Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori; pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che invertono l'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione.
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Cassazione civile sez. III, 03/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 03/02/2022), n.3286 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – Dott. GORGONI Marilena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31870/2018 proposto da: C.P., elettivamente domiciliato in Roma Via G. Borsi n. 4, presso o studio dell'avvocato Federica Scafarelli, e rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofano; – ricorrente – contro B.R., elettivamente domiciliato in Roma Via …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2016, n. 23208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23208 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
ORIGINALE 23208/2 016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Oggetto: composta dai signori magistrati: REVOCATORIAAZIONE dott. Maria Margherita CHIARINI Presidente (ART. 2901 C.C.) Consigliere dott. Uliana ARMANO dott. Giuseppina Luciana BARRECA Consigliere Ud. 26/09/2016 P.U. Consigliere dott. Marco DELL'UTRI Consigliere relatore R.G. n. 13768/2014 dott. Augusto TATANGELO Rep. e... ha pronunciato la seguente Con23203 SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 13768 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da BE IO (C.F.: [...]) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli av- vocati Stefano Aceto (C.F.: [...]) e Tommaso Ca- puano (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di SA LU (C.F.: [...]) NI NA (C.F.: [...]) -intimati- per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Verona n. 185/2013, depositata in data 31 gennaio 2013; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 settembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: l'avvocato Tommaso Capuano, anche per delega dell'avvocato Ste- fano Aceto, per il ricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2016 Fatti e svolgimento del processo 1846 IO ER agì in giudizio nei confronti di LU AI, assu- mendosene creditore, nonché del coniuge separato dello stesso, Pagina 1 di 5 NA LE, per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c. o, in subordine, l'accertamento della simulazione di un atto di trasfe- rimento immobiliare da questi stipulato in sede di separazione. La domanda fu rigettata dal Tribunale di Verona, per difetto di pro- va in relazione al dedotto rapporto obbligatorio tra l'ER e il AI. La Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello dell'ER, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.. Ricorre avverso la sentenza di primo grado l'ER, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 115 com- ma 1° cpc e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 cpc)». Con il secondo motivo del ricorso si denunzia «violazione o falsa ap- plicazione di norme di diritto, per errata interpretazione ed applica- zione della fattispecie astratta della norma di cui all'art. 2901 cod. civ. (art. 360 n. 3 cpc)». I due motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esa- minati congiuntamente, in quanto hanno entrambi ad oggetto la questione della prova della sussistenza delle ragioni di credito de- dotte dall'ER a sostegno dell'azione revocatoria. Essi sono fondati. Il giudice di primo grado ha basato la decisione di rigetto dell'azione revocatoria proposta dall'ER sul principio per cui «l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione» (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata;
righi da 15 a 24). Ha applicato cioè alla fattispecie i principi in tema di onere e ogget- to della prova validi in caso di azione volta ad ottenere l'accertamento giudiziale di un credito derivante da contratto di mu- tuo e la condanna del debitore alla restituzione, trascurando di con- Pagina 2 di 5 siderare che nella fattispecie era stata proposta esclusivamente un'azione revocatoria. Orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale «in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relati- ve fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del de- bitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente even- tuali» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12144 del 29/10/1999, Rv. 530822), e pertanto «ai fini dell'accoglimento dell'azione revocato- ria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed e- sigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998, Rv. 512743), a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli li- tigiosi, purché non si tratti di pretese che si rivelino "prima facie" pretestuose (in tal senso: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20002 del 18/07/2008, Rv. 604415; si vedano anche: Cass., Sez. 3, Senten- za n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331; Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012, Rv. 621220; Sez. 2, Sentenza n. 23666 del 19/11/2015, Rv. 637275; Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016, Rv. 639291; Sez. 3, Sentenza 9855 del n. 07/05/2014, Rv. 630998, la quale precisa peraltro in proposito fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecu- zione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con effica- cia di giudicato»; viene conseguentemente addirittura esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità rilevante ai fini dell'art. 295 c.p.c tra il giudizio sull'accertamento del credito e quello sull'azione revocatoria: in tal senso si vedano ad es.: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004, Rv. 572929; Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006, Rv. 588258). Se avesse applicato tali principi alla fattispecie concreta, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere insufficienti ragioni di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, quelle dedotte dall'ER, Pagina 3 di 5 sebbene contestate (in verità solo in parte e in maniera generica), specie tenuto conto: a) che quest'ultimo era in possesso di due as- segni bancari sottoscritti dal AI (rispettivamente per € 1.500,00 e per € 5.000,00), titoli che costituiscono promesse di pa- gamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. e fanno dunque presumere l'esistenza di un corrispondente credito del portatore, onerando e- ventualmente il traente della prova dell'assenza della causa dell'obbligazione; b) che nella specie effettivamente nessuna speci- fica contestazione era stata mossa dal AI in relazione a tali ti- toli (la cui sottoscrizione non risulta disconosciuta); c) che il AI si era in effetti limitato a contestare solo di avere ricevuto l'importo di € 47.000,00 (a mezzo di un assegno circolare emesso dall'ER in suo favore) a titolo di mutuo, sostenendo di averlo invece ricevuto quale compenso per prestazioni professionali, senza che peraltro risultasse in alcun modo chiarito per quale motivo lo stesso ER fosse dunque in possesso di un assegno bancario di pari importo emesso dal AI in favore della moglie NA Le- oni. La decisione impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinché il giudice (di secondo grado) esamini nuovamente la fattispecie sulla base del seguente principio di diritto: «in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei rela- tivi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del de- bitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente even- tuali;
pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è neces- saria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate;
deve quindi ritenersi sufficien- te ragione di credito ai fini dell'esercizio dell'azione in questione quella dedotta del portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi Pagina 4 di 5 dell'art. 1988 c.c., che invertono l'onere della prova a carico del de- bitore sull'inesistenza della relativa obbligazione».
3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà al riesame della fattispecie in sede di appello, sulla base del principio di diritto sopra enunciato, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte: accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2016. Il presidente L'estensore Maria Margherita CHIARINI Augusto TATANGELO Sugisto Talang Funzionario Oudiziarie Innocence is ATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.5 NOV 2016... Funzionari In cenzo BATTISTA Pagina 5 di 5