Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 857/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 857/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. CATERINA PORCINO Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 suoi l.r.p.t e qui di seguito anche solo “ ” o la con l'avv. CP_2 Controparte_3
EUGENIO VAGNI (C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 522/19 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 3.04.2019 ed emessa all'esito del proc. n. 2196/16 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.01.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione notificato in data 8.06.2016 la in persona dei Controparte_3
suoi l.r.p.t., ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc.
n. 2196/16 R.G.) e ivi in particolare rappresentato che:
(A) il , impresario di spettacoli musicali, aveva ingaggiato il gruppo Parte_1
musicale della loro Associazione per alcune serate delle stagioni estive 2014 e 2015 e in particolare per la messa in scena del loro spettacolo “Cronoscopio”, con compenso totale pari a € 9.900,00;
(B) nonostante la regolare effettuazione degli spettacoli e le reiterate richieste stragiudiziali, il predetto compenso non era stato corrisposto.
Sulla scorta di ciò l' attrice ha chiesto al Tribunale di voler: accertare e diritto il CP_1
diritto alla corresponsione dei compensi e conseguentemente condannare il Pt_1
al pagamento di € 9.900,00, oltre interessi legali.
[...]
I.1.2.- Con comparsa del 20.10.2016 si è poi ivi costituito il convenuto Pt_1
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
[...]
(A) il difetto di alcun rapporto contrattuale con l'Associazione istante, essendosi lui limitato,
a mero ed esclusivo titolo di cortesia, a mettere in contatto i suoi l.r.p.t. con l'On. Per_1
, consigliere della Provincia di Reggio Calabria con delega al turismo e spettacolo;
[...]
(B) il difetto di prova, in ogni caso, del titolo contrattuale e delle pretese economiche da ciò scaturenti.
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In virtù di quanto precede tale convenuto ha pertanto chiesto al Tribunale di voler: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale e/o in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo all'odierno convenuto relativamente ai fatti di causa e per l'effetto rigettare tutte le domande e le pretese attoree poiché infondate e pretestuose in fatto ed in diritto.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di 1° grado, poi:
(a) con provvedimento del 15.11.2016 è stata disattesa l'autorizzazione alla chiamata di terzo avanzata dall'attrice alla 1° udienza di comparizione del 26.10.2016;
(b) sono stati esaminati n. 3 testi ( e all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
9.10.2018 e all'udienza del 20.12.2018). Testimone_3
I.1.4.- All'esito di tale grado, istruito con le predette prove dichiarative e con le produzioni delle parti (fra cui n. 1 cd-rom della parte attrice, la cui produzione veniva autorizzata con provvedimento dell'1.06.2017), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 522/19 del
3.04.2019), nella quale il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda attorea, ha:
(A) condannato al pagamento di € 9.900,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo;
(B) condannato altresì al pagamento delle spese di lite. Parte_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza, di cui ha altresì chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c., ha proposto appello la parte , instaurando l'odierno giudizio di gravame Parte_1
(proc. n. 857/2019 R.G.) e ivi in particolare contestando:
(1) il proprio difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva;
(2) la mancata ammissione dei mezzi istruttori da lui richiesti;
(3) l'inammissibilità e/o inattendibilità dei testi esaminati.
I.2.2.- Con comparsa del 28.01.2020 si è poi costituita l'Associazione appellata, integralmente contestando le avverse prospettazioni e conseguentemente chiedendo di rigettare l'appello proposto e confermare in toto la sentenza di primo grado.
I.2.3.- Con provvedimento del 2.07.2020, per le ragioni ivi indicate e da intendersi qui richiamate, è stata poi rigettata la richiesta di inibitoria ed è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
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I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza di p.c. del 9.01.2025 e con provvedimento del 10.01.2025, comunicato alle parti in data 13.01.2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia in ordine ai nuovi documenti qui prodotti dall'appellante [v. infra, sub III.1.-III.3.], sia al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.4.].
III.1.- Quanto al primo profilo, e dunque ai predetti nuovi documenti solo in questa sede depositati [cfr. all. 2)-5) all'atto di appello], occorre osservare che l'art. 345, comma III,
c.p.c., nella formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile [risultando la sentenza di 1° grado pubblicata il 30.04.2019 e dunque, in quanto successiva all'11.09.2012, trovando in questa sede applicazione la disposizione come novellata dal D.L. n. 83/2012, conv. con mod. dalla L. n. 134/2012 (cfr. Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ.,
9/11/2017, n. 26522; Cass. civ., 14/03/2017, n. 6590)], “pone un divieto” “assoluto” “di produzione di documenti nuovi” (“non possono essere prodotti nuovi documenti”), “senza che assuma rilevanza” alcuna neanche l'eventuale “indispensabilità” degli stessi” [cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289; Cass. civ., 24/10/2023, n. 29506; Cass.
n. 26522/2017, cit.], risultando dunque evidentemente irrilevante il richiamo da parte dell'appellante a un siffatto (superato) presupposto [pacificamente oggi espunto, risultando dunque chiaramente inconferente e non utilmente invocabile neanche il precedente richiamato dall'appellante – Cass. civ., Sez. un., 4/05/2017, n. 10790 -, poiché riguardante la disciplina antecedente e in particolare, trattandosi di appello avverso una sentenza del 2007, la normativa “vigente prima dell'ultima novella apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012” (cfr. Cass., Sez. un., n. 10790/2017, cit., spec. par. 7 dello “Svolgimento del processo”)].
III.2.- Ferma, pertanto, l'irrilevanza di ogni valutazione di “indispensabilità” e il carattere assoluto del divieto qui in esame, è pacifico che tali nuovi documenti possano oggi essere eccezionalmente prodotti solo e soltanto se “la parti dimostri di non aver potuto … produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, e dunque solo se la parte
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provi che la produzione non tempestiva sia stata “cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” e “che presenti i caratteri dell'assolutezza” (essendo pacifico “che la norma in questione” “replic[a]”, “in relazione al particolare incombente da essa regolato”, “l'istituto della rimessione in termini”), rimanendo del tutto irrilevante la tardiva produzione non assolutamente e oggettivamente preclusa, ma meramente legata alle argomentazioni della pronuncia impugnata, a una “scelta processuale” della parte, “ancorché” correlata al
“comportamento della controparte”, ovvero “alla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta” [considerando che anche una “mera difesa” o un'“eccezione in senso lato” “può essere rilevata d'ufficio dal giudice” solo “sulla base di prove ritualmente” e tempestivamente “acquisite agli atti”, “non” potendosi evidentemente “sovrapporre” “il profilo della proponibilità dell'eccezione con quello dell'ammissibilità della produzione documentale”, atteso che “ammettere in appello l'allegazione (o la rilevazione ufficiosa) di nuove eccezioni in senso lato o di mere difese (art. 345, comma 2) non significa anche ammettere nuove prove, anche documentali, ancorché dirette a provare i fatti allegati ad oggetto di dette eccezioni o difese (art. 345, comma 3)”, non potendosi, in definitiva,
“provare per la prima volta quei fatti, rimettendo in moto una fase procedimentale che deve invece considerarsi ormai chiusa” ed essendo pacifico che anche il “potere” del giudice “di attribuire al fatto effetti che, altrimenti, solo la parte interessata potrebbe provocare” è in ogni caso possibile solo se “il fatto … sia già acquisito agli atti del processo” e dunque
“apparten[ga] legittimamente al processo”] (cfr. Cass. n. 29506/2023, cit.; Cass. civ.,
1/02/2023, n. 2963; Cass. civ., 7/07/2023, n. 19384; Cass. civ., 1/07/2022, n. 21041; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27726; Cass. civ., Sez. un., 18/12/2018, n. 32725; Cass. civ., Sez. un.,
12/02/2019, n. 4135; Cass. civ., 6/07/2018, n. 17729; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21794; Cass. civ., 16/10/2015, n. 20992; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8216; Cass. civ., 28/09/2011, n. 19836;
Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392).
III.3.- Sulla scorta di ciò, considerando l'appena ribadita irrilevanza della natura degli argomenti e delle eccezioni difensive in thesi veicolate tramite tali documenti e risultando del tutto pacifico che la parte producens non abbia affatto dimostrato la previa impossibilità di produzione [non “avendo” la parte appellante invero né provato, né “nemmeno” specificamente “argomentato” “circa la impossibilità, a ess[a] non imputabile, di produr[li]
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in precedenza” (cfr. Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289), insistendo invece solo sul presupposto della loro “essenzialità” o indispensabilità ai fini del decidere (tuttavia qui del tutto irrilevante
– v. supra, sub III.1.)], è evidente che i predetti documenti, in ossequio al “divieto assoluto” di cui all'art. 345, comma III, c.p.c. [v. ancora supra, sub III.1.], risultino del tutto inammissibili e non siano pertanto in alcun modo utilizzabili ai fini del decidere
III.4.- Quanto, poi, all'odierno thema decidendum, occorre osservare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”
(v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass.
n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n. 7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello formulato è poi da disattendere, a ciò conseguendo la conferma della sentenza di prime cure.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], occorre osservare che l'appellante ha in particolare lamentato:
(a) l'omissione di pronuncia, nella sentenza di prime cure, con riguardo alla propria eccezione di difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva;
(b) l'effettivo ricorrere, poi, del predetto difetto, considerando la sua totale estraneità al rapporto contrattuale e/o comunque il suo coinvolgimento non in proprio, ma solo come rappresentante dell'associazione culturale “Kabuki”.
V.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub V., punto (a), è evidente che nel caso di specie non possa ritenersi realizzato alcun vizio di omessa pronuncia o infra-petizione ex art. 112
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c.p.c. con riguardo al difetto di legittimazione e/o titolato lamentato dal convenuto e odierno appellante.
V.1.1.- E infatti, è del tutto pacifico che il Tribunale di prime cure, sulla scorta di quanto nitidamente emerso dalle testimonianze assunte (cfr. pagg.
6-7 della sentenza di 1° grado, nonché infra sul punto), abbia evidenziato che “l'assunto di parte convenuta circa la propria estraneità al dedotto rapporto contrattuale” era “rimasto sfornito di prova” (cfr. pag. 5, ult. cpv., della predetta pronuncia), così chiaramente pronunciandosi (in senso inequivocabilmente reiettivo) in ordine alla predetta exceptio [poiché appunta rimasta, come detto, “sfornita di prova”: cfr. pag. 5, ult. cpv., della sentenza di 1° grado] e in ogni caso esprimendosi poi nel merito della domanda di adempimento [cfr. pag. 9 della medesima sentenza], così ribadendo la pacifica riferibilità al convenuto del rapporto contrattuale oggetto di causa e dunque senz'altro emettendo, come sufficiente al fine di escludere il vizio lamentato [v., ex multis, Cass. 2830/2021; Cass. 15193/2020; Cass. 2153/2020; Cass. n.
30638/2019; Cass. 27627/2018; Cass. n. 22545/2018; C. 4956/2018; Cass. 1327/2018; Cass.
17328/2016; Cass. 9582/2016; Cass. 2197/2015; Cass. 841/2014; Cass. 10696/2007; Cass.
13649/2005; Cass. 19131/2004; Cass. 9545/2001; Cass. 3435/2001; Cass. 702/2000; Cass.
2871/1997; Cass. 2320/1995; Cass. 2581/1986; Cass. 4388/1981; Cass. 15255/2019; Cass.
15172/2009; Cass. 16788/2006; Cass. n. 264/2006; Cass. n. 4079/2005], una statuizione decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) asseritamente non delibata.
V.2.- Venendo poi ai rilievi compendiati supra, sub V., punto (b), essi involgono profili diversi e dunque da separatamente scrutinarsi.
V.2.1.- E infatti, giova osservare che l'appellante risulta aver in questa sede contestato il proprio difetto di legittimazione e/o titolarità non solo, come già dedotto in prime cure, per la riferibilità del rapporto contrattuale qui dedotto ad altro soggetto [e in particolare all'On.
, consigliere della Provincia di Reggio Calabria con delega al turismo e Persona_1
spettacolo, essendosi lui limitato a “mette[re] in contatto” quest'ultimo con l' CP_1
attrice e odierna appellata (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione di 1° grado, nonché successivi atti difensivi)], ma altresì per essere stato evocato in proprio e non già nella qualità di legale rappresentante dell'associazione [cfr. comparsa di costituzione in Controparte_4
appello del 28.01.2020].
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V.2.2.- Tale seconda prospettazione, tuttavia, è pacificamente inammissibile e non scrutinabile, considerando che:
(A) è pacifico che tale contestazione non sia stata in alcun modo avanzata nel giudizio di 1° grado, essendosi la parte appellante e già convenuta ivi pacificamente limitatasi, invero, a lamentare che il rapporto contrattuale dedotto risultasse riferibile, come detto, all'On.
[esclusivamente chiedendo di accertare la propria totale estraneità rispetto al Per_1
predetto rapporto, asseritamente mai “avviatosi”, in qualsivoglia qualità e sotto qualunque veste, con sé convenuto (cfr. pag. 2, spec. punti 4)-11), e pagg. 3-4, punto 1- delle conclusioni, della comparsa di costituzione di 1° grado – conclusioni poi pacificamente non precisate o modificate nell'ambito del 1° termine ex art. 183, VI comma, c.p.c., non risultando depositata da parte del convenuto alcuna memoria entro tale termine)];
(B) è evidente che non possa opinarsi in senso contrario e ritenere che la predetta exceptio fosse stata invece ritualmente proposta sulla base del mero passaggio a pag. 2, punto 2), della predetta comparsa di costituzione di prime cure [“il Sig. è legale Parte_1 rappresentante dell' con sede in Reggio Calabria”], non Controparte_5
avendo la parte su ciò fondato alcuna contestazione [essendo dunque mancata alcuna argomentazione difensiva a tal riguardo, nonché alcuna specifica volontà di precipuamente avvalersi del fatto dedotto (peraltro ivi non corroborato neanche da alcun sostegno documentale, essendo stati i relativi documenti prodotti solo in questa sede - v. supra, sub
III.1.-III.3.) al fine di contrastare le altrui istanze, e dunque non potendosi ritenere proposta sul punto alcuna contestazione, difesa o, a fortiori, eccezione – non bastando ai fini di quest'ultima, come noto, meramente “indicare” uno o più fatti, ma occorrendo altresì
“avvalersi” degli stessi nel proprio impianto difensivo, precisando i termini in cui le evenienze indicate in thesi ostino all'accoglimento delle altrui domande, atteso che, in difetto, non risulta affatto realizzata alcuna “attività di allegazione” e dunque, considerando che “il giudizio deve arrestarsi al rilievo della mancata allegazione” e che il fatto meramente
“menzionato” di per sé non rientra nel thema decidendum ac probandum, esso “non deve essere [neanche] preso in esame” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392)], ciò evidentemente escludendo anche la possibile invocazione in questa sede del meccanismo probatorio ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c. [essendo invero pacificamente
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“impossibil[e]”, “in difetto di una” tempestiva e specifica “allegazione dei fatti”, “fare applicazione del principio di non contestazione” (cfr. Cass. civ., 22/09/2017, n. 22055, nonché, con riguardo al principio di c.d. circolarità degli oneri di allegazione e contestazione,
Cass. civ., Sez. un., 17/06/2004, n. 11353; Cass. civ., 9/02/2012, n. 1878; Cass. Civ.,
24/10/2017, n. 25148; Cass. civ., 4/12/2019, n. 31704; Cass. civ., 28/08/2024, n. 23214] ;
(C) il predetto difetto di proposizione è poi ovviamente non superabile neanche in virtù della mera “rilevabilità ufficiosa” della quaestio sottesa, considerando che, come pacifico e anche di recente ribadito, tale rilevabilità consiste unicamente “nella possibilità che il giudice attribuisca significatività giuridica ad una circostanza” tuttavia già ritualmente e tempestivamente “acquisita al processo” e che pertanto il dato, pacifico, “che il difetto di titolarità” o legittimazione, “attiva e passiva”, integri “una mera difesa non soggetta alle decadenze processuali” non esclude però “che i fatti e/o i documenti su cui si fonda la difesa/eccezione devono aver fatto ingresso nel thema decidendum e nel thema probandum nel giudizio di primo grado” e rientrare nel “corredo delle emergenze del giudizio di prime cure” [“atteso che”, come noto e qui da ribadirsi, la rilevabilità d'ufficio non può mai consentire “l'introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse” ovvero l'apertura di “percorsi di indagine” inediti e non già oggetto del dibattito processuale di 1° grado, in quanto anche “la proposizione di una mera difesa” “incontra pur sempre il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisiti al processo” (cfr. Cass. civ., 17/06/2024, n. 16814;
Cass. civ., 1/02/2023, n. 2963; Cass. civ., 23/11/2021, n. 36353; Cass. civ., 17/11/2021, n.
34799; Cass. civ., 19/02/2020, n. 4175; Cass. civ., Sez. un., 30/12/2021, n. 41994)] – con la conseguenza che, fondandosi l'exceptio qui prospettata su un “percorso di indagine” del tutto inedito e su “fatti” e “documenti” rimasti pacificamente estranei al perimetro del thema decidendum ac probandum del giudizio di prime cure [poiché, come detto e rispettivamente,
“allegati” e “prodotti” solo in questa sede, e dunque del tutto inammissibili e inutilizzabili ai fini del decidere (v. supra)], essa risulta comunque “priva degli elementi necessari per poterla rilevare d'ufficio” (cfr. Cass. n. 4175/2020, cit.), ciò pertanto escludendo ogni sua possibile scrutinabilità anche sotto tale angolo visuale.
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V.2.3.- Venendo, poi, al profilo dell'eccezione di difetto di legittimazione e/o titolarità qui invece suscettibile di esame [poiché già coltivato in prime cure e basato, come detto, sull'asserita riferibilità del rapporto contrattuale dedotto non a sé, ma all'On. Per_1
, consigliere della Provincia di Reggio Calabria con delega al turismo e spettacolo
[...]
- v. supra, sub V.2.1., nonché supra, sub I.1.2., punto (A)], l'appellante, oltre a contestare le prove testimoniali assunte in prime cure [in particolare nell'ambito del 3° motivo di gravame, qui di seguito esaminato (v. supra, sub I.2.1., punto (3), nonché infra, sub VII.-VII.4.)], ha invocato il rilievo del provvedimento di prime cure reiettivo dell'autorizzazione alla chiamata di terzo (provvedimento del 15.11.2016, già richiamato supra, sub I.1.3., punto (a)], sostenendo che ivi si fosse già positivamente delibata tale exceptio e in particolare correttamente evidenziato che gli attori avrebbero dovuto citare il fin dall'inizio. Per_1
V.2.4.- A tal ultimo riguardo, tuttavia, occorre osservare che l'ordinanza de qua:
(A) già in astratto era ovviamente insuscettibile di recare alcuna statuizione effettivamente definitoria della predetta eccezione [trattandosi di questione preliminare idonea a definire la causa e dunque propriamente delibabile solo in fase decisoria e mediante sentenza, con la conseguenza che ogni eventuale diversa determinazione contenuta in una previa ordinanza doveva ritenersi comunque definitivamente superata dal chiaro rigetto, in sentenza, dell'exceptio prospettata (rigetto qui pacifico, trattandosi di assunto ritenuto “sfornito di prova”: v. supra, sub V.1.); e ciò in ossequio al principio per “le ordinanze” emesse in corso di causa, “comunque motivate”, “non possono mai pregiudicare la decisione della causa” e non possono “spiega[re] alcun effetto preclusivo”, essendo il giudice sempre nuovamente investito, al momento della rimessione, “di tutta la causa” e potendo pertanto “qualsiasi questione” “essere nuovamente trattata in sede di decisione e [ivi] diversamente delibata”, con diversa valutazione che ovviamente “non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma”, al contrario, fisiologica “espressione del principio di cui all'art. 177 c.p.c., comma 1”, essendo la determinazione già assunta da ritenersi in tal caso “implicitamente” e “ritualmente”
“modificata o revocata dal provvedimento decisorio” (cfr., ex multis, Cass. civ., 17/09/2021,
n. 25183; Cass. civ., 22/11/2018, n. 30161; Cass. civ., 16/12/2013, n. 28021; Cass. civ.,
10/12/2009, n. 25825; Cass. civ., 24/1/2007, n. 1596; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass. civ.,
22/12/2000, n. 16113)];
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(B) nel caso concreto, poi, non si è affatto pronunciata sulla predetta exceptio, essendosi ivi invero chiaramente valutata solo l'ammissibilità processuale dell'istanza attorea ex art. 269, comma III, c.p.c. e dunque esclusivamente la circostanza, prevista dall'art. 183, comma V, 2° periodo, c.p.c., che “l'esigenza di chiamare in causa il terzo” potesse o meno “considerarsi conseguenza delle difese di parte convenuta” [cfr. pag. 1, 4° linea, del provvedimento del
15.11.2016], senza invece compiere alcuna valutazione ulteriore e senza ovviamente pronunciarsi, in particolare, sul difetto di legittimazione/titolarità eccepito dal convenuto e odierno appellante [avendo il Tribunale evidentemente ivi svolto, come necessario, un ragionamento di carattere meramente ipotetico – sottolineando, in particolare, che “secondo la prospettazione” “del convenuto” “il terzo da chiamare” “sarebbe il reale contraente” e che pertanto, laddove la tesi del convenuto si fosse rivelata fondata, l'attore “avrebbe potuto citare sin dall'inizio” il prospettato “reale contraente” (cfr. ancora provvedimento del
15.11.2016), così evidentemente svolgendo un vaglio finalizzato solo a stabilire l'ammissibilità processuale dell'istanza attorea e non pronunciandosi, neanche implicitamente, sulla fondatezza dell'exceptio, esaminata quale semplice premessa ipotetica
(“secondo la prospettazione”, “sarebbe”, “avrebbe”) ivi meramente “supposta” e dunque né disattesa, né tuttavia, ovviamente, accolta].
V.3.- Ciò complessivamente chiarito in ordine alle doglianze prospettate [v. supra, sub V.-
V.2.4.] e ferme le considerazioni qui di seguito svolte in ordine alle risultanze emergenti, anche con riguardo a tale exceptio, dalla prova testimoniale assunta in prime cure [v. infra], occorre evidentemente ribadire il rigetto di tale 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Analogamente meritevole di reiezione risulta poi, per le ragioni qui seguito esposte, anche la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- L'appellante ha dedotto a tal riguardo, in particolare, l'ammissibilità delle proprie richieste di prova testimoniale, pur se avanzate solo con la propria 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., assumendo si trattasse di “prova contraria” e pertanto ammissibile.
VI.2.- E tuttavia, giova a tal riguardo osservare che:
(a) il termine perentorio per le richieste istruttorie senz'altro coincide, come noto, con “lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.”, che appunto “rappresenta la
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barriera preclusiva per l'indicazione dei mezzi di prova” – con la conseguenza che ogni richiesta successiva ovviamente “va ritenuta tardiva” e “inammissibil[e]” -, essendo “la memoria di cui al n. 3” invece “limitata”, a fronte del già intervenuto spirare del termine istruttorio, “alle [sole] indicazioni di prova contraria” [cfr. Cass. civ., 4/06/2024, n. 15560, nonché, nella giurisprudenza di merito ed ex multis, Trib. Padova, 2/03/2020, n. 453];
(b) la normativa quindi evidentemente prevede “una distinzione di attività, entrambe assistite da un termine perentorio” e dunque da inderogabilmente effettuarsi entro il (rispettivo) termine di riferimento, dovendo quindi tutte le richiesta di prova essere necessariamente formulate, a pena di decadenza, entro il termine n. 2) e potendosi invece utilizzare il termine n. 3) per la sola “prova contraria”, “da identificarsi nella semplice controprova rispetto alle richieste probatorie” già formulate, “correlandosi dunque alle prove” e “alle richieste probatorie” già domandate dalla controparte e dovendo dunque trattarsi non già di richieste volte a “fornire la prova” di quanto già dedotto o eccepito “in relazione al thema decidendum”, ma di mere
contro
-prove esclusivamente “volte a contrastare quelle richieste” ex adverso [cfr., ex aliis, Cass. civ., 9/11/2017, n. 26574 e Cass. civ., 17/05/2013, n. 12119];
(c) il siffatto “contrasto” può poi articolarsi, come noto, o mediante una “prova contraria diretta” (“vertente cioè sugli stessi fatti dedotti dall'istante”, indicandosi però dei nuovi
“testi”, “chiamati a rispondere in senso opposto sugli stessi fatti articolati dall'avversario”), ovvero tramite una “prova contraria indiretta” (mediante articolazione, in tal caso, di nuovi capitoli, purché esclusivamente “volti a dimostrare, in via congetturale, la insussistenza o la diversa configurazione dei fatti” oggetto delle richieste probatorie avversare e dunque soltanto “circostanze incompatibili con” tali “fatti” – e.g. si “potrà … chiedere di dimostrare
… che quella stessa persona indicata dall'avversario proprio quel giorno si trovava, pochi minuti prima dell'ora indicata, in un luogo così distante da quello indicato sempre dall'avversario onde sia possibile “indirettamente” arguire che il fatto dedotto da quest'ultimo non possa essersi verificato”) [cfr. Cass. civ., 4/02/1994, n. 1163 e Cass. civ.,
27.8.1990, n. 8840, nonché, ex multis, Trib. Bari, 14/06/2013, in Rassegna Forense 2013, 2, pagg. 549-554];
(d) la prova testimoniale articolata dall'odierno appellante e già convenuto alle pagg. 7-9, capitoli 1)-13), nella propria 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 26.06.2017
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pacificamente non rientrava in alcuna delle due categorie appena menzionate, non trattandosi ovviamente di prova contraria diretta (in difetto di introduzione di nuovi testi sui medesimi capitoli già richiesti ex adverso), né, tuttavia e come pur prospettato dalla parte (cfr. pag. 7 della 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 26.06.2017), di prova contraria indiretta
[non vertendo sulla mera insussistenza o sulla diversa configurazione dei fatti oggetto delle richieste probatorie avversarie (cfr. pagg.
1-3 della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. della parte appellata e già attrice in prime cure), risultando invece volte a fornire la prova in ordine a proprie eccezioni già ab origine formulate e in particolare all'eccezione di estraneità al rapporto (trattandosi di questione pacificamente “già” rientrante “nel thema decidendum”: cfr. Cass. n. 12119/2013, cit., nonché pag. 1, 4° cpv., dell'ordinanza depositata il
10.07.2018)], risultando dunque senz'altro tardiva e inammissibile e pertanto correttamente disattesa in 1° grado, con statuizione immune da vizio alcuno (cfr. pag. 1, 4° cpv., dell'ordinanza depositata il 10.07.2018) e qui pertanto da integralmente ribadirsi.
VII.- Venendo, da ultimo, alla 3° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)],
l'appellante ha a tal riguardo contestato le testimonianze espletate in prime cure sia in rito
[inammissibilità ex art. 2721 c.c. e incapacità ex art. 246 c.p.c.: v. infra, sub VII.1.-VII.2.], sia, in ogni caso, nel merito [per l'asserita inattendibilità dei testi: v. infra, sub VII.3.-
VII.3.4.].
VII.1.- Quanto alla contestazione fondata sull'art. 2721, comma I, c.c., essa è senz'altro da respingere.
E infatti, a prescindere dal dato, pur pacifico, per cui l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore ivi stabiliti integra un potere latamente discrezionale e di per sé insindacabile [cfr., ex aliis, Cass. civ., 9/01/2020, n. 190; Cass. civ., 22/05/2007, n. 11889;
Cass. civ., 30/05/2005, n. 11389; Cass. civ., 22/07/2004, n. 13621; Cass. civ., 5/02/1988, n.
1257; Cass. civ., 21/02/1986, n. 1050], è qui dirimente osservare che:
(a) “la violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c.”, come noto, “deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio”, essendo pacifico che
“l'inosservanza delle dette limitazioni non può essere [poi] eccepita dalla parte dopo
l'espletamento della prova” [trattandosi di “limiti” che “non sono stabiliti per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'interesse delle parti”, “la” cui eventuale “violazione” “rimane”
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pertanto integralmente “affidata al meccanismo dell'art. 157 … c.p.c.”, non potendo né essere rilevata d'ufficio (ex art. 157, comma I, c.p.c.), né venire “sollevata” dalla parte “soltanto ex post” e “a seguito dell'assunzione” senza essere “preceduta dalla preventiva eccezione” (“e ciò perché una simile condotta si scontra con il precetto dell'ultimo comma dell'art.
157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente, omettendo, in questo caso, di formulare a suo tempo l'eccezione” – con la conseguenza che “una nullità eccepita solo ex post non avrebbe senso, poiché quella nullità senza la precedente eccezione … non sussiste”, risultando la testimonianza assunta invero “ormai definitivamente purgata della nullità” e da ritenersi “ritualmente acquisita”)] e che tale “deduzione” difensiva, ove non tempestivamente eccepita, rimane poi del tutto “preclusa” in seguito e “non può essere eccepita”, in particolare, “in sede di appello” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 19/03/2025, n. 7376; Cass. civ., Sez. un., 6/04/2023, n. 9456; Cass. civ., 13/06/2022, n. 18971; Cass. civ., 5/08/2020, n. 16723;
Cass. civ., 19/02/2018, n. 3956; Cass. civ., 28/04/2006, n. 9925; Cass. civ., 21/10/1993, n.
10433];
(b) è del tutto pacifico che nel caso di specie la prospettata violazione dell'art. 2721, comma I,
c.c., non sia stata affatto fatta valere dall'odierno appellante prima dell'ammissione del mezzo istruttorio [cfr. la 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. della parte convenuta, nonché i verbali d'udienza del 22.11.2017, del 25.01.2018, del 16.05.2018 e del 27.06.2018, non recanti alcun riferimento o richiamo a una tale exceptio], ciò risultando ex se assorbente
[di per sé ostando a ogni eventuale successiva eccezione – peraltro qui pacificamente non formulata, non risultando invero sollevata alcuna contestazione in tal senso neanche subito dopo l'assunzione (cfr. verbali d'udienza del 9.10.2018 e del 20.12.2018) o in sede di p.c.
(cfr. verbale d'udienza del 3.04.2019), come pur pacificamente necessario (sia per l'eccezione ex art. 246 c.p.c. – v. infra, sub VII.2. -, sia) per il limite ex art. 2721, comma I, c.c. (cfr., oltre alle sentenze già citate, anche Cass. civ., 8/01/2002, n. 144 e Cass. civ., 10/04/1990, n. 2988)]
e tale da “precludere” ogni delibazione a tal riguardo in questa sede.
VII.2.- Quanto poi alla prospettata incapacità dei testi (art. 246 c.p.c.), anche tale doglianza è chiaramente da disattendersi, considerando che:
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(a) “l'eccezione di incapacità a testimoniare” “non p[uò] essere riproposta in sede
d'impugnazione” se in 1° grado la predetta eccezione, pur ove proposta “prima dell'ammissione del mezzo”, non risulti essere stata specificamente reiterata sia “subito dopo
l'escussione del teste”, sia, infine, “in sede di precisazione delle conclusioni”; e ciò perché la sua proposizione “in vista dell'assunzione”, come noto, “non esime” “l'interessato dal proporre l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento, nonché in sede di precisazione delle conclusioni”, trattandosi di eccezione altrimenti in alcun modo riproponibile in sede di gravame [cfr. Cass., Sez. un., n. 9456/2023, cit.];
(b) nel caso di specie non risultano rispettati tutti i – necessari - passaggi di tale rigorosa
“sequenza processuale” [cfr. ancora Cass. n. 9456/2023, cit.], essendo invero pacifico che l'eccezione de qua, pur in questo caso proposta dal convenuto prima dell'ammissione (cfr. pag. 2, 1° cpv., della 3° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 26.06.2017, nonché verbale d'udienza del 22.11.2017, con exceptio poi espressamente disattesa dal Tribunale: cfr. pag. 1, 3° cpv., 3°-8° rigo, del provvedimento del 10.07.2018), non risulta essere stata specificamente reiterata, come pur necessario, né subito dopo l'escussione dei testi
[escussione espletata in presenza del difensore della parte appellante e già convenuta in prime cure (cfr. la 1° pagina del verbale d'udienza del 9.10.2018 – “sono presenti … per il convenuto l'avv. Caterina Porcino” - e altresì l'incipit del verbale d'udienza del 20.12.2018 –
“sono presenti … l'avv. Caterina Porcino per il convenuto”) e pacificamente non seguita dalla reiterazione della predetta exceptio (cfr. ancora verbali d'udienza del 9.10.2018 e del
20.12.2018)], né, in ogni caso, in sede di precisazione delle conclusioni [giusto il rinvio agli
“atti e verbali di causa” di cui all'udienza del 3.04.2019, anch'essa celebrata in presenza dei due difensori e in particolare dell'“avv. Caterina Porcino, per parte convenuta” (“I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa”, “I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali” – cfr. pagg.
2-3 del verbale d'udienza del 3.04.2019) – con rinvio onnicomprensivo e per relationem del tutto insufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere di reiterazione in sede di p.c., dovendo tale reiterazione invece avvenire “in modo specifico” ed essendo “escluso” che “possa consistere nel richiamo generico al contenuto dei
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precedenti atti difensivi”, considerando che, a fronte di tale “richiamo generico dei precedenti atti difensivi”, è pacifico che tali richieste “non possono essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 9456/2023, cit., nonché, ex multis, Cass. civ.,
12/12/2023, n. 34639; Cass. civ., 25/01/2022, n. 2129; Cass. civ., 10/11/2021, n. 33103; Cass. civ., 20/11/2020, n. 26523; Cass. civ., 31/05/2019, n. 15029; Cass. civ., 7/03/2019, n.
6590; Cass. civ., 27/02/2019, n. 5741; Cass. civ., 28/09/2017, n. 22709; Cass. civ., 3/08/2017,
n. 19352; Cass. civ., 10/08/2016, n. 16886; Cass. civ., 4/08/2016, n. 16290; Cass. civ.,
7/06/2012, n. 10748; Cass. civ., 27/04/2011, n. 9410; Cass. civ., 14/10/2008, n. 25157)], ciò evidentemente precludendone qualsivoglia delibazione in questa sede;
(c) non possono poi chiaramente qui scrutinarsi e dunque valere in senso contrario a quanto precede le contestazioni della parte appellante in ordine alla dedotta mancata verbalizzazione delle proprie deduzioni e, in specie, della reiterazione della propria exceptio (cfr. spec. pag.
21, 4° cpv., dell'atto d'appello, nonché pag. 15, 1° cpv., della comparsa conclusionale dell'appellante del 7.03.2025 e pagg.
6-7 della memoria di replica dell'appellante del
31.03.2025), trattandosi di dedotti vizi, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, qui in alcun modo valutabili – essendo invero pacifico che “la parte non può dolersi in sede di impugnazione” di alcuna asserita “mancata verbalizzazione” delle “dichiarazioni e richieste” svolte in udienza dalle “persone [ivi] intervenute”, trattandosi di contestazioni esclusivamente proponibili mediante impugnativa, qui tuttavia pacificamente non esperita, ex artt. 221 c.p.c. [risultando “assolutamente pacifico” e ripetutamente ribadito dalla
“giurisprudenza più che consolidato” che il “verbale d'udienza costituisce atto pubblico che”, pertanto ed ex art. 2700 c.c., “fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma, quale pubblico ufficiale, e delle dichiarazioni rese dalle persone che risultano intervenute”, risultando pertanto pacificamente “irrilevante”, “ove sia mancata la proposizione della querela di falso”, “che la parte deduca, nei propri scritti difensivi”, la sussistenza di “indicazioni” e “richieste” “non risultanti dal processo verbale” - trattandosi di omissione in tal caso in alcun modo lamentabile e che “non può essere” nemmeno “provata”, neanche “per testimoni” -, avendo la parte “l'onere di proporre querela di falso per vincere
l'efficacia probatoria del verbale di udienza”, essendo quest'ultimo pertanto “impugnabile solo con la querela di falso”, impugnativa che “risulta indispensabile per sostenere la non
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veridicità dei fatti in esso attestati” e coperti, in difetto, da “fede privilegiata” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 18/04/2011, n. 8874; Cass. civ., 8/09/2006, n. 19299; Cass. civ., 6/08/2002, n.
11778; Cass. civ., 9/03/1996, n. 1884; Cass. civ., 7/02/1987, n. 1310; Cass. civ., 9/03/1984, n.
1639; Cass. civ., 7/04/1981, n. 1971)].
VII.3.- Venendo, infine, al profilo dell'attendibilità dei testi esaminati (astrattamente scrutinabile a prescindere dall'art. 246 c.p.c., trattandosi di “piani diversi”: cfr., ex aliis,
Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239; Cass. civ., 18/04/2016, n. 7623; Cass. civ., 30/03/2010, n.
7763; Cass. civ., 16/05/2006, n. 1137), anche tale contestazione è meritevole di reiezione.
VII.3.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che la “valutazione sulla credibilità o meno del testimone”, così come “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”, “compete al giudice del merito”, rientrando nel pieno apprezzamento, latamente discrezionale, a lui strettamente “riservat[o]” (essendo il giudice senz'altro “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” – all'uopo valutando, nella loro globalità, gli “elementi probatori acquisiti” al fine di “apprezzar[n]e discrezionalmente” il grado di complessiva convergenza, decisività e
“concludenza”, “senza” invece compiere una valutazione atomistica e frazionata e “senza essere tenuto a discutere”, in particolare, “ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata”) e di per sé incensurabile (trattandosi invero di potere valutativo che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”) [cfr., fra le tante, Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ.,
1/03/2021, n. 5560; Cass. n. 21239/2019, cit.; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ.,
4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. n. 7623/2016, cit.; Cass. civ.,
10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630;
Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
VII.3.2.- Ciò rammentato, è evidente che la valutazione discrezionale effettuata dal Tribunale di prime cure nel caso di specie non risulti inficiata da alcuno specifico vizio, né risulti meritevole di rimeditazione alcuna.
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E infatti, non v'è dubbio che le complessive testimonianze assunte deponessero, univocamente e inequivocabilmente, proprio per l'effettiva sussistenza e riferibilità al convenuto evocato in giudizio del rapporto contrattuale oggetto di causa - avendo tutti i testi invero chiaramente sottolineato, puntualmente e a più riprese, il ruolo del convenuto Per_2
”, evidenziando la sua qualità non già di mero “intermediario” o di soggetto
[...] intervenuto solo a “titolo di cortesia”, bensì di vero e proprio contraente [atteso che proprio e solo il convenuto, “il sig. ”, “manifestava la volontà di promuovere lo spettacolo, Pt_1
dicendo che lo avrebbe inserito in una brochure da presentare agli enti ed ai comitati feste per le feste di paese … che approvava lo spettacolo e lo avrebbe promosso”, “il sig. Pt_1
… si era impegnato a mettere lo spettacolo in “calendario” per farci fare delle serate” (cfr. test. Spanò - spec. pag. 2 del verbale del 9.10.2018 – e test. Papasidero – spec. pag. 8 del medesimo verbale) e che sempre il predetto convenuto, “sig. ”, contattato “per Pt_1 chiedere se avesse trovato delle serate per l'effettuazione dello spettacolo”, si occupava poi di queste ultime (“il sig. indicò che il 1° agosto 2014 poteva essere realizzato in Pt_1
Rizziconi lo spettacolo”, “fu il sig. ad organizzare le serate per l'esibizione, fissando Pt_1
i luoghi e le date”, “era il sig. che direttamente comunicava all'avv. GN il luogo e Pt_1 le date per gli spettacoli da effettuare”, “le telefonate avvenivano tra l'avv. GN ed il sig.
… per raggiungere un accordo sulle date degli spettacoli”, “il sig. Pt_1 Pt_1 chiedeva di volta in volta la disponibilità del gruppo … per effettuare lo spettacolo
[...] in giornate che egli indicava” e altresì “indicando il Comune dove doveva essere effettuato”: cfr. test. Spanò - spec. pagg. 3 e 5 del verbale del 9.10.2018 – e test. Papasidero – spec. pag. 8 del medesimo verbale -, nonché test. – spec. verbale del 20.12.2018 e in Tes_3 particolare, attesa la numerazione continuativa al precedente verbale, pag. “11”), stabilendo quindi il relativo corrispettivo (“il sig. … fissò, per ogni serata di effettuazione Pt_1 dello spettacolo, un compenso”, “durante le telefonate” “tra l'avv. GN ed il sig. ” Pt_1
“si parlava di un importo pattuito per ciascuno spettacolo”, “durante le telefonate tra il sig.
e l'avv. GN si è parlato anche del compenso”: cfr. test. Spanò - spec. pag. 3 del Pt_1
verbale del 9.10.2018 – e test. Papasidero – spec. pag. 9 del medesimo verbale -, nonché test.
– spec. verbale del 20.12.2018 e in particolare, attesa la numerazione Tes_3 continuativa al precedente verbale, pag. “11”) e altresì impegnandosi, direttamente e
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“personalmente”, alla sua erogazione (“il sig. aveva assunto l'impegno di Pt_1 corrispondere il compenso”, “il sig. disse che avrebbe provveduto personalmente a Pt_1 corrispondere l'importo pattuito”, “il sig. disse che avrebbe pagato con propri Pt_1 assegni”, “lo rassicurò dicendo che avrebbe pagato lui con propri assegni” e dunque
“mediante degli assegni emessi dal sig. ”, “il sig. disse che avrebbe egli Pt_1 Pt_1 stesso emesso un assegno”: cfr. test. Spanò - spec. pag. 4 e 5 del verbale del 9.10.2018 – e test. Papasidero – spec. pagg.
8-9 del medesimo verbale -, nonché test. – spec. Tes_3
verbale del 20.12.2018 e in particolare, attesa la numerazione continuativa al precedente verbale, pag. “11”)].
VII.3.3.- Né può ritenersi che tali plurime e dettagliate deposizioni risultino in alcun modo inattendibili, essendo evidente che non ricorra alcun elemento in tal senso:
(1) né sul piano obiettivo, risultando le testimonianze acquisite tutte chiare e specifiche, reciprocamente convergenti [anche in ordine, e.g., agli spettacoli effettuati e al compenso pattuito – tendenzialmente di € 1.800,00, salvo che per la 1° data (Comune di Rizziconi,
1.08.2014), ove era “ridotto” “ad € 1.700,00” (cfr. test. Spanò, spec. pag. 4 del verbale del
9.10.2018, e test. spec. verbale del 20.12.2018 e in particolare, attesa la Tes_3 numerazione continuativa al precedente verbale, pag. “11”), e per l'ultima (Comune
[...]
9.08.2015), ove veniva parimenti “ridotto ad € 1.000,00” (cfr. CP_6 Persona_3
test. Papasidero, spec. pag. 8 del verbale del 9.10.2018)] e altresì connotate da un'evidente coerenza interna – coerenza pacificamente non sovvertita, a fronte di esposizioni pienamente logico-consequenziali e non afflitte da incertezze, aporie o contraddizioni di sorta, dalle contestazioni dall'appellante, invero del tutto generiche e congetturali
[fondandosi, e.g., sull'ipotizzata “singolarità” dell'utilizzo del vivavoce delle sue telefonate con il GN (modalità tuttavia né anomala, né ingiustificata, considerando non solo “la confidenza” e le esigenze di “trasparenza” con i membri del gruppo, ma anche e soprattutto che “le serate per l'esibizione del gruppo venivano” “fissate” appunto nel corso di tali chiamate - trattandosi di “telefonate” “effettuate proprio per raggiungere un accordo sulle date degli spettacoli” e in cui “il sig. ” dava pertanto “notizie” sulle “serate Parte_1 per l'effettuazione dello spettacolo” e “chiedeva” “la disponibilità del gruppo” nelle
“giornate che egli indicava” - e che pertanto “i componenti del gruppo” ovviamente
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dovevano essere “presenti” per averne contezza e dunque “poter dare la” propria
“disponibilità”: cfr. test. Spanò, spec. pagg.
3-4 del verbale del 9.10.2018, e test. Papasidero, spec. pag. 8 del medesimo verbale, nonché test. spec. verbale del 20.12.2018 e Tes_3 in particolare, attesa la numerazione continuativa al precedente verbale, pag. “11”) ovvero sulla prospettata implausibilità del riconoscimento del nell'ambito di tali Pt_1 telefonate (non risultando affatto “incredibile” o inverosimile, invero, che i testi abbiano avuto modo di vedere sulla rubrica del GN il cognome dell'interlocutore – risultando ciò del tutto coerente e compatibile con il carattere in vivavoce delle diverse chiamate e con la fisiologica possibilità di verificare, in tali frangenti, che “nella rubrica telefonica” “il numero telefonico” dell'interlocutore, al quale del resto “l'avv. GN si riferiva” e “si rivolgeva”
“chiamandolo sig. ”, era proprio quello “sotto il nome ”: cfr. test. Spanò, Pt_1 Pt_1
spec. pagg.
6-7 del verbale del 9.10.2018, e test. Papasidero, spec. pag. 9 del medesimo verbale, nonché test. spec. verbale del 20.12.2018 e in particolare, attesa la Tes_3 numerazione continuativa al precedente verbale, pag. “12” – e che abbiano potuto riscontarne la voce per averlo altresì conosciuto di persona – riscontro evidentemente possibile a prescindere dal numero degli incontri de visu, essendo invero sufficiente verificarsi che si trattava, come riferito dai testi, della “stessa voce” e di “voce” “uguale”: cfr. test.
spec. verbale del 20.12.2018 e in particolare, attesa la numerazione continuativa Tes_3 al precedente verbale, pag. “12”, nonché, a fronte peraltro di almeno 2 incontri di persona,
l'uno nello studio del “nel mese di marzo 2014” e l'altro subito dopo lo Pt_1
“spettacolo di Rizziconi” a cui “assistette” il , esprimendo poi agli artisti “un Pt_1 parere positivo”, test. Spanò, spec. pagg. 2, 3-4 e 7 del verbale del 9.10.2018];
(2) né su quello subiettivo, trattandosi di soggetti estranei al rapporto contrattuale
[pacificamente intercorso non già con i singoli musicisti, ma solo con l attrice, CP_1
di cui essi non erano né legali rappresentanti, né anche solo membri - “ho partecipato agli spettacoli in qualità di musicista”, “mi occupavo di suonare alle tastiere”, “non sono un membro dell' ” (cfr. test. Spanò, spec. pagg.
1-2 e 6 del Controparte_1 verbale del 9.10.2018), “sono cantante all'interno del gruppo musicale” (cfr. test. Papasidero, spec. pag. 7 del medesimo verbale), “mio padre è il bassista”, “io … mi occupavo di avviare le proiezioni che vengono effettuate durante gli spettacoli” (cfr. test. spec. Tes_3
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verbale del 20.12.2018 e in particolare, attesa la numerazione continuativa al precedente verbale, pag. “10”] ed evidentemente insuscettibili di ritenersi inattendibili solo perché ingaggiati per gli spettacoli di volta in volta da realizzarsi [a fronte dei quali non era peraltro previsto alcuno specifico corrispettivo, ma, al più, un mero rimborso spese (“sono uno studente, la partecipazione al gruppo … è solo legato a motivi di passione per la musica. Fin dall'inizio l' … mi disse che non avrei ricevuto alcun compenso. Controparte_1
Mettendo io a disposizione la mia autovettura mi fu detto che mi sarebbe stata rimborsata la spesa per il carburante”, “sarebbe stato dato un rimborso spese per la benzina e un compenso per pagare la cena ai musicisti”: cfr. test. Spanò, spec. pag. 6 del verbale del
9.10.2018, e test. spec. verbale del 20.12.2018 e in particolare, attesa la Tes_3 numerazione continuativa al precedente verbale, pag. “12”) e considerando in ogni caso che
“l'attendibilità del teste” “non può [mai] essere esclusa aprioristicamente”, persino nei casi di “vincoli” “di parentela”, “coniugali” o di rapporto di lavoro subordinato - atteso che persino “i dipendenti di una delle parti in causa” (e dunque a fortiori i semplici musicisti ingaggiati per alcune serate) pacificamente “non sono”, “solo per tale loro qualità”,
“incapaci a testimoniare” o “scarsamente attendibili” (cfr. Cass. civ., 8/11/2023, n. 31158 e
Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197), occorrendo in ogni caso “valutare la sostanza dell[e] … deposizion[i]” (cfr. Cass. n. 31158/2023, cit.), qui del tutto specifiche, coerenti e convergenti e non afflitte, come detto, da vizi di sorta (v. supra, sub (1))].
VII.3.4.- In virtù di ciò, e dunque di contestazioni senz'altro inidonee a inficiare il (pieno e pacifico) valore probatorio delle testimonianze assunte, è pertanto evidente che siano da disattendere anche le censure in punto di asserita “inattendibilità” dei testi escussi – le cui deposizioni, oltre a chiaramente superare l'eccepito difetto di legittimazione e/o titolarità del convenuto e odierno appellante nei termini qui scrutinabili, pacificamente emergendo dalle stesse la qualità di vero e proprio contraente del [v. supra, sub V.2.-V.2.4., nonché Pt_1
v. supra, sub V.2.3.], risultavano poi senz'altro ex se idonee a fondare la decisione del
Tribunale (come pur contestato a pag. 23 dell'atto di appello, nonché alle pagg. 17-18 della conclusionale del 7.03.2025 e a pag. 8 della memoria di replica del 31.03.2025), atteso che, trattandosi di contratto ex art. 2230 c.c., esso era pacificamente dimostrabile “con ogni mezzo istruttorio” [cfr., ex multis, Cass. civ., 24/01/2017, n. 1792; Cass. civ., 10/02/2006, n. 3016;
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Cass. civ., 4/02/2000, n. 1244; Cass. civ., 1/03/1995, n. 2345], e dunque ovviamente anche per il tramite delle (plurime, dettagliate e convergenti) deposizioni testimoniali qui assunte.
VII.4.- Non potendosi dunque globalmente accogliere le contestazioni, di rito e di merito, avanzate dalla parte appellante con riguardo alle testimonianze assunte in prime cure [v. supra, sub VII.-VII.3.4.], occorre evidentemente ribadire il rigetto anche di tale 3° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Alla luce di quanto precede, essendo le ragioni di doglianza complessivamente avanzate dall'appellante da globalmente disattendere [v. supra, sub V.-VII.4.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell sentenza impugnata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, da liquidarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623;
Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)] e alla quale pacificamente provvedersi pur se la parte appellata sta in giudizio mediante uno dei suoi l.r.p.t. [considerando che l'esercizio della facoltà ex art. 86 c.p.c., in capo alla parte o, come nel caso, alla “persona che la rappresenta”, pacificamente “non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe [o ai parametri] professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa”
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 8/11/2023, n. 31141; Cass. civ., 18/02/2019, n. 4698; Cass. civ.,
30/01/2008, n. 2193)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto)
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5.200,01 a 26.000,00 [considerando il valore della domanda, rimasto inalterato anche nel 2° grado di giudizio (€ 9.900,00)];
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(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857), apparendo tuttavia congruo, considerando le questioni ivi trattate, la natura documentale della vertenza e il difetto in questa sede di attività strictu sensu istruttoria, contenere la liquidazione di quest'ultima ai valori minimi dello scaglione di riferimento];
(D) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018,
n. 12093)];
(E) alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. del difensore della parte appellata [senz'altro ammissibile, a prescindere dal tempus della richiesta (qui formulata nel corso del giudizio – cfr. note scritte del 13.05.2024, nonché successivi scritti difensivi – e di per sé non soggetta a specifici limiti preclusivi, anche considerando che “non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastarla”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070; Cass. civ., 12/01/2006, n. 412; Cass. civ.,
25/02/2002, n. 2736; Cass. civ., 17/02/1994, n. 1526) e dal già evidenziato esercizio della facoltà ex art. 86 c.p.c. (non incidente, come detto, sulla natura professionale dell'attività difensiva e sulla conseguente spettanza dei relativi compensi – cfr. Cass. n. 31141/2023, cit.;
Cass. n. 4698/2019, cit.; Cass. n. 2193/2008, cit. – in favore di soggetto, peraltro, autonomo e distinto dalla parte rappresentata – risultando l' un “distinto centro di interessi, CP_1 dotato di propria sostanziale autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale”, in quanto “autonom[o] centr[o] di imputazione di situazioni giuridiche soggettive” (cfr. Cass. civ., 8/05/2003, n. 6985 e Cass. civ., 11/03/1998, n. 2676)], a cui poi procedersi sulla base della mera dichiarazione del difensore [di per sé pacificamene “sufficiente”, non sussistendo a tal riguardo, come noto, “alcun margine di sindacato” - non integrando del resto tale distrazione “una statuizione della sentenza in senso stretto”, non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”, bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal
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soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202;
Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
IX.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012) e alla luce della declaratoria qui da assumersi (reiezione dell'impugnazione), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un.,
20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 857/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 522/19 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata il 3.04.2019 ed emessa all'esito del proc. n. 2196/16 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore dell'Associazione appellata, spese liquidate in € 4.888,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge, e da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 22 aprile 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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