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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9295 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1
e , elettivamente Parte_2 Parte_3
domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Francesco
Mascia e Manuela Carcangiu, che li rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTI
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Stefania Bandinelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione
OPPOSTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Insiste per la nomina del CTU per valutare tutte le questioni indicate nelle note di trattazione del 14/06/2023; in difetto, conferma le conclusioni indicate nelle stesse note.
Si insiste affinché il Giudice nomini il CTU al fine: 1) di determinare le spese
1 sostenute dalla e non rimborsate dall'amministrazione; 2) di Parte_1 determinare l'incidenza delle frane e degli allagamenti sull'utilizzo della struttura
e quantificare il minor reddito subito dalla;
3) di determinare e Parte_1
quantificare il minor reddito subito dalla a causa del rinvenimento Parte_1 dell'amianto e della conseguente chiusura della struttura.
In subordine, si confermano le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- Dichiarare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo numero 2460 del 05.09.2014, emesso dal Tribunale di IA, per i motivi di cui in narrativa e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
- Accertare e dichiarare che i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto dell'anno 2008 e febbraio, marzo 2012, non sono dovuti dalla al , per i motivi indicati negli scritti Parte_1 Controparte_1
difensivi;
- Accertare e dichiarare che la ha realizzato presso la struttura Parte_1 ricettiva “La Locanda del Parco”, su autorizzazione del Comune di , i CP_1
lavori meglio specificati negli atti di causa per una spesa complessiva pari a Euro
60.463,51, di cui Euro 38.445,67 non pagati;
- Accertare e dichiarare che la ha versato, indebitamente, a Parte_1
favore del i canoni relativi ai mesi di Marzo e Aprile 2008, Controparte_1
per un importo pari a Euro 3.616,00;
- Accertare e dichiarare che la ha versato a favore del Parte_1 CP_1
di la somma di Euro 5.622,30, a titolo di rimborso spese relative al CP_1 consumo dell'energia elettrica;
- Accertare e dichiarare non dovuto l'importo di cui alle bollette Enel relative al periodo marzo-agosto 2008 e relativi conguagli, in quanto in tale periodo la stava svolgendo i lavori di ripristino della “La Locanda del Parte_1
Parco” per conto dell'amministrazione comunale di;
CP_1
- Accertare e dichiarare che nel misuratore di energia relativo alla struttura “La
2 Locanda del Parco” era presente sin dall'inizio del rapporto contrattuale un'utenza abusiva, riconducibile all' , che ha consumato Controparte_2
l'energia elettrica di cui chiede il rimborso il Comune di;
e per l'effetto CP_1 dichiarare non dovuta la somma pari a € 24.910,04, richiesta dall'opposto a titolo di rimborso spese per il consumo di energia elettrica;
- Accertare e dichiarare che la struttura “La Locanda del Parco” fosse inidonea all'uso pattuito e che presentasse vizi meglio specificati in premessa e, per
l'effetto, ridurre l'importo del canone nella misura di 2/3 in ragione del mancato godimento di parte della struttura la “Locanda del Parco”, quantificandolo nella somma di Euro 23.504,00 (somma ottenuta calcolando 1/3 sul montante dei canoni scaduti pari a Euro 70.512,00);
- Accertare e dichiarare che il sia creditore nei confronti Controparte_1
della unicamente della somma pari a Euro 23.504,00, e che la Parte_4
vanti nei confronti del un credito pari a Parte_1 Controparte_1
Euro 42.061,67 (pari ai lavori effettuati + canoni versati indebitamente) oltre interessi e rivalutazione monetaria (ovvero quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa) e, per l'effetto, operata la compensazione, condannare il al pagamento a favore della Controparte_1 Parte_1
della somma pari a Euro 18.557,67, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria, e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 2460 del 05.09.2014 nullo, inefficace e/o revocarlo, con ogni effetto anche in ordine alle spese del procedimento monitorio;
- Accertare e dichiarare che i gravi vizi riscontrati nella struttura “La Locanda del Parco” ne hanno permesso il suo utilizzo nella sola misura di 1/3, causando danni patrimoniali per un importo pari a Euro 47.833,06, o nella cifra maggiore
o minore che verrà determinata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il
al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1
somma pari a Euro 47.833,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare che la non ha potuto godere Parte_1 dell'utilizzo della struttura la “Locanda del Parco” a decorrere dal mese di febbraio 2012, causando ciò danni patrimoniali e non patrimoniali quantificabili
3 in Euro 27.125,00, o nella somma maggiore che verrà determinata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore Controparte_1
della della somma pari a Euro 27.125,00, o della somma Parte_1
maggiore che verrà determinata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per l'opposto:
“Rileva che il Giudice ha già disposto sulla richiesta non ammettendo la consulenza e richiama integralmente le note depositate in vista dell'udienza del
14/06/2023; parimenti, conferma le conclusioni ivi rassegnate.
Si conferma pertanto l'opposizione all'ammissione della consulenza tecnica e si insiste perché il Giudice voglia accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del e, pertanto, Controparte_1
acquisito il fascicolo della fase monitoria:
1) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2460/14;
2) rigettare le avverse domande, comprese quelle riconvenzionali, perché illegittime e totalmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nella parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta cui si richiama, e riassuntivamente: a) il pagamento dei canoni decorre contrattualmente dalla data di consegna ovverosia dal mese di marzo 2008; b) nessun lavoro (eccetto quelli di cui all'allegato 4 del verbale di consegna, regolarmente pagati) è stato mai autorizzato dal Comune e, conseguentemente, nessuna somma è dovuta a tale titolo all'opponente; c) nessun pagamento di canoni è stato mai eseguito dall'opponente; d) anche il pagamento delle forniture, così come quello dei canoni, decorre dall'immissione in possesso, nessun allaccio abusivo è stato mai autorizzato dal Comune di , né quest'ultimo era a conoscenza CP_1 dell'esistenza di un allaccio abusivo, ma piuttosto ciò è avvenuto esclusivamente per causa imputabile all'opponente, che ne ha tratto indebiti vantaggi;
e) il complesso “Locanda del Parco“ era idoneo all'uso pattuito, conseguentemente nessun danno e/o minor guadagno può aver patito l'opponente per un eventuale
4 utilizzo parziale del medesimo, posto anzi che è stata essa stessa opponente a rendersi inadempiente all'obbligo di chiedere ed ottenere le necessarie licenze per
l'esercizio dell'attività ricettiva/alberghiera; f) nessun danno può aver patito
l'opponente successivamente al marzo 2012, essendosi il contratto risolto antecedentemente per suo grave inadempimento;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, anche della fase monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione presentata per la notifica il 27 ottobre 2014 e notificata il 30 ottobre 2014, la società e i soci accomandatari Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio il Parte_2 Parte_3 CP_1
, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2460/2014, depositato il 5
[...]
settembre 2014 e notificato il 19 settembre 2014, per il pagamento della somma complessiva di Euro 104.111,04, oltre alla rivalutazione, agli interessi e alle spese,
a titolo di canoni scaduti per i mesi da maggio 2008 a febbraio 2012, esclusi quelli già corrisposti per i mesi di aprile e maggio 2009, così la somma di Euro
79.200,00, ed a titolo di rimborso di spese di energia elettrica, così la somma di
Euro 24.910,04, in riferimento al servizio novennale di gestione della struttura denominata “La Locanda del Parco”, sita in agro di , località Magusu- CP_1
Monti Mannu, oggetto del contratto di affidamento stipulato il 17 aprile 2008. Gli opponenti hanno dedotto l'inidoneità della struttura ricettiva all'uso pattuito e la conseguente chiusura per lavori fino al 15 agosto 2008, l'esecuzione di lavori ulteriori, durante la gestione, e la conseguente anticipazione di spese, da parte della società, per la somma complessiva di Euro 60.463,51, rimborsata dal solo per l'importo di Euro 22.017,84, con il residuo di Euro 38.445,67, CP_1
l'indebito versamento dei canoni dei mesi di marzo e aprile 2008, per l'importo di
Euro 3.616,00, l'impossibilità di utilizzazione dell'intero immobile, bensì solo di
1/3, corrispondente all'importo di Euro 23.504,00, e la compensazione tra i rispettivi crediti, e hanno contestato, altresì, la somma richiesta per spese di energia elettrica, in relazione a quella inferiore richiesta in origine, alla presenza di un allaccio non autorizzato, alla chiusura della struttura per lavori nel periodo
5 iniziale ed al rimborso già eseguito dalla società per la somma di Euro 5.622,30.
Pertanto, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato a titolo di rimborso di spese di energia elettrica, la riduzione del canone nella misura di
2/3, l'accertamento della compensazione del credito effettivo a titolo di canoni scaduti, pari a Euro 23.504,00, con il controcredito opposto per restituzioni, pari a
Euro 42.061,67, e la condanna al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di Euro 18.557,67, oltre alla rivalutazione e agli interessi, nonché
l'accertamento dei danni derivanti dai vizi della struttura e dal mancato godimento della stessa per il rinvenimento di amianto, a decorrere dal mese di febbraio 2012,
e la condanna al risarcimento, in favore dell'opponente, per la somma di Euro
47.833,06 e per la somma ulteriore di Euro 27.125,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi.
Si è costituito in giudizio il , contestando il Controparte_1
fondamento dei motivi dedotti e delle domande riconvenzionali proposte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande e per la conferma del decreto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello e per testi.
All'udienza del 13 novembre 2024, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che la struttura non si Parte_1 presentava, al momento dell'aggiudicazione, idonea all'uso pattuito, in quanto necessitava di interventi di ristrutturazione, risanamento e manutenzione straordinaria, come accertato dalle parti;
che il anziché sospendere la CP_1 procedura di affidamento, proponeva all'aggiudicataria di eseguire i lavori necessari, con detrazione delle spese anticipate dalle mensilità di canone;
che la
6 struttura veniva consegnata in data 1° marzo 2008, ma l'attività non veniva avviata fino al 15 agosto 2008, per ragioni non imputabili all'opponente, in quanto quest'ultima doveva eseguire i lavori diretti a rendere la struttura agibile, quantificati in Euro 22.017,84, a cui seguiva il pagamento da parte del CP_1
che non aveva fondamento, perciò, la pretesa di far pagare i canoni dal mese di maggio 2008, tanto che il con determinazione del 20 marzo 2012, CP_1
riteneva la società inadempiente solo dal mese di settembre 2008; che, oltre ai citati lavori, l'opponente, previa comunicazione ed autorizzazione dell'opposto, eseguiva anche altri lavori, a cui non seguiva alcun pagamento;
che all'esito di un incontro nella sede comunale, avvenuto nel mese di febbraio 2010, le parti riconoscevano che la società fosse creditrice della somma di Euro 38.445,67, per manutenzione straordinaria;
che la gestione, malgrado i denunciati vizi, proseguiva fino al mese di febbraio 2012, allorquando si rinvenivano frammenti di eternit, dopodiché veniva vietato l'accesso alla struttura;
che i canoni da considerare ammontavano complessivamente a Euro 70.512,00; che tale somma, tuttavia, non era dovuta, in quanto la società, sin dai primi mesi, rilevava la presenza di gravi vizi, tali da impedire l'uso di gran parte del complesso, con la conseguente impossibilità di utilizzare il bene oggetto di concessione nella sua interezza, bensì sfruttabile solo per 1/3; che dovendo il canone, quindi, essere ridotto proporzionalmente, la somma dovuta doveva quantificarsi in Euro
23.504,00; che da tale somma, inoltre, dovevano detrarsi le spese sostenute per le opere di ripristino e non ancora rimborsate, pari a Euro 38.445,67, nonché i canoni di marzo e aprile 2008, indebitamente versati, pari a Euro 3.616,00, per il totale da restituire di Euro 42.061,67; che compensando i rispettivi crediti l'opponente non risultava debitrice di alcuna somma, essendo, viceversa, la medesima creditrice della somma di Euro 18.557,67; che la mancata voltura del contatore Enel, sotto altro profilo, non era attribuibile a responsabilità dell'opponente, in quanto l'Enel
s.p.a., sebbene ne fosse stato richiesto l'intervento, non interveniva;
che la somma addebitata per energia elettrica non era dovuta, in quanto non era possibile visionare le bollette e il conteggio non poteva essere aumentato dalla somma di
Euro 9.864,32, chiesta il 20 marzo 2012, alla cifra di Euro 24.910,04, peraltro
7 riferita ad una struttura inutilizzata a seguito del rinvenimento di amianto;
che nel contatore, inoltre, era presente un allaccio abusivo, riconducibile all'
[...]
; che dalla somma addebitata a questo titolo, quindi, dovevano CP_3
detrarsi la somma corrispondente al consumo relativo all'allaccio abusivo, la somma relativa al consumo nel periodo da marzo ad agosto 2008, durante i lavori svolti per conto dell'amministrazione, e la somma già rimborsata, pari a Euro
5.622,30; che, essendo la struttura affetta da vizi e, pertanto, inidonea all'apertura, il si rendeva gravemente inadempiente nei confronti della società, con CP_1 particolare riferimento all'assenza di dispositivi di sicurezza, alla necessità di attrezzature, interventi di manutenzione, piano di evacuazione ed autorizzazione agli scarichi;
che in data 28 febbraio 2012, a seguito di segnalazione dell'opponente, la ASL di Sanluri confermava la presenza di frammenti di eternit;
che in data 16 giugno 2012, di seguito, il vietava l'accesso all'area, oltre CP_1 all'esercizio di qualsiasi attività; che nessuna bonifica, tuttavia, veniva effettuata;
che il ridotto uso della struttura contraeva notevolmente il margine di guadagno della società, causando ad essa un minore reddito per la perdita di incassi, oltre ad un danno d'immagine, pari a Euro 47.833,06; che i soci, a loro volta, oltre a veder lesa la considerazione tra i clienti e i fornitori, subivano un danno economico, pari a Euro 27.125,00.
1.2. Il ha esposto in replica quanto segue: che Controparte_1
l'opponente prendeva visione dei locali prima della presentazione della propria offerta, pari al triplo rispetto al canone annuo posto a base di gara, oltre a disporre, siccome allegate al bando di gara, delle piante della struttura e della distinta delle attrezzature e degli arredi;
che al verbale di consegna, poi, venivano allegati l'elenco degli accessori ed il computo dei lavori di manutenzione straordinaria ritenuti necessari;
che l'aggiudicataria, in quel momento, accettava la consegna senza alcun rilievo, come confermato dalla successiva sottoscrizione del contratto di affidamento;
che la concessionaria nulla eccepiva nemmeno nel corso del rapporto;
che il canone doveva versarsi, secondo il capitolato d'oneri, a decorrere dalla consegna dei locali, quindi dal mese di marzo 2008, ed il complesso doveva rendersi funzionante, parimenti secondo il capitolato d'oneri, entro sei mesi,
8 quindi non dal giorno della consegna;
che l'agibilità veniva riconosciuta il 3 luglio
2008; che la determinazione del 20 marzo 2012, nella parte della premessa in cui indicava, ai fini della decorrenza dei canoni, il mese di settembre 2008, in luogo di quello di maggio 2008, era incorsa in un errore materiale;
che l'opponente, quanto alla fornitura di energia elettrica, aveva l'obbligo di procedere alla voltura dell'utenza, secondo il capitolato d'oneri, come ribadito dal contratto di affidamento, laddove la società si limitava a richiedere i moduli per la voltura, non volendo ottenerla;
che l'opposto non era a conoscenza della presenza di un allaccio abusivo;
che dopo la comunicazione da parte dell'opponente il Comune chiedeva chiarimenti all' , il quale rispondeva che, in accordo con la CP_2
società, era stata consegnata legna, era stato ridotto il canone di concessione per il transito ed era stato posizionato un contascatti;
che, allora, avendo il CP_1
provveduto al pagamento del dovuto per quanto consumato dalla società, quest'ultima doveva farsi carico delle relative spese, anche quelle sorte durante i lavori;
che gli unici lavori autorizzati dall'amministrazione erano quelli di cui all'apposito allegato al verbale di consegna, mentre nessun altro lavoro veniva autorizzato né poteva essere eseguito;
che tutti i lavori concordati venivano eseguiti a cura e spese dell'affidataria e le relative spese venivano rimborsate dal
(per ragioni contabili, era impossibile procedere mediante detrazione dai CP_1
canoni); che una parte di tali spese, inoltre, erano riferite a ordinaria manutenzione o, comunque, erano poste a carico del gestore ed altre erano, comunque, sovrastimate o ingiustificate;
che nessun verbale esisteva della riunione citata;
che l'opponente, fino all'anno 2012, mai lamentava vizi, semmai faceva riferimento ai lavori svolti, qualificabili come di manutenzione ordinaria o di miglioramento, e non di manutenzione straordinaria, mai autorizzati dall'amministrazione; che l'ipotetico ridotto uso della struttura era riconducibile esclusivamente alla mancata richiesta da parte della società, in violazione del contratto, dell'autorizzazione prevista per l'esercizio di attività alberghiera, in aggiunta a quella chiesta ed ottenuta per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, non corrispondendo al vero la dedotta inutilizzabilità per 2/3; che l'eventuale mancato guadagno per il parziale uso della struttura, quindi, era imputabile alla
9 controparte;
che la procedura di “rescissione” del contratto, infine, era determinata dal grave inadempimento dell'opponente, in base a clausola risolutiva espressa, e nulla aveva a che vedere con il ritrovamento di amianto, come esplicitato nella determinazione del 22 marzo 2012; che il si attivava immediatamente per CP_1
la bonifica del sito, ma i lavori, data la complessità degli adempimenti, iniziavano solo nel mese di gennaio 2015; che l'altra parte non poteva lamentare danni, perciò, essendo stata già liberata dal vincolo contrattuale, attesi i vani solleciti di pagamento;
che tutte le argomentazioni erano pretestuose, anche sulla richiesta di danni, e la quantificazione di essi arbitraria.
2. I lunghissimi capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui sono invocate più pronunce dichiarative della inesistenza del credito vantato a titolo di canoni concessori e di quello vantato a titolo di oneri accessori, nonché più pronunce dichiarative della esistenza del maggior controcredito risultante dalla eccepita compensazione e del controcredito ulteriore per i danni da inadempimento ed altrettante pronunce di condanna al pagamento del residuo debito ed al risarcimento dei danni stessi, benché i suddetti capi siano formalmente separati, vanno interpretati a beneficio della chiarezza rispettivamente quanto ai primi sette capi, cioè quelli diretti a statuizioni di accertamento negativo, come una esplicitazione del contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto all'ottavo capo, cioè quello diretto a statuizioni di accertamento e costitutiva, come una domanda unica ed inscindibile, proposta in riconvenzione per far ridurre il corrispettivo della concessione, e quanto ai successivi capi, cioè quelli diretti a statuizioni di accertamento e consequenziale condanna, come tre domande condannatorie, proposte in riconvenzione al fine di conseguire i pretesi controcrediti, non consentendo il contenuto di accertamento di ravvisare, in parte qua, domande autonome meramente accertative, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, da chiunque ed a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di
10 principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
3. L'opposizione in riferimento tanto alla pretesa per canoni concessori quanto a quella per oneri accessori, la domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo per vizi e la domanda riconvenzionale di rimborso delle restanti spese per lavori, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione tra le relative questioni, sono rispettivamente l'opposizione in minima parte fondata e le riconvenzionali del tutto infondate.
3.1. Nel distinguere la concessione di servizi dalla concessione di beni, la giurisprudenza amministrativa individua il criterio distintivo nella prevalenza dell'una o dell'altra componente: “[se] gli obiettivi di fondo perseguiti dall'amministrazione concedente […] travalicano il mero utilizzo ordinario del bene (secondo la sua destinazione dichiarata negli atti di gara), collocandosi in una prospettiva più ampia, [essi] qualificano necessariamente il rapporto in termini di servizi”; viceversa, si ha concessione del bene “[se] l'amministrazione concedente non travalica il fine di concedere al privato l'utilizzo di un bene previo pagamento di corrispettivo”, con la precisazione, utile sul piano sistematico, che
“si tratta di uno schema “modale” di concessione del bene che ricalca il negozio della locazione, laddove la natura pubblica della proprietà del bene rende rilevanti le connotazioni qualitative dell'attività da svolgere nei locali, corrispondente alla, naturalmente vincolante, destinazione d'uso del bene oggetto della concessione” (Cons. St. n. 4949 del 2022, in riferimento alla concessione di locali adibiti a bar e ristorante all'interno di un parco nazionale). Avendo la concessione di servizi un oggetto più ampio, dunque, non limitato al diritto di mero godimento di una certa area, ma comprensivo del diritto di piena gestione del servizio esercitabile su di essa, e divergendo dallo schema del contratto di locazione, alla concessione di servizi non è applicabile nemmeno in via analogica l'art. 1578 cod. civ., in tema di vizi della cosa locata. Per giunta, anche a voler applicare la disciplina dettata per i contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui “grava sul conduttore l'onere di verificare che le
11 caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della divisata attività e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato” e “ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso da caratteristiche proprie del bene locato”; “la destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonché il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore” (Cass. n. 1735 del 2011; conf. nn. 17986 del 2014, 14731 del 2018 e
14067 del 2023).
3.2. Nella specie, l'opponente ha dedotto in sintesi l'inidoneità all'uso pattuito dell'immobile in questione, lamentandone l'iniziale inagibilità e la successiva impossibilità, comunque, di godimento per intero, l'anticipazione di spese di manutenzione straordinaria e l'indebito pagamento di due mensilità nel periodo di chiusura per lavori, nonché l'infondatezza della pretesa di rimborso delle spese per consumi elettrici;
di contro, l'opposto ha affermato di aver diritto al pagamento dei canoni dalla consegna dell'immobile in questione, contestando la ripetibilità di spese non autorizzate e, comunque, non a carico del concedente, nonché di aver diritto alla rifusione degli oneri di fornitura di energia elettrica.
3.3. Tanto premesso, fatto ordine nella congerie di argomenti e ricondotto il rapporto controverso, già a prima vista, a una concessione di servizio, si tratta di accertare se le parti avessero previsto l'esistenza di vizi della struttura ricettiva, di proprietà pubblica, tali da inficiarne l'idoneità all'uso a cui era destinata ed al contempo, considerato l'oggetto del rapporto concessorio, tali da impedire l'assunzione del servizio di gestione, per conto dell'ente locale, e come le parti
12 avessero disciplinato le conseguenze di tale eventualità, relativamente al canone ed alle spese necessarie per le riparazioni.
3.4. In base a quello che risulta dal “contratto” di affidamento di durata novennale stipulato per atto pubblico il 17 aprile 2008, a seguito di approvazione degli atti di gara con determinazione del 15 novembre 2007 ed anticipata consegna con verbale del 1° marzo 2008, il affidava alla Controparte_1
il servizio di gestione del complesso immobiliare di cui lo Parte_1 stesso Comune era concessionario, di proprietà dell' , Controparte_3 denominato “Locanda del Parco” (ex Colonia) e situato in , località CP_1
Magusu-Monti Mannu, a circa 20 km dal centro abitato, unitamente alle attrezzature ed agli arredi, di proprietà comunale, affinché esso fosse destinato a
“struttura ricettiva polivalente”, adibita a soggiorno, turismo, congressi, fiere, ristoro ed altri usi compatibili. Nonostante la difforme indicazione nella rubrica, nel testo il rapporto veniva espressamente qualificato dalle parti come di
“concessione”, salva l'applicabilità delle norme in materia di affitto di azienda per quanto non incompatibili (art. 3) ed esclusa, in ogni caso, l'applicabilità delle norme relative al contratto di locazione (art. 4). La concessionaria era tenuta a
“dare inizio alla gestione entro sei mesi dalla consegna”, attestata dal relativo verbale, ed a “dotarsi delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività consentite” (art. 5). La concessionaria, inoltre, si impegnava a gestire il complesso immobiliare in “piena autonomia imprenditoriale”, avendo “facoltà
[di] migliorare il servizio [e] razionalizzare le dotazioni della struttura […],
[con] le opportune modifiche, previo nulla osta del Servizio Lavori Pubblici”, ed avendo “obblig[o]”, in particolare, di “provvedere alla manutenzione ordinaria della [struttura] e di tutti i beni” e di “riconsegnare il complesso aziendale […] al termine della concessione perfettamente funzionante, fatto salvo il solo deterioramento conseguente al normale utilizzo […], senza diritto ad alcun tipo di indennizzo” (art. 6). Il “canone annuo di concessione”, soggetto a rivalutazione automatica ed annuale secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, a partire dal terzo anno, veniva stabilito nella misura di Euro 18.080,00, oltre ad imposta sul valore aggiunto (20%), da corrispondere in rate mensili anticipate, entro il
13 giorno dieci di ogni mese, “a partire dalla data di consegna della struttura” (art. 7). Le “spese per fornitura di energia elettrica”, come per tutte le utenze, erano poste “a carico della concessionaria”, la quale doveva stipulare i relativi contratti
“a proprio nome”, previa denuncia di variazione (art. 8). Infine, con “clausola risolutiva espressa”, le parti convenivano che il rapporto si sarebbe sciolto, “a semplice richiesta del concedente”, in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni a carico della concessionaria, tra cui il “mancato pagamento del canone entro i tre mesi successivi a quello di riferimento” (art. 12).
3.5. In base a quello che risulta dal capitolato d'oneri, unito al bando di gara e richiamato dalla convenzione, per quanto rileva tra tutte le prescrizioni, era previsto che “la manutenzione straordinaria […] resta[va] a carico del ; CP_1 tuttavia, “relativamente all'esecuzione degli interventi […] urgenti e necessari per il corretto funzionamento del complesso e per i quali l'Amministrazione [fosse] impossibilitata ad intervenire tempestivamente, [la concessionaria doveva] relazionare […] con idonei e dettagliati preventivi di spesa e solo a seguito di nulla osta dell'Ufficio tecnico [del] Servizio Lavori Pubblici [poteva] eseguire a sua cura gli interventi”, nel qual caso – solo in tal caso – “le spese [sarebbero state] a carico dell'Amministrazione e […] rimborsate anche detraendole dal canone di concessione” (art. 5, lett. g).
3.6. In base a quello che risulta dal verbale definito “verbale di consegna dei lavori”, redatto il 1° marzo 2008, l'aggiudicataria dichiarava di assumere la responsabilità per la “manutenzione ordinaria” e di “accettare la […] consegna
[…] senza esprimere alcuna eccezione o riserva di sorta”. Nondimeno, avendo la concessionaria chiesto la consegna in via provvisoria ed anticipata per provvedere alla preparazione della struttura ricettiva ed alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria ed avendo il concedente concordato l'esecuzione dei lavori indispensabili per l'avvio dell'attività in programma, le parti convenivano in quella sede, sottoscrivendo il verbale, che le “spese di manutenzione straordinaria” sostenute dalla concessionaria e riportate nel computo metrico estimativo unito al verbale (all. 4), per l'importo totale di Euro 22.017,84, inclusa imposta sul valore aggiunto, sarebbero state “rimborsate detraendole dal canone
14 di concessione”, quest'ultimo da pagare, comunque, “a partire dal mese di effettiva consegna dell'immobile”. Nel frattempo, il Servizio chiedeva CP_4
ed otteneva dal Servizio Edilizia Privata del Comune, con provvedimento del 3 luglio 2008, la dichiarazione di agibilità della struttura in questione, mentre la concessionaria per conto proprio chiedeva ed otteneva dal Servizio Polizia
Municipale ed Attività Produttive, con provvedimento del 12 agosto 2008, la licenza per somministrazione di alimenti e bevande. Con determinazione del 10 settembre 2008, vista la fattura emessa, veniva liquidata e pagata alla concessionaria la somma preventivata per i lavori svolti.
3.7. In base a quello che risulta dalla determinazione del 20 marzo 2012
(pacificamente ricevuta dalla in data prossima alla Parte_1 dichiarazione, tant'è che nel ricorso per ingiunzione la domanda è limitata ai canoni scaduti fino al mese di febbraio 2012, senza considerare il mese in corso al momento della dichiarazione stessa), il dichiarava di voler “avviare la CP_1 risoluzione per inadempimento”, avvalendosi della clausola risolutiva espressa a proprio favore ed imputando all'altra parte di esser “inadempiente”, fra l'altro, per mancato “pagamento dei canoni d'affitto dal mese di settembre 2008 a marzo
2012, ad eccezione delle sole due mensilità di aprile e maggio 2009”, per l'importo di Euro 82.800,00, e per mancato “pagamento delle […] bollette […] dal mese di aprile 2009 fino ad oggi”, per l'importo di Euro 9.864,32, oltre che per mancata “voltura dell'utenza Enel”.
3.8. In base a quello che risulta dalla nota del 2 marzo 2012, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, a seguito di segnalazione della dava conto di aver eseguito sopralluogo e di aver Parte_1 accertato la presenza di frammenti di copertura in eternit, affioranti nell'area circostante il fabbricato in questione, e comunicava al proprietario, cioè all'
[...]
, la necessità di mettere in sicurezza gli spezzoni di lastre;
Controparte_3
successivamente, con ordinanza del 15 giugno 2012, il Sindaco del Comune di disponeva nei confronti della società il “divieto d'accesso e [d'] CP_1 esercizio di qualsiasi attività”, presso la struttura in concessione, a fini di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ed in attesa della bonifica.
15 3.9. In base a quello che risulta dalla nota del 5 aprile 2012, il Servizio territoriale di IA dell' , in risposta alla richiesta Controparte_3
del Comune di , a sua volta a seguito della segnalazione della CP_1
riferiva che il contatore intestato al forniva energia Parte_1 CP_1 non solo ai locali della “Locanda del Parco”, ma anche al Vivaio forestale
“Campu Isca”, a fini di approvvigionamento di un deposito d'acqua utilizzata per irrigazione, nonché, negli anni 2008 e 2009, a fini di alimentazione di un'impastatrice usata durante i lavori di restauro della Caserma forestale. Avuto riguardo ai propri consumi, il competente Servizio dichiarava che a compensazione di essi, su richiesta dei gestori della struttura ed in “accordo verbale”, veniva consegnato loro un quantitativo di legna di pino misurato in 12 mst, corrispondente a Euro 192,00 (non è specificata la tipologia di legna né il parametro di stima, ma solo l'unità di misura), e veniva ridotto della metà, altresì, un canone concessorio richiesto loro per il transito del personale della società nell'area gestita dall' , corrispondente a Euro 400,00 (non è chiaro a CP_2
che titolo ed in che misura dovuto). Il Direttore confermava per iscritto, peraltro, il posizionamento di un “contascatti”, collegato al contatore, in attesa dell'allaccio di una nuova utenza. Il collegamento di una linea secondaria all'unico misuratore esistente risulta dalla riproduzione fotografica del relativo vano e la sua effettiva utilizzazione è confermata dalle testimonianze assunte.
3.10. In base a quello che risulta dall'attestazione del credito per canoni concessori posta a base del ricorso per ingiunzione, a fronte del debito di 10 mensilità per l'anno 2008, 12 mensilità per l'anno 2009, 12 mensilità per l'anno
2010, 12 mensilità per l'anno 2011 e 2 mensilità per l'anno 2012, la concessionaria pagava i canoni relativi alle sole mensilità di marzo 2008, aprile
2008, aprile 2009 e maggio 2009, pari a Euro 7.200,00 (1.800,00 x 4), e secondo il concedente restava morosa nel pagamento del debito per le restanti mensilità, pari a Euro 79.200,00 ((1.800,00 x 48) - 7.200,00).
3.11. In base a quello che risulta dall'attestazione del credito per oneri accessori posta a base del ricorso per ingiunzione, a fronte del debito per l'intero rapporto e fino al mese di febbraio 2012, la concessionaria pagava i corrispettivi
16 dei consumi di energia elettrica relativi ai soli anni dal 2009 al 2010, pari a Euro
5.622,30, e secondo il concedente restava morosa nel pagamento del debito per i restanti periodi, pari a Euro 24.910,04 (30.532,34 - 5.622,30).
3.12. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi:
a) che la natura peculiare della concessione di servizi ed il contenuto particolare della convenzione diretta a disciplinare in concreto il rapporto concessorio non consentano di attribuire alcuna rilevanza alle condizioni originarie del compendio attrezzato rispetto all'esercizio dell'attività prefigurata, rientrando negli obblighi della concessionaria il compito di predisporre tutti i mezzi necessari per l'avvio dell'impresa, salvo quanto previsto per la manutenzione straordinaria, e restando prive di ogni ragion d'essere le aspettative di esonero anche solo parziale dal pagamento del canone concessorio: infatti, il rapporto controverso è chiaramente riconducibile ed è stato ricondotto dalle parti a una concessione di un servizio di interesse pubblico, avendo ad oggetto la gestione di una struttura, di proprietà pubblica, a vocazione turistica, ubicata in zona montana e adibita a fruizione collettiva, attraverso lo spostamento sull'affidataria degli oneri manutentivi, altrimenti assolti dall'amministrazione pubblica, ed il riconoscimento al privato, per converso, del diritto di esercitare in via esclusiva l'attività di ristorazione ed alberghiera nella struttura stessa, senza considerare in alcun modo – non potrebbe essere diversamente – la remuneratività di tale esercizio e la compatibilità dei ricavi rispetto ai costi di gestione, con il conseguente passaggio del rischio economico interamente a carico della concessionaria;
a questo schema, tipico del rapporto concessorio, non deroga affatto la convenzione in esame, la quale resta indifferente all'infruttuosità dell'iniziativa gestoria e regola con precise disposizioni le modalità per l'esecuzione degli interventi manutentivi eccedenti la competenza della concessionaria e per l'anticipazione delle relative spese in luogo del concedente, sottoponendo i suddetti interventi alla sua preventiva autorizzazione, per intuibili ragioni di contabilità pubblica, come effettivamente avvenuto in occasione dei lavori iniziali;
b) che, comunque, anche a voler trascurare il titolo dedotto in giudizio,
17 costituito non da un contratto, ma da un provvedimento con annessa convenzione, ed a voler valutare il rapporto controverso come se fosse di fonte contrattuale e di carattere locatizio, non sia stata fornita la prova della presenza di vizi tali da soddisfare il duplice requisito di rendere la struttura ricettiva, in modo apprezzabile, inidonea o meno idonea all'uso pattuito ed al contempo di rimanere non conosciuti o non facilmente conoscibili al momento della consegna, da parte della concessionaria scelta dal concedente a seguito di specifica gara, anche in relazione alla possibilità di conseguire le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'intera gamma di prestazioni rivolte all'utenza, compresa l'ospitalità alberghiera, per la quale l'iter autorizzativo non risulta nemmeno iniziato;
c) che neppure sia stata dimostrata la sopravvenienza di fatti tali da determinare notevoli modificazioni del sinallagma con alterazione dell'equilibrio negoziale e da giustificare così una diminuzione del canone annuo, trattandosi in realtà di circostanze tutte coeve ed anzi anteriori alla stipula, relative alla consistenza aziendale ed al contesto naturale della struttura da gestire, anche se incidenti sulla estensione e sulla onerosità dei lavori aggiuntivi, cioè quelli non compresi nell'unico computo autorizzato dall'amministrazione e svolti in un momento successivo senza l'osservanza della procedura autorizzatoria e senza l'attestazione della condizione dell'urgenza, come prescritto per poter intervenire in via sostitutiva, dal che la superfluità del compimento di indagini mediante consulenza tecnica d'ufficio sui costi ulteriori asseritamente sostenuti;
d) che siano dovuti in forza della convenzione i canoni di concessione scaduti e non pagati, quali corrispettivi del godimento avuto in costanza di rapporto, per tutte le mensilità intercorrenti dalla consegna della struttura ricettiva alla concessionaria fino alla risoluzione unilaterale per volontà del concedente, circostanza quest'ultima da considerarsi totalmente incontestata tra le parti, in difetto di domanda di accertamento della illegittimità della dichiarazione risolutiva, in riferimento a una morosità persistente dal mese di marzo 2008 fino al mese di febbraio 2012, da epoca di gran lunga anteriore al rinvenimento di frammenti di amianto, ad esclusione delle quattro mensilità corrisposte sulle
18 quarantotto maturate, sicché il debito sorto nel frattempo ammonta a Euro
79.200,00 (1.800,00 x 44);
e) che la pattuizione risultante dal verbale formato al momento della consegna, non contraddetta da alcuna clausola della convenzione ed anzi confermata dal rinvio al capitolato d'oneri, secondo cui le spese di manutenzione straordinaria legittimamente anticipate dalla concessionaria dovevano essere rimborsate dal concedente mediante detrazione dal canone concessorio, sia da interpretare in via incidentale conformemente alla comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, nel senso che il credito per i canoni di concessione sarebbe maturato anche nel periodo anteriore all'apertura al pubblico della struttura ricettiva, nel corso dei lavori di adeguamento dei locali e degli impianti, ma esso avrebbe potuto estinguersi poi per compensazione a fronte del coesistente credito riconosciuto alla società per le spese relative alle riparazioni straordinarie concordate, le quali sarebbero dovute restare a carico dell'ente locale, con la conseguenza necessaria che, essendo stato restituito il relativo ammontare (Euro 22.017,84), anziché venir detratto dal debito in conto di canoni, ed avendo avuto luogo, all'inverso, uno spostamento patrimoniale, in luogo di un'annotazione contabile, restano dovuti tutti i canoni convenuti come corrispettivo del diritto, concesso al privato in via esclusiva, di assumere con oneri a proprio carico la gestione produttiva del servizio ed acquisirne le utilità, per l'intero periodo di durata del rapporto;
f) che nessuno degli interventi descritti nella citazione come eseguiti con anticipo dei relativi oneri, al di là del difetto di preventiva autorizzazione, si fondi sul presupposto per l'esecuzione di riparazioni straordinarie sulle opere preesistenti, delle quali doveva farsi carico il concedente, riguardando piuttosto riparazioni ordinarie della struttura ricettiva così come consegnata, per le quali la concessionaria, invece, non aveva diritto alla ripetizione delle spese, oppure addirittura semplici miglioramenti rispetto alle dotazioni già presenti, per le quali la concessionaria, parimenti, non aveva diritto all'indennità, trovandosi nella medesima situazione di qualunque affittuario (aggiunta di dispositivi per la sicurezza, installazione di cappe aspiranti, serbatoio idrico, sanitari ed accessori,
19 pulizia di pozzetti e caditoie, ripristino della motopompa, della lavastoviglie, degli scaldini, della staccionata e dei cestini, derattizzazione, redazione del piano di evacuazione e richiesta di autorizzazione agli scarichi), mentre l'esecuzione di interventi ascrivibili alla categoria delle riparazioni di carattere straordinario, le uniche a carico del concedente, in quanto necessarie per lo svolgimento del servizio, non è stata prospettata, allorché nell'atto introduttivo si è dedotta la denuncia di una serie di vizi, in tesi scoperti durante la gestione, ma non l'adozione di alcuna misura diretta a rimediarvi ed a ripristinare la normale produttività del compendio, nell'inerzia di chi avrebbe dovuto provvedere
(assenza di acqua potabile, frane nel retro, assenza di scivolo per i disabili, assenza di separazione delle acque reflue, allagamenti nelle camere, malfunzionamento dei macchinari, sottodimensionamento delle caldaie, assenza di pensiline e gronde, irregolarità dell'impianto idrico, inutilizzabilità degli scarichi del bar, impraticabilità dello stradello interno, assenza di stabilizzatori di corrente, mancata sigillatura dei soffitti e infiltrazioni d'acqua);
g) che manchi la condizione necessaria per l'eccepita compensazione, cioè la coesistenza di reciproci debiti, in quanto rimasti a carico di una sola delle parti, quella concessionaria, e non di entrambe;
h) che siano dovuti in forza della convenzione, altresì, gli oneri accessori consistenti nei corrispettivi dei consumi elettrici, sebbene non per l'ammontare addebitato, bensì per la minor somma corrispondente alla metà, a fronte dell'uso inequivocabilmente promiscuo dell'utenza, lasciata in comune tra due diversi utilizzatori: in proposito, tralasciato l'accordo intervenuto con un privato per la regolamentazione del prelievo in cascata da parte di un ente pubblico a danno di un altro ente pubblico, mancante della forma scritta richiesta per la sua validità, poiché la parte gravata dall'onere probatorio ed in posizione più agevole anche in virtù del principio di vicinanza della prova, cioè il concedente, non ha dimostrato l'entità dei consumi imputabili alla concessionaria, se del caso mediante la lettura del contascatti posizionato a valle del contatore, può presumersi, in difetto di elementi contrari, che l'ente proprietario dell'area naturalistica e la società concessionaria della struttura turistica, avente causa dal primo concessionario,
20 avessero concorso ugualmente a prelevare i quantitativi di energia elettrica indistintamente fatturati dal fornitore;
i) che il computo degli oneri accessori, infine, non sia corretto, perché non conforme alla documentazione prodotta, costituita da una serie di fatture, emesse a carico del concedente, tra le quali non compare quella finale, riferita a una bolletta di conguaglio per gli anni 2010 e 2011, per l'importo di Euro 13.062,16, elevatissimo e nient'affatto in linea con i consumi precedenti, sicché il conteggio può essere posto a base della decisione nei limiti della minor somma provata, partendo dall'importo certo di Euro 17.470,18 (30.532,34 - 13.062,16) e pervenendo all'importo congruo di Euro 11.847,88 (17.470,18 - 5.622,30), e la quota della metà a carico della concessionaria è determinabile, dunque, nella misura di Euro 5.923,94 (11.847,88 : 2).
3.13. Sulle somme così liquidate, che costituiscono debiti di valuta, a diverso titolo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale dalle singole scadenze.
3.14. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento dei residui canoni concessori e degli oneri accessori, nei limiti sopra stabiliti, e non sussistono, di contro, i presupposti per la pronuncia di riduzione del canone annuo e per quella di rimborso delle spese manutentive.
4. Le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni da vizi, infine, sono manifestamente infondate, sia perché la pretesa di natura risarcitoria viene avanzata in contrasto con l'intervenuto scioglimento del rapporto per causa imputabile alla parte che vanta crediti per danni, là dove la parte inadempiente, quale quella morosa, non può aspirare al risarcimento di danni che derivino dal proprio inadempimento, quale la permanenza nella gestione oltre il limite della convenienza senza la contropartita dei canoni, sia perché la pretesa atta a contrastare la domanda principale con poste equivalenti, a ben vedere, altro non è che il tentativo di spostare dalla concessionaria al concedente il rischio operativo legato alla gestione del servizio, così come pubblicamente offerto dal titolare a parità di condizioni – anche in negativo – a tutti i potenziali interessati e liberamente accettato dalla società aggiudicataria.
21 5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti condannati al pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma dovuta, con la reiezione di tutte le domande riconvenzionali.
6. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti quattro quinti, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione, in difformità dalla nota delle spese unita al fascicolo della parte prevalentemente vittoriosa, stante il notevole ed ingiustificato divario rispetto agli importi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposto, della somma complessiva di Euro 85.123,94, di cui a titolo di canoni concessori Euro
79.200,00 e a titolo di oneri accessori Euro 5.923,94, oltre alla rivalutazione monetaria del capitale per canoni a decorrere dal terzo anno ed agli interessi moratori sul capitale sia per canoni sia per oneri nella misura legale dalle singole scadenze;
3) rigetta le domande riconvenzionali;
4) compensa per un quinto tra le parti le spese di lite e condanna gli opponenti al rimborso, in favore dell'opposto, dei restanti quattro quinti, che liquida in Euro
11.282,40, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in IA, il 30 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9295 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Parte_1
e , elettivamente Parte_2 Parte_3
domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Francesco
Mascia e Manuela Carcangiu, che li rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTI
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Stefania Bandinelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per ingiunzione
OPPOSTO tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Insiste per la nomina del CTU per valutare tutte le questioni indicate nelle note di trattazione del 14/06/2023; in difetto, conferma le conclusioni indicate nelle stesse note.
Si insiste affinché il Giudice nomini il CTU al fine: 1) di determinare le spese
1 sostenute dalla e non rimborsate dall'amministrazione; 2) di Parte_1 determinare l'incidenza delle frane e degli allagamenti sull'utilizzo della struttura
e quantificare il minor reddito subito dalla;
3) di determinare e Parte_1
quantificare il minor reddito subito dalla a causa del rinvenimento Parte_1 dell'amianto e della conseguente chiusura della struttura.
In subordine, si confermano le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto:
- Dichiarare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo numero 2460 del 05.09.2014, emesso dal Tribunale di IA, per i motivi di cui in narrativa e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
- Accertare e dichiarare che i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto dell'anno 2008 e febbraio, marzo 2012, non sono dovuti dalla al , per i motivi indicati negli scritti Parte_1 Controparte_1
difensivi;
- Accertare e dichiarare che la ha realizzato presso la struttura Parte_1 ricettiva “La Locanda del Parco”, su autorizzazione del Comune di , i CP_1
lavori meglio specificati negli atti di causa per una spesa complessiva pari a Euro
60.463,51, di cui Euro 38.445,67 non pagati;
- Accertare e dichiarare che la ha versato, indebitamente, a Parte_1
favore del i canoni relativi ai mesi di Marzo e Aprile 2008, Controparte_1
per un importo pari a Euro 3.616,00;
- Accertare e dichiarare che la ha versato a favore del Parte_1 CP_1
di la somma di Euro 5.622,30, a titolo di rimborso spese relative al CP_1 consumo dell'energia elettrica;
- Accertare e dichiarare non dovuto l'importo di cui alle bollette Enel relative al periodo marzo-agosto 2008 e relativi conguagli, in quanto in tale periodo la stava svolgendo i lavori di ripristino della “La Locanda del Parte_1
Parco” per conto dell'amministrazione comunale di;
CP_1
- Accertare e dichiarare che nel misuratore di energia relativo alla struttura “La
2 Locanda del Parco” era presente sin dall'inizio del rapporto contrattuale un'utenza abusiva, riconducibile all' , che ha consumato Controparte_2
l'energia elettrica di cui chiede il rimborso il Comune di;
e per l'effetto CP_1 dichiarare non dovuta la somma pari a € 24.910,04, richiesta dall'opposto a titolo di rimborso spese per il consumo di energia elettrica;
- Accertare e dichiarare che la struttura “La Locanda del Parco” fosse inidonea all'uso pattuito e che presentasse vizi meglio specificati in premessa e, per
l'effetto, ridurre l'importo del canone nella misura di 2/3 in ragione del mancato godimento di parte della struttura la “Locanda del Parco”, quantificandolo nella somma di Euro 23.504,00 (somma ottenuta calcolando 1/3 sul montante dei canoni scaduti pari a Euro 70.512,00);
- Accertare e dichiarare che il sia creditore nei confronti Controparte_1
della unicamente della somma pari a Euro 23.504,00, e che la Parte_4
vanti nei confronti del un credito pari a Parte_1 Controparte_1
Euro 42.061,67 (pari ai lavori effettuati + canoni versati indebitamente) oltre interessi e rivalutazione monetaria (ovvero quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa) e, per l'effetto, operata la compensazione, condannare il al pagamento a favore della Controparte_1 Parte_1
della somma pari a Euro 18.557,67, oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria, e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 2460 del 05.09.2014 nullo, inefficace e/o revocarlo, con ogni effetto anche in ordine alle spese del procedimento monitorio;
- Accertare e dichiarare che i gravi vizi riscontrati nella struttura “La Locanda del Parco” ne hanno permesso il suo utilizzo nella sola misura di 1/3, causando danni patrimoniali per un importo pari a Euro 47.833,06, o nella cifra maggiore
o minore che verrà determinata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il
al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1
somma pari a Euro 47.833,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare che la non ha potuto godere Parte_1 dell'utilizzo della struttura la “Locanda del Parco” a decorrere dal mese di febbraio 2012, causando ciò danni patrimoniali e non patrimoniali quantificabili
3 in Euro 27.125,00, o nella somma maggiore che verrà determinata in corso di causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore Controparte_1
della della somma pari a Euro 27.125,00, o della somma Parte_1
maggiore che verrà determinata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per l'opposto:
“Rileva che il Giudice ha già disposto sulla richiesta non ammettendo la consulenza e richiama integralmente le note depositate in vista dell'udienza del
14/06/2023; parimenti, conferma le conclusioni ivi rassegnate.
Si conferma pertanto l'opposizione all'ammissione della consulenza tecnica e si insiste perché il Giudice voglia accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta nell'interesse del e, pertanto, Controparte_1
acquisito il fascicolo della fase monitoria:
1) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2460/14;
2) rigettare le avverse domande, comprese quelle riconvenzionali, perché illegittime e totalmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nella parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta cui si richiama, e riassuntivamente: a) il pagamento dei canoni decorre contrattualmente dalla data di consegna ovverosia dal mese di marzo 2008; b) nessun lavoro (eccetto quelli di cui all'allegato 4 del verbale di consegna, regolarmente pagati) è stato mai autorizzato dal Comune e, conseguentemente, nessuna somma è dovuta a tale titolo all'opponente; c) nessun pagamento di canoni è stato mai eseguito dall'opponente; d) anche il pagamento delle forniture, così come quello dei canoni, decorre dall'immissione in possesso, nessun allaccio abusivo è stato mai autorizzato dal Comune di , né quest'ultimo era a conoscenza CP_1 dell'esistenza di un allaccio abusivo, ma piuttosto ciò è avvenuto esclusivamente per causa imputabile all'opponente, che ne ha tratto indebiti vantaggi;
e) il complesso “Locanda del Parco“ era idoneo all'uso pattuito, conseguentemente nessun danno e/o minor guadagno può aver patito l'opponente per un eventuale
4 utilizzo parziale del medesimo, posto anzi che è stata essa stessa opponente a rendersi inadempiente all'obbligo di chiedere ed ottenere le necessarie licenze per
l'esercizio dell'attività ricettiva/alberghiera; f) nessun danno può aver patito
l'opponente successivamente al marzo 2012, essendosi il contratto risolto antecedentemente per suo grave inadempimento;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, anche della fase monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione presentata per la notifica il 27 ottobre 2014 e notificata il 30 ottobre 2014, la società e i soci accomandatari Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio il Parte_2 Parte_3 CP_1
, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2460/2014, depositato il 5
[...]
settembre 2014 e notificato il 19 settembre 2014, per il pagamento della somma complessiva di Euro 104.111,04, oltre alla rivalutazione, agli interessi e alle spese,
a titolo di canoni scaduti per i mesi da maggio 2008 a febbraio 2012, esclusi quelli già corrisposti per i mesi di aprile e maggio 2009, così la somma di Euro
79.200,00, ed a titolo di rimborso di spese di energia elettrica, così la somma di
Euro 24.910,04, in riferimento al servizio novennale di gestione della struttura denominata “La Locanda del Parco”, sita in agro di , località Magusu- CP_1
Monti Mannu, oggetto del contratto di affidamento stipulato il 17 aprile 2008. Gli opponenti hanno dedotto l'inidoneità della struttura ricettiva all'uso pattuito e la conseguente chiusura per lavori fino al 15 agosto 2008, l'esecuzione di lavori ulteriori, durante la gestione, e la conseguente anticipazione di spese, da parte della società, per la somma complessiva di Euro 60.463,51, rimborsata dal solo per l'importo di Euro 22.017,84, con il residuo di Euro 38.445,67, CP_1
l'indebito versamento dei canoni dei mesi di marzo e aprile 2008, per l'importo di
Euro 3.616,00, l'impossibilità di utilizzazione dell'intero immobile, bensì solo di
1/3, corrispondente all'importo di Euro 23.504,00, e la compensazione tra i rispettivi crediti, e hanno contestato, altresì, la somma richiesta per spese di energia elettrica, in relazione a quella inferiore richiesta in origine, alla presenza di un allaccio non autorizzato, alla chiusura della struttura per lavori nel periodo
5 iniziale ed al rimborso già eseguito dalla società per la somma di Euro 5.622,30.
Pertanto, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato a titolo di rimborso di spese di energia elettrica, la riduzione del canone nella misura di
2/3, l'accertamento della compensazione del credito effettivo a titolo di canoni scaduti, pari a Euro 23.504,00, con il controcredito opposto per restituzioni, pari a
Euro 42.061,67, e la condanna al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di Euro 18.557,67, oltre alla rivalutazione e agli interessi, nonché
l'accertamento dei danni derivanti dai vizi della struttura e dal mancato godimento della stessa per il rinvenimento di amianto, a decorrere dal mese di febbraio 2012,
e la condanna al risarcimento, in favore dell'opponente, per la somma di Euro
47.833,06 e per la somma ulteriore di Euro 27.125,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi.
Si è costituito in giudizio il , contestando il Controparte_1
fondamento dei motivi dedotti e delle domande riconvenzionali proposte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande e per la conferma del decreto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per interpello e per testi.
All'udienza del 13 novembre 2024, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che la struttura non si Parte_1 presentava, al momento dell'aggiudicazione, idonea all'uso pattuito, in quanto necessitava di interventi di ristrutturazione, risanamento e manutenzione straordinaria, come accertato dalle parti;
che il anziché sospendere la CP_1 procedura di affidamento, proponeva all'aggiudicataria di eseguire i lavori necessari, con detrazione delle spese anticipate dalle mensilità di canone;
che la
6 struttura veniva consegnata in data 1° marzo 2008, ma l'attività non veniva avviata fino al 15 agosto 2008, per ragioni non imputabili all'opponente, in quanto quest'ultima doveva eseguire i lavori diretti a rendere la struttura agibile, quantificati in Euro 22.017,84, a cui seguiva il pagamento da parte del CP_1
che non aveva fondamento, perciò, la pretesa di far pagare i canoni dal mese di maggio 2008, tanto che il con determinazione del 20 marzo 2012, CP_1
riteneva la società inadempiente solo dal mese di settembre 2008; che, oltre ai citati lavori, l'opponente, previa comunicazione ed autorizzazione dell'opposto, eseguiva anche altri lavori, a cui non seguiva alcun pagamento;
che all'esito di un incontro nella sede comunale, avvenuto nel mese di febbraio 2010, le parti riconoscevano che la società fosse creditrice della somma di Euro 38.445,67, per manutenzione straordinaria;
che la gestione, malgrado i denunciati vizi, proseguiva fino al mese di febbraio 2012, allorquando si rinvenivano frammenti di eternit, dopodiché veniva vietato l'accesso alla struttura;
che i canoni da considerare ammontavano complessivamente a Euro 70.512,00; che tale somma, tuttavia, non era dovuta, in quanto la società, sin dai primi mesi, rilevava la presenza di gravi vizi, tali da impedire l'uso di gran parte del complesso, con la conseguente impossibilità di utilizzare il bene oggetto di concessione nella sua interezza, bensì sfruttabile solo per 1/3; che dovendo il canone, quindi, essere ridotto proporzionalmente, la somma dovuta doveva quantificarsi in Euro
23.504,00; che da tale somma, inoltre, dovevano detrarsi le spese sostenute per le opere di ripristino e non ancora rimborsate, pari a Euro 38.445,67, nonché i canoni di marzo e aprile 2008, indebitamente versati, pari a Euro 3.616,00, per il totale da restituire di Euro 42.061,67; che compensando i rispettivi crediti l'opponente non risultava debitrice di alcuna somma, essendo, viceversa, la medesima creditrice della somma di Euro 18.557,67; che la mancata voltura del contatore Enel, sotto altro profilo, non era attribuibile a responsabilità dell'opponente, in quanto l'Enel
s.p.a., sebbene ne fosse stato richiesto l'intervento, non interveniva;
che la somma addebitata per energia elettrica non era dovuta, in quanto non era possibile visionare le bollette e il conteggio non poteva essere aumentato dalla somma di
Euro 9.864,32, chiesta il 20 marzo 2012, alla cifra di Euro 24.910,04, peraltro
7 riferita ad una struttura inutilizzata a seguito del rinvenimento di amianto;
che nel contatore, inoltre, era presente un allaccio abusivo, riconducibile all'
[...]
; che dalla somma addebitata a questo titolo, quindi, dovevano CP_3
detrarsi la somma corrispondente al consumo relativo all'allaccio abusivo, la somma relativa al consumo nel periodo da marzo ad agosto 2008, durante i lavori svolti per conto dell'amministrazione, e la somma già rimborsata, pari a Euro
5.622,30; che, essendo la struttura affetta da vizi e, pertanto, inidonea all'apertura, il si rendeva gravemente inadempiente nei confronti della società, con CP_1 particolare riferimento all'assenza di dispositivi di sicurezza, alla necessità di attrezzature, interventi di manutenzione, piano di evacuazione ed autorizzazione agli scarichi;
che in data 28 febbraio 2012, a seguito di segnalazione dell'opponente, la ASL di Sanluri confermava la presenza di frammenti di eternit;
che in data 16 giugno 2012, di seguito, il vietava l'accesso all'area, oltre CP_1 all'esercizio di qualsiasi attività; che nessuna bonifica, tuttavia, veniva effettuata;
che il ridotto uso della struttura contraeva notevolmente il margine di guadagno della società, causando ad essa un minore reddito per la perdita di incassi, oltre ad un danno d'immagine, pari a Euro 47.833,06; che i soci, a loro volta, oltre a veder lesa la considerazione tra i clienti e i fornitori, subivano un danno economico, pari a Euro 27.125,00.
1.2. Il ha esposto in replica quanto segue: che Controparte_1
l'opponente prendeva visione dei locali prima della presentazione della propria offerta, pari al triplo rispetto al canone annuo posto a base di gara, oltre a disporre, siccome allegate al bando di gara, delle piante della struttura e della distinta delle attrezzature e degli arredi;
che al verbale di consegna, poi, venivano allegati l'elenco degli accessori ed il computo dei lavori di manutenzione straordinaria ritenuti necessari;
che l'aggiudicataria, in quel momento, accettava la consegna senza alcun rilievo, come confermato dalla successiva sottoscrizione del contratto di affidamento;
che la concessionaria nulla eccepiva nemmeno nel corso del rapporto;
che il canone doveva versarsi, secondo il capitolato d'oneri, a decorrere dalla consegna dei locali, quindi dal mese di marzo 2008, ed il complesso doveva rendersi funzionante, parimenti secondo il capitolato d'oneri, entro sei mesi,
8 quindi non dal giorno della consegna;
che l'agibilità veniva riconosciuta il 3 luglio
2008; che la determinazione del 20 marzo 2012, nella parte della premessa in cui indicava, ai fini della decorrenza dei canoni, il mese di settembre 2008, in luogo di quello di maggio 2008, era incorsa in un errore materiale;
che l'opponente, quanto alla fornitura di energia elettrica, aveva l'obbligo di procedere alla voltura dell'utenza, secondo il capitolato d'oneri, come ribadito dal contratto di affidamento, laddove la società si limitava a richiedere i moduli per la voltura, non volendo ottenerla;
che l'opposto non era a conoscenza della presenza di un allaccio abusivo;
che dopo la comunicazione da parte dell'opponente il Comune chiedeva chiarimenti all' , il quale rispondeva che, in accordo con la CP_2
società, era stata consegnata legna, era stato ridotto il canone di concessione per il transito ed era stato posizionato un contascatti;
che, allora, avendo il CP_1
provveduto al pagamento del dovuto per quanto consumato dalla società, quest'ultima doveva farsi carico delle relative spese, anche quelle sorte durante i lavori;
che gli unici lavori autorizzati dall'amministrazione erano quelli di cui all'apposito allegato al verbale di consegna, mentre nessun altro lavoro veniva autorizzato né poteva essere eseguito;
che tutti i lavori concordati venivano eseguiti a cura e spese dell'affidataria e le relative spese venivano rimborsate dal
(per ragioni contabili, era impossibile procedere mediante detrazione dai CP_1
canoni); che una parte di tali spese, inoltre, erano riferite a ordinaria manutenzione o, comunque, erano poste a carico del gestore ed altre erano, comunque, sovrastimate o ingiustificate;
che nessun verbale esisteva della riunione citata;
che l'opponente, fino all'anno 2012, mai lamentava vizi, semmai faceva riferimento ai lavori svolti, qualificabili come di manutenzione ordinaria o di miglioramento, e non di manutenzione straordinaria, mai autorizzati dall'amministrazione; che l'ipotetico ridotto uso della struttura era riconducibile esclusivamente alla mancata richiesta da parte della società, in violazione del contratto, dell'autorizzazione prevista per l'esercizio di attività alberghiera, in aggiunta a quella chiesta ed ottenuta per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, non corrispondendo al vero la dedotta inutilizzabilità per 2/3; che l'eventuale mancato guadagno per il parziale uso della struttura, quindi, era imputabile alla
9 controparte;
che la procedura di “rescissione” del contratto, infine, era determinata dal grave inadempimento dell'opponente, in base a clausola risolutiva espressa, e nulla aveva a che vedere con il ritrovamento di amianto, come esplicitato nella determinazione del 22 marzo 2012; che il si attivava immediatamente per CP_1
la bonifica del sito, ma i lavori, data la complessità degli adempimenti, iniziavano solo nel mese di gennaio 2015; che l'altra parte non poteva lamentare danni, perciò, essendo stata già liberata dal vincolo contrattuale, attesi i vani solleciti di pagamento;
che tutte le argomentazioni erano pretestuose, anche sulla richiesta di danni, e la quantificazione di essi arbitraria.
2. I lunghissimi capi delle conclusioni come formulate nella citazione ed in seguito precisate, con cui sono invocate più pronunce dichiarative della inesistenza del credito vantato a titolo di canoni concessori e di quello vantato a titolo di oneri accessori, nonché più pronunce dichiarative della esistenza del maggior controcredito risultante dalla eccepita compensazione e del controcredito ulteriore per i danni da inadempimento ed altrettante pronunce di condanna al pagamento del residuo debito ed al risarcimento dei danni stessi, benché i suddetti capi siano formalmente separati, vanno interpretati a beneficio della chiarezza rispettivamente quanto ai primi sette capi, cioè quelli diretti a statuizioni di accertamento negativo, come una esplicitazione del contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto all'ottavo capo, cioè quello diretto a statuizioni di accertamento e costitutiva, come una domanda unica ed inscindibile, proposta in riconvenzione per far ridurre il corrispettivo della concessione, e quanto ai successivi capi, cioè quelli diretti a statuizioni di accertamento e consequenziale condanna, come tre domande condannatorie, proposte in riconvenzione al fine di conseguire i pretesi controcrediti, non consentendo il contenuto di accertamento di ravvisare, in parte qua, domande autonome meramente accertative, perché, quando viene esercitata un'azione di condanna al pagamento di somme, da chiunque ed a qualunque titolo, l'accertamento del diritto fatto valere assume carattere strumentale rispetto alla pronuncia richiesta, costituendo un antecedente logico della decisione, sicché o sussistono i presupposti per emanarla o non sussistono, ma non è configurabile, in linea di
10 principio, un autonomo interesse al mero accertamento del diritto in contestazione ed ancor meno dei fatti costitutivi del diritto stesso.
3. L'opposizione in riferimento tanto alla pretesa per canoni concessori quanto a quella per oneri accessori, la domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo per vizi e la domanda riconvenzionale di rimborso delle restanti spese per lavori, da sottoporre ad esame congiunto, attesa la stretta connessione tra le relative questioni, sono rispettivamente l'opposizione in minima parte fondata e le riconvenzionali del tutto infondate.
3.1. Nel distinguere la concessione di servizi dalla concessione di beni, la giurisprudenza amministrativa individua il criterio distintivo nella prevalenza dell'una o dell'altra componente: “[se] gli obiettivi di fondo perseguiti dall'amministrazione concedente […] travalicano il mero utilizzo ordinario del bene (secondo la sua destinazione dichiarata negli atti di gara), collocandosi in una prospettiva più ampia, [essi] qualificano necessariamente il rapporto in termini di servizi”; viceversa, si ha concessione del bene “[se] l'amministrazione concedente non travalica il fine di concedere al privato l'utilizzo di un bene previo pagamento di corrispettivo”, con la precisazione, utile sul piano sistematico, che
“si tratta di uno schema “modale” di concessione del bene che ricalca il negozio della locazione, laddove la natura pubblica della proprietà del bene rende rilevanti le connotazioni qualitative dell'attività da svolgere nei locali, corrispondente alla, naturalmente vincolante, destinazione d'uso del bene oggetto della concessione” (Cons. St. n. 4949 del 2022, in riferimento alla concessione di locali adibiti a bar e ristorante all'interno di un parco nazionale). Avendo la concessione di servizi un oggetto più ampio, dunque, non limitato al diritto di mero godimento di una certa area, ma comprensivo del diritto di piena gestione del servizio esercitabile su di essa, e divergendo dallo schema del contratto di locazione, alla concessione di servizi non è applicabile nemmeno in via analogica l'art. 1578 cod. civ., in tema di vizi della cosa locata. Per giunta, anche a voler applicare la disciplina dettata per i contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui “grava sul conduttore l'onere di verificare che le
11 caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della divisata attività e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato” e “ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso da caratteristiche proprie del bene locato”; “la destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere una particolare conformazione dello stesso, nonché il rilascio di specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore” (Cass. n. 1735 del 2011; conf. nn. 17986 del 2014, 14731 del 2018 e
14067 del 2023).
3.2. Nella specie, l'opponente ha dedotto in sintesi l'inidoneità all'uso pattuito dell'immobile in questione, lamentandone l'iniziale inagibilità e la successiva impossibilità, comunque, di godimento per intero, l'anticipazione di spese di manutenzione straordinaria e l'indebito pagamento di due mensilità nel periodo di chiusura per lavori, nonché l'infondatezza della pretesa di rimborso delle spese per consumi elettrici;
di contro, l'opposto ha affermato di aver diritto al pagamento dei canoni dalla consegna dell'immobile in questione, contestando la ripetibilità di spese non autorizzate e, comunque, non a carico del concedente, nonché di aver diritto alla rifusione degli oneri di fornitura di energia elettrica.
3.3. Tanto premesso, fatto ordine nella congerie di argomenti e ricondotto il rapporto controverso, già a prima vista, a una concessione di servizio, si tratta di accertare se le parti avessero previsto l'esistenza di vizi della struttura ricettiva, di proprietà pubblica, tali da inficiarne l'idoneità all'uso a cui era destinata ed al contempo, considerato l'oggetto del rapporto concessorio, tali da impedire l'assunzione del servizio di gestione, per conto dell'ente locale, e come le parti
12 avessero disciplinato le conseguenze di tale eventualità, relativamente al canone ed alle spese necessarie per le riparazioni.
3.4. In base a quello che risulta dal “contratto” di affidamento di durata novennale stipulato per atto pubblico il 17 aprile 2008, a seguito di approvazione degli atti di gara con determinazione del 15 novembre 2007 ed anticipata consegna con verbale del 1° marzo 2008, il affidava alla Controparte_1
il servizio di gestione del complesso immobiliare di cui lo Parte_1 stesso Comune era concessionario, di proprietà dell' , Controparte_3 denominato “Locanda del Parco” (ex Colonia) e situato in , località CP_1
Magusu-Monti Mannu, a circa 20 km dal centro abitato, unitamente alle attrezzature ed agli arredi, di proprietà comunale, affinché esso fosse destinato a
“struttura ricettiva polivalente”, adibita a soggiorno, turismo, congressi, fiere, ristoro ed altri usi compatibili. Nonostante la difforme indicazione nella rubrica, nel testo il rapporto veniva espressamente qualificato dalle parti come di
“concessione”, salva l'applicabilità delle norme in materia di affitto di azienda per quanto non incompatibili (art. 3) ed esclusa, in ogni caso, l'applicabilità delle norme relative al contratto di locazione (art. 4). La concessionaria era tenuta a
“dare inizio alla gestione entro sei mesi dalla consegna”, attestata dal relativo verbale, ed a “dotarsi delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività consentite” (art. 5). La concessionaria, inoltre, si impegnava a gestire il complesso immobiliare in “piena autonomia imprenditoriale”, avendo “facoltà
[di] migliorare il servizio [e] razionalizzare le dotazioni della struttura […],
[con] le opportune modifiche, previo nulla osta del Servizio Lavori Pubblici”, ed avendo “obblig[o]”, in particolare, di “provvedere alla manutenzione ordinaria della [struttura] e di tutti i beni” e di “riconsegnare il complesso aziendale […] al termine della concessione perfettamente funzionante, fatto salvo il solo deterioramento conseguente al normale utilizzo […], senza diritto ad alcun tipo di indennizzo” (art. 6). Il “canone annuo di concessione”, soggetto a rivalutazione automatica ed annuale secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, a partire dal terzo anno, veniva stabilito nella misura di Euro 18.080,00, oltre ad imposta sul valore aggiunto (20%), da corrispondere in rate mensili anticipate, entro il
13 giorno dieci di ogni mese, “a partire dalla data di consegna della struttura” (art. 7). Le “spese per fornitura di energia elettrica”, come per tutte le utenze, erano poste “a carico della concessionaria”, la quale doveva stipulare i relativi contratti
“a proprio nome”, previa denuncia di variazione (art. 8). Infine, con “clausola risolutiva espressa”, le parti convenivano che il rapporto si sarebbe sciolto, “a semplice richiesta del concedente”, in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni a carico della concessionaria, tra cui il “mancato pagamento del canone entro i tre mesi successivi a quello di riferimento” (art. 12).
3.5. In base a quello che risulta dal capitolato d'oneri, unito al bando di gara e richiamato dalla convenzione, per quanto rileva tra tutte le prescrizioni, era previsto che “la manutenzione straordinaria […] resta[va] a carico del ; CP_1 tuttavia, “relativamente all'esecuzione degli interventi […] urgenti e necessari per il corretto funzionamento del complesso e per i quali l'Amministrazione [fosse] impossibilitata ad intervenire tempestivamente, [la concessionaria doveva] relazionare […] con idonei e dettagliati preventivi di spesa e solo a seguito di nulla osta dell'Ufficio tecnico [del] Servizio Lavori Pubblici [poteva] eseguire a sua cura gli interventi”, nel qual caso – solo in tal caso – “le spese [sarebbero state] a carico dell'Amministrazione e […] rimborsate anche detraendole dal canone di concessione” (art. 5, lett. g).
3.6. In base a quello che risulta dal verbale definito “verbale di consegna dei lavori”, redatto il 1° marzo 2008, l'aggiudicataria dichiarava di assumere la responsabilità per la “manutenzione ordinaria” e di “accettare la […] consegna
[…] senza esprimere alcuna eccezione o riserva di sorta”. Nondimeno, avendo la concessionaria chiesto la consegna in via provvisoria ed anticipata per provvedere alla preparazione della struttura ricettiva ed alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria ed avendo il concedente concordato l'esecuzione dei lavori indispensabili per l'avvio dell'attività in programma, le parti convenivano in quella sede, sottoscrivendo il verbale, che le “spese di manutenzione straordinaria” sostenute dalla concessionaria e riportate nel computo metrico estimativo unito al verbale (all. 4), per l'importo totale di Euro 22.017,84, inclusa imposta sul valore aggiunto, sarebbero state “rimborsate detraendole dal canone
14 di concessione”, quest'ultimo da pagare, comunque, “a partire dal mese di effettiva consegna dell'immobile”. Nel frattempo, il Servizio chiedeva CP_4
ed otteneva dal Servizio Edilizia Privata del Comune, con provvedimento del 3 luglio 2008, la dichiarazione di agibilità della struttura in questione, mentre la concessionaria per conto proprio chiedeva ed otteneva dal Servizio Polizia
Municipale ed Attività Produttive, con provvedimento del 12 agosto 2008, la licenza per somministrazione di alimenti e bevande. Con determinazione del 10 settembre 2008, vista la fattura emessa, veniva liquidata e pagata alla concessionaria la somma preventivata per i lavori svolti.
3.7. In base a quello che risulta dalla determinazione del 20 marzo 2012
(pacificamente ricevuta dalla in data prossima alla Parte_1 dichiarazione, tant'è che nel ricorso per ingiunzione la domanda è limitata ai canoni scaduti fino al mese di febbraio 2012, senza considerare il mese in corso al momento della dichiarazione stessa), il dichiarava di voler “avviare la CP_1 risoluzione per inadempimento”, avvalendosi della clausola risolutiva espressa a proprio favore ed imputando all'altra parte di esser “inadempiente”, fra l'altro, per mancato “pagamento dei canoni d'affitto dal mese di settembre 2008 a marzo
2012, ad eccezione delle sole due mensilità di aprile e maggio 2009”, per l'importo di Euro 82.800,00, e per mancato “pagamento delle […] bollette […] dal mese di aprile 2009 fino ad oggi”, per l'importo di Euro 9.864,32, oltre che per mancata “voltura dell'utenza Enel”.
3.8. In base a quello che risulta dalla nota del 2 marzo 2012, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, a seguito di segnalazione della dava conto di aver eseguito sopralluogo e di aver Parte_1 accertato la presenza di frammenti di copertura in eternit, affioranti nell'area circostante il fabbricato in questione, e comunicava al proprietario, cioè all'
[...]
, la necessità di mettere in sicurezza gli spezzoni di lastre;
Controparte_3
successivamente, con ordinanza del 15 giugno 2012, il Sindaco del Comune di disponeva nei confronti della società il “divieto d'accesso e [d'] CP_1 esercizio di qualsiasi attività”, presso la struttura in concessione, a fini di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ed in attesa della bonifica.
15 3.9. In base a quello che risulta dalla nota del 5 aprile 2012, il Servizio territoriale di IA dell' , in risposta alla richiesta Controparte_3
del Comune di , a sua volta a seguito della segnalazione della CP_1
riferiva che il contatore intestato al forniva energia Parte_1 CP_1 non solo ai locali della “Locanda del Parco”, ma anche al Vivaio forestale
“Campu Isca”, a fini di approvvigionamento di un deposito d'acqua utilizzata per irrigazione, nonché, negli anni 2008 e 2009, a fini di alimentazione di un'impastatrice usata durante i lavori di restauro della Caserma forestale. Avuto riguardo ai propri consumi, il competente Servizio dichiarava che a compensazione di essi, su richiesta dei gestori della struttura ed in “accordo verbale”, veniva consegnato loro un quantitativo di legna di pino misurato in 12 mst, corrispondente a Euro 192,00 (non è specificata la tipologia di legna né il parametro di stima, ma solo l'unità di misura), e veniva ridotto della metà, altresì, un canone concessorio richiesto loro per il transito del personale della società nell'area gestita dall' , corrispondente a Euro 400,00 (non è chiaro a CP_2
che titolo ed in che misura dovuto). Il Direttore confermava per iscritto, peraltro, il posizionamento di un “contascatti”, collegato al contatore, in attesa dell'allaccio di una nuova utenza. Il collegamento di una linea secondaria all'unico misuratore esistente risulta dalla riproduzione fotografica del relativo vano e la sua effettiva utilizzazione è confermata dalle testimonianze assunte.
3.10. In base a quello che risulta dall'attestazione del credito per canoni concessori posta a base del ricorso per ingiunzione, a fronte del debito di 10 mensilità per l'anno 2008, 12 mensilità per l'anno 2009, 12 mensilità per l'anno
2010, 12 mensilità per l'anno 2011 e 2 mensilità per l'anno 2012, la concessionaria pagava i canoni relativi alle sole mensilità di marzo 2008, aprile
2008, aprile 2009 e maggio 2009, pari a Euro 7.200,00 (1.800,00 x 4), e secondo il concedente restava morosa nel pagamento del debito per le restanti mensilità, pari a Euro 79.200,00 ((1.800,00 x 48) - 7.200,00).
3.11. In base a quello che risulta dall'attestazione del credito per oneri accessori posta a base del ricorso per ingiunzione, a fronte del debito per l'intero rapporto e fino al mese di febbraio 2012, la concessionaria pagava i corrispettivi
16 dei consumi di energia elettrica relativi ai soli anni dal 2009 al 2010, pari a Euro
5.622,30, e secondo il concedente restava morosa nel pagamento del debito per i restanti periodi, pari a Euro 24.910,04 (30.532,34 - 5.622,30).
3.12. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi:
a) che la natura peculiare della concessione di servizi ed il contenuto particolare della convenzione diretta a disciplinare in concreto il rapporto concessorio non consentano di attribuire alcuna rilevanza alle condizioni originarie del compendio attrezzato rispetto all'esercizio dell'attività prefigurata, rientrando negli obblighi della concessionaria il compito di predisporre tutti i mezzi necessari per l'avvio dell'impresa, salvo quanto previsto per la manutenzione straordinaria, e restando prive di ogni ragion d'essere le aspettative di esonero anche solo parziale dal pagamento del canone concessorio: infatti, il rapporto controverso è chiaramente riconducibile ed è stato ricondotto dalle parti a una concessione di un servizio di interesse pubblico, avendo ad oggetto la gestione di una struttura, di proprietà pubblica, a vocazione turistica, ubicata in zona montana e adibita a fruizione collettiva, attraverso lo spostamento sull'affidataria degli oneri manutentivi, altrimenti assolti dall'amministrazione pubblica, ed il riconoscimento al privato, per converso, del diritto di esercitare in via esclusiva l'attività di ristorazione ed alberghiera nella struttura stessa, senza considerare in alcun modo – non potrebbe essere diversamente – la remuneratività di tale esercizio e la compatibilità dei ricavi rispetto ai costi di gestione, con il conseguente passaggio del rischio economico interamente a carico della concessionaria;
a questo schema, tipico del rapporto concessorio, non deroga affatto la convenzione in esame, la quale resta indifferente all'infruttuosità dell'iniziativa gestoria e regola con precise disposizioni le modalità per l'esecuzione degli interventi manutentivi eccedenti la competenza della concessionaria e per l'anticipazione delle relative spese in luogo del concedente, sottoponendo i suddetti interventi alla sua preventiva autorizzazione, per intuibili ragioni di contabilità pubblica, come effettivamente avvenuto in occasione dei lavori iniziali;
b) che, comunque, anche a voler trascurare il titolo dedotto in giudizio,
17 costituito non da un contratto, ma da un provvedimento con annessa convenzione, ed a voler valutare il rapporto controverso come se fosse di fonte contrattuale e di carattere locatizio, non sia stata fornita la prova della presenza di vizi tali da soddisfare il duplice requisito di rendere la struttura ricettiva, in modo apprezzabile, inidonea o meno idonea all'uso pattuito ed al contempo di rimanere non conosciuti o non facilmente conoscibili al momento della consegna, da parte della concessionaria scelta dal concedente a seguito di specifica gara, anche in relazione alla possibilità di conseguire le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'intera gamma di prestazioni rivolte all'utenza, compresa l'ospitalità alberghiera, per la quale l'iter autorizzativo non risulta nemmeno iniziato;
c) che neppure sia stata dimostrata la sopravvenienza di fatti tali da determinare notevoli modificazioni del sinallagma con alterazione dell'equilibrio negoziale e da giustificare così una diminuzione del canone annuo, trattandosi in realtà di circostanze tutte coeve ed anzi anteriori alla stipula, relative alla consistenza aziendale ed al contesto naturale della struttura da gestire, anche se incidenti sulla estensione e sulla onerosità dei lavori aggiuntivi, cioè quelli non compresi nell'unico computo autorizzato dall'amministrazione e svolti in un momento successivo senza l'osservanza della procedura autorizzatoria e senza l'attestazione della condizione dell'urgenza, come prescritto per poter intervenire in via sostitutiva, dal che la superfluità del compimento di indagini mediante consulenza tecnica d'ufficio sui costi ulteriori asseritamente sostenuti;
d) che siano dovuti in forza della convenzione i canoni di concessione scaduti e non pagati, quali corrispettivi del godimento avuto in costanza di rapporto, per tutte le mensilità intercorrenti dalla consegna della struttura ricettiva alla concessionaria fino alla risoluzione unilaterale per volontà del concedente, circostanza quest'ultima da considerarsi totalmente incontestata tra le parti, in difetto di domanda di accertamento della illegittimità della dichiarazione risolutiva, in riferimento a una morosità persistente dal mese di marzo 2008 fino al mese di febbraio 2012, da epoca di gran lunga anteriore al rinvenimento di frammenti di amianto, ad esclusione delle quattro mensilità corrisposte sulle
18 quarantotto maturate, sicché il debito sorto nel frattempo ammonta a Euro
79.200,00 (1.800,00 x 44);
e) che la pattuizione risultante dal verbale formato al momento della consegna, non contraddetta da alcuna clausola della convenzione ed anzi confermata dal rinvio al capitolato d'oneri, secondo cui le spese di manutenzione straordinaria legittimamente anticipate dalla concessionaria dovevano essere rimborsate dal concedente mediante detrazione dal canone concessorio, sia da interpretare in via incidentale conformemente alla comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, nel senso che il credito per i canoni di concessione sarebbe maturato anche nel periodo anteriore all'apertura al pubblico della struttura ricettiva, nel corso dei lavori di adeguamento dei locali e degli impianti, ma esso avrebbe potuto estinguersi poi per compensazione a fronte del coesistente credito riconosciuto alla società per le spese relative alle riparazioni straordinarie concordate, le quali sarebbero dovute restare a carico dell'ente locale, con la conseguenza necessaria che, essendo stato restituito il relativo ammontare (Euro 22.017,84), anziché venir detratto dal debito in conto di canoni, ed avendo avuto luogo, all'inverso, uno spostamento patrimoniale, in luogo di un'annotazione contabile, restano dovuti tutti i canoni convenuti come corrispettivo del diritto, concesso al privato in via esclusiva, di assumere con oneri a proprio carico la gestione produttiva del servizio ed acquisirne le utilità, per l'intero periodo di durata del rapporto;
f) che nessuno degli interventi descritti nella citazione come eseguiti con anticipo dei relativi oneri, al di là del difetto di preventiva autorizzazione, si fondi sul presupposto per l'esecuzione di riparazioni straordinarie sulle opere preesistenti, delle quali doveva farsi carico il concedente, riguardando piuttosto riparazioni ordinarie della struttura ricettiva così come consegnata, per le quali la concessionaria, invece, non aveva diritto alla ripetizione delle spese, oppure addirittura semplici miglioramenti rispetto alle dotazioni già presenti, per le quali la concessionaria, parimenti, non aveva diritto all'indennità, trovandosi nella medesima situazione di qualunque affittuario (aggiunta di dispositivi per la sicurezza, installazione di cappe aspiranti, serbatoio idrico, sanitari ed accessori,
19 pulizia di pozzetti e caditoie, ripristino della motopompa, della lavastoviglie, degli scaldini, della staccionata e dei cestini, derattizzazione, redazione del piano di evacuazione e richiesta di autorizzazione agli scarichi), mentre l'esecuzione di interventi ascrivibili alla categoria delle riparazioni di carattere straordinario, le uniche a carico del concedente, in quanto necessarie per lo svolgimento del servizio, non è stata prospettata, allorché nell'atto introduttivo si è dedotta la denuncia di una serie di vizi, in tesi scoperti durante la gestione, ma non l'adozione di alcuna misura diretta a rimediarvi ed a ripristinare la normale produttività del compendio, nell'inerzia di chi avrebbe dovuto provvedere
(assenza di acqua potabile, frane nel retro, assenza di scivolo per i disabili, assenza di separazione delle acque reflue, allagamenti nelle camere, malfunzionamento dei macchinari, sottodimensionamento delle caldaie, assenza di pensiline e gronde, irregolarità dell'impianto idrico, inutilizzabilità degli scarichi del bar, impraticabilità dello stradello interno, assenza di stabilizzatori di corrente, mancata sigillatura dei soffitti e infiltrazioni d'acqua);
g) che manchi la condizione necessaria per l'eccepita compensazione, cioè la coesistenza di reciproci debiti, in quanto rimasti a carico di una sola delle parti, quella concessionaria, e non di entrambe;
h) che siano dovuti in forza della convenzione, altresì, gli oneri accessori consistenti nei corrispettivi dei consumi elettrici, sebbene non per l'ammontare addebitato, bensì per la minor somma corrispondente alla metà, a fronte dell'uso inequivocabilmente promiscuo dell'utenza, lasciata in comune tra due diversi utilizzatori: in proposito, tralasciato l'accordo intervenuto con un privato per la regolamentazione del prelievo in cascata da parte di un ente pubblico a danno di un altro ente pubblico, mancante della forma scritta richiesta per la sua validità, poiché la parte gravata dall'onere probatorio ed in posizione più agevole anche in virtù del principio di vicinanza della prova, cioè il concedente, non ha dimostrato l'entità dei consumi imputabili alla concessionaria, se del caso mediante la lettura del contascatti posizionato a valle del contatore, può presumersi, in difetto di elementi contrari, che l'ente proprietario dell'area naturalistica e la società concessionaria della struttura turistica, avente causa dal primo concessionario,
20 avessero concorso ugualmente a prelevare i quantitativi di energia elettrica indistintamente fatturati dal fornitore;
i) che il computo degli oneri accessori, infine, non sia corretto, perché non conforme alla documentazione prodotta, costituita da una serie di fatture, emesse a carico del concedente, tra le quali non compare quella finale, riferita a una bolletta di conguaglio per gli anni 2010 e 2011, per l'importo di Euro 13.062,16, elevatissimo e nient'affatto in linea con i consumi precedenti, sicché il conteggio può essere posto a base della decisione nei limiti della minor somma provata, partendo dall'importo certo di Euro 17.470,18 (30.532,34 - 13.062,16) e pervenendo all'importo congruo di Euro 11.847,88 (17.470,18 - 5.622,30), e la quota della metà a carico della concessionaria è determinabile, dunque, nella misura di Euro 5.923,94 (11.847,88 : 2).
3.13. Sulle somme così liquidate, che costituiscono debiti di valuta, a diverso titolo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale dalle singole scadenze.
3.14. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento dei residui canoni concessori e degli oneri accessori, nei limiti sopra stabiliti, e non sussistono, di contro, i presupposti per la pronuncia di riduzione del canone annuo e per quella di rimborso delle spese manutentive.
4. Le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni da vizi, infine, sono manifestamente infondate, sia perché la pretesa di natura risarcitoria viene avanzata in contrasto con l'intervenuto scioglimento del rapporto per causa imputabile alla parte che vanta crediti per danni, là dove la parte inadempiente, quale quella morosa, non può aspirare al risarcimento di danni che derivino dal proprio inadempimento, quale la permanenza nella gestione oltre il limite della convenienza senza la contropartita dei canoni, sia perché la pretesa atta a contrastare la domanda principale con poste equivalenti, a ben vedere, altro non è che il tentativo di spostare dalla concessionaria al concedente il rischio operativo legato alla gestione del servizio, così come pubblicamente offerto dal titolare a parità di condizioni – anche in negativo – a tutti i potenziali interessati e liberamente accettato dalla società aggiudicataria.
21 5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti condannati al pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma dovuta, con la reiezione di tutte le domande riconvenzionali.
6. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti quattro quinti, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione, in difformità dalla nota delle spese unita al fascicolo della parte prevalentemente vittoriosa, stante il notevole ed ingiustificato divario rispetto agli importi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposto, della somma complessiva di Euro 85.123,94, di cui a titolo di canoni concessori Euro
79.200,00 e a titolo di oneri accessori Euro 5.923,94, oltre alla rivalutazione monetaria del capitale per canoni a decorrere dal terzo anno ed agli interessi moratori sul capitale sia per canoni sia per oneri nella misura legale dalle singole scadenze;
3) rigetta le domande riconvenzionali;
4) compensa per un quinto tra le parti le spese di lite e condanna gli opponenti al rimborso, in favore dell'opposto, dei restanti quattro quinti, che liquida in Euro
11.282,40, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in IA, il 30 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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