Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 404/2023 promossa da
(C.F. – P.IVA: ) con il patrocinio degli avv.ti Francesco Montinari e Federico Parte_1 P.IVA_1
Tassinari, con elezione di domicilio presso presso lo studio dell'avv. Montanari a Ravenna (RA) in via
G. Carducci n. 5;
OPPONENTE
Contro
P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. Realdo Filippo Frattoni, con Controparte_1 P.IVA_2
elezione di domicilio presso il suo studio in Broni (PV) in via Dante n. 2;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte depositate entro il termine del 04/11/2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc e di seguito riportate: pagina 1 di 5
- in via principale, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o privo di fondamento il Decreto
Ingiuntivo opposto, alla luce di tutti o anche solo di parte dei motivi esposti in narrativa, con conseguente revoca e/o annullamento dello stesso Decreto Ingiuntivo e, comunque, rigettare ogni domanda di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto del Decreto
Ingiuntivo opposto alla luce di tutti, o anche di parte, dei motivi di opposizione esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria, ammettere la prova per testi sui capitoli e con i testi indicati al par. 2 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la prova contraria sui capitoli di prova avversari ammessi o che dovessero essere ammessi, con i testi indicati nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Il tutto con il favore dei compensi professionali ex D.M. 55/14 e delle spese di lite, oltre 15% per spese generali, Iva e CPA.
Con osservanza
Ravenna, 3 novembre 2024
Avv. Francesco Montanari
Avv. Federico Tassinari
CONCLUSIONI PER Controparte_1
La difesa della convenuta opposta, richiamati i propri scritti difensivi, chiede che la causa venga trattenuta a sentenza e precisa come segue le proprie
Conclusioni
Voglia l'ill.mo. Tribunale, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie:
- in via preliminare respingere l'avversaria eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Lecco a favore del Tribunale di Taranto;
- in via principale e nel merito, rigettare l'avversaria opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese;
Con ogni più ampia riserva.
Broni-Lecco, lì 29.10.2024
Avv. Realdo Filippo Frattoni
pagina 2 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 921/2022 emesso in data 20/12/2022 con cui il Tribunale di Lecco ha ingiunto a SE S.P.A. il pagamento in favore di
[...] della somma di € 132.387,57, oltre interessi e spese della procedura. I titoli posti a CP_1
fondamento del decreto ingiuntivo opposto sono rappresentati dalle seguenti fatture:
• Fattura 16/22 del 30.04.2022 pari ad € 17.690,00 (doc. 1 comparsa di costituzione);
• Fattura 18/22 del 12.05.2022 pari ad € 32.957,57 (doc. 1 comparsa di costituzione);
• Fattura 24/22 del 10.06.2022 pari ad € 81.740,00 (doc. 1 comparsa di costituzione).
L'opponente è un soggetto diverso rispetto alla società ingiunta a seguito della fusione per incorporazione di SE S.P.A (società ingiunta con il Decreto Ingiuntivo) in (all.ti C-D atto Parte_1 di citazione). Ai sensi dell'art. 2504 comma 1 c.c., assume diritti e obblighi di SE S.P.A, Parte_1
proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
A fondamento delle proprie conclusioni, parte opponente ha dedotto l'incompetenza territoriale di questo Tribunale a favore del Tribunale di Taranto, ritenendo non applicabili l'art. 19 c.p.c e il combinato disposto di cui agli art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., in quanto il credito azionato difetta del requisito di liquidità richiesto. Inoltre, ha lamentato l'infondatezza e difetto di prova della pretesa creditoria, ritenendo ulteriormente che parte opposta, avendo ritardato più volte le consegne del materiale, non ha adempiuto correttamente, causando danni nei confronti di parte opponente pari ad €
70.000,00 per extra ore spese dai propri tecnici. Parte opponente ha in ogni caso ritenuto di essere eventualmente debitrice di una somma inferiore, dovendosi considerare l'effettiva fornitura di materiale e servizi prestati e ha osservato come la documentazione prodotta da controparte non fosse idonea a provare l'entità e la debenza degli importi oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
formulato, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, le quali hanno infine precisato le conclusioni all'udienza del 04.11.2024 mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In primis, in merito all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Taranto è bene richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del “forum destinatae solutionis”, ma anche agli effetti della “mora ex re”, la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne pagina 3 di 5 determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità.” (Cass. Civile, Sez. II, ordinanza n. 39028 del 9 dicembre 2021).
Nel caso di specie, l'obbligazione risulta determinata dall'ordine 404-21 Rev. 1 C179 del 21/07/2021 nonché dall'ordine 872-21 Rev. C179 del 29/11/2021 (come da allegati all'atto di citazione) per un valore pari rispettivamente ad € 670.00,00 + IVA ed € 37.000,00 + IVA, presentando così il requisito necessario ai fini della portabilità dell'obbligazione presso il foro del creditore. Altresì, parte opposta ha fornito prova delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo (doc. 1 della comparsa di costituzione), le quali, a differenza di quanto eccepito da parte opponente, non sono generiche ma bensì indicano precisamente l'entità e la debenza degli importi. Difatti:
• la fattura 16/22 del 30.04.2022, relativa all'ordine 872-21, indica l'importo complessivo del predetto ordine e la fattura di acconto n. 49 del 30.11.2021 già dedotta dal quale consegue il saldo residuo pari ad € 14.500,00 + IVA;
• la fattura 18/22 del 12.05.2022, relativa all'ordine 404-21, indica lo Stato Avanzamento Lavori
(SAL) del predetto ordine;
• infine, la fattura 24/22 del 10.06.2022, riferita all'ordine 404-21, indica l'importo complessivo dell'ordine, pari ad € 670.000,00 + IVA e tutte le fatture dedotte, pari ad € 603.000,00, da cui consegue un residuo pari ad € 67.000,00 + IVA.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente deve essere respinta.
Passando ora al merito, si osserva quanto segue.
L'ordine 404-21 Rev. 1 C179 del 23.7.2021 (doc. 3 fascicolo opposta) al punto 6 (richiamato anche dall'ordine 872-21 del 29.11.2021, doc. 4 fascicolo opposta) riporta la seguente dicitura: “CONSEGNE vedere anche punto M: Parziali, con modalità da definire, a partire da Novembre 2021 e fino al 18 marzo 2022 per la consegna di tutti i materiali entro la prima decade di Agosto, possibilmente anticipando i collettori”. Dal tenore letterale del punto riportato risulta che il termine per la consegna del materiale, comunque da ritenersi non essenziale, corrisponde alla prima decade di agosto 2022.
In relazione all'ordine 404-21 del 23.7.2021 (doc. 3), cui si riferiscono le fatture 18/22 e 24/22 azionate, sono stati prodotti i seguenti DDT: n. 1 del 10.01.2022 (doc. 2 fascicolo opponente); n.15 e n.16 del 03.05.2022 (doc. 6 fascicolo opponente), comprovanti la consegna della merce in data comunque anteriore alla prima decade di agosto 2022, sicchè non si ravvisa il lamentato ritardo.
In relazione all'ordine 872-21 del 29.11.2021 (doc. 4), cui si riferisce la fattura 16/22, nessun DDT è stato prodotto. Essendo contestato unicamente il ritardo, se ne deduce l'avvenuta consegna come circostanza pacifica e non contestata.
pagina 4 di 5 Sul punto in sede di istruttoria orale è emerso che il materiale di cui all'ordine 872-21, stipulato in aggiunta rispetto all'ordine principale 404-21, sarebbe rimasto fermo in magazzino per circa due mesi per problemi amministrativi a lui sconosciuti (teste verbale ud. 14.5.2024). Parte Testimone_1
opposta ha affermato che detto ritardo altro non era che la legittima sospensione della prestazione per il mancato pagamento da parte dell'opponente di alcune fatture relative all'ordine principale 404-21, in conformità all'art. 1460 c.c. nonché alla specifica clausola di cui al punto 15 dell'ordine (doc. 1 b fascicolo opponente).
In ogni caso, anche qualora si ritenesse comprovato il ritardo nella consegna degli ordini, si osserva che la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente nell'atto di citazione (ed invero non reiterata negli scritti successivi) sia del tutto generica e sfornita di adeguata allegazione e prova, sia con riferimento all' an debeatur che al quantum, indicato genericamente in € 70.000.
Di conseguenza, per le motivazioni finora esposte, l'opposizione proposta da parte opponente risulta infondata e non può essere accolta. Per l'effetto viene integralmente confermato il decreto ingiuntivo n.
921/2022 emesso dal Tribunale di Lecco in data 20.12.2022 e dichiarato già provvisoriamente esecutivo da questo Giudice con ordinanza del 16.08.2023.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte opponente.
Non sussistono i presupposti per la condotta di parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
921/2022 emesso dal Tribunale di Lecco in data 20.12.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna a rifondere a e spese di lite del presente giudizio Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 6.000, per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 28/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 5 di 5