Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7630/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa
Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7630/2020 promossa da:
(codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Simona Salamò nello studio della quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via della Colonna n. 29, come da procura alle liti agli atti;
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. ),titolare della ditta individuale Anatolian Controparte_1 C.F._2 di UF AD (p.i. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Biagiotti, P.IVA_1 presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato presso in Ravenna, via dell'Aida n.17, come da procura alle liti agli atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: vendita beni mobili
Conclusioni rese all'udienza del 19/11/2024
Per parte attrice: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: nel merito, per i motivi dedotti in atto di citazione, data l'accertata impossibilità di ottenere la restituzione del tappeto di proprietà Pt_2 dell'attore in quanto indebitamente ceduto a terzi dal convenuto, condannare al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore del valore del tappeto di cui è causa come indicato in atto di citazione nella somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
- accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta dell'attore poiché infondata in fatto e in diritto e non provata e per l'effetto rigettare la domanda formulata dallo stesso e condannarlo, poiché in aperta mala fede contrattuale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa dal Giudice, anche ai sensi del secondo comma del medesimo articolo;
in via riconvenzionale, accertato il credito vantato dal sig. per il restauro CP_1 effettuato sul tappeto Serapi 395/300, ovvero accertata la miglioria e/o la spesa effettuata per il restauro del tappeto, condannare la controparte al pagamento di € 12.960 a favore del sig.
o nella diversa somma che risulterà provata in sede istruttoria anche a titolo di Controparte_1 indennizzo ai sensi dell'art. 1150 c.c. e/o di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c. e, in subordine, compensare gli importi richiesti dall'attore con i crediti vantati dal convenuto;
- con vittoria di spese, compensi del presente giudizio, oltre 15 % rimborso spese,
CPA ed IVA come per legge».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato antiquario fiorentino di Parte_1 arazzi e tappeti antichi, ha chiamato in giudizio davanti all'intestato tribunale CP_1
, titolare della ditta Anatolian di UF AD operante nella vendita e restauro
[...] di tappeti.
A fondamento della pretesa l'attore ha dedotto:
di aver acquistato nell'anno 2007 da , ex Direttrice dell'Opificio delle Pietre Persona_1 dure di Firenze, un pregiato tappeto Serapi, di notevoli dimensioni (circa 400x300cm), prodotto nella Persia nord-occidentale intorno alla seconda metà del secolo XIX e caratterizzato da una magnifica decorazione;
di aver commissionato, nell'anno 2009, i lavori di restauro del tappeto al sig. Controparte_1 al prezzo di € 5.000,00
che, ultimato il lavoro, il sig. gli aveva riportato il tappeto, proponendogli di Controparte_2 trattenerlo lui stesso per trovare un acquirente che, pertanto, in data 15 aprile 2010 le parti sottoscrivevano un accordo in forza del quale il tappeto veniva consegnato al sig. con l'incarico di venderlo convenendo, Controparte_1
Pag. 2 di 6 altresì, che in caso di vendita lo stesso avrebbe corrisposto al sig. detratto il costo del Pt_1 restauro, l'importo di euro 30.000, trattenendo la maggior somma ricavata della vendita;
che nonostante i numerosi solleciti, non gli era stato riconsegnato né il tappeto né il ricavato della vendita;
di aver invitato il convenuto alla negoziazione assistita senza che fosse stato raggiunto un accordo conciliativo.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo:
il disconoscimento del contenuto e della firma di cui alla scrittura del 15 aprile 2010 ( doc. 2 prodotto dall'attore), che in ogni caso non poteva essere qualificata come contratto estimatorio;
il valore del tappeto da restaurare, sulla base del documento ( doc.1) del 30/3/2009, di €
8.000,00 e l'accordo tra le parti di dividere i proventi della vendita al 50%;
la mancata vendita del tappeto al prezzo indicato dall'attore in quanto completamente fuori mercato l'esecuzione di un nuovo restauro, concordato tra le parti, nel 2017 con un ulteriore esborso da parte sua di € 4.300;
il mancato rimborso delle spese del restauro del tappeto da parte dell'attore ;
l'accordo tra le parti della vendita a terzi al minor prezzo di € 10.000,00 non essendo stato possibile la vendita ad un prezzo superiore;
la stima del valore del tappeto tra € 3500 e 8000 come dai documenti di stima allegati ( doc.
7,8)
Sulla base di quanto sopra, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna dell'attore, in via riconvenzionale, al pagamento dell'importo di € 12.960,00 per i lavori di restauro effettuati, anche a titolo di indennizzo ex art. 1150 c.c. e/o ingiustificato arricchimento.
La causa è stata istruita con assunzione di prova orale e con l'ausilio di CTU grafologica.
All'esito dell'istruttoria il giudice ha formulato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alla quale ha aderito la sola parte convenuta.
Con decreto del 23/4/2024 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace e
Pag. 3 di 6 trattenuta i decisione all'udienza del 19.11.2024, concessi i termini alle parti per il deposito di memorie e repliche.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che di seguito si vanno ad esporre.
Preliminarmente, occorre richiamare i consolidati principi espressi dalla S.C. in materia di onere della prova , per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass.
S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II,
Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Nel caso in esame, premesso che è documentalmente provata la consegna del tappeto al Pt_3 convenuto e non è contestato che il tappeto sia stato dallo stesso convenuto venduto a terzi,
l'attore fonda la pretesa creditoria sulla base della scrittura del 14/4/2010 ( doc.2) sottoscritta da entrambe le parti, con la quale “ Il sottoscritto dà in visione a un CP_3 Controparte_4 tappeto misura 430X290 cm , come da foto allegata. Costo 30.000,00 euro”. ( doc. 1 Pt_3 parte convenuta) alla quale attribuisce valore di contratto estimatorio.
Il convenuto ha contestato la pretesa attorea producendo in giudizio la scrittura del 20/3/2009 ( doc.2) che riporta :“ per 8.000,00 Euro costo del restauro in carico a me se Parte_4 dovessi comprare devo dare 9.000,00.” con la quale le parti si sarebbero accordate per la vendita “in società” del tappeto ed ha eccepito che successivamente si sarebbero accordate per la vendita del tappeto al minor prezzo di € 10.000,00.
Attore e convenuto hanno, rispettivamente, disconosciuto le firme apposte sui richiamati documenti, ritenute, tuttavia, autentiche dal CTU nominato dal Giudice, il quale, all'esito di un' accurata e completa indagine, ha ritenuto ascrivibile a la firma apposta Persona_2 sulla scrittura del 20/3/2009 e al convenuto la firma apposta sulla scrittura Controparte_1 del 14/4/2010.
Ricostruendo la vicenda sulla base delle pur sintetiche dichiarazioni contenute nei documenti sopra richiamati, è possibile ritenere che con la scrittura del 20.3.2009 le parti abbiano voluto
Pag. 4 di 6 esprimere un accordo per la vendita “in società” del tappeto di proprietà dell'attore, Pt_2 disponendo che i costi del restauro sarebbero comunque stati posti a carico del convenuto.
Successivamente il tappeto è stato inviato dal convenuto in Turchia dove è stato restaurato e, quindi, riconsegnato all'attore il 30.3.2010.
In data 14 aprile 2010, l'attore ha nuovamente consegnato il tappeto al convenuto come emerge dalla scrittura con la quale le parti hanno convenuto il suo prezzo in € 30.000,00. Tale accordo, tuttavia, non è riconducibile all'ipotesi del contratto estimatorio in quanto non contiene alcuna previsione in merito alla restituzione del bene in alternativa al prezzo della vendita, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce il tratto distintivo ed essenziale ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art.l556 c.c. posto che “ pur potendo le parti non prevedere la pattuizione di un termine per la restituzione del bene o il prezzo di vendita, è essenziale l'accordo sulla facoltà dell'accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo” ( Cass. Civ. 21/12/2015 n. 25606, Cas. Civ. 5987/2023).
In ogni caso, deve ritenersi che con tale scrittura, da valutarsi alla stregua di dichiarazione confessoria, la parte convenuta, in accordo con la parte attrice, ha riconosciuto il valore del tappeto di € 30.000,00. A tale dichiarazione non è opponibile la scrittura del 20.3.2009 che, anche qualore se ne volesse riconoscere un contenuto significativo e inequivocabile in ordine alla stima del bene, è stata sottoscritta dalle parti prima del restauro che ne ha incrementato il valore;
inoltre, non è provato che le parti, successivamente, abbiano concordato di vendere il tappeto ad un prezzo diverso e inferiore da quello indicato.
Invero, lo stesso convenuto ha dichiarato di aver venduto il tappeto a terzi al prezzo di €
10.000,00, in quanto il prezzo richiesto dall'attore sarebbe stato fuori mercato;
tuttavia non risulta che lo stesso convenuto abbia informato l'attore in merito, né è agli atti alcuna prova in ordine alla compravendita conclusa e al prezzo effettivamente ricavato dalla stessa.
Sulla base di quanto sopra, devono ritenersi del tutto influenti le attestazioni di valore di mercato eseguite sulle fotografie del tappeto e rilasciate nell'anno 2020 ( doc. 7 e 8 fascioli parte convenuta) come quelle espresse in sede di esame testimoniale ed è ininfluente oltre che impossibile, non essendo il bene disponibile, la CTU estimativa richiesta. Deve invece ritenersi che, in ragione degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla “società” per la vendita del bene, il convenuto è tenuto a corrispondere all'attore la metà del valore del tappeto riconosciuto in € 30.000,00, pari a € 15.000,00.
Pag. 5 di 6 Quanto alle spese per i restauri eseguiti, nessun rimborso è dovuto dall'attore in quanto le parti avevano convenuto che le stesse fossero a carico del convenuto e, inoltre, il convenuto non ha provato di aver concordato con l'attore ed eseguito l'ulteriore restauro nell'anno 2017 per il costo di € 4.300,00.
La domanda, pertanto, deve essere accolta limitatamente all' importo di € 15.000,00.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l'attività difensiva (art.6 DM cit.), avuto riguardo allo scaglione sulla base del nir e ai valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di CTU, in quanto disposta a seguito delle istanze di verificazione promosse da sia dall'attrice che dalla convenuta , sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:
A)CONDANNA titolare della ditta individuale Anatolian di UF Controparte_1
AD al pagamento in favore di ella somma di € 15.000,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda.
B)CONDANNA titolare della ditta individuale Anatolian di UF Controparte_1
AD alla refusione in favore di elle spese del presente giudizio Parte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
C) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti.
Firenze, 4 marzo 2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott.ssa Roberta Giordano
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