Provvedimento: […] 4. Consegue, invero, alla rinuncia agli atti del giudizio di appello, così come alla rinuncia all'impugnazione, l'estinzione del giudizio ed il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 338 cpc, della sentenza impugnata (“In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione del giudizio) determina, per il disposto dell'art. 338 cpc, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”
Leggi di più...- rinuncia agli atti del giudizio·
- mancata costituzione parte appellata·
- estinzione del giudizio·
- passaggio in giudicato·
- spese di lite·
- art. 338 c.p.c.·
- art. 306 c.p.c.