Articolo 54 del Codice del processo tributario
Articolo 47 terArticolo 49
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15 gennaio 1993
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
Art. 54. Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale 1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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