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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2292/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Di Pietro Paolo Parte_1 Parte_2
GO e ON EL giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/4/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio ( con rito civile ) in San EL CI ( LT ) il
28/9/18; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. La signora rinuncia al mantenimento da parte del coniuge Parte_2 Pt_1 .
3. I coniugi dichiarano di non avere beni in comune. Per quanto altro non previsto e stabilito dalle
[...] predette condizioni verrà regolamentato dai coniugi di comune accordo.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 17/5/25 rilevava le seguenti criticità del ricorso: “1) sussiste irregolarità di forma della domanda giudiziale – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta anche dalle parti personalmente;
2) le parti non hanno depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale ( editabile )” e fissava alle parti termine perentorio fino al 30/6/25 per il deposito di note congiunte di trattazione scritta in sostituzione d'udienza nonché per sanare le predette criticità.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 30/6/25 le parti sanavano le predette due criticità e insistevano nella loro domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 10/7/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San EL CI ( LT ) in relazione all'Atto n. 23,
Parte II, Serie C, anno 2018, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R.
396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25. Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2292/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Di Pietro Paolo Parte_1 Parte_2
GO e ON EL giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/4/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio ( con rito civile ) in San EL CI ( LT ) il
28/9/18; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
2. La signora rinuncia al mantenimento da parte del coniuge Parte_2 Pt_1 .
3. I coniugi dichiarano di non avere beni in comune. Per quanto altro non previsto e stabilito dalle
[...] predette condizioni verrà regolamentato dai coniugi di comune accordo.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 17/5/25 rilevava le seguenti criticità del ricorso: “1) sussiste irregolarità di forma della domanda giudiziale – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta anche dalle parti personalmente;
2) le parti non hanno depositato il ricorso – anche – in formato nativo digitale ( editabile )” e fissava alle parti termine perentorio fino al 30/6/25 per il deposito di note congiunte di trattazione scritta in sostituzione d'udienza nonché per sanare le predette criticità.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 30/6/25 le parti sanavano le predette due criticità e insistevano nella loro domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 10/7/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San EL CI ( LT ) in relazione all'Atto n. 23,
Parte II, Serie C, anno 2018, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R.
396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25. Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )