Articolo 87 del Codice di procedura penale
Articolo 72Articolo 88
Versione
24 ottobre 1989
Art. 87. Esclusione di ufficio del responsabile civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L'esclusione e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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