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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
RI TE MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13657/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
CP_1
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Carnevale
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 30 aprile 1989
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2010 con decreto di omologazione del 19 marzo 2010 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2. Il signor si è allontanato dalla casa coniugale, sita in Roma, Via CP_1
G. Chiabrera n. 66, di sua proprietà esclusiva.
3. L'appartamento potrà essere venduto dal signor OS e, in tal caso, il ricavato verrà ripartito tra i ricorrenti e i figli e CP_2 Per_1
Fino ad allora rimarrà nella disponibilità della signora e dei Parte_1 figli.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30 aprile 1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13657/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 30 aprile 1989 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti CP_1 di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00315, Parte 2, Serie A04, Anno 1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI TE MO RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
RI TE MO Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13657/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nata a [...] il [...]
E
CP_1
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Carnevale
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 30 aprile 1989
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2010 con decreto di omologazione del 19 marzo 2010 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2. Il signor si è allontanato dalla casa coniugale, sita in Roma, Via CP_1
G. Chiabrera n. 66, di sua proprietà esclusiva.
3. L'appartamento potrà essere venduto dal signor OS e, in tal caso, il ricavato verrà ripartito tra i ricorrenti e i figli e CP_2 Per_1
Fino ad allora rimarrà nella disponibilità della signora e dei Parte_1 figli.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30 aprile 1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13657/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 30 aprile 1989 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti CP_1 di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00315, Parte 2, Serie A04, Anno 1989, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI TE MO RT ZI