Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 26627/2022
UDIENZA 16 APRILE 2025
E' presente l'avv. Antonia Romano per delega dell'avv. Gian Vittorio Sepe per l'Agenzia delle Entrate
Riscossione la quale si riporta all'atto di citazione in appello regolarmente notificato al sig. Parte_1
nonchè al chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni
[...] Controparte_1 ivi rassegnate. A questo punto, stante la mancata costituzione delle appellate chiede dichiararsi la contumacia di . Pt_1
E' presente l'avv. Schiavone Luigi, anche per delega dell'avv. Errichiello, il quale si riporta all'appello incidentale, concludendo per l'inammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.
IL GU
Decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc come da sentenza che segue, di cui dà immediata lettura.
Il GU
Maria Balletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
( ) che, rese le informazioni di cui all'art. 4, comma 3^, D.lgs.28/2010, la C.F._1 rapp.ta e difende in virtù di procura in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art.170 c.p.c., a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: Email_1 Email_2
- Appellante –
E
p.iva , in persona del p.t., rapp.to e difeso, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 anche disgiuntamente, giusta mandato in atti ed in virtù di determinazione di conferimento in atti dall'avv. Schiavone Luigi, (C.F. ) e dall'avv. Maria Luisa Errichiello (C.F. C.F._2
con i quali è elett.te dom.to in alla Piazza Municipio C.F._3 Controparte_1
n. 1, presso la Casa Comunale ed i quali dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio possono essere effettuate all'indirizzo P.E.C. Email_3
-Appellante incidentale–
NONCHE'
C.F. Parte_1 C.F._4
- Appellato contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1478/2022 resa dal Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco in persona del dott. Giovanni Manfredi, depositata in data 02/11/2022 e non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025 i procuratori delle parti costituite, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 23/03/2020 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di nel procedimento iscritto al n. R.G. 933/2020, CP_1
l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del DPR n.
602/1973) ed il (quale ente impositore), al fine di ottenere la Controparte_1 declaratoria di nullità ed inefficacia della cartella n. 071 2014 0125 141490, relativa a contravvenzioni al codice della strada risalenti all'anno 2011 dell'importo complessivo di euro
953,88.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella,
l'opponente eccepiva la mancata notifica della stessa, al fine di far accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della cartella n. 071 2014 0125 141490 e, per l'effetto, annullarla e, in ogni caso, dichiarare non dovuta la somma di euro 953,88 per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: 1) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di CP_3 ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. 2) mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale, stante la regolare notifica della cartella;
3) il proprio difetto di legittimazione passiva.
Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertare e dichiarare la legittimità del procedimento di riscossione intrapreso dall' e, per l'effetto, Controparte_4 condannare l'Ente Impositore a manlevare e tenere indenne l' , Controparte_4 dalle conseguenze pregiudizievoli dell'accoglimento della domanda, con condanna dell'attore a spese e competenze di lite.
Rimaneva contumace il Controparte_1
Con sentenza n. 1478 depositata il 02.11.2022, il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc e ne dichiarava l'ammissibilità, ritenendo sussistente l'interesse ad agire dell'opponente. Nel merito, riteneva fondata la domanda attorea, in ragione della mancata prova in giudizio del vantato credito da parte della pubblica amministrazione, e, pertanto, disponeva l'annullamento della cartella n.07120140125141490, condannando l' al pagamento delle spese di lite, con distrazione in CP_3 favore del procuratore antistatario. Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 10.11.2022, l impugnava la CP_3 sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese.
L'Agente della Riscossione eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.,
Pertanto, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, chiedeva accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda, con condanna di controparte alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con ripetizione di quanto eventualmente già versato dal concessionario in esecuzione della sentenza appellata.
Assegnata la causa alla quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli, il G.U. disponeva che la prima udienza di comparizione delle parti, fissata per il 25/05/2023, si svolgesse mediante lo scambio di note scritte.
Con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata in data 05/05/2023, si costituiva il eccependo l'inammissibilità della spiegata Controparte_1 opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore.
Concludeva, dunque, chiedendo, in via principale ed assorbente, l'inammissibilità dell'opposizione attorea;
in subordine, chiedendo dichiararsi non prescritte e dunque dovute le somme opposte. Ancora in subordine, chiedendo il rigetto dell'appello principale ove si censura la compensazione delle spese di lite in prime cure.
All'udienza del 25/05/2023 il G.U., lette le note scritte, rinviava all'udienza del 09/11/2023 per il deposito della prova della notifica dell'atto di appello.
All'udienza del 09/11/2023 il G.U. ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti del sig. . Parte_1
All'udienza del 07/11/2024, il G.U., rilevava che la rinotifica dell'atto di appello al sig.
, come disposta con ordinanza del 10.11.2023, risultava perfezionata a mezzo Parte_1 pec nei confronti del procuratore costituito decorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
ritenuta, pertanto, l'irregolarità della suddetta notifica ai sensi dell'art. 330 ultimo comma cpc, ne disponeva la rinnovazione presso la parte sostanziale nel rispetto dei termini di legge, onerando altresì il alla rinotifica dell'appello Controparte_1 incidentale all'appellato entro il termine del 20.12.2024. Rinnovata la notifica dell'atto di appello, non si costituiva il sig. . Parte_1
All'udienza al 16.04.2025, la causa veniva discussa oralmente e, all'esito della discussione, rassegnate le conclusioni, il giudice dava lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. , il quale, Parte_1 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
§ 2. Nel merito, passando alla disamina dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto con riforma della sentenza appellata.
Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'opponente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.07120140125141490, deducendo l'omessa notifica della stessa, al fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal Concessionario per il recupero coattivo delle somme.
Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine all'inammissibilità CP_3 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale, dopo l'ultima modifica intervenuta in data
08/08/2024, prevede che “.
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativon.14/2019; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.).
Orbene, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110 (che ha introdotto tale ultima versione) la disposizione in esame è in vigore dal 08 agosto 2024 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.
46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n.
602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato, dapprima, il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Tale principio, a seguito dell'ultima modifica apportata dall'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n.
110, è stato confermato dalla recentissima ordinanza n. 6588 della Corte di cassazione sezione tributaria, depositata il 12 marzo 2025, in virtù della quale:”… la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio…”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973.
L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 3. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, deve pertanto concludersi circa la carenza di interesse ad agire del sig. ad impugnare l'estratto di ruolo. Parte_1
Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2022, sopra citate.
Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 scritta al n. R.G. 26627/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
[...] assorbita e rigettata, in contumacia di , così provvede: Parte_1
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 1478/2022, pubblicata in data 02.11.2022, nel giudizio instaurato Parte_1 contro l'Agenzia delle Entrate -Riscossione ed il dichiara Controparte_1 inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120140125141490 revocando la statuizione di annullamento, nonché la statuizione sulle spese.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti