Articolo 2254 del Codice civile
Articolo 2253Articolo 2255
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19 aprile 1942
Art. 2254.

(Garanzia e rischi dei conferimenti).

Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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