Articolo 338 del Codice di procedura civile
Articolo 299Articolo 322
Versione
21 aprile 1942
Art. 338.
(Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione).

L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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