Sentenza 16 dicembre 2013
Massime • 1
Le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative) può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come "error in procedendo", la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio. Ne consegue che, nel processo del lavoro, è consentita la revoca implicita dell'ordinanza con cui sia stata limitata l'assunzione di una prova, mediante l'escussione di un teste sul capitolo non ammesso, potendo il giudice, nonostante il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti, ammettere di ufficio prove dirette a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/2013, n. 28021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28021 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2013 |
Testo completo
T N 28 0 2 1.1 3 E S E AULA 'A' - I L L O B E 16 DIC 2013 T N E S E Oggetto - REPUBBLICA ITALIANA E N O I Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R T S I G E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24201/2010 E T N Cron. 28021 E S E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Dott. PAOLO STILE Ud. 03/10/2013 Consigliere PU Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI Rel. Consigliere - Dott. CATERINA MAROTTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24201-2010 proposto da: RI UC RI C.F. [...], già elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27 (STUDIO MUSCOLO PARTNERS), presso lo studio dell'avvocato LORENZO COLEINE, rappresentato e difeso dall'avvocato PETTINI ANDREA, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA 2013 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
2795 - ricorrente
contro
TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo CONSOLO GIUSEPPE, chestudio dell'avvocato la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 1530/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2009 R.G.N. 1527/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l'Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega CONSOLO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. TA CI che ha concluso per il rigetto del ricorso. R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Firenze, CA MA TR esponeva che, assunto nel settembre 1991 alle dipendenze della S.I.P. come impiegato, era passato da un inquadramento come assistente ad attività specialistiche, 7° livello retributivo c.c.n.l. 1992, attraverso inquadramenti intermedi, a quello di caposettore, livello F del c.c.n.l. 1996, fino a quando, nel 2000, aveva rassegnato le dimissioni. Deduceva che per tutto il periodo dall'1/2/1995 al 30/6/2000 (nel corso del quale aveva prestato servizio presso la DTRE/C1 di Firenze, salvo un periodo di distacco a Roma tra l'1/11/1997 e 1'1/6/1998) era stato assegnato a mansioni superiori ed aveva inutilmente rivendicato il corrispondente corretto inquadramento. Aveva perciò chiesto che fosse accertato il diritto a tale superiore inquadramento con tutte le relative conseguenze economiche. Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione era confermata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza n. 1539/2009 del 25 novembre 2009. Riteneva la Corte territoriale che non sussistesse alcuna prova dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate ed in particolare che mancassero elementi per sostenere che i compiti svolti dal TR fossero caratterizzati dalla necessaria autonomia e discrezionalità dei poteri e dalla iniziativa nell'esplicazione di funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo di unità organizzative. Avverso tale sentenza il TR ricorre per cassazione con quattro motivi. La OM LI S.p.A. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE R 3 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Error in procedendo (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.): le decisioni dei giudici di merito si sono basate esclusivamente (e comunque in maniera determinante) su una prova testimoniale non ammessa e che quindi non poteva essere valutata;
violazione o falsa applicazione dell'art. 244 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)". Si duole del fatto che, pur a fronte di una ordinanza limitativa della prova testimoniale richiesta da TELECOM, la prova sia stata svolta anche sui capitoli non ammessi consentendosi, in tal modo, l'introduzione in giudizio di materiale ultroneo e del fatto che le valutazioni della Corte territoriale siano state basate su tali esiti istruttori.
2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato. Se pure il ricorrente ha provveduto a trascrivere integralmente (pag. 8 del ricorso) i capitoli di prova avversari (nn. 4, 5, 6 e 7 della comparsa di costituzione della OM nel giudizio di primo grado) tuttavia manca ogni riferimento al contenuto della memoria della società ed in particolare alle lettere a), b), c) e d) della narrativa (cui i capitoli stessi rinviavano). Ciò preclude ogni valutazione in ordine alla decisività del rilievo. Si ricorda, al riguardo, che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, cosicché, laddove come nella specie si lamenti l'erroneo esercizio da parte della Corte di merito dei poteri istruttori, è necessario, in ottemperanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione (che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il 4 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell'iter processuale), che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passaggi degli atti di parte assunti a fondamento della censura (cfr. in tal senso Cass. 14 gennaio 2010, n. 488; id. 10 novembre 2011, n. 23420; 28 marzo 2012, n. 5036). Per il resto va ricordato che è principio da tempo consolidato quello secondo cui, poiché le ordinanze, nel sistema del codice di rito, provvedono alla istruzione della causa, senza affatto vincolare la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative) può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, non è configurabile, come error in procedendo, la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio (cfr. in tal senso Cass. 24 febbraio 1982, n. 1148; id. 14 novembre 1972, n. 3390; 13 dicembre 1969, n. 3955; 11 giugno 1964, n. 1449). Tanto più va ritenuta del tutto consentita nel processo del lavoro la revoca implicita dell'ordinanza con cui sia stata limitata l'assunzione di una prova mediante l'escussione di un teste sul capitolo non ammesso, trattandosi di un processo nel quale anche il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all'ammissione di ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio. Si aggiunga che, come si evince dalla sentenza impugnata, il riferimento ai testi indotti dalla società convenuta costituisce argomentazione aggiuntiva laddove la Corte fiorentina ha prioritariamente posto a base della decisione sfavorevole al 5 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. lavoratore la circostanza - non oggetto di specifico rilievo - che i testi del ricorrente non avessero consentito di "dare la sostanza necessaria alle indicazioni di fatto” presupposto delle rivendicazioni.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circo un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)". Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della copiosa documentazione allegata al ricorso nonché delle risultanze della prova articolata dal ricorrente e si sia basata esclusivamente sulla prova per testi (peraltro non ammessa) di parte convenuta.
4. Il motivo è infondato. Va, al riguardo, ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle emergenze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; id. 13 gennaio 2011, n. 313; 3 gennaio 2011, n. 37; 3 ottobre 2007, n. 20731; 21 agosto 2006, n. 18214; 16 febbraio 2006, n. 3436; 27 aprile 2005, n. 8718). Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contradditorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato 6 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione;
per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano dei tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura dette risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr., ex multis, Cass. 14 gennaio 2011, n. 8; id. 22 dicembre 2006, n. 27464; 7 marzo 2006, n. 4842; 27 aprile 2005, n. 8718). Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr., ex plurimis, Cass. 2 luglio 2004, n. 12121). Né è possibile far valere con il vizio di motivazione la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (così Cass. 26 marzo 2010, n. 7394). 7 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. In buona sostanza, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio”, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in alla funzione assegnatauna sua nuova formulazione, contrariamente dall'ordinamento al giudice di legittimità. La valutazione, poi, delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; id. 26 febbraio 2007, n. 4391; 27 luglio 2007, n. 16346). Tanto precisato, va osservato che, nella specie, le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. La Corte territoriale, sulla base dell'istruttoria svolta, ha evidenziato che la prova offerta dal ricorrente (peraltro risultando "già carente sul punto il capitolato di cui al 8 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. ricorso introduttivo") non avesse consentito di dimostrare la peculiarità dei profili professionali al cui riconoscimento il medesimo aspirava mentre i testi indotti dalla società convenuta, e cioè i dirigenti responsabili nel tempo delle risorse umane cui aveva fatto capo il TR (e cioè il MU - firmatario della nota in data 17/11/1995 cui il ricorrente attribuisce decisiva rilevanza - ed il Terzi), avevano fatto riferimento non solo alla persistente loro supervisione sull'attività dell'appellante ma soprattutto, riguardo al periodo 1995-1997, al fatto che il lavoratore avesse operato avvalendosi di procedure standardizzate, essendo sempre richiesto l'intervento diretto del responsabile allorché si fosse reso necessario discostarsi da esse. Inoltre, la Corte fiorentina, dopo aver puntualmente enucleato gli elementi differenziali tra i livelli 7° e 6° del c.c.n.l. 1992 ed i livelli D ed E del c.c.n.l. 1996 - attribuiti al TR nel biennio precedente il suo distacco a Roma nell'ambito di un progetto di trasferimenti sul territorio rispetto al livello 3° del c.c.n.l. 1992 (rivendicato per il periodo - 1/5/1995 - 31/6/1998) ed aver individuato nella rilevante autonomia e discrezionalità dei poteri nonché nell'iniziativa nell'esplicazione di funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo di unità organizzative i tratti caratterizzanti l'inquadramento preteso, ha escluso (invero alla stregua delle stesse indicazioni di cui al ricorso introduttivo, chiarite dalle precisazioni dei testi della società convenuta) che i compiti svolti dal TR avessero tali caratteristiche, rilevando una sostanziale equivalenza di contenuto professionale tra le funzioni di gestione del personale esercitate presso il DTRE/C1 di Firenze e l'attività svolta dopo il distacco a Roma nell'ambito di un gruppo di lavoro. La Corte di merito ha, poi, escluso lo svolgimento di mansioni superiori anche con riguardo all'attività svolta dal TR al ritorno in servizio a Firenze, evidenziando anche in questo caso una carenza della 9 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. prova fornita dal ricorrente laddove i testi di parte convenuta avevano consentito di escludere la sussistenza di responsabilità dirette ovvero autonomia e capacità propositive connotanti il livello H del c.c.n.l. 1996 (preteso dall'1/7/1998 al 30/6/2000) o anche rilevante autonomia e discrezionalità di poteri e di iniziativa tipiche del livello G, rivendicato in via subordinata. Nell'iter logico suddetto non si evidenza alcuna aporia, nè incongruenza;
la sentenza, ampiamente e logicamente argomentata, risulta immune da qualsiasi vizio motivazionale.
5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circo un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.); violazione o falsa applicazione dell'art. 2013 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)". Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia riconosciuto lo svolgimento da parte del TR di compiti indubbiamente superiori all'inquadramento formale rivestiti.
6. Il motivo non è fondato. Deve, infatti, in primo luogo osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; id. 26 marzo 2010, n. 7394). 10 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. Orbene, nella specie, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto espressamente nell'intestazione del motivo - le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti. Valga, al riguardo, quanto evidenziato al punto sub 4. Alla luce dei sopra indicati principi, deve riconoscersi l'inaccoglibilità dei profili di doglianza che, attraverso una rivisitazione del materiale probatorio acquisito, censurano le conclusioni a cui è pervenuta la Corte territoriale e si risolvono, sostanzialmente, nell'inammissibile richiesta di un nuovo esame di tali risultanze per ciò che riguarda l'apprezzamento dell'effettivo contenuto delle mansioni svolte. Nel caso di specie, infatti, la parte ricorrente si limita a suggerire difformi valutazioni delle emergenze istruttorie del processo (che l'impugnata sentenza ha esaminato in maniera completa e si ribadisce con motivazione scevra da vizi - - logico-giuridici), ritenendo di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità.
7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: "Violazione o falsa applicazione di norme dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)". Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circo un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)". Si duole della non corretta analisi della contrattazione collettiva operata dalla Corte di appello e della scarsa attenzione attribuita alle plurime declaratorie contrattuali di riferimento nei vari periodi considerati.
8. Anche tale motivo non è fondato. 11 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. Invero il ricorrente si limita a dedurre che, a fronte di declaratorie contrattuali estremamente complesse e contenute in diversi contratti collettivi, l'analisi operata dalla Corte territoriale sarebbe stata "discutibile” e significativa di una lettura "non completa" delle stesse, senza però specificare in modo chiaro ove la Corte di merito abbia errato nell'interpretazione e nella loro applicazione (ex multis, Cass. 22 novembre 2010, n. 23635). Deve peraltro rimarcarsi che il vizio di violazione di legge qui denunciato, consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di diritto e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (come nel caso in esame) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394). Sotto il primo profilo il motivo, ad onta dell'intestazione, lamenta non un'erronea esegesi delle fonti collettive o una falsa sussunzione in esse del fatto controverso, bensì un mero cattivo governo delle prove non denunciabile mediante ricorso per cassazione, sia per ciò che concerne la riconducibilità o meno di tali mansioni 12 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. all'ambito previsionale della normativa contrattuale di riferimento, sia per quanto inerisce all'apprezzamento della ritenuta mancanza dell'autonomia tipica del rivendicato inquadramento superiore. Sotto il secondo profilo valgano le considerazioni già sopra svolte dovendo rilevarsi che il ricorrente, in ordine al preteso vizio di motivazione, non ha dimostrato l'obiettiva insufficienza, ovvero l'incoerenza del ragionamento seguito, ovvero ancora la devianza da corretti criteri metodologici. Occorre, peraltro, evidenziare che la Corte di merito ha correttamente seguito il procedimento logico-giuridico necessario per la comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore, che deve essere effettuata ogni qual volta si debba stabilire l'esatto inquadramento professionale di un lavoratore avendo preventivamente: a) accertato le attività in concreto svolte dal TR nei vari periodi e presso le differenti sedi di lavoro;
b) individuato le qualifiche previste dai c.c.n.l. applicabili rilevando gli elementi differenziali ritenuti significativi;
c) confrontato i risultati sub a) con le declaratorie contrattuali. Rispetto a tale percorso argomentativo non vale contrapporre l'articolata specificità delle mansioni come rilevabile dalle varie declaratorie in rapporto a ciascuno dei profili di volta in volta considerati, laddove la Corte territoriale non si è limitata ad una analisi meramente formale ma ha correttamente enucleato, anche attraverso una analisi cumulativa (così per i livelli 7° e 6° del c.c.n.l. 1992 e D ed E del c.c.n.l. 1996), i fondamentali caratteri distintivi tra l'inquadramento riconosciuto e quello rivendicato.
9. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto. 13 R. Gen. N. 24201/2010 Udienza 3/10/2013 TR CA MA c/ OM LI S.p.A. 10. La regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società contro ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,il 3 ottobre 2013. Il Consigliere Funzionario Gi z Lin Virgilic P Depock A ogel,16 DIC 2015 M E R P U S A O N E S Z I Il Funzionario iudizio Virgilio PALAGG 14