Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., nel testo - applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie - introdotto dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (e anteriore alle modifiche apportate dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell'adozione dell'ordinanza di ammissione delle prove, ovvero - nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza - dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l'indicazione della (eventuale) "prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel "thema decidendum", ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1072 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2013, n. 12119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12119 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26908/2008 proposto da:
NO DE ([...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. CORVISIERI 46, presso lo studio dell'avvocato CAVALIERE DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPUA Giuseppe giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LLOYD'S RA COMPAGNIA ASSICURAZIONI (10655700150), in persona del procuratore Dott.ssa ANDREOTTI NICOLETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato GAZZOLA Giovanni unitamente all'avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 2042/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/07/2008 R.G.N. 2139/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE CAPUA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
RITENUTO IN FATTO
1. VI NO adiva il Tribunale di Milano per sentir condannare la Compagnia di Assicurazione Lloyds's di Londra (di seguito anche: i OYs) al pagamento della somma di Euro 175.595,35, oltre interessi legali, in base alla polizza di responsabilità civile e professionale n. 1193812 contratta dalla Unione Agenti Italiani (U.I.A.) con i medesimi OY s per il periodo dal 30 giugno 1999 al 30 giugno 2000.
A sostegno della domanda l'attore adduceva: di esser stato agente della Compagnia di assicurazioni RA dall'aprile 1970 al febbraio 2002; che, in data 9 giugno 1999, tale MA SE aveva chiesto a IC LI, sub-agente di esso NO, di assicurare la propria autovettura con la RA e che il giorno successivo, 10 giugno 1999, il LI emetteva la relativa polizza in pari data;
che il SE pagava il premio e ritirava il contratto di assicurazione il 12 giugno 1999, avendo però sottaciuto che il giorno precedente, 11 giugno 1999, aveva avuto un sinistro "mortale"; che la RA, con missiva del 9 luglio 2001, addebitava ad esso NO la responsabilità per il fatto del subagente, addebitandogli la somma di Euro 175.595,35 liquidata, in via transattiva, agli eredi della vittima del sinistro;
che, pertanto, esso NO azionava la predetta polizza, stipulata dall'U.I.A., con i OYs.
L'adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e la decisione veniva appellata dalla Compagnia di Assicurazione Lloyds's di Londra. 2. - Con sentenza resa pubblica il 3 luglio 2008, la Corte di appello di Milano accoglieva il gravame della Compagnia Lloyds's di Londra e respingeva la domanda proposta da VI NO.
2.1. - La Corte territoriale disattendeva il primo motivo di impugnazione con cui l'appellante deduceva l'inoperatività della polizza nei confronti dei terzi danneggiati, giacché la copertura assicurativa aveva effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, nella specie avvenuto il 12 giugno 1999, mentre il sinistro si era verificato il giorno precedente, 11 giugno 1999. A tal riguardo, si osservava essere incontestato che il certificato ed il contrassegno assicurativo avessero la data del 10 giugno 1999, in conformità a quanto richiesto dall'assicurato per ottenere la continuità della copertura assicurativa rispetto alla precedente polizza scaduta, per l'appunto, il 10 giugno 1999, di qui, pertanto, l'insorgenza dell'affidamento del terzo danneggiato sulla copertura assicurativa del veicolo in base alle risultanze del contrassegno e del certificato e, quindi, l'obbligo della RA di risarcirne il danno, senza poter opporre eccezioni basate "su risultanze diverse dal contratto ed inerenti ai rapporti interni tra l'assicurato ed il suo assicuratore".
2.2. - Il giudice di appello riteneva, però, fondati il secondo e terzo motivo (con assorbimento del quarto), con i quali si assumeva che la polizza n. 1193812, su cui era basata la domanda del NO, non avrebbe potuto coprire la richiesta di indennizzo, giacché alla data di denuncia del sinistro (9 luglio 2001) la stessa era già scaduta (in data 30 giugno 2000), producendosi, a riprova di ciò, la polizza n. 1318030, relativa al periodo assicurativo 30 giugno 2001-30 giugno 2002, quale documento che, però, il Tribunale aveva reputato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ.. La Corte territoriale sosteneva, anzitutto, l'ammissibilità della predetta produzione documentale, effettuata dai OYs "nella seconda memoria ex art. 184 c.p.c." e ciò perché tendente a "fornire la prova contraria in punto di estensione temporale della copertura assicurativa di cui alla polizza 1193812", così aderendo all'interpretazione del citato art. 184 seguita dalla sentenza n. 2656 del 2005 di questa Corte. Ciò premesso, il giudice del gravame osservava, quindi, che il rapporto contrattuale di cui alla polizza n. 1193812, in base alla quale aveva agito il NO, era "del tutto autonomo e distinto rispetto a quello di cui alla polizza 131830, stipulata per giunta - come pare - con un diverso assicuratore" (non già con il precedente OYs Uiafin, ma con i OYs Marine & Aviation), per cui la prima non poteva operare alla data di denuncia del sinistro alla RA, in quanto già scaduta ed essendo allora in vigore l'altra e distinta polizza. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre NO VI sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli Assicuratori dei OYs che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1193812, proponendo altresì ricorso incidentale, nonché ricorso incidentale condizionato, entrambi sulla base di un unico motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo mezzo, assistito da quesito di diritto, è denunciata, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 184 cod. proc. civ., nel testo previgente, applicabile ratione temporis.
Il ricorrente evidenzia che i OYs, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, avevano eccepito l'inoperatività della polizza n. 1193812, in quanto già scaduta al momento della denuncia del sinistro nel luglio 2001; eccezione che esso attore, con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., depositata il 26 aprile 2004, nel termine concesso dal giudice istruttore, aveva contrastato, deducendo che detta polizza si era rinnovata tacitamente, per effetto delle proroghe annuali, in base all'art. 9 delle norme contrattuali, senza che gli stesi OYs avessero replicato alcunché con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., depositata il 10 maggio 2004. Allorché, quindi, il giudice istruttore aveva concesso il doppio termine ex art. 184 cod. proc. civ., il primo (fino al 10 giugno 2004) per "deposito memorie istruttorie e produzione documenti" ed il secondo (fino al 10 luglio 2004) "per eventuali repliche e deduzioni di prove contrarie", i OYs, utilizzando esclusivamente il secondo termine, facevano riferimento alla polizza n. 1318030 e la producevano in giudizio.
Avrebbe, dunque, errato la Corte di appello nel ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (non facendo menzione alcuna dell'art. 345 cod. proc. civ., comma 3) siffatta produzione, andando di diverso avviso rispetto a quanto opinato dal Tribunale, che correttamente aveva dichiarato l'irricevibilità del documento in ossequio ai dicta della sentenza delle Sezioni Unite n. 8203 del 2005. 2. - Con il secondo mezzo, assistito da quesito di diritto, è dedotta violazione degli artt. 115, 132 e 276 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, per carenza di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia assunto alcuna motivazione in ordine alla circostanza, dedotta in corso di giudizio di primo grado e ribadita in sede di gravame, concernente la piena validità della polizza n. 1193812 per esser la stessa stata tacitamente rinnovata in ragione della mancata disdetta prevista dall'art. 9 della condizione generali di contratto, in relazione alla quale era mancata la prova da parte dei OYs.
3. - I primi due motivi vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione.
Posto che si è formato giudicato interno sul fatto che la copertura assicurativa per la responsabilità professionale del NO operasse in relazione al momento, 9 luglio 2001, in cui era stata fatta la denuncia del sinistro all'U.I.A. (e non già in relazione alla condotta dannosa, del giugno 1999, oggetto della garanzia assicurativa, secondo i principi in materia), il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia considerato la proroga di efficacia della polizza n. 1193812, scadente il 30 giugno 2000, ma non disdettata a norma di contratto, ed abbia invece fondato l'accertata inoperatività di detta polizza assicurativa sul fatto che era stata stipulata, soltanto dopo la denuncia del sinistro, altra e distinta polizza in favore del NO, n. 1318030, che i OYs avevano ritualmente prodotto in primo grado. La complessiva censura coglie nel segno.
In effetti, la Corte di appello non si è soffermata sulla questione della proroga della polizza n. 1193812 (su cui era fondata la domanda attorea), in assenza della sua disdetta (come invece statuito dal primo giudice), giacché ha ritenuto "dirimente" il fatto che, alla data di denuncia del sinistro (9 luglio 2001), era operativa in favore del NO un'altra polizza, n. 131830, che escludeva, pertanto, l'efficacia della prima;
tale ultima polizza, ha soggiunto il giudice del merito, era stata oggetto di rituale produzione da parte dei OYs, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. e, poiché rappresentava un rapporto del tutto autonomo e distinto rispetto a quello in forza del quale aveva agito l'attore, la domanda da questi proposta era pertanto infondata. E l'assunto concernente la ritualità di detta produzione documentale si è poggiato, essenzialmente, sulla sentenza n. 2656 del 9 febbraio 2005 di questa Corte, la quale ha escluso che l'ultima parte del primo comma dell'art. 184 cod. proc. civ. faccia riferimento unicamente a prove
"contrarie" a quanto dedotto entro il primo dei previsti termini per la produzione di documenti e la deduzione di nuove prove, reputando sufficiente, ai fini della ammissibilità di nuove prove orali o documentali, da indicare nel secondo dei termini previsti dal citato primo comma dell'art. 184, "che le stesse non tendano (come precisa l'art. 2697 c.c.) a provare i fatti che...costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in diritto, ma a dare la prova contraria di quei fatti".
Tuttavia, un siffatto orientamento non collima con la disciplina processuale di riferimento, siccome interpretata alla luce dell'indirizzo che, in materia, è stato fatto proprio dalle Sezioni unite civili con la sentenza n. 8203 del 20 aprile 2005 (dunque, di poco successiva all'anzidetta pronuncia n. 2656), secondo cui - in relazione all'art. 184 cod. proc. civ., nella formulazione dettata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 18, applicabile ratione temporis, - il legislatore ha "fissato il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie, facendola decorrere dall'ordinanza di ammissione delle prove, nel caso in cui non sia stato chiesto il termine ex art. 184, ovvero, quando tale termine sia stato concesso, dallo spirare del termine in questione, per le richieste di nuovi mezzi di prova e la produzione dei documenti, e dallo spirare del secondo termine per l'indicazione della (eventuale) prova contraria". Da ciò potendosi pianamente evincere che la "eventuale" prova contraria è riferibile alle prove volte a contrastare quelle richieste nel contesto dell'operare del primo termine indicato dal citato art. 184.
Lo stesso tenore letterale della norma esibisce, infatti, una distinzione di attività, entrambe assistite da un termine perentorio, là dove la seconda di esse - è cioè l'indicazione di "prova contraria" - è solo "eventuale" e, quindi, viene suscitata unicamente come "controprova" in relazione alle richieste probatorie ed al deposito di documenti evasi con il primo termine, correlandosi dunque alle "prove" e non già alle allegazioni fattuali, delle quali la norma non fa cenno alcuno. Del resto, giova rilevare che il primo termine previsto dall'art. 184 cod. proc. civ., già consente (o meglio, impone) alla parte interessata di richiedere prova contraria sui fatti allegati dalla controparte, che sono stati definitivamente fissati nel thema decidendum ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., per cui si paleserebbe come inutile duplicazione, contraria al principio di economia processuale ed eccedentaria rispetto alle stesse esigenze della difesa, il disporre la perentorietà di un termine rispetto ad istanze probatorie che, poi, potrebbero essere proposte anche nel corso della decorrenza del secondo termine. Nella specie, risulta dagli atti - cui questa Corte ha accesso in virtù della natura di error in procedendo del vizio denunciato, come palesemente si coglie dal tenore stesso del motivo, seppur rubricato ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1 - che il giudice istruttore, con ordinanza del 7 aprile 2004 (doc. 6 depositato dal ricorrente), aveva concesso termini, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., sino al 10 giugno 2004 per "memorie istruttorie e produzioni documenti" e sino al 10 luglio 2004 "per eventuali repliche e deduzioni di prove contrarie", là dove i OYs hanno prodotto la polizza n. 1318030 con memoria dell'8 luglio 2004 (doc. 7 depositato dal ricorrente;
circostanza, peraltro, confermato dallo stesso controricorso a pag. 15).
Pertanto, la polizza n. 1311830 è stata prodotta dai OYs soltanto nel corso del secondo termine di cui al citato art. 184 e non già per fornire la controprova rispetto a prove che l'attore avrebbe dovuto produrre o richiedere con la memoria istruttoria da depositarsi entro il 10 giugno 2004 (e che non sono state prodotte o richieste), ma per fornire la prova sul tema della copertura assicurativa vigente ratione temporis (e sulla "individuazione dell'Assicuratore" che aveva emesso tale polizza: cfr. ancora controricorso p. 15) e cioè in relazione al thema decidendum che risultava definitivamente fissato a seguito delle memorie di parte depositate ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.; sicché detta produzione documentale era da ritenersi inammissibile, in quanto effettuata oltre il termine perentorio anzidetto.
Dunque, la Corte territoriale, giacché non era ammissibile la produzione della polizza n. 1311830, avrebbe dovuto affrontare la questione relativa al dedotto tacito rinnovo della polizza n. 1193812; questione che, invece, lo stesso giudice del gravame ha sostanzialmente ritenuto assorbita nella diversa impostazione della decisione veicolata dalla rilevanza assegnata al documento irritualmente prodotto dai OYs.
4. - L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale assorbe l'esame dei restanti mezzi (terzo e quarto), che involgono questioni concernenti il rilievo attribuito, dal giudice di appello, alla polizza n. 1311830 ed ai rapporti tra questa e la polizza n. 1193812, le quali, per l'appunto, sono superate dalla riscontrata inammissibilità della polizza tardivamente prodotta in giudizio dai OYs.
Resta altresì assorbito anche l'unico motivo di ricorso incidentale proposto dai OYs, che verte sulla compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio disposta dalla Corte territoriale, attesa la necessità di una cassazione con rinvio della sentenza impugnata a seguito dell'accoglimento anzidetto. 5. - Quanto al ricorso incidentale condizionato, esso denuncia, con un unico motivo ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 1 e segg. e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 180, nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione.
I OYs evidenziano che il sinistro mortale causato dallo PA si era verificato l'11 giugno 1999, mentre il danneggiante aveva pagato il premio assicurativo e ritirato il contratto il 12 giugno 1999, così da non poter essere in possesso il giorno del sinistro del certificato assicurativo e del relativo contrassegno. Di qui la conseguenza che il contrassegno non poteva essere presente sul veicolo del danneggiante al momento del sinistro e che la RA avrebbe, quindi, risarcito un sinistro per il quale non era tenuta, sicché il NO non sarebbe "incorso in alcuna responsabilità nei confronti della sua mandante". Avrebbe, dunque, errato la Corte di appello nel ritenere operante l'assicurazione nei confronti del terzo danneggiato, in base alla premessa del suo affidamento sulla copertura assicurativa del veicolo in forza delle risultanze del contrassegno e del certificato, aventi decorrenza 10 giugno 1999, da cui l'obbligo della RA di risarcirne il danno, senza poter opporre eccezioni basate "su risultanze diverse dal contratto ed inerenti ai rapporti interni tra l'assicurato ed il suo assicuratore". Peraltro, sulle evidenziate circostanze di fatto la motivazione sarebbe carente e contraddittoria, facendo leva sul "principio dell'affidamento" del terzo danneggiato, che, invece, non poteva sussistere al momento del sinistro.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: "la compagnia assicuratrice della responsabilità civile del conducente di autoveicolo non può essere dichiarata tenuta ad indennizzare un sinistro causato dal conducente il quale non disponga del certificato assicurativo e non esponga il contrassegno assicurativo, per non averne ricevuto la disponibilità al momento del sinistro". 5.1. - Il motivo è inammissibile, anche a prescindere dalla palese inadeguatezza (alla stregua dell'interpretazione del "diritto vivente" della norma di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ.) della formulazione del quesito di diritto, in relazione alla dedotta violazione di legge, e dalla mancata formulazione del c.d. "quesito di fatto", in riferimento al prospettato vizio di motivazione. Posto, infatti, che, come si evince dalla sentenza impugnata, il motivo di appello dei OYs era incentrato sull'eccezione di inoperatività dell'assicurazione r.c.a. per essere questa efficace soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (e cioè il 12 giugno 1999), con il mezzo oggetto del presente scrutinio si fa, invece, questione della mancata esposizione del contrassegno sul veicolo del danneggiante, tale da non potersi ritenere ingenerato nel terzo danneggiato l'affidamento sulla operatività dell'assicurazione secondo quanto risultante da certificato e relativo contrassegno. Trattasi, pertanto, di questione, sia in fatto, che in diritto, che la Corte territoriale non ha affrontato, giacché, attenendosi al motivo di gravame (che, si ripete, non estendeva il thema disputandum alla circostanza dell'esposizione del contrassegno sul veicolo del danneggiante), si è soffermata soltanto sulla data di decorrenza dell'assicurazione in base a quanto risultava da certificato e contrassegno relativi (e cioè il 10 giugno 1999) e sulla scorta di tale esclusivo elemento di fatto ha evocato il principio dell'affidamento del terzo.
Sicché, la questione che i OYs pongono con il motivo di ricorso incidentale condizionato (che, del resto, è del tutto carente sulla indicazione di quanto dedotto al riguardo nel grado di appello) è nuova e, pertanto, inammissibile, giacché, come da principio consolidato (tra le tante, Cass., 13 dicembre 2012, n. 25130), nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (ciò che, come evidenziato, è da escludere nel caso di specie).
6. - La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che dovrà attenersi a quanto statuito da questa Corte in ordine all'inammissibilità della produzione documentale concernente la polizza n. 1311830 e sulla necessità di affrontare la questione, di diritto e di fatto, relativa al dedotto tacito rinnovo della polizza n. 1193812. Il giudice del rinvio dovrà, altresì, provvederà alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013