Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice rel/est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 4099 / 2024 avente ad oggetto: divorzio.
PROMOSSO DA
(nato in [...] il [...] ) rapp.to e Parte_1 difeso dall'avv. PEDERSOLI BATTISTA in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] ) rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
SQUILLANTE MATILDE , in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 15.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/11/2024, chiedeva che fosse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mercato San Severino il
26/06/1975 con e dalla cui unione sono nati due figli, maggiorenni ed CP_1 economicamente autosufficienti.
Regolarmente si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio.
All'udienza del 15.05.2025, dato atto dell'impossibilità di una conciliazione, le parti rappresentavano di aver raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La causa veniva pertanto riservata in decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 in data 13/11/2024 , così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato MERCATO SAN SEVERINO (SA) il 01/05/1956 ) e (nata
[...] CP_1
MERCATO SAN SEVERINO (SA) il 04/02/1959 ) in Mercato San Severino il 26/06/1975
(Atto n. 61 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2003); 2) Conferma le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 08.05.2025, da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l' annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile);
4) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 15.05.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire