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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 quinquies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 2167 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alessandro Bottiglieri in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna nella via Barberia n. 14 opponente
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avv.ti Giuliana Manto e Raffaella Sette giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ed elettivamente domiciliata in Favara, nella via Aldo Moro n 89 presso lo studio dell'avv.
Daniele Vitello
E CONTRO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc.
) presso i cui Uffici in Palermo, in via Mariano Stabile n 184, è P.IVA_3
1 domiciliata ex lege
Convenute opposte
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615- 617 c.p.c
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione in opposizione, impugnava la Parte_2
Cartella di Pagamento n. 291 2022 00229435 88 000 notificata in data 4 agosto 2023 dall' , Agente della riscossione Controparte_2
per la Provincia di Agrigento su incarico della , avente ad oggetto il CP_1
pagamento della somma di € 49.724,90 e nella generale premessa che l'impugnata cartella veniva predisposta a seguito di iscrizione a ruolo da parte di di un credito di natura privatistica che vanterebbe nei confronti CP_1
dell'attore in base alla Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6993/2018, del 10/01/2018, pubblicata in data 5/11/2018; che nella richiamata Sentenza il credito non è determinato e di conseguenza non è certo, liquido ed esigibile;
che la Sentenza richiamata non veniva notificata all'odierno opponente;
che la ha iscritto a ruolo il credito agendo al di fuori del perimetro CP_1
normativo che lo consente;
che nella cartella di pagamento venivano richiesti interessi stratosferici in assenza di esplicitazione delle modalità di calcolo, ha articolato quattro motivi di opposizione, eccependo in particolare: la mancanza del titolo esecutivo per omessa notificazione della sentenza;
l'impossibilità per di procedere a riscossione mediante ruolo di un CP_1
credito di natura privatistica;
l'indeterminatezza del credito riportato nel titolo esecutivo e l'omessa analitica descrizione nella cartella degli interessi richiesti.
Formulava, dunque, le seguenti conclusioni “ in via preliminare - sospendere
2 l'esecutorietà e/o l'efficacia esecutiva della Cartella impugnata ricorrendone motivi e presupposti come in diritto nella narrativa della presente citazione argomentato e/o comunque sospendere la procedura esecutiva che non doveva essere iniziata in via preliminare di merito - accertare e dichiarare la nullità della di pagamento e/o la Pt_3
inesistenza della medesima a fronte della mancata notifica dell'atto presupposto (sentenza) iscritto a ruolo, notifica del medesimo invece in Cartella indicata come effettuata, nel merito accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o la illegittimità e/o la inefficacia del titolo esecutivo e/o della Cartella di pagamento e/o della pretesa creditoria di e CP_1
quindi il diritto della convenuta a procedere ad Controparte_2
esecuzione forzata nei confronti dell'attore - dichiarare la inesistenza del diritto alla riscossione per i motivi di cui alla narrativa della presente citazione, per nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità della Cartella di pagamento oggetto del presente giudizio - dichiarare e/o disporre la cancellazione del ruolo opposto indicato in Cartella, con ordine di ottemperanza al Concessionario - in ogni caso revocare la Cartella di CP_1
pagamento con ogni conseguenza di legge - ancora, in ogni caso condannare i convenuti in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di competenza, al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la con deposito di comparsa di costituzione e CP_1
risposta formulando al contempo domanda riconvenzionale, chiedeva in via cautelare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato in difetto dei presupposti di legge, nel merito ha contestato i motivi di impugnazione, rilevando il difetto di legittimazione passiva in ordine all'impugnato calcolo di determinazione degli interessi in quanto attività di competenza dell'agente di riscossione;
ha ribadito la propria natura di ente pubblico e la conseguente applicabilità della disciplina ex d.lgs. 46/1999 che prevede, per tali enti, la riscossione mediante ruolo;
quanto al preteso difetto
3 del titolo esecutivo per omessa notificazione della sentenza, ha osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nella riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella assolve alle funzioni cui nell'espropriazione forzata assolvono la notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
ha sostenuto la determinabilità del credito, ricavabile sia dal tenore testuale del dispositivo della sentenza di appello, laddove esso condanna le controparti di cui all'allegato elenco, tra cui figura il sig. «alla restituzione di quanto Parte_1
percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge», formulando nei confronti di tutte le controparti (tra le quali l'odierno opponente) un comando di restituzione in favore della , sia da un'l'interpretazione CP_1
extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, secondo i principi espressi da
Cassazione a sezioni unite ( Sentenza n. 11066 del 2 luglio 2012); ha infine svolto domanda riconvenzionale, subordinatamente all'accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento di euro 40.834,99 oltre accessori, in favore della , a titolo di restituzione di quanto da questi percepito in CP_1
esecuzione della sentenza n. 34309/2004 del Tribunale di Roma, poi caducata dalla sentenza n. 6993/2018 della Corte d'Appello di Roma.
Si costituiva in giudizio l a mezzo l'Avvocatura dello Stato, eccependo CP_3
la carenza di legittimazione passiva dell'agente di riscossione in ordine alle pretese creditorie formatisi antecedentemente la formazione del ruolo, così come ha ribadito il difetto di legittimazione passiva in ordine al computo degli interessi precedenti la formazione del ruolo che vengono calcolati dall'Ente impositore, mentre per gli interessi moratori successivi alla cartella ha
4 rimarcato la legittimità del suo operato trattandosi di accessori solo eventuali, la cui applicazione inizia a decorrere una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, ed il tasso di interesse vigente anno per anno
è determinato normativamente.
Ha concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione degli atti esecutivi impugnati;
e, nel merito, per il rigetto dell'avversa opposizione siccome inammissibile e/o infondata. Con vittoria di spese e compensi.
Con la memoria ex art 171 ter primo termine, l'opponente ha sollevato eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla e, in aggiunta alle conclusioni rassegnate ha chiesto in rito “richiesta di CP_1
sospensione -anche ai sensi dell'art. 295 c.p.c.- del presente giudizio sino all'esito di quello di Cassazione e/o la sospensione con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art.
363 bis n. 3 c.p.c.; nel merito, la richiesta di declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta. Fermo il resto”.
All'udienza cartolare del 2.04.2024, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opponente, la causa di natura squisitamente documentale veniva inviata all'udienza del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art 281 quinquies c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art 189 cpc per lo scambio di comparse conclusionali.
Dunque ,sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva posta in decisione.
Così compendiati i fatti di causa nei termini si qui sintetizzati si osserva che il presente giudizio può essere deciso in modo convergente ad altra pronuncia resa da questo Tribunale ( Sent. n.59/2025 del 20.01.2025 dott.ssa Spallitta )
5 nonché conformemente alla giurisprudenza di merito pronunciatasi in casi analoghi riguardanti altri investitori e versata in atti dalle parti, in particolare le
Sentenze del Tribunale di Udine e del Tribunale di Pordenone, non convincendo appieno la decisone del Tribunale di Catania per i motivi che di seguito si illustreranno.
In particolare, la citata giurisprudenza di merito formatesi sul tema ha accolto l'opposizione limitatamente al terzo e quarto motivo di opposizione, relativi all'indeterminatezza del credito azionato in sede esecutiva per capitale e per interessi annullando la cartella di pagamento impugnata e riconoscendo, al contempo, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, il diritto della ad ottenere la restituzione delle somme CP_1
corrisposte in esecuzione della Sentenza di primo grado poi riformata in sede di gravame.
Ciò posto pare opportuno evidenziare, come opportunamente rilevato dall'opposta , che in corso di causa è intervenuta la pronuncia della CP_1
Corte di Cassazione ( Ordinanza n. 26832 del 16.10.2024), che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, tra gli altri, anche dall'odierno opponente avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6993/2018 rendendo così definitiva la condanna dei risparmiatori, tra i quali l'opponente, alla restituzione in favore della delle somme ricevute in esecuzione della CP_1
sentenza n. 34309/2004 del Tribunale di Roma.
Ebbene, si richiamano sinteticamente i fatti ormai noti da cui trae origine il credito vantato dalla e portato in executivis con la cartella di CP_1
pagamento impugnata.
Il Tribunale di Roma decidendo con Sentenza n. 34309 del 29.12.2004 un
6 giudizio risarcitorio per omessa vigilanza sulla promosso da Parte_4
numerosi risparmiatori, aveva condannato la a risarcire il danno da CP_1
questi sopportato in loro favore.
In forza di detta sentenza, la veniva condannata a pagare CP_1
all'opponente a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 25.295,03 oltre interessi calcolati al tasso legale, dalla data del fallimento della Pt_4
[...
al soddisfo.
La proponeva appello avverso la decisione del giudice di prime cure e, CP_1
nelle more del giudizio di gravame, adempiva spontaneamente al dictum del giudice di primo grado pur senza prestarvi acquiescenza, corrispondendo all'opponente così come a tutte le parti in causa quanto a loro dovuto.
In particolare, la pagava all'odierno opponente i seguenti importi: CP_1
euro 39.311,25 di cui euro 25.295,03 per sorte capitale ed euro 14.016,22 per interessi legali sulla sorte capitale maturati dal 12.5.1994 al 19.10.2005; euro
704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali;
euro 819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro dovuta per la sentenza di primo grado n. 34309/2004.
Con sentenza n. 6993 del 5.11.2018 la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado condannando i risparmiatori di seguito elencati», tra i quali l'opponente, «alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge» in favore della CP_1
La Sentenza di appello veniva gravata da ricorso in Cassazione che, come si è detto è stato definito con l'Ordinanza n. 26832 del 16.10.2024 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rendendo così definitiva la Sentenza della Corte di appello di Roma.
7 Nel frattempo la costituiva in mora i risparmiatori, tra cui CP_1
l'opponente, chiedendo la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali, riformata dalla Sentenza della Corte di Appello.
In assenza di adempimento spontaneo la avviava procedimento per il CP_1
recupero coattivo del credito restitutorio mediante trasmissione del ruolo al competente agente della riscossione, che provvedeva ad emettere le cartelle di pagamento, in particolare nei confronti dell'opponente la cartella di pagamento n. 29120220022943588000 notificata il 4.8.2023.
Passando all'esame dei motivi della presente opposizione non può non rilevarsi l'infondatezza dei primi due motivi di opposizione, nello specifico mancanza di titolo esecutivo e mancanza in capo alla del diritto di CP_1
iscrivere a ruolo somme di natura privatistica liquidate in provvedimento di autorità giudiziaria,.
In effetti la quale Ente pubblico istituito con legge 216/74 dotata di CP_1
potere regolamentare e di poteri autoritativi, deve avvalersi della riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999, il quale prevede, in via generale, che “… si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello
Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Il fatto poi che il credito abbia natura pubblicistica ovvero privatistica, come sostenuto dall'opponente, appare irrilevante ad avviso di questo giudice, giacché nel primo caso la legittimazione è correlata ai poteri autoritativi dell'Ente pubblico creditore, nel secondo caso la sua legittimazione a ricorrervi è riconosciuta dall'art. 21 del d.lgs. 46/1999 che stabilisce che “salvo
8 che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”
Non v'è dubbio che nella fattispecie in esame il credito risultava dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma che, sebbene allora gravata da ricorso in Cassazione, era comunque dotata di provvisoria efficacia esecutiva.
A fortiori alla data odierna dopo la pronuncia della Cassazione che ha reso definitiva la Sentenza della Corte di appello di Roma confermando la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate dalla ai CP_1
vari risparmiatori.
Va anche rigettata la paventata inesistenza del titolo per omessa notificazione della sentenza, cui si è invece proceduto mediante notificazione della cartella, la quale ha espressamente indicato il ruolo formato dalla e il CP_1
credito ivi iscritto, in conformità dei principi di diritto dettati da Cass. Sez.
Un. n. 7822/2020 “…Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d. P. R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo
e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso…”.
In conformità con altra pronuncia resa da questo Tribunale e delle pronunce dei Tribunali di Udine e Pordenone, si ritiene invero fondato il terzo e quarto motivo di impugnazione attinenti all'indeterminatezza del credito azionato in
9 sede esecutiva per capitale e per interessi, i quali vengono trattati congiuntamente.
In effetti la Corte d'Appello di Roma aveva condannato “i risparmiatori di seguito elencati” tra cui , alla “restituzione di quanto percepito Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge”.
Tale sentenza oltre ad essere generica nella determinazione degli interessi dovuti non indicando né il tasso di interesse, né il termine di decorrenza, non indica, sia nella motivazione che nel dispositivo, nemmeno la somma dovuta come capitale che l'opponente avrebbe dovuto restituire.
Ebbene, il requisito della certezza del credito oggetto del titolo esecutivo deve evincersi ex sé da quanto emerge dal titolo stesso, da cui deve risultare l'esatto contenuto della pretesa esecutiva.
Orbene, poiché in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n.
29205/08; n. 7537/09), va da sé . che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). Di conseguenza l'effetto sostitutivo della
10 sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado.
Perché la parte sulla base di tale provvedimento possa accedere all'azione esecutiva, l'art.474 cpc richiede che il diritto accertato sia esattamente individuato.
Peraltro, non si trascuri che non è sulla base del documento titolo esecutivo che inizia l'esecuzione forzata, ma sulla base di questo e del precetto, che nel caso di specie è la cartella di pagamento, il quale a sua volta deve contenere la specificazione che della prestazione della parte obbligata vi è fatta dalla parte istante, al fine di consentirne lo spontaneo adempimento, nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla legge.
Ebbene, l'esame della cartella di pagamento impugnata non consente di determinare con sufficiente chiarezza l'importo ivi indicato a titolo di capitale dovuto a titolo restitutorio di “quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado”, né gli interessi liquidabili su tale importo capitale, dei quali, in aggiunta, non sono stati chiariti i criteri e i dati indispensabili per la liquidazione.
In definitiva, come sostenuto dal Tribunale di Pordenone il titolo esecutivo su cui si fonda la riscossione esattoriale è per l'appunto il ruolo, il quale, nel caso in esame, proprio perché si fonda a sua volta su un titolo giudiziale indeterminato, ancorché astrattamente determinabile, risente di tale indeterminatezza perché indica un credito che, per ripartizione tra importo capitale e accessori, non corrisponde agli altri elementi extra testuali invocati, non consentendo al debitore intimato, in definitiva, un compiuto esercizio del proprio diritto di difesa. È verosimile che, nel ruolo e quindi nella cartella che lo riproduce, parte del credito per le somme da restituire, corrispondente a sua volta agli interessi corrisposti da
11 in esecuzione della sentenza di primo grado, anziché essere indicata nella quota CP_1
capitale sia stata compresa in quella degli interessi. Tuttavia, se così fosse, ciò confermerebbe
l'imprecisione e quindi l'insufficiente determinazione del credito e l'incertezza derivatane, con pregiudizio per i diritti difensivi del debitore.”
Dunque, in parte qua, l'opposizione è fondata con conseguente declaratoria di nullità della cartella opposta
Deve essere accolta la domanda riconvenzionale tempestivamente avanzata dalla , subordinata alla dichiarazione di invalidità della cartella e tesa a CP_1
ottenere la formazione di un nuovo titolo esecutivo per il recupero della somma corrisposta all'opponente in esecuzione della sentenza di primo grado n. 34309/2004, poi caducata dalla sentenza d'appello n. 6993/2018 ormai definitiva.
La domanda riconvenzionale formulata dall'opposto nei giudizi di opposizione all'esecuzione è innanzi tutto ammissibile, come statuito da costante giurisprudenza di merito e di legittimità, giacché la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia a oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (articolo 104 Cpc) e di connessione per riconvenzione (articolo 36 Cpc), per cui a latere creditoris, il convenuto nel giudizio di opposizione può formulare domande riconvenzionali: ad esempio, esercitando in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione
(Sez. 3-, Ordinanza n.3697 del 13/02/2020, Rv. 656728 - 01); oppure formulando una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo (Sez.
12 3, Sentenza n. 7225 del 29/03/2006, Rv. 588120 - 01; così, peraltro, già Sez.
3, Sentenza n. 1282 del 18/05/1963, Rv. 261899 - 01)” (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n.12436 del 11.5.2021).
Mentre non vi è più motivo di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione ex art . 295 c.p.c.- del presente giudizio sino all'esito di quello di Cassazione e/o la sospensione con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis n. 3 c.p.c, essendo intervenuta la decisione della Corte di Cassazione.
La domanda riconvenzionale formulata dall'opposta risulta pure CP_1
fondata.
L'opposta ha provato documentalmente (v. doc. 3 e 5 prod. doc. ) CP_1
l'ammontare delle somme da essa corrisposte in favore del sig. in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello, in particolare, i bonifici bancari disposti collettivamente in favore del difensore delle parti e gli importi spettanti a ciascuna parte sia quale quota capitale sia quali interessi e, nello specifico:
- in data 23.3.2006, euro 39.311,25, di cui euro 25.295,03 a titolo di risarcimento del danno ed euro 14.016,22 a titolo di interessi legali maturati sulla predetta somma dal 12.5.1994 al 19.10.2005, così come disposto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 34309/2004;
- in data 28.3.2006, euro 704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali del giudizio di primo grado;
- in data 19.9.2006, euro 819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro dovuta per la sentenza di primo grado n. 34309/2004.
Dunque l'ammontare corrisposto dalla all'opponente risulta pari ad € CP_1
40.834,99.
13 Né mai l'opponente ha contestato la ricezione di tale importo.
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 40.834,99 CP_1
oltre interessi legali decorrenti dalla data di ciascun pagamento.
La reciprocità di soccombenza induce a compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
2167/2023 cosi provvede
Accerta e dichiara la nullità della cartella di pagamento 291 2022 00229435 88
000 notificata in data 4 agosto 2023 emessa dalla
[...]
su incarico della . Controparte_4 CP_1
Condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 CP_1
persona del l.r.p.t., della somma di € 40.834,99, oltre interessi legali dal
23.03.2006 sull'importo di € 39.311,25, dal 28.03.2006 sull'importo di €
704,29 e dal 19.9.2006, su euro 819,45.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 14.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
14
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
15
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 quinquies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 2167 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alessandro Bottiglieri in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna nella via Barberia n. 14 opponente
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avv.ti Giuliana Manto e Raffaella Sette giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ed elettivamente domiciliata in Favara, nella via Aldo Moro n 89 presso lo studio dell'avv.
Daniele Vitello
E CONTRO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc.
) presso i cui Uffici in Palermo, in via Mariano Stabile n 184, è P.IVA_3
1 domiciliata ex lege
Convenute opposte
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex artt. 615- 617 c.p.c
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione in opposizione, impugnava la Parte_2
Cartella di Pagamento n. 291 2022 00229435 88 000 notificata in data 4 agosto 2023 dall' , Agente della riscossione Controparte_2
per la Provincia di Agrigento su incarico della , avente ad oggetto il CP_1
pagamento della somma di € 49.724,90 e nella generale premessa che l'impugnata cartella veniva predisposta a seguito di iscrizione a ruolo da parte di di un credito di natura privatistica che vanterebbe nei confronti CP_1
dell'attore in base alla Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6993/2018, del 10/01/2018, pubblicata in data 5/11/2018; che nella richiamata Sentenza il credito non è determinato e di conseguenza non è certo, liquido ed esigibile;
che la Sentenza richiamata non veniva notificata all'odierno opponente;
che la ha iscritto a ruolo il credito agendo al di fuori del perimetro CP_1
normativo che lo consente;
che nella cartella di pagamento venivano richiesti interessi stratosferici in assenza di esplicitazione delle modalità di calcolo, ha articolato quattro motivi di opposizione, eccependo in particolare: la mancanza del titolo esecutivo per omessa notificazione della sentenza;
l'impossibilità per di procedere a riscossione mediante ruolo di un CP_1
credito di natura privatistica;
l'indeterminatezza del credito riportato nel titolo esecutivo e l'omessa analitica descrizione nella cartella degli interessi richiesti.
Formulava, dunque, le seguenti conclusioni “ in via preliminare - sospendere
2 l'esecutorietà e/o l'efficacia esecutiva della Cartella impugnata ricorrendone motivi e presupposti come in diritto nella narrativa della presente citazione argomentato e/o comunque sospendere la procedura esecutiva che non doveva essere iniziata in via preliminare di merito - accertare e dichiarare la nullità della di pagamento e/o la Pt_3
inesistenza della medesima a fronte della mancata notifica dell'atto presupposto (sentenza) iscritto a ruolo, notifica del medesimo invece in Cartella indicata come effettuata, nel merito accertare e dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o la illegittimità e/o la inefficacia del titolo esecutivo e/o della Cartella di pagamento e/o della pretesa creditoria di e CP_1
quindi il diritto della convenuta a procedere ad Controparte_2
esecuzione forzata nei confronti dell'attore - dichiarare la inesistenza del diritto alla riscossione per i motivi di cui alla narrativa della presente citazione, per nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità della Cartella di pagamento oggetto del presente giudizio - dichiarare e/o disporre la cancellazione del ruolo opposto indicato in Cartella, con ordine di ottemperanza al Concessionario - in ogni caso revocare la Cartella di CP_1
pagamento con ogni conseguenza di legge - ancora, in ogni caso condannare i convenuti in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di competenza, al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la con deposito di comparsa di costituzione e CP_1
risposta formulando al contempo domanda riconvenzionale, chiedeva in via cautelare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato in difetto dei presupposti di legge, nel merito ha contestato i motivi di impugnazione, rilevando il difetto di legittimazione passiva in ordine all'impugnato calcolo di determinazione degli interessi in quanto attività di competenza dell'agente di riscossione;
ha ribadito la propria natura di ente pubblico e la conseguente applicabilità della disciplina ex d.lgs. 46/1999 che prevede, per tali enti, la riscossione mediante ruolo;
quanto al preteso difetto
3 del titolo esecutivo per omessa notificazione della sentenza, ha osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nella riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella assolve alle funzioni cui nell'espropriazione forzata assolvono la notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
ha sostenuto la determinabilità del credito, ricavabile sia dal tenore testuale del dispositivo della sentenza di appello, laddove esso condanna le controparti di cui all'allegato elenco, tra cui figura il sig. «alla restituzione di quanto Parte_1
percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge», formulando nei confronti di tutte le controparti (tra le quali l'odierno opponente) un comando di restituzione in favore della , sia da un'l'interpretazione CP_1
extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, secondo i principi espressi da
Cassazione a sezioni unite ( Sentenza n. 11066 del 2 luglio 2012); ha infine svolto domanda riconvenzionale, subordinatamente all'accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento di euro 40.834,99 oltre accessori, in favore della , a titolo di restituzione di quanto da questi percepito in CP_1
esecuzione della sentenza n. 34309/2004 del Tribunale di Roma, poi caducata dalla sentenza n. 6993/2018 della Corte d'Appello di Roma.
Si costituiva in giudizio l a mezzo l'Avvocatura dello Stato, eccependo CP_3
la carenza di legittimazione passiva dell'agente di riscossione in ordine alle pretese creditorie formatisi antecedentemente la formazione del ruolo, così come ha ribadito il difetto di legittimazione passiva in ordine al computo degli interessi precedenti la formazione del ruolo che vengono calcolati dall'Ente impositore, mentre per gli interessi moratori successivi alla cartella ha
4 rimarcato la legittimità del suo operato trattandosi di accessori solo eventuali, la cui applicazione inizia a decorrere una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, ed il tasso di interesse vigente anno per anno
è determinato normativamente.
Ha concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione degli atti esecutivi impugnati;
e, nel merito, per il rigetto dell'avversa opposizione siccome inammissibile e/o infondata. Con vittoria di spese e compensi.
Con la memoria ex art 171 ter primo termine, l'opponente ha sollevato eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla e, in aggiunta alle conclusioni rassegnate ha chiesto in rito “richiesta di CP_1
sospensione -anche ai sensi dell'art. 295 c.p.c.- del presente giudizio sino all'esito di quello di Cassazione e/o la sospensione con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art.
363 bis n. 3 c.p.c.; nel merito, la richiesta di declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta. Fermo il resto”.
All'udienza cartolare del 2.04.2024, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opponente, la causa di natura squisitamente documentale veniva inviata all'udienza del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art 281 quinquies c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art 189 cpc per lo scambio di comparse conclusionali.
Dunque ,sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva posta in decisione.
Così compendiati i fatti di causa nei termini si qui sintetizzati si osserva che il presente giudizio può essere deciso in modo convergente ad altra pronuncia resa da questo Tribunale ( Sent. n.59/2025 del 20.01.2025 dott.ssa Spallitta )
5 nonché conformemente alla giurisprudenza di merito pronunciatasi in casi analoghi riguardanti altri investitori e versata in atti dalle parti, in particolare le
Sentenze del Tribunale di Udine e del Tribunale di Pordenone, non convincendo appieno la decisone del Tribunale di Catania per i motivi che di seguito si illustreranno.
In particolare, la citata giurisprudenza di merito formatesi sul tema ha accolto l'opposizione limitatamente al terzo e quarto motivo di opposizione, relativi all'indeterminatezza del credito azionato in sede esecutiva per capitale e per interessi annullando la cartella di pagamento impugnata e riconoscendo, al contempo, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, il diritto della ad ottenere la restituzione delle somme CP_1
corrisposte in esecuzione della Sentenza di primo grado poi riformata in sede di gravame.
Ciò posto pare opportuno evidenziare, come opportunamente rilevato dall'opposta , che in corso di causa è intervenuta la pronuncia della CP_1
Corte di Cassazione ( Ordinanza n. 26832 del 16.10.2024), che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, tra gli altri, anche dall'odierno opponente avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6993/2018 rendendo così definitiva la condanna dei risparmiatori, tra i quali l'opponente, alla restituzione in favore della delle somme ricevute in esecuzione della CP_1
sentenza n. 34309/2004 del Tribunale di Roma.
Ebbene, si richiamano sinteticamente i fatti ormai noti da cui trae origine il credito vantato dalla e portato in executivis con la cartella di CP_1
pagamento impugnata.
Il Tribunale di Roma decidendo con Sentenza n. 34309 del 29.12.2004 un
6 giudizio risarcitorio per omessa vigilanza sulla promosso da Parte_4
numerosi risparmiatori, aveva condannato la a risarcire il danno da CP_1
questi sopportato in loro favore.
In forza di detta sentenza, la veniva condannata a pagare CP_1
all'opponente a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 25.295,03 oltre interessi calcolati al tasso legale, dalla data del fallimento della Pt_4
[...
al soddisfo.
La proponeva appello avverso la decisione del giudice di prime cure e, CP_1
nelle more del giudizio di gravame, adempiva spontaneamente al dictum del giudice di primo grado pur senza prestarvi acquiescenza, corrispondendo all'opponente così come a tutte le parti in causa quanto a loro dovuto.
In particolare, la pagava all'odierno opponente i seguenti importi: CP_1
euro 39.311,25 di cui euro 25.295,03 per sorte capitale ed euro 14.016,22 per interessi legali sulla sorte capitale maturati dal 12.5.1994 al 19.10.2005; euro
704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali;
euro 819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro dovuta per la sentenza di primo grado n. 34309/2004.
Con sentenza n. 6993 del 5.11.2018 la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado condannando i risparmiatori di seguito elencati», tra i quali l'opponente, «alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge» in favore della CP_1
La Sentenza di appello veniva gravata da ricorso in Cassazione che, come si è detto è stato definito con l'Ordinanza n. 26832 del 16.10.2024 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rendendo così definitiva la Sentenza della Corte di appello di Roma.
7 Nel frattempo la costituiva in mora i risparmiatori, tra cui CP_1
l'opponente, chiedendo la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali, riformata dalla Sentenza della Corte di Appello.
In assenza di adempimento spontaneo la avviava procedimento per il CP_1
recupero coattivo del credito restitutorio mediante trasmissione del ruolo al competente agente della riscossione, che provvedeva ad emettere le cartelle di pagamento, in particolare nei confronti dell'opponente la cartella di pagamento n. 29120220022943588000 notificata il 4.8.2023.
Passando all'esame dei motivi della presente opposizione non può non rilevarsi l'infondatezza dei primi due motivi di opposizione, nello specifico mancanza di titolo esecutivo e mancanza in capo alla del diritto di CP_1
iscrivere a ruolo somme di natura privatistica liquidate in provvedimento di autorità giudiziaria,.
In effetti la quale Ente pubblico istituito con legge 216/74 dotata di CP_1
potere regolamentare e di poteri autoritativi, deve avvalersi della riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 46/1999, il quale prevede, in via generale, che “… si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello
Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Il fatto poi che il credito abbia natura pubblicistica ovvero privatistica, come sostenuto dall'opponente, appare irrilevante ad avviso di questo giudice, giacché nel primo caso la legittimazione è correlata ai poteri autoritativi dell'Ente pubblico creditore, nel secondo caso la sua legittimazione a ricorrervi è riconosciuta dall'art. 21 del d.lgs. 46/1999 che stabilisce che “salvo
8 che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”
Non v'è dubbio che nella fattispecie in esame il credito risultava dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma che, sebbene allora gravata da ricorso in Cassazione, era comunque dotata di provvisoria efficacia esecutiva.
A fortiori alla data odierna dopo la pronuncia della Cassazione che ha reso definitiva la Sentenza della Corte di appello di Roma confermando la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate dalla ai CP_1
vari risparmiatori.
Va anche rigettata la paventata inesistenza del titolo per omessa notificazione della sentenza, cui si è invece proceduto mediante notificazione della cartella, la quale ha espressamente indicato il ruolo formato dalla e il CP_1
credito ivi iscritto, in conformità dei principi di diritto dettati da Cass. Sez.
Un. n. 7822/2020 “…Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d. P. R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo
e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso…”.
In conformità con altra pronuncia resa da questo Tribunale e delle pronunce dei Tribunali di Udine e Pordenone, si ritiene invero fondato il terzo e quarto motivo di impugnazione attinenti all'indeterminatezza del credito azionato in
9 sede esecutiva per capitale e per interessi, i quali vengono trattati congiuntamente.
In effetti la Corte d'Appello di Roma aveva condannato “i risparmiatori di seguito elencati” tra cui , alla “restituzione di quanto percepito Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi di legge”.
Tale sentenza oltre ad essere generica nella determinazione degli interessi dovuti non indicando né il tasso di interesse, né il termine di decorrenza, non indica, sia nella motivazione che nel dispositivo, nemmeno la somma dovuta come capitale che l'opponente avrebbe dovuto restituire.
Ebbene, il requisito della certezza del credito oggetto del titolo esecutivo deve evincersi ex sé da quanto emerge dal titolo stesso, da cui deve risultare l'esatto contenuto della pretesa esecutiva.
Orbene, poiché in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n.
29205/08; n. 7537/09), va da sé . che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). Di conseguenza l'effetto sostitutivo della
10 sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado.
Perché la parte sulla base di tale provvedimento possa accedere all'azione esecutiva, l'art.474 cpc richiede che il diritto accertato sia esattamente individuato.
Peraltro, non si trascuri che non è sulla base del documento titolo esecutivo che inizia l'esecuzione forzata, ma sulla base di questo e del precetto, che nel caso di specie è la cartella di pagamento, il quale a sua volta deve contenere la specificazione che della prestazione della parte obbligata vi è fatta dalla parte istante, al fine di consentirne lo spontaneo adempimento, nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla legge.
Ebbene, l'esame della cartella di pagamento impugnata non consente di determinare con sufficiente chiarezza l'importo ivi indicato a titolo di capitale dovuto a titolo restitutorio di “quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado”, né gli interessi liquidabili su tale importo capitale, dei quali, in aggiunta, non sono stati chiariti i criteri e i dati indispensabili per la liquidazione.
In definitiva, come sostenuto dal Tribunale di Pordenone il titolo esecutivo su cui si fonda la riscossione esattoriale è per l'appunto il ruolo, il quale, nel caso in esame, proprio perché si fonda a sua volta su un titolo giudiziale indeterminato, ancorché astrattamente determinabile, risente di tale indeterminatezza perché indica un credito che, per ripartizione tra importo capitale e accessori, non corrisponde agli altri elementi extra testuali invocati, non consentendo al debitore intimato, in definitiva, un compiuto esercizio del proprio diritto di difesa. È verosimile che, nel ruolo e quindi nella cartella che lo riproduce, parte del credito per le somme da restituire, corrispondente a sua volta agli interessi corrisposti da
11 in esecuzione della sentenza di primo grado, anziché essere indicata nella quota CP_1
capitale sia stata compresa in quella degli interessi. Tuttavia, se così fosse, ciò confermerebbe
l'imprecisione e quindi l'insufficiente determinazione del credito e l'incertezza derivatane, con pregiudizio per i diritti difensivi del debitore.”
Dunque, in parte qua, l'opposizione è fondata con conseguente declaratoria di nullità della cartella opposta
Deve essere accolta la domanda riconvenzionale tempestivamente avanzata dalla , subordinata alla dichiarazione di invalidità della cartella e tesa a CP_1
ottenere la formazione di un nuovo titolo esecutivo per il recupero della somma corrisposta all'opponente in esecuzione della sentenza di primo grado n. 34309/2004, poi caducata dalla sentenza d'appello n. 6993/2018 ormai definitiva.
La domanda riconvenzionale formulata dall'opposto nei giudizi di opposizione all'esecuzione è innanzi tutto ammissibile, come statuito da costante giurisprudenza di merito e di legittimità, giacché la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia a oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (articolo 104 Cpc) e di connessione per riconvenzione (articolo 36 Cpc), per cui a latere creditoris, il convenuto nel giudizio di opposizione può formulare domande riconvenzionali: ad esempio, esercitando in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione
(Sez. 3-, Ordinanza n.3697 del 13/02/2020, Rv. 656728 - 01); oppure formulando una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo (Sez.
12 3, Sentenza n. 7225 del 29/03/2006, Rv. 588120 - 01; così, peraltro, già Sez.
3, Sentenza n. 1282 del 18/05/1963, Rv. 261899 - 01)” (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n.12436 del 11.5.2021).
Mentre non vi è più motivo di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione ex art . 295 c.p.c.- del presente giudizio sino all'esito di quello di Cassazione e/o la sospensione con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis n. 3 c.p.c, essendo intervenuta la decisione della Corte di Cassazione.
La domanda riconvenzionale formulata dall'opposta risulta pure CP_1
fondata.
L'opposta ha provato documentalmente (v. doc. 3 e 5 prod. doc. ) CP_1
l'ammontare delle somme da essa corrisposte in favore del sig. in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello, in particolare, i bonifici bancari disposti collettivamente in favore del difensore delle parti e gli importi spettanti a ciascuna parte sia quale quota capitale sia quali interessi e, nello specifico:
- in data 23.3.2006, euro 39.311,25, di cui euro 25.295,03 a titolo di risarcimento del danno ed euro 14.016,22 a titolo di interessi legali maturati sulla predetta somma dal 12.5.1994 al 19.10.2005, così come disposto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 34309/2004;
- in data 28.3.2006, euro 704,29 a titolo di rimborso pro quota delle spese legali del giudizio di primo grado;
- in data 19.9.2006, euro 819,45 a titolo di rimborso pro quota dell'imposta di registro dovuta per la sentenza di primo grado n. 34309/2004.
Dunque l'ammontare corrisposto dalla all'opponente risulta pari ad € CP_1
40.834,99.
13 Né mai l'opponente ha contestato la ricezione di tale importo.
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla l'opponente va condannato al pagamento della somma di € 40.834,99 CP_1
oltre interessi legali decorrenti dalla data di ciascun pagamento.
La reciprocità di soccombenza induce a compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
2167/2023 cosi provvede
Accerta e dichiara la nullità della cartella di pagamento 291 2022 00229435 88
000 notificata in data 4 agosto 2023 emessa dalla
[...]
su incarico della . Controparte_4 CP_1
Condanna al pagamento in favore di , in Parte_1 CP_1
persona del l.r.p.t., della somma di € 40.834,99, oltre interessi legali dal
23.03.2006 sull'importo di € 39.311,25, dal 28.03.2006 sull'importo di €
704,29 e dal 19.9.2006, su euro 819,45.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 14.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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