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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/06/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2827/2021
Tribunale di Bari
-Terza Sezione Civile-
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott. Sergio CASSANO Presidente rel.
Dott. Cristina FASANO Giudice
Dott. Nicola A. D'AMORE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2827-1 del Ruolo Generale anno 2021 avente ad oggetto: Querela di falso incidentale
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Oliva, come da mandato Parte_1
in atti;
- A T T R I C E-
E
in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale e suo legale CP_1
rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Barbara Francesca Di Cecco della Avvocatura Regionale, come da procura apposta in calce al memoria di costituzione e risposta nel giudizio incidentale di querela di falso;
-C O N V E N U T O-
N O N C H È
Il P.M. presso il Tribunale di Bari.
- I N T E R V E N U T O -
Conclusioni come da verbale di udienza del 27.6.2025.
pagina 1 di 10 Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2021 la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione AOO_149/2259 dell'1 febbraio 2021 – rif.
47/A/17, notificata il 17 febbraio 2021, con cui la Sezione Contenzioso Amministrativo della le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 926,33 oltre spese CP_1
di notifica (doc.n. 1 fasc. Pallotta)
L'ingiunzione traeva origine dalla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2, e art. 12 comma 1° lett. a) della Legge Regionale Puglia n. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” poiché l'opponente, in qualità
di proprietaria di terreno incolto in evidente stato di abbandono, censito in NCT al Fg. 62
p.lla 82 del Comune di Altamura, non ottemperava all'obbligo di realizzare idonea fascia protettiva o precesa di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del terreno, priva di residui di vegetazione, da realizzarsi entro il 31 maggio di ogni anno. La
violazione era stata accertata e verbalizzata dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione Murgia Alta di Altamura con P.V. n. 04/2017 del 6 giugno 2017,
notificato il 20 giugno 2017.
Tra i motivi di opposizione la sig.ra adduceva l'inesistenza/nullità della notifica del Pt_1
verbale perché la violazione di legge non era stata contestata immediatamente né i relativi estremi erano mai stati validamente notificati nel termine di 90 giorni dall'accertamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 luglio 2021 si costituiva in giudizio la a mezzo del funzionario delegato, eccependo l'infondatezza CP_1
dell'opposizione e chiedendo, altresì, l'ammissione alla prova testi nella persona del V.
ER . Persona_1
In particolare, al punto 1 della predetta comparsa, veniva contestata l'eccepita nullità della notifica atteso che il processo verbale del 6 giugno 2017 era stato regolarmente notificato dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Murgia Alta di Altamura in data 20 giugno 2017 ai sensi dell' art. 139, co. 2, c.p.c. presso l'abitazione della sig.ra sita in Altamura alla via Catalani 20 nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 della Pt_1
pagina 2 di 10 L. 689/81, consegnandone copia nelle mani del sig. dichiaratosi figlio Controparte_3
convivente del trasgressore giusta relata di notifica.
All'udienza del 9 giugno 2023 veniva assunta la prova testimoniale del V. ER
, agente verbalizzante e notificatore. Alla stessa udienza, l'avv. Giuseppe Persona_1
Oliva presentava e depositava due distinti atti, sottoscritti rispettivamente da Parte_1
e da contenenti querela di falso della relata di notifica del
[...] Controparte_3
verbale.
In particolare secondo i due querelanti la notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo sarebbe avvenuta presso la residenza del sig. in Altamura alla via _3
Udine n. 20 e non già presso la residenza del trasgressore, sig.ra , sita nel medesimo Pt_1
comune alla via Catalani n. 20; inoltre la suddetta relata di notifica conterrebbe una falsità
giacché il sig. non avrebbe mai dichiarato di essere figlio convivente della sig.ra _3
. Più in particolare il -che nel processo di opposizione non aveva assunto Pt_1 _3
la veste di parte processuale- dichiarava di proporre atto di querela incidentale per non avere dichiarato, all'atto della notifica, di essere figlio convivente della sig.ra
[...]
e sostenendo che la notifica sarebbe stata eseguita, invece, presso la sua Parte_1
residenza anagrafica.
All'udienza del 16 febbraio 2024 alla presenza delle parti e del PM veniva depositato in originale il documento impugnato di falso e, all'esito, il Giudice, preso atto della dichiarazione della opposta di volersi avvalere del documento, sospendeva CP_1
il procedimento di opposizione n. 2827/2021 rg e riservava la decisione.
Con successiva ordinanza del 2 aprile 2024 il Giudice rimetteva gli atti al Presidente di sezione ai fini della trattazione collegiale in merito alle proposte querele incidentali di falso e il Presidente, con decreto dell'8 aprile 2024, disponeva che il GI facesse precisare innanzi a sé le conclusioni con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Precisate le conclusioni innanzi al GI all'udienza del 11 ottobre 2024 e depositate le memorie conclusionali, il Tribunale in composizione collegiale con ordinanza dell'11
marzo 2025, avendo rilevato che il procedimento di opposizione è retto dal rito del lavoro e pagina 3 di 10 che in esso l'amministrazione si stava difendendo -così come consentito v. art. 6, commi 1
e 9, d.lgs. n. 150 del 2011- a mezzo di un proprio funzionario, ed ancora che la querela di falso proposta incidentalmente nel detto procedimento, secondo la Corte di Cassazione (v.
Cass. n. 39 del 1995; n. 23482 del 2010), deve essere trattata anch'essa col rito speciale del lavoro, invitava la a costituirsi a mezzo di proprio difensore e disponeva ai sensi CP_1
dell'art. 426 cpc la conversione del rito per trattare la querela di falso incidentale;
fissava infine, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., l'udienza di discussione con assegnazione di termine per le note integrative.
Si costituiva, quindi, in giudizio la munita di proprio difensore, chiedendo CP_1
l'integrale rigetto delle querele proposte incidentalmente dai sigg.ri e Pt_1 _3
poiché non corrispondente al vero la circostanza, asserita dai querelanti, secondo cui la notifica del verbale di contestazione sarebbe stata eseguita in via Udine n. 20, Altamura,
presso la residenza anagrafica del sig. e non già presso la residenza della sig.ra _3
, sita sempre in Altamura alla via Catalani n. 20. Osservava la che, da Pt_1 CP_1
quanto già emerso nel corso dell'istruttoria, non v'era motivo di dubitare che la notifica del verbale fosse avvenuta presso la residenza della sig.ra e ivi consegnata nelle mani Pt_1
del figlio, sig. Secondo l'ente pubblico non deve ingannare il fatto che nella _3
relata di notifica sia riportato l'indirizzo di residenza del sig. trattandosi, a ben _3
vedere, della mera trascrizione delle generalità del soggetto preposto a ricevere la notifica,
id est il sig. raccolte dall'Agente notificatore. Ragionare diversamente, secondo _3
la renderebbe inspiegabile il motivo per cui gli Agenti avrebbero notificato il CP_1
verbale presso un indirizzo diverso da quello dagli stessi indicato nel verbale di contestazione che si accingevano a notificare.
Si costituiva formalmente anche la sig.ra a mezzo del proprio difensore il quale, Pt_1
con memoria difensiva integrativa depositata il 22 aprile 2025, chiedeva che fosse
“accertata e dichiarata la falsità contenuta nella relata di notifica del 20/06/2017 in ragione del Certificato storico di Stato di Famiglia che “sconfessa” quanto in essa verbalizzato dall'Agente notificatore. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in
pagina 4 di 10 cui il predetto documento (Doc. 5 fascicolo di parte ricorrente, allegata alla querela di falso del SI. non dovesse risultare sufficiente per l'invocata Controparte_3
declaratoria, si chiede al Tribunale di BARI, in composizione collegiale, di ordinare alla competente Procura della Repubblica un'adeguata istruttoria, sentendo la SI.ra
(residente in [...]), il SI. Parte_1
e la SI.ra (entrambi residenti in [...]
alla via Udine n. 20)”.
All'esito la causa, sulla base della documentazione versata in atti, è stata decisa alla odierna udienza di discussione ex art. 429 cpc con lettura in aula e immediato deposito telematico della sentenza.
******
La presente querela di falso, siccome introdotta prima del 28.02.2023, viene decisa collegialmente ai sensi del primo comma dell'art. 226 cpc, qui applicabile nel testo antecedente la riforma di cui al d.l.vo n. 149 del 2022, art. 3, co. 16 lett. b) n. 1 (cd riforma
Cartabia).
In rito preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della richiesta istruttoria, formulata dalla parte querelante, “di ordinare alla competente Procura della Repubblica un'adeguata istruttoria, sentendo la SI.ra (residente in [...]
Altamura, alla via Catalani n. 20), il SI. e la SI.ra Controparte_3 Parte_2
(entrambi residenti in [...])” perché l'assunzione
[...]
delle prove, secondo il sistema processuale civile italiano, deve avvenire nel processo innanzi al giudice istruttore appartenente all'organo giudiziario che deve poi decidere la causa (cfr. art. 188 cpc) e non può quindi essere delegata ad altra Autorità Giudiziaria e, in ogni caso, non certo a quella inquirente. Comunque, anche a voler qualificare tale istanza istruttoria come richiesta di ammissione dell'ascolto come testimoni in questo giudizio della sig.ra del sig. e di sua moglie sig.ra Parte_1 Controparte_3
deve rilevarsi che la non può rendere testimonianza Parte_2 Pt_1
essendo parte del processo (cfr. art. 246 cpc) e che, per quanto riguarda gli altri due pagina 5 di 10 testimoni, la richiesta di loro ascolto non è stata accompagnata, così come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 244 cpc, dalla indicazione dei fatti, formulati in articoli separati,
su cui ciascuno doveva essere interrogato.
Appare, inoltre, opportuno chiarire che la “dichiarazione contenente querela di falso” a firma di depositata dal difensore avv. all'udienza del 9.6.2023 Controparte_3 Per_2
nel corso del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, non può essere esaminata in quanto la querela incidentale, quale è quella di cui tratta il presente procedimento, poteva essere proposta solo dalle parti del processo di opposizione nel cui corso è stata presentata e quindi dalla sola (oltre che, eventualmente, dalla Pt_1
ma non certo da altro soggetto estraneo a quel procedimento, seppure le sue CP_1
dichiarazioni siano state riportate dal Pubblico Ufficiale nell'atto in questo giudizio impugnato, sotto tale profilo, di falsità.
Peraltro la stessa parte querelante, nel costituirsi formalmente nel giudizio di falso con la memoria difensiva depositata il 22.4.2025 all'esito dell'ordinanza Collegiale di mutamento del rito, lo ha fatto solo a nome della originaria ricorrente, , così di Parte_1
fatto riconoscendo la irrilevanza processuale della querela proposta in corso di causa -
contestualmente ma con atto separato- da . Controparte_3
Passando ora all'esame del merito, giova premettere che nel caso in esame viene in rilievo la notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 4 del 6 giugno 2017
levato dal Corpo Forestale di Altamura a carico di , indicata nel Parte_1
medesimo verbale essere ivi residente a[...].
Nella relata di notifica del 20 giugno 2017 il Pubblico Ufficiale redattore, Vice ER
dei Carabinieri Forestali di Altamura, ha dato atto di aver “notificato il Persona_1
presente verbale a consegnandone copia nelle mani di Parte_1 _3
n. il 9.6.1973 a Altamura ed ivi residente in [...] qualificatosi come figlio
[...]
convivente”.
Sostiene che il documento è falso sotto un duplice profilo: 1) in Parte_1
quanto la notifica del verbale sarebbe stata eseguita in realtà in via Udine 20, residenza dei pagina 6 di 10 coniugi e non presso la residenza della SI.ra sita in via Controparte_4 Pt_1
Catalani 20; 2) alla data della notifica del 20 giugno 2017 il SI. non conviveva _3
con la di lui madre, come da certificato storico di Stato di Famiglia prodotto (doc. 5
fascicolo parte ricorrente), ragione per cui non è possibile che avesse dichiarato al Pubblico
Ufficiale verbalizzante di essere con costei convivente, come invece riportato nel documento.
Quanto al primo aspetto rileva il Collegio che in effetti da una corretta lettura della relata,
da effettuarsi non isolatamente ma in modo congiunto all'atto cui accede, ossia al verbale di illecito amministrativo, emerge che la notifica risulta essere stata eseguita nel luogo di residenza della indicato nel verbale (per due volte) e quindi in via Catalani 20: in Pt_1
tal senso depone, oltre al tenore letterale dell'atto, il fatto che non vi sia traccia nella relata del fatto che l'Agente notificatore abbia prima ricercato la infruttuosamente nella Pt_1
sua residenza di via Catalani per poi decidere di notificare il verbale presso un indirizzo diverso, ossia quello del figlio in via Udine. Peraltro, come giustamente osservato sia dalla medesima querelante (v. memoria conclusionale dep. l'8.12.2024) sia dalla (v. CP_1
memoria di costituzione nel giudizio di falso), non si comprenderebbe altrimenti il motivo per cui una notifica destinata alla SI.ra anziana ma capace di Pt_1 Parte_1
intendere e volere ed autosufficiente, dovesse essere eseguita presso la residenza di uno dei suoi figli e non presso la residenza della destinataria stessa in Altamura alla via Catalani
20.
Chiarito ciò, alcuna prova è stata data dalla querelante incidentale che la notifica del verbale di contestazione sia stata, invece ed in realtà, eseguita in via Udine n. 20, Altamura,
presso la residenza anagrafica del sig. e non già presso la residenza della sig.ra _3
, sita in Altamura alla via Catalani n. 20. In particolare la mera circostanza che il Pt_1
risultasse, all'epoca, essere iscritto all'anagrafe di Altamura come residente in [...]
Udine non può escludere in modo assoluto, di per sé sola, il fatto che al momento dell'accesso del militare notificatore egli si potesse trovare, e quindi essere rinvenuto, presso l'abitazione della madre.
pagina 7 di 10 Passando ad esaminare il secondo profilo della querela, quello secondo cui il _3
non era convivente con la madre in via Catalani 20 ragione per cui non è possibile
[...]
che abbia dichiarato all'agente notificatore di essere convivente con la come invece Pt_1
riportato nel documento impugnato, anche questo appare infondato.
L'atto pubblico in questione attesta che il verbale fu consegnato nelle mani del figlio della
, sig. e che questi, nel fornire le proprie generalità (e pur indicando di Pt_1 _3
risiedere in via Udine 20), si qualificava “figlio convivente” con la madre ovverosia di vivere con la genitrice in via Catalani.
Orbene è del tutto pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che “La relata di
notifica costituisce un atto pubblico, sicchè le attestazioni di essa, inerenti sia alle attività
che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute
(nei limiti ovviamente del loro contenuto estrinseco, a prescindere cioè dalla veridicità dei
fatti dichiarati), sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 cod. civ..
Naturalmente, a fronte di tale valore probatorio della relata, può essere invece sempre
contestata la veridicità del contenuto sostanziale delle dichiarazioni ricevute dal pubblico
ufficiale notificante) (così per tutte Cass. 29 marzo 2016, n. 6046, in motivazione).
Altrettanto pacifico in giurisprudenza è il fatto che la notificazione eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare (esattamente come avvenuto nel caso di specie) a meno che non venga data la prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (v.
ad es. Cass. 29 novembre 2017 n. 28591), ma tanto non è qui avvenuto.
Nel caso di specie il verbale impugnato si limita ad attestare che l'agente notificatore,
recatosi presso la residenza della in Altamura alla via Catalani 20 per consegnare Pt_1
l'atto da notificare alla sig.ra medesima, vi rinvenne il figlio il Pt_1 Controparte_3
quale in tale occasione, pur indicando la propria residenza anagrafica in altra strada (via pagina 8 di 10 Udine 20), dichiarava al Pubblico Ufficiale di essere figlio convivente della madre, così qualificandosi come soggetto idoneo a ricevere l'atto in vece del destinatario.
Pertanto anche qui, nei detti termini correttamente ricostruito contenuto dell'atto pubblico impugnato, non può che rilevarsi come la mera circostanza che il risultasse, _3
all'epoca, essere iscritto anagraficamente al Comune di Altamura come residente in via
Udine non escluda in modo assoluto, di per sé sola, il fatto storico riportato nella relata che al momento dell'accesso egli fosse presente in casa della madre e che abbia dichiarato all'agente notificatore di essere -al di là delle risultanze anagrafiche- con lei convivente né
l'agente aveva alcun obbligo di verificare la veridicità di siffatta dichiarazione.
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolazione delle spese segue la soccombenza. Si provvede alla loro liquidazione in dispositivo ai sensi del DM n. 55 del 2014 ss.mm. con riferimento al valore indeterminato della causa e alle fasi svolte.
Devono seguire obbligatoriamente i provvedimenti previsti dall'art. 226 cpc e quelli per la riassunzione della causa, ora sospesa, nel cui corso è stata proposta la querela.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari -sez. III civ. - in composizione Collegiale definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sulla querela di falso incidentale proposta da nei confronti della e con l'intervento del PM, ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le richieste di prova formulate dalla querelante nella memoria difensiva depositata il 22.4.2025;
2) Rigetta la querela proposta da;
Parte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in euro 5077,00 (studio 919 introduttiva 777 trattazione CP_1
1680 decisionale 1701) per onorario, oltre 15% rfs, iva e cap;
4) fissa per la riassunzione del giudizio di opposizione il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione;
pagina 9 di 10 5) ordina che la Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, provveda alla restituzione del documento impugnato di falso previa menzione su di esso della presente sentenza;
condanna inoltre la querelante al pagamento Parte_1
della pena pecuniaria di euro 10,00.
Bari lì 27 giugno 2025
Il Presidente rel.
S. Cassano
pagina 10 di 10
Tribunale di Bari
-Terza Sezione Civile-
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott. Sergio CASSANO Presidente rel.
Dott. Cristina FASANO Giudice
Dott. Nicola A. D'AMORE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2827-1 del Ruolo Generale anno 2021 avente ad oggetto: Querela di falso incidentale
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Oliva, come da mandato Parte_1
in atti;
- A T T R I C E-
E
in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale e suo legale CP_1
rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Barbara Francesca Di Cecco della Avvocatura Regionale, come da procura apposta in calce al memoria di costituzione e risposta nel giudizio incidentale di querela di falso;
-C O N V E N U T O-
N O N C H È
Il P.M. presso il Tribunale di Bari.
- I N T E R V E N U T O -
Conclusioni come da verbale di udienza del 27.6.2025.
pagina 1 di 10 Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2021 la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione AOO_149/2259 dell'1 febbraio 2021 – rif.
47/A/17, notificata il 17 febbraio 2021, con cui la Sezione Contenzioso Amministrativo della le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 926,33 oltre spese CP_1
di notifica (doc.n. 1 fasc. Pallotta)
L'ingiunzione traeva origine dalla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2, e art. 12 comma 1° lett. a) della Legge Regionale Puglia n. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” poiché l'opponente, in qualità
di proprietaria di terreno incolto in evidente stato di abbandono, censito in NCT al Fg. 62
p.lla 82 del Comune di Altamura, non ottemperava all'obbligo di realizzare idonea fascia protettiva o precesa di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del terreno, priva di residui di vegetazione, da realizzarsi entro il 31 maggio di ogni anno. La
violazione era stata accertata e verbalizzata dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione Murgia Alta di Altamura con P.V. n. 04/2017 del 6 giugno 2017,
notificato il 20 giugno 2017.
Tra i motivi di opposizione la sig.ra adduceva l'inesistenza/nullità della notifica del Pt_1
verbale perché la violazione di legge non era stata contestata immediatamente né i relativi estremi erano mai stati validamente notificati nel termine di 90 giorni dall'accertamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 luglio 2021 si costituiva in giudizio la a mezzo del funzionario delegato, eccependo l'infondatezza CP_1
dell'opposizione e chiedendo, altresì, l'ammissione alla prova testi nella persona del V.
ER . Persona_1
In particolare, al punto 1 della predetta comparsa, veniva contestata l'eccepita nullità della notifica atteso che il processo verbale del 6 giugno 2017 era stato regolarmente notificato dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione Murgia Alta di Altamura in data 20 giugno 2017 ai sensi dell' art. 139, co. 2, c.p.c. presso l'abitazione della sig.ra sita in Altamura alla via Catalani 20 nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 della Pt_1
pagina 2 di 10 L. 689/81, consegnandone copia nelle mani del sig. dichiaratosi figlio Controparte_3
convivente del trasgressore giusta relata di notifica.
All'udienza del 9 giugno 2023 veniva assunta la prova testimoniale del V. ER
, agente verbalizzante e notificatore. Alla stessa udienza, l'avv. Giuseppe Persona_1
Oliva presentava e depositava due distinti atti, sottoscritti rispettivamente da Parte_1
e da contenenti querela di falso della relata di notifica del
[...] Controparte_3
verbale.
In particolare secondo i due querelanti la notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo sarebbe avvenuta presso la residenza del sig. in Altamura alla via _3
Udine n. 20 e non già presso la residenza del trasgressore, sig.ra , sita nel medesimo Pt_1
comune alla via Catalani n. 20; inoltre la suddetta relata di notifica conterrebbe una falsità
giacché il sig. non avrebbe mai dichiarato di essere figlio convivente della sig.ra _3
. Più in particolare il -che nel processo di opposizione non aveva assunto Pt_1 _3
la veste di parte processuale- dichiarava di proporre atto di querela incidentale per non avere dichiarato, all'atto della notifica, di essere figlio convivente della sig.ra
[...]
e sostenendo che la notifica sarebbe stata eseguita, invece, presso la sua Parte_1
residenza anagrafica.
All'udienza del 16 febbraio 2024 alla presenza delle parti e del PM veniva depositato in originale il documento impugnato di falso e, all'esito, il Giudice, preso atto della dichiarazione della opposta di volersi avvalere del documento, sospendeva CP_1
il procedimento di opposizione n. 2827/2021 rg e riservava la decisione.
Con successiva ordinanza del 2 aprile 2024 il Giudice rimetteva gli atti al Presidente di sezione ai fini della trattazione collegiale in merito alle proposte querele incidentali di falso e il Presidente, con decreto dell'8 aprile 2024, disponeva che il GI facesse precisare innanzi a sé le conclusioni con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Precisate le conclusioni innanzi al GI all'udienza del 11 ottobre 2024 e depositate le memorie conclusionali, il Tribunale in composizione collegiale con ordinanza dell'11
marzo 2025, avendo rilevato che il procedimento di opposizione è retto dal rito del lavoro e pagina 3 di 10 che in esso l'amministrazione si stava difendendo -così come consentito v. art. 6, commi 1
e 9, d.lgs. n. 150 del 2011- a mezzo di un proprio funzionario, ed ancora che la querela di falso proposta incidentalmente nel detto procedimento, secondo la Corte di Cassazione (v.
Cass. n. 39 del 1995; n. 23482 del 2010), deve essere trattata anch'essa col rito speciale del lavoro, invitava la a costituirsi a mezzo di proprio difensore e disponeva ai sensi CP_1
dell'art. 426 cpc la conversione del rito per trattare la querela di falso incidentale;
fissava infine, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., l'udienza di discussione con assegnazione di termine per le note integrative.
Si costituiva, quindi, in giudizio la munita di proprio difensore, chiedendo CP_1
l'integrale rigetto delle querele proposte incidentalmente dai sigg.ri e Pt_1 _3
poiché non corrispondente al vero la circostanza, asserita dai querelanti, secondo cui la notifica del verbale di contestazione sarebbe stata eseguita in via Udine n. 20, Altamura,
presso la residenza anagrafica del sig. e non già presso la residenza della sig.ra _3
, sita sempre in Altamura alla via Catalani n. 20. Osservava la che, da Pt_1 CP_1
quanto già emerso nel corso dell'istruttoria, non v'era motivo di dubitare che la notifica del verbale fosse avvenuta presso la residenza della sig.ra e ivi consegnata nelle mani Pt_1
del figlio, sig. Secondo l'ente pubblico non deve ingannare il fatto che nella _3
relata di notifica sia riportato l'indirizzo di residenza del sig. trattandosi, a ben _3
vedere, della mera trascrizione delle generalità del soggetto preposto a ricevere la notifica,
id est il sig. raccolte dall'Agente notificatore. Ragionare diversamente, secondo _3
la renderebbe inspiegabile il motivo per cui gli Agenti avrebbero notificato il CP_1
verbale presso un indirizzo diverso da quello dagli stessi indicato nel verbale di contestazione che si accingevano a notificare.
Si costituiva formalmente anche la sig.ra a mezzo del proprio difensore il quale, Pt_1
con memoria difensiva integrativa depositata il 22 aprile 2025, chiedeva che fosse
“accertata e dichiarata la falsità contenuta nella relata di notifica del 20/06/2017 in ragione del Certificato storico di Stato di Famiglia che “sconfessa” quanto in essa verbalizzato dall'Agente notificatore. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in
pagina 4 di 10 cui il predetto documento (Doc. 5 fascicolo di parte ricorrente, allegata alla querela di falso del SI. non dovesse risultare sufficiente per l'invocata Controparte_3
declaratoria, si chiede al Tribunale di BARI, in composizione collegiale, di ordinare alla competente Procura della Repubblica un'adeguata istruttoria, sentendo la SI.ra
(residente in [...]), il SI. Parte_1
e la SI.ra (entrambi residenti in [...]
alla via Udine n. 20)”.
All'esito la causa, sulla base della documentazione versata in atti, è stata decisa alla odierna udienza di discussione ex art. 429 cpc con lettura in aula e immediato deposito telematico della sentenza.
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La presente querela di falso, siccome introdotta prima del 28.02.2023, viene decisa collegialmente ai sensi del primo comma dell'art. 226 cpc, qui applicabile nel testo antecedente la riforma di cui al d.l.vo n. 149 del 2022, art. 3, co. 16 lett. b) n. 1 (cd riforma
Cartabia).
In rito preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della richiesta istruttoria, formulata dalla parte querelante, “di ordinare alla competente Procura della Repubblica un'adeguata istruttoria, sentendo la SI.ra (residente in [...]
Altamura, alla via Catalani n. 20), il SI. e la SI.ra Controparte_3 Parte_2
(entrambi residenti in [...])” perché l'assunzione
[...]
delle prove, secondo il sistema processuale civile italiano, deve avvenire nel processo innanzi al giudice istruttore appartenente all'organo giudiziario che deve poi decidere la causa (cfr. art. 188 cpc) e non può quindi essere delegata ad altra Autorità Giudiziaria e, in ogni caso, non certo a quella inquirente. Comunque, anche a voler qualificare tale istanza istruttoria come richiesta di ammissione dell'ascolto come testimoni in questo giudizio della sig.ra del sig. e di sua moglie sig.ra Parte_1 Controparte_3
deve rilevarsi che la non può rendere testimonianza Parte_2 Pt_1
essendo parte del processo (cfr. art. 246 cpc) e che, per quanto riguarda gli altri due pagina 5 di 10 testimoni, la richiesta di loro ascolto non è stata accompagnata, così come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 244 cpc, dalla indicazione dei fatti, formulati in articoli separati,
su cui ciascuno doveva essere interrogato.
Appare, inoltre, opportuno chiarire che la “dichiarazione contenente querela di falso” a firma di depositata dal difensore avv. all'udienza del 9.6.2023 Controparte_3 Per_2
nel corso del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, non può essere esaminata in quanto la querela incidentale, quale è quella di cui tratta il presente procedimento, poteva essere proposta solo dalle parti del processo di opposizione nel cui corso è stata presentata e quindi dalla sola (oltre che, eventualmente, dalla Pt_1
ma non certo da altro soggetto estraneo a quel procedimento, seppure le sue CP_1
dichiarazioni siano state riportate dal Pubblico Ufficiale nell'atto in questo giudizio impugnato, sotto tale profilo, di falsità.
Peraltro la stessa parte querelante, nel costituirsi formalmente nel giudizio di falso con la memoria difensiva depositata il 22.4.2025 all'esito dell'ordinanza Collegiale di mutamento del rito, lo ha fatto solo a nome della originaria ricorrente, , così di Parte_1
fatto riconoscendo la irrilevanza processuale della querela proposta in corso di causa -
contestualmente ma con atto separato- da . Controparte_3
Passando ora all'esame del merito, giova premettere che nel caso in esame viene in rilievo la notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 4 del 6 giugno 2017
levato dal Corpo Forestale di Altamura a carico di , indicata nel Parte_1
medesimo verbale essere ivi residente a[...].
Nella relata di notifica del 20 giugno 2017 il Pubblico Ufficiale redattore, Vice ER
dei Carabinieri Forestali di Altamura, ha dato atto di aver “notificato il Persona_1
presente verbale a consegnandone copia nelle mani di Parte_1 _3
n. il 9.6.1973 a Altamura ed ivi residente in [...] qualificatosi come figlio
[...]
convivente”.
Sostiene che il documento è falso sotto un duplice profilo: 1) in Parte_1
quanto la notifica del verbale sarebbe stata eseguita in realtà in via Udine 20, residenza dei pagina 6 di 10 coniugi e non presso la residenza della SI.ra sita in via Controparte_4 Pt_1
Catalani 20; 2) alla data della notifica del 20 giugno 2017 il SI. non conviveva _3
con la di lui madre, come da certificato storico di Stato di Famiglia prodotto (doc. 5
fascicolo parte ricorrente), ragione per cui non è possibile che avesse dichiarato al Pubblico
Ufficiale verbalizzante di essere con costei convivente, come invece riportato nel documento.
Quanto al primo aspetto rileva il Collegio che in effetti da una corretta lettura della relata,
da effettuarsi non isolatamente ma in modo congiunto all'atto cui accede, ossia al verbale di illecito amministrativo, emerge che la notifica risulta essere stata eseguita nel luogo di residenza della indicato nel verbale (per due volte) e quindi in via Catalani 20: in Pt_1
tal senso depone, oltre al tenore letterale dell'atto, il fatto che non vi sia traccia nella relata del fatto che l'Agente notificatore abbia prima ricercato la infruttuosamente nella Pt_1
sua residenza di via Catalani per poi decidere di notificare il verbale presso un indirizzo diverso, ossia quello del figlio in via Udine. Peraltro, come giustamente osservato sia dalla medesima querelante (v. memoria conclusionale dep. l'8.12.2024) sia dalla (v. CP_1
memoria di costituzione nel giudizio di falso), non si comprenderebbe altrimenti il motivo per cui una notifica destinata alla SI.ra anziana ma capace di Pt_1 Parte_1
intendere e volere ed autosufficiente, dovesse essere eseguita presso la residenza di uno dei suoi figli e non presso la residenza della destinataria stessa in Altamura alla via Catalani
20.
Chiarito ciò, alcuna prova è stata data dalla querelante incidentale che la notifica del verbale di contestazione sia stata, invece ed in realtà, eseguita in via Udine n. 20, Altamura,
presso la residenza anagrafica del sig. e non già presso la residenza della sig.ra _3
, sita in Altamura alla via Catalani n. 20. In particolare la mera circostanza che il Pt_1
risultasse, all'epoca, essere iscritto all'anagrafe di Altamura come residente in [...]
Udine non può escludere in modo assoluto, di per sé sola, il fatto che al momento dell'accesso del militare notificatore egli si potesse trovare, e quindi essere rinvenuto, presso l'abitazione della madre.
pagina 7 di 10 Passando ad esaminare il secondo profilo della querela, quello secondo cui il _3
non era convivente con la madre in via Catalani 20 ragione per cui non è possibile
[...]
che abbia dichiarato all'agente notificatore di essere convivente con la come invece Pt_1
riportato nel documento impugnato, anche questo appare infondato.
L'atto pubblico in questione attesta che il verbale fu consegnato nelle mani del figlio della
, sig. e che questi, nel fornire le proprie generalità (e pur indicando di Pt_1 _3
risiedere in via Udine 20), si qualificava “figlio convivente” con la madre ovverosia di vivere con la genitrice in via Catalani.
Orbene è del tutto pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che “La relata di
notifica costituisce un atto pubblico, sicchè le attestazioni di essa, inerenti sia alle attività
che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute
(nei limiti ovviamente del loro contenuto estrinseco, a prescindere cioè dalla veridicità dei
fatti dichiarati), sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 cod. civ..
Naturalmente, a fronte di tale valore probatorio della relata, può essere invece sempre
contestata la veridicità del contenuto sostanziale delle dichiarazioni ricevute dal pubblico
ufficiale notificante) (così per tutte Cass. 29 marzo 2016, n. 6046, in motivazione).
Altrettanto pacifico in giurisprudenza è il fatto che la notificazione eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare (esattamente come avvenuto nel caso di specie) a meno che non venga data la prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (v.
ad es. Cass. 29 novembre 2017 n. 28591), ma tanto non è qui avvenuto.
Nel caso di specie il verbale impugnato si limita ad attestare che l'agente notificatore,
recatosi presso la residenza della in Altamura alla via Catalani 20 per consegnare Pt_1
l'atto da notificare alla sig.ra medesima, vi rinvenne il figlio il Pt_1 Controparte_3
quale in tale occasione, pur indicando la propria residenza anagrafica in altra strada (via pagina 8 di 10 Udine 20), dichiarava al Pubblico Ufficiale di essere figlio convivente della madre, così qualificandosi come soggetto idoneo a ricevere l'atto in vece del destinatario.
Pertanto anche qui, nei detti termini correttamente ricostruito contenuto dell'atto pubblico impugnato, non può che rilevarsi come la mera circostanza che il risultasse, _3
all'epoca, essere iscritto anagraficamente al Comune di Altamura come residente in via
Udine non escluda in modo assoluto, di per sé sola, il fatto storico riportato nella relata che al momento dell'accesso egli fosse presente in casa della madre e che abbia dichiarato all'agente notificatore di essere -al di là delle risultanze anagrafiche- con lei convivente né
l'agente aveva alcun obbligo di verificare la veridicità di siffatta dichiarazione.
Ogni altra questione resta assorbita.
La regolazione delle spese segue la soccombenza. Si provvede alla loro liquidazione in dispositivo ai sensi del DM n. 55 del 2014 ss.mm. con riferimento al valore indeterminato della causa e alle fasi svolte.
Devono seguire obbligatoriamente i provvedimenti previsti dall'art. 226 cpc e quelli per la riassunzione della causa, ora sospesa, nel cui corso è stata proposta la querela.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari -sez. III civ. - in composizione Collegiale definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sulla querela di falso incidentale proposta da nei confronti della e con l'intervento del PM, ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) Dichiara inammissibili le richieste di prova formulate dalla querelante nella memoria difensiva depositata il 22.4.2025;
2) Rigetta la querela proposta da;
Parte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in euro 5077,00 (studio 919 introduttiva 777 trattazione CP_1
1680 decisionale 1701) per onorario, oltre 15% rfs, iva e cap;
4) fissa per la riassunzione del giudizio di opposizione il termine di 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione;
pagina 9 di 10 5) ordina che la Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, provveda alla restituzione del documento impugnato di falso previa menzione su di esso della presente sentenza;
condanna inoltre la querelante al pagamento Parte_1
della pena pecuniaria di euro 10,00.
Bari lì 27 giugno 2025
Il Presidente rel.
S. Cassano
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