Articolo 21 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 dicembre 1991
Art. 21. (Beni immobili e mobili) 1. Alle regioni e' concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonche' ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni e' concesso l'uso dei beni immobili delle universita' e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalita' dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e universita' da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprieta' dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'universita' o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalita' di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari e' disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed universita'.
7. Le regioni subentrano alle universita' e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali gia' propri delle opere universitarie.
8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di universita', una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'universita', del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le universita' hanno facolta' di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso puo' essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'universita' dalla proprieta' dei beni.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1991
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