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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15206/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 23 giugno 2025 alle ore 9:20, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Russo il quale reitera le istanze istruttorie ed in subordine precisa le conclusioni discutendo la causa e riportandosi a quelle formulate in citazione;
si riserva di depositare istanza di liquidazione stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato del proprio assistito;
per il convenuto, l'Avv. Pisano il quale discute la causa precisa le conclusioni discutendo la causa e riportandosi a quelle formulate in comparsa e si riporta alle difese in atti e alle note conclusive depositate;
dà atto di avere depositato istanza di liquidazione stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della propria assistita;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 5 N.R.G. 15206/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 15206/2019 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. RUSSO NUNZIO ANDREA in via Conte Ruggero 22 Catania che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO
( ), elettivamente domiciliata in VIA VAGLIASINDI, CP_1 CodiceFiscale_2
9 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. PISANO VINCENZO, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'ex coniuge formulando domanda di risarcimento danni sul presupposto che la CP_1
paternità del figlio , riconosciuto alla nascita dal padre, non fosse figlio dello stesso. Persona_1
La convenuta si è tardivamente costituita in giudizio eccependo la nullità della notifica CP_1
avanzando istanza di remissione in termini poi concessa per le ragioni dedotte nell'ordinanza del
9.1.2024 con conseguente nullità dell'attività difensiva e processuale svolta in violazione del contraddittorio.
pagina 2 di 5 Concessi nuovamente i termini ex art.183 co.6 c.p.c. la causa è stata rinviata per discussione orale.
In diritto, si rileva che, l'accertamento della mancata corrispondenza tra filiazione biologica e filiazione legittima determina, a date condizioni previste per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità, l'eliminazione di uno status di figlio legittimo. All'accoglimento dell'azione di disconoscimento di paternità consegue la privazione sopravvenuta dello status di figlio legittimo ex
patre per cause estranee alla sfera di volontà e responsabilità del soggetto destinato a subire gli effetti dell'azione.
La giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli illeciti endofamiliari laddove venga dedotta l'esistenza di un comportamento della ex moglie astrattamente idoneo ad essere qualificato come fonte di danno endofamiliare, ed in particolare quello di aver celato all'ex marito di non essere il padre del nascituro, essendo questi il frutto di una sua relazione extraconiugale.
Il comportamento violativo di un diritto fondamentale della persona e la sua incisione con particolare gravità sono stati ricondotti dall'attore alla mera violazione del dovere di fedeltà e quindi alla esistenza di una relazione extraconiugale, ciò che sarebbe rilevante ex articolo 143 c.c. nell'ambito del diritto di famiglia, ma non potrebbe di per sé fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in assenza di modalità ingiuriosa e offensiva.
L'attore fonda la sua pretesa sulla mera violazione dell'obbligo di fedeltà, senza attribuire al coniuge la violazione di un obbligo con modalità offensive.
Non vi è in ogni caso prova della dedotta infedeltà, né della dedotta non paternità, né si ritiene possa a ciò supplire la CTU richiesta che risulta meramente esplorativa.
Come incontestato, nella fattispecie in esame, non è stata mai avanzata dall'attore alcuna azione di disconoscimento di paternità con conseguente decadenza dalla stessa per mancato esercizio nel termine di legge. Deve pertanto ritenersi provato che è pertanto figlio delle parti in Controparte_2
causa.
Si ritiene per tali ragioni di non potere disporre alcuna CTU al fine di confrontare il DNA di padre e figlio tenuto conto che innanzitutto il figlio non è parte di tale giudizio e tenuto conto che una invasione della sfera privata e personale della persona appare giustificabile nell'ambito dell'azione di pagina 3 di 5 disconoscimento tenuto conto dell'interesse tutelato dalla legge, soltanto entro limiti ristretti di tempo,
ossia a tutela di un interesse che deve essere fatto valere tempestivamente secondo quanto voluto dal legislatore mediante la previsione di stretti termini decadenziali per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità.
Non può giustificarsi una CTU nel presente giudizio risarcitorio in quanto meramente esplorativa non potendo demandarsi ad una CTU l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato circa l'esistenza dell'an, ossia del fatto ritenuto fonte di danno, l'elemento soggettivo e di tutti i presupposti del fatto illecito che restano a carico dell'attore.
La prova per testi avanzata dalla parte attrice risulta poi irrilevante ai fine della prova del fatto illecito poiché non è volta a provare il fondamento della responsabilità risarcitoria costituita da un fatto illecito non configurabile in conseguenza della sola prova di una violazione dell'obbligo di fedeltà tra coniugi,
bensì configurabile esclusivamente in considerazione di modalità denigratorie o diffamatorie di tale violazione. Diversamente, si finirebbe per fare conseguire alla violazione dell'obbligo di fedeltà in modo automatico un diritto al risarcimento del danno come se si trattasse di un automatismo, di un danno punitivo ricorrente in re ipsa.
Nella rappresentazione dei fatti ritenuti fonte di danno da parte dell'attore difetta qualsiasi prospettazione di presupposti diffamanti o offensivi caratterizzanti la presunta infedeltà della moglie dedotta dall'attore.
Risultano poi comprovati, sulla scorta della documentazione prodotta dalla convenuta, la ricorrenza di motivi di grave astio tra figlio e madre, tali da inficiare l'attendibilità della testimonianza resa dal figlio della coppia. La conferma degli articolati di prova da parte del figlio, di per sé sola, risulta irrilevante ai fini della decisione in quanto anche laddove egli confermasse le circostanze oggetto di articolato, ciò
risulterebbe insufficiente a comprovare il fatto illecito dedotto dall'attore, tenuto conto dei gravi rapporti di litigiosità esistenti tra madre e figlio. La mancata allegazione dei presupposti che portano a qualificare il fatto come illecito rende pertanto irrilevante la stessa prova per testi richiesta dall'attore.
Per tali ragioni, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiante, la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai pagina 4 di 5 sensi del d.m. 55/14 e succ. modif., in favore dello Stato stante l'ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato, avuto riguardo al valore della domanda, all'esigua attività difensiva e processuale in concreto svolta. Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste in via definitiva a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale,
disattesa;
rigetta la domanda attorea;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, liquidate in €7.052,00
per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovuti per legge. Pone le spese di CTU
liquidate con separato decreto a carico del soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 23 giugno 2025 alle ore 9:20, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Russo il quale reitera le istanze istruttorie ed in subordine precisa le conclusioni discutendo la causa e riportandosi a quelle formulate in citazione;
si riserva di depositare istanza di liquidazione stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato del proprio assistito;
per il convenuto, l'Avv. Pisano il quale discute la causa precisa le conclusioni discutendo la causa e riportandosi a quelle formulate in comparsa e si riporta alle difese in atti e alle note conclusive depositate;
dà atto di avere depositato istanza di liquidazione stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della propria assistita;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 5 N.R.G. 15206/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 15206/2019 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. RUSSO NUNZIO ANDREA in via Conte Ruggero 22 Catania che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO
( ), elettivamente domiciliata in VIA VAGLIASINDI, CP_1 CodiceFiscale_2
9 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. PISANO VINCENZO, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'ex coniuge formulando domanda di risarcimento danni sul presupposto che la CP_1
paternità del figlio , riconosciuto alla nascita dal padre, non fosse figlio dello stesso. Persona_1
La convenuta si è tardivamente costituita in giudizio eccependo la nullità della notifica CP_1
avanzando istanza di remissione in termini poi concessa per le ragioni dedotte nell'ordinanza del
9.1.2024 con conseguente nullità dell'attività difensiva e processuale svolta in violazione del contraddittorio.
pagina 2 di 5 Concessi nuovamente i termini ex art.183 co.6 c.p.c. la causa è stata rinviata per discussione orale.
In diritto, si rileva che, l'accertamento della mancata corrispondenza tra filiazione biologica e filiazione legittima determina, a date condizioni previste per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità, l'eliminazione di uno status di figlio legittimo. All'accoglimento dell'azione di disconoscimento di paternità consegue la privazione sopravvenuta dello status di figlio legittimo ex
patre per cause estranee alla sfera di volontà e responsabilità del soggetto destinato a subire gli effetti dell'azione.
La giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli illeciti endofamiliari laddove venga dedotta l'esistenza di un comportamento della ex moglie astrattamente idoneo ad essere qualificato come fonte di danno endofamiliare, ed in particolare quello di aver celato all'ex marito di non essere il padre del nascituro, essendo questi il frutto di una sua relazione extraconiugale.
Il comportamento violativo di un diritto fondamentale della persona e la sua incisione con particolare gravità sono stati ricondotti dall'attore alla mera violazione del dovere di fedeltà e quindi alla esistenza di una relazione extraconiugale, ciò che sarebbe rilevante ex articolo 143 c.c. nell'ambito del diritto di famiglia, ma non potrebbe di per sé fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in assenza di modalità ingiuriosa e offensiva.
L'attore fonda la sua pretesa sulla mera violazione dell'obbligo di fedeltà, senza attribuire al coniuge la violazione di un obbligo con modalità offensive.
Non vi è in ogni caso prova della dedotta infedeltà, né della dedotta non paternità, né si ritiene possa a ciò supplire la CTU richiesta che risulta meramente esplorativa.
Come incontestato, nella fattispecie in esame, non è stata mai avanzata dall'attore alcuna azione di disconoscimento di paternità con conseguente decadenza dalla stessa per mancato esercizio nel termine di legge. Deve pertanto ritenersi provato che è pertanto figlio delle parti in Controparte_2
causa.
Si ritiene per tali ragioni di non potere disporre alcuna CTU al fine di confrontare il DNA di padre e figlio tenuto conto che innanzitutto il figlio non è parte di tale giudizio e tenuto conto che una invasione della sfera privata e personale della persona appare giustificabile nell'ambito dell'azione di pagina 3 di 5 disconoscimento tenuto conto dell'interesse tutelato dalla legge, soltanto entro limiti ristretti di tempo,
ossia a tutela di un interesse che deve essere fatto valere tempestivamente secondo quanto voluto dal legislatore mediante la previsione di stretti termini decadenziali per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità.
Non può giustificarsi una CTU nel presente giudizio risarcitorio in quanto meramente esplorativa non potendo demandarsi ad una CTU l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato circa l'esistenza dell'an, ossia del fatto ritenuto fonte di danno, l'elemento soggettivo e di tutti i presupposti del fatto illecito che restano a carico dell'attore.
La prova per testi avanzata dalla parte attrice risulta poi irrilevante ai fine della prova del fatto illecito poiché non è volta a provare il fondamento della responsabilità risarcitoria costituita da un fatto illecito non configurabile in conseguenza della sola prova di una violazione dell'obbligo di fedeltà tra coniugi,
bensì configurabile esclusivamente in considerazione di modalità denigratorie o diffamatorie di tale violazione. Diversamente, si finirebbe per fare conseguire alla violazione dell'obbligo di fedeltà in modo automatico un diritto al risarcimento del danno come se si trattasse di un automatismo, di un danno punitivo ricorrente in re ipsa.
Nella rappresentazione dei fatti ritenuti fonte di danno da parte dell'attore difetta qualsiasi prospettazione di presupposti diffamanti o offensivi caratterizzanti la presunta infedeltà della moglie dedotta dall'attore.
Risultano poi comprovati, sulla scorta della documentazione prodotta dalla convenuta, la ricorrenza di motivi di grave astio tra figlio e madre, tali da inficiare l'attendibilità della testimonianza resa dal figlio della coppia. La conferma degli articolati di prova da parte del figlio, di per sé sola, risulta irrilevante ai fini della decisione in quanto anche laddove egli confermasse le circostanze oggetto di articolato, ciò
risulterebbe insufficiente a comprovare il fatto illecito dedotto dall'attore, tenuto conto dei gravi rapporti di litigiosità esistenti tra madre e figlio. La mancata allegazione dei presupposti che portano a qualificare il fatto come illecito rende pertanto irrilevante la stessa prova per testi richiesta dall'attore.
Per tali ragioni, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiante, la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai pagina 4 di 5 sensi del d.m. 55/14 e succ. modif., in favore dello Stato stante l'ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato, avuto riguardo al valore della domanda, all'esigua attività difensiva e processuale in concreto svolta. Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste in via definitiva a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale,
disattesa;
rigetta la domanda attorea;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, liquidate in €7.052,00
per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovuti per legge. Pone le spese di CTU
liquidate con separato decreto a carico del soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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