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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15787/2024 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONORA Parte_1 C.F._1
IRENE elettivamente domiciliato in VIA DON G. MINZONI N. 10 40060 DOZZA presso il difensore avv. BONORA IRENE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIALINI Controparte_1 C.F._2 MICHELA e dell'avv. MIRABELLI MARIA CRISTINA ( ) VIALE XII C.F._3
GIUGNO N. 26 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 41 BOLOGNA presso il difensore avv. OCCHIALINI MICHELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 05.03.1992 in Frignano
(CA) trascritto nel Comune di Frignano e registrato nell'anno 1992 Parte II con il n. 2 Serie A deve pagina 1 di 2 essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di
Bologna in sede di separazione consensuale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle rispettive allegazioni delle parti, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti già assunti dal Giudice Relatore a verbale dell'udienza del 13.3.2025.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.03.1992 in Frignano
(CA) trascritto nel Comune di Frignano e registrato nell'anno 1992 Parte II con il n. 2 Serie A, tra:
, nato/a il 15/03/1966 a NAPOLI (NA) e , Parte_1 Controparte_1 nato/a il 21/02/1966 a NAPOLI (NA), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti già assunti dal Giudice Relatore a verbale dell'udienza del 13.3.2025, confermando la fissazione dell'udienza del 17.6.2025 avanti al Giudice Relatore per il proseguimento de giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15787/2024 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONORA Parte_1 C.F._1
IRENE elettivamente domiciliato in VIA DON G. MINZONI N. 10 40060 DOZZA presso il difensore avv. BONORA IRENE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIALINI Controparte_1 C.F._2 MICHELA e dell'avv. MIRABELLI MARIA CRISTINA ( ) VIALE XII C.F._3
GIUGNO N. 26 40124 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE N. 41 BOLOGNA presso il difensore avv. OCCHIALINI MICHELA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 05.03.1992 in Frignano
(CA) trascritto nel Comune di Frignano e registrato nell'anno 1992 Parte II con il n. 2 Serie A deve pagina 1 di 2 essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di
Bologna in sede di separazione consensuale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle rispettive allegazioni delle parti, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti già assunti dal Giudice Relatore a verbale dell'udienza del 13.3.2025.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.03.1992 in Frignano
(CA) trascritto nel Comune di Frignano e registrato nell'anno 1992 Parte II con il n. 2 Serie A, tra:
, nato/a il 15/03/1966 a NAPOLI (NA) e , Parte_1 Controparte_1 nato/a il 21/02/1966 a NAPOLI (NA), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti già assunti dal Giudice Relatore a verbale dell'udienza del 13.3.2025, confermando la fissazione dell'udienza del 17.6.2025 avanti al Giudice Relatore per il proseguimento de giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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