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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti in funzione di giudice unico all'udienza di discussione del
02/04/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 91/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASI MAURA Parte_1 C.F._1 del Foro di Ferrara;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) CONVENUTI CONTUMACI C.F._3
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 20/01/2025 proprietario dell'immobile sito in Parte_1
Comacchio, vicolo delle Passere 6 per effetto di decreto di trasferimento del Tribunale di Ferrara del 5 giugno 1992 ha convenuto in giudizio e per l'accertamento Controparte_1 Controparte_3 della detenzione senza titolo da parte di questi ultimi dell'immobile di proprietà, di cui ha domandato l'immediata liberazione, e per la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni in €450 mensili dalla data di avvio della mediazione al rilascio.
2. Ha premesso di avere concesso alla coppia di fare uso del proprio immobile Pt_1
temporaneamente fino al reperimento di un migliore alloggio ma che alla richiesta di rilasciare il bene gli occupanti si erano rifiutati.
3. All'udienza odierna sono comparsi personalmente i convenuti. ha riferito che Controparte_1
aveva promesso loro un regolare affitto, ma successivamente aveva avuto problemi non meglio Pt_1 specificati per stipulare il contratto ed aveva quindi chiesto di rilasciare l'immobile. I convenuti hanno riferito di occupare ancor oggi l'immobile in questione. sentito liberamente dal giudice, ha Pt_1
1 dichiarato che effettivamente le sue intenzioni erano quelle di regolare i rapporti mediante un contratto di locazione regolare, che era andato dal commercialista per farlo preparare e registrare, ma il tecnico disse che mancavano un documento della e la regolare successione delle trascrizioni CP_2 immobiliari dell'immobile acquisito all'asta. Aveva quindi riferito che non poteva sottoscrivere il contratto e li invitava a cercare un'altra abitazione.
4. Alla luce di quanto dedotto e prodotto agli atti ed alla luce delle odierne dichiarazioni di risulta senza ombra di dubbio che i convenuti occupano l'immobile precariamente, in base ad CP_1 rapporto che può definirsi più di locazione verbale che di comodato gratuito. Senonché un contratto di locazione per essere valido deve avere forma scritta (art.1 l.431/98) e deve essere registrato (art.1 comma 346 l.311/2004) requisiti che questo accordo pacificamente non possiede.
Ne deriva che gli occupanti non hanno alcun valido titolo di permanenza nell'immobile e che debbono quindi immediatamente rilasciarlo.
5. La domanda di risarcimento del danno emergente dedotta dal ricorrente deve essere respinta.
Quale prova del danno l'attore deduce di avere stipulato una locazione per €450,00 al mese di un appartamento in Comacchio, corso Garibaldi 53, ossia di essere costretto ad abitare in altra abitazione perché la propria non è disponibile. Il contratto di locazione esibito come prova sub 4 non è stipulato per un immobile sito in Comacchio Corso Garibaldi 53 bensì per un immobile ubicato in un comune non indicato, in viale Carducci (in bianco il numero) e in Viale Castagni. Il contratto non è registrato, mentre lo scontrino allegato sempre sub doc.4 indica un “prelievo” bancario per un importo di €2000 che sarebbe destinato, secondo colui che ha prelevato, a pagare un affitto e una cauzione per un appartamento in Lido Estensi. E' evidente che non è stata fornita prova dell'attuale vigenza di un contratto di locazione e dell'avvenuto pagamento di un canone – costituente il danno per la parte ricorrente- non potendo la prova di un prelievo (ammesso che si tratti di un prelievo di su conto Pt_1 di essere equivalente ad una prova del pagamento. Pt_1
6. Non essendo stato allegato (né provato) un danno da lucro cessante, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi della fscia di valore indicata dalla parte: €425 studio, €425 atto introduttivo, €851 discussione per un totale di €1701 oltre rimborso spese forfettarie
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che e occupano senza titolo l'immobile Controparte_1 Controparte_2 sito in Comacchio Vicolo delle Passere n.6 di proprietà di;
Parte_1 per l'effetto ordina a ed a di rilasciare immediatamente Controparte_2 Controparte_1
l'immobile di Comacchio, Vicolo delle Passere n.6, nella disponibilità di , libero da Parte_1 persone e cose.
Rigetta la domanda di risarcimento danni.
2 Condanna i convenuti a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €1701 per compensi, oltre al 15% sui compensi per spese forfettarie, rimborso contributo unificato in € 125, oltre tributi e contributi
Così deciso in Ferrara il 02/04/2025
IL GIUDICE
Monica Bighetti
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