Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2024, proposto da US TA, rappresentato e difeso dall’avvocato US Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e Ispettorato dell’Agricoltura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 1307 del 22 gennaio 2024, con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha disposto l’archiviazione della domanda di aiuto del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa UE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 14 dicembre 2022, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha riconosciuto il carattere eccezionale dell’evento siccità verificatosi dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022 in Sicilia, nel territorio delle Province di Caltanissetta e Catania.
Per effetto dei danni causati alle produzioni, è stata disposta l’applicazione delle misure di intervento previste dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 s.m.i.
Con avviso pubblico prot. n. 1795 del 10 gennaio 2023, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha reso note le modalità di presentazione delle domande di aiuto, individuandone i beneficiari nelle imprese agricole che “ a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Nel caso di danno alle sole produzioni vegetali, sono esclude dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. Per l’anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all’ente competente della fase istruttoria. Il calcolo della perdita di reddito deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 32/2018 art. 4 (4 ter), di modifica dell’art. 5 del D.Lgs. 102/2004 ”.
Con domanda prot. n. 1331 del 19 gennaio 2023, il sig. US TA, titolare dell’omonima azienda agricola sita in agro di Belpasso e Ramacca, ha chiesto di accedere ai suddetti benefici.
A seguito di istruttoria, con provvedimento prot. n. 1307 del 22 gennaio 2024, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha disposto l’archiviazione della domanda in quanto:
- “ la ditta in indirizzo, non ha dato riscontro alla nota di avvio procedimento di archiviazione anzi richiamata, che ribadiva la necessità di acquisire taluni documenti necessari alla definizione del procedimento ”;
- “ la percentuale di danno determinata risulta inferiore al 30% della PLV aziendale ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. US TA, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione art. 10 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Col primo motivo, il ricorrente lamenta che il decreto di archiviazione sia stato illegittimamente adottato senza tener conto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990;
II. Violazione art. 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per violazione dei criteri predefiniti di valutazione dei danni. Eccesso di potere per omessa istruttoria.
Col secondo motivo, il ricorrente si duole dell’insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e l’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, ritiene il Collegio che il ricorso sia sufficientemente motivato, anche per relationem , in virtù del rinvio ai seguenti documenti:
- la circolare del MASAF prot. n. 0583726 del 15 novembre 2022 sulle procedure per la richiesta e l’erogazione degli aiuti;
- la nota di avvio del procedimento di archiviazione prot. n. 14693 del 15 giugno 2023;
- il verbale istruttorio redatto dal responsabile del procedimento in data 7 giugno 2023.
Per quel che riguarda, in particolare, i criteri di calcolo impiegati al fine di valutare l’esistenza di un danno causato dalla siccità, che il ricorrente sostiene non aver compreso con chiarezza, osserva il Collegio che la circolare del MASAF prot. n. 0583726 del 15 novembre 2022, cui rinvia il provvedimento impugnato, nonché l’avviso pubblico cui ha partecipato il ricorrente, prevedono che:
- “ Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile…, l’impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, e disponibili sul sito internet del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita ”;
- “ Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l’anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022 ”.
Con la nota prot. n. 11699 del 15 maggio 2023, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha poi ribadito che, in mancanza di documentazione probante (fatture e stralcio registri contabili) la produzione e il prezzo di vendita:
1) per l’anno 2022, “ Nel caso in cui il prezzo di vendita non fosse disponibile (reimpieghi, giacenze di magazzino, deposito in attesa di vendita, altro), indicare i valori standard value utilizzati per la stipula delle polizze assicurative disponibili sul sito del MASAF ”;
2) per il triennio 2019-2021, “ In caso di non reperibilità dei dati (azienda di nuova costituzione o casi similari, indicare lo standard value per il 2021 e le rese benchmark ed i prezzi utilizzati per la stipula delle polizze assicurative disponibili sul sito del MASAF per gli anni precedenti (2020 e 2019) ”.
Veniva, poi, ulteriormente precisato che, qualora il ricorrente non avesse provveduto all’integrazione documentale richiesta, per la definizione del procedimento si sarebbe fatto riferimento “ al valore standard value (anno 2022), mentre per i prezzi e rese medie, del triennio precedente (2019-2020-2021), si farà riferimento ai valori standard value (anno 2021) e alle rese benchmarck/prezzi massimi (anni 2019 e 2020) qualora non superiori ai valori aziendali dichiarati ”.
Il ricorrente, sostenendo di non poter far riferimento al fatturato degli anni 2019-2021 in quanto nell’anno 2022 avrebbe avuto un incremento di superficie rilevante che ha reso inattendibile il fatturato degli anni precedenti per calcolare il danno subito, ha disatteso il criterio di calcolo indicato dal Ministero, facendo riferimento al fatturato registrato tra la fine del 2022 e il 2023 (€ 112.038,00) e alla resa, che in base ai parametri revue, avrebbe dovuto avere (€ 240.500,00), così calcolando la perdita subita (circa € 128.463,00, ridotta a € 119.011,05 ai sensi dell’art. 5 cit.).
È chiaro, tuttavia, che il ricorrente abbia scientemente disatteso il criterio sulla cui base andava calcolato il danno subito a causa della siccità.
Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, non avendo parte ricorrente nemmeno contestato i risultati dei calcoli eseguiti dal responsabile del procedimento applicando il criterio ministeriale.
Parimenti destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, in condivisione al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del rispetto dell’obbligo di contraddittorio procedimentale, non occorre un’analitica e puntuale confutazione, da parte dell’Amministrazione, di tutti gli argomenti proposti dalla parte, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Consiglio di Stato sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7933).
Nel caso di specie, nella nota prot. n. 14693 del 15 giugno 2023, cui rinvia il provvedimento impugnato, emerge chiaramente che l’Amministrazione abbia esaminato le osservazioni formulate e i documenti presentati dal ricorrente durante tutto l’ iter procedimentale (in particolare con la pec del 24 maggio 2023, il cui contenuto è poi ribadito con pec del 22 giugno 2023), ritenendo, tuttavia, che “ l’esame dei documenti pervenuti in aggiunta agli atti del fascicolo, non consentono di completare l’attività istruttoria con i dati forniti dal beneficiario ”.
In ogni caso, “ non è annullabile un provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per la natura vincolata del provvedimento stesso (come nel caso di specie) , sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 7 febbraio 2025, n. 2874).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EG TO, Presidente FF
UE CA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CA | EG TO |
IL SEGRETARIO