Articolo 1912 del Codice civile
Articolo 1911Articolo 1913
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19 aprile 1942
Art. 1912.

(Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari).

Salvo patto contrario, l'assicuratore non e' obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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