Ordinanza cautelare 14 febbraio 2019
Sentenza 24 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/07/2020, n. 8725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8725 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2020
N. 08725/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FA AS e AR OR DO AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Barletta e Salvatore Bellomia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Bellomia in Roma, via Gradisca n.7;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di cui alla nota di Roma Capitale - Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione edilizia prot. 169881 del 17.10.2018, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;
nonché per condanna di Roma Capitale al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti in dipendenza del provvedimento impugnato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con nomina di Commissario ad acta, ai sensi degli artt. 34, co. 1 lett. e), e 114, co. 4, lett. d), c.p.a.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20.05.2019,
della nuova determinazione n. 683/2019 di “reiezione per improcedibilità” adottata dall’Amministrazione sull’istanza dei ricorrenti di autorizzazione paesaggistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione cautelare, il provvedimento di Roma Capitale prot. 169881 del 17.10.2018 recante l’improcedibilità e “l’archiviazione d’ufficio” della domanda di autorizzazione paesaggistica prot. 124225 del 19.12.2013 e successiva integrazione prot. 66243 del 7.04.2016 ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché di condannare l’Amministrazione Comunale al risarcimento di tutti i danni cagionati.
Avendo già ottenuto sulla medesima questione una sentenza di declaratoria dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione (sentenza TAR Lazio n. 8552/2018) i ricorrenti hanno anche affermato di ritenere il provvedimento impugnato “gravemente violativo e/o elusivo delle…statuizioni della sentenza n. 8552/2018”, chiedendo la nomina di “un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 co 1 lett.e) e 114 co 4 lett. d) c.p.a.
A sostegno delle loro domande, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) inefficacia del provvedimento impugnato per violazione ed elusione delle statuizioni della sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis 30.07.2018 n.8552, violazione dell’art.97 Cost., dell’art. 1 della l.n. 241/1990 e dei principi di trasparenza, efficienza e leale collaborazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, arbitrarietà e ingiustizia manifeste, sviamento; 2) inefficacia del provvedimento impugnato per elusione delle statuizioni della sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis 30.07.2018 n.8552, violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2 della l.n. 241/1990 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.n. 241/1990 e dei principi di efficienza e leale collaborazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e ingiustizia manifeste, sviamento; 3) inefficacia del provvedimento impugnato per violazione ed elusione delle statuizioni della sentenza del TAR Lazio, Sez. II bis 30.07.2018 n.8552, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà e ingiustizia manifeste, sviamento.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Con ordinanza n. 1106/2019 del 14.02.2019 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo il riesame del provvedimento impugnato.
Il 20.05.2019 i ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti, assistiti da domanda cautelare, contro la nuova determinazione n. 683/2019 di “reiezione per improcedibilità” adottata dall’Amministrazione sulla loro istanza di autorizzazione paesaggistica.
La ricorrente ha rinunciato successivamente alla sospensiva, chiedendo una sollecita trattazione nel merito.
All’udienza pubblica del 10.06.2020 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti, comproprietari di una unità immobiliare sita in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, villino 62, avendo già eseguito sul loro immobile alcune opere, legittimate in sanatoria dai titoli edilizi n. 376946/2016, n. 376947/2016 e n. 376951/2016 e volendo realizzare ulteriori interventi usufruendo delle possibilità offerte dalla l. Reg. Lazio n. 21/2009, sul presupposto che il fabbricato ricadesse in zona soggetta a vincolo paesaggistico, con domanda prot.n. 124226 del 19.12.2013 e successiva integrazione prot. n. 66243 del 7.04.2016, avevano chiesto all’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, appositamente delegato con l. Reg. n. 8/2012, il rilascio del titolo autorizzatorio ex art. 146 d. lgs. n. 42/2004.
In assenza dell’espressione del prescritto parere da parte della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, cui gli atti venivano inviati per ben due volte, Roma Capitale affermando la sussistenza del vincolo paesaggistico D.M. 12.12.1991, in realtà annullato (con sentenza del TAR Lazio, Sez. I ter, del 9.01.1996, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 6245 del 24.11.2000), dopo essere stata tra l’altro condannata con sentenza n. 8552/2018 per la sua illegittima inerzia nel provvedere, dichiarava l’improcedibilità della domanda dei ricorrenti e ne disponeva l’archiviazione.
Contro tale provvedimento, del 17.10.2018, i ricorrenti, con l’atto introduttivo del presente giudizio, hanno lamentato, in primo luogo, l’elusione di quanto statuito dal Tribunale nella sentenza sul silenzio in relazione al fatto che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto, secondo i principi di trasparenza e buon andamento, nonché di efficienza e leale collaborazione, avvisarli tempestivamente dell’inesistenza del vincolo paesaggistico in base al quale essi avevano inoltrato la loro domanda di autorizzazione paesaggistica ed informarli, eventualmente, del non luogo a provvedere sull’istanza stessa, per il superamento della necessità del titolo paesaggistico, ma giammai negare l’autorizzazione per l’omessa espressa pronuncia della Soprintendenza e per una pretesa ultrattività del vincolo stesso annullato ex tunc.
Persino ove avesse ravvisato la perdurante sussistenza del vincolo, Roma Capitale avrebbe dovuto vagliare in concreto la compatibilità dell’intervento progettato con le previsioni vincolistiche e con il contesto ambientale e non limitarsi a dichiarare improcedibile la domanda di autorizzazione paesaggistica per il fatto dell’esistenza del vincolo stesso.
Né alcun rilievo poteva assumere nella decisione che l’Amministrazione Comunale era chiamata ad adottare il fatto che nei precedenti procedimenti di condono già definiti in favore dei ricorrenti con il rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi del 2016 non fosse stato richiesto alcun nulla osta paesaggistico, essendo il vincolo in questione stato annullato fin dal 1996 e, dunque, ben prima del rilascio dei titoli stessi.
Le suddette censure sono state riproposte dai ricorrenti anche nei motivi aggiunti presentati avverso la determinazione dirigenziale n. QI/683/2019 con cui, in data 10.05.2019, l’Amministrazione Comunale ha nuovamente disposto l’improcedibilità della loro domanda.
Contro tale nuovo atto i ricorrenti hanno anche lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché un palese sviamento da parte dell’Amministrazione nell’uso del suo potere.
Mentre il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento originariamente impugnato stato sostituito da un nuovo atto, costituito dalla determinazione dirigenziale n. 683/2019, i suddetti motivi aggiunti avverso tale provvedimento sono fondati e meritevoli di accoglimento.
Il vincolo paesaggistico previsto dal DM 12.12.1991 era stato, infatti, annullato dal TAR Lazio con la sentenza n. 71 del 9.01.1996 (confermata dal Consiglio di Stato con decisione della Sez. VI, n. 6245 del 24.11.2000) come riconosciuto anche dall’Ufficio Condoni nella nota del 28.05.2018 (doc. n. 12 del ricorrente) sulla base di un parere dell’Avvocatura Capitolina del 2013 che evidenziava l’avvenuta “eliminazione dal mondo giuridico … (del vincolo) dal momento della sua adozione”.
Sulla base di tale presupposto l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto comunicare ai ricorrenti il non luogo a provvedere sulla loro domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e non affermare la persistenza del vincolo, dichiarando l’istanza improcedibile per l’ostatività dello stesso alla realizzazione dell’intervento progettato.
I suddetti principi erano stati già espressi nella sentenza di questo Tribunale n. 8552/2018 sul silenzio-inadempimento di Roma Capitale e nell’ordinanza cautelare n. 1106/2019 del 14.02.2019 e sulla diretta obbligatorietà di essi in rapporto all’agire dell’Amministrazione Comunale non poteva in alcun modo influire il fatto che il vincolo paesaggistico de quo fosse ancora graficamente riportato nella Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio adottato con le deliberazioni di G.R. n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007, dovendo tale strumento paesaggistico essere anch’esso emendato alla luce delle citate pronunce giurisprudenziali.
Senza contare che, come sottolineato dalla difesa dei ricorrenti, l’attività di interpretazione della disciplina vincolistica vigente e di individuazione dei vincoli paesaggistici applicabili, necessaria ai fini del corretto utilizzo dei poteri di regolazione e disciplina dell’uso del territorio, risulta parte integrante, nell’esercizio delle funzioni amministrative delegate ai Comuni dall’art.1 comma 1 lett. l) della L. Reg. Lazio n. 8/2012 concernenti l’autorizzazione paesaggistica ex art.146 d.lgs. n. 42/2004, degli interventi di cui agli artt.3, 3 bis, 3 ter , 3 quater, 4 e 5 della l. Reg. Lazio n. 21/2009 sul c.d. “Piano Casa”.
In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere, come detto, dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la determina dirigenziale n. QI/683/2019 del 10.05.2019;
- condanna l’Amministrazione Comunale alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e succ. mod. e integr. con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO