiara compensate per 1/5 le spese di lite nel rapporto Parte_2 [...]
, , , Parte_1 CP_16 Controparte_11 CP_10
, (C.F. ),
[...] Controparte_9 Controparte_12 CP_4 C.F._1
(C.F. , (C.F. ), CP_5 C.F._2 Controparte_6 C.F._3
(C.F. ), (C.F. ), CP_7 C.F._4 CP_8 C.F._5 quest'ultima sia in proprio che quale responsabile genitoriale della FI RE Persona_1 (C.F. ), qualificatisi eredi del defunto e per l'effetto C.F._6 Persona_2 condanna i primi in solido la pagamento in favore dei secondi in solido per il primo grado di euro 1.686,00 per esborsi ed euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidati per l'intero; per il presente grado in euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidati per l'intero; Con 6) condanna la a rimborsare alla Controparte_16 Controparte_24
le spese del primo grado, riformata in parte qua la gravata
[...] decisione, pari ad euro 14.103,00 e del presente grado di giudizio, liquidate in ulteriori complessivi € 12.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre
€ 777,00 per esborsi;
7) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l' Pt_1 CP_24
e la , tra la e CP_24 Controparte_24 Pt_1 Parte_2 Parte_2 la spa Controparte_16 8) nulla sulle spese di lite in relazione alla posizione di e nulla nel Controparte_22 rapporto per omessa impugnazione del capo omissivo sul punto in primo Controparte_31 grado ed omessa costituzione in questa sede del CP_12
10) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dpr 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a CP_14 quelli già dovuti per l'appello principale autonomo interamente rigettato.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svolta il 17.6.2025 Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE pagina 40 di 41 Federico Ria
41
Francesco S. Filocamo
pagina 41 di 41 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 Sulle spese di lite.
N. R.G. 1219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1219/22 R.G., alla quale sono state riunite la n.36/2023 RG, 39/23 e
48/2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 28 maggio 2025 promossa da rappresentata e Parte_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio Pasquali e Sandro Pasquali del Foro di , giusto mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Pt_1
Studio Legale dell'avv. Fabio Pasquali, sito in , Via Cardinale Mazzarino n. 71 Pt_1
Appellante
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in persona del suo legale rappresentante in carica, procuratore ad negotia, Controparte_1
Dott. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Controparte_2 legale dell'Avv. Mario Antonio Rossi in , Via Verdi n° 29, giusta procura spillata Pt_1 digitalmente all'atto di appello del 02.10.
Appellante
in persona del Presidente p.t. della , Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del 14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli Avv.ti
Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale con uffici siti in , via Pt_1
Leonardo Da Vinci n. 6,
Appellante
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_3
Roma, Via Amelia n. 70, 00181 Roma, rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale de L'Aquila, dagli Avvocati Professor
Eugenio Barcellona del Foro di Torino, dagli Avvocati Mario Scaloni ed Alessandro Scaloni del
Foro di Ancona e dall'Avvocato Pierluigi Pezzopane del Foro de ed elettivamente Pt_1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Vado di Sole, 12, 67100, L'Aquila (AQ),
Appellata
, , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, quest'ultima sia in proprio che quale responsabile genitoriale della FI CP_8 RE , in qualità di eredi del defunto tutti rappresentati e Persona_1 Persona_2 difesi dagli avv. Massimo Leonardi ed Elena Leonardi, ed elettivamente domiciliati presso il loro
Studio in Rieti, Via Contigliano n. 12 giusta procura ad litem rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di risposta in appello
Appellati-appellanti incidentali pagina 2 di 41 3
ING. ING. ING. Controparte_9 Controparte_10 [...]
, ARCH. i primi tre non costituiti in primo grado CP_11 Controparte_12
Appellati contumaci in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso in Controparte_13 primo grado dall'avv. Francesco Bafile ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
, loc. Monticchio, Via Portella n. 1, Pt_1
Appellata contumace in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso in primo CP_14 grado dall'Avv. Michele Clemente ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via
Crescenzio n.17/A 1
Appellata- appellante incidentale
Avverso
La sentenza n.360/2022 pubblicata il 14 giugno 2022, resa nel giudizio RG 3134/non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte appellante ( nel giudizio n. 1219/22): ““Voglia l'on. le Corte Parte_1
d'Appello di L'Aquila, Sezione Civile: Per le causali in narrativa, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 360/2022 del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto, in accoglimento degli esposti motivi di fatto e di diritto: 1) Accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, costituisce caso fortuito e/o di forza maggiore, ed evento eccezionale ed imprevedibile, anche in considerazione della storica classificazione della città dell' in zona Pt_1 sismica di II categoria (zona a rischio sismico medio), e dunque idoneo all'interruzione del nesso di causalità; per l'effetto, dichiarare interrotto il nesso di causalità tra l'evento (il crollo della ed il danno, con conseguente rigetto delle originarie domande attoree nei Controparte_15 confronti dell'AD; 1.1) In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 651
c.p.p., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. commessa dal Tribunale, nel momento in cui, obliterando totalmente le ragioni e prove addotte dall' circa la declassificazione sismica del Pt_1 comprensorio aquilano, ha posto a fondamento della propria decisione unicamente le risultanze della perizia redatta nel processo penale nei confronti dell' , estromessa sin dall'inizio dal Pt_1
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giudizio penale, e per l'effetto annullare tutti i capi di sentenza che riconoscono responsabilità in capo all' sulla base delle perizie e delle sentenze rese nel processo penale, con ogni Pt_1 conseguenza;
1.2) In via ancora subordinata, accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, è stato concausa principale (o quantomeno rilevante) del crollo della e per l'effetto, ridurre della corrispondente misura proporzionale (almeno il Controparte_15
50% ovvero la diversa percentuale ritenuta di giustizia) la quantificazione del risarcimento eventualmente riconosciuto ai danneggiati, condannando al risarcimento i tecnici condannati in sede penale. 2) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell ex art. 2053 c.c., sia Pt_1 per l'intervenuta interruzione del nesso di causalità ad opera del sisma, da considerarsi evento integrante il caso fortuito e/o la forza maggiore;
sia per aver la sentenza impugnata illegittimamente esteso all'usuario la responsabilità ex art. 2053 c.c. pur in presenza di identica responsabilità già riconosciuta in capo al proprietario, con conseguente illegittima duplicazione del novero dei soggetti responsabili, la cui responsabilità è invece alternativa e non cumulabile. 3)
Rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e fondate su Pt_1 responsabilità ex art. 2053 c.c. e dichiarare, in caso di accertamento di responsabilità nel crollo, interamente responsabili i soggetti condannati in via definitiva in sede penale, chiamati in garanzia, ovvero, in via subordinata, la proprietaria dell'edificio. 4) Accertare e Parte_2 dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. 28 Cost. e/o 2049 c.c. per l'operato Pt_1 dell'arch. sia per essere l' soggetto danneggiato, e non responsabile, CP_12 Pt_1 dall'operato dell'arch. sia per non essere l'incarico di collaudatore stato conferito CP_12 dall' ma dalla in applicazione della normativa regionale all'epoca Pt_1 Parte_2 vigente;
sia per essere l'incarico di collaudatore estraneo ed autonomo rispetto a quello di dipendente AD, non soggetto ai poteri di direzione e sorveglianza dell'Azienda ed autonomamente retribuito. Per l'effetto, rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e fondate su responsabilità ex art. 2049 c.c. ovvero art. 28 Cost. 5) In via Pt_1 subordinata, e dunque soltanto in caso di riconoscimento dell'an, rispetto al quantum indicato dal
Tribunale, ridurre le somme riconosciute secondo quanto indicato in narrativa e dunque entro i limiti massimi già individuati in analoghi precedenti (euro 230.000 in favore dei genitori ed euro
100.000 in favore dei fratelli/sorelle), dichiarando risarcibile soltanto la quota ritenuta conseguenza di responsabilità, e dichiarando invece non risarcibile dall' la quota che deve Pt_1 ritenersi imputabile alla “concausa sisma” (il 50% o la diversa percentuale ritenuta di giustizia) ovvero alle responsabilità di altri soggetti (tecnici condannati in via definitiva ed eventualmente,
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in subordine, ), con conseguente riformulazione della minor somma imputabile Parte_2 all' . 6) Riformare il capo della sentenza inerente all'omessa condanna alla rifusione delle Pt_1 spese di lite in capo alla ed in favore dell' , e dunque Controparte_16 Pt_1 condannare la al pagamento delle spese di lite del primo grado Controparte_16 nella misura di euro 21.387,00 oltre accessori, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda dell' nei confronti della propria Pt_1
Assicurazione. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con ogni salvezza”.
Per l'appellata (nel giudizio n. 1219/22) “Si costituisce per l' CP_16 CP_16 il:1).Chiedendo il rigetto del 5° motivo di appello, siccome in netto contrasto con l'appello dell' nonché erroneo e del tutto infondato in fatto e diritto, riservandosi di confutarlo CP_16 per esteso in sede di conclusionale e replica;
2).Associandosi alla richiesta dell' di rigetto Pt_1 dell'appello incidentale degli 3).Chiedendo che al presente appello vengano riuniti CP_17 quelli proposti dall' (n° 36\23 RGC), dalla (39\23 RGC) e CP_16 Parte_2 dall' (n° 48\23 RGC), trattandosi di appelli interposti avverso la stessa sentenza (n° CP_14
360\22 del Tribunale dell'Aquila) 4) Riportandosi al proprio atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l'integrale accoglimento: 5).Chiedendo, infine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni degli appelli, così come sopra riuniti”. per parti appellate-appellanti incidentali , , CP_4 CP_5 Controparte_6
e ( nel giudizio 1219/22): “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di CP_7 CP_18
L'Aquila, contrariis rejectis, rigettare gli appelli proposti, nel giudizio n. 1219/22 r.g., dall' in Pt_1 persona del l.r.p.t.; nel giudizio iscritto al n. 39/23 r.g., dalla , in persona del l.r.p.t. Parte_2
e, nel giudizio n. 36/23 r.g., dalla in persona del l.r.p.t. - quest'ultimo Controparte_19 limitatamente alle stesse doglianze già manifestate dall' nel proprio atto di impugnazione Pt_1 introduttivo del presente giudizio n. 1219/22 r.g. e già contestate dagli appellati in quella sede – tutti perché totalmente infondati;
in accoglimento dell'appello incidentale, piaccia, in parziale riforma della sentenza n. 360/22, resa tra le parti dal Tribunale Civile di L'Aquila, Sezione Unica Civile, pubblicata il 14.6.22, non notificata, che ha definito il giudizio iscritto al n. 3134/17 r.g., condannare in via solidale i convenuti in primo grado e attuali ap-pellati: , in persona del Parte_2
l.r.p.t., in persona del l.r.p.t., Parte_1
, , e al pagamento, Controparte_12 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_9 in aggiunta a quelle già liquidate dal Tribunale di L'Aquila a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, delle seguenti somme: a favore di : € 33.814,40; a CP_4
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favore di : € 33.814,40; a favore di : € 46.134,00; a favore di CP_5 Controparte_6 CP_7
: € 46.134,00; a favore di in proprio: € 183.427,80; a favore di
[...] CP_8 CP_8 quale genitrice responsa-bile della RE : € 36.500,00, ovvero delle somme maggiori Persona_1
o minori ritenute di giustizia;
piaccia, inoltre, condannare, in via solidale tra loro, i medesimi convenuti in primo grado al risarcimento dei danni patrimoniali mediante pagamento delle seguenti somme: a favore di in proprio, previa eventuale ammissione dei capitoli “C” e “D” CP_8 dellaprova testimoniale dedotta nella memoria attorea depositata nel secondo termine assegnato ex art. 183, VI co., c.p.c., con i testi ivi indicati, premesso il prefisso “Vero che” [ , Controparte_20 dopo il tragico evento, ha smesso di frequentare il conservatorio di Santa Cecilia a Roma, ove era iscritta al quarto anno del corso di pianoforte. è tuttora priva di reddito]: € Controparte_21
100.000,00; a favore di , quale genitrice responsabile della RE : € CP_8 Persona_1
128.000,00; ovvero delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
piaccia altresì condannare, in via solidale tra loro, i suddetti convenuti in primo grado al rimborso delle spese documentate e delle indennità di trasferta non liquidate dal Tribunale, nella misura di € 628,60, nonché al pagamento del compenso di avvocato, relativamente al primo grado di giudizio, nella misura ulteriore di € 66.174,00, già detratto l'importo di € 28.803,00 liquidato dal Tribunale, oltre rimborso forfetario al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
con vittoria di spese e funzioni anche del presente grado di giudizio.» per parte appellata (nel giudizio n. 1219/22): “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_3
Appello, contrariis reiectis, confermare la sentenza n. 360/2022 del Tribunale de L'Aquila per la parte che qui interessa, relativamente alle statuizioni riguardanti in Controparte_3 quanto non oggetto di alcun gravame. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado.” per parte appellata-appellante incidentale adesivo dipendente ( nel giudizio n.1219/22): “ CP_14
Piaccia alla Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa riunione al presente procedimento di quello 48/2023 introdotto dall' per impugnare la medesima sentenza, rigettare i motivi CP_14 secondo e terzo dell'appello perché infondati in fatto ed in diritto;
ed accogliere il primo ed il quarto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello principale autonomo proposto da CP_14 rigettare la domanda di malleva proposta dell'arch. nei confronti della concludente CP_12 stante la inoperatività della garanzia;
in subordine, contenere la condanna della AG chiamata in garanzia nei limiti di polizza. Con vittoria di spese.”
Parte appellante (nel giudizio 48/23): “Piaccia alla Corte di Appello adita, in accoglimento CP_14 dell'appello che si propone contro la sentenza n. 360/22 del Tribunale Civile di L'Aquila, ed in pagina 6 di 41 7
riforma della stessa, ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa invocata dall'arch. in virtù delle esclusioni contrattuali e, per l'effetto, rigettare ogni Controparte_12 domanda formulata contro la Vinte le spese del doppio grado di giudizio.” CP_14
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per parte appellante ( nel giudizio n. 36/23): “Piaccia a questa Ecc.ma Corte, contrariis CP_16 reiectis, dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in relazione all'avvenuta rinuncia all'appello da parte dell' compensando in tutto o in parte le spese CP_16 legali con l' e con i danneggiati;
voglia altresì rigettare il 5° motivo di appello dell' Pt_1 [...]
nei confronti dell' confermando la sentenza impugnata e compensando Parte_4 CP_16 integralmente le spese legali”. per parte appellata ( nel giudizio n. 36/23) :“Voglia l'on. le Corte d'Appello di Parte_1 L'Aquila, Sezione Civile, previa riunione del presente procedimento a quello rubricato al RG 1219/2022 di codesta stessa Corte, rigettare l'appello proposto da Controparte_16 Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”. per parte appellata-appellante incidentale ( nel giudizio n. 36/23): “ Piaccia alla Corte di CP_14 Appello adita, contrariis reiectis, previa riunione al presente giudizio a quello NRG 48/2023, introdotto dalla dinanzi a codesta Corte per impugnare la medesima sentenza del CP_14 Tribunale di L'Aquila; rigettare l'appello proposto da perché inammissibile o Controparte_16 comunque infondato in fatto ed in diritto;
in via gradata, ed in accoglimento del suddetto appello autonomo rigettare la domanda di malleva avanzata dall'arch. nei confronti della CP_12
stante la inoperatività della garanzia;
in ulteriore subordine, contenere la CP_14 condanna della AG chiamata in garanzia nei limiti di polizza. Con vittoria di spese.” per parte appellante ( nel giudizio 39/23) : “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_2 Appello adìta, contrariis rejectis, previa riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 1219/22 r.g., promosso dall' in persona del l.r.p.t., per l'impugnazione della medesima Pt_1 sentenza n. 360/22 del Tribunale Civile di L'Aquila, ovvero previa declaratoria di inammissibilità dell'appello in caso di mancata riunione, nonché previa declaratoria di inammissibilità e comunque di rigetto, per totale infondatezza, della proposta istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., rigettare il proposto appello, in quanto infondato, laddove sono state proposte le stesse doglianze già manifestate dall' nel proprio atto di impugnazione introduttivo del giudizio n. 1219/22 Pt_1 r.g. e già contestate dagli appellati in quella sede;
con vittoria di spese e funzioni”. per parte appellata ( nel giudizio 48/23) : “ :1)Chiedendo che il presente appello venga CP_16 riunito a quello proposto dall' (n° 1219\22 RGC) unitamente agli appelli Parte_4 proposti dall' (n° 36\23 RGC) e dalla (39\23 RGC), trattandosi di CP_16 Parte_2 appelli interposti avverso la stessa sentenza (n° 360\22 del Tribunale dell'Aquila);2).Riportandosi al proprio atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l'integrale accoglimento:3).Chiedendo, infine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni degli appelli, così come sopra riuniti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il giudizio definito con la sentenza qui appellata è stato introdotto da CP_4 [...]
e tutti in proprio e, con l'eccezione di CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_18
, anche in qualità di eredi di nei confronti della , CP_8 Persona_2 Parte_2
, , al Pt_1 Controparte_12 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 fine di ottenere la condanna delle convenute, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, oltre a rivalutazione ed interessi legali, subiti per la morte del proprio congiunto a seguito del crollo dell'edificio (denominato “ ), Persona_2 Controparte_15 dove lo stesso alloggiava in occasione del noto sisma che colpì la città di il 6 Aprile 2009 Pt_1 1.1.Gli attori avevano esposto che:
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-a seguito del disastroso sisma che colpì la città nella notte del 6 Aprile 2009 e del procedimento penale instauratosi per le vicende legate al crollo, nella stessa notte, della a Controparte_15 carico, tra gli altri, dei convenuti Controparte_11 Controparte_10 CP_9 e questi ultimi erano stati dichiarati colpevoli, con sentenza di
[...] Controparte_12 condanna divenuta definitiva (sentenza Cass. Penale 6604/2017), per avere, a vario titolo, cagionato il crollo o cooperato a porre le condizioni del crollo di una porzione dell'ala nord dell'edificio in cui alloggiava Persona_2
- dalle perizie disposte in sede penale sarebbe emersa anche la responsabilità civile extracontrattuale della , ente proprietario dell'edificio e dell' in Parte_2 Parte_1 qualità di gestore (in seguito alla concessione in gestione del proprietario) della “ CP_15
.
[...]
- risultando accertate le responsabilità per l'evento dannoso, gli attori avevano adito il Tribunale di L'Aquila al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito che ne sarebbe derivato, oltre a rivalutazione ed interessi legali. Si erano costituiti la l' e contestando la domanda Parte_2 Pt_1 Controparte_12 attorea e chiedendone il rigetto. Avevano eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto di risarcimento del danno ex adverso azionato, nel merito avevano contestato le responsabilità ad essi imputate, sottolineando la legittimità del proprio operato e chiedendo che venisse riconosciuto il sisma quale causa di forza maggiore. Avevano chiesto che fosse negata la risarcibilità dei danni lamentati da parte attrice, sia in ordine alla prova della loro sussistenza, sia con riguardo al loro ammontare. La convenuta aveva chiesto di chiamare in causa i quattro tecnici condannati penalmente, Pt_1 l' e la mentre l'Arch. la . Controparte_22 CP_16 CP_12 CP_14 A seguito della propria costituzione in giudizio l' aveva chiamato in Controparte_3 garanzia le . Controparte_23 Il giudizio veniva quindi soggettivamente esteso ai chiamati in causa. Tutti i chiamati in causa, costituiti in giudizio, avevano eccepito la propria estraneità ai fatti. Perfezionatosi il contraddittorio è stata espletata l'istruzione probatoria, consistita essenzialmente nella produzione degli atti del processo penale, nell'interrogatorio libero degli attori e nell'escussione di testimoni, ed infine la causa era stata trattenuta in decisione.
1.2.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila ha deciso come da dispositivo che di seguito si trascrive:
- accertata e dichiara la responsabilità dei convenuti ed Parte_2 [...]
, , Controparte_24 Controparte_12 Controparte_9
, per il decesso di li condanna in Controparte_10 Controparte_11 Persona_2 solido al risarcimento del danno in favore degli attori e dunque al pagamento delle seguenti somme: euro 280.000 oltre interessi come in parte motiva in favore di CP_4 ; euro 280.000 oltre interessi come in parte motiva in favore di;
euro
[...] CP_5 150.000 oltre interessi come in parte motiva in favore di;
euro 150.000 Controparte_6 oltre interessi come in parte motiva in favore di;
euro 150.000 oltre CP_7 interessi come in parte motiva in favore di in proprio;
euro 372.000 oltre CP_8 interessi come in parte motiva in favore di quale genitore esercente la CP_8 responsabilità sulla RE oltre alla rifusione delle spese di lite in favore Persona_1 dei predetti attori, che liquida in euro € 27.803,10 per compenso oltre spese di c.u., oltre rimb. forf. 15% i.v.a. e c.p.a. di legge;
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- condanna in persona del a tenere indenne Controparte_1 CP_25 [...]
delle somme che quest'ultima è tenuta Controparte_24 a pagare agli attori in forza della presente sentenza;
- condanna in persona del a tenere indenne , sino a CP_14 CP_25 Controparte_12 concorrenza di euro 500.000, delle somme che questi è tenuto a pagare agli attori per danni non patrimoniali in forza della presente sentenza;
- condanna alla rifusione Controparte_24 delle spese di lite in favore di e che Controparte_22 Controparte_13 liquida in euro 21.387 per compenso oltre oltre rimb. forf. 15% i.v.a. e c.p.a. di legge per ciascuna delle predette parti, oltre spese di c.u. in favore di Controparte_22
- respinge ogni altra domanda 1.3.Le ragioni della decisione, con cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, esplicitate nella relativa motivazione, possono essere così compendiate. Il Tribunale ha osservato che risultava definitivamente accertata la responsabilità per il decesso del in capo agli odierni convenuti, condannati in sede penale ( Per_2 CP_12 CP_10 CP_1
, anche al risarcimento dei danni verso gli attori, sul presupposto che la sentenza CP_9 di condanna generica al risarcimento dei danni pronunciata in sede penale contenga implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato. In forza dello stesso presupposto, rendendosi necessario l'accertamento del danno conseguenza e quindi l'accertamento sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.”(Cass. Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020 Rv. 657804 – 01; pur essendo l'omicidio colposo reato di danno, il danno accertato è la morte;
rispetto ad esso il danno da perdita del rapporto parentale costituisce comunque un danno-conseguenza), procedeva ai necessari approfondimenti anche istruttori. Inoltre, il giudice di prima istanza rilevava che il medesimo accertamento compiuto in sede penale non fosse opponibile ex art.651 c.p.p. ai convenuti ( e ) diversi Parte_2 Pt_1 dagli imputati, già citati nel processo penale in qualità di responsabili civili e tuttavia poi estromessi ex art.87 c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato, sottolineando, tuttavia, nel contempo, che nel vigente ordinamento, improntato al principio del libero convincimento, al giudice civile era sempre consentito porre a fondamento delle decisioni anche prove non espressamente previste dal codice di rito ovvero tratte da un procedimento penale. In particolare, il Tribunale al fine dell'individuazione delle cause del crollo dell'edificio, faceva propri gli approdi del perito nominato sede penale, Prof. in considerazione del Per_3 grado di competenza del perito, della vastità dei materiali sottoposti ad esame, dell'approfondita analisi condotta in ordine alla dinamica del collasso escludendo, innanzitutto, il carattere eccezionale o anomalo del sisma, tale da renderlo cioè un evento imprevedibile e pertanto imprevenibile. A tal proposito evidenziava “come il terremoto de quo, riconducibile scientificamente alla categoria 'strong', nell'ambito della quale vanno classificati mediamente 120 terremoti annui nel mondo, non rappresenti un evento assolutamente anomalo e tale da non dover essere considerato nel vaglio delle condotte umane che da esso possono essere influenzate, neppure per il territorio aquilano: a fronte della notoria sismicità della zona - valutata di II categoria, ossia media già da prima del 1965 - la città era stata in passato colpita da due terremoti di analoga intensità, nel 1461 e nel 1703; il fatto che terremoti analoghi a quello del 2009, in sé stessi non abnormi quali fenomeni sismici, si fossero già verificati, e per ben due volte, nella città di , dimostra che il sisma di Pt_1 cui si discute può essere semmai ritenuto raro, ma non certo eccezionale ed al di là dell'orizzonte di prevedibilità/prevenibilità”.
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In merito ai danni risarcibili, il Tribunale, posto che la vittima risiedeva in un edificio in cemento armato e di costruzione relativamente recente che era rimasto “ aperto all'uso” nonostante le scosse si susseguissero da mesi, riteneva sussistente il danno da perdita del rapporto parentale lamentato dagli attori atteso lo stretto legame parentale intercorrente tra il defunto, i genitori le sorelle conviventi e con la FI nonché con con la quale la vittima era legata da CP_8 una salda relazione affettiva. Pertanto, procedeva alla liquidazione come sopra dei predetti danni in via equitativa adottando la Tabella di Roma. Venivano respinte, invece, le domande di risarcimento del danno da lucro cessante futuro avanzate dai genitori, dalle sorelle e dalla compagna non essendovi alcuna evidenza che, una volta iniziato a lavorare, il avrebbe sistematicamente contribuito al mantenimento dei Per_2 genitori o delle sorelle, non corrispondendo ciò alla normalità dei rapporti familiari né ciò poteva presumersi in relazione alla posizione della sia in virtù della giovanissima età degli stessi CP_8 che della durata della relazione e del lungo intervallo di tempo che separava la coppia dalla concretizzazione di una convivenza more uxorio effettiva . Il Tribunale, invece, reputava meritevole di accoglimento la domanda in relazione alla posizione della FI, ritenendo sussistente il danno così come sopra liquidato. Persona_1 Veniva, infine, accolta la domanda di MA svolta dall' dei confronti della Pt_1 CP_16 sulla base del contratto riconosciuto efficace al momento dei fatti, di cui alla polizza n. 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la R.C. verso terzi derivante sia dall'attività di gestione del pensionato di via XX Settembre, sia dalla proprietà dei Controparte_15 fabbricati ad uso di tale attività, non potendo trovare applicazione le condizioni generali di assicurazione (derogate dal contenuto della garanzia specificato nella descrizione del rischio e dall'art. 26 delle condizioni speciali di polizza), né rilevando la mancata estensione agli “eventi sismici”, trattandosi di assicurazione R.C.T., ossia riguardante i danni che l'assicurato cagiona a terzi” . In ordine alla domanda di MA formulata da nei confronti di , il CP_12 CP_14 giudice di prime cure respingeva le eccezioni di decadenza, prescrizione ed insussistenza della garanzia formulate dalla compagnia di assicurazioni condannando quest'ultima a tenere indenne l'assicurato dalle somme da costui dovute agli attori per i danni non patrimoniali, con esclusione dei danni patrimoniali riconosciuti a (trattandosi di danni non rientranti nella Persona_1 nozione contrattuale di danno patrimoniale) nei limiti del massimale contrattuale di euro 500.000. Quanto alla posizione di il Tribunale rilevava l'infondatezza della chiamata in causa di Pt_1 in ordine alla quale la domanda era stata rinunciata con assorbimento delle CP_22 questioni inerenti all'operatività della garanzia assicurativa di nonché CP_13 l'insussistenza dei titoli di MA di tale Azienda verso gli altri convenuti ( e i quattro Pt_2 tecnici condannati in sede penale). Il Giudice di prima istanza, quindi, liquidava le spese di lite in favore degli attori e delle chiamate in causa in base al D.M. 55/2014. 2.La sentenza è stata impugnata, con richiesta di integrale riforma, da da Parte_1
, da e con distinti atti di appello, rispettivamente Parte_2 Controparte_16 CP_14 introdotti sul ruolo con i n.1219/22- 36/23- 39/23- 48/23, procedimenti riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., con provvedimenti di questa Corte del 5.5.2023 e 9.5.2023, per i motivi che si vanno, di seguito, ad esaminare.
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2.1. L' ha proposto appello (R.G.1219/22) ripercorrendo, preliminarmente, le articolate
Pt_1 vicende del procedimento penale che aveva escluso la responsabilità dell' per i lavori per
Pt_1 cui i professionisti erano stati condannati – non rientrando gli stessi all'interno delle competenze che la legge attribuisce all' , ed articolando 'l'impugnativa in cinque motivi sintetizzabili
Pt_1 come segue: a) Eccezionalità, imprevedibilità del sisma. Il sisma avrebbe dovuto essere considerato quale evento eccezionale, imprevedibile ed imprevenibile rilevando sull'evento crollo quale caso fortuito o d forza maggiore al fine di elidere e/o attenuare la responsabilità attribuita all' :
Pt_1 la doglianza fa leva, essenzialmente, sul costante inserimento normativo del Controparte_26 tra le zone sismiche di II categoria, cioè “asismicità media” che avrebbe reso imprevedibile un terremoto di violenza pari a quella registrata il 6/4/2009 (Mw = 6.3).
a1) Violazione dell'art 651 c.p.p. Il Tribunale ha operato, inoltre, in violazione dell'art 651 c.p.p. utilizzando “le risultanze e i documenti del processo penale” dal quale l' era stato Pt_1 estromesso, per imputare il crollo “in via esclusiva a responsabilità professionali (come nel caso dei tecnici condannati) o a responsabilità oggettiva (come nel caso dell' )”, tralasciando di Pt_1 considerare la forza del sisma nella gradazione delle responsabilità e nell'individuazione delle concause del crollo. a2) Incidenza quantomeno concausale del sisma nel crollo. Infine, secondo l'appellante, la stessa perizia della prof.ssa avrebbe dovuto condurre ad ascrivere efficacia causale Per_3 assolutamente prevalente al sisma e, conseguentemente, a ridurre corrispondentemente (“di almeno il 50%”) le responsabilità risarcitoria derivanti dalle ulteriori concause;
b) Assenza di responsabilità ai sensi dell'art 2053 c.c. L'appellante, che non contesta né Pt_4 Pt_1 l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione del proprio diritto di uso gratuito dell'edificio parzialmente crollato come diritto reale di godimento, lamenta che la propria condanna solidale con la proprietaria del bene sarebbe ingiusta (poiché il Pt_2 predetto ente conservava il dovere di vigilanza sulla gestione del bene e quello di trasferimento delle risorse necessarie per la sua manutenzione anche straordinaria, entrambi imposti dalla stessa LR 91/1994) e comunque erronea, non potendo trovare applicazione la responsabilità oggettiva sancita dalla norma nei confronti di entrambi i titolari di diritti reali sul bene, ma dovendo invece riconoscersi carattere esclusivo alla responsabilità del proprietario ed alternativo a quella del titolare di altro diritto reale di godimento, la quale potrebbe venire in considerazione solo “in caso di mancanza di responsabilità del proprietario”. In ogni caso, secondo l'appellante, ove anche le due responsabilità potessero concorrere, esse dovrebbero essere graduate, con conseguente limitazione a non più di “un quarto dell'intero” di quella gravante sul titolare del solo diritto reale di godimento. Inoltre, anche con riferimento all'art. 2053 c.c. l'appellante ripropone la tesi della efficacia causale esclusiva del terremoto, quale caso fortuito o forza maggiore che, secondo costante giurisprudenza, libera dalla responsabilità ivi prevista il proprietario e/o il titolare di un diritto reale di godimento;
c) Sulla responsabilità dell' ex art. 2049 c.c. per l'operato dell'arch. Pt_1 CP_12
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A parere dell'appellante il Tribunale ha, inoltre, erroneamente riconosciuto la responsabilità in capo all' ex art 2049 c.c. per l'operato del proprio dipendente e collaudatore Arch. Pt_1 omettendo di accogliere le deduzioni della difesa della medesima Azienda- odierna CP_12 appellante tra le quali quella secondo cui la Perizia non ha mai sostenuto che l'incarico di Per_3 presiedere la Commissione di Collaudo fu conferito dall' ( in relazione alla quale vi è una Pt_1 carenza di prova) , che la nomina venne effettuata dalla e, soprattutto, che il Parte_2 suindicato tecnico commise il fatto non in qualità di dipendente rivestendo un ruolo Pt_1 distinto, autonomo e separatamente retribuito quale quello di Presidente di Commissione di Collaudo. d) Sulla quantificazione delle somme riconosciute a parte attrice. Sul terremoto quale concausa del crollo. Difetto di motivazione e comunque necessità di riduzione. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione dei danni risarcibili e immotivatamente non avrebbe operato alcuna riduzione in considerazione del terremoto quale concausa del crollo. In tal senso, secondo l'AD il Tribunale nel quantificare il danno subito dagli attori, “avrebbe dovuto dichiarare risarcibile dai convenuti soltanto la quota ritenuta conseguenza delle loro responsabilità, dichiarando al contempo non risarcibile la quota che deve ritenersi invece imputabile al sisma”. AD, inoltre, si duole del fatto che il Tribunale nel procedere alla liquidazione delle somme in favore degli attori, non abbia detratto le somme già loro riconosciute a titolo di provvisionale in sede penale anche per poter consentire alle stesse di essere oggetto di autonoma e distinta esecuzione. e) Sulla omessa condanna al pagamento delle spese di lite della in Controparte_16 favore dell' Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. Parte_1 Secondo parte appellante il Tribunale non avrebbe altresì considerato che la MA debba coprire per intero e senza condizioni, entro i limiti di massimale, e pertanto la avrebbe CP_27 dovuto essere condannata per l'intera somma dovuta e anche in ordine alle spese di lite.
2.2. Avverso la medesima sentenza è stato proposto altro appello dalla (R.G. Parte_2 39/23) le cui censure, in gran parte sovrapponibili a quelle articolate dall'AD possono essere così compendiate: a) Con primo motivo anche la Abruzzo censura la sentenza gravata per non aver Pt_2 considerato il ruolo determinante del sisma, quale causa di forza maggiore, tale da interrompere il nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento o, in subordine, da ridurre l'entità dell'obbligazione risarcitoria ascritta alle convenute;
In tal senso l'appellante evidenzia la eccezionalità, imprevedibilità ed imprevenibilità del sisma, ritenendo il terremoto del 6 aprile 2009 come “vis maior” o “casus forutitus”, tale da escludere ogni e qualsiasi altra responsabilità in ordine al crollo dell'edificio Controparte_15 Sostiene, infatti che, anche all'esito degli studi condotti sui movimenti tellurici, una sollecitazione di grado 6.3, sarebbe ben al di sopra della media dei terremoti registrati e dunque avrebbe dovuto essere definita eccezionale e, quindi, ritenuta causa principale del fatto di danno. b) Con secondo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui viene ritenuta la responsabilità ex art.2053 c.c. dell' e della in via integrale e solidale. Pt_1 Parte_2 Rileva parte appellante che la fosse nuda proprietaria dell'immobile, e che Parte_2 gravavano solo sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso. Pt_1 Secondo la dunque, la responsabilità dell'accaduto andava addossata solo Parte_2 all' , ovvero quella della , nuda proprietaria, ridotta proporzionalmente. Pt_1 Parte_2 c) Con terzo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui non tiene conto del concorso di cause umane e cause naturali nella produzione dell'evento. pagina 13 di 41 14
d) Con quarto motivo anche la lamenta la quantificazione delle somme Parte_2 riconosciute a titolo risarcitorio senza tener conto del terremoto quale concausa del crollo. Chiede in tal senso l'appellante di escludere la responsabilità della , in relazione Parte_2 alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento dei connessi oneri risarcitori. Anche la inoltre, si duole del fatto che il Tribunale nel procedere alla Parte_2 liquidazione delle somme in favore degli attori, non abbia detratto le somme già loro riconosciute a titolo di provvisionale in sede penale 2.3. Infine, ha proposto appello impugnando il capo della sentenza ove il Tribunale CP_14 l'ha condannata a tenere indenne l'arch. “delle somme che questi è tenuto a Controparte_12 pagare agli attori per danni non patrimoniali in forza della presente sentenza”. Secondo la “la polizza è inoperativa per espressa previsione contrattuale secondo la CP_14 quale, se il danno si verifica in occasione del terremoto, il sinistro non è in garanzia” In particolare, la decisione sul punto sarebbe errata:
“a) in quanto disattende la espressa esclusione dalla garanzia dei danni verificatisi in occasione di movimenti tellurici (art. 7, lett. l della polizza); b) in quanto disattende l'espressa esclusione dei danni conseguenti al mancato rispetto di norme edilizie (art. 7, lett m della polizza); c) in quanto oblitera completamente la circostanza che l'evento dannoso (decesso) si è verificato oltre la data di ultimazione dei lavori e delle opere (art. 6 e art. 8 della polizza).” Osserva l'appellante che “nella motivazione della sentenza penale (a pag. 94) si legge che il in sede di collaudo non si sarebbe avveduto della ottemperanza delle opere rispetto CP_12 alle prescrizioni contenute nei titoli edilizi rilasciati e che, in particolare, non avrebbe esteso la verifica alla osservanza delle norme di edificazione in zone sismiche. E ' evidente pertanto che i danni dei quali il è chiamato a rispondere sono proprio quelli conseguenti al mancato CP_12 rispetto di norme edilizie, cioè proprio quelli che la polizza alla lettera m) dell'art. 7 esclude dal novero dei danni indennizzabili e quindi non coperti dalla garanzia”.
2.4. La ha successivamente rinunciato al proprio appello (con il quale aveva Controparte_16 dedotto l'inoperatività della polizza n. 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di gestione del pensionato di via XX Controparte_15 Settembre) chiedendo il rigetto del 5° motivo di appello dell' nei confronti Pt_1 Pt_1 dell' e chiedendo la conferma della sentenza impugnata CP_16 2.5. , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 quest'ultima sia in proprio che quale responsabile genitoriale della FI RE Persona_1 in qualità di eredi del defunto costituitisi in giudizio, hanno resistito all'appello Persona_2 spiegando appello incidentale finalizzato al riconoscimento in loro favore di ulteriori somme a titoli di danno non patrimoniale subito a seguito della morte del proprio congiunto.
2.6 La ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_22 Gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 28/05/2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
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3.Va, preliminarmente, esaminata la doglianza dell'AD, che sostiene che l'utilizzazione, in funzione probatoria, delle perizie e consulenze tecniche (ed in particolare della perizia della prof.ssa espletata in incidente probatorio) formate nel procedimento penale integri Per_3
“violazione dell'art. 651 c.p.p.”. Il motivo è palesemente infondato, giacché l'art. 651 c.p.p. osta alla diretta vincolatività – nei limiti ivi delineati – del giudicato penale nei dei soggetti (per quanto qui rileva i responsabili civili, pur inizialmente ivi citati, ma poi esclusi in conseguenza dell'ammissione del rito abbreviato) non posti in grado di partecipare al processo penale, ma non impedisce affatto che nel giudizio civile possano essere utilizzate prove formate in altri giudizi, anche penali, purché sottoposte al contraddittorio e ad autonoma valutazione giudiziale mediante la produzione dei relativi supporti documentali (verbali di causa, relazioni consulenziali e simili), come è nella specie avvenuto.
3.1. Ed invero, l'inutilizzabilità delle prove prevista in ambito penale ex art 191 cpp, non rileva anche in ambito civile, in quanto in quest'ultimo ambito le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo ed anche in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (si vedano, ad esempio, Cass. 8459/2020; ord. 5947/2023, quest'ultima concernente la produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
3.1.1. Tanto più deve ammettersi la possibilità di utilizzare per la formazione del libero convincimento del giudice civile prove legittimamente assunte in un processo penale (pur definito con sentenza non vincolante in sede civile), come da tempo e costantemente affermato dalla giurisprudenza ricordata dalla sentenza qui impugnata (cui può aggiungersi Cass. ord. 12164/2021, confermativa del principio per cui “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico”).
3.1.2. Nel caso che ci occupa, inoltre, la perizia espletata dalla prof.ssa (con l'ausilio di Per_3 numerosi ulteriori esperti) si è svolta nel contraddittorio anche dei responsabili civili (tra i quali la e l' non ancora estromessi all'epoca di svolgimento Parte_2 Parte_1 dell'incidente probatorio, come risulta dall'elenco contenuto a pag. V della parte I della relazione di perizia, ove sono indicati i responsabili civili che, con i relativi difensori e consulenti di parte, hanno partecipato a quell'incombente istruttorio.
3.1.3. Con riferimento alle parti del presente giudizio rimaste estranee all'incidente probatorio svolto in sede penale, sembra pertinente richiamare il principio, affermato in relazione alla analoga fattispecie di un procedimento di ATP svoltosi tra solo alcune delle parti del successivo giudizio di merito, secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. 8496/2023).
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3.2. Esclusa la violazione dell'art. 651 c.p.p. lamentata dall' , deve constatarsi che alcuna Pt_1 seria censura o osservazione critica concernente i dati esposti e le valutazioni espresse nella ampiamente documentata e convincentemente motivata relazione elaborata dalla prof. è Per_3 stata mossa dall' o dalla (e tanto meno dall'ulteriore appellante), sicché Pt_1 Parte_2 da quei dati e da quelle valutazioni non può prescindersi ai fini della decisione.
4. Da essi si desume, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostengono le appellanti, il terremoto del 6/4/2009 non può affatto ritenersi evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare (rispetto al crollo parziale della di via XX Settembre ed alle sue Controparte_15 conseguenze dannose, di cui esso, come si dirà tra poco, ha comunque costituito mera concausa non esclusiva e neanche prevalente) una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, poiché esso rappresenta uno degli oltre cento fenomeni sismici analoghi per violenza (Mw6.3) che si verificano annualmente nel mondo e la cui frequenza statistica su scala nazionale è di circa 13 anni (si vedano le pagg. 204 e ss. della relazione di perizia della prof.ssa e, in particolare, Per_3 pag. 209 per una sintesi dei dati scientifici e statistici qui ricordati). Nella specie, il territorio aquilano è stato teatro, nell'ultimo millennio, di diversi terremoti (con una frequenza di accadimento maggiore che in molte altre parti d'Italia), tre dei quali (quelli del 1349, del 1461 e del 1703) con grado di “risentimento macrosismico” ovvero di intensità del danneggiamento in termini di Scala Mercalli pari al IX (distruttivo) e, quindi, addirittura più grave rispetto al sisma del 2009, classificato all'VIII-IX grado (intermedio tra rovinoso e distruttivo). Quest'ultimo, peraltro, presenta notevoli analogie “in termini di distribuzione spaziale e intensità del danneggiamento, oltre ad altri indizi di carattere tettonico e sismologico”, con l'analogo fenomeno verificatosi nel 1461 (come descritto nelle cronache del tempo), le quali “spingono a pensare che il terremoto del 2009 sia una 'ripetizione' di quello del 1461”.
4.1. Quanto alla prevenibilità (non certo del fenomeno naturale, ma dei suoi effetti distruttivi) è sufficiente constatare che la classificazione del territorio aquilano tra le zone sismiche di II categoria (tale già all'epoca di costruzione dell'edificio della cui rovina qui si tratta) era tesa proprio a garantire livelli di sicurezza statica degli edifici di nuova costruzione, o interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, compatibili con eventi analoghi a quello verificatosi.
4.1.1. In ordine alla censura riguardante il contributo causale del sisma al crollo parziale della la perizia ha affermato in modo netto che la scossa di terremoto Controparte_15 Per_3 verificatasi nelle prime ore del 6 aprile 2009 “era di severità compatibile con le azioni di progetto della normativa sismica in vigore nel 1965” (si rimanda, per maggiori dettagli, a pag. 266 ss. della relazione di perizia), sicché, “se l'edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fenomeni di crollo come quello verificatosi”. Ed infatti altre costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipologia, localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile, pur in presenza di danni non strutturali chiaramente visibili anche dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali, né totali, né parziali.
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4.2. Anche per tale motivo la perizia in esame ha individuato, quale “causa principale del crollo parziale verificatosi nell'ala nord della in occasione dell'evento sismico del 6 Controparte_15 aprile 2009 […] l'insufficiente resistenza alle forze orizzontali dei pilastri del corpo nord stesso”, la quale “ha provocato il cedimento dei pilastri del piano terra-corpo nord”, i cui effetti “sono stati amplificati […] dalla irregolarità della geometria strutturale nella zona di collegamento tra l'ala nord e il resto dell'edificio” dovuta alla presenza della parete REI 60 posizionata nel corso dei lavori di restauro e risanamento conservativo” progettati, diretti e collaudati dalle persone fisiche che sono state condannate in via definitiva in sede penale.
4. 3. La conclusione cui è pervenuta la perizia è che “il sisma, pur essendo l'evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l'unica causa. In altri termini non si può concludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare comunque il cedimento, sia pur parziale, delle strutture della Controparte_15 indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
5. L'accertata efficienza meramente concausale del terremoto rispetto al crollo parziale dell'edificio ed al conseguente decesso di dà ragione (in uno con la parimenti Persona_2 accertata rilevanza eziologica prevalente degli originari vizi progettuali e costruttivi dell'edificio e dei difetti manutentivi dello stesso perpetuatisi nel corso del tempo) della correttezza dell'inquadramento della fattispecie concreta - con riferimento alla domanda proposta dai danneggiati nei confronti delle originarie convenute - nella previsione astratta dell'art. 2053 c.c. e della affermazione della attribuibilità ad entrambe le convenute in solido della responsabilità oggettiva (non superata dalla prova liberatoria espressamente contemplata dalla norma, né dalla emersione di una diversa causa esclusiva dell'evento dannoso tale da potere integrare caso fortuito o forza maggiore) per i danni cagionati dalla rovina (in tale concetto rientrando, per giurisprudenza consolidata, anche un crollo parziale come quello verificatosi nella specie) C dell'edificio di proprietà dell'una ( cui esso venne trasferito dall'Opera Parte_2 universitaria a norma dell'art. 28 LR 13/1982 con verbale del 16/7/1982) e sul quale l'altra (l'AD) era, all'epoca del fatto, titolare ex lege (art. 16 LR 91/1994, entrata in vigore il 24/12/1994) di un diritto di uso gratuito, che la sentenza qui gravata ha qualificato quale diritto reale di godimento.
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5.1. Va, intanto, preso atto che le doglianze formulate sul punto dalle appellanti non contestano – quanto meno con la specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. - né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione dei propri diritti sull'edificio parzialmente crollato come diritti reali. In ogni caso, evidente essendo la natura reale del diritto di proprietà (peraltro espressamente contemplato dalla norma), a conferma della correttezza della qualificazione come diritto reale del diritto di uso gratuito spettante ex lege all'AD, può ricordarsi come già da tempo la Corte costituzionale (sentenza n. 281/1992) abbia affermato la natura reale dell'analogo diritto di uso perpetuo e gratuito concesso alle Regioni sui “beni immobili dello Stato … destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari” dall'art. 21 legge 390/1991, precisando che “la concessione di un bene in 'uso perpetuo e gratuito' - anche se non viene a presentare un contenuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà - attribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso 'perpetuo e gratuito', infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di natura reale che entra a far parte del patrimonio indisponibile regionale [nel nostro caso dell'ente strumentale cui viene concesso l'uso], seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva”. Peraltro, la natura reale della relazione giuridica tra AD ed immobili destinati ad attività relative al diritto agli studi universitari sembra trovare conferma anche nei successivi sviluppi normativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 1, LR 1/2014, che, modificando l'art. 16 comma 1 LR 91/1994 attribuisce ora “in proprietà” alle
“i beni immobili appartenenti al patrimonio della già in uso alle Pt_1 Pt_2 Pt_1 medesime”).
5.2. Gli appelli, invero, mirano a sostenere (oltre che – ma si è già visto infondatamente – la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore costituiti dal sisma), con prospettive di riforma reciprocamente opposte, la non applicabilità contestuale sia al proprietario che al titolare di un diritto reale di godimento della responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2053 c.c. ovvero la necessità, in caso di concorso, di graduare le singole responsabilità tenendo conto anche delle allocazioni delle risorse economiche necessarie alla gestione del bene ovvero della addebitabilità del crollo a difetti costruttivi/ristrutturativi piuttosto che manutentivi (in tal senso sembrando doversi intendere l'altrimenti incomprensibile –nell'ottica della responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c. - distinzione tra manutenzione e ristrutturazione prospettata dagli appelli e . Pt_1 CP_16 5.2.1. Per affermare la infondatezza della prima censura ci si può limitare a ricordare che la giurisprudenza di legittimità, avendo dovuto affrontare la questione del concorso, sul medesimo edificio causativo di danno, del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento (nella specie usufrutto), ha ritenuto (del resto conformemente alla rilevanza esclusiva che viene riconosciuta al criterio formale del titolo: si veda, in proposito, Cass. 9694/2020, pure per la conferma dell'applicabilità della norma anche ad “altro titolare di diritto reale di godimento”, principio comunque consolidato in giurisprudenza e non contestato dalle appellanti) che la speciale disciplina “opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verificandosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. 1533/1957).
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5.3. Va, poi, osservato (rinviando a quanto si dirà più avanti in ordine anche all' ulteriore rilevanza dell'art. 2055 c.c. appena ricordato) che l'eventuale graduazione della responsabilità oggettiva (la quale prescinde da condotte colpose in rapporto causale con la rovina della costruzione, richiedendo la sussistenza del solo oggettivo nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno) tra i due titolari dei diversi diritti reali sul bene - oltre a non potere operare nei confronti della danneggiata (che ha diritto alla condanna solidale dei diversi responsabili del danno), ma solo nei rapporti interni tra obbligati solidali – postula un accertamento concreto e positivo di una diversa consistenza dei poteri e doveri di controllo della costruzione e, quindi, di un diverso grado di attribuibilità della sua rovina ai titolari dei diversi diritti reali sulla stessa.
5.3.1. Nella specie, le norme che regolavano i rapporti tra e (artt. 14, 16, 17, 33 LR Pt_2 Pt_1 91/1994) attribuivano a quest'ultima il potere di gestione e il dovere di manutenzione anche straordinaria della Casa dello Studente, conservando però alla un generale potere di Pt_2 vigilanza – anche ispettiva – sulla amministrazione e sulla attività delle Aziende, un obbligo di trasferimento a queste ultime, contestuale a quello degli immobili, delle “risorse finanziarie per gli oneri” di manutenzione e un più generico obbligo di contribuzione finanziaria annuale in proporzione alla popolazione studentesca delle singole Aziende. Va, inoltre, considerato che dalla perizia risulta come gli errori del progetto originale dell'edificio – e la conseguente Per_3 fragilità sismica di quest'ultimo – sarebbero stati immediatamente evidenziabili mediante un semplice controllo dei carichi considerati in occasione dei molteplici “interventi che hanno CP_1 interessato la dal 1980 al 2008”. Sicché, sia la proprietaria sin dal CP_15 Pt_2 1982, sia l'AD, usuaria sin dal 1994, avrebbero potuto rilevare, mediante una corretta attività di gestione, manutenzione e vigilanza, il deficit strutturale che poneva l'edificio in situazione di rischio sismico e provvedere ad una “revisione del progetto originale strutturale”, nella cui mancanza la ricordata perizia (pag. 270 della relazione) ravvisa una ulteriore “concausa significativa del crollo”.
5.3.1.1. Conseguentemente – mentre riceve ulteriore conforto la affermata responsabilità solidale ex art. 2053 c.c. di entrambi i titolari di diritti reali sul bene all'epoca della sua rovina - la graduazione interna di tale responsabilità non potrebbe risolversi nel senso perorato dalle appellanti (l'una proprietaria del bene da oltre un decennio prima della sua concessione in uso al proprio ente strumentale;
quest'ultimo subentrato dal 1994 nella disponibilità materiale e nel dovere di manutenzione del bene stesso;
entrambe in grado, mediante una corretta attività gestionale e manutentiva, di rilevare la condizione di insicurezza sismica dell'edificio) e non può che restare affidata alla regola residuale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c. di cui si dirà e che deve ritenersi, in assenza di diversa determinazione esplicita, applicata implicitamente anche dalla sentenza qui gravata.
6. A conclusione ed integrazione di quanto fino ad ora osservato, si deve precisare e ribadire che alla efficacia meramente concorrente, sul piano eziologico, del sisma non possono riconoscersi gli effetti che vorrebbero desumerne le appellanti, nel senso di una riduzione quantitativa della responsabilità e/o del risarcimento spettante ai danneggiati e posto dalla sentenza a carico solidale delle convenute oggi appellanti (nonché dei chiamati già definitivamente condannati in sede penale – anche al risarcimento in favore delle parti civili ivi costituite - e non appellanti, neanche incidentalmente, in questa sede).
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6.1. E', infatti, noto (ancorché obliterato dalle appellanti) che, alla luce degli artt. 40 e 41 c.p. (applicabili anche all'illecito o all'inadempimento civile) la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte d'appello) ha precisato che, mentre qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo (ipotesi che nella specie si è già visto non ricorrere), l'autore dell'azione o della omissione (o il soggetto che deve rispondere oggettivamente del danno per il proprio rapporto giuridico o di fatto con la cosa da cui esso deriva sul piano causale) resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (ed è ciò che nella specie è stato accertato), l'autore del comportamento imputabile (o il soggetto in rapporto con la cosa in nesso concausale con l'evento dannoso) è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendosi, in tal caso, operare una riduzione proporzionale in ragione della RE gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio
“semplificato”, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (in questi termini si veda, tra le più recenti, Cass. 5737/2023, alla cui motivazione è sufficiente fare rinvio anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali).
7. Si è già visto come, sulla scorta del complessivo compendio istruttorio, possa solo genericamente affermarsi che il sisma ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo parziale dell'edificio il quale, tuttavia, non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità meno distruttive) in assenza dei vizi progettuali e costruttivi originari (che hanno assunto efficienza causale del tutto prevalente) e delle carenze manutentive successive, culminate CP_1 nelle modifiche strutturali apportate in occasione dell'intervento progettato e diretto da e e collaudato dalla commissione presieduta da Non è dunque CP_10 CP_9 CP_12 possibile determinare e quantificare anche solo in via equitativa la concreta rilevanza eziologica del suddetto fattore naturale (concausa di un crollo che, in assenza dei concorrenti fattori umani non avrebbe avuto luogo con le stesse caratteristiche distruttive) rispetto agli eventi dannosi conseguenti al crollo come concretamente verificatosi.
7.1. Anche in riferimento alle specifiche fattispecie di responsabilità oggettiva variamente invocate dall'attore in primo grado e tra le quali è stata ritenuta applicabile in via esclusiva, per ragioni di specialità, quella di cui all'art. 2053 c.c., la giurisprudenza riconosce effetto liberatorio ai soli fattori causali (comprensivi del fatto del terzo o del danneggiato) di cui sia possibile accertare l'efficacia esclusiva nella eziologia dell'evento dannoso, mentre conferisce incidenza solo riduttiva del risarcimento, nell'ottica dell'art. 1227 c.c., alle sole condotte colpose del danneggiato che, senza integrare il cd. fortuito incidentale, abbiano concorso a determinare l'evento dannoso. E nella specie neanche le appellanti prospettano la ravvisabilità di condotte siffatte attribuibili.
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7.2. Riguardo, invece, ai fattori causali attribuibili a condotte umane di terzi, ed in particolare a CP_1 quelle – omissive e commissive – poste in essere da e CP_10 CP_9 CP_12 anch'esse, come si desume in modo chiaro dalla perizia hanno assunto una efficienza Per_3 meramente concorrente ed inidonea, in assenza delle iniziali carenze progettuali e costruttive, a determinare il crollo, ma solo ad aggravare le conseguenze di un crollo la cui prevalente eziologia si colloca nelle fragilità strutturali originarie dell'edificio.
7.3. Neppure queste sono pertanto idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c. (anche nei termini - più ampi rispetto al testo normativo e comprensivi di qualsiasi fatto anche del terzo o del danneggiato dotato di autonoma efficacia causale esclusiva - ammessi dalla giurisprudenza ricordata dall'appellante AD), né ad attenuare la responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato derivante da tale norma. Rispetto al danneggiato, infatti, anche in presenza di una pluralità di comportamenti umani colpevoli o comunque di una pluralità di responsabili, anche a titolo diverso, di un identico evento dannoso (quale quello oggetto del presente giudizio), trova applicazione l'art. 2055 comma 1 c.c. che obbliga per l'intero, nei confronti del danneggiato, ogni singolo responsabile solidale del danno, relegando la graduazione delle singole responsabilità ai rapporti interni tra i responsabili solidali (comma 2) e dettando come regola residuale quella della pari responsabilità dei medesimi (comma 3).
7.3.1. Da questo quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha desunto e confermato anche recentemente sia il principio della sua applicabilità a tutte le ipotesi in cui venga accertato
“il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso, restando irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (Cass. ord. 25970/2023), sia il principio per cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (Cass. 5475/2023).
7.3.2 Correttamente, pertanto, la sentenza qui gravata ha disposto la condanna solidale di tutti i soggetti che ha ritenuto responsabili (in ragione dell'oggettivo rapporto giuridico con l'edificio parzialmente crollato per difetti costruttivi e manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e commissive in rapporto causale con un aggravamento degli effetti del crollo) al risarcimento integrale in favore dei danneggiati ed ha poi - nel ritenere inammissibili per mancata prova dell'avvenuto pagamento quelle che ha qualificato come azioni di regresso esercitate dalle convenute nei confronti dei chiamati in causa e nel pronunciarsi, contestualmente, sulle richieste di graduazione in vista dell'eventuale futuro esercizio del regresso – addebitato a questi ultimi, nei rapporti interni con le prime, le percentuali di responsabilità specificate nella motivazione della sentenza. Il riferimento espresso al 40 % di responsabilità a carico di tutti i tecnici incaricati nella progettazione della (a Controparte_15 fronte del restante 60% che, in quanto dipendente dalle carenze progettuali iniziali, ma anche alle carenze manutentive protrattesi per circa due decenni, è stato addebitato alle convenute oggi appellanti) appare del tutto adeguato rispetto alla limitata rilevanza eziologica delle condotte dei suddetti professionisti, che hanno solo aggravato le conseguenze di un crollo prevalentemente causato dalle gravi carenze progettuali e costruttive dell'edificio ascrivibili, sul piano, ai titolari di diritti reali sull'immobile. pagina 21 di 41 22
8. Il terzo motivo di gravame dell' AD concernente la responsabilità di resta CP_12 assorbito poiché, confermata la responsabilità oggettiva della predetta azienda ai sensi dell'art 2053 c.c., è irrilevante se essa debba anche rispondere del medesimo danno ai sensi dell'art 2049 c.c.
9. Sulle infondate doglianze dell' e della relative alla riduzione del Pt_1 Parte_2 risarcimento, tenuto conto della quota di responsabilità che deve imputarsi al sisma quale causa naturale, è sufficiente richiamare quanto già esposto innanzi. (v. Paragrafo 6).
10. Nel quarto motivo contesta la sentenza gravata in ordine alla quantificazione dei danni Pt_1 risarcibili ed, in particolare, si duole del ragionamento del giudice di prima istanza che nel procedere alla relativa liquidazione, ha utilizzato impropriamente le Tabelle di Roma,
“disancorandosi dalla loro oggettività e facendo prevalere una sua personale valutazione, espressa con frasi di stile prive di qualsivoglia concreto riferimento motivazionale” utilizzando un criterio non intellegibile discostandosi da precedenti analoghi determinando in relazione ad essi una ingiustificata disparità di trattamento.
11.La doglianza è infondata.
12.Va, infatti, ribadito che la funzione delle tabelle predisposte dai Tribunali (Milano, Roma o altri fori) non è normativa ma meramente orientativa. Esse costituiscono uno strumento tecnico di ausilio per il giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la cui quantificazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto del principio di equità ex art.1226 c.c. e degli artt.2056 e 2059 c.c. Nel caso di specie la valutazione del Giudice di prime cure sul punto appare immune da vizi logici e profili di censurabilità, avendo lo stesso richiamato i criteri delle tabelle considerandone parametri principali (età delle vittime, convivenza, intensità del vincolo affettivo, circostanze del fatto) e ha motivato puntualmente le ragioni per cui ha ritenuto equo discostarsi in parte dai range numerici proposti. Tale motivazione, che evidenzia la personalizzazione del danno in base alle risultanze istruttorie, è coerente con la funzione delle tabelle come guida alla valutazione e non come vincolo aritmetico. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante Cass. Civ. sez III n.10579/2021) ha più volte chiarito che l'utilizzo delle tabelle non è obbligatorio nei termini rigidi indicati dall'appellante e che il giudice può discostarsene purchè ne dia adeguata motivazione. In tal senso non si ravvisa alcun vizio di violazione di legge né di omessa applicazione dei criteri tabellari atteso che la valutazione equitativa è stata effettuata in modo coerente, motivato e conforme ai principi consolidati. Ed ancora, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali nella quantificazione del risarcimento del danno parentale occorre procedere “non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti.” (CASS. ORD. 6981/25). In tal senso le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, cui il giudice di primo grado si è attenuto, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima . Nella specie, in merito alla posizione della (che conviveva con la vittima presso CP_8 l'abitazione dei suoceri) il giudice di prime cure, considerando la peculiarità del caso in esame, ne ha lo stesso liquidato le somme come familiare convivente considerato la giovane età dei ragazzi e pensando ad una possibile convivenza in una propria abitazione solo in prospettiva futura legata ad una stabilità economica della coppia. pagina 22 di 41 23
Riguardo alla contribuzione del ragazzo alla vita familiare, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il danno patrimoniale futuro rivendicato dai familiari fosse eccessivamente aleatorio ed incerto per poter essere risarcito, non essendovi alcun concreto elemento da cui si potesse desumere o presumere che il defunto provvedesse, o che sarebbe stato in grado di provvedere in futuro, alle loro necessità (sempre che tali necessità si fossero presentate). Il danno lamentato appare cioè connotato da margini di incertezza di tale rilievo, da non poter dare adito ad una voce di danno risarcibile. In relazione poi alla liquidazione del danno da perdita di un figlio in famiglie numerose la Cassazione ha costantemente affermato che “Ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alla morte di un figlio, il giudice di merito legittimamente può prendere in considerazione, in vista di una valutazione equitativa "personalizzata", la composizione della famiglia nella sua globalità; per cui - pur dando per pacifico che il valore della vita non è mai compensabile con una somma di denaro - non è illogico affermare che la perdita di un congiunto è meglio tollerata nell'ambito di una famiglia numerosa di quanto non avvenga ove il defunto fosse l'unico familiare o parente esistente.” Sentenza Cass. n. 3581 del 16/02/2010. La motivazione adottata dal Tribunale per cui la perdita di un congiunto è meglio tollerata all'interno di una famiglia numerosa è indubbiamente discutibile in astratto, non potendosi valutare le perdite di tal genere sulla base di criteri quantitativi. Non appare tuttavia neppure concretamente illogica, ove si effettui una comparazione concreta con le situazioni di chi perda l'unico figlio o l'unico genitore, o l'unico parente rimastogli al mondo. 13. Sono fondate , poi, le doglianze sia della che di AD in ordine alla mancata Pt_2 detrazione dagli importi liquidati, delle somme già riconosciute in sede penale a titoli di provvisionale.
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Ed invero, è principio cardine del sistema regolatore della responsabilità civile nel vigente ordinamento quello per il quale il risarcimento del danno extracontrattuale, così come quello del danno contrattuale (arg. ex art. 2056 c.c., che richiama gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.), e' diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicche' questi ha diritto a ricevere l'equivalente pecuniario dell'intero pregiudizio sofferto, e non più di tanto, esulando dall'attuale sistema di responsabilità finalità sanzionatorie, ed essendo riservata al giudice la liquidazione dei danni risarcibili sulla base delle deduzioni svolte dalla parte istante quanto alle voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ed all'entità di ciascuna. Ne segue che, nel determinare i danni complessivamente sofferti dal danneggiato di un determinato fatto costituente illecito civile, è compito del giudice verificare se il danneggiato non sia stato, in tutto od in parte, ristorato degli stessi danni, prima della loro liquidazione giudiziale. Poiché' tale verifica inerisce alla medesima attività di determinazione del danno risarcibile che sta alla base dello ius dicere in tema di azione risarcitoria, essa va compiuta d'ufficio, tenendo conto delle risultanze processuali in ragione delle quali la liquidazione giudiziale viene effettuata. Pertanto, dovrà il giudice, in tale fase del procedimento di liquidazione, delibare le dette risultanze al fine di effettuare la verifica in parola, essendo sufficiente che risulti dagli atti che i danni così come prodotti da un medesimo fatto dannoso nei confronti di un medesimo danneggiato siano stati, in tutto od in parte, ridotti nella loro misura in ragione di fatti riparatori intervenuti nelle more della liquidazione giudiziale. Si tratta di un accertamento esperibile autonomamente dal giudice nei limiti in cui i fatti in parola non necessitino di un apposito accertamento giudiziale, ma di essi rilevi il risultato, in termini di vantaggio economico conseguito dal danneggiato, quando questo sia causalmente connesso in via diretta col medesimo fatto illecito. Questa evenienza indubbiamente si verifica nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia ricevuto, prima od in corso di causa, delle somme di denaro da imputarsi al risarcimento a titolo di acconto, in quanto il giudice, nella liquidazione definitiva, dovrà operare una compensazione contabile tra il danno come complessivamente determinato e le somme gia' ricevute a titolo di acconto di quanto alfine dovuto per il suo risarcimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 1163/98, Cass. n. 11975/98, Cass. n. 17734/05 e da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6739 del 24/03/2011). La provvisionale liquidata in sede penale e' destinata a risarcire, in favore delle parti civili che abbiano agito per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p., ai sensi dell'art. 74 c.p.p., proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova (ex art. 539 c.p.p., comma 2), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile. Non vi e' dubbio quindi che di essa si debba tenere conto quando, in tale ultima sede, si procede alla definitiva liquidazione dei danni complessivamente prodotti in capo al medesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggetto del giudizio penale conclusosi con la liquidazione di una provvisionale. Il regime applicabile e' del tutto coincidente con quello degli acconti riscossi a titolo di anticipata parziale liquidazione del danno e, come questi, anche la provvisionale, la cui liquidazione risulti dagli atti, va tenuta in conto dal giudice civile che, d'ufficio, dovra' imputarne l'importo a scomputo delle somme complessivamente dovute per il risarcimento dei danni.
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Ne' rileva -come sembrano ritenere gli appellati sul punto - che risulti o meno dagli atti anche l'effettiva riscossione della provvisionale, nel senso che questa non potrebbe essere considerata dal giudice civile se non effettivamente corrisposta al danneggiato dal condannato in sede penale. Infatti, a differenza dell'acconto, per il quale l'imputazione e' ex post, poiche', trattandosi di spontanea liquidazione parziale anticipata del danno, non puo' che rilevare l'effettiva riscossione da parte del danneggiato, con la provvisionale l'imputazione e' ex lege, essendo conseguenza delle previsioni dell'art. 539 c.p.p. E la sentenza penale costituisce titolo esecutivo (prima del passaggio in giudicato se provvisoriamente esecutiva ex art. 540 c.p.p., ovvero quando sia oramai definitiva: cfr. Cass. n. 18355/05), del quale il danneggiato si puo' valere per conseguire coattivamente il pagamento, ove non effettuato spontaneamente dall'imputato condannato anche quale responsabile civile o comunque dal responsabile civile condannato in sede penale. La riscossione effettiva della somma liquidata a titolo di provvisionale potra' tutt'al piu' rilevare per il calcolo del danno da ritardo, essendo esclusa, come per gli acconti, la rivalutazione sulle somme percepite dal danneggiato a titolo di provvisionale ed a far data dalla relativa percezione (cfr. Cass. n. 1623/80, n. 4798/86, n. 2074/89, n. 2074/99); questione, peraltro, irrilevante ai fini della presente sentenza. In conclusione, non e' corretta in diritto la sentenza qui gravata che, nel determinare i danni risarcibili in sede civile, non ha tenuto conto d'ufficio dell'importo della provvisionale liquidata in sede penale. 14. Occorre passare all'esame dell'appello di relativo all'operatività della polizza CP_16 stipulata con . Pt_1 14.1 da ultimo conclude: “dichiarare l'avvenuta cessazione della Controparte_16 materia del contendere in relazione all'appello dell'Unipolsai nei confronti dell' dell' ”. Pt_1 Pt_1 14.2 La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453). 14.3 Stando alla lettura del relativo atto di rinuncia appare evidente come la parte rinunciante chieda che con la rinuncia non venga travolto l'intero giudizio ma solo la propria iniziativa impugnatoria. 14.4 La adottanda formula per la definizione in parte qua del presente procedimento non potrà essere allora, come richiesto dalla difesa delle compagnia, quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che come tale travolgerebbe, quale effetto non voluto, anche la sentenza di primo grado. 14.5 Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia del contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I, 21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr. 873/24).
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14.6 Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20). 14.7 Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021), n.37551) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140). 14.8 Va pertanto dichiarato solo estinto il presente giudizio di appello proposto da CP_16 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della stessa compagnia. 14.9 L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va poi dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello. 14.10 Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387). Tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza. 14.11. Infine, va osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava disciplinava reclamo collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (in termini anche Corte d'appello di Ancona nr._873/2024). 14.12 Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non possono che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, sia pure limitate alla fase studio, introduttiva e di trattazione, liquidabile ai minimi anche in assenza della istruttoria, e con esclusione della fase di discussione, avendo la parte rinunciato alla impugnazione in sede di pc..
14.13 Sotto tale profilo va oltretutto evidenziato come l'appello interamente rinunciato, CP_27 avesse tuttavia riguardato anche i capi decisori assunti dal giudice di prime cure con i quali era stata affermata la responsabilità della propria assistita e non a caso l'atto era stato notificato a tutte le controparti del giudizio di primo grado.
15 è pertanto virtualmente soccombente, ai fini de quibus, nei confronti di tutte le parti CP_27 risultanti vittoriose rispetto a quella parte di critica. Peraltro in ordine alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto – incide Pt_1 CP_16 anche l'esito della decisione sul capo di impugnazione sollevato invece proprio da e nei Pt_1 confronti della propria compagnia e su cui infra.
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16. Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore CP_27 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.). 17 Anche AD, come visto, aveva formulato motivi di appello nei confronti delle statuizioni involgenti il rapporto con la propria garante CP_16
17.1.- Lamenta in particolare l'AD nel quinto motivo di appello avverso l'omessa CP_16 pronuncia da parte del giudice del primo grado del capo relativo alle spese di lite.
18.Tale motivo è fondato. 18.1 La domanda di garanzia formulata da è stata effettivamente accolta integralmente, Pt_1 ma il Tribunale ha omesso del tutto di stabilire consequenzialmente sulle spese di lite, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri rapporti giuridici dedotti in giudizio, in violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.
18.2 Anche in parte qua, pertanto, il relativo capo deve essere riformato e va disposta la condanna della compagnia al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore del proprio assistito.
19. In ordine alla posizione di le statuizioni di primo grado concernenti Controparte_22 la relative all'assenza di responsabilità in capo alla Società ed alla Controparte_22 conseguente infondatezza della domanda nei confronti della stessa, non sono state fatte oggetto di gravame né da parte delle appellanti né da parte delle altre parti costituite e dunque la sentenza sul punto deve essere confermata.
e hanno notificato il proprio atto di citazione in appello anche nei confronti di Pt_1 Pt_2 ed invitandola a comparire all'udienza fissata, pur non svolgendo alcuna Controparte_3 domanda esplicita nei suoi confronti. Le appellanti, invero, non hanno mosso alcuna formale critica alle statuizioni della sentenza di primo grado inerenti la posizione di Controparte_3 Secondo gli appellanti, la citazione in giudizio degli appellati, tra cu sarebbe stata CP_3 imposta dal rispetto dell'art. 331 cpc. Secondo la stessa Corte di legittimità, l'art. 331 c.p.c. si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado sia da ricondurre a ragioni di ordine sostanziale (contitolarità del rapporto azionato in giudizio), ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che ricorrono ogni qual volta la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cas. Civ. ordinanza 27.04.2021, n. 11044). Il litisconsorzio di diritto processuale non rende allora necessaria, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della parte, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che abbia escluso la responsabilità di quest'ultima, perché in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, questa non ha alcun interesse da tutelare in giudizio e, pertanto, non ricorre quell'esigenza di evitare possibili giudicati contraddittori dalla quale deriva la necessità di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del citato art. 331 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20965 del 30 settembre 2009). Come si evince allora dalla lettura degli atti di gravame:
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ed , neanche rimettendo in discussione la percentuale di responsabilità CP_16 Pt_2 Pt_1 non individuata in sentenza in capo al progettista , non avevano formulato alcuna critica Per_4 specifica rispetto al capo decisorio che aveva escluso ogni responsabilità asseritamente derivante in capo alla CP_3 La notifica dell'atto di appello nei confronti della non può pertanto proprio Controparte_3 dirsi giustificata dall'applicazione dell'art. 331 cpc. Pur essendo allora il rapporto tra le cause di dipendenza o inscinbilità, si ritiene che la notifica effettuata alla parte senza alcuna critica al capo decisorio che ne ha escluso ogni responsabilità assolva solo alle funzioni di cui all'art. 332 cpc, dettata in materia di cause scindibili o indipendenti. Nell'ipotesi allora di cause scindibili ex art. 332 c.p.c. , la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (Cassazione civile sez. VI, 15/11/2021, n.34174Cassazione civile sez. I, 21/03/2016, n.5508 e Cassazione civile sez. III, 16/02/2012, n.2208). Quando viene infatti invocata una responsabilità alternativa di due o più distinti soggetti rispetto ad uno stesso fatto dannoso, il litisconsorzio che si determina, se nel momento iniziale, cioè della introduzione della lite, è certamente riconducibile all'ambito dell'art. 103, perchè è l'attore che sceglie di prospettare la domanda invocando la responsabilità alternativa in relazione all'accadimento concreto che la occasiona, una volta che il litisconsorzio si sia instaurato si connota, quoad svolgimento, come litisconsorzio processuale necessario o unitario, perché l'accertamento alternativo necessariamente coinvolge la posizione processuale dei due convenuti attribuendo ed esigendo un grado di massimo coordinamento nell'attività processuale, in non diversa guisa delle fattispecie di litisconsorzio necessario iniziale ex art. 102 c.p.c.. Ciò è vero perché la domanda originariamente introdotta, postulando l'alternatività delle responsabilità, determina, dal punto di vista della domanda attorea, un nesso di interrelazione fra le posizioni nel processo dei convenuti. Una volta sopravvenuta la sentenza, poiché la fattispecie di litisconsorzio ha natura processuale e non sostanziale e, dunque, non riguarda un caso in cui è per il modo di essere della situazione sostanziale dedotta in giudizio (o per legge) che la pronuncia deve coinvolgere tutte le parti, assume rilievo, per stabilire se il litisconsorzio in sede di impugnazione resti inscindibile, sia il contenuto della pronuncia, sia il soggetto che la impugna. Nel caso di rigetto della domanda nei confronti di entrambi i responsabili, essendo soccombente il danneggiato, il soggetto che impugna sarà lui ed è palese che, in non diversa guisa di come risultava all'atto della instaurazione del processo in primo grado, gli spetterà la possibilità di esercitare la domanda con l'atto di impugnazione reiterando la rivendicazione della responsabilità di entrambi i pretesi responsabili oppure di esercitarla, se del caso all'esito delle risultanze del grado precedente, soltanto nei confronti di uno di essi. Ove il danneggiato compia tale scelta e, dunque, impugni nei confronti di uno solo dei responsabili, essa è rituale e segna lo scioglimento del litisconsorzio legittimamente, perchè non determina alcuna situazione di possibile contrasto fra la parte della decisione impugnata, là dove essa ha escluso la responsabilità di uno dei convenuti, che passa in giudicato, e l'eventuale decisione sull'impugnazione che riconosca la responsabilità dell'altro, atteso che le due statuizioni possono coesistere.
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L'operare del principio della domanda in sede di esercizio dell'impugnazione determina in questo caso legittimante lo scioglimento del litisconsorzio processuale. Può semmai verificarsi che, in ragione dell'essere stata proposta domanda da uno dei responsabili contro l'altro, l'esistenza di tale domanda, creando nesso di dipendenza fra le posizioni dei due pretesi responsabili, comporti che il litisconsorzio non possa essere sciolto dal danneggiato, che, dunque, pur non intendendo rivolgere e non rivolgendo l'impugnazione nei confronti di uno dei due ma solo dell'altro, necessariamente deve notificare l'impugnazione anche al primo, in modo da assicurare all'altro contro cui impugna la possibilità di poter perseguire la domanda rivolta contro il corresponsabile: in tal caso ricorrerà la fattispecie dell'art. 331 c.p.c. (si vedano già Cass. n. 2360 del 1965 e n. 2769 del 1967 e, quindi, Cass. n. 3114 del 1999, seguita da altre conformi;
adde Cass. n. 15734 del 2004), a meno che si ritenga utilizzabile l'art. 334 c.p.c., da parte del responsabile contro cui si impugna, come opinano recenti dottrine (in termini Cassazione civile sez. III, 12/05/2014, (ud. 06/02/2014, dep. 12/05/2014), n.10243), altrimenti rileva esclusivamente l'onere di mera denuntiatio di cui all'art. 332 cpc cit. Nell'ipotesi al vaglio allora, legittimamente gli appellanti, che neanche criticano la gravata decisione in punto di percentuali di corresponsabilità in capo al progettista ed alla Per_4 committenza e non mettono dunque in discussione il capo con cui è stata esclusa ogni CP_3 responsabilità della CP_3
Ciò determina la sussumibilità della fattispecie nell'ambito della disciplina di cui all'art. 332 cpc, essendo stato sciolto per legittima scelta degli appellanti il vincolo di dipendenza che avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 331 cpc Non essendo stata evocata pertanto la in qualità di parte, ma essendo stata destinataria CP_3 della mera denuntiatio, non può esservi spazio per l'applicazione del principio della soccombenza. 21. La impugna il capo della predetta sentenza ove il Tribunale l'ha condannata a CP_14 tenere indenne l'arch. “delle somme che questi è tenuto a pagare agli attori per Controparte_12 danni non patrimoniali in forza della presente sentenza”. In particolare, rileva che l'art. 7 lettera l) della “Sezione B Pubblici Dipendenti Tecnici” stabilisce che “l'assicurazione non vale per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili”. La polizza, dunque, secondo l'appellante sarebbe inoperativa per espressa previsione contrattuale secondo la quale, se il danno si verifica in occasione del terremoto, il sinistro non sarebbe in garanzia. Il Tribunale ha evidenziato che “in data 24/03/2011 è ricevuta da la lettera con cui - CP_14 Pt_1 che per effetto della pacifica “voltura” prodotta agli atti subentrò come contrente nella polizza n.77625704 già stipulata dal all.3 fasc. - espone che il ed altro CP_12 CP_12 CP_12 funzionario hanno ricevuto un avviso di garanzia in relazione al crollo della casa dello studente – circostanza che chiaramente prelude al possibile avvio del processo penale con la connessa possibilità di costituzione di parte civile dei danneggiati - e chiede formalmente l'attivazione della garanzia, ossia la MA in forza delle polizze espressamente menzionate nella lettera, tra cui quella di cui si discute. Si tratta di una richiesta scritta di adempimento espressamente connessa alla polizza ivi indicata, idonea ad interrompere la prescrizione, posto che si domanda l'esecuzione della prestazione dell'assicuratore; la richiesta è avvenuta entro l'anno dalla costituzione di parte civile degli odierni attori (del 28.05.10, prodotte anche da in allegato alla memoria ex art.183 CP_12 VI co. c.p.c. n.2)e dunque in tempo utile. La successiva lettera del ricevuta il 3.01.12, CP_12 richiama la missiva precedente e comunica tra l'altro l'avvenuta costituzione delle parti civili (con conseguente sospensione del decorso della prescrizione ex art.2952 V comma c.c.); segue ulteriore lettera ricevuta il 11.09.12 in cui si richiamano le missive precedenti oltre si formula diffida. pagina 29 di 41 30
Ne deriva che non può dirsi maturata la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, posto che la richiesta di MA – e dunque i diritti nascenti dal contratto specificamente indicato – sono stati esercitati prima del decorso del termine prescrizionale. Va esclusa l'inoperatività della garanzia in ragione della clausola claims made art.
2 - Inizio e termine della garanzia. Premesso che, in coerenza con detta clausola, la nozione contrattuale di sinistro consiste nella richiesta di risarcimento danni (vd. pag.8), l'art.2 prevede che:
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel Parte_5 corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tal richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in esser non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione purché presentate all' e/o alla Pubblica Amministrazione e per la prima volta, Parte_5 relativamente alla sola attività pota in essere nei due anni antecedenti alla stipulazione del contratto dopo sei mesi dalla data di decorrenza delle garanzie”. La clausola esige dunque che la richiesta risarcitoria venga presentata per la prima volta durante la pendenza del contratto e che essa derivi da comportamenti colposi che possono essersi anche verificati prima della stipula (chiaramente costituente il momento di inizio di efficacia del contratto), purché non oltre il biennio precedente;
si tratta di una previsione ricorrente nello schema dell'assicurazione claims made, la quale , a differenza del sistema loss occurrence, può coprire anche i danni derivanti da condotte colpose poste in essere prima della stipula, proprio perché identifica il sinistro con la richiesta risarcitoria e non con la condotta colpose e dannosa;
per le richieste risarcitorie presentate per la prima volta in pendenza di contratto ma relative a danni derivati da condotte colpose verificatesi nel biennio antecedente alla stipula è prevista una ulteriore condizione, ossia che la richiesta risarcitoria sia presentate dopo 6 mesi dalla stipula. Ne consegue che i danni indennizzabili sono quelli lamentati in una richiesta risarcitoria presentata per la prima volta in pendenza di contratto e che derivino da condotte colpose verificatesi anch'esse in pendenza di contratto o, al massimo, nel biennio antecedente alla stipula. Tali caratteristiche ricorrono nel caso di specie: Quanto alle garanzie contemplate, si osserva: il contratto in questione prevede due garanzie per la responsabilità civile, quella del dipendente pubblico in generale e quella del dipendente pubblico
“tecnico in carriera direttiva”, poi rispettivamente disciplinate alle Sezioni A e B del contratto, con l'aggiunta di una clausola che – introducendo una deroga agli artt. 4 lettera i) e 7 lettera t) - espressamente estende le garanzie ordinariamente previste per il dipendente pubblico e il dipendente pubblico tecnico, includendovi i danni derivanti dalle attività da questi eventualmente svolte quale responsabile interno della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.626/94 e succ.ve mod.ni e nonché quale responsabile dei lavori e/o coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96 e succ.ve mod.ni; queste ultime sono garanzie non rilevanti nel caso di specie, perché attengono a mansioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, sia in generale che sui cantieri in particolare, come univocamente emerge dal richiamo ai testi normativi (poi sostituiti dal D. Lgs. n.81/2008). Nel caso di specie, vengono invece in rilievo le responsabilità del quale collaudatore, le CP_12 quali, tenuto conto della bipartizione contrattuale tra dipendente pubblico in generale e dipendente
“tecnico” debbono ricondursi a quest'ultima garanzia, trattandosi di attività che richiedono competenze per l'appunto tecniche, nella specie quelle dell'architetto in grado di valutare la correttezza delle attività progettate e dirette da altri.
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Nella prima pagina della polizza, l'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile del dipendente tecnico è limitata alla perdite patrimoniali cagionate dall'assicurato (contrattualmente definite pag. 8 come il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose); tuttavia, la previsione deve essere integrata con quanto stabilito nella sezione B all'art.5 – Oggetto dell'assicurazione, ove si stabilisce che “Ad integrazione di quanto disposto dall'art.12 della sezione A) l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la Pubblica Amministrazione, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio delle funzioni istituzionale indicate in polizza. ….”. Va rilevato che, sebbene la polizza prodotta sia completa in tutte le pagine, essa non contiene in realtà un art.12 della Sezione A); non si tratta della sola incongruenza presente nel testo contrattuale (ad esempio l'art.6 fa riferimento all'assicurazione di cui all'art.16 che è invece puramente dedicato agli oneri fiscali del contratto stesso). In ogni caso, l'art.5 definisce l'oggetto dell'assicurazione di cui alla sezione B (riguardante la responsabilità civile del dipendente tecnico), definendo le prestazioni cui l'assicuratore è obbligato, e comprende la MA per i danni (contrattualmente definiti come “morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose,” vd. pag.8); essa realizza quindi un ampliamento della garanzia contemplata sulla prima pagina e relativa alle sole perdite patrimoniali. In merito alle esclusioni previste dal successivo art.7, si osserva: alla lettera l) si esclude la garanzia per i danni verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici o simili , e tuttavia la clausola, collocata in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, lì dove esclude la MA per danni imputabili a tali eventi naturali, deve ritenersi - se non nulla per inesistenza del rischio, dato che tali eventi non potranno mai essere cagionati dall'assicurato - irrilevante, dato che i danni di cui il deve rispondere sono quelli derivanti dal negligente espletamento del collaudo CP_12 affidatogli, eziologicamente rilevante nel successivo crollo. Parimenti, non rileva l'esclusione di cui alla successiva lettera m), relativa ai danni conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici, norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle PP.AA., posto che la condotta colposa del CP_12 non sta nell'inosservanza di norme edilizie – ossia attinenti all'edificazione, progettata ed eseguita da altri – ma nella mancanza di diligenza nell'esecuzione del collaudo. Peraltro, non sono pertinenti le deduzioni di in ordine all'insussistenza della garanzia in CP_14 favore del quale Responsabile del Procedimento e incaricato della verifica del progetto ex CP_12 art.30 comma 6 lettera C legge 109/94; è vero che la pur richiesta di estensione di garanzia (all.2 produzioni non risulta essere stata accettata, ma l'attività in questione non è quella da CP_12 cui discende la responsabilità del tenuto a rispondere, come già visto, per il negligente CP_12 collaudo;
come emerge dalla citata disposizione, del testo ratione temporis vigente, l'attività di verifica del progetto – demandata da al e per cui non si perfezionò l'estensione di Pt_1 CP_12 garanzia - si svolge prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori e consiste nella verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alle prescrizioni dell'art.16 della stessa legge n.109/94 ed alle altre disposizioni vigenti (vd. art.30 comma 6 lettera C legge 109/94 , nel testo in vigore dall'agosto 2002 alla fine del 2003); essa dunque non coincide col collaudo, che si svolge solo dopo il termine di lavori stessi.”
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22.In tema di garanzie assicurative contro i danni, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro;
di contro grava sull'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. ex multis Cass. 09.11.2023 n. 31251; Cass. 21.12.2017 n. 30656; Cass. 07.04.2005 n. 7242). Si ritiene in particolare che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore dall'assicurato per il pagamento dell'indennizzo, il fatto costituivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi del rischio corrispondente a quello descritto nella polizza, sicché il danneggiato, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato da una causa in essa previsto e che abbia prodotto gli effetti ivi indicati. Nel caso in cui vi sia stato l'inserimento nella polizza assicurativa di una serie di clausole (c.d. di delimitazione del rischio), che delimitano l'indennizzo soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti , vengono rilevati tre categorie di rischi : a) rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto consente all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto;
c) rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzo dei quali è escluso con patto espresso di delimitazione del rischio. Il contratto assicurativo deve garantire l'equilibrio tra le posizioni dell'assicurato e dell'assicurazione in quanto frequentemente le polizze contengono clausole che neutralizzano il rischio ad esclusivo appannaggio dell'Assicuratore. Il rischio previsto nel contratto di assicurazione è di norma un rischio "delimitato" da clausole pattizie che circoscrivono, in base all'accordo contrattuale ed all'entità del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti solo da cause determinate, ovvero a quelli consistiti in specifici eventi, o che abbiano prodotto alcuni effetti, piuttosto che altri. La presenza di clausole di delimitazione del rischio impone dunque la verifica dei rischi inclusi (per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo), dei rischi esclusi (ovvero quelli del tutto estranei al contratto) e dei rischi non compresi (quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio) La stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga peraltro la società assicuratrice a tener indenne l'appaltatore assicurato di quanto questi è costretto a pagare in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato a titolo di responsabilità da inadempimento. A norma dell'art. 1917, comma 1, c.c., sono, infatti, esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave, in quanto l'assicurazione per la responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell'assicurato, e cioè un'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, come fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno. La presenza nelle polizze di clausole di esclusione del rischio può allora determinare uno squilibrio e compromettere l'interesse effettivo di una delle parti alla stipulazione del contratto, laddove, a fronte del pagamento del premio di fatto non risulti alcun rischio coperto.
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In tale prospettiva è stato allora ritenuto, disattendendo le interpretazioni provenienti dalla Compagnie, che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, nella quale si stabilisca che l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere interpretata nel senso che restino esclusi dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto ai sensi dell'art. 1895 cod. civ. per l'inesistenza del rischio (Cassazione civile sez. VI, 29/07/2022, n.23762). Sul punto poi, già di Cass.nr. Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, n.10596 e Cassazione civile sez. III, 07/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8235, valorizzando la prima soprattutto la necessaria corrispondenza che deve intercorrere tra rischio e premio nonché un approccio interpretativo fondato sulla buona fede, avevano invitato il giudice del merito a verificare se attraverso la predisposizione di tali clausole, l'assicuratore (quale tra l'altro "predisponente" il contenuto contrattuale in modo unilaterale sottoscritto dall'assicurato - contraente debole), abbia previsto una così ampia casistica, di attività ipotizzabili nell'esercizio della attività assicurata, da risultare le stesse clausole finalizzate non ad una consentita "specificazione" del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest'ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere di fatto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all'attività in questione. Nella successiva n. 14595/2020, la Corte premette che cresce la tendenza della stessa Corte – e prima ancora dei giudici di merito - a disvelare i tentativi di veicolare la gestione di interessi di parte attraverso il simulacro di clausole che risultino, in concreto, neutralizzatrici (o persino traslative) del rischio ad esclusivo vantaggio dell'assicuratore, che cioè si risolvano in una fonte di rendita parassitaria ed eccedenti il corretto equilibrio tra premi e rischi. Prosegue poi la Corte affermando che posto che ogni delimitazione dell'oggetto del contratto determina uno spostamento dell'onere economico dall'assicuratore all'assicurato, tutte le volte in cui a ciò non faccia da contrappeso la riduzione del premio, la clausola di esonero o di limitazione della responsabilità potrebbe essere la spia del vantaggio che l'assicuratore si è ingiustificatamente riservato, non bastando evidentemente ad escluderlo il fatto che l'assicurato abbia consapevolmente accettato il piano propostogli dall'assicuratore. Si rileva, dunque, necessario verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto "sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti" (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; Cass. 25/06/2019, n. 16902) o se vi siano gli estremi di uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, che è quanto si verifica allorchè venga messa in dubbio - proprio per la presenza di clausole di delimitazione del rischio - la ricorrenza dell'interesse effettivo di una delle parti per la stipulazione del contratto, sanzionando quelle pattuizioni che valgano ad assicurare un rischio nullo o cessato, rispettivamente, per difetto originario, ex art. 1904 c.c., o sopravvenuto, ex art. 1896 c.c., della causa dello spostamento patrimoniale a carico del contraente, sicchè il premio non risulti sorretto da alcuna giustificazione, poichè difetta il rischio. Tenuto conto allora di tale impostazione, si passa ad esaminare le clausole di esclusione della garanzia, di cui alcune cumulativamente opposte dalla compagnia in questa sede. Con riferimento alla clausola temporale di cui all'art. 2 del contratto, inizialmente opposta in comparsa dalla compagnia, quanto già esposto dal giudice di prime cure non appare efficacemente contrastato dall'appellante.
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Può pertanto questa Corte limitarsi a ribadire che il contratto fu stipulato il 31.01.2002 e fu tacitamente rinnovato di anno in anno (vd.art.18 contratto;
comparsa né ha CP_12 CP_14 dedotto di aver esercitato il recesso al tempo della richiesta risarcitoria); la richiesta risarcitoria degli odierni attori fu proposta per la prima volta con la costituzione di parte civile in sede penale nel 2010; la condotta colposa – ossia il collaudo – si svolse dal febbraio all'aprile 2002 per cui risale al febbraio/marzo 2002; ne deriva che la richiesta pervenne e la condotta colposa si verificò in pendenza di contratto sicché il sinistro rientra tra quelli oggetto di garanzia. Almeno in questa sede, la difesa della AG sul punto assume che la garanzia invocata non sarebbe operativa (anche) ai sensi dell'art. 6 della polizza de qua, laddove è stabilito che
“l'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento conseguente ad eventi dannosi verificatisi durante il periodo di validità del contratto e non oltre la data di ultimazione dei lavori o delle opere”. Assume quella difesa che l'evento dannoso (cioè il decesso del povero occorso nel Persona_2 2009), verificatosi durante il periodo di validità del contratto, è accaduto in data successiva alla ultimazione dell'opera, intesa come conclusione dell'opera di collaudo, conclusosi nel 2002. L'interpretazione qui proposta, non può essere condivisa, in quanto, se ancorato comunque alla esecuzione della opera o del lavoro il termine ultimo di efficacia, svuoterebbe di significato il senso della garanzia prestata “durante il periodo di validità del contratto”: sicchè la stessa va letta nel senso che il termine di esecuzione dei lavori o delle opere iniziate in costanza di efficacia del contratto, rileva quale termine ultimo in ipotesi di scadenza di efficacia (precedente) del termine contrattuale.
Dal vaglio poi delle clausole di esclusione della garanzia, non ritiene la Corte di poter effettivamente enucleare, per sottrazione, un residuo, effettivo rischio che abbia giustificato il pagamento del premio da parte dell'assicurato. All'art. 7 delle condizioni di polizza allora: Si esclude la garanzia per la mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate: clausola che evidentemente esclude l'operatività della copertura praticamente in tutte le ipotesi di crollo, di difetti gravi e anche solo rilevanti. Si esclude la garanzia per i danni verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici o simili;
in un'area, come visto anche in questa decisione, caratterizzata comunque da discreta sismicità, non adeguatamente valutando che quell'evento è solo l'occasione, restando il danno imputabile all'assicurato. Si esclude la garanzia per danni conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici, norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle PP.AA.; nell'ambito di un'attività professionale tutta permeata da regolamentazione pubblica, sia nella esecuzione della prestazione tecnico-edilizia-urbanistica sia pure nel rapporto con la PA committente. Si esclude la garanzia per i danni cd ambientali. Si esclude la garanzia per i danni derivanti dalle varianti in corso d'opera, in ipotesi cioè di fisiologici mutamenti nella esecuzione dell'opera o del lavoro. Si esclude la garanzia per i danni conseguenti alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e del cantiere. La clausola che esclude la rilevanza ai fini de quibus del terremoto deve allora essere interpretata come meramente ricettiva della disposizione di cui all'art. 1912 cc, laddove cioè quell'evento sia causa esclusiva, e non certo invece laddove rappresenti una mera occasione dell'evento pur ascrivibile a colpa dell'assicurato (responsabilità civile). Diversamente ritenendo, volendo cioè ritenere operante anche in ipotesi di responsabilità civile, dovrebbe comunque evidenziarsi quanto segue. pagina 34 di 41 35
Si escluderebbe allora la garanzia per tutte di fatto le circostanze in cui, evidentemente in ipotesi di colposa condotta dell'assicurato, si sia verificato un evento astrattamente risarcibile;
sì che diventa davvero impossibile immaginare una sola ipotesi in cui la garanzia sia in concreto operativa. Né ancora in questa sede l'appellante, nonostante il giudice di prime cure abbia fatto menzione di quei principi, è stata in grado di allegare e comprovare che il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto "sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti”. L'ampiezza di quelle clausole, eccepite, di volta in volta, come nella fattispecie al vaglio, in combinato disposto tra loro, di fatto comprensive di tutta l'attività professionale, solo
“virtualmente” allora assicurata, convince questa Corte che non ci si troverebbe allora di fronte affatto ad una consentita "specificazione" del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest'ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere di fatto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all'attività in questione. Qui allora non si porrebbe solo un problema di individuazione della portata della singola clausola (che comunque e allora deve essere interpretata solo come espressiva dell'art. 1912 cc al di fuori della responsabilità civile), ma di effettiva individuazione di una minima giustificazione a quello spostamento patrimoniale certamente verificatosi con il versamento del premio da parte dell'assicurato; con la conseguenza che, non rinvenuto alcun motivo idoneo a ritenere giustificato quello spostamento (in quanto di fatto neutralizzato ogni rischio), la AG non potrebbe legittimamente invocare l'inoperatività di una clausola, anche ove sia in ipotesi, nell'ambito di una valutazione atomistica e non però complessiva, di apparentemente agevole percezione (crollo in occasione di terremoto o altri eventi simili) Aderendo alla prospettazione dell'appellante, quello che non sarebbe possibile confermare in questa sede è proprio il giudizio di corrispondenza tra l'obbligazione di pagamento del premio, puntualmente adempiuta dall'assicurato, e l'assunzione di un effettivo rischio in capo alla assicurazione;
l'effettiva assunzione quindi di una concreta obbligazione da parte del contraente, oltretutto notoriamente “forte” ed in tale veste predisponente il formulario contrattuale poi sottoposto per la firma alla controparte
A fronte allora delle allegazioni esposte dall'assicurato in primo grado e dalle considerazioni già esplicitate sul punto dal giudice di prime cure (interpretazione restrittiva della clausola), era onere della AG (che invoca l'interpretazione estensiva) di offrire (almeno) in questa sede alla Corte elementi concreti atti a poter formulare un giudizio di reale corrispondenza tra un (almeno) rischio residuo (all'esito della astratta operatività di tutte le clausole) assicurato e l'importo del premio versato dal professionista. Era quindi onere della AG di allegare e comprovare che, nonostante quella
“delimitazione”, che in realtà statisticamente rappresenta il naturale ed ordinario presupposto della responsabilità del professionista assicurato, vi fosse comunque un corretto equilibrio tra premio e rischio, sia pure ovviamente inteso questo non come del singolo soggetto ma all'interno di un gruppo di rischi (costo medio del sinistro); che, in definitiva, con il versamento di quello specifico importo l'assicurato avesse acquistato un bene (la copertura assicurativa) di corrispondente valore. La determinazione del premio avvenendo infatti rispetto ad una massa di casi e cioè valutando con metodo statistico la probabilità dell'evento medesimo, era allora onere della AG di allegare e comprovare che, pur in presenza di quell'amplissima casistica, statisticamente escludente di fatto l'operatività della polizza in un rilevantissimo numero di casi, alla determinazione di quell'importo corrisponda un rischio “coperto” di corrispondente valore. pagina 35 di 41 36
La natura di negozio a prestazioni corrispettive del contratto di assicurazione, difatti, come visto, comporta che, tra le prestazioni di ciascuna delle parti, debba esistere e permanere un costante equilibrio sinallagmatico, onde l'interpretazione delle singole clausole contrattuali non meno che la valutazione - anche presuntiva - del complessivo tessuto negoziale deve rispondere a tale criterio, integrato da quello, di carattere generale, della buona fede;
espressivo appunto del principio della necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore. L'appello di deve perciò essere rigettato. CP_14
23. Gli appellati CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 anche in qualità di genitore responsabile della FI RE hanno proposto Persona_1 appello incidentale in relazione a diverse poste risarcitorie che il Tribunale avrebbe omesso o erroneamente liquidato mediante singoli e specifici motivi che vengono qui di seguito delibati. 23.1 In ordine al danno da perdita del rapporto parentale ed in particolare, in relazione alla posizione di e alla censura relativa alla erronea liquidazione da parte del CP_8 Tribunale della somma di Euro 150.000,00 per non averla ritenuta convivente con la vittima ed in ordine alle restanti posizioni di tutti gli altri appellanti incidentali ed alle rispettive censure di erronea liquidazione per non avere il Tribunale applicato alla lettera le Tabelle di Roma, si rinvia a quanto più compiutamente esposto nel paragrafo 12, respingendo in toto le predette doglianze. 23.2 poi, contesta l'omessa liquidazione del danno da perdita di chances CP_8 nonostante fosse stato dimostrato che a seguito della morte del proprio compagno aveva dovuto interrompere il percorso di Studi presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma ove era iscritta al quarto anno di corso. 23.3 Anche tale doglianza è infondata non ravvisandosi all'interno dell'incarto processuale alcun concreto riscontro a quanto dedotto dall'impugnante, che nulla ha provato né documentalmente né mediante prova orale adeguatamente articolata i propri assunti. 23.4 , quale genitore esercente la potestà sulla RE contesta la CP_8 Persona_1 liquidazione del danno patrimoniale di Euro 72.000,00 ritenuta non sufficiente in quanto parametrata, dal Tribunale, al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della RE coincidente con il raggiungimento della maggiore età. Invece a parere dell'appellante la ragazza, nell'avere garantito il proprio diritto alla prosecuzione degli studi fino alla laurea avrebbe avuto diritto ad una somma totale di euro 200.000,00 con un residuo avere pari a Euro 128.000,00. La doglianza è in parte fondata. La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che il danno patrimoniale da perdita del genitore deve essere quantificato tenendo conto non del solo obbligo giuridico di mantenimento ex art. 315-bis c.c., ma della concreta e ragionevole aspettativa di contribuzione economica che il figlio avrebbe ricevuto dal genitore defunto, tenuto conto del rapporto affettivo e delle circostanze di fatto Nel caso di specie, di appena sette mesi al momento della morte del padre Persona_1 [...] ha verosimilmente perso non solo l'affetto e la guida del genitore, ma anche il suo Per_2 sostegno economico futuro, che – sebbene non ancora attuale – era fondato su circostanze concrete e oggettive.
Difatti, la vittima di soli ventuno anni, era iscritto regolarmente al corso di laurea in Ingegneria presso l'Università degli Studi di L'Aquila, con prospettive occupazionali compatibili con l'acquisizione di una capacità reddituale medio-alta.
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Si condivide allora solo parzialmente il ragionamento del Tribunale secondo il quale
[...] una volta occupato avrebbe provveduto al mantenimento della FI, ma tuttavia solo Per_2 fino alla maggiore età della stessa. E' sostenibile invece che quel mantenimento sarebbe stato garantito almeno fino al termine del percorso di studi orientativamente individuato nel ventiquattresimo anno di età (percorso di laurea quinquennale), corrispondendo alla FI un terzo del proprio reddito ( facendo propri la Corte i criteri già adottati in primo grado da diversi Tribunale in materia di assegno di mantenimento in caso di separazione coniugale e considerando le generali esigenze ordinarie e straordinarie del mantenimento) individuabile in Euro 500,00 mensili. D'altra parte, e per concludere sul punto, proprio il percorso di studi seguito da entrambi i genitori lascia presumere che analogo percorso sarà praticato dalla piccola. Pertanto, in ordine alla liquidazione ( sulla base del percorso motivazionale del giudice di primo grado che la Corte anche condivide in ordine alla documentazione statistica prodotta sui tassi occupazionali degli ingegneri ed il reddito medio di €1.700,00 dagli stessi percepiti con riferimento a cinque anni dalla laurea) la stessa dovrà essere integrata rispetto ai calcoli effettuati dal Tribunale nel modo seguente: l'importo fisso di Euro 500 mensili che la vittima avrebbe presumibilmente corrisposto alla FI dall'anno 2014 andrà moltiplicato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica individuata nel termine quinquennale del percorso di laurea ( 24 anni) - termine comunemente ritenuto congruo per il conseguimento dell'autosufficienza economica di un giovane in corso di studi universitari - che nel caso di specie la ragazza compirà nel 2032; calcolo che determina la quantificazione del danno da lucro cessante patito dalla RE in Euro 108.000,00 (500,00x12 mesi= 6.000,00 annuali dal 2014 fino al 2032 = 108.000,00), somma liquidata all'attualità (importi cui va quindi detratta la somma di euro 72.000,00 già liquidata a tale titolo) .
23.5 Gli appellanti incidentali contestano, poi, anche la liquidazione operata dal Tribunale delle somme all'attualità in quanto gli importi di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma non possono definirsi attuali in quanto risalenti al 1.1.2019 rispetto alla sentenza del 3.6.2022, pubblicata il 14.6.2022 e sostengono che a tali importi andrebbero aggiunte ulteriori somme a titolo di rivalutazione all'1.6.2022 secondo quanto statuito dall'indice Istat “FOI generale” utilizzabile alla fattispecie in esame. Il motivo di appello deve essere accolto, avendo effettivamente il Tribunale proceduto alla liquidazione degli importi individuati in base alle Tabelle di Roma del 2019, del tutto legittimamente, senza tuttavia procedere al riconoscimento anche, oltre che degli interessi legali, della rivalutazione, vertendosi in ipotesi di debito di valore e non di valuta, dalla data delle tabelle stesse alla data almeno della decisione e comunque sino al soddisfo. Come chiarito anche in sede di legittimità, ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01).
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Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli "interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò "in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01). Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio. La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione).
24. La sentenza, quindi, va parzialmente riformata.
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A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985). In applicazione di tali principi e preso atto anche della parziale soccombenza reciproca in relazione ad alcuni rispettivi motivi di appello, si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto: dell'effettiva importanza economica della controversia (Cass. nr. 37824/22) nonché del decisum e non del disputatum (Cass. nr. 8449/23); del valore del solo capo impugnato;
inclusa per questa fase la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24); applicate le maggiorazioni per la pluralità delle parti. La condanna al pagamento delle spese processuali per il primo grado, provvedendo, come detto, questa Corte ad una nuova integrale regolamentazione delle stesse, va estesa anche a CP_16 avendo la chiamata, costituendosi, fatto proprie le difese nel merito sviluppate dal proprio assicurato e quindi avendo resistito alle domande dei familiari ivi interamente vittoriosi.
26. Devono invece essere compensate le spese del presente grado nel rapporto tra e Pt_1 nonché nel rapporto vertendosi in ipotesi di sostanziale Parte_2 CP_29 soccombenza reciproca.
27. L'integrale rigetto dell'appello proposto da impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 CP_14 comma 1-quater drp 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'obbligazione di versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente rigettato. Analoga attestazione non può invece concernere l'appellante e il cui gravame è stato, sia Pt_1 Pt_2 pure parzialmente, accolto, nei confronti sia di che degli appellati, né, come visto CP_27 CP_27 avendo questa rinunciato alla iniziativa impugnatoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede: 1) dichiara l'estinzione dell'impugnazione proposta da relativa al procedimento nr. CP_16 36/23 e per l'effetto accerta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente ai rapporti ivi dedotti tra cui quello di MA , salvo quanto infra al punto 2); CP_30 2) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Controparte_24
ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la parte
[...] della decisione di primo grado, decisoria del rapporto di MA , nella parte in CP_30 cui non dispone in ordine alla regolamentazione delle spese di lite;
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3) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
e ed in parziale riforma della Parte_6 CP_16 sentenza, revoca la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui non decurta dagli importi liquidati quanto già liquidato nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza penale di condanna alla provvisionale;
4) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , , CP_4 CP_5
, , quest'ultima sia in proprio che quale Controparte_6 CP_7 CP_8 responsabile genitoriale della FI RE , in qualità di eredi del defunto Persona_1 [...] condanna gli appellati già condannati in primo grado alla liquidazione sugli importi Per_2 liquidati, oltre che degli interessi, anche della rivalutazione con decorrenza dal 2019 e sino al soddisfo e secondo i criteri di cui alla precedente parte motiva;
5) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da quest'ultima quale CP_8 responsabile genitoriale della FI RE , condanna gli appellati già condannati Persona_1 in primo grado al pagamento dell'ulteriore somma di euro 36.000,00 per le causali di cui alla parte motiva, oltre accessori come da parte motiva;
6) rigetta per il resto gli appelli e e , , Pt_1 Parte_2 CP_4 CP_5
, , in proprio;
Controparte_6 CP_7 CP_8 7) rigetta l'appello principale proposto da CP_14 5) dichiara compensate per 1/5 le spese di lite nel rapporto Parte_2 [...]
, , , Parte_1 CP_16 Controparte_11 CP_10
, (C.F. ),
[...] Controparte_9 Controparte_12 CP_4 C.F._1
(C.F. , (C.F. ), CP_5 C.F._2 Controparte_6 C.F._3
(C.F. ), (C.F. ), CP_7 C.F._4 CP_8 C.F._5 quest'ultima sia in proprio che quale responsabile genitoriale della FI RE Persona_1 (C.F. ), qualificatisi eredi del defunto e per l'effetto C.F._6 Persona_2 condanna i primi in solido la pagamento in favore dei secondi in solido per il primo grado di euro 1.686,00 per esborsi ed euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidati per l'intero; per il presente grado in euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidati per l'intero; Con 6) condanna la a rimborsare alla Controparte_16 Controparte_24
le spese del primo grado, riformata in parte qua la gravata
[...] decisione, pari ad euro 14.103,00 e del presente grado di giudizio, liquidate in ulteriori complessivi € 12.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre
€ 777,00 per esborsi;
7) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l' Pt_1 CP_24
e la , tra la e CP_24 Controparte_24 Pt_1 Parte_2 Parte_2 la spa Controparte_16 8) nulla sulle spese di lite in relazione alla posizione di e nulla nel Controparte_22 rapporto per omessa impugnazione del capo omissivo sul punto in primo Controparte_31 grado ed omessa costituzione in questa sede del CP_12
10) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dpr 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a CP_14 quelli già dovuti per l'appello principale autonomo interamente rigettato.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svolta il 17.6.2025 Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE pagina 40 di 41 Federico Ria
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Francesco S. Filocamo
pagina 41 di 41 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 Sulle spese di lite.