Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
Il rapporto di prestazione d’opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrarne l’avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante.
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FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3052/2016, depositata in data 20 luglio 2016, - in controversia promossa, con atto di citazione notificato nel febbraio 2012, da Uno Communications s.p.a., società operante nel settore dei servizi di telefonia, nei confronti della Vodafone Omnitel N.V., società che fornisce in Italia servizi di comunicazione mobile attraverso le proprie reti, dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata, al fine di sentire accertare, all'esito del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. 11731 del 3 agosto 2007 (divenuto definitivo nell'aprile 2011, a conclusione delle impugnazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2017, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
0001792-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *CONTRATTI E Dott. STEFANO PETITTI OBBLIGAZIONI IN - Presidente - GENERE Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - Ud. 29/09/2016 - PU Ceau. 1792 R.G.N. 2493/2013Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - Dott. ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere - C. I. Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2493-2013 proposto da: AR PE [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COCCONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO PAIUZZA;
- ricorrente -
contro
AS AMBIENTE E SVILUPPO FVG DI FR GL & C SAS;
- intimata - 3 avverso la sentenza n. 284/2012 della CORTE D'APPELLO di 1 9 1 TRIESTE, depositata il 31/05/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l'Avvocato; udito l'Avvocato D'Onofrio per delega dell'Avvocato Cocconi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. quale ha concluso perGIANFR ER, l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ingegnere IU OD otteneva decreto ingiuntivo n. 1255/2004 del 26 giugno 2004 nei confronti della s.a.s. AS Ambiente e Sviluppo F.V.G. di CO GL e c., per l'importo di € 8.500,00, a titolo di compenso per le prestazioni professionali di consulenza ed assistenza necessari al fine di ottenere la certificazione ISO 9001/2000 ed un finanziamento regionale per investimenti in attività produttiva. La s.a.s. AS Ambiente e Sviluppo presentava opposizione, negando l'affidamento dell'incarico. Espletata l'istruttoria con prove testimoniali e documenti, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 716/2009 del 9.11.2009, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando il OD al pagamento delle spese di lite. Proponeva appello il soccombente, lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto l'assenza di uno specifico incarico, poiché lo stesso, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, era comunque desumibile dalle prove testimoniali e documentali (avuto particolare riguardo, quanto a queste ultime, ad una mail, a lui diretta, dalla quale emergeva la Ric. 2013 n. 02493 sez. S2 - ud. 29-09-2016 -2- conferma dell' "ordine" in oggetto) e dalla circostanza che i finanziamenti conseguenti alla certificazione ISO erano stati ottenuti grazie alla sua attività preparatoria. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 284/2012 del 31.5.2012, rigettava l'appello, evidenziando come il titolo in base al quale il professionista pretende il compenso oggetto di causa non possa che essere “un incarico professionale retribuito”", il quale "non esige alcuna forma particolare", ma neppure "risulta assolutamente né dalle deposizioni testimoniali, né dai documenti”. Ancora, spiegavano i giudici dell'appello, l'ordine di cui al documento n. 3 appariva rivolto all'Istituto IO, mentre al OD veniva solo richiesto di "verificare quanto richiestoci dallo stesso". La Corte di Trieste sosteneva, infine che, nella fattispecie, "un incarico formale ed una determinazione del compenso sarebbero stati quanto mai opportuni, stante che, in caso contrario, la determinazione dello stesso da parte del Giudice, ai sensi dell'art. 2233 c.c., comporta il parere obbligatorio dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene e su ciò l'ing. OD nulla deduce, evidenziando solo di risiedere in Svizzera". Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IU OD, sulla base di un unico motivo. L'intimata AS Ambiente e Sviluppo F.V.G. s.a.s. di CO GL & C. non ha svolto difese. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), Ric. 2013 n. 02493 sez. S2 - ud. 29-09-2016 -3- per aver la Corte d'appello ritenuto indimostrato l'affidamento dell'incarico professionale dedotto in lite, nonostante i testi (le cui dichiarazioni vengono riportate in ricorso) avessero confermato la presenza dell'ingegnere OD presso i locali della s.a.s. AS Ambiente e Sviluppo anche in occasione dell'incontro con la società verificatrice. Si indicano pure le comunicazioni fax anno 2003 e la mail dell'8.1.2004 intervenute tra le parti e relative alla certificazione. Il motivo è fondato. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno M ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2345 del 01/03/1995). Ora, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c. (nella formulazione, qui Ric. 2013 n. 02493 sez. S2 - ud. 29-09-2016 -4- applicabile ratione temporis, antecedente alla modifica operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in 1. n. 134 del 2012) sussiste se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, giacchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Potendo la prova dell'incarico professionale discendere pure da presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve altresì esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva;
è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità la motivazione di tale percorso logico-giuridico quando siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di Ric. 2013 n. 02493 sez. S2 - ud. 29-09-2016 -5- esperienza, un'oggettiva portata indiziante (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012). Nel caso di specie, al fine di dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, l'ingegnere OD aveva prodotto due comunicazioni fax concernenti l'anno 2003 ed una comunicazione mail datata 8.1.2004, inviate dalla AS all'Istituto IO (ovvero, al soggetto deputato a verificare l'assolvimento degli obblighi di legge ed a rilasciare la certificazione di qualità), oltre che proprio al OD. Con riferimento all'ultimo documento, la Corte di Trieste, nel riprodurne, a pagina 3 della sentenza impugnata, il passaggio saliente (dal quale si desume proprio che la s.a.s. AS Ambiente e Sviluppo aveva chiesto al professionista "di verificare quanto richiestoci dallo stesso”, ovvero dall'Istituto IO), non ha indicato le ragioni per le quali lo stesso fosse privo di valenza dimostrativa dell'incarico professionale dedotto nel presente giudizio. Parimenti manca alcuna valutazione specifica logicamente argomentata da parte della Corte d'Appello sulle deposizioni testimoniali, essendosi i giudici di appello limitati a commentare che neppure da esse “risulta assolutamente" l'incarico. Né può avere rilievo la considerazione svolta dalla Corte di merito, secondo cui il OD nulla avrebbe dedotto sul parere dell'associazione professionale ex art. 2233 c.c.; non integra, infatti, un ostacolo alla determinazione del compenso il solo dato di fatto dell'omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21934 del 21/10/2011). Ric. 2013 n. 02493 sez. S2 - ud. 29-09-2016 -6- E' in tal senso configurato il denunciato vizio di motivazione omessa o insufficiente, atteso che dal ragionamento della Corte di Trieste, come risultante dalla sentenza impugnata, emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero l'obiettiva carenza del procedimento logico che ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al relativo convincimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013). La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste, che riesaminerà l'impugnazione attenendosi ai principi ed ai rilievi come sopra enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedel giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 2016. Il Consigliere estensore Dott. Antonio Scarpa " Il Presidente Dott. Stefano Petitti нон кий Relazione preliminare redatta dall'assistente di studio dott. Andrea Penta Dott.ssa DEPOSITATO CANCELLERS Roma, 24 GEN. 2017 Il Funzionari Giudiziario Dott.ssa Dozarella D'ANNA Ric. 2013 n. 02493 sez. S2 - ud. 29-09-2016 -7-