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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. VI Di TT – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti n. 663/2021 e n. 1859/2021
tra
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e rappresentati e difesi tutti dall'avvocato
[...] Controparte_8
PI RO
[appellanti e appellati incidentali in riassunzione (663/21) e opponenti a decreto ingiuntivo (1859/21)]
e rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Claudio Controparte_9
HI e AN LL
[appellata e appellante incidentale in riassunzione (663/21) e opposta a decreto ingiuntivo (1859/21)]
avverso
sentenza Tribunale di Roma n. 17318 dell'anno 2009 in esito a giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18291 dell'anno
2020
oggetto
cessione cubature edilizie – opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria è così illustrata dalla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 3 settembre 2020, n. 18291) che ha disposto il presente giudizio di rinvio:
“Con atto di citazione, notificato in data 3.3.2006, la conveniva in giudizio, Controparte_9 davanti al Tribunale di Roma, , , , Controparte_10 Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, , , le ultime tre quali eredi di ,
[...] Controparte_3 Controparte_11 Persona_1 nonchè esponendo di essere proprietaria dell'appezzamento di Controparte_12 terreno sito in Roma, loc. Maglaiana vecchia, e di avere ottenuto la concessione edilizia per edificare;
e di avere necessità di disporre di ulteriore cubatura rispetto a quella residua assentibile, per cui aveva stipulato - in data 21.6.2001 - il contratto per cessione di cubatura con , Controparte_10
e proprietari del fondo confinante, per successione da CP_1 CP_2 Persona_1 [...]
In virtù di suddetto contratto, i cedenti avevano: a) asservito il loro fondo in favore di CP_13 quello di proprietà della società attrice, attribuendo alla medesima il diritto di edificare sul proprio terreno "tutta la cubatura spettante al fondo asservito in base al vigente P.R.G. ed a ogni sua futura variante"; b) contratto l'obbligo di stipulare, se richiesto, con il Comune di Roma l'atto d'obbligo, rinunziando al diritto di edificare sui loro terreni e a fare quanto necessario per il perfezionamento della cessione della cubatura;
c) costituito la servitù di passaggio pedonale e carraia sulla propria particella 886 a vantaggio del terreno di proprietà dell'attrice e anche delle "altre aree facenti parte del Consorzio Golf Parco dei Medici (tale servitù era stata consentita solo tramite la strada asfaltata che avrebbe costruito la società attrice, nonchè per un periodo determinato, sino a quando la strada non fosse stata "presa in carico" dal Comune di Roma); d) corrisposto ai cedenti il prezzo di Lire 380 milioni, nonchè di Lire 20 milioni per la sola costituzione della servitù. L'attrice deduceva altresì che in data 11.12.2001 i cedenti avevano costituito la di cui erano diventati Controparte_12 soci, conferendo il terreno di loro proprietà (in catasto al foglio 755) in base alle rispettive quote di comproprietà; che tale terreno era stato stimato in Lire 3.478.680.000, come da relazione di stima dell'esperto nominato dal Tribunale e su di esso erano iscritte due ipoteche in favore della BNL per il credito concesso in favore dei e il cui debito era stato oggetto di accollo da CP_1 CP_10 parte della neo costituita società, tanto che il valore netto residuo del compendio immobiliare si era ridotto a Lire 480.680.000, pari ad Euro 248.250,00; che il capitale sociale era stato pertanto sottoscritto dai soci conferenti, in proporzione delle rispettive quote di comproprietà sul bene, portando a riserva il residuo valore di Euro 3,50; e che, nell'atto di conferimento, i conferenti non avevano menzionato l'atto di cessione di cubatura che, secondo l'attrice, non era stato neppure rappresentato all'esperto che aveva redatto la relazione di stima. L'attrice - che, avendo conosciuto solo di recente le vicende relative al conferimento, richiedeva, nell'anno 2005, alla
[...] di rendersi disponibile per l'attuazione della cessione di cubatura, ricevendone Controparte_12 tuttavia diniego, trattandosi di contratto avente solo effetti obbligatori tra le parti - chiedeva: 1) dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il conferimento dei terreni di proprietà dei cedenti (in catasto al foglio 755), nella parte in cui era stata taciuta la cessione di cubatura relativa agli stessi terreni, nonchè la costituzione di servitù di passaggio sui medesimi, a favore dei terreni di proprietà dell'attrice, al fine di pregiudicarne i diritti;
2) dichiarare esistenti, validi ed efficaci nei confronti dei convenuti, il suddetto atto di cessione di cubatura e la costituzione di servitù di passaggio, entrambi del 21.6.2001; 3) ordinare al Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'atto del 21.6.2001; 4) condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice per "l'ingiustificato rifiuto ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte con l'atto di cessione di cubatura", nella misura provata in corso di causa. In subordine, chiedeva dichiararsi risolto per inadempimento dei convenuti il contratto del 21.6.2001 e condannare costoro alla restituzione del prezzo pagato, pari ad Euro 203.582,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al risarcimento del danno per Euro 1.932.000,00. Instauratosi il contraddittorio, tutti i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, previa eventuale dichiarazione di nullità della scrittura privata a latere dell'atto di cessione di cubatura per indeterminatezza dell'oggetto e per il contrasto con norme imperative. La inoltre, sosteneva che l'atto del 21.6.2001 non Controparte_12 fosse alla stessa opponibile, poichè esso era stato trascritto dopo il conferimento del bene in favore della società, cosicchè esso poteva avere al più effetti obbligatori tra le parti. Tutti i convenuti contestavano l'azione revocatoria, in quanto essa appariva proposta a fini solo recuperatori del terreno in questione in favore dell'attrice, oltre a mancare della prospettazione e della domanda di accertamento del proprio credito anteriore all'atto contestato. I e erano, CP_1 CP_10 inoltre, titolari di numerosi cespiti immobiliari, per cui non avevano avuto intenzione alcuna di diminuire il loro patrimonio con pregiudizio per il creditore. Chiedevano, pertanto, la condanna dell'attrice al pagamento della somma pari a Euro 5.650,00, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, mentre la società convenuta svolgeva uguale domanda allegando la responsabilità extracontrattuale dell'attrice. Sempre in via riconvenzionale, chiedevano la rimozione della strada abusivamente costruita. La società convenuta lamentava l'esercizio abusivo della servitù da parte dell'attrice e chiedeva la rimozione della strada, nonchè il risarcimento del danno da esercizio abusivo della servitù, quantificato in Euro 2.000,00 mensili. Chiedevano, infine, l'applicazione in loro favore dell'art. 96 c.p.c.. Con sentenza n. 17318/2009, depositata in data 11.8.2009, il Tribunale di Roma dichiarava inefficace e, pertanto, revocava nei confronti dell'attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il conferimento del terreno per cui è causa da parte dei e CP_1
eseguito con l'atto pubblico dell'11.12.2001 in occasione della costituzione della CP_10 [...]
dichiarava il diritto di servitù di passaggio in favore della società attrice sul Controparte_12 fondo di proprietà della respingeva tutte le domande riconvenzionali Controparte_12 dei convenuti, condannandoli in solido al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza proponevano appello i soccombenti chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, mentre la chiedeva il rigetto del gravame proponendo appello incidentale. Controparte_9 Con sentenza n. 2755/2016, depositata in data 3.5.2016, la Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'appello principale per quanto di ragione e assorbito l'appello incidentale, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiarava inammissibile la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., accolta in primo grado;
respingeva la domanda di declaratoria della servitù come accolta in primo grado;
accoglieva la domanda subordinata della società appellata e dichiarava risolto, per inadempimento degli appellanti, il contratto notaio di Roma e condannava gli Persona_2 appellanti in solido alla restituzione, in favore dell'appellata, del corrispettivo della somma di Lire 380.000.000 (Euro 196.252,72), oltre interessi dalla data di erogazione al saldo;
condannava la società appellata, in favore della alla cessazione dell'esercizio della Controparte_12 servitù di passaggio esercitata sulla strada costruita dalla e al ristoro dei danni Controparte_9 causati da quest'ultima in favore della nella misura di Euro 2.000,00 Controparte_12 mensili fino alla cessazione e alla rimozione di tale strada;
compensava tra la Controparte_12 e gli appellanti le spese dei due gradi;
condannava i n solido al rimborso, in favore della CP_1 società, per la metà delle spese dei due gradi, compensando l'altra metà. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la sulla base di 10 motivi;
resistono gli originari Controparte_9 convenuti con controricorso e ricorso incidentale anch'esso sulla base di 10 motivi;
cui a sua volta resiste la ricorrente principale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta la "Violazione e falsa Controparte_9 applicazione dell'art. 2901 c.c. - art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", poichè nella specie la revocatoria del conferimento del bene alla società non avrebbe alcuna efficacia restitutoria, ma costituirebbe il presupposto per consentire alla creditrice Controparte_9 di agire per ottenere dagli obbligati e dalla loro avente causa, (oggi
[...] Controparte_12 CP_
, la cessione della cubatura edificatoria, così come convenuta nel contratto del 21.6.2001. Sottolinea la ricorrente che la era a conoscenza del pregiudizio arrecato alla Controparte_12 pretesa sull'edificabilità dell'area vantata da stante l'identità soggettiva tra gli Controparte_9 Co Co originari contraenti i soci della società stessa.
1.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", in ragione della affermazione nella sentenza impugnata secondo la quale il Tribunale avrebbe deciso ultrapetita. 1.3. - Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la "Violazione e falsa applicazione di legge: art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - artt. 1406,1421,1422,2254,2342,2643 e 2644 c.c. - D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui motiva in ordine al difetto di trascrizione dell'atto di cessione della cubatura. 1.4. - Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la "Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 1175 e 1375 c.c.; artt. 112,115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n.
4 - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", nella parte in cui si afferma in sentenza che la Co costituzione della servitù di passaggio sul fondo on fosse opponibile alla società CP_12
. 1.5. - Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la "Violazione e falsa applicazione dell'art.
[...] 1061 c.c.; artt. 112,113 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti Violazione degli artt. 825,936,1027 ss., 1362 ss., 1355,1655 c.c. e ss. - Violazione dell'art. 340 c.p. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5)", in ragione del deficit motivazionale della sentenza nella parte relativa all'assunta inopponibilità al terzo subentrante della servitù di passaggio. 1.6. - Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 61 c.p.c. - Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia e oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)" relativamente al rigetto della domanda risarcitoria nonostante essa facesse capo alla mancata cessione della cubatura edificatoria. 1.7. - Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. - Nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia e oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)", censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie le pretese della società resistente in ordine alla cessazione della servitù esercitata da CP_9 e al risarcimento dalla stessa dovuto per l'occupazione con la strada del terreno di proprietà
[...] della prima. 1.8. - Con l'ottavo motivo, la ricorrente deduce la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277,359,115 e 61 c.p.c. - Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia e oggetto di discussione - Violazione dell'art. 1355 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", con riguardo all'accoglimento immotivato della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla società nella misura di Euro 2.000,00 Controparte_12 mensili, quale corrispettivo per l'esercizio di una servitù di passaggio su una strada aperta al pubblico. 1.9. - Con il nono motivo, la ricorrente deduce la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. - art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", poichè l'accoglimento della richiesta risarcitoria ignora che il consilium fraudis, intercorso tra i V. e la società , paralizza l'ingresso di qualsiasi richiesta risarcitoria ex artt. Controparte_12 1227 e 2056 c.c. 1.10. - Con il decimo motivo, la ricorrente lamenta la 10) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. - art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia e oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", là dove il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente viene censurato in quanto fondato sulla mancata specificazione del tipo di danno che si assume inferto. 1.1.1. - Il primo motivo di ricorso principale è fondato. 1.1.2. - La cosiddetta cessione di cubatura presuppone il perfezionamento di un accordo con il quale una parte (il proprietario cedente) si impegna a prestare il proprio consenso affinchè la cubatura (o una parte di essa) che gli compete in base agli strumenti urbanistici venga attribuita dalla P.A. al proprietario del fondo vicino (cessionario), compreso nella stessa zona urbanistica, cosi consentendogli di chiedere ed ottenere una concessione per la costruzione di un immobile di volume maggiore di quello cui avrebbe avuto altrimenti diritto (Cass. n. 20623 del 2009; Cass. n. 12631 del 2016). Il trasferimento di cubatura tra le parti e nei confronti dei terzi consegue, tuttavia, esclusivamente al provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato, che, a seguito della rinuncia all'utilizzazione della volumetria manifestata al Comune dal cedente, aderendo al progetto edilizio presentato dal cessionario, può essere emanato dall'ente pubblico a favore del cessionario (Cass. n. 1352 del 1996, in motiv.; Cass. n. 20623 del 2009 in motiv.). Tale accordo, quindi, ha un'efficacia meramente obbligatoria tra i suoi sottoscrittori e non è, quindi, configurabile come un contratto traslativo (e, tanto meno, costitutivo) di un diritto reale opponibile ai terzi (Cass. n. 24948 del 2018). Altrettanto consolidato è il principio secondo cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo (coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori: Cass. n. 23208 del 2016) a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619 del 2016; Cass. n. 1893 del 2012; Cass. n. 3981 del 2003; Cass. n. 12678 del 2001). Sicchè, l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile (sempre in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore), quale garanzia generica delle ragioni creditizie, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. n. 5359 del 2009), che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755 del 2018). 1.1.3. - A fronte della domande della società in primo grado, ribadite in appello - di dichiarare inefficaci Controparte_9 nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il conferimento dei terreni di proprietà dei cedenti nella parte in cui era stata taciuta la cessione di cubatura relativa agli stessi terreni (nonchè la costituzione di servitù di passaggio sui medesimi terreni, a favore dei terreni di proprietà della società), al fine di pregiudicarne i diritti;
nonchè di condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore della medesima attrice per l'ingiustificato rifiuto ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte con l'atto di cessione di cubatura (sentenza impugnata, pagg. 5 e 6) - la Corte territoriale, da un lato, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c., sull'assunto che la pretesa pronuncia revocatoria si sarebbe trasformata "in una sorta di inammissibile condanna all'adempimento in forma specifica in danno del terzo acquirente ( , in Controparte_12 spregio del suo acquisto libero da pesi di qualsiasi genere e della sua poziore trascrizione", oltre al fatto che il credito pecuniario era escluso trattandosi, nella fattispecie, di azione recuperatoria dei diritti edificatori e del godimento della servitù di passaggio. Dall'altro lato, ha dichiarato "palesemente fondata" la domanda di risoluzione per inadempimento dei cedenti per non avere i medesimi adempiuto alle obbligazioni assunte con l'atto di cessione, con condanna alla restituzione dell'importo di Lire 380.000.000, a suo tempo versato ai cedenti (sentenza impugnata, pagg. 8 e 9). Orbene - poichè (come già osservato sub 1.1.2.) l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata - non è da escludere in caso di contratto di cessione di cubatura l'esperibilità dell'azione stessa (Cass. 6962 del 2007) non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito (Cass. n. 25016 del 2008; Cass. 7127 del 2001). Ne consegue che l'azione revocatoria non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non essendo finalizzata (o quantomeno "non solo") ad ottenere la cubatura promessa bensì - secondo lo specifico effetto suo proprio - a rendere inefficaci nei confronti della creditrice gli atti lesivi della garanzia patrimoniale generica del soggetto debitore. 2. - E' stato, altresì, proposto dai controricorrenti ricorso incidentale sulla base dei seguenti motivi. 2.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la "Nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", in quanto la sentenza impugnata non si è pronunciata sul primo motivo dell'atto di citazione in appello, relativo al risarcimento dei danni per illecita realizzazione della strada. 2.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali deducono la "Nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", con riferimento al secondo motivo di appello riguardante la questione della validità dell'accordo di cessione di cubatura. 2.3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali eccepiscono la "Nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" là dove la Corte di merito ha rigettato le non meglio qualificate "eccezioni preliminari" con motivazione non idonea a far comprendere l'iter logico ad essa sotteso. seguito dal Giudice di secondo grado, con conseguente nullità del relativo capo di sentenza. 2.4. - Con il quarto motivo, i ricorrenti incidentali deducono la "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. nel previgente testo applicabile ratione temporis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", poichè sarebbe viziata da error in procedendo l'affermazione della sentenza, per cui essi, appellanti principali, non avrebbero articolato motivi di gravame in grado di superare le statuizioni di primo grado. 2.5. - Con il quinto motivo, i ricorrenti incidentali eccepiscono la "Nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", là dove la Corte territoriale ha ritenuto che l'inadempimento dei cedenti fosse "solare", in quanto con il conferimento alla società si impediva l'esecuzione Controparte_12 delle obbligazioni assunte all'atto di cessione della cubatura. 2.6. - Con il sesto motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", nella parte in cui la sentenza impugnata riteneva inadempienti i cedenti anche all'obbligo di trasferire alla società ricorrente la cubatura futura ed eventuale che avesse interessato il terreno a seguito di modifiche del PRG. 2.7. - Con il settimo motivo, i ricorrenti incidentali denunciano l'"Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", giacchè, in data 16.1.2003, tutte le parti del presente giudizio, insieme ad altri proprietari di terreni esistenti nella zona, avevano presentato al Comune di Roma il (OMISSIS) e in data 18.1.2005 avevano definito i reciproci obblighi e attribuzioni, con particolare riferimento alla ripartizione e localizzazione delle volumetrie di pertinenza. 2.8. - Con l'ottavo motivo i ricorrenti incidentali, deducono l'"Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", poichè la strada, oggetto di appalto da parte degli A.- V. alla società ricorrente, era stata costruita su un'area di sedime diversa rispetto a quella prevista dall'accordo inter partes. 2.9. - Con il nono motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la "Nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", poichè la domanda della , relativa al risarcimento dei Controparte_12 danni per l'illecito passaggio, era restata priva di decisione. 2.10. - Con il decimo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il difetto di legittimazione attiva dei cedenti ai fini della domanda risarcitoria, a seguito del conferimento dei terreni alla 2.1.2. - In ragione della loro connessione Controparte_12 logico-giuridica, i primi quattro motivi vanno congiuntamente esaminati e decisi. 2.1.3. - I motivi sono fondati. 2.1.4. - La Corte di merito, nel primo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, ha affermato che "I motivi relativi alla reiezione delle eccezioni preliminari sono da respingere in limine, perchè diretti, da parte dei cedenti, a verificare la scrittura, con conseguenze comunque a loro carico per la restituzione di quanto incamerato e comunque non in grado di far cadere, ex art. 342 c.p.c., le motivate statuizioni di reiezione in primo grado" (sentenza impugnata, pag. 8). Siffatta argomentazione, per vero oscura e non comprensibile, quanto alla risposta dovuta dal giudicante ai motivi d'appello singolarmente proposti dagli appellanti, si configura (di volta in volta) quale omessa, inesistente o apparente pronuncia, determinando la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
4. La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. sez. un. 8053 del 2014; conf. ex plurimis Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 21257 del 2014). Laddove, affinchè sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009). 3. - Vanno dunque accolti il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi, nonchè i primi quattro motivi del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi;
la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi;
ed accoglie i primi quattro motivi del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
Il giudizio veniva ritualmente riassunto dalla società Controparte_9 Si costituivano per resistere , , Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e
[...] Controparte_7 Controparte_8
Nel corso del presente giudizio di rinvio, la società Controparte_9 proponeva ricorso per decreto ingiuntivo – nei confronti della società
[...]
(cui sono succeduti gli avanti causa in epigrafe), Controparte_8 Controparte_10
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_4
e – al fine di recuperare, all'esito del giudizio di cassazione, Controparte_3 quanto pagato in seguito a un accordo intervenuto sulla scorta della sentenza della Corte di appello (cassata dalla sentenza della Cassazione che ha disposto il presente giudizio di rinvio), salvo ripetizione in caso di annullamento della detta sentenza (come è avvenuto;
precisamente, per ottenere la restituzione, dalla società , di euro 106.299,92, e dai di euro Controparte_12 CP_1
23.756,00.
La Corte accoglieva il ricorso concedendo il provvedimento monitorio immediatamente esecutivo.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli ingiunti sostenendo di nulla dovere alla in quanto i motivi che, in tesi, Controparte_9 avrebbero potuto condurre alla pretesa restituzione, non sono stati accolti dalla Cassazione ma ritenuti meramente assorbiti.
Si costituiva per resistere la società spiegando altresì Controparte_9 domanda riconvenzionale, in via cautelativa, nel caso in cui la Corte ritenesse il decreto ingiuntivo insanabilmente viziato.
I due giudizi venivano riuniti.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
GIUDIZIO N. 663/2021
POSIZIONE DELLA SOCIETA' Controparte_9
Le conclusioni di sono le seguenti, previa rinuncia Controparte_9 all'azione revocatoria:
a) dichiarare risolto il contratto intercorso tra i sigg.ri e CP_10
e la soc. per atto Notaio del 21.6.01 per CP_1 Controparte_9 Per_2 inadempimento dei primi;
b) conseguentemente, condannare i sigg.ri e a CP_10 CP_1 restituire le somme che a tale titolo sono state da loro indebitamente percepite (Lire 380 milioni, oltre a Lire 20 milioni, pari, in totale, ad € 206.582,80), oltre alle somme occorse per la costruzione della strada pari ad €. 1.800.000; il tutto con gli interessi dalla domanda;
c) condannarsi altresì i sigg.ri e ex art. 1453 c.c. e CP_10 CP_1
2043 c.c. e la , ex art. 2043, in solido tra loro al Controparte_8 pagamento della somma di € 1.932.000, o a quella somma maggiore o minore che risulterà più giusta a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'inadempimento al saldo;
d) in via istruttoria, si chiede, infine, disporsi consulenza tecnica diretta a quantificare sia i danni subiti da per la mancata possibilità di Controparte_9 utilizzo della cubatura oggetto di cessione, che i costi dalla stessa sostenuti per la costruzione della strada;
nonché ammettersi la prova testimoniale riportata sub. 3, con il teste indicato.
La società – come si è detto - nel riassumere il presente Controparte_9 giudizio, ha rinunciato alla azione revocatoria (che la Cassazione, annullando la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta inammissibile, ha invece ritenuta ammissibile).
Questa Corte, pertanto, è tenuta a esaminare le questioni che CP_9 ha riproposto (e che erano state proposte in via subordinata rispetto
[...] all'azione revocatoria). Secondo la Suprema Corte, infatti, “Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, il giudice è tenuto a riesaminare non solo le questioni espressamente accolte dalla Suprema Corte, ma anche quelle che sono state dichiarate assorbite e non hanno formato oggetto di una pronuncia definitiva. In particolare, quando la Corte di Cassazione accoglie un motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi, le questioni oggetto dei motivi assorbiti non possono considerarsi coperte da giudicato interno, ma devono essere necessariamente riesaminate dal giudice di rinvio se ritualmente riproposte dalla parte interessata. Il giudice di rinvio che omette di pronunciarsi su tali questioni assorbite incorre nel vizio di omessa pronuncia, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. Tale principio trova applicazione anche quando la questione assorbita riguarda profili probatori, come nel caso della contestazione sulla prova della fornitura di merci e prestazione di servizi che risulti impregiudicata rispetto alla questione principale decisa dalla Cassazione. L'erroneo convincimento del giudice di rinvio circa il passaggio in giudicato delle statuizioni dei precedenti giudici di merito, quando queste sono state invece oggetto di specifiche contestazioni attraverso motivi di ricorso dichiarati assorbiti, determina la cassazione della sentenza con rinvio per un nuovo esame completo delle questioni rimaste impregiudicate” (Cass. 1 marzo 2024, n. 5548).
In questo giudizio di rinvio, propone “soltanto, ai sensi Controparte_9 dell'art. 1453 c.c., la domanda di risoluzione dell'accordo Controparte_16 del 21.6.01 per inadempimento dei primi” (cfr. pag. 13 atto di Controparte_9 riassunzione).
La domanda di risoluzione e delle conseguenti restituzioni di cui ai punti sub a) e b) è fondata.
I fatti sono tutti documentati.
I signori dopo il contratto di cessione della cubatura Parte_1 stipulato con la , ebbero a costituire una società – Controparte_9 CP_12
– i cui soci erano essi stessi, ponendo in essere un negozio in danno
[...] della difatti, quando alla società venne Controparte_9 Controparte_12 chiesto l'adempimento del suddetto contratto di cessione della cubatura, quest'ultima società si era rifiutata adducendo che il detto contratto non le era opponibile possedendo semplice efficacia obbligatoria. Appare evidente, quindi, l'intento elusivo perpetrato dai signori al fine di non adempiere alle pattuizioni contrattuali (come Parte_1 del resto aveva osservato il Tribunale accogliendo l'azione revocatoria della
. Controparte_9
In questo quadro, non è seriamente discutibile l'inadempimento dei signori e quindi dei loro attuali aventi causa;
e tale inadempimento Parte_1 deve ritenersi anche di rilevante importanza (ex art. 1455 c.c.) dato che ha impedito che il contratto di cessione della cubatura potesse avere esecuzione.
Ora, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza 2755/2016, ha pronunciato la risoluzione del detto contratto di cessione di cubatura.
La questione, in questa sede, deve essere riesaminata – essendo stata ritenuta assorbita dalla Suprema Corte – e deve trovare conferma la precedente statuizione per le ragioni che sono state esposte supra.
Non è dato dubitare della condotta dei signori Parte_1 dolosamente preordinata a sottrarsi ai loro obblighi contrattuali tanto da costituire, con essi stessi come soci, una società ad hoc cui hanno venduto il terreno che aveva formato oggetto del contratto di cessione di cubatura.
In effetti, il contratto di cessione di cubatura – avendo pacificamente solo efficacia obbligatoria tra le parti – non era opponibile alla società CP_12
, cioè la società costituita dagli stessi cedenti la cubatura, per cui la
[...] suddetta società non era tenuta a rispettare le obbligazioni assunte dagli
Parte_1
Inoltre – fatto pacifico - sul terreno in questione erano state iscritte due ipoteche in favore di BNL per garantire crediti concessi ai abbattendone CP_1 il valore di circa il 90% .
Si tratta quindi di una complessa operazione finalizzata all'inadempimento delle obbligazioni assunte, con il contratto di cessione, dai signori CP_1 Deve quindi essere dichiarato risolto il contratto di cessione per cui è causa in ragione del grave inadempimento dei CP_1
Ne deriva che i signori e i lori attuali aventi causa Parte_1 devono essere condannati alla restituzione di quanto sborsato in forza del contratto (380 milioni di lire per il prezzo di cessione della cubatura oltre alla succitata somma di lire 20 milioni) pari a oggi euro 206.582,76.
Tale domanda di restituzione del prezzo pagato per la cessione della cubatura dovrebbe essere comunque accolta sulla base della tesi degli stessi signori i quali sostengono che un contratto non si è mai perfezionato CP_1 estrapolando dalla sentenza della Suprema Corte il principio secondo cui “il trasferimento di cubatura tra le parti e nei confronti dei terzi consegue, tuttavia, esclusivamente al provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato, che, a seguito della rinuncia all'utilizzazione della volumetria manifestata al Comune dal cedente, aderendo al progetto edilizio presentato dal cessionario, può essere emanato dall'ente pubblico a favore del cessionario”. Ebbene, tale perfezionamento riguarda gli effetti reali ma non significa che un contratto non si sia perfezionato: lo precisa la stessa sentenza quando afferma che l'accordo tra i privati esiste ma “ha un'efficacia meramente obbligatoria tra i suoi sottoscrittori e non è, quindi, configurabile come un contratto traslativo (e, tanto meno, costitutivo) di un diritto reale opponibile ai terzi”.
Sulla scorta di tale errata esegesi della sentenza, i con domanda CP_1 retorica, chiedono: “Può sussistere la risoluzione per inadempimento di un contratto inesistente? (v. comparsa di costituzione in riassunzione, pag. 13).
Ora, ammettendo che il contratto non esista e quindi volendo esaminare la questione da questo angolo di visuale, il prezzo pagato per la cessione della cubatura deve essere comunque restituito perché geneticamente senza causa.
E siccome ha proposto la domanda di restituzione del Controparte_9 corrispettivo pagato, la stessa deve essere accolta.
Sulla detta somma di euro 206.582,76, competono gli interessi nella misura legale dalla domanda (come richiesto) sino al saldo effettivo. La società ripropone – sub b) e c) - la domanda di Controparte_9 risarcimento del danno.
La questione non è fondata.
(che nel ricorso per cassazione aveva lamentato il rigetto Controparte_9 della domanda risarcitoria anche in relazione alla strada), nel ricorso in riassunzione, chiede – al fine di provare il danno patito – una prova testimoniale e una consulenza tecnica di ufficio.
La riproposizione della questione risarcitoria è, per un verso, sotto il profilo deduttivo, piuttosto scarna e, sotto il profilo probatorio, largamente insufficiente.
Per quanto riguarda la prova per testi – ammesso che in questo giudizio di rinvio sia introducibile, dato che trattasi di giudizio chiuso, in ragione dell'assorbimento della relativa questione avanti alla Suprema Corte – la stessa è comunque inammissibile.
Ora, siccome l'appello possiede natura di controllo, quale revisio prioris instantiae, della decisione di primo grado, la parte che intende dare ingresso a prove non ammesse in prime cure deve superare il seguente sbarramento: - deve dimostrare l'errore commesso dal Giudice nella esclusione della prova dedotta;
- deve dimostrare la rilevanza potenziale della prova nell'economia della decisione di primo grado e cioè che la decisione non sarebbe stata la stessa se il Giudice avesse potuto disporre di un risultato probatorio conforme alle aspettative dell'appellante.
Nella fattispecie, non si preoccupa di superare gli oneri Controparte_9 dimostrativi di cui sopra ma si limita, tout-court, a chiedere l'ammissione di prova testimoniale senza spiegare quale possa essere la sua efficacia probatoria in funzione dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Parimenti inammissibile è la richiesta di ctu finalizzata – come afferma nell'atto di riassunzione – ad “accertare la consistenza delle Controparte_9 aree oggetto della cessione di cubatura ed il valore della cubatura assentibile sulle medesime l'espletamento di tale secondo mezzo costituisce l'unica via istruttoria per quantificare la pretesa risarcitoria”.
In realtà, si tratta della richiesta di una ctu decisamente esplorativa perché il consulente tecnico sarebbe chiamato a determinare il danno asseritamente subito da senza che la medesima deduca – come era onerata – Controparte_9 quale piano industriale intendesse perseguire, quale fosse la situazione di mercato per gli immobili costruendi, come si sarebbe sviluppata la zona sotto il profilo urbanistico, quale fosse la situazione finanziaria della società, se fosse stato necessario l'accesso al credito e il relativo costo, ecc..
Un consulente tecnico, in totale assenza di indicazioni circa il piano industriale, dei bilanci societari, e degli elementi sopra descritti ben difficilmente sarebbe in grado di stabilire – se non in via meramente ipotetica - il lucro cessante (ammesso che un lucro cessante si possa configurare perché non infrequentemente queste iniziative imprenditoriali possono generare perdite in ragione dell'andamento del mercato, dei costi delle materie prime, dell'energia, del costo del credito, ecc.).
In ogni caso, comunque, sarebbe una ctu del tutto esplorativa.
L'appello incidentale di va dunque accolto per quanto di Controparte_9 ragione con la condanna dei signori al pagamento della somma di euro CP_1
206.582.76, su cui competono gli interessi nella misura legale dalla domanda (come richiesto) sino al saldo effettivo.
POSIZIONE VENTURINI/PARCO DELLA MURATELLA
I signori hanno così concluso: CP_1
1) Dichiarare totalmente inammissibile e comunque ritenerla infondata e rigettarla nel merito, l'intera domanda proposta da in questa fase di Controparte_9 rinvio, per tutte le argomentazioni analiticamente dispiegata ed argomentate nella superiore narrativa. 2) I concludenti ritengono passati in giudicato i capi di pronuncia della sentenza di appello indicati nella superiore narrativa, mentre per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Adita Corte fosse di contrario avviso, pronunciarsi in conformità a quanto già affermato dalla Corte d'Appello nella sua prima pronuncia, dichiarando la servitù di passaggio totalmente illegittima ed in ogni caso inopponibile a , con condanna alla sua rimozione ed al CP_12 CP_12 pagamento di un' indennità mensile pari ad euro 2000,00, dalla data di costruzione della strada fino al momento della sua integrale rimozione.
3) Condannare altresì al risarcimento del danno cagionato Controparte_9
a con l'illegittima costruzione della strada, per avere con Controparte_12 la stessa impedito l'allocazione di cubatura edificabile nell'area di sedime, nella misura già indicata di euro 5.650.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche previa quantificazione del detto danno mediante C.T.U., che in via istruttoria formalmente si sollecita.
4) Accertare e dichiarare la parziale nullità del contratto di cessione di cubatura, nella parte in cui erano state ipotizzate cessioni di cubatura di futura e diversa destinazione, fatto salvo per il resto, giusta il principio di conservazione del negozio giuridico, il contratto, nella parte in cui lo stesso prevedeva le cessioni di cubatura a destinazione G4 esistenti nel momento in cui è stato posto in essere.
Per quanto riguarda il punto 1), si è già detto a proposito del parziale accoglimento dell'appello incidentale di la domanda di Controparte_9 restituzione del prezzo pagato per la cessione della cubatura, dato che sia che il contratto si sia risolto o che, secondo i non sia mai esistito o CP_1 perfezionato, il corrispettivo pagato deve essere restituito perché rimasto senza causa.
Quanto ai punti di cui sub 2 e sub 3, relativi ai danni per la realizzazione della strada – da trattare congiuntamente per la loro connessione - la domanda con detti mezzi veicolata è infondata.
Premesso che sulla questione non si è formato nessun giudicato (cfr. Cass. 5548/24 cit.), le doglianze degli appellanti principali sono infondate. La strada in questione era stata realizzata, in base all'art. 4 del contratto per cui è causa, da e in favore di venne Controparte_9 Controparte_9 riconosciuta una servitù di passaggio per il corrispettivo, versato da CP_9
di ulteriori lire 20 milioni di allora lire.
[...]
I signori nel costituire la società , le hanno CP_1 Controparte_12 conferito i terreni oggetto del contratto. Ora, risolvendosi il detto contratto per il grave inadempimento dei la strada in questione rimane acquisita alla CP_1 società cui è stato conferito il terreno su cui la detta strada Controparte_12 si trovava.
Ora, se si è risolto (o non esiste come sostengono i il contratto CP_1 di cessione della cubatura, la realizzazione della strada, facendo parte dell'accordo con i costituendo un accessorio a quel contratto (in base CP_1 al quale avrebbe potuto aumentare la cubatura realizzabile),è Controparte_9 travolto anch'esso dalla risoluzione (o dal mancato perfezionamento del contratto stesso, secondo la tesi dei . CP_1
In questo quadro, non si vede quale pretesa risarcitoria possano vantare gli appellanti principali: ha acquisito i terreni su cui la strada Controparte_12 era già stata costruita in virtù dell'accordo tra i e e con CP_1 Controparte_9 la consapevolezza della esistenza di detta strada dato che i soci di CP_12
erano gli stessi
[...] CP_1
Non si vede pertanto di cosa si possa dolere (unica Controparte_12 legittimata dato che i le hanno conferito il terreno); la strada, del resto, CP_1 era stata acquisita da senza alcuna obiezione ex art. 934 c.c.. Controparte_12
Inoltre, non si riesce a cogliere quale sia il danno perché, anche ammettendo che il tracciato fosse errato, una strada comunque era prevista.
Ne consegue che si rivela inammissibile la richiesta di nomina di un CTU per la quantificazione dei danni posto che – ammesso, in tesi, che CP_9 abbia commesso un illecito nella realizzazione della strada – il danno
[...] patito non è neppure specificato e a tal fine viene invocata una ctu che ha un carattere del tutto esplorativo dato che non vengono proposti specifici elementi da cui muovere per valutare l'esistenza di un danno e la sua entità. La domanda di cui sub 4 – afferente la pretesa parziale nullità del contratto di cessione di cubatura – è infondata.
Il contratto è stato risolto (o, per i non si è mai perfezionato) per CP_1 cui è priva di interesse la declaratoria di parziale nullità di un contratto risolto o che non è mai esistito.
Peraltro, non esiste alcuna nullità come ha condivisibilmente spiegato il Tribunale – con motivazione qui da aversi riportata – alle pagine 10, 11 e 12 (punto 2.1.1.).
In definitiva, l'impugnazione degli appellanti principali deve essere rigettata.
GIUDIZIO N. 1859/2021
Il giudizio in epigrafe origina dal fatto che nel corso del presente giudizio di rinvio, la società proponeva ricorso per decreto ingiuntivo – Controparte_9 nei confronti della società , Controparte_8 Controparte_10
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_4
e – al fine di recuperare, all'esito del giudizio di cassazione, Controparte_3 quanto pagato, conseguentemente all'accordo intervenuto a seguito della sentenza della Corte di appello, salvo ripetizione in caso di annullamento della detta sentenza, alla società , pari a euro 106.299,92, e ai Controparte_12 CP_1 pari a euro 23.756,00.
La Corte accoglieva il ricorso concedendo il provvedimento monitorio e dotandolo di provvisoria esecutività.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli ingiunti sostenendo di nulla dovere alla posto che motivi che, in tesi. Controparte_9 avrebbe potuto condurre alla pretesa restituzione, non sono stati accolti dalla Cassazione ma ritenuti meramente assorbiti e, comunque, ritenendo abnorme il decreto emesso non dal collegio ma da un singolo consigliere. Si costituiva per resistere la società spiegando altresì Controparte_9 domanda riconvenzionale, in via cautelativa, nel caso in cui la Corte ritenesse il decreto ingiuntivo insanabilmente viziato.
La società ha così concluso: Controparte_9
“In via principale si chiede il rigetto dell'opposizione avversaria, siccome del tutto infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, anche riconvenzionale, si chiede comunque volersi condannare la alla Controparte_8 restituzione di € 106.299,92, e gli altri opponenti in solido di € 23.756,00, il tutto con interessi a far data dai singoli versamenti indebiti eseguiti”.
I hanno così concluso: Controparte_17
“In via pregiudiziale
a) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in maniera abnorme da Giudice monocratico che non esiste e comunque non ha alcuna competenza, mentre la competenza spetta in via esclusiva alla Corte d'Appello in composizione collegiale, come per legge;
b) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo è insanabilmente nullo, perché emesso senza l'avvertimento che può essere proposta opposizione nel termine di 40 giorni e che in difetto si potrà procedere esecutivamente
Nel merito
a) accertare e dichiarare che non risulta alcuna prova scritta della pretesa creditoria azionata, giusta tutte le argomentazioni al riguardo esposte nella superiore narrativa e conseguentemente, non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo opposto, difettando gli elementi di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c.;
b) per l'effetto di quanto al punto che precede, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di qualsivoglia efficacia.
Sostiene che “Circa il decreto ingiuntivo, chiaritane già Controparte_9 in sede di comparsa di costituzione e nella parte in fatto (cui rimandiamo per brevità) la totale pretestuosità ed infondatezza, ne è cessata la materia del contendere, avendo controparti provveduto al pagamento delle somme ingiunte”. In realtà, la materia del contendere non è cessata perché gli opponenti hanno fatto valere diverse questioni;
il fatto che abbiano pagato l'importo del decreto in quanto provvisoriamente esecutivo non sta certo a significare che vi abbiano prestato acquiescenza;
anzi, dalle conclusioni degli opponenti, emerge con chiarezza che il contenzioso è ancora aperto.
L'opposizione fondata sulla dedotta illegittimità del decreto perché emesso dal singolo consigliere, e non dal Collegio, è fondata.
In effetti, secondo la Suprema Corte, la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo in sede di giudizio di rinvio, come nel caso di specie, spetta alla Corte di appello in composizione collegiale (Cass. 29 agosto 2008, n. 21901); d'altra parte, una volta individuato il giudice competente in un organo collegiale, il relativo provvedimento non può che essere emesso dal collegio salvo che la legge disponga diversamente (ad es., il consigliere istruttore).
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato.
Deve pertanto essere esaminata nel merito la domanda restitutoria proposta da Controparte_9
La domanda deve essere accolta.
Siccome l'appello dei è stato in toto Controparte_17 CP_12 rigettato, quanto pagato da in esecuzione della sentenza della Controparte_9
Corte di appello poi cassata deve necessariamente essere restituito.
La società deve essere pertanto condannata al Controparte_12 pagamento, in favore di della somma di euro 106.299,92; i Controparte_9 vanno condannati a pagare a la somma di euro CP_1 Controparte_9
23.756,00; su entrambi i pagamenti decorrono gli interessi nella misura legale dal versamento al saldo. Ovviamente, qualora le dette somme fossero ancora nella disponibilità di la stessa ha diritto di ritenerle. Controparte_9
REGOLAZIONE DELLE SPESE
Per quanto riguarda le spese processuali, i e CP_1 CP_12
, soccombenti, devono essere condannati alla rifusione delle spese
[...] processuali delle fasi del giudizio n. 663/2021 (giudizio di rinvio), nei limiti del quantum accolto, e, precisamente:
- euro 9.991,00 per il primo giudizio di appello;
- euro 7.665,00 per il giudizio di cassazione;
- euro 9.991,00 per il presente giudizio di rinvio;
oltre, per tutti i giudizi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso contributo unificato e agli oneri accessori come per legge.
Le spese del giudizio 1859/2021 (opposizione a decreto ingiuntivo) vanno compensate per quanto riguarda quelle liquidate nel decreto in quanto il decreto stesso è stato revocato;
vanno poste a carico dei e di CP_1 CP_12
, soccombenti, per il giudizio di merito e si liquidano in complessivi
[...] euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e accessori.
PQM
La Corte:
1. nel giudizio n. 663/2021:
pronunciando sull'appello principale proposto da , Controparte_1 CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_9
Tribunale di Roma n. 17318 dell'anno 2009 in esito a giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18291 dell'anno 2020, così decide;
a) rigetta l'appello principale;
b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna le parti
, in solido tra loro, a pagare, in favore di Controparte_17 CP_9
la somma di euro 206.582.76, con gli interessi nella misura legale dalla
[...]
domanda e sino al saldo effettivo;
c) dichiara l'estinzione parziale del giudizio relativamente all'azione revocatoria proposta da in quanto domanda rinunciata;
Controparte_9
d) rigetta l'appello incidentale nel resto;
e) condanna le parti alla rifusione delle Controparte_17
spese processuali così liquidate in favore di - euro 9.991,00 Controparte_9
per il primo giudizio di appello;
- euro 7.665,00 per il giudizio di cassazione;
- euro 9.991,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, per tutti i giudizi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso contributo unificato e agli oneri accessori come per legge;
2. nel giudizio 1859/2021:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_8 CP_9
della somma di euro 106.299,92 e condanna le parti al
[...] CP_1
pagamento, in favore di della somma di euro 23.756,00 con gli Controparte_9
interessi nella misura legale, sulle dette somme, dal versamento al saldo ovvero, qualora le dette somme fossero ancora nella disponibilità di Controparte_9
dichiara che la stessa ha diritto di ritenerle;
c) compensa le spese del procedimento monitorio;
d) condanna le parti , in solido tra loro, alla Controparte_17
rifusione, in favore di delle spese processuali del giudizio di Controparte_9 merito che si liquidano in complessivi euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario
15% e accessori.
Roma, li 10 settembre 2025 Il presidente estensore
VI Di TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. VI Di TT – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti n. 663/2021 e n. 1859/2021
tra
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e rappresentati e difesi tutti dall'avvocato
[...] Controparte_8
PI RO
[appellanti e appellati incidentali in riassunzione (663/21) e opponenti a decreto ingiuntivo (1859/21)]
e rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Claudio Controparte_9
HI e AN LL
[appellata e appellante incidentale in riassunzione (663/21) e opposta a decreto ingiuntivo (1859/21)]
avverso
sentenza Tribunale di Roma n. 17318 dell'anno 2009 in esito a giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18291 dell'anno
2020
oggetto
cessione cubature edilizie – opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria è così illustrata dalla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 3 settembre 2020, n. 18291) che ha disposto il presente giudizio di rinvio:
“Con atto di citazione, notificato in data 3.3.2006, la conveniva in giudizio, Controparte_9 davanti al Tribunale di Roma, , , , Controparte_10 Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, , , le ultime tre quali eredi di ,
[...] Controparte_3 Controparte_11 Persona_1 nonchè esponendo di essere proprietaria dell'appezzamento di Controparte_12 terreno sito in Roma, loc. Maglaiana vecchia, e di avere ottenuto la concessione edilizia per edificare;
e di avere necessità di disporre di ulteriore cubatura rispetto a quella residua assentibile, per cui aveva stipulato - in data 21.6.2001 - il contratto per cessione di cubatura con , Controparte_10
e proprietari del fondo confinante, per successione da CP_1 CP_2 Persona_1 [...]
In virtù di suddetto contratto, i cedenti avevano: a) asservito il loro fondo in favore di CP_13 quello di proprietà della società attrice, attribuendo alla medesima il diritto di edificare sul proprio terreno "tutta la cubatura spettante al fondo asservito in base al vigente P.R.G. ed a ogni sua futura variante"; b) contratto l'obbligo di stipulare, se richiesto, con il Comune di Roma l'atto d'obbligo, rinunziando al diritto di edificare sui loro terreni e a fare quanto necessario per il perfezionamento della cessione della cubatura;
c) costituito la servitù di passaggio pedonale e carraia sulla propria particella 886 a vantaggio del terreno di proprietà dell'attrice e anche delle "altre aree facenti parte del Consorzio Golf Parco dei Medici (tale servitù era stata consentita solo tramite la strada asfaltata che avrebbe costruito la società attrice, nonchè per un periodo determinato, sino a quando la strada non fosse stata "presa in carico" dal Comune di Roma); d) corrisposto ai cedenti il prezzo di Lire 380 milioni, nonchè di Lire 20 milioni per la sola costituzione della servitù. L'attrice deduceva altresì che in data 11.12.2001 i cedenti avevano costituito la di cui erano diventati Controparte_12 soci, conferendo il terreno di loro proprietà (in catasto al foglio 755) in base alle rispettive quote di comproprietà; che tale terreno era stato stimato in Lire 3.478.680.000, come da relazione di stima dell'esperto nominato dal Tribunale e su di esso erano iscritte due ipoteche in favore della BNL per il credito concesso in favore dei e il cui debito era stato oggetto di accollo da CP_1 CP_10 parte della neo costituita società, tanto che il valore netto residuo del compendio immobiliare si era ridotto a Lire 480.680.000, pari ad Euro 248.250,00; che il capitale sociale era stato pertanto sottoscritto dai soci conferenti, in proporzione delle rispettive quote di comproprietà sul bene, portando a riserva il residuo valore di Euro 3,50; e che, nell'atto di conferimento, i conferenti non avevano menzionato l'atto di cessione di cubatura che, secondo l'attrice, non era stato neppure rappresentato all'esperto che aveva redatto la relazione di stima. L'attrice - che, avendo conosciuto solo di recente le vicende relative al conferimento, richiedeva, nell'anno 2005, alla
[...] di rendersi disponibile per l'attuazione della cessione di cubatura, ricevendone Controparte_12 tuttavia diniego, trattandosi di contratto avente solo effetti obbligatori tra le parti - chiedeva: 1) dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il conferimento dei terreni di proprietà dei cedenti (in catasto al foglio 755), nella parte in cui era stata taciuta la cessione di cubatura relativa agli stessi terreni, nonchè la costituzione di servitù di passaggio sui medesimi, a favore dei terreni di proprietà dell'attrice, al fine di pregiudicarne i diritti;
2) dichiarare esistenti, validi ed efficaci nei confronti dei convenuti, il suddetto atto di cessione di cubatura e la costituzione di servitù di passaggio, entrambi del 21.6.2001; 3) ordinare al Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'atto del 21.6.2001; 4) condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice per "l'ingiustificato rifiuto ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte con l'atto di cessione di cubatura", nella misura provata in corso di causa. In subordine, chiedeva dichiararsi risolto per inadempimento dei convenuti il contratto del 21.6.2001 e condannare costoro alla restituzione del prezzo pagato, pari ad Euro 203.582,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al risarcimento del danno per Euro 1.932.000,00. Instauratosi il contraddittorio, tutti i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, previa eventuale dichiarazione di nullità della scrittura privata a latere dell'atto di cessione di cubatura per indeterminatezza dell'oggetto e per il contrasto con norme imperative. La inoltre, sosteneva che l'atto del 21.6.2001 non Controparte_12 fosse alla stessa opponibile, poichè esso era stato trascritto dopo il conferimento del bene in favore della società, cosicchè esso poteva avere al più effetti obbligatori tra le parti. Tutti i convenuti contestavano l'azione revocatoria, in quanto essa appariva proposta a fini solo recuperatori del terreno in questione in favore dell'attrice, oltre a mancare della prospettazione e della domanda di accertamento del proprio credito anteriore all'atto contestato. I e erano, CP_1 CP_10 inoltre, titolari di numerosi cespiti immobiliari, per cui non avevano avuto intenzione alcuna di diminuire il loro patrimonio con pregiudizio per il creditore. Chiedevano, pertanto, la condanna dell'attrice al pagamento della somma pari a Euro 5.650,00, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, mentre la società convenuta svolgeva uguale domanda allegando la responsabilità extracontrattuale dell'attrice. Sempre in via riconvenzionale, chiedevano la rimozione della strada abusivamente costruita. La società convenuta lamentava l'esercizio abusivo della servitù da parte dell'attrice e chiedeva la rimozione della strada, nonchè il risarcimento del danno da esercizio abusivo della servitù, quantificato in Euro 2.000,00 mensili. Chiedevano, infine, l'applicazione in loro favore dell'art. 96 c.p.c.. Con sentenza n. 17318/2009, depositata in data 11.8.2009, il Tribunale di Roma dichiarava inefficace e, pertanto, revocava nei confronti dell'attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il conferimento del terreno per cui è causa da parte dei e CP_1
eseguito con l'atto pubblico dell'11.12.2001 in occasione della costituzione della CP_10 [...]
dichiarava il diritto di servitù di passaggio in favore della società attrice sul Controparte_12 fondo di proprietà della respingeva tutte le domande riconvenzionali Controparte_12 dei convenuti, condannandoli in solido al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza proponevano appello i soccombenti chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, mentre la chiedeva il rigetto del gravame proponendo appello incidentale. Controparte_9 Con sentenza n. 2755/2016, depositata in data 3.5.2016, la Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'appello principale per quanto di ragione e assorbito l'appello incidentale, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiarava inammissibile la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., accolta in primo grado;
respingeva la domanda di declaratoria della servitù come accolta in primo grado;
accoglieva la domanda subordinata della società appellata e dichiarava risolto, per inadempimento degli appellanti, il contratto notaio di Roma e condannava gli Persona_2 appellanti in solido alla restituzione, in favore dell'appellata, del corrispettivo della somma di Lire 380.000.000 (Euro 196.252,72), oltre interessi dalla data di erogazione al saldo;
condannava la società appellata, in favore della alla cessazione dell'esercizio della Controparte_12 servitù di passaggio esercitata sulla strada costruita dalla e al ristoro dei danni Controparte_9 causati da quest'ultima in favore della nella misura di Euro 2.000,00 Controparte_12 mensili fino alla cessazione e alla rimozione di tale strada;
compensava tra la Controparte_12 e gli appellanti le spese dei due gradi;
condannava i n solido al rimborso, in favore della CP_1 società, per la metà delle spese dei due gradi, compensando l'altra metà. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la sulla base di 10 motivi;
resistono gli originari Controparte_9 convenuti con controricorso e ricorso incidentale anch'esso sulla base di 10 motivi;
cui a sua volta resiste la ricorrente principale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta la "Violazione e falsa Controparte_9 applicazione dell'art. 2901 c.c. - art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", poichè nella specie la revocatoria del conferimento del bene alla società non avrebbe alcuna efficacia restitutoria, ma costituirebbe il presupposto per consentire alla creditrice Controparte_9 di agire per ottenere dagli obbligati e dalla loro avente causa, (oggi
[...] Controparte_12 CP_
, la cessione della cubatura edificatoria, così come convenuta nel contratto del 21.6.2001. Sottolinea la ricorrente che la era a conoscenza del pregiudizio arrecato alla Controparte_12 pretesa sull'edificabilità dell'area vantata da stante l'identità soggettiva tra gli Controparte_9 Co Co originari contraenti i soci della società stessa.
1.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", in ragione della affermazione nella sentenza impugnata secondo la quale il Tribunale avrebbe deciso ultrapetita. 1.3. - Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la "Violazione e falsa applicazione di legge: art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - artt. 1406,1421,1422,2254,2342,2643 e 2644 c.c. - D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui motiva in ordine al difetto di trascrizione dell'atto di cessione della cubatura. 1.4. - Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la "Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 1175 e 1375 c.c.; artt. 112,115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n.
4 - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", nella parte in cui si afferma in sentenza che la Co costituzione della servitù di passaggio sul fondo on fosse opponibile alla società CP_12
. 1.5. - Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la "Violazione e falsa applicazione dell'art.
[...] 1061 c.c.; artt. 112,113 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti Violazione degli artt. 825,936,1027 ss., 1362 ss., 1355,1655 c.c. e ss. - Violazione dell'art. 340 c.p. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5)", in ragione del deficit motivazionale della sentenza nella parte relativa all'assunta inopponibilità al terzo subentrante della servitù di passaggio. 1.6. - Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 61 c.p.c. - Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia e oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)" relativamente al rigetto della domanda risarcitoria nonostante essa facesse capo alla mancata cessione della cubatura edificatoria. 1.7. - Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. - Nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia e oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)", censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie le pretese della società resistente in ordine alla cessazione della servitù esercitata da CP_9 e al risarcimento dalla stessa dovuto per l'occupazione con la strada del terreno di proprietà
[...] della prima. 1.8. - Con l'ottavo motivo, la ricorrente deduce la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277,359,115 e 61 c.p.c. - Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia e oggetto di discussione - Violazione dell'art. 1355 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", con riguardo all'accoglimento immotivato della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla società nella misura di Euro 2.000,00 Controparte_12 mensili, quale corrispettivo per l'esercizio di una servitù di passaggio su una strada aperta al pubblico. 1.9. - Con il nono motivo, la ricorrente deduce la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. - art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", poichè l'accoglimento della richiesta risarcitoria ignora che il consilium fraudis, intercorso tra i V. e la società , paralizza l'ingresso di qualsiasi richiesta risarcitoria ex artt. Controparte_12 1227 e 2056 c.c. 1.10. - Con il decimo motivo, la ricorrente lamenta la 10) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. - art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 277 e 359 c.p.c. - Omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia e oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)", là dove il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente viene censurato in quanto fondato sulla mancata specificazione del tipo di danno che si assume inferto. 1.1.1. - Il primo motivo di ricorso principale è fondato. 1.1.2. - La cosiddetta cessione di cubatura presuppone il perfezionamento di un accordo con il quale una parte (il proprietario cedente) si impegna a prestare il proprio consenso affinchè la cubatura (o una parte di essa) che gli compete in base agli strumenti urbanistici venga attribuita dalla P.A. al proprietario del fondo vicino (cessionario), compreso nella stessa zona urbanistica, cosi consentendogli di chiedere ed ottenere una concessione per la costruzione di un immobile di volume maggiore di quello cui avrebbe avuto altrimenti diritto (Cass. n. 20623 del 2009; Cass. n. 12631 del 2016). Il trasferimento di cubatura tra le parti e nei confronti dei terzi consegue, tuttavia, esclusivamente al provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato, che, a seguito della rinuncia all'utilizzazione della volumetria manifestata al Comune dal cedente, aderendo al progetto edilizio presentato dal cessionario, può essere emanato dall'ente pubblico a favore del cessionario (Cass. n. 1352 del 1996, in motiv.; Cass. n. 20623 del 2009 in motiv.). Tale accordo, quindi, ha un'efficacia meramente obbligatoria tra i suoi sottoscrittori e non è, quindi, configurabile come un contratto traslativo (e, tanto meno, costitutivo) di un diritto reale opponibile ai terzi (Cass. n. 24948 del 2018). Altrettanto consolidato è il principio secondo cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo (coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori: Cass. n. 23208 del 2016) a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. n. 5619 del 2016; Cass. n. 1893 del 2012; Cass. n. 3981 del 2003; Cass. n. 12678 del 2001). Sicchè, l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile (sempre in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore), quale garanzia generica delle ragioni creditizie, ma anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. n. 5359 del 2009), che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755 del 2018). 1.1.3. - A fronte della domande della società in primo grado, ribadite in appello - di dichiarare inefficaci Controparte_9 nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il conferimento dei terreni di proprietà dei cedenti nella parte in cui era stata taciuta la cessione di cubatura relativa agli stessi terreni (nonchè la costituzione di servitù di passaggio sui medesimi terreni, a favore dei terreni di proprietà della società), al fine di pregiudicarne i diritti;
nonchè di condannare i convenuti al risarcimento del danno in favore della medesima attrice per l'ingiustificato rifiuto ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte con l'atto di cessione di cubatura (sentenza impugnata, pagg. 5 e 6) - la Corte territoriale, da un lato, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c., sull'assunto che la pretesa pronuncia revocatoria si sarebbe trasformata "in una sorta di inammissibile condanna all'adempimento in forma specifica in danno del terzo acquirente ( , in Controparte_12 spregio del suo acquisto libero da pesi di qualsiasi genere e della sua poziore trascrizione", oltre al fatto che il credito pecuniario era escluso trattandosi, nella fattispecie, di azione recuperatoria dei diritti edificatori e del godimento della servitù di passaggio. Dall'altro lato, ha dichiarato "palesemente fondata" la domanda di risoluzione per inadempimento dei cedenti per non avere i medesimi adempiuto alle obbligazioni assunte con l'atto di cessione, con condanna alla restituzione dell'importo di Lire 380.000.000, a suo tempo versato ai cedenti (sentenza impugnata, pagg. 8 e 9). Orbene - poichè (come già osservato sub 1.1.2.) l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata - non è da escludere in caso di contratto di cessione di cubatura l'esperibilità dell'azione stessa (Cass. 6962 del 2007) non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito (Cass. n. 25016 del 2008; Cass. 7127 del 2001). Ne consegue che l'azione revocatoria non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non essendo finalizzata (o quantomeno "non solo") ad ottenere la cubatura promessa bensì - secondo lo specifico effetto suo proprio - a rendere inefficaci nei confronti della creditrice gli atti lesivi della garanzia patrimoniale generica del soggetto debitore. 2. - E' stato, altresì, proposto dai controricorrenti ricorso incidentale sulla base dei seguenti motivi. 2.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la "Nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", in quanto la sentenza impugnata non si è pronunciata sul primo motivo dell'atto di citazione in appello, relativo al risarcimento dei danni per illecita realizzazione della strada. 2.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali deducono la "Nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", con riferimento al secondo motivo di appello riguardante la questione della validità dell'accordo di cessione di cubatura. 2.3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali eccepiscono la "Nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" là dove la Corte di merito ha rigettato le non meglio qualificate "eccezioni preliminari" con motivazione non idonea a far comprendere l'iter logico ad essa sotteso. seguito dal Giudice di secondo grado, con conseguente nullità del relativo capo di sentenza. 2.4. - Con il quarto motivo, i ricorrenti incidentali deducono la "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c. nel previgente testo applicabile ratione temporis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", poichè sarebbe viziata da error in procedendo l'affermazione della sentenza, per cui essi, appellanti principali, non avrebbero articolato motivi di gravame in grado di superare le statuizioni di primo grado. 2.5. - Con il quinto motivo, i ricorrenti incidentali eccepiscono la "Nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", là dove la Corte territoriale ha ritenuto che l'inadempimento dei cedenti fosse "solare", in quanto con il conferimento alla società si impediva l'esecuzione Controparte_12 delle obbligazioni assunte all'atto di cessione della cubatura. 2.6. - Con il sesto motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., nonchè della L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", nella parte in cui la sentenza impugnata riteneva inadempienti i cedenti anche all'obbligo di trasferire alla società ricorrente la cubatura futura ed eventuale che avesse interessato il terreno a seguito di modifiche del PRG. 2.7. - Con il settimo motivo, i ricorrenti incidentali denunciano l'"Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", giacchè, in data 16.1.2003, tutte le parti del presente giudizio, insieme ad altri proprietari di terreni esistenti nella zona, avevano presentato al Comune di Roma il (OMISSIS) e in data 18.1.2005 avevano definito i reciproci obblighi e attribuzioni, con particolare riferimento alla ripartizione e localizzazione delle volumetrie di pertinenza. 2.8. - Con l'ottavo motivo i ricorrenti incidentali, deducono l'"Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", poichè la strada, oggetto di appalto da parte degli A.- V. alla società ricorrente, era stata costruita su un'area di sedime diversa rispetto a quella prevista dall'accordo inter partes. 2.9. - Con il nono motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la "Nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", poichè la domanda della , relativa al risarcimento dei Controparte_12 danni per l'illecito passaggio, era restata priva di decisione. 2.10. - Con il decimo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il difetto di legittimazione attiva dei cedenti ai fini della domanda risarcitoria, a seguito del conferimento dei terreni alla 2.1.2. - In ragione della loro connessione Controparte_12 logico-giuridica, i primi quattro motivi vanno congiuntamente esaminati e decisi. 2.1.3. - I motivi sono fondati. 2.1.4. - La Corte di merito, nel primo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, ha affermato che "I motivi relativi alla reiezione delle eccezioni preliminari sono da respingere in limine, perchè diretti, da parte dei cedenti, a verificare la scrittura, con conseguenze comunque a loro carico per la restituzione di quanto incamerato e comunque non in grado di far cadere, ex art. 342 c.p.c., le motivate statuizioni di reiezione in primo grado" (sentenza impugnata, pag. 8). Siffatta argomentazione, per vero oscura e non comprensibile, quanto alla risposta dovuta dal giudicante ai motivi d'appello singolarmente proposti dagli appellanti, si configura (di volta in volta) quale omessa, inesistente o apparente pronuncia, determinando la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
4. La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. sez. un. 8053 del 2014; conf. ex plurimis Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 21257 del 2014). Laddove, affinchè sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009). 3. - Vanno dunque accolti il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi, nonchè i primi quattro motivi del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi;
la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi;
ed accoglie i primi quattro motivi del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
Il giudizio veniva ritualmente riassunto dalla società Controparte_9 Si costituivano per resistere , , Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e
[...] Controparte_7 Controparte_8
Nel corso del presente giudizio di rinvio, la società Controparte_9 proponeva ricorso per decreto ingiuntivo – nei confronti della società
[...]
(cui sono succeduti gli avanti causa in epigrafe), Controparte_8 Controparte_10
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_4
e – al fine di recuperare, all'esito del giudizio di cassazione, Controparte_3 quanto pagato in seguito a un accordo intervenuto sulla scorta della sentenza della Corte di appello (cassata dalla sentenza della Cassazione che ha disposto il presente giudizio di rinvio), salvo ripetizione in caso di annullamento della detta sentenza (come è avvenuto;
precisamente, per ottenere la restituzione, dalla società , di euro 106.299,92, e dai di euro Controparte_12 CP_1
23.756,00.
La Corte accoglieva il ricorso concedendo il provvedimento monitorio immediatamente esecutivo.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli ingiunti sostenendo di nulla dovere alla in quanto i motivi che, in tesi, Controparte_9 avrebbero potuto condurre alla pretesa restituzione, non sono stati accolti dalla Cassazione ma ritenuti meramente assorbiti.
Si costituiva per resistere la società spiegando altresì Controparte_9 domanda riconvenzionale, in via cautelativa, nel caso in cui la Corte ritenesse il decreto ingiuntivo insanabilmente viziato.
I due giudizi venivano riuniti.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
GIUDIZIO N. 663/2021
POSIZIONE DELLA SOCIETA' Controparte_9
Le conclusioni di sono le seguenti, previa rinuncia Controparte_9 all'azione revocatoria:
a) dichiarare risolto il contratto intercorso tra i sigg.ri e CP_10
e la soc. per atto Notaio del 21.6.01 per CP_1 Controparte_9 Per_2 inadempimento dei primi;
b) conseguentemente, condannare i sigg.ri e a CP_10 CP_1 restituire le somme che a tale titolo sono state da loro indebitamente percepite (Lire 380 milioni, oltre a Lire 20 milioni, pari, in totale, ad € 206.582,80), oltre alle somme occorse per la costruzione della strada pari ad €. 1.800.000; il tutto con gli interessi dalla domanda;
c) condannarsi altresì i sigg.ri e ex art. 1453 c.c. e CP_10 CP_1
2043 c.c. e la , ex art. 2043, in solido tra loro al Controparte_8 pagamento della somma di € 1.932.000, o a quella somma maggiore o minore che risulterà più giusta a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'inadempimento al saldo;
d) in via istruttoria, si chiede, infine, disporsi consulenza tecnica diretta a quantificare sia i danni subiti da per la mancata possibilità di Controparte_9 utilizzo della cubatura oggetto di cessione, che i costi dalla stessa sostenuti per la costruzione della strada;
nonché ammettersi la prova testimoniale riportata sub. 3, con il teste indicato.
La società – come si è detto - nel riassumere il presente Controparte_9 giudizio, ha rinunciato alla azione revocatoria (che la Cassazione, annullando la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta inammissibile, ha invece ritenuta ammissibile).
Questa Corte, pertanto, è tenuta a esaminare le questioni che CP_9 ha riproposto (e che erano state proposte in via subordinata rispetto
[...] all'azione revocatoria). Secondo la Suprema Corte, infatti, “Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, il giudice è tenuto a riesaminare non solo le questioni espressamente accolte dalla Suprema Corte, ma anche quelle che sono state dichiarate assorbite e non hanno formato oggetto di una pronuncia definitiva. In particolare, quando la Corte di Cassazione accoglie un motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi, le questioni oggetto dei motivi assorbiti non possono considerarsi coperte da giudicato interno, ma devono essere necessariamente riesaminate dal giudice di rinvio se ritualmente riproposte dalla parte interessata. Il giudice di rinvio che omette di pronunciarsi su tali questioni assorbite incorre nel vizio di omessa pronuncia, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. Tale principio trova applicazione anche quando la questione assorbita riguarda profili probatori, come nel caso della contestazione sulla prova della fornitura di merci e prestazione di servizi che risulti impregiudicata rispetto alla questione principale decisa dalla Cassazione. L'erroneo convincimento del giudice di rinvio circa il passaggio in giudicato delle statuizioni dei precedenti giudici di merito, quando queste sono state invece oggetto di specifiche contestazioni attraverso motivi di ricorso dichiarati assorbiti, determina la cassazione della sentenza con rinvio per un nuovo esame completo delle questioni rimaste impregiudicate” (Cass. 1 marzo 2024, n. 5548).
In questo giudizio di rinvio, propone “soltanto, ai sensi Controparte_9 dell'art. 1453 c.c., la domanda di risoluzione dell'accordo Controparte_16 del 21.6.01 per inadempimento dei primi” (cfr. pag. 13 atto di Controparte_9 riassunzione).
La domanda di risoluzione e delle conseguenti restituzioni di cui ai punti sub a) e b) è fondata.
I fatti sono tutti documentati.
I signori dopo il contratto di cessione della cubatura Parte_1 stipulato con la , ebbero a costituire una società – Controparte_9 CP_12
– i cui soci erano essi stessi, ponendo in essere un negozio in danno
[...] della difatti, quando alla società venne Controparte_9 Controparte_12 chiesto l'adempimento del suddetto contratto di cessione della cubatura, quest'ultima società si era rifiutata adducendo che il detto contratto non le era opponibile possedendo semplice efficacia obbligatoria. Appare evidente, quindi, l'intento elusivo perpetrato dai signori al fine di non adempiere alle pattuizioni contrattuali (come Parte_1 del resto aveva osservato il Tribunale accogliendo l'azione revocatoria della
. Controparte_9
In questo quadro, non è seriamente discutibile l'inadempimento dei signori e quindi dei loro attuali aventi causa;
e tale inadempimento Parte_1 deve ritenersi anche di rilevante importanza (ex art. 1455 c.c.) dato che ha impedito che il contratto di cessione della cubatura potesse avere esecuzione.
Ora, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza 2755/2016, ha pronunciato la risoluzione del detto contratto di cessione di cubatura.
La questione, in questa sede, deve essere riesaminata – essendo stata ritenuta assorbita dalla Suprema Corte – e deve trovare conferma la precedente statuizione per le ragioni che sono state esposte supra.
Non è dato dubitare della condotta dei signori Parte_1 dolosamente preordinata a sottrarsi ai loro obblighi contrattuali tanto da costituire, con essi stessi come soci, una società ad hoc cui hanno venduto il terreno che aveva formato oggetto del contratto di cessione di cubatura.
In effetti, il contratto di cessione di cubatura – avendo pacificamente solo efficacia obbligatoria tra le parti – non era opponibile alla società CP_12
, cioè la società costituita dagli stessi cedenti la cubatura, per cui la
[...] suddetta società non era tenuta a rispettare le obbligazioni assunte dagli
Parte_1
Inoltre – fatto pacifico - sul terreno in questione erano state iscritte due ipoteche in favore di BNL per garantire crediti concessi ai abbattendone CP_1 il valore di circa il 90% .
Si tratta quindi di una complessa operazione finalizzata all'inadempimento delle obbligazioni assunte, con il contratto di cessione, dai signori CP_1 Deve quindi essere dichiarato risolto il contratto di cessione per cui è causa in ragione del grave inadempimento dei CP_1
Ne deriva che i signori e i lori attuali aventi causa Parte_1 devono essere condannati alla restituzione di quanto sborsato in forza del contratto (380 milioni di lire per il prezzo di cessione della cubatura oltre alla succitata somma di lire 20 milioni) pari a oggi euro 206.582,76.
Tale domanda di restituzione del prezzo pagato per la cessione della cubatura dovrebbe essere comunque accolta sulla base della tesi degli stessi signori i quali sostengono che un contratto non si è mai perfezionato CP_1 estrapolando dalla sentenza della Suprema Corte il principio secondo cui “il trasferimento di cubatura tra le parti e nei confronti dei terzi consegue, tuttavia, esclusivamente al provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato, che, a seguito della rinuncia all'utilizzazione della volumetria manifestata al Comune dal cedente, aderendo al progetto edilizio presentato dal cessionario, può essere emanato dall'ente pubblico a favore del cessionario”. Ebbene, tale perfezionamento riguarda gli effetti reali ma non significa che un contratto non si sia perfezionato: lo precisa la stessa sentenza quando afferma che l'accordo tra i privati esiste ma “ha un'efficacia meramente obbligatoria tra i suoi sottoscrittori e non è, quindi, configurabile come un contratto traslativo (e, tanto meno, costitutivo) di un diritto reale opponibile ai terzi”.
Sulla scorta di tale errata esegesi della sentenza, i con domanda CP_1 retorica, chiedono: “Può sussistere la risoluzione per inadempimento di un contratto inesistente? (v. comparsa di costituzione in riassunzione, pag. 13).
Ora, ammettendo che il contratto non esista e quindi volendo esaminare la questione da questo angolo di visuale, il prezzo pagato per la cessione della cubatura deve essere comunque restituito perché geneticamente senza causa.
E siccome ha proposto la domanda di restituzione del Controparte_9 corrispettivo pagato, la stessa deve essere accolta.
Sulla detta somma di euro 206.582,76, competono gli interessi nella misura legale dalla domanda (come richiesto) sino al saldo effettivo. La società ripropone – sub b) e c) - la domanda di Controparte_9 risarcimento del danno.
La questione non è fondata.
(che nel ricorso per cassazione aveva lamentato il rigetto Controparte_9 della domanda risarcitoria anche in relazione alla strada), nel ricorso in riassunzione, chiede – al fine di provare il danno patito – una prova testimoniale e una consulenza tecnica di ufficio.
La riproposizione della questione risarcitoria è, per un verso, sotto il profilo deduttivo, piuttosto scarna e, sotto il profilo probatorio, largamente insufficiente.
Per quanto riguarda la prova per testi – ammesso che in questo giudizio di rinvio sia introducibile, dato che trattasi di giudizio chiuso, in ragione dell'assorbimento della relativa questione avanti alla Suprema Corte – la stessa è comunque inammissibile.
Ora, siccome l'appello possiede natura di controllo, quale revisio prioris instantiae, della decisione di primo grado, la parte che intende dare ingresso a prove non ammesse in prime cure deve superare il seguente sbarramento: - deve dimostrare l'errore commesso dal Giudice nella esclusione della prova dedotta;
- deve dimostrare la rilevanza potenziale della prova nell'economia della decisione di primo grado e cioè che la decisione non sarebbe stata la stessa se il Giudice avesse potuto disporre di un risultato probatorio conforme alle aspettative dell'appellante.
Nella fattispecie, non si preoccupa di superare gli oneri Controparte_9 dimostrativi di cui sopra ma si limita, tout-court, a chiedere l'ammissione di prova testimoniale senza spiegare quale possa essere la sua efficacia probatoria in funzione dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Parimenti inammissibile è la richiesta di ctu finalizzata – come afferma nell'atto di riassunzione – ad “accertare la consistenza delle Controparte_9 aree oggetto della cessione di cubatura ed il valore della cubatura assentibile sulle medesime l'espletamento di tale secondo mezzo costituisce l'unica via istruttoria per quantificare la pretesa risarcitoria”.
In realtà, si tratta della richiesta di una ctu decisamente esplorativa perché il consulente tecnico sarebbe chiamato a determinare il danno asseritamente subito da senza che la medesima deduca – come era onerata – Controparte_9 quale piano industriale intendesse perseguire, quale fosse la situazione di mercato per gli immobili costruendi, come si sarebbe sviluppata la zona sotto il profilo urbanistico, quale fosse la situazione finanziaria della società, se fosse stato necessario l'accesso al credito e il relativo costo, ecc..
Un consulente tecnico, in totale assenza di indicazioni circa il piano industriale, dei bilanci societari, e degli elementi sopra descritti ben difficilmente sarebbe in grado di stabilire – se non in via meramente ipotetica - il lucro cessante (ammesso che un lucro cessante si possa configurare perché non infrequentemente queste iniziative imprenditoriali possono generare perdite in ragione dell'andamento del mercato, dei costi delle materie prime, dell'energia, del costo del credito, ecc.).
In ogni caso, comunque, sarebbe una ctu del tutto esplorativa.
L'appello incidentale di va dunque accolto per quanto di Controparte_9 ragione con la condanna dei signori al pagamento della somma di euro CP_1
206.582.76, su cui competono gli interessi nella misura legale dalla domanda (come richiesto) sino al saldo effettivo.
POSIZIONE VENTURINI/PARCO DELLA MURATELLA
I signori hanno così concluso: CP_1
1) Dichiarare totalmente inammissibile e comunque ritenerla infondata e rigettarla nel merito, l'intera domanda proposta da in questa fase di Controparte_9 rinvio, per tutte le argomentazioni analiticamente dispiegata ed argomentate nella superiore narrativa. 2) I concludenti ritengono passati in giudicato i capi di pronuncia della sentenza di appello indicati nella superiore narrativa, mentre per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Adita Corte fosse di contrario avviso, pronunciarsi in conformità a quanto già affermato dalla Corte d'Appello nella sua prima pronuncia, dichiarando la servitù di passaggio totalmente illegittima ed in ogni caso inopponibile a , con condanna alla sua rimozione ed al CP_12 CP_12 pagamento di un' indennità mensile pari ad euro 2000,00, dalla data di costruzione della strada fino al momento della sua integrale rimozione.
3) Condannare altresì al risarcimento del danno cagionato Controparte_9
a con l'illegittima costruzione della strada, per avere con Controparte_12 la stessa impedito l'allocazione di cubatura edificabile nell'area di sedime, nella misura già indicata di euro 5.650.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche previa quantificazione del detto danno mediante C.T.U., che in via istruttoria formalmente si sollecita.
4) Accertare e dichiarare la parziale nullità del contratto di cessione di cubatura, nella parte in cui erano state ipotizzate cessioni di cubatura di futura e diversa destinazione, fatto salvo per il resto, giusta il principio di conservazione del negozio giuridico, il contratto, nella parte in cui lo stesso prevedeva le cessioni di cubatura a destinazione G4 esistenti nel momento in cui è stato posto in essere.
Per quanto riguarda il punto 1), si è già detto a proposito del parziale accoglimento dell'appello incidentale di la domanda di Controparte_9 restituzione del prezzo pagato per la cessione della cubatura, dato che sia che il contratto si sia risolto o che, secondo i non sia mai esistito o CP_1 perfezionato, il corrispettivo pagato deve essere restituito perché rimasto senza causa.
Quanto ai punti di cui sub 2 e sub 3, relativi ai danni per la realizzazione della strada – da trattare congiuntamente per la loro connessione - la domanda con detti mezzi veicolata è infondata.
Premesso che sulla questione non si è formato nessun giudicato (cfr. Cass. 5548/24 cit.), le doglianze degli appellanti principali sono infondate. La strada in questione era stata realizzata, in base all'art. 4 del contratto per cui è causa, da e in favore di venne Controparte_9 Controparte_9 riconosciuta una servitù di passaggio per il corrispettivo, versato da CP_9
di ulteriori lire 20 milioni di allora lire.
[...]
I signori nel costituire la società , le hanno CP_1 Controparte_12 conferito i terreni oggetto del contratto. Ora, risolvendosi il detto contratto per il grave inadempimento dei la strada in questione rimane acquisita alla CP_1 società cui è stato conferito il terreno su cui la detta strada Controparte_12 si trovava.
Ora, se si è risolto (o non esiste come sostengono i il contratto CP_1 di cessione della cubatura, la realizzazione della strada, facendo parte dell'accordo con i costituendo un accessorio a quel contratto (in base CP_1 al quale avrebbe potuto aumentare la cubatura realizzabile),è Controparte_9 travolto anch'esso dalla risoluzione (o dal mancato perfezionamento del contratto stesso, secondo la tesi dei . CP_1
In questo quadro, non si vede quale pretesa risarcitoria possano vantare gli appellanti principali: ha acquisito i terreni su cui la strada Controparte_12 era già stata costruita in virtù dell'accordo tra i e e con CP_1 Controparte_9 la consapevolezza della esistenza di detta strada dato che i soci di CP_12
erano gli stessi
[...] CP_1
Non si vede pertanto di cosa si possa dolere (unica Controparte_12 legittimata dato che i le hanno conferito il terreno); la strada, del resto, CP_1 era stata acquisita da senza alcuna obiezione ex art. 934 c.c.. Controparte_12
Inoltre, non si riesce a cogliere quale sia il danno perché, anche ammettendo che il tracciato fosse errato, una strada comunque era prevista.
Ne consegue che si rivela inammissibile la richiesta di nomina di un CTU per la quantificazione dei danni posto che – ammesso, in tesi, che CP_9 abbia commesso un illecito nella realizzazione della strada – il danno
[...] patito non è neppure specificato e a tal fine viene invocata una ctu che ha un carattere del tutto esplorativo dato che non vengono proposti specifici elementi da cui muovere per valutare l'esistenza di un danno e la sua entità. La domanda di cui sub 4 – afferente la pretesa parziale nullità del contratto di cessione di cubatura – è infondata.
Il contratto è stato risolto (o, per i non si è mai perfezionato) per CP_1 cui è priva di interesse la declaratoria di parziale nullità di un contratto risolto o che non è mai esistito.
Peraltro, non esiste alcuna nullità come ha condivisibilmente spiegato il Tribunale – con motivazione qui da aversi riportata – alle pagine 10, 11 e 12 (punto 2.1.1.).
In definitiva, l'impugnazione degli appellanti principali deve essere rigettata.
GIUDIZIO N. 1859/2021
Il giudizio in epigrafe origina dal fatto che nel corso del presente giudizio di rinvio, la società proponeva ricorso per decreto ingiuntivo – Controparte_9 nei confronti della società , Controparte_8 Controparte_10
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_4
e – al fine di recuperare, all'esito del giudizio di cassazione, Controparte_3 quanto pagato, conseguentemente all'accordo intervenuto a seguito della sentenza della Corte di appello, salvo ripetizione in caso di annullamento della detta sentenza, alla società , pari a euro 106.299,92, e ai Controparte_12 CP_1 pari a euro 23.756,00.
La Corte accoglieva il ricorso concedendo il provvedimento monitorio e dotandolo di provvisoria esecutività.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli ingiunti sostenendo di nulla dovere alla posto che motivi che, in tesi. Controparte_9 avrebbe potuto condurre alla pretesa restituzione, non sono stati accolti dalla Cassazione ma ritenuti meramente assorbiti e, comunque, ritenendo abnorme il decreto emesso non dal collegio ma da un singolo consigliere. Si costituiva per resistere la società spiegando altresì Controparte_9 domanda riconvenzionale, in via cautelativa, nel caso in cui la Corte ritenesse il decreto ingiuntivo insanabilmente viziato.
La società ha così concluso: Controparte_9
“In via principale si chiede il rigetto dell'opposizione avversaria, siccome del tutto infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, anche riconvenzionale, si chiede comunque volersi condannare la alla Controparte_8 restituzione di € 106.299,92, e gli altri opponenti in solido di € 23.756,00, il tutto con interessi a far data dai singoli versamenti indebiti eseguiti”.
I hanno così concluso: Controparte_17
“In via pregiudiziale
a) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in maniera abnorme da Giudice monocratico che non esiste e comunque non ha alcuna competenza, mentre la competenza spetta in via esclusiva alla Corte d'Appello in composizione collegiale, come per legge;
b) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo è insanabilmente nullo, perché emesso senza l'avvertimento che può essere proposta opposizione nel termine di 40 giorni e che in difetto si potrà procedere esecutivamente
Nel merito
a) accertare e dichiarare che non risulta alcuna prova scritta della pretesa creditoria azionata, giusta tutte le argomentazioni al riguardo esposte nella superiore narrativa e conseguentemente, non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo opposto, difettando gli elementi di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c.;
b) per l'effetto di quanto al punto che precede, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di qualsivoglia efficacia.
Sostiene che “Circa il decreto ingiuntivo, chiaritane già Controparte_9 in sede di comparsa di costituzione e nella parte in fatto (cui rimandiamo per brevità) la totale pretestuosità ed infondatezza, ne è cessata la materia del contendere, avendo controparti provveduto al pagamento delle somme ingiunte”. In realtà, la materia del contendere non è cessata perché gli opponenti hanno fatto valere diverse questioni;
il fatto che abbiano pagato l'importo del decreto in quanto provvisoriamente esecutivo non sta certo a significare che vi abbiano prestato acquiescenza;
anzi, dalle conclusioni degli opponenti, emerge con chiarezza che il contenzioso è ancora aperto.
L'opposizione fondata sulla dedotta illegittimità del decreto perché emesso dal singolo consigliere, e non dal Collegio, è fondata.
In effetti, secondo la Suprema Corte, la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo in sede di giudizio di rinvio, come nel caso di specie, spetta alla Corte di appello in composizione collegiale (Cass. 29 agosto 2008, n. 21901); d'altra parte, una volta individuato il giudice competente in un organo collegiale, il relativo provvedimento non può che essere emesso dal collegio salvo che la legge disponga diversamente (ad es., il consigliere istruttore).
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi revocato.
Deve pertanto essere esaminata nel merito la domanda restitutoria proposta da Controparte_9
La domanda deve essere accolta.
Siccome l'appello dei è stato in toto Controparte_17 CP_12 rigettato, quanto pagato da in esecuzione della sentenza della Controparte_9
Corte di appello poi cassata deve necessariamente essere restituito.
La società deve essere pertanto condannata al Controparte_12 pagamento, in favore di della somma di euro 106.299,92; i Controparte_9 vanno condannati a pagare a la somma di euro CP_1 Controparte_9
23.756,00; su entrambi i pagamenti decorrono gli interessi nella misura legale dal versamento al saldo. Ovviamente, qualora le dette somme fossero ancora nella disponibilità di la stessa ha diritto di ritenerle. Controparte_9
REGOLAZIONE DELLE SPESE
Per quanto riguarda le spese processuali, i e CP_1 CP_12
, soccombenti, devono essere condannati alla rifusione delle spese
[...] processuali delle fasi del giudizio n. 663/2021 (giudizio di rinvio), nei limiti del quantum accolto, e, precisamente:
- euro 9.991,00 per il primo giudizio di appello;
- euro 7.665,00 per il giudizio di cassazione;
- euro 9.991,00 per il presente giudizio di rinvio;
oltre, per tutti i giudizi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso contributo unificato e agli oneri accessori come per legge.
Le spese del giudizio 1859/2021 (opposizione a decreto ingiuntivo) vanno compensate per quanto riguarda quelle liquidate nel decreto in quanto il decreto stesso è stato revocato;
vanno poste a carico dei e di CP_1 CP_12
, soccombenti, per il giudizio di merito e si liquidano in complessivi
[...] euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario 15% e accessori.
PQM
La Corte:
1. nel giudizio n. 663/2021:
pronunciando sull'appello principale proposto da , Controparte_1 CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_9
Tribunale di Roma n. 17318 dell'anno 2009 in esito a giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18291 dell'anno 2020, così decide;
a) rigetta l'appello principale;
b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna le parti
, in solido tra loro, a pagare, in favore di Controparte_17 CP_9
la somma di euro 206.582.76, con gli interessi nella misura legale dalla
[...]
domanda e sino al saldo effettivo;
c) dichiara l'estinzione parziale del giudizio relativamente all'azione revocatoria proposta da in quanto domanda rinunciata;
Controparte_9
d) rigetta l'appello incidentale nel resto;
e) condanna le parti alla rifusione delle Controparte_17
spese processuali così liquidate in favore di - euro 9.991,00 Controparte_9
per il primo giudizio di appello;
- euro 7.665,00 per il giudizio di cassazione;
- euro 9.991,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, per tutti i giudizi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso contributo unificato e agli oneri accessori come per legge;
2. nel giudizio 1859/2021:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_8 CP_9
della somma di euro 106.299,92 e condanna le parti al
[...] CP_1
pagamento, in favore di della somma di euro 23.756,00 con gli Controparte_9
interessi nella misura legale, sulle dette somme, dal versamento al saldo ovvero, qualora le dette somme fossero ancora nella disponibilità di Controparte_9
dichiara che la stessa ha diritto di ritenerle;
c) compensa le spese del procedimento monitorio;
d) condanna le parti , in solido tra loro, alla Controparte_17
rifusione, in favore di delle spese processuali del giudizio di Controparte_9 merito che si liquidano in complessivi euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario
15% e accessori.
Roma, li 10 settembre 2025 Il presidente estensore
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