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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN CRISTIANA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Giovan Battista Gerace 7 56124 Pisa PI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZ4010100098 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna un avviso di accertamento relativo all'annualità 2020 con il quale l'Ufficio le contesta di non aver dichiarato parte degli affitti percepiti soggetti alla c.d. cedolare secca nel quadro relativo della dichiarazione dei redditi. Il reddito dichiarato è inferiore a quello risultante nel contratto di locazione registrato. La ricorrente afferma che esiste un accordo per la riduzione del canone di locazione conseguente alla riduzione di lavoro dell'affittuario, stante la situazione Covid. L'Agenzia delle Entrate eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi, in assenza di conferimento di procura alle liti, nonché per tardiva proposizione dello stesso in violazione dei termini di cui all'art. 21 D. Lgs.vo n. 546/92. Nel merito, sostiene l'infondatezza del ricorso con la conseguenza che la pretesa della maggiore Irpef è da considerarsi definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in ragione della sua tardiva proposizione, in considerazione del mancato rispetto del termine decadenziale disposto dall'art. 21, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992, in base al quale “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Nella fattispecie l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 15.07.2025, per cui il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso – tenuto conto del periodo di sospensione feriale – sarebbe scaduto il 14.10.2025, mentre il ricorso è stato notificato il 20.10.2025. L'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità risulta assorbente di ogni altra considerazione, sia relativa all'ammissibilità che al merito del ricorso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/92. Condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite a favore dell'Ag. Entrate di Pisa che liquida in € 500,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
UN CRISTIANA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 381/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria Giovan Battista Gerace 7 56124 Pisa PI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZ4010100098 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna un avviso di accertamento relativo all'annualità 2020 con il quale l'Ufficio le contesta di non aver dichiarato parte degli affitti percepiti soggetti alla c.d. cedolare secca nel quadro relativo della dichiarazione dei redditi. Il reddito dichiarato è inferiore a quello risultante nel contratto di locazione registrato. La ricorrente afferma che esiste un accordo per la riduzione del canone di locazione conseguente alla riduzione di lavoro dell'affittuario, stante la situazione Covid. L'Agenzia delle Entrate eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi, in assenza di conferimento di procura alle liti, nonché per tardiva proposizione dello stesso in violazione dei termini di cui all'art. 21 D. Lgs.vo n. 546/92. Nel merito, sostiene l'infondatezza del ricorso con la conseguenza che la pretesa della maggiore Irpef è da considerarsi definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in ragione della sua tardiva proposizione, in considerazione del mancato rispetto del termine decadenziale disposto dall'art. 21, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992, in base al quale “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Nella fattispecie l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 15.07.2025, per cui il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso – tenuto conto del periodo di sospensione feriale – sarebbe scaduto il 14.10.2025, mentre il ricorso è stato notificato il 20.10.2025. L'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità risulta assorbente di ogni altra considerazione, sia relativa all'ammissibilità che al merito del ricorso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/92. Condanna parte ricorrente a rimborsare le spese di lite a favore dell'Ag. Entrate di Pisa che liquida in € 500,00.