Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 87. Esclusione di ufficio del responsabile civile 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L'esclusione e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L'esclusione e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
Commentari • 45
- 1. PROCESSO PENALE: Accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato e automatica esclusione del responsabile civileDi Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 31.124504
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 112
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2014, n. 44571Provvedimento: […] Con sentenza 3.2.14 la Corte d'Appello di LE, sul gravame proposto dall'imputato e dalla responsabile civile, escludeva quest'ultima dal giudizio per incompatibilità con il rito abbreviato ai sensi dell'art. 87 c.p.p., comma 3, per l'effetto revocando le statuizioni civili nei suoi confronti, mentre confermava nel resto la pronuncia di prime cure. […]Leggi di più...
- apposito provvedimento del giudice·
- automatica estromissione del responsabile civile·
- instaurazione del rito·
- giudizio abbreviato·
- necessità·
- sussistenza·
- esclusione·
- responsabile civile