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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11109/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Fulvia Delabella che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso -
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. Demis Bessi e l'Avv. Giovanni Lenzi che la rappresentano e difendono come da mandato allegato alla comparsa costitutiva -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare dello scioglimento del matrimonio;
prendere atto dell'impegno del padre sopra verbalizzato. Con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.10.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 2.9.2000 in San Casciano in Val
Pesa (FI) con , dalla cui unione il 12.2.2002 era nata la figlia . A Parte_2 Per_1
fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Firenze aveva pronunciato sentenza non definitiva di separazione il 28.1.2021, definendo poi il giudizio, a seguito delle conclusioni concordi formulate dalle parti, con sentenza del 4.5.2022, ponendo a carico del padre la somma mensile di € 230,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e le spese straordinarie necessarie per la stessa nella misura Per_1
del 20%. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Costituitasi in giudizio , nulla ha opposto in ordine alla pronuncia sullo Parte_2
status e alle condizioni economiche chieste dal ricorrente.
All'udienza del 9.1.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio che non prevede condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, impegnandosi il padre a versare fino a tutto il mese di giugno 2025 il contributo fin ora corrisposto alla figlia, ed i procuratori hanno concluso in conformità.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Infatti, come emerge dalla copia delle sentenze pronunciate nel giudizio di separazione prodotte dal ricorrente, l'udienza presidenziale venne celebrata prima del 10.12.2020, data in cui le parti rassegnarono le conclusioni in punto di status. Pertanto, alla data del deposito pagina 2 di 4 del ricorso (4.10.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. La sentenza risulta passata in giudicato con annotazione della pronuncia definitiva sull'atto di matrimonio, come da estratto per riassunto in atti.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Sicché la domanda va accolta.
Per il resto, tenuto conto che la figlia ventitreenne, pur iscritta al III anno della facoltà di scienze politiche (sebbene abbia sostenuto finora solo tre esami) da circa 8 mesi percepisce un reddito da lavoro di circa € 1.000,00 mensili, come dichiarato dalla madre presso cui ella vive, si prende atto che il padre proseguirà a versare alla figlia fino al mese di giugno 2025 la somma di € 230,00 mensili quale sostegno economico ulteriore.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 2.9.2000 a San Casciano in Val Di Pesa
(FI) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
Firenze (FI) il 18.7.1971, trascritto nei registri del Comune di San Casciano in Val Di Pesa
(FI), atto n. 11, parte I, anno 2000;
prende atto dell'impegno di a versare alla figlia la somma mensile di € 230,00 Parte_1
fino al mese di giugno 2025;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11109/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Fulvia Delabella che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso -
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. Demis Bessi e l'Avv. Giovanni Lenzi che la rappresentano e difendono come da mandato allegato alla comparsa costitutiva -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare dello scioglimento del matrimonio;
prendere atto dell'impegno del padre sopra verbalizzato. Con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.10.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 2.9.2000 in San Casciano in Val
Pesa (FI) con , dalla cui unione il 12.2.2002 era nata la figlia . A Parte_2 Per_1
fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Firenze aveva pronunciato sentenza non definitiva di separazione il 28.1.2021, definendo poi il giudizio, a seguito delle conclusioni concordi formulate dalle parti, con sentenza del 4.5.2022, ponendo a carico del padre la somma mensile di € 230,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e le spese straordinarie necessarie per la stessa nella misura Per_1
del 20%. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Costituitasi in giudizio , nulla ha opposto in ordine alla pronuncia sullo Parte_2
status e alle condizioni economiche chieste dal ricorrente.
All'udienza del 9.1.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio che non prevede condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, impegnandosi il padre a versare fino a tutto il mese di giugno 2025 il contributo fin ora corrisposto alla figlia, ed i procuratori hanno concluso in conformità.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Infatti, come emerge dalla copia delle sentenze pronunciate nel giudizio di separazione prodotte dal ricorrente, l'udienza presidenziale venne celebrata prima del 10.12.2020, data in cui le parti rassegnarono le conclusioni in punto di status. Pertanto, alla data del deposito pagina 2 di 4 del ricorso (4.10.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. La sentenza risulta passata in giudicato con annotazione della pronuncia definitiva sull'atto di matrimonio, come da estratto per riassunto in atti.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da circa quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Sicché la domanda va accolta.
Per il resto, tenuto conto che la figlia ventitreenne, pur iscritta al III anno della facoltà di scienze politiche (sebbene abbia sostenuto finora solo tre esami) da circa 8 mesi percepisce un reddito da lavoro di circa € 1.000,00 mensili, come dichiarato dalla madre presso cui ella vive, si prende atto che il padre proseguirà a versare alla figlia fino al mese di giugno 2025 la somma di € 230,00 mensili quale sostegno economico ulteriore.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 2.9.2000 a San Casciano in Val Di Pesa
(FI) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
Firenze (FI) il 18.7.1971, trascritto nei registri del Comune di San Casciano in Val Di Pesa
(FI), atto n. 11, parte I, anno 2000;
prende atto dell'impegno di a versare alla figlia la somma mensile di € 230,00 Parte_1
fino al mese di giugno 2025;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4