Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2023, n. 29506
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Sentenza 24 ottobre 2023

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Il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.

Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989 applicabile ratione temporis, discendendo da una norma imperativa, costituisce, da una parte, requisito di validità del contratto di mediazione e, dall'altra, comporta che la prova dell'iscrizione medesima possa essere offerta al giudice anche mediante presunzioni, in particolare anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione del mediatore nei ruoli di cui sopra, fermo restando in capo al giudice di merito sia l'apprezzamento della idoneità della prova offerta a dimostrare l'iscrizione, sia la possibilità di valorizzare, nel caso di documentazione parziale, incerta o ambigua, la mancanza di specifici rilievi della controparte sul punto.

Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto di mediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di non contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2023, n. 29506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29506
    Data del deposito : 24 ottobre 2023

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