Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2024, n. 3453
CASS
Sentenza 7 febbraio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 21 novembre 2023. Le parti in causa, una società italiana e una società tedesca, si sono contese la giurisdizione in merito a una domanda di accertamento negativo di contraffazione di un modello comunitario e di concorrenza sleale. La ricorrente ha sostenuto che, a seguito della rinuncia alla domanda di contraffazione, la giurisdizione dovesse passare al giudice italiano, invocando il Regolamento UE n. 1215/2012. La Corte d'Appello di Torino aveva inizialmente escluso la giurisdizione italiana, ritenendo che la domanda di concorrenza sleale fosse connessa a quella di contraffazione.

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso, affermando che la rinuncia alla domanda di contraffazione comportava la necessità di applicare il Regolamento n. 1215/2012 per la giurisdizione sulla domanda di concorrenza sleale. Ha sottolineato che la regola della perpetuatio iurisdictionis non si applica quando un mutamento di fatto attribuisce la giurisdizione a un giudice che ne era privo al momento della domanda. Pertanto, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano e ha rinviato la causa al Tribunale di Torino per la decisione della controversia.

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Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la giurisdizione al giudice italiano adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento a due domande connesse, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sull'intero giudizio, non avvedendosi che la rinuncia della domanda rientrante nella giurisdizione del giudice straniero aveva fatto venir meno la forza attrattiva sulla domanda connessa, non oggetto di rinuncia, sulla quale tornava ad espandersi la giurisdizione del giudice italiano).

Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

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  • 3Sezioni Unite Rinuncia domanda dopo precisazione conclusioni
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    17 febbraio 2024 La sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453 (scaricabile in pdf in allegato alla presente pagina), costituisce un importante punto di riferimento in merito alla rinuncia della domanda dopo la precisazione delle conclusioni, sia in comparsa conclusionale che in memoria di replica. Tale pronuncia della Corte Suprema offre un'analisi dettagliata e articolata su questa delicata questione processuale, ponendo chiarezza su alcuni punti fondamentali che riguardano il principio dispositivo e il rispetto del contraddittorio nel contesto processuale. La sentenza Cassazione Sezioni Unite del 7 febbraio 2024, n. 3453, sulla rinuncia della domanda dopo la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2024, n. 3453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3453
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo