Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 5475
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Sentenza 22 febbraio 2023

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 5475/2023, riguarda una controversia di responsabilità sanitaria. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha contestato la riduzione dell'importo risarcitorio stabilito dalla Corte d'Appello di Napoli, sostenendo che la responsabilità per i danni subiti dal paziente dovesse essere ripartita in modo diverso tra la struttura sanitaria e il medico curante. D'altro canto, la compagnia assicurativa ha sostenuto l'assenza di responsabilità del medico e ha invocato la prescrizione del diritto alla manleva.

Il giudice ha rigettato il ricorso principale, ritenendo inammissibili le censure del ricorrente, in particolare quelle relative alla responsabilità del medico e alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica. La Corte ha sottolineato che la responsabilità solidale implica che il danneggiato possa richiedere l'intero risarcimento a uno solo dei coobbligati, senza necessità di una graduazione delle colpe, a meno che non venga proposta un'azione di regresso. Inoltre, ha confermato la correttezza della valutazione del danno biologico effettuata dalla Corte d'Appello, ritenendo congrue le tabelle utilizzate per la liquidazione. Infine, ha dichiarato infondata la questione della prescrizione, evidenziando che il conflitto di interessi non giustificava l'inoperatività della presunzione di ricezione della comunicazione.

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Massime1

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2023, n. 5475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5475
    Data del deposito : 22 febbraio 2023

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