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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 38203/24 proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 31/10/24 da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA TRENTO 33 20089 ROZZANO ITALIANA codice fiscale C.F._1 con l'avv. ARMANDO MIRIAM come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata a MILANO il 12/11/1966
Residente VIA TRENTO 33 20089 ROZZANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. FUSCO FILOMENA come da procura in atti;
convenuta
pagina 1 di 8
pagina 2 di 8 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) assegnare al marito la casa coniugale, con tutti gli arredi, sita in Via Trento 33, Rozzano
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Conclusioni della convenuta
Pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito;
assegnazione a sé della casa familiare e quantificazione in Euro 2000,00 al mese dell'assegno di mantenimento per sé da porsi a carico del marito;
condanna del ricorrente al pagamento del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà, delle spese condominiali relative alla medesima, del 50% del TFR maturato dal coniuge, nonché condanna del medesimo al ripristino della situazione bancaria in essere antecedentemente alla domanda di separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/10/24 e regolarmente notificato alla convenuta, il ricorrente premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con a Parte_1 Controparte_1
Milano il 21/10/2000 (anno 2000, atto n 0099, parte II , serie C3) dalla cui unione è nato
[...]
il 15/7/02, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha chiesto al Tribunale di Per_1
Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
di assegnare a sé la casa familiare sita in Rozzano, via Trento n. 33 in comproprietà.
Con comparsa depositata in data 26/2/25 si è costituita in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedendo l'addebito al marito;
ha, altresì, chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare e la quantificazione in Euro 2000,00 al mese dell'assegno di mantenimento per sé da porsi a carico del marito;
ha formulato domanda di condanna del ricorrente al pagamento del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà, delle spese condominiali relative alla pagina 3 di 8 medesima, del 50% del TFR maturato dal coniuge, nonché condanna del medesimo al ripristino della situazione bancaria in essere antecedentemente alla domanda di separazione.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 10 aprile 2025 il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente e ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il difensore del ricorrente ha insistito nelle domande avanzate, rinunciando alle istanze istruttorie.
Il difensore di parte convenuta ha insistito nelle domande e nelle istanze istruttorie formulate.
I difensori delle parti hanno discusso oralmente riportandosi agli atti.
All'esito della discussione il Giudice delegato a scioglimento della riserva assunta ha così provveduto:
“…letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta;
sentite le parti assistite dai rispettivi difensori;
rilevato che i difensori hanno insistito nelle domande formulate;
parte ricorrente ha rinunciato alle istanze istruttorie, mentre la convenuta ha chiesto ammettersi le prove di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
evidenziato che, quanto alla domanda di addebito della separazione al marito, la difesa di parte convenuta non ha dedotto capitoli di prova mediante la specifica indicazione delle circostanze da sottoporre ai testi così come previsto dall'art. 244 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle richieste di prova orale;
esaminata la documentazione patrimoniale e reddituale versata in atti;
ritenuto che
detta documentazione costituisca materiale probatorio sufficiente alla decisione delle questioni di carattere economico pendenti tra le parti;
richiamato, sul punto, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535); ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione;
ritenuto di non adottare alcun provvedimento temporaneo ed urgente stante la pronta definizione del giudizio;
P.Q.M.
1) autorizza i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto;
pagina 4 di 8 2) rigetta le istanze di prova articolate da parte resistente;
3) rimette la causa al Collegio per la decisione”.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Sulla separazione personale
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il 21/10/00 iscritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune medesimo (anno 2000, atto n0099, parte II , serie
C3).
Le risultanze della documentazione in atti, le allegazioni e le dichiarazioni rese dalle parti, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
Le domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate dalle parti vanno rigettate.
Parte ricorrente si è limitato a genericamente dedurre violazioni dei doveri coniugali ex art. 143 c.p.c. da parte della convenuta senza fornire alcuna prova al riguardo.
All'udienza del 10/4/25 il difensore del ricorrente ha, infatti, rinunciato alle istanze istruttorie avanzate, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
Quanto a parte convenuta, si richiama l'ordinanza del Giudice delegato del 10/4/25 che ha rilevato l'inammissibilità delle richieste di prova orale non avendo, la difesa di parte convenuta, dedotto capitoli di prova mediante la specifica indicazione delle circostanze da sottoporre ai testi così come previsto dall'art. 244 c.p.c..
I fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di addebito non sono, dunque, stati provati.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parimenti vanno rigettate le domande di assegnazione della casa familiare in comproprietà avanzate dalle parti, non sussistendone i presupposti ex art. 337 sexies cp.c.
E', infatti, pacifico che il figlio , maggiorenne, è economicamente autosufficiente e vive Persona_1
fuori dalla casa familiare. pagina 5 di 8 Sul mantenimento del coniuge
Va premesso in diritto che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione, anche da ultimo ribadito, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr Cass. 27 luglio 2021
n. 21504/21).
Se, dunque, l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non poter essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta che è assunto presso dal 1993, Parte_1 CP_2
attualmente in qualità di direttore commerciale, e percepisce una retribuzione mensile netta di Euro
4070,00 circa come da Certificazione Unica 2024.
, che ha riferito di lavorare come operaia addetta ad una mensa con contratto part Controparte_1
time, ha redditi esigui: Euro 5000,00 annui lordi come da Modello 730/24
Le parti sono comproprietarie al 50% della casa familiare su cui grava un mutuo cointestato con rata mensile di Euro 637,00 circa.
Le parti dovranno provvedere ai relativi pagamenti nel rispetto delle obbligazioni assunte.
La convenuta non ha redditi propri adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale nel corso della quale alle esigenze della famiglia ha fatto fronte in maniera assolutamente prevalente il ricorrente, provvedendo a versare su di un conto corrente cointestato, sul quale era anche appoggiata la rata del mutuo gravate sulla casa familiare, la sua retribuzione.
pagina 6 di 8 Sebbene la convenuta non abbia fornito la prova di essersi utilmente attivata per la ricerca di un'occupazione full time, evidenzia il Tribunale che le competenze e le esperienze lavorative pregresse, molte delle quali saltuarie e comunque non regolarizzate, anche considerata l'età raggiunta dalla stessa e le obiettive difficoltà di ricollocarsi nel mondo del lavoro, non consentirebbero, comunque, alla convenuta di raggiungere livelli reddituali adeguati.
In applicazione dei condivisi principi giurisprudenziali sopra richiamati ed in ragione della condizione patrimoniale e reddituale delle parti, si quantifica in Euro 700,00 al mese l'assegno di mantenimento a carico del marito da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente sentenza non essendo ancora cessata la coabitazione.
Sulle ulteriori domande avanzate dalla convenuta
La domanda di condanna del ricorrente al pagamento del 50% del mutuo gravante sulla casa familiare, delle spese condominiali, del 50% del TFR maturato dal coniuge nonché la domanda di ripristino della situazione bancaria vigente prima della proposizione della domanda di separazione sono inammissibili non rientrando tra quelle di oggetto dell'art. 473 bis. c.p.c.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, considerata la parziale reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Rigetta le domande di addebito reciprocamente avanzate;
3) Rigetta le domande di assegnazione della casa familiare formulate dalle parti;
4) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Euro 700,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della pagina 7 di 8 presente sentenza entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione maggio 2026)
5) Compensa le spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria per la trasmissione del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Milano per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 38203/24 proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 31/10/24 da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA TRENTO 33 20089 ROZZANO ITALIANA codice fiscale C.F._1 con l'avv. ARMANDO MIRIAM come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata a MILANO il 12/11/1966
Residente VIA TRENTO 33 20089 ROZZANO ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. FUSCO FILOMENA come da procura in atti;
convenuta
pagina 1 di 8
pagina 2 di 8 Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) assegnare al marito la casa coniugale, con tutti gli arredi, sita in Via Trento 33, Rozzano
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Conclusioni della convenuta
Pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito;
assegnazione a sé della casa familiare e quantificazione in Euro 2000,00 al mese dell'assegno di mantenimento per sé da porsi a carico del marito;
condanna del ricorrente al pagamento del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà, delle spese condominiali relative alla medesima, del 50% del TFR maturato dal coniuge, nonché condanna del medesimo al ripristino della situazione bancaria in essere antecedentemente alla domanda di separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/10/24 e regolarmente notificato alla convenuta, il ricorrente premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con a Parte_1 Controparte_1
Milano il 21/10/2000 (anno 2000, atto n 0099, parte II , serie C3) dalla cui unione è nato
[...]
il 15/7/02, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ha chiesto al Tribunale di Per_1
Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
di assegnare a sé la casa familiare sita in Rozzano, via Trento n. 33 in comproprietà.
Con comparsa depositata in data 26/2/25 si è costituita in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedendo l'addebito al marito;
ha, altresì, chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare e la quantificazione in Euro 2000,00 al mese dell'assegno di mantenimento per sé da porsi a carico del marito;
ha formulato domanda di condanna del ricorrente al pagamento del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà, delle spese condominiali relative alla pagina 3 di 8 medesima, del 50% del TFR maturato dal coniuge, nonché condanna del medesimo al ripristino della situazione bancaria in essere antecedentemente alla domanda di separazione.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 10 aprile 2025 il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente e ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il difensore del ricorrente ha insistito nelle domande avanzate, rinunciando alle istanze istruttorie.
Il difensore di parte convenuta ha insistito nelle domande e nelle istanze istruttorie formulate.
I difensori delle parti hanno discusso oralmente riportandosi agli atti.
All'esito della discussione il Giudice delegato a scioglimento della riserva assunta ha così provveduto:
“…letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta;
sentite le parti assistite dai rispettivi difensori;
rilevato che i difensori hanno insistito nelle domande formulate;
parte ricorrente ha rinunciato alle istanze istruttorie, mentre la convenuta ha chiesto ammettersi le prove di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
evidenziato che, quanto alla domanda di addebito della separazione al marito, la difesa di parte convenuta non ha dedotto capitoli di prova mediante la specifica indicazione delle circostanze da sottoporre ai testi così come previsto dall'art. 244 c.p.c., con conseguente inammissibilità delle richieste di prova orale;
esaminata la documentazione patrimoniale e reddituale versata in atti;
ritenuto che
detta documentazione costituisca materiale probatorio sufficiente alla decisione delle questioni di carattere economico pendenti tra le parti;
richiamato, sul punto, il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n. 16575; vedi da ultimo Cass. Sez. I 4.4.2019 n. 9535); ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione;
ritenuto di non adottare alcun provvedimento temporaneo ed urgente stante la pronta definizione del giudizio;
P.Q.M.
1) autorizza i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto;
pagina 4 di 8 2) rigetta le istanze di prova articolate da parte resistente;
3) rimette la causa al Collegio per la decisione”.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Sulla separazione personale
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il 21/10/00 iscritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri degli Atti di Matrimonio del comune medesimo (anno 2000, atto n0099, parte II , serie
C3).
Le risultanze della documentazione in atti, le allegazioni e le dichiarazioni rese dalle parti, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
Le domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate dalle parti vanno rigettate.
Parte ricorrente si è limitato a genericamente dedurre violazioni dei doveri coniugali ex art. 143 c.p.c. da parte della convenuta senza fornire alcuna prova al riguardo.
All'udienza del 10/4/25 il difensore del ricorrente ha, infatti, rinunciato alle istanze istruttorie avanzate, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
Quanto a parte convenuta, si richiama l'ordinanza del Giudice delegato del 10/4/25 che ha rilevato l'inammissibilità delle richieste di prova orale non avendo, la difesa di parte convenuta, dedotto capitoli di prova mediante la specifica indicazione delle circostanze da sottoporre ai testi così come previsto dall'art. 244 c.p.c..
I fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di addebito non sono, dunque, stati provati.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parimenti vanno rigettate le domande di assegnazione della casa familiare in comproprietà avanzate dalle parti, non sussistendone i presupposti ex art. 337 sexies cp.c.
E', infatti, pacifico che il figlio , maggiorenne, è economicamente autosufficiente e vive Persona_1
fuori dalla casa familiare. pagina 5 di 8 Sul mantenimento del coniuge
Va premesso in diritto che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione, anche da ultimo ribadito, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr Cass. 27 luglio 2021
n. 21504/21).
Se, dunque, l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non poter essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Nel caso di specie si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta che è assunto presso dal 1993, Parte_1 CP_2
attualmente in qualità di direttore commerciale, e percepisce una retribuzione mensile netta di Euro
4070,00 circa come da Certificazione Unica 2024.
, che ha riferito di lavorare come operaia addetta ad una mensa con contratto part Controparte_1
time, ha redditi esigui: Euro 5000,00 annui lordi come da Modello 730/24
Le parti sono comproprietarie al 50% della casa familiare su cui grava un mutuo cointestato con rata mensile di Euro 637,00 circa.
Le parti dovranno provvedere ai relativi pagamenti nel rispetto delle obbligazioni assunte.
La convenuta non ha redditi propri adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale nel corso della quale alle esigenze della famiglia ha fatto fronte in maniera assolutamente prevalente il ricorrente, provvedendo a versare su di un conto corrente cointestato, sul quale era anche appoggiata la rata del mutuo gravate sulla casa familiare, la sua retribuzione.
pagina 6 di 8 Sebbene la convenuta non abbia fornito la prova di essersi utilmente attivata per la ricerca di un'occupazione full time, evidenzia il Tribunale che le competenze e le esperienze lavorative pregresse, molte delle quali saltuarie e comunque non regolarizzate, anche considerata l'età raggiunta dalla stessa e le obiettive difficoltà di ricollocarsi nel mondo del lavoro, non consentirebbero, comunque, alla convenuta di raggiungere livelli reddituali adeguati.
In applicazione dei condivisi principi giurisprudenziali sopra richiamati ed in ragione della condizione patrimoniale e reddituale delle parti, si quantifica in Euro 700,00 al mese l'assegno di mantenimento a carico del marito da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente sentenza non essendo ancora cessata la coabitazione.
Sulle ulteriori domande avanzate dalla convenuta
La domanda di condanna del ricorrente al pagamento del 50% del mutuo gravante sulla casa familiare, delle spese condominiali, del 50% del TFR maturato dal coniuge nonché la domanda di ripristino della situazione bancaria vigente prima della proposizione della domanda di separazione sono inammissibili non rientrando tra quelle di oggetto dell'art. 473 bis. c.p.c.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, considerata la parziale reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Rigetta le domande di addebito reciprocamente avanzate;
3) Rigetta le domande di assegnazione della casa familiare formulate dalle parti;
4) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Euro 700,00 al mese, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della pagina 7 di 8 presente sentenza entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat (prima rivalutazione maggio 2026)
5) Compensa le spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria per la trasmissione del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Milano per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1)
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8